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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 577-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BZ) VIA RAFENSTEIN N°1 Codice Fiscale rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice
Fiscale: ), PEC: C.F._2 Email_1
Filippo Tomassoli (codice fiscale ), PEC: C.F._3
del Foro di Rimini, con studio in Corso Email_2
D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134
giusta procura in calce al ricorso;
numero fax 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
pagina 1 di 14 -Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca
(C.F. pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4
presso lo studio legale dell'avv. Paola Marconi (C.F. pec: C.F._6
, sito in Bolzano, Via Orazio, n. 59 (39100), in virtù di Email_5
mandato rilasciato, su separato foglio unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione, dal Presidente dott. Ferdinando Boccia.
-Convenuta-
In punto: contributo di solidarietà
causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed Parte_1
in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del pagina 2 di 14 regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004;
delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008
dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati CP_1
27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013;
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_2
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la
[...] Controparte_1
pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza CONDANNARE La Controparte_2
alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a
[...]
tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.
di parte convenuta:
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del
Regolamento applicato dalla CP_1
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
pagina 3 di 14 In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, limitare l'accertamento alle sole Delibere (del 14.7.2004, del 28.10.2008 e del 27.6.2013) ed ai soli
Decreti Interministeriali espressamente impugnati nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In via di ulteriore subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 14.11.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 14.11.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso).
Dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, respingere la domanda di condanna della al pagamento / alla CP_1
liquidazione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà direttamente alla parte ricorrente, in relazione alla circostanza che al dott. è riconosciuta la pensione di Pt_1
anzianità in totalizzazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.10.2024 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva al Controparte_2
Tribunale che su sua richiesta la convenuta aveva deliberato la pensione di vecchiaia a suo pagina 4 di 14 favore con decorrenza 1.2.2006; che la convenuta aveva operato sino al deposito del ricorso la ritenuta per il contributo solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione, come da Regolamento 2004 e successivi succedutisi nel tempo;
che le trattenute erano illegittime in quanto il Regolamento non poteva incidere sui diritti acquisiti e imporre una riduzione della pensione già maturata e in pagamento;
che l'illegittimità del prelievo era stata accertata e dichiarata dalla Suprema Corte con varie sentenze. Tanto premesso,
rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la eccependo in primis che Controparte_2
parte ricorrente non aveva impugnato la delibera 10/2017 relativa al quinquennio 1.1.2019
– 31.12.2023; chiarendo che il contributo di solidarietà era stato introdotto per la prima volta con delibera 19.5.2004 per un primo quinquennio e quindi rinnovato per ulteriori 3
quinquenni con successive delibere 4/2008, 3/2013 e 10/2017 e che dal 1.1.2024 non era stata più adottata alcuna delibera di rinnovo e pertanto sui ratei di pensione calcolati con il sistema reddituale non era più applicata la citata misura. La proseguiva poi CP_1
precisando che al ricorrente era stato riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità in totalizzazione con decorrenza 1.2.2006, e quindi successivamente rispetto all'adozione della prima delibera risalente al 14.07.2004 e non si verteva pertanto in materia di diritti acquisiti;
che il ricorrente mai aveva promosso ricorso amministrativo, né giudiziario avverso il provvedimento di liquidazione della pensione (erogata direttamente dall' CP_3
siccome in regime di totalizzazione) ovvero al ricalcolo del trattamento pensionistico e/o all'applicazione del contributo di solidarietà ed eccepiva quindi la decadenza dalla domanda giudiziale e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/1970.
La deduceva poi di avere una potestà normativa / regolamentare estesa ad ogni CP_1
aspetto relativo alla propria competenza in materia di previdenza ed assistenza al ricorrente pagina 5 di 14 da un lato del presupposto della necessità di tutelare i livelli di finanziamento e gli equilibri finanziari del sistema previdenziale di categoria e dall'altro del presupposto della necessità di operare un bilanciamento tra il criterio del pro rata e quello della gradualità e equità tra le generazioni (entrambi ricorrenti nel caso di specie) ed eccepiva infine la prescrizione quinquennale e il proprio difetto di legittimazione in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che di seguito si andranno a chiarire.
Eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970
L'eccezione non è fondata.
