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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1737/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito in NE in Parte_1 C.F._1
Via G. Manciotti n°24/34, e (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_2 C.F._2
, Luigi Marino e Filomena Marino. Parte_1
-ATTORI in riassunzione-
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Palladino. Controparte_1 C.F._3
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento di compensi professionali”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., depositate il 25.3.2025 dalla difesa degli attori in riassunzione e il 24.3.2025 dal convenuto in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale amministratore del Condominio dell'ex palazzo Striani sito in NE in Via G. Manciotti Parte_1
n°24/34, e , hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , riassumendo Parte_2 Controparte_1 il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di
Cassazione (con sentenza n. 342/2023, pubblicata in data 10.1.2023), della sentenza n. 1719/2016 di questa pagina 1 di 8 Corte d'Appello, depositata il 28.4.2016.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da (quale amministratore del Parte_1
Condominio dell'ex palazzo Striani sito in NE in Via G. Manciotti n°24/34) e da (parte Parte_2 intervenuta in primo grado, quale condomina del detto Condominio) avverso la detta sentenza n. 1719/2016 emessa da questa Corte d'Appello, ha accolto il primo motivo del ricorso (dichiarando assorbiti i restanti tre motivi), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, , quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito Parte_1 in NE in Via G. Manciotti n°24/34, e , hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in Parte_2 applicazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione e dei principi di diritto enunciati dalla stessa, così provvedere: in totale riforma della sentenza n. 1505/09, pronunziata dal Tribunale di NE (Giudice Onorario Aggregato, dott. Carlo Siniscalchi) del
22.04.2009, depositata in Cancelleria in data 02.07.09, nel procedimento iscritto al n° 2585/91 R.G., conformandosi alle statuizione della
Corte di Cassazione, così provvedere: 1) - Accogliere l'opposizione così come avanzata in primo grado, per tutte le motivazioni elencante
e per essere la sentenza nulla o annullabile e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto n° 1298/91, emesso dal sig. Presidente del
Tribunale di NE il 10/7/1991, nei confronti dell'Avv. , nella qualità, ed a favore dell'Ing. 2) – In Parte_1 Controparte_1 subordine disporre la rinnovazione della CTU con i quesiti formulati in udienza dal sig. Giudice di prime cure (da 1 a 6) con eliminazione dei quesiti 7 e 8, creati illegittimamente ed abusivamente dal C.T.U., con caducazione della relazione tecnica di esso Ing. 3) In Tes_1 via ancora più gradata, in relazione alla condanna alle spese in solido per la signora , ricalcolarle, posto che, essa Parte_2 interventrice, ha fatto il proprio ingresso nel processo solo dopo dieci anni dopo il primo atto e, quindi, la condanna in solido sul totale delle spese è illegittima e comunque ingiusta;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché di quello per , con attribuzione in favore dell'avv. , che dichiara di aver anticipato le spese e CP_2 Parte_1 di non aver percepito le competenze.”.
Iscritta la causa al n. 1737/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi esposti, Controparte_1
Voglia riformulare la Sentenza di appello n. 1719/2016 alla luce del motivo del rinvio, confermarla nel merito delle argomentazioni in essa sostenute, confermare la sentenza di primo grado (che ha a sua volta confermava il d.i. opposto n. 1298/91 del Tribunale di NE)
e, rigettare l'atto di appello proposto dall'avv. e dalla sig.ra , nel merito, con condanna alle spese in solido tra gli Pt_1 Parte_2 appellanti avv. e sig.ra , quest'ultima quale interventrice volontaria nel giudizio di primo grado, appellante e Parte_1 Parte_2 ricorrente poi in Cassazione. Eccetto la questione relativa alla ratifica o all'incarico da parte dell'assemblea condominiale che determinava la inammissibilità dell'appello, motivo quest'ultimo di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ci si riporta nel merito, alle motivazioni della Sentenza di Appello n. 1719/2016. Voglia la Ecc.ma C.A. di Napoli, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU perché meramente dilatoria, superflua ed illegittima alla luce delle eccezioni già sollevate nel precedente appello dal legale dell'ing.
[...]
e alla luce delle eccezioni reiterate con la presente comparsa di costituzione e rigettare la richiesta di caducazione della CP_1
CTU depositata in primo grado dall'ing. Francesco Romano alla quale questa difesa nuovamente si riporta.”.
