Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3620 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. RT C.F._1 Parte_2 C.F._2
– quali eredi di -, difesi dall'avv. Sebastiano Giordano, giusta procura in atti Persona_1
Attori in riassunzione
E
(C.F. – in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Per_2
-, (C.F. ), (C.F.
[...] Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), (C.F. ), difesi dagli avv.ti C.F._5 Controparte_4 C.F._6
Giuseppe e Alfonso Tedeschi, giusta procura in atti
Convenuti in riassunzione
E
e – quali eredi di - Controparte_5 CP_6 Persona_3
Convenuti in riassunzione contumaci
1. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, Persona_1 Per_2
, e .
[...] CP_1 Persona_3
Deduceva:
A)-che la istante, in virtù di atto per Notar del 27.12.1973 N° 50486 di repertorio, Persona_4
era proprietaria di un appezzamento di terreno di are 37,00, sito in Sant'Antonio Abate alla
Via Casa D'Auria, riportato in catasto al foglio 4, particella 415, confinante a ovest con zonetta di terreno di proprietà di , coniugato , e Persona_2 CP_1
identificata al foglio, 4,p.lla n.833, e a nord con zonetta di terreno identificata al folio 4, p.lla n.2145, di , per la nuda proprietà, e con usufrutto a favore di;
CP_1 Persona_3
B)-che il Comune di S. Antonio Abate era dotato, all'attualità, di un P. di F. del 1960 e di un
P.R.G. del 1997, quest'ultimo non ancora approvato in via definitiva, per cui allo stato attuale vigevano le norme di salvaguardia, e secondo il P. di F. I'intera area ricadeva in zona
"Agricola", mentre secondo il P.R.G. in adozione la p.lla 833 ricadeva interamente in zona
"B2. zone edificate di ristrutturazione edilizia", mentre le p.lle N. 415 e 2145, la prima di proprietà della istante. ricadevano per la maggior parte in zona"B2" e per la restante parte in zona "Agricola";
C)-che le norme in materia di distanze prevedevano, in caso di costruzione, un arretramento dai confini di mt. 6 e di mt. 10 dai fabbricati nelle zone agricole, ed un arretramento di mt. 5 dai confini e di mt. 10 dai fabbricati per le zone "B2" ai sensi del P.R.G. adottato, per cui in regime di norme di salvaguardia la distanza prevista era di mt. 6 dai confini e di mt 10 dai fabbricati;
D)- che il confinante ed il coniuge sulla zonetta di Persona_2 CP_1
terreno di loro proprietà, identificata al foglio 4, p.lla n.833. avevano eseguito, in assenza di concessione edilizia, un fabbricato in sostituzione e in ampliamento di altro immobile, costituito da un corpo principale composto di un piano seminterrato, di un piano rialzato ed un primo piano e da un corpo sporgente, nell'angolo sud-est, composto di un piano seminterrato con sovrastante terrazzo a livello del piano rialzato. Tale fabbricato era posizionato con il corpo principale ad una distanza inferiore a m.
5.00 dal confine e con il corpo sporgente a confine lungo il lato ovest della proprietà dell'istante, in violazione delle norme di salvaguardia che prevedono una distanza di mt. 6 dai confini. Inoltre, lo stesso e la di lui moglie, lungo la restante parte del confine della proprietà dell'istante, e Per_2
sul prolungamento del corpo sporgente, avevano realizzato un muro avente le caratteristiche di muro di costruzione, date le sue dimensioni e struttura, con all'interno n.6 aperture a finestre che esercitavano veduta diretta sul fondo della istante, il tutto quindi in violazione sia delle vigenti norme in materia di distanze, e sia delle norrne del codice civile;
E) -che i confinanti e , rispettivamente usufruttuario e nuda Persona_3 CP_1
proprietaria, sulla zonetta di terreno identificata al foglio 4, p.lla n.2145, avevano realizzato, in assenza di concessione edilizia, un locale deposito al piano terra lungo il confine del lato nord della proprietà dell'attrice, il tutto in violazione delle vigenti norme in materia di distanze di mt. 6 dal confine.
