Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/10/2023, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2023
N. 02450/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01691/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ
del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza presentata dal ricorrente in data 18.06.2020 volta all'emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 D.L. 34/2020 e ss.mm. (c.d. decreto Rilancio)
e PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso
nonché PER LA CONDANNA
del Ministero resistente a pronunciarsi sull'istanza del ricorrente e di adottare le determinazioni sopra indicate in un termine non superiore di 30 giorni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato. Il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione della causa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, cittadino extracomunitario, agisce perché sia accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di regolarizzazione proposta ex art. 103 del d.l. n. 104 del 2020;
che il ricorso è stato notificato il 17 luglio 2023;
che il ricorso, anche a determinare in 180 giorni il termine per concludere il procedimento (in accordo con la giurisprudenza del Consiglio di Stato: sentenza n. 3578 del 2022), è perciò tardivo rispetto alla data di inoltro della istanza, che risale al 18 giugno 2020;
che la Sezione si è orientata più volte, in casi analoghi, nel senso della irricevibilità;
che, tuttavia, in seguito questo Tribunale ha ritenuto di concedere l’errore scusabile, rimettendo in termini parte ricorrente;
che tale decisione si è fondata sul rilievo per il quale è stata la predetta sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 9 maggio 2022, a chiarire definitivamente, superando un contrario orientamento giurisprudenziale, che il termine per decidere sulle istanze ex art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 è di 180 giorni, anziché di 30, come in precedenza ritenuto da questo stesso Tribunale;
che la rimessione in termini, pertanto, si giustifica alla luce del fatto che ogni incertezza sul punto, e sulla conseguente esperibilità del rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cpa, è stata fugata solo a partire dal 9 maggio 2022;
che, di conseguenza, il termine di un anno per proporre azione di silenzio inadempimento, a fronte di un’inerzia già maturata nel 2022, decorre, nella prospettiva accolta con la rimessione in termini, a partire dal 9 maggio 2022, e si consuma, tenuto conto della sospensione feriale, l’8 giugno 2023;
che, a partire dal 9 giugno 2023, non sussiste più alcuna ragione per ricorrere all’eccezionale istituto della rimessione in termini;
che, a fronte della natura decadenziale del termine per proporre istanza di sanatoria ex art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, quest’ultima non può essere riproposta;
che, del resto e in via incidentale, può osservarsi che nella pendenza del procedimento di sanatoria la legge vieta l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, cosicché tale pendenza, in linea di massima, non arreca pregiudizio;
che il grave ritardo nel provvedere può al limite costituire fonte di responsabilità dell’amministrazione, e ragione di indennizzo o risarcimento danni, pur dovendosi considerare la mole dei procedimenti da definire;
che il ricorso va perciò dichiarato irricevibile;
che le spese di lite meritano di essere compensate, alla luce della parziale novità implicata dalla stratificazione degli interventi giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.