Con ordinanza depositata il 16.11.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025 e, poi (con decreto del 16.1.2025) al 25.3.2025. pagina 2 di 8 Indi, con decreto depositato in data 26.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.3.2025 dalla difesa degli attori in riassunzione e il 24.3.2025 dalla difesa del convenuto in riassunzione), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.3.2025
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
pagina 3 di 8 Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, pagina 4 di 8 nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
****
Premessi tali principi, questa Corte, allora, in sede di rinvio, deve riesaminare, nel merito, nuovamente l'opposizione proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale di NE, dal Parte_3 in via G. Manciotti nn. 24/34, in persona del suo amministratore, avv. , avverso il
[...] Parte_1 decreto n. 1298/1991 emesso dallo stesso Tribunale con cui, su richiesta dell'ing. era stato Controparte_1 ingiunto al detto Condominio il pagamento, in favore del ricorrente, di lire 49.890.067, oltre interessi legali dalla data della fattura (n. 6/1991) dallo stesso depositata e spese della procedura, a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione, redazione di verifiche sismiche, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo Striani.
Il tutto tenendo conto della stessa posizione processuale che le parti avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, fatte salve le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno.
La Corte di Cassazione, infatti, come detto, con la sentenza n. 342/2023 ha annullato, con rinvio, la sentenza n.
1719/2016 di questa Corte d'Appello, accogliendo soltanto il primo motivo (e dichiarando assorbiti i restanti tre) del ricorso in Cassazione proposto da , quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito in NE in Parte_1
Via G. Manciotti n°24/34, e da (intervenuta in giudizio quale condomina) e, dunque, soltanto in Parte_2 relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal detto Condominio, in persona dell'amministratore, avv. , pronunciata da questa Corte, con la detta sentenza n.1719/2016, sul Parte_1 presupposto che il detto amministratore dovesse munirsi della necessaria autorizzazione assembleare (o della ratifica) per proporre appello (valutazione ritenuta errata, invece, dalla Suprema Corte, con la pronuncia sopra riportata).
****
Ciò posto, ad avviso di questa Corte va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n. 1298/1991 emesso dal Tribunale di NE (con conseguente conferma del decreto e declaratoria della relativa esecutività, ex art. 653 c.p.c.) proposta dal , in via G. Parte_3
Manciotti nn. 24/34, in persona del suo amministratore, avv. (giudizio nel corso del quale era Parte_1 intervenuta, quale condomina, si ribadisce, ), posto che il credito (di lire 49.890.067) vantato in Parte_2 sede monitoria dall'ing. a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione, Controparte_1
pagina 5 di 8 redazione di verifiche sismiche, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo Striani, era stato sufficientemente dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (senza essere scalfito dall'opposizione del Condominio, fondata essenzialmente sull'asserito difetto di legittimazione attiva del e su una serie di pregiudizi CP_1 derivanti dai detti lavori;
cfr. l'atto di opposizione ridepositato in questa sede dagli attori in riassunzione):
1) non solo dalla fattura n.6/1991 prodotta dal ricorrente e dal parere di congruità del 30/10/1987 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di NE (ridepositato in questa sede dal – necessari, in base CP_1 all'art. 636 c.p.c., soltanto per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficienti per la successiva fase di opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/01/2025, n. 209; Sez. VI - 2, Ord., 15/01/2018, n. 712; Sez. III,
26/09/2005, n. 18775)- ma anche, come rilevato da questa Corte di Appello nella sentenza n.1719/2016 (e non oggetto di ricorso di Cassazione, sul punto), dalla riunione assembleare del 15.1.1991 (di pochi giorni precedente alla detta fattura n.6/1991 del 6.2.1991), dove i condomini avevano confermato all'amministratore la delega con la quale, ottenuti i fondi dal Comune di NE, avrebbe dovuto senza ritardo pagare il tecnico incaricato (ossia l'ing. ); CP_1
2) dal prospetto (ridepositato in questa sede dal del Comune di NE riguardante gli importi CP_1 erogati (ex lege n. 219/81, sui contributi post terremoto), da cui si evince effettivamente, per il secondo SAL, proprio l'importo di lire 49.890.000 richiesto in sede monitoria dal;
CP_1
3) dalla ctu espletata in primo grado dall'ing. Francesco Romano (ridepositata in questa sede dal CP_1 che, in relazione ai quesiti (nn.1-6) non oggetto delle doglianze di nullità (ossia di quelli nn. 7 e 8, in tema di congruità della parcella e degli importi dovuti) da parte degli appellanti, aveva, sulla base degli accertamenti espletati e della copiosa documentazione (relativa all'attività professionale in questione) esaminata
(analiticamente riportata nell'elaborato peritale), verificato (il che rende superflua una nuova ctu chiesta dagli attori in riassunzione), per ciò che rileva in questa sede:
a) che il progetto redatto dall'ing. fosse conforme alla l. 219/1981 (cfr. pag. 21 della ctu); CP_1
b) che non vi fossero atti che evidenziassero delle irregolarità nella condotta dei lavori (cfr. pag. 26 della ctu);
c) che i lavori eseguiti fossero conformi a quelli progettati, commissionati ed autorizzati dalla Soprintendenza ai
Beni AA. BB. e dal Comune di NE (cfr. pag. 31 della ctu); CP_3
d) che l'ing. , in qualità di progettista e direttore dei lavori, non avesse cagionato danni alla proprietà di CP_1 nessun condomino (cfr. pag. 31 della Ctu) e, dunque, evidentemente, neanche della Parte_2
e) che, in particolare, con riferimento a quest'ultima, all'atto del sopralluogo non avesse riscontrato alcuna anomala vibrazione nell'immobile di e che dai registri contabili risultassero eseguite tutte le opere Parte_2 tecnicamente valide a rendere staticamente sicuro l'intero complesso strutturale.