Chiedeva di:
1) dichiarare che le fabbriche dei convenuti sorgevano a distanza non regolamentare dalla proprietà della istante, ovvero ad una distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di S. Antonio Abate;
2) condannare i convenuti all'abbattimento o all'arretramento dal confine della proprietà dell'attrice nei limiti previsti dalle norme degli strumenti urbanistici;
3) dichiarare che il fondo della attrice non era gravato da alcuna servitù di veduta e, per l'effetto, condannare i convenuti coniugi alla chiusura delle aperture o Controparte_7
finestre;
4) condannare i convenuti al risarcimento dei danni;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Si costituivano , e . Persona_2 CP_1 Persona_3
Contestavano la domanda e le avverse richieste, evidenziando come le opere in contestazione, in considerazione dell'epoca di realizzazione, erano legittime, non era possibile nessun affaccio verso il fondo attoreo e non vi era nessun danno, insistendo quindi per il rigetto delle avverse richieste.
3. Con sentenza n. 53, pubblicata il 25.2.2009, il tribunale di Torre Annunziata condannava all'arretramento dell'edificio realizzato sul fondo in sua proprietà, Persona_2
descritto nella CTU alle pp. 8 ult. cpv., 12-13 e 14, primi tre cpv, alla distanza legale di almeno 6 metri dal confine con il fondo di proprietà di;
Persona_1
condannava alla chiusura delle luci presenti nel muro posto al confine Persona_2
con la proprietà della attrice e meglio indicate nella CTU, alla pagina 13; condannava e all'immediato arretramento delle costruzioni CP_1 Persona_3
(tettoie) realizzate sul fondo in nuda proprietà della prima e concesso in usufrutto al secondo, meglio descritti alla pagina 14, penultimo cpv. della CTU, alla distanza legale di almeno 6 metri dal confine con il fondo di proprietà di;
Persona_1 condannava , e al pagamento delle spese Persona_2 CP_1 Persona_3
di lite e di CTU.
In motivazione, il tribunale deduceva:
- che il comune di Agerola era dotato di un Programma di fabbricazione (allegato al regolamento edilizio ed approvato con delibera consiliare n. 6 del 21.1.1958) e non anche di un Piano Regolatore Generale il quale, sebbene adottato nel corso del 1997, non era stato ancora approvato in via definitiva;
- che alla luce del Programma di Fabbricazione del 1958, l'area sulla quale insistevano i fondi (e gli immobili) rientrava all'interno della zona agricola, prevista dallo strumento urbanistico vigente, per la quale si prevedeva (art. 6 del regolamento edilizio) una distanza di metri 6 dal confine per tutti i fabbricati;
- che a) in relazione al fabbricato esistente sul fondo del convenuto e realizzato Per_2
successivamente al 1992, in sostituzione di altro immobile preesistente, il CTU aveva quantificato in metri 3,42 e 5,02 la distanza dello stesso dal confine (allegato E della CTU).
Avendo violato le distanze minime previste dal programma di fabbricazione, il Per_2 doveva essere condannato all'arretramento dell'edificio alla distanza legale di almeno 6 metri dal confine;
- che b) in relazione alle tettoie realizzate sul fono in nuda proprietà di in CP_1
aderenza (recte, in sovrapposizione) al muro di confine, premesso che si trattava di immobili soggetti al rispetto delle distanze legali (costituiva costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti e, tuttavia, sia dotato di caratteristiche di consistenza e di stabilità, realizzi una determinata volumetria) e tanto anche in considerazione dell'uso cui erano adibiti (depositi e garage), esse erano state edificate in violazione delle distanze minime previste dal Programma di Fabbricazione e andavano abbattute;
- che c) con riguardo alle aperture presenti nel muro posto al confine tra la proprietà di e , il CTU aveva chiarito che essere dovevano Persona_1 Persona_2
qualificarsi quali luci e non vedute, non potendo il convenuto da esse inspicere sul fondo dell'attrice. Dette luci, per il fatto di essere state realizzate nel muro di confine (che si presume comune ex art. 880 c.c.), senza il consenso dell'attrice, dovevano considerarsi illecite (art. 903 c.c.) e dovevano essere chiuse;
- non meritava accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta da ER
, non avendo questa dimostrato quale pregiudizio aveva subito dalle opere realizzate
[...]
dai convenuti.
