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Sentenza 26 agosto 2024
Sentenza 26 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/08/2024, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2709/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Parte_3 Parte_4
MATTEO MASSIMO D'ARGENIO e PAOLA SERRA
OPPONENTE contro col patrocinio degli avv.ti MATTEO DI PUMPO e ANDREEA Controparte_1
IOANA RUS
OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A. Preliminarmente, considerata l'identità delle parti, del titolo e delle domande tra il procedimento monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto ed il giudizio precedentemente radicato (e tutt'ora in regolare corso di svolgimento) innanzi al
Tribunale di Roma, dichiarare e disporre: o la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e, con essa, o che il decreto ingiuntivo qui opposto n. 398/2022 venga senz'altro revocato o annullato o dichiarato inefficace e o che venga disposta, con la medesima ordinanza, la cancellazione dal ruolo del procedimento monitorio a quo e, con esso, del presente giudizio di opposizione;
B. in subordine e nel merito, dichiarare l'annullamento per errore ex artt. 1427 e segg. c.c. dell'accordo/appendice contrattuale 21.01.2022 - 02.02.2022 (sub doc. 7 fascicolo monitorio) sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto stesso per caducazione del suo presupposto fattuale e giuridico;
C. in via ulteriormente gradata e sempre nel merito, dichiarare l'annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. dell'accordo/appendice contrattuale 21.01.2022 - 02.02.2022
(sub doc. 7 fascicolo monitorio) sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto stesso per caducazione del suo presupposto fattuale e giuridico;
D. in ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 398/2022 del
Tribunale di Sassari qui opposto per tutti i motivi esposti in atti. E. con vittoria nelle spese di lite e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” pagina 1 di 6 PER L'OPPOSTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta: In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ. formulata dall'opponente per tutti i motivi esposti nella presente costituzione e, in particolare, nel paragrafo n. 5; In via preliminare di rito: - accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 398/2022 per tutti i motivi esposti nel paragrafo n. 9 del presente atto;
Nel merito In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, comunque, dichiarare il Pt_1 diritto di a ottenere la cessazione del contratto assicurativo n. 6018080729, come Controparte_1 da accordo già sottoscritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 398/2022; In via subordinata: - accertare e dichiarare l'efficacia e validità dell'accordo del 21/01/-2/02/2022 per tutti i motivi esposti in atti, rigettando l'eccezione di annullamento ex adverso formulata e, quindi, accertare e dichiarare il diritto di credito di ad € 20.922,24 oltre interessi di mora e Controparte_1 rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di alle Pt_1 obbligazioni assunte con l'accordo del 21/01/-2/02/2022; e, per l'effetto di tutti i punti precedenti, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 20.922,24 Controparte_1 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: - disporsi ex art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione delle frasi “il signor nella sua qualità di legale rappresentante di Pt_5 [...]
ha dunque profittato dell'elevato numero di dichiaranti, nel quale è riuscito a Controparte_1 confondersi, per farsi passare, contro ogni verità (e contro ogni pudore)” (cfr. pagina 6), “ha tenuto una condotta contraria ad ogni buona fede e non consona, al punto da configurare vero e proprio raggiro
[…] Senza il raggiro” (cfr. pagina 7), “da lui stesso [ ndr.] indotto attraverso un vero Controparte_2
e proprio raggiro” (cfr. pagina 7) e condannare al risarcimento dei danni per le ingiuriose ed Pt_1 offensive descrizioni del suo legale rappresentante pro tempore, sig. - condannare, Controparte_2 con vittoria, NOVIS alla refusione di spese, diritti e onorari in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo che si dichiara antistatario e condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 settembre 2022 le società nominate in epigrafe convenivano davanti a questo tribunale la proponendo tempestiva opposizione al decreto n.398 dell'11 Controparte_3 maggio 2022 con cui era stato ingiunto da questo tribunale il pagamento della somma di € 20.922,24, oltre interessi e spese.
