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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 929/2022 promossa da:
(C.F. in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della AZIENDA AGRARIA S. ED (P.IVA ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. BRUNI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
FABRITIIS JACOPO e dell'avv. DE FABRITIIS CESARE
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/02/2022
CONCLUSIONI
In data 11.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 11 deduzione, così provvedere: Nel merito: In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, condannando la società appellata alla consegna di tutta la documentazione di cui Decreto ingiuntivo n. 1091/2020 del 27/10/2020 RG n. 2519/2020 emesso dal Tribunale di Siena, oltre che al pagamento delle spese della predetta procedura monitoria;
- Condannare la appellata a rendere il conto della propria gestione relativa della operazione bancaria disposta dalla banca appellata in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte come “ordinaria girocontazione del saldo del c/c” specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese di mediazione sostenute dall'opposto pari ad € 152,48= di cui euro 48,48= per spese dell'organismo di mediazione ed euro 104,00= per spese assistenza legale mediazione;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio per i quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”. In VIA ISTRUTTORIA si reiterano specificatamente le istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado: a) ordinare ex art. 210 T.U.B. a , al fine di garantire il diritto di Controparte_2 difesa dell'esponente, di produr e per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato alla data del 31 marzo CP_1
2019 il saldo ceduto, effettuata e conservata sulla base delle citate normative di Vigilanza del mercato del credito e del Regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 630/2019; b) IN SUBORDINE, accogliere la presente Istanza di Rendimento del Conto che questa difesa chiede ex artt. 263 cpc e artt. 1856 c.c. e 1710 c.c. in quanto:
- , quale banca mandataria, intrattiene con il Sig. , Controparte_2 Parte_1 to di conto corrente di corrispondenza con affid individuato con il n. 295 acceso presso la filiale di Buonconvento (Si) di
[...]
; CP_2
- con ordinanza del Tribunale di Siena del 13.08.2020 (cfr. doc. 15) veniva stabilito che il credito risultante dal saldo di detto conto doveva essere segnalato ai fini della Vigilanza sul mercato del credito come “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”, ... indicando il credito, per il periodo da luglio 2015 fino a novembre 2019, come “credito contestato” in attesa del passaggio in giudicato della sentenza senese n. 792/2015, oggetto di appello proposto dalla banca mandataria;
- è necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della gestione della operazione bancaria u ta
pagina 2 di 11 dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come
“ordinaria girocontazione del saldo del c/c”. Per tutte le suesposte ragioni voglia il Giudice adito ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della propria gestione relativa alla predett ria descritta al precedente punto specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni avversarie NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in via subordinata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE NEL RITO: c) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Torino o Milano e per l'effetto revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto da al Controparte_2 ricorrente per le causali ivi dedotte. IN VIA SUBORDINATA: NEL RITO: a) accertare e dichiarare la carenza di interesse di controparte all'azione svolta;
b) dichiarare la tardività e inammissibilità di tutte le eccezioni di merito e produzioni ex adverso formulate in sede di terza memoria, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto da al ricorrente per le causali ivi Controparte_2 dedotte. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con osservanza IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che i gli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente atto siano acquisiti al fascicolo di ufficio, previa se del caso rimessione in termini per la loro produzione. Si ribadisce ferma opposizione alla richiesta istruttorie avversarie in quanto attinenti a fatti non ritualmente allegati ed estranei al thema decidendum, nonché palesemente esplorative, scollegate e inconferenti rispetto alle domande ex adverso formulate. Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 11 Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1091/2020 emesso dal Tribunale di Siena il 15.10.2020, con il quale le era stato ordinato di consegnare a il contratto di cessione a Parte_1 favore di del credito residuato in relazione al conto corrente n. CP_3
295 intestato appunto a titolare della Az. Parte_1 CP_4
. L'opponente banca contestava l'incompetenza territoriale e
[...]
l'inapplicabilità dell'art. 119 TUB al caso di specie.
Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva posta in decisione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 138/2022 pubblicata il 12/02/2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1091/2020 emesso dal
Tribunale di Siena in data 15.10.2020 e pubblicato il 27.10.2020.
