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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081/24 R.G. posta in decisione all'udienza dell'11/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Parte_1
Bonicalzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Dario Luraghi, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. PAOLA
BARANI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare: pagina 1 di 7 1) AFFIDARE la minore nella forma super-esclusiva alla madre, la Persona_1
quale avrà cura di decidere su ogni necessità della minore comprese la collocazione, crescita, educazione, istruzione, salute e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché sulle relazioni della figlia con gli altri suoi parenti.
2) DISPORRE che la minore viva con la madre sig.ra Persona_1 Parte_1 presso l'attuale residenza in San Giorgio su Legnano Via Don Giacomo Gerli n.30 (con i nonni materni) ovvero presso altra abitazione che quest'ultima avrà necessità di reperire;
la madre sarà quindi libera di lasciare la casa rifugio.
3) CONFERMARE a carico del sig. il divieto di avvicinamento alla CP_1
residenza/dimora della sig.ra e della figlia, nonché dai luoghi dalle stesse Parte_1 abitualmente frequentati, già disposto con provvedimento dell'11.02.2025 aumentando la distanza a 500 metri in conformità a quello adottato dal GIP in data 10.03.2025; vietare altresì al sig. di contattare la sig.ra con WhatsApp e a mezzo dei vari CP_1 Parte_1
socialnetwork (es. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Twitter).
4) INCARICARE il Servizio Sociale competente territorialmente di regolamentare la frequentazione di con il padre in spazio neutro, circa i tempi, le Persona_1
modalità, la frequenza e la durata, anche considerando la possibilità di interruzione laddove, sulla base del comportamento del padre, possano riscontrarsi elementi di pregiudizio per la minore.
5) DISPORRE che il sig. sia tenuto al versamento del contributo al CP_1
mantenimento della figlia pari ad Euro 500,00 mensili, importo da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (Iban: [...]), nonché alla Parte_1 corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore secondo il protocollo della Corte d'Appello Milano. Per_1
6) CONFERMARE che la sig.ra sia autorizzata a percepire la quota del 100% Parte_1 dell'Assegno Unico;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
8) La ricorrente dichiara di rinunciare al concesso termine per replicare.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: NEL MERITO:
- Disporre l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre;
pagina 2 di 7 - Demandare ai servizi sociali competenti lo svolgimento degli incontri tra il padre e la figlia minore con richiesta che gli stessi avvengano in forma protetta alla presenza degli operatori dei servizi sociali tenendo conto degli interessi della minore;
- Prevedere che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 200,00 CP_1 Parte_1 mensile a titolo di mantenimento della figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee guida della Corte d'Appello di Milano, oltre la devoluzione dell'Assegno
Unico;
- Rigettare tutte le domande della ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE: disporre un rinvio della presente causa per permettere al Servizio affidatario di approfondire il nucleo familiare e di costruire un progetto di autonomia rispetto alla diade madre e figlia, anche se del caso valutando il rientro presso la casa della famiglia materna e contestualmente un rinvio per permettere alle di poter effettuare la notifica di tutti i provvedimenti ad oggi emessi (di natura cautelare e Pt_2
protettiva) nei confronti del sig. ; Per_1
IN VIA PRINCIPALE
1. In relazione al provvedimento di protezione:
Confermare e mantenere nei confronti del sig. , ordine di protezione emesso in data 11.02.2025 Per_1
(Dott. F. per anni 1 con divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla figlia per Per_2 Per_1 Per_1
una distanza ritenuta congrua dal Giudice (anche in relazione alla misura cautelare emessa ) nonché confermare il divieto di qualsiasi contatti telefonico e/o attraverso profili social e/o attraverso mail da parte del sig. verso la sig.ra e (fermo restando la possibilità per il sig. Per_1 Per_1 Per_1 Per_1
di poter partecipare agli incontri in SN organizzati dal Servizio)
2. In relazione all'affidamento della minore e al collocamento della minore:
Mantenere in capo all'Ente territorialmente competente l'affidamento della minore per le Per_1 decisioni relative all'istruzione, salute e collocamento, fermo restando che il collocamento debba essere sempre unitamente alla madre, incaricando, però, l'Ente competente di ricercare – urgentemente - una soluzione abitativa – comunità mamma – bambino temporanea (in vista di un auspicato rientro della ricorrente e della minore presso l'abitazione principale ora quella dei nonni materni) e adeguata che pagina 3 di 7 permetta alla sig.ra di poter riprendere la propria attività lavorativa (attività lavorativa che Per_1
svolge su turni) e per quella di poter accedere alla scuola dell'infanzia Per_1
3. In relazione al contributo al mantenimento della minore:
Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della Per_1 figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 (entro il 5 di ogni mese e importo aggiornato Per_1
secondo indice ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della C.A. Milano.