****
pagina 6 di 8 La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), il Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via
G. Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , nonché vanno Parte_1 Parte_2 condannati, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese processuali dei primi tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore di . Controparte_1
I compensi spettanti a quest'ultimo vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n.
12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione del valore (euro 25.766,07, pari a lire 49.890.067, ossia al credito oggetto di ingiunzione, in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado vanno poste definitivamente e interamente a carico del Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G.
Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e dell'intervenuta . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1737/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n.
342/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data pubblicata in data 10.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dal Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G. Manciotti
n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , nonché, quale parte intervenuta, da , Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 1298/1991 emesso dal Tribunale di NE e, per l'effetto, conferma tale decreto, pagina 7 di 8 dichiarandolo esecutivo.
2. Dichiara tenuti e condanna il Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G. Manciotti
n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e , al pagamento, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 dei compensi professionali del primo grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, di quelli del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00, nonché dei compensi del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado a carico del Condominio dell'ex palazzo
Striani, sito in NE in Via G. Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e di Parte_1
, in solido tra loro. Parte_2
Napoli, 26.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito in NE in Parte_1 C.F._1
Via G. Manciotti n°24/34, e (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_2 C.F._2
, Luigi Marino e Filomena Marino. Parte_1
-ATTORI in riassunzione-
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Palladino. Controparte_1 C.F._3
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento di compensi professionali”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., depositate il 25.3.2025 dalla difesa degli attori in riassunzione e il 24.3.2025 dal convenuto in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale amministratore del Condominio dell'ex palazzo Striani sito in NE in Via G. Manciotti Parte_1
n°24/34, e , hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , riassumendo Parte_2 Controparte_1 il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di
Cassazione (con sentenza n. 342/2023, pubblicata in data 10.1.2023), della sentenza n. 1719/2016 di questa pagina 1 di 8 Corte d'Appello, depositata il 28.4.2016.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da (quale amministratore del Parte_1
Condominio dell'ex palazzo Striani sito in NE in Via G. Manciotti n°24/34) e da (parte Parte_2 intervenuta in primo grado, quale condomina del detto Condominio) avverso la detta sentenza n. 1719/2016 emessa da questa Corte d'Appello, ha accolto il primo motivo del ricorso (dichiarando assorbiti i restanti tre motivi), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, , quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito Parte_1 in NE in Via G. Manciotti n°24/34, e , hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in Parte_2 applicazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione e dei principi di diritto enunciati dalla stessa, così provvedere: in totale riforma della sentenza n. 1505/09, pronunziata dal Tribunale di NE (Giudice Onorario Aggregato, dott. Carlo Siniscalchi) del
22.04.2009, depositata in Cancelleria in data 02.07.09, nel procedimento iscritto al n° 2585/91 R.G., conformandosi alle statuizione della
Corte di Cassazione, così provvedere: 1) - Accogliere l'opposizione così come avanzata in primo grado, per tutte le motivazioni elencante
e per essere la sentenza nulla o annullabile e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto n° 1298/91, emesso dal sig. Presidente del
Tribunale di NE il 10/7/1991, nei confronti dell'Avv. , nella qualità, ed a favore dell'Ing. 2) – In Parte_1 Controparte_1 subordine disporre la rinnovazione della CTU con i quesiti formulati in udienza dal sig. Giudice di prime cure (da 1 a 6) con eliminazione dei quesiti 7 e 8, creati illegittimamente ed abusivamente dal C.T.U., con caducazione della relazione tecnica di esso Ing. 3) In Tes_1 via ancora più gradata, in relazione alla condanna alle spese in solido per la signora , ricalcolarle, posto che, essa Parte_2 interventrice, ha fatto il proprio ingresso nel processo solo dopo dieci anni dopo il primo atto e, quindi, la condanna in solido sul totale delle spese è illegittima e comunque ingiusta;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché di quello per , con attribuzione in favore dell'avv. , che dichiara di aver anticipato le spese e CP_2 Parte_1 di non aver percepito le competenze.”.