4. , e promuovevano appello. Persona_2 CP_1 Persona_3
Deducevano: di avere sostenuto, in primo grado, che le edificazioni risalivano ad epoca precedente alla approvazione del Piano di Fabbricazione;
che l'attrice non aveva dato prova, come suo onere, che le edificazioni erano state realizzate dopo l'approvazione del Piano di Fabbricazione;
che non poteva sopperirsi alla mancanza di prova con la CTU;
che le edificazioni erano legittime alla luce della normativa applicabile all'epoca della realizzazione delle stesse;
che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva ordinato la chiusura delle luci nel muro di confine. Vi era stata violazione dell'art. 112 cpc, in quanto l'attrice aveva chiesto la chiusura delle vedute dirette sul suo fondo. Nella specie, le aperture erano state munite di grata e le prime due, partendo da nord, erano già state chiuse da pannelli di compensato che le ostruivano completamente. Quanto alle altre aperture, il tribunale non poteva disporre la chiusura basandosi su una domanda diversa. Inoltre, la attrice in primo grado aveva lamentato che il muro era stato realizzato lungo il confine. Detto muro era stato realizzato solo dal e ricadeva tutto nella proprietà di questo, per cui gli Per_2
apparteneva. Infine, la presunzione invocata dal tribunale non era applicabile alla specie, in quanto essa non operava quando vi erano entità prediali non omogenee. Nella specie, il muro separava il terreno agricolo della appellata dal garage e dal fabbricato del . Per_2
Chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, di
-rigettare del tutto la domanda dell'attrice;
- in via gradata, rigettare la domanda attorea limitatamente alla domanda di chiusura delle vedute.
5. Si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
6. A seguito del decesso di , intervenuto il 8.5.2010, si costituivano nel Persona_1
giudizio, quali eredi di questa, e , con comparsa del RT Parte_2
29 dicembre 2015, riportandosi alle conclusioni formulate dalla loro dante causa.
7. All'udienza del 25.1.2017 veniva dichiarato interrotto il giudizio per intervenuto decesso di . Persona_3
8. e riassumevano il giudizio nei confronti degli eredi di Persona_2 CP_1
. Persona_3
9. Con sentenza n. 1989, pubblicata il 2.5.2018, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva in parte l'appello.
Rigettava il motivo per cui il tribunale non poteva utilizzare la CTU per accertare l'epoca di realizzazione dei manufatti.
Assumeva che a fronte della allegazione della attrice che i manufatti erano stati realizzati tra il 1960 e la data di citazione (2004), i convenuti avevano sollevato contestazioni generiche, senza indicare altra data anteriore di realizzazione dei manufatti. Inoltre, nella comparsa conclusionale i convenuti avevano fatto riferimento al PRG non ancora approvato per sostenere che i manufatti risultavano conformi alle future prescrizioni, affermando che:
“le distanze cui dovevano sorgere in manufatti furono appunto concordate fra le parti e parametrate sulle previsioni del PRG ancora in itinere per il quale le opere sarebbero legittime (in ogni caso lo diventeranno in un prossimo futuro)”.
Dal contegno processuale emergeva che i convenuti avevano inteso riferire la realizzazione dei manufatti ad epoca prossima alla definitiva approvazione del PRG del 1997, non ad epoca anteriore al PdF, approvato nel 1958.
Tale essendo il tema decisionale, doveva escludersi che la CTU avesse svolto una funzione suppletiva dell'onere probatorio dell'attrice.
Correttamente il tribunale aveva posto a fondamento le risultanze della CTU senza incorrere in alcuna violazione delle regole sull'onere probatorio.
Accoglieva la censura relativa alla violazione dell'art. 112 cpc.
L'attrice aveva proposto una domanda di negatoria servitutis, nel chiedere di accertare che il suo fondo non era gravato da alcuna servitù di veduta e di condannare i convenuti alla chiusura delle aperture.
Il tribunale, invece, aveva affermato che le aperture presenti nel muro a confine erano delle luci, ed ha ritenuto che, essendo state realizzate sul muro di confine senza il consenso della attrice, erano illecite e quindi ne aveva disposto la chiusura.
Il tribunale aveva così violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, andava annullata la statuizione contenuta nel capo 3 del dispositivo della sentenza, contenente la condanna di alla chiusura delle luci presenti nel muro di Per_2
confine.