Autorizzare e/o confermare che la sig.ra percepisca la quota del 100% A.U. Per_1
4. In merito al diritto di visita del sig. verso la figlia : Per_1 Per_1
Disporre che l'Ente affidatario – mantenendo i contatti con il sig. – regolamenti le visite tra Per_1
padre e figlia in modalità protette e osservate a cadenza quindicinale (se possibile) e in ogni caso disporre che l'Ente possa – in caso di pregiudizio per la minore – sospenderli.
IN VIA SUBORDINATA: solo rispetto all'affidamento e al collocamento della minore (n. 2), ferme le altre conclusioni
Laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse che la sig.ra possa gestire – con adeguata protezione nei Per_1 confronti di – quantomeno gli aspetti essenziali e pratici relativi all'accudimento della figlia Per_1 minore – fermo restando l'affidamento all'Ente rispetto al solo collocamento di valutando Per_1
anche il rientro presso la casa materna – riconoscere in capo alla sig.ra la possibilità di poter Per_1 esercitare in via super-esclusiva l'affidamento della minore con possibilità di decisione anche Per_1
sugli atti di straordinaria amministrazione.
Con liquidazione del Compenso della scrivente Curatrice a carico dell'Erario, in caso di ammissione definitiva al Patrocinio a Spese dello Stato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08/11/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé della minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione con e la determinazione a carico del Per_1 CP_1
convenuto di un contributo al mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, lamentando di essere vittima della condotta violenta dell'ex compagno, a causa della quale ella aveva lasciato la casa familiare nell'agosto del 2024 per tornare alla casa dei genitori in San Giorgio su Legnano.
Nelle more processuali il Tribunale per i Minori convalidava il collocamento protetto della ricorrente e della figlia ex art. 403 C.C. presso una comunità protetta, disponeva l'affidamento della bambina al
Comune di San Giorgio su Legnano con il suo collocamento materno e stabiliva che le visite paterne potessero svolgersi solo in Spazio Neutro.
pagina 4 di 7 Interveniva in giudizio l'avv. Paola Barani quale Curatore Speciale della minore, nominata dal
Tribunale per i Minori.
All'udienza dell'11/02/2025 il precedente Giudice Delegato emetteva un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e dalla figlia nei confronti del (rimasto Per_1 Per_1 contumace), disponendo l'affidamento di all'Ente con il suo collocamento materno, visite Per_1
paterne in regime protetto, la fissazione di un contributo al mantenimento della bambina di € 300 a carico del , oltre il 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione alla ricorrente dell'assegno Per_1
unico al 100%.
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, concludendo per l'affidamento della minore ai
Servizi Sociali con collocamento presso la madre, l'assegnazione ai Servizi Sociali competenti della regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia minore e la determinazione a suo carico di un contributo non superiore a € 200,00 mensile a titolo di mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve confermarsi l'affidamento all'Ente della minore con il suo collocamento presso la madre.
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione, da un lato, nella fragilità della
(attualmente impegnata in un percorso di sostegno psicologico) e, dall'altro, nella condotta di Per_1
negazione tenuta dal in occasione del suo colloquio con i Servizi Sociali, che così scrivono: Per_1
“L'uomo ha negato ogni tipo di maltrattamento nei confronti della ex compagna, sembrando sorpreso e rassegnato rispetto a quanto stabilito dal giudice “assurdo, loro sono in comunità protetta, io non posso avere informazioni su mia figlia ma fa niente, ormai è già deciso”. L'uomo è parso non riuscire a riflettere in modo autocritico rispetto alle vicissitudini che hanno portato all'inserimento della diade in un contesto protetto poiché, a suo dire, l'unico episodio in cui ha utilizzato violenza fisica nei confronti di , spingendola, è accaduto in risposta ad un atteggiamento aggressivo della donna nei suoi Pt_1 confronti. L'uomo ha poi aggiunto di aver utilizzato violenza fisica anche nei confronti del padre di
, ma sempre in risposta ad una condotta aggressiva del suocero. Pt_1
Nel raccontare la storia di coppia, l'uomo condivide come nell'ultimo periodo di convivenza la relazione fosse caratterizzata da una mancanza di comunicazione, non riuscendo a rappresentarne, su domanda specifica, le possibili cause.