2. Condanna la parte opposta a rimborsare a le spese Parte_2 processuali, che liquida in €. 5.355,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
Il Tribunale nello specifico riteneva che il diritto ad ottenere la documentazione bancaria previsto dall'art. 119 TUB non si estendesse alla copia del contratto di cessione stipulato tra e un terzo soggetto, ossia Parte_2 CP_3
, trattandosi di un atto al quale il debitore ceduto rimane sostanzialmente
[...] estraneo (“Da ciò consegue che non essendo l'opponente parte del contratto di cessione del credito oggetto della richiesta ex art. 119 tub, non vi sono i presupposti per il riconoscimento del diritto al ricevere copia di detto negozio giuridico”).
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. ED, (di seguito anche pagina 4 di 11 APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE INCIDENTALE)
[...] proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla consegna di copia del contratto di cessione;
2) Omessa pronuncia riguardo alle istanze istruttorie ex art. 210 e 263 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio Controparte_2 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del gravame.
A sua volta la convenuta proponeva appello incidentale condizionato sul seguente motivo:
1) Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena
Riproponeva inoltre l'appellata le domande non esaminate in primo grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza dell'11.7.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Col primo motivo di appello il contesta la decisione nella parte in cui ha Pt_1 negato la sussistenza di un diritto a ricevere copia del contratto di cessione del pagina 5 di 11 credito, in quanto non rientrante tra la documentazione prevista dall'art. 119
T.U.B.
L'appellante invoca il proprio diritto a ricevere copia del contratto di cessione da banca a del credito sorto dal conto corrente di CP_1 CP_3 corrispondenza n.295, intestato ad Controparte_5 ed aperto presso la filiale di presso la Filiale di Controparte_6
Buonconvento (SI). Di tale cessione, che aveva ad oggetto un credito della banca di euro 108.685,65, oltre a 4.204,07 euro di interessi, l'appellante ha avuto notizia in data 30.12.2019.
Successivamente, di tale operazione è stata data evidenza anche nell'estratto conto del IV trimestre 2019, inviato dalla banca al cliente, che riporta l'effettuazione di un giroconto a delle somme indicate a debito CP_3 del correntista.
La richiesta monitoria è stata preceduta da una istanza inviata dal ex Pt_1 art. 119 TUB.
Il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda, accogliendo l'opposizione proposta dalla banca, sostenendo che il diritto di accesso documentale ex art. 119 TUB non si estende al contratto di diritto di credito, ma è circoscritto ai documenti attinenti al rapporto tra il correntista e la banca.
Tale impostazione viene contestata nell'impugnazione, ove si sostiene che, al contrario, questa documentazione, essendo relativa ad una operazione bancaria sul conto corrente, rientrerebbe nel novero dei documenti richiamati dall'art. 119
TUB. Il correntista, infatti, avrebbe l'interesse a verificare il contenuto del contratto, ed in particolare l'entità del presunto credito effettivamente ceduto e la classificazione della tipologia creditizia usata dall'opposta che aveva reso possibile la cessione (appello, p.8). Inoltre, sussisterebbe un rapporto di mandato tra il correntista e la banca che, ai sensi dell'art. 1710 c.c., vincolerebbe il mandatario, cioè la banca, a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
L'argomento è infondato.
pagina 6 di 11 L'art. 119 TUB infatti non attribuisce un indiscriminato diritto del correntista ad ottenere copia di qualsiasi documento che sia ricollegabile al proprio rapporto di conto corrente, anche se riferito a terze parti. Al contrario, l'oggetto dell'accesso ex art. 119 TUB è più circoscritto, riguardando le “comunicazioni periodiche alla clientela”, quindi essenzialmente gli estratti-conto. Così infatti il quarto comma:
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. […]”. La giurisprudenza estende il diritto del correntista anche alla copia dei contratti sottoscritti, sia pure con alcuni limiti: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis".
Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”. (Cass. Civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
Il contratto di cessione non rientra tra i documenti sopra richiamati ed a ben vedere neppure riguarda il rapporto tra il correntista e la banca.
La cessione del credito, infatti, è un contratto che intercorre tra cedente e cessionario, al quale il debitore rimane estraneo, essendo previsto il suo intervento ai soli fini dell'opponibilità del contratto, mediante notifica o accettazione a norma dell'art. 1264 c.c.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha parlato di estraneità del debitore riguardo alla cessione, e di estraneità del contratto di cessione del credito all'oggetto dell'art. 119 TUB.
pagina 7 di 11 Non è neppure sostenibile che il documento sarebbe inerente alla scritturazione del giroconto effettuato in favore della cessionaria.