L'art. 47 d.p.r. 639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda i "ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento all' , come è Controparte_4
reso evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_3
collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. CP_3
88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
pagina 6 di 14 Non è qui necessario approfondire la complessa questione sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle Casse c.d. privatizzate di cui al d.Igs. 509/1994 o soffermarsi sulla natura obbligatoria della iscrizione o della contribuzione ad esse dovuta, bastando sottolineare che la previsione decadenziale non può essere estesa al di là dell'ambito (prestazioni CP_3
per le quali la stessa è dettata (implicitamente, per l'esclusione dell'applicabilità
all' dell'art. 47 cit., seppure in diverso ambito di contenzioso, v. Cass. 26 marzo CP_5
1987, n. 2959, nonché per l'applicazione della stessa norma all' ma per effetto CP_6
di estensione espressa del regime v. Cass., S.U., 9 marzo 1987, n. 2458)” (cfr. CP_3
Cass. 982 16.01.2019).
Eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Va altresì respinta l'eccezione di cui all'art. 443 c.p.c. formulata dalla resistente La norma dispone che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo». Nel caso in esame, non si rinvengono norme speciali che prevedano procedimenti amministrativi espressamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa;
d'altronde, il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della convenuta non ha forza di legge e non può, pertanto, introdurre una condizione di procedibilità ai sensi della disposizione in esame (cfr. Trib. Milano, n. 417/2023; Tribunale Gorizia Sentenza n.
43/2023 del 08-03-2023).
Merito
pagina 7 di 14 Anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr.
173 del 2016 (“che nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. 147/2013 art. 1 coma
486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza 178 del 2000; ordinanza 22 del 2003”), la Suprema Corte, con orientamento cui lo scrivente aderisce e intende dare continuità (cfr. ordinanza 31807 depositata il 10.12.2024), è ferma nell'escludere che la a favore dei dottori Controparte_1
commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - operino una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un trattamento già determinato, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il principio del rispetto del pro rata e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23
Cost. (Cass nr. 31875 del 2018; nello stesso senso, Cass. nr. 603 del 2019, Cass. 27340,
28055, 28054 del 2020, Cass. 31527 del 2022).
A tale orientamento la Suprema Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente,
fra le molte, Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023; Cass. nn. 6170 e 7489 del
2024, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass. nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza nr. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
pagina 8 di 14 Per quanto concerne il testo della disposizione da applicare al caso di specie, giova ribadire che per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1.1.2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3 comma 12 della legge 335 del 1995, sicchè non trovano applicazione le modifiche in pejus introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata;
per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3 comma
12 della legge 335 del 1995 , ma nella formulazione introdotta dall'art. 1 comma 763 della l. 296 del 2006 che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine “avendo presente”
(e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata (ex multis Cass.
3.11.2021 n.32454; ma già Cass. S.U. 17742/2015).
Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle successive modifiche introdotte dall'art. 1 comma
763 legge 296/2006 e dall'art. 24 comma 24 d.l. 201/2011.
L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti pagina 9 di 14 decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti,
ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal
1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Come statuito dalla Corte d'appello di Torino: «contrariamente a quanto sostenuto dalla le trattenute non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, CP_1
del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre 2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni
2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie, vertendosi qui della legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal 2004» CP_1
(Corte d'Appello Torino sentenza 85/2023, confermata da Cassazione 2436 del 1.2.2025).
La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
pagina 10 di 14 Come osservato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24651/2024, n. 24403/2024), il dato letterale non lascia spazio per equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore.
Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha espressamente escluso, avendo CP_1
resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative).
Eccezione relativa alla maturazione del diritto a pensione da parte ricorrente dopo
l'entrata in vigore dell'art. 22 del Regolamento della . CP_1
Quanto alla circostanza che il diritto alla pensione del ricorrente sia maturato successivamente all'adozione del Regolamento 2004, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in caso analogo al presente che “è irrilevante che il diritto a pensione della controricorrente sia maturato successivamente alla adozione del Regolamento del 2004, in quanto ciò che rileva è la esistenza – o meno – del potere della di introdurre una CP_1
prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost”, che deve escludersi per le considerazioni sopra richiamate (Cfr. Cass. 10275/2024).