La società ricorrente aveva agito in sede monitoria assumendo che, dopo aver stipulato con
[...] un contratto avente numero di polizza 6018080729, vi aveva riscontrato Parte_3 vari profili di irregolarità ed aveva anche inutilmente richiesto all'assicuratrice copia della documentazione contrattuale, mai fornita. aveva quindi riconosciuto, con una mail inviatale il 21 Pt_1 gennaio 2022, di doverle pagare un rimborso dell'importo di 20922,24 euro conseguente alla cessazione del contratto assicurativo, trasmettendole contestualmente un accordo da sottoscrivere in tal senso. Inviato dalla ricorrente , il successivo 2 febbraio, l'accordo sottoscritto per CP_3 adesione, nonostante il decorso del termine di 30 giorni ivi previsto, non aveva provveduto al CP_4 pagamento della somma promessa né a dare alcun riscontro alle richieste di . CP_3
pagina 2 di 6 Sosteneva quindi la ricorrente di essere titolare di un credito liquido ed esigibile fondato sul riconoscimento della controparte.
Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in accoglimento del ricorso, CP_4 eccepiva pregiudizialmente la litispendenza, sostenendo che identico giudizio, con medesimo oggetto e fra le stesse parti, era stato precedentemente instaurato davanti al tribunale di Roma da CP_3 contro (nonché contro , prima del deposito del ricorso introduttivo, domanda Pt_1 CP_5 basata sullo stesso titolo contrattuale a fondamento del diritto fatto valere in questo procedimento, ossia sulla polizza vita n. 6018080729, e avente ad oggetto il medesimo petitum, rappresentato dalla Pt_1 restituzione di quanto versato a titolo di premio assicurativo. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la litispendenza, con la conseguente revoca del provvedimento monitorio.
In subordine e nel merito, sosteneva come la risoluzione o lo scioglimento dei contratti assicurativi stipulati con fossero strumentali alla realizzazione dell'interesse di CP_3 Controparte_2 legale rappresentante della stessa società opposta, che quale intermediario aveva anche collaborato con la società di distribuzione assicurativa come suo agente. Sosteneva che avesse CP_5 Pt_1 incaricato di distribuire le sue polizze sul mercato italiano e che quest'ultima si era avvalsa a CP_5 sua volta di collaboratori sparsi sul territorio, fra cui lo stesso che, tuttavia, intendendo Pt_5 assumere una propria autonoma attività imprenditoriale, aveva lamentato strumentalmente vizi e violazioni in relazione alle stesse polizze da lui vendute e per clienti da lui stesso reperiti, e ciò allo scopo di procacciare altri contratti in proprio, reindirizzando la clientela sottratta a verso Pt_1 contratti stipulandi con un'altra compagnia assicuratrice per cui attualmente egli operava.
Tanto premesso, assumeva che l'accordo concluso il 2 febbraio 2022 fosse annullabile per errore, esponendo al riguardo che esso era stato concluso a seguito di una procedura avviata dall'Autorità di
Vigilanza Europea (EIOPA). Questa aveva disposto un'obbligatoria consultazione inerente al grado di comprensione delle polizze indirizzata ai clienti di (e ciò attraverso un questionario teso a Pt_1 indagare se gli assicurati avessero effettivamente compreso i termini contrattuali) che aveva quindi dovuto rimborsare i premi di polizza a coloro che avevano risposto negativamente, sciogliendo i relativi contratti. Fra questi clienti vi era la stessa che, tramite il suo rappresentante CP_3
soggetto coincidente con colui che aveva illustrato e venduto le stesse polizze per Controparte_2 conto di aveva risposto al questionario affermando di non aver compreso le condizioni di Pt_1 polizza e che questa non era in linea coi suoi obiettivi. aveva quindi commesso un errore Pt_1 rilevante ai sensi dell'art. 1428, c.c., di cui ricorrevano tutti i presupposti applicativi, primo fra tutti l'inclusione di fra i clienti destinatari del questionario. CP_3
In ulteriore subordine assumeva l'annullabilità del medesimo accordo per dolo ex art. 1427 e 1439, c.c., assumendo che l'opposta, tramite il medesimo aveva tenuto una condotta contraria a buona Pt_5 fede e diretta a raggirare al solo scopo di ottenere lo scioglimento anticipato dei contratti, la Pt_1 restituzione degli importi e la conseguente stipulazione in favore dell'agente intermediario di altre polizze con le compagnie assicuratrici per cui questi attualmente operava.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come trascritto in epigrafe.