Con riferimento alla posizione del correntista, infatti, la scritturazione ha il solo effetto contabile di azzerare il saldo negativo del conto, che poi la banca ha trasferito al terzo.
Il rapporto sottostante che ha giustificato il trasferimento del credito rimane estraneo al rapporto tra banca e correntista, per cui la relativa documentazione non può essere richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB.
Del resto, tale operazione non determina una lesione del diritto del debitore a conoscere la giustificazione della modifica del rapporto dal punto di vista del soggetto creditore, posto che, qualora quest'ultimo intendesse far valere il credito ceduto avrebbe in ogni caso l'onere, in presenza di una contestazione, di documentare il titolo in forza del quale invoca la propria titolarità del credito.
Il motivo di appello è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è relativa all'omessa pronuncia riguardo alle istanze istruttorie in primo grado, ex artt. 210 e 263 c.p.c.
L'appellante si duole del fatto che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di ordine di esibizione “della documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato CP_1 alla data del 31 marzo 2019 il saldo ceduto” e sull'istanza, proposta in subordine, volta ex art. 263 c.p.c. e 1856 e 1710 cc a “ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della gestione della operazione bancaria unilateralmente disposta dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come ordinaria girocontazione del saldo del c/c” in quanto “necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio” (Memoria 183 n.2 p.7 ss.). Pt_1
La doglianza è infondata.
pagina 8 di 11 Preliminarmente, si osserva che le richieste istruttorie, non essendo attinenti al petitum, non formano oggetto del giudizio;
non è pertanto corretto parlare di omissione di pronuncia.
Il motivo va quindi considerato una mera contestazione della mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, che infatti vengono riproposte.
A tale riguardo va però evidenziato che tali istanze risultano assolutamente generiche, non venendo evidenziata quale sarebbe la loro rilevanza nel presente giudizio.
L'appellante, infatti, si limita a dichiarare che questi dati sono richiesti, in quanto indispensabili per consentire l'acquisizione delle informazioni fondamentali per l'esercizio del proprio diritto di difesa. Tuttavia, non è sufficiente affermare che un documento è necessario per l'esercizio del proprio diritto di difesa per ottenere un provvedimento di esibizione coatta, essendo l'istante tenuto a specificare il concreto motivo per cui tale documento sarebbe necessario.
Nel caso presente, anzitutto, non è chiaro cosa di preciso si richieda, venendo genericamente indicata “la documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo” e
“la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato CP_1 alla data del 31 marzo 2019 il credito ceduto”. In secondo luogo, non viene specificato quale ulteriore documentazione sarebbe necessaria, posto che al correntista sono state comunicate – ed è circostanza non contestata – sia la cessione del credito che la sua entità, avendo egli ricevuto anche l'estratto conto da cui si evince la data dell'operazione e la sua causale (doc. 11 parte attrice in primo grado):
pagina 9 di 11 Non risulta agli atti che il correntista abbia mai contestato l'estratto conto in questione, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 1832 cc. (“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del
20/11/2018).
La richiesta istruttoria, per di più, appare una mera duplicazione della domanda già avanzata in sede monitoria e, pertanto, non può essere utilizzata per superare l'ostacolo determinato dal fatto che il contratto di cessione del credito non rientra tra i documenti ostensibili ex art. 119 TUB, né tra i documenti che il debitore ceduto ha diritto di esaminare.
Quanto alla richiesta di rendiconto, poi, non è dato comprendere quale rilevanza abbia rispetto all'oggetto del contendere che, si ripete, è relativo esclusivamente alla richiesta di consegna della documentazione.