Iscritta la causa al n. 1737/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi esposti, Controparte_1
Voglia riformulare la Sentenza di appello n. 1719/2016 alla luce del motivo del rinvio, confermarla nel merito delle argomentazioni in essa sostenute, confermare la sentenza di primo grado (che ha a sua volta confermava il d.i. opposto n. 1298/91 del Tribunale di NE)
e, rigettare l'atto di appello proposto dall'avv. e dalla sig.ra , nel merito, con condanna alle spese in solido tra gli Pt_1 Parte_2 appellanti avv. e sig.ra , quest'ultima quale interventrice volontaria nel giudizio di primo grado, appellante e Parte_1 Parte_2 ricorrente poi in Cassazione. Eccetto la questione relativa alla ratifica o all'incarico da parte dell'assemblea condominiale che determinava la inammissibilità dell'appello, motivo quest'ultimo di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ci si riporta nel merito, alle motivazioni della Sentenza di Appello n. 1719/2016. Voglia la Ecc.ma C.A. di Napoli, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU perché meramente dilatoria, superflua ed illegittima alla luce delle eccezioni già sollevate nel precedente appello dal legale dell'ing.
[...]
e alla luce delle eccezioni reiterate con la presente comparsa di costituzione e rigettare la richiesta di caducazione della CP_1
CTU depositata in primo grado dall'ing. Francesco Romano alla quale questa difesa nuovamente si riporta.”.
Con ordinanza depositata il 16.11.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025 e, poi (con decreto del 16.1.2025) al 25.3.2025. pagina 2 di 8 Indi, con decreto depositato in data 26.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.3.2025 dalla difesa degli attori in riassunzione e il 24.3.2025 dalla difesa del convenuto in riassunzione), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.3.2025
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
pagina 3 di 8 Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, pagina 4 di 8 nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
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Premessi tali principi, questa Corte, allora, in sede di rinvio, deve riesaminare, nel merito, nuovamente l'opposizione proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale di NE, dal Parte_3 in via G. Manciotti nn. 24/34, in persona del suo amministratore, avv. , avverso il
[...] Parte_1 decreto n. 1298/1991 emesso dallo stesso Tribunale con cui, su richiesta dell'ing. era stato Controparte_1 ingiunto al detto Condominio il pagamento, in favore del ricorrente, di lire 49.890.067, oltre interessi legali dalla data della fattura (n. 6/1991) dallo stesso depositata e spese della procedura, a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione, redazione di verifiche sismiche, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo Striani.
Il tutto tenendo conto della stessa posizione processuale che le parti avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, fatte salve le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno.
La Corte di Cassazione, infatti, come detto, con la sentenza n. 342/2023 ha annullato, con rinvio, la sentenza n.
1719/2016 di questa Corte d'Appello, accogliendo soltanto il primo motivo (e dichiarando assorbiti i restanti tre) del ricorso in Cassazione proposto da , quale amministratore dell'ex palazzo Striani sito in NE in Parte_1
Via G. Manciotti n°24/34, e da (intervenuta in giudizio quale condomina) e, dunque, soltanto in Parte_2 relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal detto Condominio, in persona dell'amministratore, avv. , pronunciata da questa Corte, con la detta sentenza n.1719/2016, sul Parte_1 presupposto che il detto amministratore dovesse munirsi della necessaria autorizzazione assembleare (o della ratifica) per proporre appello (valutazione ritenuta errata, invece, dalla Suprema Corte, con la pronuncia sopra riportata).