pagina 3 di 6 Si costituiva l'opposta e contestava le ragioni a sostegno della domanda, rimarcando come il credito azionato trovasse titolo nell'accordo di cessazione del contratto assicurativo stipulato il 21 gennaio -2 febbraio 2022, con cui le parti avevano pattuito il venir meno della polizza assicurativa a decorrere dal
31 dicembre 2021, perfezionandone lo scioglimento per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Negava la ricorrenza della litispendenza, dato che solo dopo l'instaurazione del procedimento davanti al tribunale di Roma, con pec del 21 gennaio 2022 aveva trasmesso a l'accordo Pt_1 Controparte_1 di cessazione della polizza n. 6018080729, finalmente confermando “di aver appreso che intende cessare la Sua polizza e ottenere il rimborso della stessa” e comunicandole che la data prevista per la cessazione era stabilita al 31 dicembre 2021.
Nel merito, contestava che il D'TE avesse alcun rapporto con essendo semmai egli legato a Pt_1
incaricata da di distribuire le polizze sul mercato italiano. Egli, inoltre, all'epoca CP_5 Pt_1 dei fatti non era ancora intermediario assicurativo.
Osservava come nella stipulazione della polizza avesse fornito un quadro non veritiero dei costi, Pt_1 dei rendimenti e dei rischi del contratto, che aveva successivamente scoperto essere ben CP_3 diversi da quelli rappresentati e pubblicizzati, inducendo la stessa opposta a proporre reclamo lamentando, al pari di numerosi altri clienti, la scorrettezza dell'operato dell'assicuratrice e i profili d'irregolarità riscontrati nelle polizze, tali da dar luogo all'intervento dell'autorità di controllo europea e all'obbligatoria diramazione del predetto questionario, cui aveva risposto negativamente, per CP_3 poi pervenire al concordato scioglimento del contratto che aveva dato luogo al credito relativo al rimborso, azionato in monitorio. Negava che fosse configurabile alcun errore o dolo determinante l'annullamento dell'accordo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 21 marzo
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'eccezione pregiudiziale non è fondata, non ricorrendo litispendenza rispetto alla causa instaurata innanzi al tribunale di Roma con la citazione notificata il 22 dicembre 2021, quindi anteriormente all'instaurazione del presente procedimento monitorio, con cui , unitamente ad altre CP_3 imprese assicurate, aveva evocato in giudizio e illustrando numerosi ed articolati profili CP_4 CP_5 di responsabilità sia precontrattuale che contrattuale e concludendo in via principale per la condanna delle convenuta al risarcimento dei danni subiti per il dedotto inadempimento e per le numerose violazioni agli obblighi di legge e di correttezza ascritti alle società convenute. In via alternativa, la domanda proposta da era diretta a sentir accertare e dichiarare la nullità dei contratti CP_3 assicurativi per vizio di causa contrattuale, con conseguente condanna a restituire alla parte attrice quanto indebitamente versatole, oltre ai danni.
Col presente giudizio, invece, intende far valere l'intervenuto scioglimento consensuale CP_3 del contratto assicurativo, di cui chiede dichiararsi la cessazione in attuazione di un Controparte_1 accordo già sottoscritto e perfezionatosi fra le parti, attraverso lo scambio delle richiamate comunicazioni del 21 gennaio 2022 e del 2 febbraio 2022, intervenuto quindi in data ampiamente successiva alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio davanti al tribunale della capitale. pagina 4 di 6 Accordo con cui aveva anche espressamente riconosciuto il debito nei confronti dell'odierna Pt_1 opposta, impegnandosi a versarle l'importo oggetto del provvedimento monitorio.