Eccezione relativa alla mancata impugnazione della delibera 10/2017
pagina 11 di 14 Parte convenuta ha eccepito che non sarebbe oggetto del giudizio la delibera 10/17 relativa al quinquennio 1.1.2019 – 31.12.2023.
L'eccezione non è fondata.
Sebbene effettivamente nelle conclusioni detta delibera non sia richiamata, si ritiene che dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo si evinca con chiarezza che la domanda afferisce anche a tale periodo.
Eccezione di prescrizione
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. C.c.. Si versa CP_1
quindi in ipotesi di credito restitutorio e non di un credito da prestazione (cfr. Cass.
10275/2024).
Sono prescritti i ratei ante 14.11.2014, ovvero anteriori a 10 anni dalla notifica del ricorso.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
L'eccezione non è fondata, atteso che – come ammesso dalla stessa convenuta – su di essa gravano gli oneri del trattamento pensionistico di cui si discute. Non rileva ai fini della legittimazione passiva la circostanza che il pagamento verrà poi effettuato attraverso . CP_3
Spese
La regolamentazione delle spese segue la regola della soccombenza. Le spese vengono liquidate in base allo scaglione di riferimento (valore indeterminato – cause di previdenza)
pagina 12 di 14 secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e in base ai valori minimi per la fase istruttoria, non avendo avuto luogo istruttoria orale.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 577/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, istanza e domanda respinta,
dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. ; Parte_1
accerta e dichiara che la a favore dei Dottori è Parte_2 CP_2
tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà;
condanna la a favore dei Dottori alla Parte_2 CP_2
restituzione (anche eventualmente tramite ) a favore dello stesso delle ritenute operate CP_3
a tale titolo limitatamente al periodo dal 14.11.2014 in poi;
dichiara l'intervenuta prescrizione limitatamente ai ratei maturati anteriormente al 14.11.2014;
condanna pagina 13 di 14 parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro
7.926,50.-, oltre 43,00 euro contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore degli avv.ti Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfranco antistatari.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 577-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BZ) VIA RAFENSTEIN N°1 Codice Fiscale rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice
Fiscale: ), PEC: C.F._2 Email_1
Filippo Tomassoli (codice fiscale ), PEC: C.F._3
del Foro di Rimini, con studio in Corso Email_2
D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134
giusta procura in calce al ricorso;
numero fax 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
pagina 1 di 14 -Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca
(C.F. pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4
presso lo studio legale dell'avv. Paola Marconi (C.F. pec: C.F._6
, sito in Bolzano, Via Orazio, n. 59 (39100), in virtù di Email_5
mandato rilasciato, su separato foglio unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione, dal Presidente dott. Ferdinando Boccia.
-Convenuta-
In punto: contributo di solidarietà
causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed Parte_1
in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del pagina 2 di 14 regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004;
delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008
dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei Delegati CP_1
27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013;
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_2
a favore dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la
[...] Controparte_1
pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza CONDANNARE La Controparte_2
alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a
[...]
tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse.
di parte convenuta:
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del
Regolamento applicato dalla CP_1
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
pagina 3 di 14 In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, limitare l'accertamento alle sole Delibere (del 14.7.2004, del 28.10.2008 e del 27.6.2013) ed ai soli
Decreti Interministeriali espressamente impugnati nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In via di ulteriore subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 14.11.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 14.11.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso).
Dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, respingere la domanda di condanna della al pagamento / alla CP_1
liquidazione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà direttamente alla parte ricorrente, in relazione alla circostanza che al dott. è riconosciuta la pensione di Pt_1
anzianità in totalizzazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.10.2024 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva al Controparte_2
Tribunale che su sua richiesta la convenuta aveva deliberato la pensione di vecchiaia a suo pagina 4 di 14 favore con decorrenza 1.2.2006; che la convenuta aveva operato sino al deposito del ricorso la ritenuta per il contributo solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione, come da Regolamento 2004 e successivi succedutisi nel tempo;
che le trattenute erano illegittime in quanto il Regolamento non poteva incidere sui diritti acquisiti e imporre una riduzione della pensione già maturata e in pagamento;
che l'illegittimità del prelievo era stata accertata e dichiarata dalla Suprema Corte con varie sentenze. Tanto premesso,
rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la eccependo in primis che Controparte_2
parte ricorrente non aveva impugnato la delibera 10/2017 relativa al quinquennio 1.1.2019
– 31.12.2023; chiarendo che il contributo di solidarietà era stato introdotto per la prima volta con delibera 19.5.2004 per un primo quinquennio e quindi rinnovato per ulteriori 3
quinquenni con successive delibere 4/2008, 3/2013 e 10/2017 e che dal 1.1.2024 non era stata più adottata alcuna delibera di rinnovo e pertanto sui ratei di pensione calcolati con il sistema reddituale non era più applicata la citata misura. La proseguiva poi CP_1
precisando che al ricorrente era stato riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità in totalizzazione con decorrenza 1.2.2006, e quindi successivamente rispetto all'adozione della prima delibera risalente al 14.07.2004 e non si verteva pertanto in materia di diritti acquisiti;
che il ricorrente mai aveva promosso ricorso amministrativo, né giudiziario avverso il provvedimento di liquidazione della pensione (erogata direttamente dall' CP_3
siccome in regime di totalizzazione) ovvero al ricalcolo del trattamento pensionistico e/o all'applicazione del contributo di solidarietà ed eccepiva quindi la decadenza dalla domanda giudiziale e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/1970.
La deduceva poi di avere una potestà normativa / regolamentare estesa ad ogni CP_1
aspetto relativo alla propria competenza in materia di previdenza ed assistenza al ricorrente pagina 5 di 14 da un lato del presupposto della necessità di tutelare i livelli di finanziamento e gli equilibri finanziari del sistema previdenziale di categoria e dall'altro del presupposto della necessità di operare un bilanciamento tra il criterio del pro rata e quello della gradualità e equità tra le generazioni (entrambi ricorrenti nel caso di specie) ed eccepiva infine la prescrizione quinquennale e il proprio difetto di legittimazione in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che di seguito si andranno a chiarire.
Eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970
L'eccezione non è fondata.
L'art. 47 d.p.r. 639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda i "ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento all' , come è Controparte_4
reso evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_3
collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. CP_3
88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
pagina 6 di 14 Non è qui necessario approfondire la complessa questione sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle Casse c.d. privatizzate di cui al d.Igs. 509/1994 o soffermarsi sulla natura obbligatoria della iscrizione o della contribuzione ad esse dovuta, bastando sottolineare che la previsione decadenziale non può essere estesa al di là dell'ambito (prestazioni CP_3
per le quali la stessa è dettata (implicitamente, per l'esclusione dell'applicabilità
all' dell'art. 47 cit., seppure in diverso ambito di contenzioso, v. Cass. 26 marzo CP_5
1987, n. 2959, nonché per l'applicazione della stessa norma all' ma per effetto CP_6
di estensione espressa del regime v. Cass., S.U., 9 marzo 1987, n. 2458)” (cfr. CP_3
Cass. 982 16.01.2019).
Eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Va altresì respinta l'eccezione di cui all'art. 443 c.p.c. formulata dalla resistente La norma dispone che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo». Nel caso in esame, non si rinvengono norme speciali che prevedano procedimenti amministrativi espressamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa;
d'altronde, il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della convenuta non ha forza di legge e non può, pertanto, introdurre una condizione di procedibilità ai sensi della disposizione in esame (cfr. Trib. Milano, n. 417/2023; Tribunale Gorizia Sentenza n.
43/2023 del 08-03-2023).
Merito
pagina 7 di 14 Anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr.
173 del 2016 (“che nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. 147/2013 art. 1 coma
486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza 178 del 2000; ordinanza 22 del 2003”), la Suprema Corte, con orientamento cui lo scrivente aderisce e intende dare continuità (cfr. ordinanza 31807 depositata il 10.12.2024), è ferma nell'escludere che la a favore dei dottori Controparte_1
commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - operino una trattenuta (nella specie un contributo di solidarietà) su un trattamento già determinato, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il principio del rispetto del pro rata e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23
Cost. (Cass nr. 31875 del 2018; nello stesso senso, Cass. nr. 603 del 2019, Cass. 27340,
28055, 28054 del 2020, Cass. 31527 del 2022).