III. Il rigetto dell'appello esonera dall'esame dell'appello incidentale
(condizionato), proposto solo per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 pagina 10 di 11 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. Parte_1
ED nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
138/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 12/02/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna in proprio e quale titolare della AZIENDA Parte_1
AGRARIA S. ED a rifondere le spese legali del giudizio di appello dell'appellata e appellante incidentale , che liquida Controparte_1 in complessivi euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 929/2022 promossa da:
(C.F. in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della AZIENDA AGRARIA S. ED (P.IVA ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. BRUNI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
FABRITIIS JACOPO e dell'avv. DE FABRITIIS CESARE
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 138/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/02/2022
CONCLUSIONI
In data 11.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 11 deduzione, così provvedere: Nel merito: In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto:
- Confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, condannando la società appellata alla consegna di tutta la documentazione di cui Decreto ingiuntivo n. 1091/2020 del 27/10/2020 RG n. 2519/2020 emesso dal Tribunale di Siena, oltre che al pagamento delle spese della predetta procedura monitoria;
- Condannare la appellata a rendere il conto della propria gestione relativa della operazione bancaria disposta dalla banca appellata in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte come “ordinaria girocontazione del saldo del c/c” specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese di mediazione sostenute dall'opposto pari ad € 152,48= di cui euro 48,48= per spese dell'organismo di mediazione ed euro 104,00= per spese assistenza legale mediazione;
- Condannare la appellata al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio per i quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”. In VIA ISTRUTTORIA si reiterano specificatamente le istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado: a) ordinare ex art. 210 T.U.B. a , al fine di garantire il diritto di Controparte_2 difesa dell'esponente, di produr e per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato alla data del 31 marzo CP_1
2019 il saldo ceduto, effettuata e conservata sulla base delle citate normative di Vigilanza del mercato del credito e del Regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 630/2019; b) IN SUBORDINE, accogliere la presente Istanza di Rendimento del Conto che questa difesa chiede ex artt. 263 cpc e artt. 1856 c.c. e 1710 c.c. in quanto:
- , quale banca mandataria, intrattiene con il Sig. , Controparte_2 Parte_1 to di conto corrente di corrispondenza con affid individuato con il n. 295 acceso presso la filiale di Buonconvento (Si) di
[...]
; CP_2
- con ordinanza del Tribunale di Siena del 13.08.2020 (cfr. doc. 15) veniva stabilito che il credito risultante dal saldo di detto conto doveva essere segnalato ai fini della Vigilanza sul mercato del credito come “clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”, ... indicando il credito, per il periodo da luglio 2015 fino a novembre 2019, come “credito contestato” in attesa del passaggio in giudicato della sentenza senese n. 792/2015, oggetto di appello proposto dalla banca mandataria;
- è necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della gestione della operazione bancaria u ta
pagina 2 di 11 dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come
“ordinaria girocontazione del saldo del c/c”. Per tutte le suesposte ragioni voglia il Giudice adito ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della propria gestione relativa alla predett ria descritta al precedente punto specificandone la valutazione del saldo ceduto, le causali e la normativa adottata, per le quali tale operazione è stata effettuata, anche ai fini delle norme antiriciclaggio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni avversarie NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in via subordinata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE NEL RITO: c) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Torino o Milano e per l'effetto revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto da al Controparte_2 ricorrente per le causali ivi dedotte. IN VIA SUBORDINATA: NEL RITO: a) accertare e dichiarare la carenza di interesse di controparte all'azione svolta;
b) dichiarare la tardività e inammissibilità di tutte le eccezioni di merito e produzioni ex adverso formulate in sede di terza memoria, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1091/2020 del Tribunale di Siena e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto da al ricorrente per le causali ivi Controparte_2 dedotte. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con osservanza IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che i gli allegati nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente atto siano acquisiti al fascicolo di ufficio, previa se del caso rimessione in termini per la loro produzione. Si ribadisce ferma opposizione alla richiesta istruttorie avversarie in quanto attinenti a fatti non ritualmente allegati ed estranei al thema decidendum, nonché palesemente esplorative, scollegate e inconferenti rispetto alle domande ex adverso formulate. Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 11 Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1091/2020 emesso dal Tribunale di Siena il 15.10.2020, con il quale le era stato ordinato di consegnare a il contratto di cessione a Parte_1 favore di del credito residuato in relazione al conto corrente n. CP_3
295 intestato appunto a titolare della Az. Parte_1 CP_4
. L'opponente banca contestava l'incompetenza territoriale e
[...]
l'inapplicabilità dell'art. 119 TUB al caso di specie.
Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva posta in decisione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 138/2022 pubblicata il 12/02/2022 il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1091/2020 emesso dal
Tribunale di Siena in data 15.10.2020 e pubblicato il 27.10.2020.
2. Condanna la parte opposta a rimborsare a le spese Parte_2 processuali, che liquida in €. 5.355,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
Il Tribunale nello specifico riteneva che il diritto ad ottenere la documentazione bancaria previsto dall'art. 119 TUB non si estendesse alla copia del contratto di cessione stipulato tra e un terzo soggetto, ossia Parte_2 CP_3
, trattandosi di un atto al quale il debitore ceduto rimane sostanzialmente
[...] estraneo (“Da ciò consegue che non essendo l'opponente parte del contratto di cessione del credito oggetto della richiesta ex art. 119 tub, non vi sono i presupposti per il riconoscimento del diritto al ricevere copia di detto negozio giuridico”).