In questo procedimento, dunque, il diritto di credito di è fondato sull'affermato Controparte_1 scioglimento per mutuo consenso del contratto e sul conseguente riconoscimento da parte di CP_4 dell'obbligo di pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, titolo affatto differente da quello precedentemente azionato innanzi al tribunale romano (che ha peraltro dichiarato la propria incompetenza territoriale senza che il giudizio sia stato poi riassunto dall'interessata).
Tanto premesso, l'opposizione risulta infondata anche nel merito, non apparendo configurabili le prospettate ipotesi di vizio del consenso determinante l'errore essenziale dell'assicuratrice.
L'accordo di scioglimento del contratto assicurativo datato 2 febbraio 2022 e sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le parti, quindi anche dalle società del gruppo risulta infatti valido ed Pt_1 efficace, non ravvisandosi il dedotto collegamento fra le questioni inerenti ai prospettati vizi inerenti alle polizze e la successiva sottoscrizione dello scioglimento per mutuo consenso, osservandosi peraltro come il relativo modulo contrattuale sia stato predisposto (v. doc. 3 opposta) dalla stessa a CP_4 seguito dell'intervento dell'autorità di vigilanza che le aveva imposto la verifica del grado di soddisfazione della clientela a seguito dei rilievi circa le carenze riscontrate nei contratti assicurativi e nella condotta dell'assicuratrice.
Non si vede poi come possa esservi stato errore essenziale sulla qualità dell'altro contraente (che è peraltro una società di capitali) dato che, come risulta pure documentato (v. doc. 6 opposta e doc. 6 e 7 opponente), era a conoscenza del ruolo rivestito dal D'TE sia rispetto a che CP_4 CP_3 rispetto a che nella stipulazione della polizza aveva rivestito il ruolo di intermediario e CP_5 proponente per conto di come risulta dalla stessa documentazione contrattuale versata in atti Pt_1 dall'opponente.
Risulta, invero, chiaramente esplicitato nell'accordo di scioglimento del contratto come le parti avessero consapevolmente inteso superare tutte le questioni insorte fra loro ritenendo integralmente soddisfatti i loro diritti, pervenendo alla transazione delle liti in corso ed abbandonando le rispettive pretese derivanti dai pregressi contratti, non lasciando spazio l'ampio tenore della scrittura alle questioni sollevate nel presente giudizio da Pt_1
D'altra parte, e per completezza, è sufficiente rilevare che l'ipotizzato programma dell'intermediario, artatamente diretto secondo l'assunto dell'opponente a svincolare la clientela di dalle polizze per CP_4 poi indirizzarla verso altri assicuratori, nel proprio interesse, è questione estranea ai rapporti assicurativi intercorsi fra le parti, ipotizzandosi un'attività scorretta e infedele proveniente da un soggetto che, chiamato a rispondere del suo personale operato, pianificato ed attuato in assunto nel suo esclusivo interesse e in danno dell'assicuratore così come dei sottoscrittori delle polizze, avrebbe dovuto semmai essere chiamato in causa quale persona fisica distinta dalle persone giuridiche per cui aveva agito, rilevando nella specie (in ipotesi) la progettazione di un'articolata operazione negoziale con scopo fraudolento e non la ricorrenza di un errore (di che quei medesimi contratti, così come CP_4
l'accordo del 2 febbraio 2022, aveva predisposto e proposto) su elementi essenziali della pattuizione.
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata e il provvedimento monitorio va confermato. pagina 5 di 6 Essendo in ipotesi le espressioni offensive dirette contro un soggetto (la persona fisica del D'TE) estraneo al processo, non ha interesse a domandarne la cancellazione. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della società opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione e le domande proposte da parte opponente, confermando il decreto ingiuntivo n.398 delll'11 maggio 2022.
Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese Controparte_3 processuali, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 26 agosto 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2709/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Parte_3 Parte_4
MATTEO MASSIMO D'ARGENIO e PAOLA SERRA
OPPONENTE contro col patrocinio degli avv.ti MATTEO DI PUMPO e ANDREEA Controparte_1
IOANA RUS
OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A. Preliminarmente, considerata l'identità delle parti, del titolo e delle domande tra il procedimento monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto ed il giudizio precedentemente radicato (e tutt'ora in regolare corso di svolgimento) innanzi al
Tribunale di Roma, dichiarare e disporre: o la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e, con essa, o che il decreto ingiuntivo qui opposto n. 398/2022 venga senz'altro revocato o annullato o dichiarato inefficace e o che venga disposta, con la medesima ordinanza, la cancellazione dal ruolo del procedimento monitorio a quo e, con esso, del presente giudizio di opposizione;
B. in subordine e nel merito, dichiarare l'annullamento per errore ex artt. 1427 e segg. c.c. dell'accordo/appendice contrattuale 21.01.2022 - 02.02.2022 (sub doc. 7 fascicolo monitorio) sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto stesso per caducazione del suo presupposto fattuale e giuridico;
C. in via ulteriormente gradata e sempre nel merito, dichiarare l'annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. dell'accordo/appendice contrattuale 21.01.2022 - 02.02.2022
(sub doc. 7 fascicolo monitorio) sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto stesso per caducazione del suo presupposto fattuale e giuridico;
D. in ogni caso, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 398/2022 del
Tribunale di Sassari qui opposto per tutti i motivi esposti in atti. E. con vittoria nelle spese di lite e condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” pagina 1 di 6 PER L'OPPOSTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta: In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ. formulata dall'opponente per tutti i motivi esposti nella presente costituzione e, in particolare, nel paragrafo n. 5; In via preliminare di rito: - accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 398/2022 per tutti i motivi esposti nel paragrafo n. 9 del presente atto;
Nel merito In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, comunque, dichiarare il Pt_1 diritto di a ottenere la cessazione del contratto assicurativo n. 6018080729, come Controparte_1 da accordo già sottoscritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 398/2022; In via subordinata: - accertare e dichiarare l'efficacia e validità dell'accordo del 21/01/-2/02/2022 per tutti i motivi esposti in atti, rigettando l'eccezione di annullamento ex adverso formulata e, quindi, accertare e dichiarare il diritto di credito di ad € 20.922,24 oltre interessi di mora e Controparte_1 rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di alle Pt_1 obbligazioni assunte con l'accordo del 21/01/-2/02/2022; e, per l'effetto di tutti i punti precedenti, condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 20.922,24 Controparte_1 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: - disporsi ex art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione delle frasi “il signor nella sua qualità di legale rappresentante di Pt_5 [...]
ha dunque profittato dell'elevato numero di dichiaranti, nel quale è riuscito a Controparte_1 confondersi, per farsi passare, contro ogni verità (e contro ogni pudore)” (cfr. pagina 6), “ha tenuto una condotta contraria ad ogni buona fede e non consona, al punto da configurare vero e proprio raggiro
[…] Senza il raggiro” (cfr. pagina 7), “da lui stesso [ ndr.] indotto attraverso un vero Controparte_2
e proprio raggiro” (cfr. pagina 7) e condannare al risarcimento dei danni per le ingiuriose ed Pt_1 offensive descrizioni del suo legale rappresentante pro tempore, sig. - condannare, Controparte_2 con vittoria, NOVIS alla refusione di spese, diritti e onorari in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo che si dichiara antistatario e condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 settembre 2022 le società nominate in epigrafe convenivano davanti a questo tribunale la proponendo tempestiva opposizione al decreto n.398 dell'11 Controparte_3 maggio 2022 con cui era stato ingiunto da questo tribunale il pagamento della somma di € 20.922,24, oltre interessi e spese.