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Ciò posto, ad avviso di questa Corte va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n. 1298/1991 emesso dal Tribunale di NE (con conseguente conferma del decreto e declaratoria della relativa esecutività, ex art. 653 c.p.c.) proposta dal , in via G. Parte_3
Manciotti nn. 24/34, in persona del suo amministratore, avv. (giudizio nel corso del quale era Parte_1 intervenuta, quale condomina, si ribadisce, ), posto che il credito (di lire 49.890.067) vantato in Parte_2 sede monitoria dall'ing. a titolo di compensi professionali per l'attività di progettazione, Controparte_1
pagina 5 di 8 redazione di verifiche sismiche, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo Striani, era stato sufficientemente dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (senza essere scalfito dall'opposizione del Condominio, fondata essenzialmente sull'asserito difetto di legittimazione attiva del e su una serie di pregiudizi CP_1 derivanti dai detti lavori;
cfr. l'atto di opposizione ridepositato in questa sede dagli attori in riassunzione):
1) non solo dalla fattura n.6/1991 prodotta dal ricorrente e dal parere di congruità del 30/10/1987 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di NE (ridepositato in questa sede dal – necessari, in base CP_1 all'art. 636 c.p.c., soltanto per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficienti per la successiva fase di opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/01/2025, n. 209; Sez. VI - 2, Ord., 15/01/2018, n. 712; Sez. III,
26/09/2005, n. 18775)- ma anche, come rilevato da questa Corte di Appello nella sentenza n.1719/2016 (e non oggetto di ricorso di Cassazione, sul punto), dalla riunione assembleare del 15.1.1991 (di pochi giorni precedente alla detta fattura n.6/1991 del 6.2.1991), dove i condomini avevano confermato all'amministratore la delega con la quale, ottenuti i fondi dal Comune di NE, avrebbe dovuto senza ritardo pagare il tecnico incaricato (ossia l'ing. ); CP_1
2) dal prospetto (ridepositato in questa sede dal del Comune di NE riguardante gli importi CP_1 erogati (ex lege n. 219/81, sui contributi post terremoto), da cui si evince effettivamente, per il secondo SAL, proprio l'importo di lire 49.890.000 richiesto in sede monitoria dal;
CP_1
3) dalla ctu espletata in primo grado dall'ing. Francesco Romano (ridepositata in questa sede dal CP_1 che, in relazione ai quesiti (nn.1-6) non oggetto delle doglianze di nullità (ossia di quelli nn. 7 e 8, in tema di congruità della parcella e degli importi dovuti) da parte degli appellanti, aveva, sulla base degli accertamenti espletati e della copiosa documentazione (relativa all'attività professionale in questione) esaminata
(analiticamente riportata nell'elaborato peritale), verificato (il che rende superflua una nuova ctu chiesta dagli attori in riassunzione), per ciò che rileva in questa sede:
a) che il progetto redatto dall'ing. fosse conforme alla l. 219/1981 (cfr. pag. 21 della ctu); CP_1
b) che non vi fossero atti che evidenziassero delle irregolarità nella condotta dei lavori (cfr. pag. 26 della ctu);
c) che i lavori eseguiti fossero conformi a quelli progettati, commissionati ed autorizzati dalla Soprintendenza ai
Beni AA. BB. e dal Comune di NE (cfr. pag. 31 della ctu); CP_3
d) che l'ing. , in qualità di progettista e direttore dei lavori, non avesse cagionato danni alla proprietà di CP_1 nessun condomino (cfr. pag. 31 della Ctu) e, dunque, evidentemente, neanche della Parte_2
e) che, in particolare, con riferimento a quest'ultima, all'atto del sopralluogo non avesse riscontrato alcuna anomala vibrazione nell'immobile di e che dai registri contabili risultassero eseguite tutte le opere Parte_2 tecnicamente valide a rendere staticamente sicuro l'intero complesso strutturale.
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pagina 6 di 8 La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), il Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via
G. Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , nonché vanno Parte_1 Parte_2 condannati, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese processuali dei primi tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore di . Controparte_1
I compensi spettanti a quest'ultimo vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n.
12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione del valore (euro 25.766,07, pari a lire 49.890.067, ossia al credito oggetto di ingiunzione, in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado vanno poste definitivamente e interamente a carico del Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G.
Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e dell'intervenuta . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1737/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n.
342/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data pubblicata in data 10.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dal Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G. Manciotti
n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , nonché, quale parte intervenuta, da , Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 1298/1991 emesso dal Tribunale di NE e, per l'effetto, conferma tale decreto, pagina 7 di 8 dichiarandolo esecutivo.
2. Dichiara tenuti e condanna il Condominio dell'ex palazzo Striani, sito in NE in Via G. Manciotti
n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e , al pagamento, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 dei compensi professionali del primo grado, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, di quelli del grado di appello, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, di quelli del giudizio di legittimità, liquidati complessivamente in euro 1.541,00, nonché dei compensi del giudizio di rinvio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado a carico del Condominio dell'ex palazzo
Striani, sito in NE in Via G. Manciotti n°24/34, in persona dell'amministratore, avv. , e di Parte_1
, in solido tra loro. Parte_2
Napoli, 26.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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