Anche la domanda di rigetto della domanda di negatoria servitutis era fondata.
Dato che il CTU aveva accertato che le aperture nel muro erano luci e non vedute, non ricorrevano i presupposti per la applicazione della disciplina in materia di distanze delle vedute dal fondo confinante.
L'accoglimento parziale dell'appello travolgeva anche la regolazione delle spese.
Pertanto, la Corte compensava le spese tra e in ragione della Per_2 Persona_1 reciproca soccombenza;
condannava e al pagamento delle Persona_3 CP_1
spese del doppio grado di giudizio.
10. , , , proponevano CP_1 Persona_2 Controparte_5 CP_6
ricorso per cassazione.
Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cpc, lamentavano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente del RUEC e del nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato dal con delibera di Giunta n. 189 del 10.10.18 e CP_8 Parte_3
approvato con deliberazione del 10.04.19 n. 19 e, poi, con deliberazione n.96 del 7.5.19, affisso nell'albo pretorio e pubblicato sul BURC della Regione Campania il 20.05.19 ed efficace e vigente, nonché dell'artt. 873 c.c.
Deducevano che nelle more del giudizio era stato approvato il nuovo PUC, il quale prevedeva una distanza minima di 5 metri dal confine e non più di 6; che il nuovo Piano nulla diceva in ordine alla possibilità di costruire sul confine, per cui le edificazioni sul confine tra la proprietà di e quelle di erano legittime;
che il nuovo CP_1 Persona_1
Piano prevedeva che nella misurazione delle distanze non si dovesse tenere conto dei balconi, ove questi non avessero un aggetto superiore a 1,5 metri.
In sintesi, la nuova normativa era meno restrittiva di quella precedente, e, dunque, doveva essere applicata la seconda.
Chiedevano di cassare, senza rinvio e, gradatamente, con rinvio al Giudice del merito (per gli eventuali accertamenti da compiere ritenuti necessari sulla scorta della comunque documentata successione normativa) l'impugnata sentenza, rigettando integralmente e, gradatamente, in massima parte, la domanda di parte attrice e comunque annullando la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio e con l'emissione di ogni altro opportuno provvedimento. 11. si costituiva con controricorso. RT
Chiedeva il rigetto del ricorso.
12. Non si costituiva SI. Pt_1
13. Con ordinanza n. 12717, pubblicata il 13 maggio 2021, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, annullava la sentenza e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In motivazione deduceva: che nel caso di successione di norme edilizie nel tempo, se le norme successive erano più restrittive, la nuova normativa non era applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore potevano considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio della immediata applicabilità dello jus supervenies trova l'unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o meno della costruzione, con la conseguenza che non poteva disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle norme precedenti e che erano consentiti dalla nuova normativa sopravvenuta, né, qualora la costruzione risultasse illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra le sua esecuzione e l'avvento della nuova normativa;
che i controricorrenti, nella specie, non negavano la rilevanza della nuova disciplina, ma ne restringevano l'ambito di incidenza alla minore distanza dal confine (5 metri invece che 6), ferma la necessità di includere nel computo i balconi e fatto ancora salvo il divieto di edificazione sul confine;
che i ricorrenti sostenevano invece che i manufatti erano divenuti interamente leciti;
che la valutazione dell'ambito di incidenza della norma locale sopravvenuta, una volata riconosciutane l'astratta rilevanza, competeva al giudice del rinvio.
14. e ZO SI hanno riassunto il giudizio. RT
Hanno chiesto di: - dichiarare che le fabbriche dei convenuti sorgono a distanza non regolamentare dalla proprietà degli istanti, ovvero ad una distanza inferiore a quella prevista dai nuovi strumenti urbanistici del Comune di S. Antonio Abate;
- per l'effetto, condannare , e (eredi di CP_1 Controparte_2 Per_3 CP_4 Per_2
) all'arretramento dell'edificio realizzato sul fondo in propria titolarità e per cui è
[...]