Ha ammesso di avere un problema di tossicodipendenza che nell'ultimo mese è riuscito a contenere per aver avvertito un benessere generale, probabilmente scaturito dalla sua permanenza sul territorio pagina 5 di 7 svizzero e dal sentirsi gratificato dallo svolgimento della nuova attività lavorativa. L'assunzione di alcol invece, sarebbe moderata ma si è mostrato favorevole ad intraprendere un percorso di recupero
“se può farmi avvicinare a mia figlia va bene sottopormi agli esami”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne in Spazio
Neutro, a condizione che il convenuto dimostri la sua presa in carico presso il SerD o di equivalente struttura in territorio elvetico.
Devono, altresì, confermarsi le misure protettive già adottate in corso di causa, con particolare riguardo al divieto di avvicinamento alla residenza/dimora della sig.ra e della figlia, nonché ai Parte_1
luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, aumentando la distanza a 500 metri;
deve, altresì, vietarsi altresì al di contattare la con WhatsApp e a mezzo dei vari socialnetwork (es. Per_1 Per_1
Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Twitter).
Nulla osta, naturalmente, all'uscita della madre e della figlia dalla comunità.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve aumentarsi il contributo al mantenimento della minore a € 500 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlia comporta che il peso del mantenimento della bambina gravi esclusivamente sulla madre e che il convenuto, costituitosi, non ha allegato alcun documento sulla sua condizione reddituale e patrimoniale, astenendosi dall'ottemperare anche al successivo ordine del Giudice delegato;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico, avendo il Sostero espresso assenso all'attribuzione integrale dello stesso alla controparte.
Alla stregua del disposto regime di affidamento, deve aprirsi una procedura di vigilanza sulla minore.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, nonché al pagamento del compenso del Curatore Speciale della minore nella quantificazione operata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della figlia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si pagina 6 di 7 consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore al Comune di residenza per anni due per le scelte scolastiche, Per_1
sanitarie, ludico-sportive, educative e relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendo il suo collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, previa dimostrazione della presa in carico presso il SerD o di equivalenti strutture in Svizzera;
2) Conferma le misure cautelari come da motivazione;
3) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile complessivo di € 500, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
6) Pone a carico del resistente il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1600, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della bambina al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
7) Dispone l'apertura di vigilanza in favore di nata il [...], invitando i Servizi Per_1
Sociali del Comune di San Giorgio su Legnano a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi
(prima relazione entro il 31/12/2025).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081/24 R.G. posta in decisione all'udienza dell'11/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Parte_1
Bonicalzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Dario Luraghi, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. PAOLA
BARANI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare: pagina 1 di 7 1) AFFIDARE la minore nella forma super-esclusiva alla madre, la Persona_1
quale avrà cura di decidere su ogni necessità della minore comprese la collocazione, crescita, educazione, istruzione, salute e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché sulle relazioni della figlia con gli altri suoi parenti.
2) DISPORRE che la minore viva con la madre sig.ra Persona_1 Parte_1 presso l'attuale residenza in San Giorgio su Legnano Via Don Giacomo Gerli n.30 (con i nonni materni) ovvero presso altra abitazione che quest'ultima avrà necessità di reperire;
la madre sarà quindi libera di lasciare la casa rifugio.
3) CONFERMARE a carico del sig. il divieto di avvicinamento alla CP_1
residenza/dimora della sig.ra e della figlia, nonché dai luoghi dalle stesse Parte_1 abitualmente frequentati, già disposto con provvedimento dell'11.02.2025 aumentando la distanza a 500 metri in conformità a quello adottato dal GIP in data 10.03.2025; vietare altresì al sig. di contattare la sig.ra con WhatsApp e a mezzo dei vari CP_1 Parte_1
socialnetwork (es. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Twitter).
4) INCARICARE il Servizio Sociale competente territorialmente di regolamentare la frequentazione di con il padre in spazio neutro, circa i tempi, le Persona_1
modalità, la frequenza e la durata, anche considerando la possibilità di interruzione laddove, sulla base del comportamento del padre, possano riscontrarsi elementi di pregiudizio per la minore.
