Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1218 /2024 da:
L'avv. AVERSA ANGELA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ESBARDO CARLO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1218 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa
Ricorrente
E
, (C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._2
Esbardo
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Stato Civile del predetto Comune al n.54, parte 2, serie A, anno 1993, dal quale sono nati e tutti maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Ha chiesto semplicemente la pronuncia di divorzio s enza alcun mantenimento per sé e per i figli, che in sede di separazione personale erano stati collocati presso la stessa, e soltanto con l'obbligo per il resistente di spostare la propria residenza dalla casa coniugale.
1.2. Si è costituito il resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e alle condizioni indicate da controparte, con l'unica eccezione dell'obbligo di spostare la propria residenza.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con decreto dell'8 settembre 2015 (RGC n. 1238/2015), il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale e che, quindi, risult a decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni (del tutto tardiva, contraddittoria con quanto dedotto nella comparsa di risposta e indimostrat a è l'eccezione di intervenuta riconciliazione dedotta da parte resistente soltanto con le note sostitutive dell'udienza dell'11/4/25).
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, in primo luogo, dalle argomentazioni delle parti, che non hanno fatto cenno a contributi per il mantenimento dei f igli, deve ritenersi che gli stessi, ormai maggiorenni, siano anche economicamente autosufficienti, per cui alcun provvedimento deve essere adottato.
2.2. Nessuna richiesta di mantenimento è stata formulata tra le parti.
2.3. Quanto al trasferimento della residenza anagrafica del resistente, si tratta di questione di natura amministrativa che esula dall'oggetto del presente giudizio, non potendo il Giudice imporre un tale obbligo alla parte.
3. Le ragioni della decisione giust ificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 19 giugno 1993, in Castrovillari, senza alcun ulteriore Controparte_2 provvedimento;
2. Compensa le spese;
2 3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrovillari perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 11 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
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