causa (foglio 4 p.lla 3079 ex 833), meglio descritto nella CTU alle pp. 8, ult. cpv,12-13 3 14, primi cpv, alla distanza legale di (almeno) metri 5 dal confine con il fondo di;
Persona_1
- condannare all'arretramento delle costruzioni realizzate sul fondo del foglio CP_1
4 particella 2145, meglio descritti alla p. 14, penultimo cpv della CTU, alla distanza legale di
(almeno) metri 5 dal confine con il fondo di;
ER CP_1
- con vittoria di spese e compenso dei tre gradi del giudizio e del presente, ivi compreso il costo della CTU, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
15. Si sono costituiti (in proprio e quale erede di ), CP_1 Persona_2
e – quali eredi di . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
In via preliminare, eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di , il quale RT se aveva titolo a partecipare al giudizio in quanto introdotto dalla sua defunta moglie ER
, non ha, però, titolo a chiedere alcuna demolizione o arretramento avendo, già
[...] nell'anno 2012, con rogito del 12.07.12, donato la quota ereditata, dopo il decesso Per_5
della proprietaria consorte degli immobili confinanti con quelli in cui sorgono i manufatti oggetto di doglianza, alla figlia . Parte_2
Ne consegue che, non essendo egli proprietario di alcunchè, tutte le sue domande di negatoria servitutis vanno rigettate.
Deducono che, acclarato che nella fattispecie trova applicazione la nuova disciplina urbanistica meno restrittiva sopravvenuta nel territorio comunale di S. Antonio Abate, i manufatti oggetto di doglianza vanno comunque ritenuti legittimi almeno nella loro massima parte.
Con riferimento specifico al manufatto edificato sulla p.lla 3079 ex 833 del Fol. 4 Per_2
del comune di S. A. Abate, assumono la piena legittimità di ogni parte dello stesso realizzata entro i m. 5 dal confine e quindi quasi della intera struttura, tenendo Parte_2
presente che anche i balconi, che distano non 5 metri, ma 3,82 m. dal confine alieno, sono divenuti legittimi, ai sensi dell'art. 84 del citato nuovo Regolamento urbanistico edilizio comunale, che ha previsto che nella misura delle distanze non si tenga conto di sporgenze e “di balconi …. purchè l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a 1,50 m.; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente”. In altri termini la citata nuova normativa ha dettato un criterio di misurazione valevole per le facciate dei fabbricati che presentavano componenti aggettanti, e prescritto, in particolare, che le distanze vengano misurate da tali sporgenze solo se esse superino il metro e cinquanta e, comunque, unicamente per la parte eccedente, laddove, nel nostro caso, la soletta di ogni balcone ha, come emerge dalla Ctu
del 14.05.07 e, in particolare dalla fine della pag. 12, inizi della pag. 13 di detta Per_6
relazione oltre che dal grafico in scala 1.200 allegato E della relazione, una lunghezza certamente inferiore al metro e cinquanta (circa 1,20 metri).
Ne consegue che il fabbricato degli eredi (pareti e balcone) non viola la distanza Per_2
di legge (5 metri) dal confine alieno. Gradatamente, assumono che una violazione di distanze può configurarsi solo in relazione all'eccedenza.
Rimettono alla valutazione della Corte se, sempre per effetto della nuova normativa citata,
i manufatti (tettoie) esistenti nella proprietà della ed edificati sul confine nord CP_1
e precisamente sulla p.lla n. 2145 del fol. 4, siano a loro volta divenuti legittimi. Difatti il nuovo strumento urbanistico non ha vietato espressamente l'edificazione lungo il confine o in aderenza per cui andrebbe fatta salva la possibilità del preveniente di costruire sul confine. In ogni caso e, in via del tutto gradata, troverebbe comunque applicazione lo ius superveniens.
16. Non si sono costituiti e . Controparte_5 CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e , i quali, benché raggiunti Controparte_5 CP_6 da corretta e tempestiva notifica dell'atto di riassunzione, non si sono costituiti.
2. I convenuti (in riassunzione) e eccepiscono la carenza CP_1 CP_9 Per_2 di legittimazione attiva in capo a “ il quale se aveva (e ha) titolo a RT partecipare al presente giudizio in quanto introdotto dalla sua defunta moglie ER
, non aveva e ha, però, titolo a chiedere alcuna demolizione o arretramento avendo,
[...] già nell'anno 2012, con rogito del 12.07.12 donato la quota ereditata dopo il decesso Per_5
della proprietaria consorte degli immobili confinanti con quelli in cui sorgono i manufatti oggetto di doglianza, alla figlia ”. Parte_2
L'eccezione non è fondata. In caso di morte di una parte processuale, gli eredi sono litisconsorti processuali necessari;
per cui, devono necessariamente partecipare al giudizio (cfr. Cass. 9346/2022; cfr. anche
Cass. 26562/2021, in cui si legge che “in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, invero, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente a tutti i suoi eredi, i quali vengono a trovarsi per la durata dell'intero giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale”).