5) DISPORRE che il sig. sia tenuto al versamento del contributo al CP_1
mantenimento della figlia pari ad Euro 500,00 mensili, importo da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (Iban: [...]), nonché alla Parte_1 corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore secondo il protocollo della Corte d'Appello Milano. Per_1
6) CONFERMARE che la sig.ra sia autorizzata a percepire la quota del 100% Parte_1 dell'Assegno Unico;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
8) La ricorrente dichiara di rinunciare al concesso termine per replicare.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: NEL MERITO:
- Disporre l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre;
pagina 2 di 7 - Demandare ai servizi sociali competenti lo svolgimento degli incontri tra il padre e la figlia minore con richiesta che gli stessi avvengano in forma protetta alla presenza degli operatori dei servizi sociali tenendo conto degli interessi della minore;
- Prevedere che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 200,00 CP_1 Parte_1 mensile a titolo di mantenimento della figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee guida della Corte d'Appello di Milano, oltre la devoluzione dell'Assegno
Unico;
- Rigettare tutte le domande della ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE: disporre un rinvio della presente causa per permettere al Servizio affidatario di approfondire il nucleo familiare e di costruire un progetto di autonomia rispetto alla diade madre e figlia, anche se del caso valutando il rientro presso la casa della famiglia materna e contestualmente un rinvio per permettere alle di poter effettuare la notifica di tutti i provvedimenti ad oggi emessi (di natura cautelare e Pt_2
protettiva) nei confronti del sig. ; Per_1
IN VIA PRINCIPALE
1. In relazione al provvedimento di protezione:
Confermare e mantenere nei confronti del sig. , ordine di protezione emesso in data 11.02.2025 Per_1
(Dott. F. per anni 1 con divieto di avvicinamento alla sig.ra e alla figlia per Per_2 Per_1 Per_1
una distanza ritenuta congrua dal Giudice (anche in relazione alla misura cautelare emessa ) nonché confermare il divieto di qualsiasi contatti telefonico e/o attraverso profili social e/o attraverso mail da parte del sig. verso la sig.ra e (fermo restando la possibilità per il sig. Per_1 Per_1 Per_1 Per_1
di poter partecipare agli incontri in SN organizzati dal Servizio)
2. In relazione all'affidamento della minore e al collocamento della minore:
Mantenere in capo all'Ente territorialmente competente l'affidamento della minore per le Per_1 decisioni relative all'istruzione, salute e collocamento, fermo restando che il collocamento debba essere sempre unitamente alla madre, incaricando, però, l'Ente competente di ricercare – urgentemente - una soluzione abitativa – comunità mamma – bambino temporanea (in vista di un auspicato rientro della ricorrente e della minore presso l'abitazione principale ora quella dei nonni materni) e adeguata che pagina 3 di 7 permetta alla sig.ra di poter riprendere la propria attività lavorativa (attività lavorativa che Per_1
svolge su turni) e per quella di poter accedere alla scuola dell'infanzia Per_1
3. In relazione al contributo al mantenimento della minore:
Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della Per_1 figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 (entro il 5 di ogni mese e importo aggiornato Per_1
secondo indice ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della C.A. Milano.
Autorizzare e/o confermare che la sig.ra percepisca la quota del 100% A.U. Per_1
4. In merito al diritto di visita del sig. verso la figlia : Per_1 Per_1
Disporre che l'Ente affidatario – mantenendo i contatti con il sig. – regolamenti le visite tra Per_1
padre e figlia in modalità protette e osservate a cadenza quindicinale (se possibile) e in ogni caso disporre che l'Ente possa – in caso di pregiudizio per la minore – sospenderli.
IN VIA SUBORDINATA: solo rispetto all'affidamento e al collocamento della minore (n. 2), ferme le altre conclusioni
Laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse che la sig.ra possa gestire – con adeguata protezione nei Per_1 confronti di – quantomeno gli aspetti essenziali e pratici relativi all'accudimento della figlia Per_1 minore – fermo restando l'affidamento all'Ente rispetto al solo collocamento di valutando Per_1
anche il rientro presso la casa materna – riconoscere in capo alla sig.ra la possibilità di poter Per_1 esercitare in via super-esclusiva l'affidamento della minore con possibilità di decisione anche Per_1
sugli atti di straordinaria amministrazione.
Con liquidazione del Compenso della scrivente Curatrice a carico dell'Erario, in caso di ammissione definitiva al Patrocinio a Spese dello Stato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08/11/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé della minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione con e la determinazione a carico del Per_1 CP_1
convenuto di un contributo al mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, lamentando di essere vittima della condotta violenta dell'ex compagno, a causa della quale ella aveva lasciato la casa familiare nell'agosto del 2024 per tornare alla casa dei genitori in San Giorgio su Legnano.
Nelle more processuali il Tribunale per i Minori convalidava il collocamento protetto della ricorrente e della figlia ex art. 403 C.C. presso una comunità protetta, disponeva l'affidamento della bambina al
Comune di San Giorgio su Legnano con il suo collocamento materno e stabiliva che le visite paterne potessero svolgersi solo in Spazio Neutro.
pagina 4 di 7 Interveniva in giudizio l'avv. Paola Barani quale Curatore Speciale della minore, nominata dal
Tribunale per i Minori.
