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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4186 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Valeria Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cadoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra che la abiterà con la Pt_2 FI . Per_1
Al Sig. competerà, in via esclusiva, il versamento delle quote di mutuo Pt_1
n. 2709135262 fino all'estinzione. Parte_3
Le spese legate all'uso dell'abitazione, in particolare i contratti di fornitura, linea Internet, TV, abbonamenti TV in streaming, imposte locali, ecc., saranno interamente a carico della Sig.ra Pt_2
3) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale.
4) Il sig. verserà mensilmente alla Sig.ra l'assegno a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento pari ad € 150,00, fino a quando la medesima non reperirà un'occupazione lavorativa.
Pag. 2 di 3 5) Nessun assegno di mantenimento è previsto per la FI , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
6) i finanziamenti contratti in pendenza di matrimonio ed in particolare:
- il Finanziamento Unicredit n. 0000000019603239 del 15.11.2019;
- il Finanziamento Unicredit n. 31062551 del 14.06.2022;
- il Finanziamento Intesa n. 18182207 del 23.11.2022; Per_2
- il Finanziamento n. 21492716 del 18.08.2023, Controparte_1
saranno a carico del Sig. mentre: Pt_1
- il Finanziamento Findomestic n. 202.215.073.075.64;
- il Finanziamento Findomestic n. 202.214.180.675.65 del 05.02.2024, saranno a carico della Sig.ra Pt_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4186 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Valeria Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cadoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra che la abiterà con la Pt_2 FI . Per_1
Al Sig. competerà, in via esclusiva, il versamento delle quote di mutuo Pt_1
n. 2709135262 fino all'estinzione. Parte_3
Le spese legate all'uso dell'abitazione, in particolare i contratti di fornitura, linea Internet, TV, abbonamenti TV in streaming, imposte locali, ecc., saranno interamente a carico della Sig.ra Pt_2
3) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale.
4) Il sig. verserà mensilmente alla Sig.ra l'assegno a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento pari ad € 150,00, fino a quando la medesima non reperirà un'occupazione lavorativa.
Pag. 2 di 3 5) Nessun assegno di mantenimento è previsto per la FI , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
6) i finanziamenti contratti in pendenza di matrimonio ed in particolare:
- il Finanziamento Unicredit n. 0000000019603239 del 15.11.2019;
- il Finanziamento Unicredit n. 31062551 del 14.06.2022;
- il Finanziamento Intesa n. 18182207 del 23.11.2022; Per_2
- il Finanziamento n. 21492716 del 18.08.2023, Controparte_1
saranno a carico del Sig. mentre: Pt_1
- il Finanziamento Findomestic n. 202.215.073.075.64;
- il Finanziamento Findomestic n. 202.214.180.675.65 del 05.02.2024, saranno a carico della Sig.ra Pt_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3