A tale orientamento la Suprema Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente,
fra le molte, Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023; Cass. nn. 6170 e 7489 del
2024, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass. nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza nr. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
pagina 8 di 14 Per quanto concerne il testo della disposizione da applicare al caso di specie, giova ribadire che per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1.1.2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3 comma 12 della legge 335 del 1995, sicchè non trovano applicazione le modifiche in pejus introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata;
per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3 comma
12 della legge 335 del 1995 , ma nella formulazione introdotta dall'art. 1 comma 763 della l. 296 del 2006 che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine “avendo presente”
(e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del pro rata (ex multis Cass.
3.11.2021 n.32454; ma già Cass. S.U. 17742/2015).
Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle successive modifiche introdotte dall'art. 1 comma
763 legge 296/2006 e dall'art. 24 comma 24 d.l. 201/2011.
L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti pagina 9 di 14 decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti,
ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal
1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Come statuito dalla Corte d'appello di Torino: «contrariamente a quanto sostenuto dalla le trattenute non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, CP_1
del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre 2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni
2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie, vertendosi qui della legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal 2004» CP_1
(Corte d'Appello Torino sentenza 85/2023, confermata da Cassazione 2436 del 1.2.2025).
La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).
pagina 10 di 14 Come osservato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24651/2024, n. 24403/2024), il dato letterale non lascia spazio per equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore.
Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha espressamente escluso, avendo CP_1
resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative).
Eccezione relativa alla maturazione del diritto a pensione da parte ricorrente dopo
l'entrata in vigore dell'art. 22 del Regolamento della . CP_1
Quanto alla circostanza che il diritto alla pensione del ricorrente sia maturato successivamente all'adozione del Regolamento 2004, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in caso analogo al presente che “è irrilevante che il diritto a pensione della controricorrente sia maturato successivamente alla adozione del Regolamento del 2004, in quanto ciò che rileva è la esistenza – o meno – del potere della di introdurre una CP_1
prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost”, che deve escludersi per le considerazioni sopra richiamate (Cfr. Cass. 10275/2024).
Eccezione relativa alla mancata impugnazione della delibera 10/2017
pagina 11 di 14 Parte convenuta ha eccepito che non sarebbe oggetto del giudizio la delibera 10/17 relativa al quinquennio 1.1.2019 – 31.12.2023.
L'eccezione non è fondata.
Sebbene effettivamente nelle conclusioni detta delibera non sia richiamata, si ritiene che dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo si evinca con chiarezza che la domanda afferisce anche a tale periodo.
Eccezione di prescrizione
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. C.c.. Si versa CP_1
quindi in ipotesi di credito restitutorio e non di un credito da prestazione (cfr. Cass.
10275/2024).
Sono prescritti i ratei ante 14.11.2014, ovvero anteriori a 10 anni dalla notifica del ricorso.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
L'eccezione non è fondata, atteso che – come ammesso dalla stessa convenuta – su di essa gravano gli oneri del trattamento pensionistico di cui si discute. Non rileva ai fini della legittimazione passiva la circostanza che il pagamento verrà poi effettuato attraverso . CP_3
Spese
La regolamentazione delle spese segue la regola della soccombenza. Le spese vengono liquidate in base allo scaglione di riferimento (valore indeterminato – cause di previdenza)
pagina 12 di 14 secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e in base ai valori minimi per la fase istruttoria, non avendo avuto luogo istruttoria orale.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 577/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, istanza e domanda respinta,
dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. ; Parte_1
accerta e dichiara che la a favore dei Dottori è Parte_2 CP_2
tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà;
condanna la a favore dei Dottori alla Parte_2 CP_2
restituzione (anche eventualmente tramite ) a favore dello stesso delle ritenute operate CP_3
a tale titolo limitatamente al periodo dal 14.11.2014 in poi;
dichiara l'intervenuta prescrizione limitatamente ai ratei maturati anteriormente al 14.11.2014;
condanna pagina 13 di 14 parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro
7.926,50.-, oltre 43,00 euro contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore degli avv.ti Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfranco antistatari.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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