All'udienza dell'11/02/2025 il precedente Giudice Delegato emetteva un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e dalla figlia nei confronti del (rimasto Per_1 Per_1 contumace), disponendo l'affidamento di all'Ente con il suo collocamento materno, visite Per_1
paterne in regime protetto, la fissazione di un contributo al mantenimento della bambina di € 300 a carico del , oltre il 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione alla ricorrente dell'assegno Per_1
unico al 100%.
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, concludendo per l'affidamento della minore ai
Servizi Sociali con collocamento presso la madre, l'assegnazione ai Servizi Sociali competenti della regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia minore e la determinazione a suo carico di un contributo non superiore a € 200,00 mensile a titolo di mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve confermarsi l'affidamento all'Ente della minore con il suo collocamento presso la madre.
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione, da un lato, nella fragilità della
(attualmente impegnata in un percorso di sostegno psicologico) e, dall'altro, nella condotta di Per_1
negazione tenuta dal in occasione del suo colloquio con i Servizi Sociali, che così scrivono: Per_1
“L'uomo ha negato ogni tipo di maltrattamento nei confronti della ex compagna, sembrando sorpreso e rassegnato rispetto a quanto stabilito dal giudice “assurdo, loro sono in comunità protetta, io non posso avere informazioni su mia figlia ma fa niente, ormai è già deciso”. L'uomo è parso non riuscire a riflettere in modo autocritico rispetto alle vicissitudini che hanno portato all'inserimento della diade in un contesto protetto poiché, a suo dire, l'unico episodio in cui ha utilizzato violenza fisica nei confronti di , spingendola, è accaduto in risposta ad un atteggiamento aggressivo della donna nei suoi Pt_1 confronti. L'uomo ha poi aggiunto di aver utilizzato violenza fisica anche nei confronti del padre di
, ma sempre in risposta ad una condotta aggressiva del suocero. Pt_1
Nel raccontare la storia di coppia, l'uomo condivide come nell'ultimo periodo di convivenza la relazione fosse caratterizzata da una mancanza di comunicazione, non riuscendo a rappresentarne, su domanda specifica, le possibili cause.
Ha ammesso di avere un problema di tossicodipendenza che nell'ultimo mese è riuscito a contenere per aver avvertito un benessere generale, probabilmente scaturito dalla sua permanenza sul territorio pagina 5 di 7 svizzero e dal sentirsi gratificato dallo svolgimento della nuova attività lavorativa. L'assunzione di alcol invece, sarebbe moderata ma si è mostrato favorevole ad intraprendere un percorso di recupero
“se può farmi avvicinare a mia figlia va bene sottopormi agli esami”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne in Spazio
Neutro, a condizione che il convenuto dimostri la sua presa in carico presso il SerD o di equivalente struttura in territorio elvetico.
Devono, altresì, confermarsi le misure protettive già adottate in corso di causa, con particolare riguardo al divieto di avvicinamento alla residenza/dimora della sig.ra e della figlia, nonché ai Parte_1
luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, aumentando la distanza a 500 metri;
deve, altresì, vietarsi altresì al di contattare la con WhatsApp e a mezzo dei vari socialnetwork (es. Per_1 Per_1
Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Twitter).
Nulla osta, naturalmente, all'uscita della madre e della figlia dalla comunità.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve aumentarsi il contributo al mantenimento della minore a € 500 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlia comporta che il peso del mantenimento della bambina gravi esclusivamente sulla madre e che il convenuto, costituitosi, non ha allegato alcun documento sulla sua condizione reddituale e patrimoniale, astenendosi dall'ottemperare anche al successivo ordine del Giudice delegato;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico, avendo il Sostero espresso assenso all'attribuzione integrale dello stesso alla controparte.
Alla stregua del disposto regime di affidamento, deve aprirsi una procedura di vigilanza sulla minore.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, nonché al pagamento del compenso del Curatore Speciale della minore nella quantificazione operata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della figlia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si pagina 6 di 7 consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore al Comune di residenza per anni due per le scelte scolastiche, Per_1
sanitarie, ludico-sportive, educative e relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendo il suo collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, previa dimostrazione della presa in carico presso il SerD o di equivalenti strutture in Svizzera;
2) Conferma le misure cautelari come da motivazione;
3) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile complessivo di € 500, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
6) Pone a carico del resistente il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1600, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della bambina al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
7) Dispone l'apertura di vigilanza in favore di nata il [...], invitando i Servizi Per_1
Sociali del Comune di San Giorgio su Legnano a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi
(prima relazione entro il 31/12/2025).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/06/2025
Il Presidente Estensore
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