La società ricorrente aveva agito in sede monitoria assumendo che, dopo aver stipulato con
[...] un contratto avente numero di polizza 6018080729, vi aveva riscontrato Parte_3 vari profili di irregolarità ed aveva anche inutilmente richiesto all'assicuratrice copia della documentazione contrattuale, mai fornita. aveva quindi riconosciuto, con una mail inviatale il 21 Pt_1 gennaio 2022, di doverle pagare un rimborso dell'importo di 20922,24 euro conseguente alla cessazione del contratto assicurativo, trasmettendole contestualmente un accordo da sottoscrivere in tal senso. Inviato dalla ricorrente , il successivo 2 febbraio, l'accordo sottoscritto per CP_3 adesione, nonostante il decorso del termine di 30 giorni ivi previsto, non aveva provveduto al CP_4 pagamento della somma promessa né a dare alcun riscontro alle richieste di . CP_3
pagina 2 di 6 Sosteneva quindi la ricorrente di essere titolare di un credito liquido ed esigibile fondato sul riconoscimento della controparte.
Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in accoglimento del ricorso, CP_4 eccepiva pregiudizialmente la litispendenza, sostenendo che identico giudizio, con medesimo oggetto e fra le stesse parti, era stato precedentemente instaurato davanti al tribunale di Roma da CP_3 contro (nonché contro , prima del deposito del ricorso introduttivo, domanda Pt_1 CP_5 basata sullo stesso titolo contrattuale a fondamento del diritto fatto valere in questo procedimento, ossia sulla polizza vita n. 6018080729, e avente ad oggetto il medesimo petitum, rappresentato dalla Pt_1 restituzione di quanto versato a titolo di premio assicurativo. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la litispendenza, con la conseguente revoca del provvedimento monitorio.
In subordine e nel merito, sosteneva come la risoluzione o lo scioglimento dei contratti assicurativi stipulati con fossero strumentali alla realizzazione dell'interesse di CP_3 Controparte_2 legale rappresentante della stessa società opposta, che quale intermediario aveva anche collaborato con la società di distribuzione assicurativa come suo agente. Sosteneva che avesse CP_5 Pt_1 incaricato di distribuire le sue polizze sul mercato italiano e che quest'ultima si era avvalsa a CP_5 sua volta di collaboratori sparsi sul territorio, fra cui lo stesso che, tuttavia, intendendo Pt_5 assumere una propria autonoma attività imprenditoriale, aveva lamentato strumentalmente vizi e violazioni in relazione alle stesse polizze da lui vendute e per clienti da lui stesso reperiti, e ciò allo scopo di procacciare altri contratti in proprio, reindirizzando la clientela sottratta a verso Pt_1 contratti stipulandi con un'altra compagnia assicuratrice per cui attualmente egli operava.
Tanto premesso, assumeva che l'accordo concluso il 2 febbraio 2022 fosse annullabile per errore, esponendo al riguardo che esso era stato concluso a seguito di una procedura avviata dall'Autorità di
Vigilanza Europea (EIOPA). Questa aveva disposto un'obbligatoria consultazione inerente al grado di comprensione delle polizze indirizzata ai clienti di (e ciò attraverso un questionario teso a Pt_1 indagare se gli assicurati avessero effettivamente compreso i termini contrattuali) che aveva quindi dovuto rimborsare i premi di polizza a coloro che avevano risposto negativamente, sciogliendo i relativi contratti. Fra questi clienti vi era la stessa che, tramite il suo rappresentante CP_3
soggetto coincidente con colui che aveva illustrato e venduto le stesse polizze per Controparte_2 conto di aveva risposto al questionario affermando di non aver compreso le condizioni di Pt_1 polizza e che questa non era in linea coi suoi obiettivi. aveva quindi commesso un errore Pt_1 rilevante ai sensi dell'art. 1428, c.c., di cui ricorrevano tutti i presupposti applicativi, primo fra tutti l'inclusione di fra i clienti destinatari del questionario. CP_3
In ulteriore subordine assumeva l'annullabilità del medesimo accordo per dolo ex art. 1427 e 1439, c.c., assumendo che l'opposta, tramite il medesimo aveva tenuto una condotta contraria a buona Pt_5 fede e diretta a raggirare al solo scopo di ottenere lo scioglimento anticipato dei contratti, la Pt_1 restituzione degli importi e la conseguente stipulazione in favore dell'agente intermediario di altre polizze con le compagnie assicuratrici per cui questi attualmente operava.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come trascritto in epigrafe.