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. ED, (di seguito anche pagina 4 di 11 APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
(di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE INCIDENTALE)
[...] proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla consegna di copia del contratto di cessione;
2) Omessa pronuncia riguardo alle istanze istruttorie ex art. 210 e 263 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio Controparte_2 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del gravame.
A sua volta la convenuta proponeva appello incidentale condizionato sul seguente motivo:
1) Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena
Riproponeva inoltre l'appellata le domande non esaminate in primo grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza dell'11.7.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Col primo motivo di appello il contesta la decisione nella parte in cui ha Pt_1 negato la sussistenza di un diritto a ricevere copia del contratto di cessione del pagina 5 di 11 credito, in quanto non rientrante tra la documentazione prevista dall'art. 119
T.U.B.
L'appellante invoca il proprio diritto a ricevere copia del contratto di cessione da banca a del credito sorto dal conto corrente di CP_1 CP_3 corrispondenza n.295, intestato ad Controparte_5 ed aperto presso la filiale di presso la Filiale di Controparte_6
Buonconvento (SI). Di tale cessione, che aveva ad oggetto un credito della banca di euro 108.685,65, oltre a 4.204,07 euro di interessi, l'appellante ha avuto notizia in data 30.12.2019.
Successivamente, di tale operazione è stata data evidenza anche nell'estratto conto del IV trimestre 2019, inviato dalla banca al cliente, che riporta l'effettuazione di un giroconto a delle somme indicate a debito CP_3 del correntista.
La richiesta monitoria è stata preceduta da una istanza inviata dal ex Pt_1 art. 119 TUB.
Il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda, accogliendo l'opposizione proposta dalla banca, sostenendo che il diritto di accesso documentale ex art. 119 TUB non si estende al contratto di diritto di credito, ma è circoscritto ai documenti attinenti al rapporto tra il correntista e la banca.
Tale impostazione viene contestata nell'impugnazione, ove si sostiene che, al contrario, questa documentazione, essendo relativa ad una operazione bancaria sul conto corrente, rientrerebbe nel novero dei documenti richiamati dall'art. 119
TUB. Il correntista, infatti, avrebbe l'interesse a verificare il contenuto del contratto, ed in particolare l'entità del presunto credito effettivamente ceduto e la classificazione della tipologia creditizia usata dall'opposta che aveva reso possibile la cessione (appello, p.8). Inoltre, sussisterebbe un rapporto di mandato tra il correntista e la banca che, ai sensi dell'art. 1710 c.c., vincolerebbe il mandatario, cioè la banca, a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
L'argomento è infondato.
pagina 6 di 11 L'art. 119 TUB infatti non attribuisce un indiscriminato diritto del correntista ad ottenere copia di qualsiasi documento che sia ricollegabile al proprio rapporto di conto corrente, anche se riferito a terze parti. Al contrario, l'oggetto dell'accesso ex art. 119 TUB è più circoscritto, riguardando le “comunicazioni periodiche alla clientela”, quindi essenzialmente gli estratti-conto. Così infatti il quarto comma:
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. […]”. La giurisprudenza estende il diritto del correntista anche alla copia dei contratti sottoscritti, sia pure con alcuni limiti: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis".
Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”. (Cass. Civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
Il contratto di cessione non rientra tra i documenti sopra richiamati ed a ben vedere neppure riguarda il rapporto tra il correntista e la banca.
La cessione del credito, infatti, è un contratto che intercorre tra cedente e cessionario, al quale il debitore rimane estraneo, essendo previsto il suo intervento ai soli fini dell'opponibilità del contratto, mediante notifica o accettazione a norma dell'art. 1264 c.c.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha parlato di estraneità del debitore riguardo alla cessione, e di estraneità del contratto di cessione del credito all'oggetto dell'art. 119 TUB.
pagina 7 di 11 Non è neppure sostenibile che il documento sarebbe inerente alla scritturazione del giroconto effettuato in favore della cessionaria.
Con riferimento alla posizione del correntista, infatti, la scritturazione ha il solo effetto contabile di azzerare il saldo negativo del conto, che poi la banca ha trasferito al terzo.