pagina 3 di 6 Si costituiva l'opposta e contestava le ragioni a sostegno della domanda, rimarcando come il credito azionato trovasse titolo nell'accordo di cessazione del contratto assicurativo stipulato il 21 gennaio -2 febbraio 2022, con cui le parti avevano pattuito il venir meno della polizza assicurativa a decorrere dal
31 dicembre 2021, perfezionandone lo scioglimento per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Negava la ricorrenza della litispendenza, dato che solo dopo l'instaurazione del procedimento davanti al tribunale di Roma, con pec del 21 gennaio 2022 aveva trasmesso a l'accordo Pt_1 Controparte_1 di cessazione della polizza n. 6018080729, finalmente confermando “di aver appreso che intende cessare la Sua polizza e ottenere il rimborso della stessa” e comunicandole che la data prevista per la cessazione era stabilita al 31 dicembre 2021.
Nel merito, contestava che il D'TE avesse alcun rapporto con essendo semmai egli legato a Pt_1
incaricata da di distribuire le polizze sul mercato italiano. Egli, inoltre, all'epoca CP_5 Pt_1 dei fatti non era ancora intermediario assicurativo.
Osservava come nella stipulazione della polizza avesse fornito un quadro non veritiero dei costi, Pt_1 dei rendimenti e dei rischi del contratto, che aveva successivamente scoperto essere ben CP_3 diversi da quelli rappresentati e pubblicizzati, inducendo la stessa opposta a proporre reclamo lamentando, al pari di numerosi altri clienti, la scorrettezza dell'operato dell'assicuratrice e i profili d'irregolarità riscontrati nelle polizze, tali da dar luogo all'intervento dell'autorità di controllo europea e all'obbligatoria diramazione del predetto questionario, cui aveva risposto negativamente, per CP_3 poi pervenire al concordato scioglimento del contratto che aveva dato luogo al credito relativo al rimborso, azionato in monitorio. Negava che fosse configurabile alcun errore o dolo determinante l'annullamento dell'accordo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 21 marzo
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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L'eccezione pregiudiziale non è fondata, non ricorrendo litispendenza rispetto alla causa instaurata innanzi al tribunale di Roma con la citazione notificata il 22 dicembre 2021, quindi anteriormente all'instaurazione del presente procedimento monitorio, con cui , unitamente ad altre CP_3 imprese assicurate, aveva evocato in giudizio e illustrando numerosi ed articolati profili CP_4 CP_5 di responsabilità sia precontrattuale che contrattuale e concludendo in via principale per la condanna delle convenuta al risarcimento dei danni subiti per il dedotto inadempimento e per le numerose violazioni agli obblighi di legge e di correttezza ascritti alle società convenute. In via alternativa, la domanda proposta da era diretta a sentir accertare e dichiarare la nullità dei contratti CP_3 assicurativi per vizio di causa contrattuale, con conseguente condanna a restituire alla parte attrice quanto indebitamente versatole, oltre ai danni.
Col presente giudizio, invece, intende far valere l'intervenuto scioglimento consensuale CP_3 del contratto assicurativo, di cui chiede dichiararsi la cessazione in attuazione di un Controparte_1 accordo già sottoscritto e perfezionatosi fra le parti, attraverso lo scambio delle richiamate comunicazioni del 21 gennaio 2022 e del 2 febbraio 2022, intervenuto quindi in data ampiamente successiva alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio davanti al tribunale della capitale. pagina 4 di 6 Accordo con cui aveva anche espressamente riconosciuto il debito nei confronti dell'odierna Pt_1 opposta, impegnandosi a versarle l'importo oggetto del provvedimento monitorio.
In questo procedimento, dunque, il diritto di credito di è fondato sull'affermato Controparte_1 scioglimento per mutuo consenso del contratto e sul conseguente riconoscimento da parte di CP_4 dell'obbligo di pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, titolo affatto differente da quello precedentemente azionato innanzi al tribunale romano (che ha peraltro dichiarato la propria incompetenza territoriale senza che il giudizio sia stato poi riassunto dall'interessata).
Tanto premesso, l'opposizione risulta infondata anche nel merito, non apparendo configurabili le prospettate ipotesi di vizio del consenso determinante l'errore essenziale dell'assicuratrice.
L'accordo di scioglimento del contratto assicurativo datato 2 febbraio 2022 e sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le parti, quindi anche dalle società del gruppo risulta infatti valido ed Pt_1 efficace, non ravvisandosi il dedotto collegamento fra le questioni inerenti ai prospettati vizi inerenti alle polizze e la successiva sottoscrizione dello scioglimento per mutuo consenso, osservandosi peraltro come il relativo modulo contrattuale sia stato predisposto (v. doc. 3 opposta) dalla stessa a CP_4 seguito dell'intervento dell'autorità di vigilanza che le aveva imposto la verifica del grado di soddisfazione della clientela a seguito dei rilievi circa le carenze riscontrate nei contratti assicurativi e nella condotta dell'assicuratrice.
Non si vede poi come possa esservi stato errore essenziale sulla qualità dell'altro contraente (che è peraltro una società di capitali) dato che, come risulta pure documentato (v. doc. 6 opposta e doc. 6 e 7 opponente), era a conoscenza del ruolo rivestito dal D'TE sia rispetto a che CP_4 CP_3 rispetto a che nella stipulazione della polizza aveva rivestito il ruolo di intermediario e CP_5 proponente per conto di come risulta dalla stessa documentazione contrattuale versata in atti Pt_1 dall'opponente.
Risulta, invero, chiaramente esplicitato nell'accordo di scioglimento del contratto come le parti avessero consapevolmente inteso superare tutte le questioni insorte fra loro ritenendo integralmente soddisfatti i loro diritti, pervenendo alla transazione delle liti in corso ed abbandonando le rispettive pretese derivanti dai pregressi contratti, non lasciando spazio l'ampio tenore della scrittura alle questioni sollevate nel presente giudizio da Pt_1
D'altra parte, e per completezza, è sufficiente rilevare che l'ipotizzato programma dell'intermediario, artatamente diretto secondo l'assunto dell'opponente a svincolare la clientela di dalle polizze per CP_4 poi indirizzarla verso altri assicuratori, nel proprio interesse, è questione estranea ai rapporti assicurativi intercorsi fra le parti, ipotizzandosi un'attività scorretta e infedele proveniente da un soggetto che, chiamato a rispondere del suo personale operato, pianificato ed attuato in assunto nel suo esclusivo interesse e in danno dell'assicuratore così come dei sottoscrittori delle polizze, avrebbe dovuto semmai essere chiamato in causa quale persona fisica distinta dalle persone giuridiche per cui aveva agito, rilevando nella specie (in ipotesi) la progettazione di un'articolata operazione negoziale con scopo fraudolento e non la ricorrenza di un errore (di che quei medesimi contratti, così come CP_4
l'accordo del 2 febbraio 2022, aveva predisposto e proposto) su elementi essenziali della pattuizione.
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata e il provvedimento monitorio va confermato. pagina 5 di 6 Essendo in ipotesi le espressioni offensive dirette contro un soggetto (la persona fisica del D'TE) estraneo al processo, non ha interesse a domandarne la cancellazione. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della società opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione e le domande proposte da parte opponente, confermando il decreto ingiuntivo n.398 delll'11 maggio 2022.
Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese Controparte_3 processuali, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 26 agosto 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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