Il rapporto sottostante che ha giustificato il trasferimento del credito rimane estraneo al rapporto tra banca e correntista, per cui la relativa documentazione non può essere richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB.
Del resto, tale operazione non determina una lesione del diritto del debitore a conoscere la giustificazione della modifica del rapporto dal punto di vista del soggetto creditore, posto che, qualora quest'ultimo intendesse far valere il credito ceduto avrebbe in ogni caso l'onere, in presenza di una contestazione, di documentare il titolo in forza del quale invoca la propria titolarità del credito.
Il motivo di appello è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è relativa all'omessa pronuncia riguardo alle istanze istruttorie in primo grado, ex artt. 210 e 263 c.p.c.
L'appellante si duole del fatto che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di ordine di esibizione “della documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo del cc 295 alla data del 25.11.2019, ed in particolare di produrre la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato CP_1 alla data del 31 marzo 2019 il saldo ceduto” e sull'istanza, proposta in subordine, volta ex art. 263 c.p.c. e 1856 e 1710 cc a “ordinare a di Controparte_2 rendere il conto della gestione della operazione bancaria unilateralmente disposta dalla stessa mandataria in data 25.11.2019 con un accreditamento sul conto corrente di corrispondenza con affidamento concesso n. 295 di una somma pari al saldo oggetto poi di successiva cessione e definita da controparte ambiguamente come ordinaria girocontazione del saldo del c/c” in quanto “necessario al fine di consentire al mandante opposto di poter esercitare il proprio diritto di difesa nel proseguo del presente giudizio” (Memoria 183 n.2 p.7 ss.). Pt_1
La doglianza è infondata.
pagina 8 di 11 Preliminarmente, si osserva che le richieste istruttorie, non essendo attinenti al petitum, non formano oggetto del giudizio;
non è pertanto corretto parlare di omissione di pronuncia.
Il motivo va quindi considerato una mera contestazione della mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, che infatti vengono riproposte.
A tale riguardo va però evidenziato che tali istanze risultano assolutamente generiche, non venendo evidenziata quale sarebbe la loro rilevanza nel presente giudizio.
L'appellante, infatti, si limita a dichiarare che questi dati sono richiesti, in quanto indispensabili per consentire l'acquisizione delle informazioni fondamentali per l'esercizio del proprio diritto di difesa. Tuttavia, non è sufficiente affermare che un documento è necessario per l'esercizio del proprio diritto di difesa per ottenere un provvedimento di esibizione coatta, essendo l'istante tenuto a specificare il concreto motivo per cui tale documento sarebbe necessario.
Nel caso presente, anzitutto, non è chiaro cosa di preciso si richieda, venendo genericamente indicata “la documentazione per rendicontare l'operazione bancaria unilateralmente dalla stessa disposta e relativa alla cessione del saldo” e
“la documentazione tecnico-bancaria con la quale ha valutato e classificato CP_1 alla data del 31 marzo 2019 il credito ceduto”. In secondo luogo, non viene specificato quale ulteriore documentazione sarebbe necessaria, posto che al correntista sono state comunicate – ed è circostanza non contestata – sia la cessione del credito che la sua entità, avendo egli ricevuto anche l'estratto conto da cui si evince la data dell'operazione e la sua causale (doc. 11 parte attrice in primo grado):
pagina 9 di 11 Non risulta agli atti che il correntista abbia mai contestato l'estratto conto in questione, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 1832 cc. (“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del
20/11/2018).
La richiesta istruttoria, per di più, appare una mera duplicazione della domanda già avanzata in sede monitoria e, pertanto, non può essere utilizzata per superare l'ostacolo determinato dal fatto che il contratto di cessione del credito non rientra tra i documenti ostensibili ex art. 119 TUB, né tra i documenti che il debitore ceduto ha diritto di esaminare.
Quanto alla richiesta di rendiconto, poi, non è dato comprendere quale rilevanza abbia rispetto all'oggetto del contendere che, si ripete, è relativo esclusivamente alla richiesta di consegna della documentazione.
III. Il rigetto dell'appello esonera dall'esame dell'appello incidentale
(condizionato), proposto solo per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 pagina 10 di 11 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRARIA S. Parte_1
ED nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
138/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 12/02/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna in proprio e quale titolare della AZIENDA Parte_1
AGRARIA S. ED a rifondere le spese legali del giudizio di appello dell'appellata e appellante incidentale , che liquida Controparte_1 in complessivi euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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