Nella specie, si è costituito nel 2015, dopo la morte della moglie RT ER
, quale erede di questa - circostanza, questa, riconosciuta anche dagli eccipienti.
[...]
Pertanto, egli era litisconsorte necessario ne giudizio.
Rileva poco, dunque, che egli, nel 2012 avesse donato il terreno della moglie, interessato alla presente controversia, alla figlia , atteso che la presenza di Parte_2 Pt_1
, nella qualità di erede, era comunque necessaria nel giudizio.
[...]
Per altro, nella specie non verrebbe in esame una carenza di legittimazione attiva, ma semmai una questione relativa alla titolarità attiva del rapporto.
Così inquadrata la questione, va rilevato che l'eccezione appare tardiva.
si è costituito nel 2015, nel corso del giudizio di appello. Dopo la RT
costituzione di questi, la controparte non ha mai eccepito la carenza di titolarità in capo a benchè, come dagli stessi convenuti (in riassunzione) affermato, la RT
donazione sia avvenuta nel 2012. Neanche nel giudizio di cassazione la questione è mai stata sollevata.
Solo nel giudizio di rinvio, e i figli di questa hanno sollevato la questione della CP_1
carenza di titolarità in capo al . RT
Atteso che la titolarità attiva integra una condizione dell'azione, la questione relativa alla sua carenza non può essere sollevata d'ufficio, ma eccepita dalla parte, a meno che dagli atti di causa non emerga evidentemente tale carenza (cfr. Cass. SSUU 2951/2016) – circostanza non verificatasi nel caso in esame, dato che i convenuti (in riassunzione) solo nel presente giudizio di rinvio hanno depositato l'atto di donazione del 2012. Nella specie, il comportamento silente, tenuto dalla parte lungo il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, integra una non contestazione, non redimibile nel giudizio di rinvio.
Va infine evidenziato che la prova della dedotta carenza di titolarità attiva in capo al Pt_1 insiste nell'atto di donazione del 2012, prodotto da dai figli solo nel presente CP_1
giudizio di rinvio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel giudizio di rinvio è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass. 21401/2018; 27736/2022).
Nella specie, la donazione è del 2012; i convenuti non hanno dedotto l'impossibilità di produrre il documento in precedenza;
la necessità di produrre il documento non è sorta dalla ordinanza della Corte di cassazione, né da fatti sopravvenuti, atteso che i convenuti, sin dal momento della costituzione in giudizio di , avrebbero potuto produrre la RT
donazione (già da tempo in essere) al fine di comprovare la dedotta carenza di titolarità.
Pertanto, la produzione della donazione del 2012 è tardiva.
3. La Corte di Cassazione ha rimesso a questa Corte distrettuale la valutazione dei limiti in cui la nuova normativa urbanistico-edilizia si debba applicare alla già avvenuta realizzazione dei manufatti da parte di e . Persona_2 CP_1
4. Nell'accertare quale sia la distanza che i manufatti edificati da sulla Persona_2 sua proprietà (part. 3079 ex 833) confinante con quella di (part. 415), deve Persona_1
prendersi in considerazione la presenza dei balconi.
L'art. 84, terzo comma, del nuovo regolamento edilizio comunale - anch'esso approvato nelle more del giudizio insieme al PUC – recita: “nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, cornicioni, gronde e simili, purché
l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a 1,50 m;
in caso diverso si tiene conto della parte eccedente” (c. doc prodotto dai convenuti).
Nella specie, sul manufatto realizzato dal sussistono balconi con un Persona_2
aggetto di circa m. 1,30 (come da CTU del 14.05.07 e, in particolare dalla fine della pag. 12, inizi della pag. 13 di detta relazione oltre che dal grafico in scala 1.200 allegato E della citata relazione), che distano dal confine m. 3,42 – come accertato nella sentenza di primo grado, la quale ha condiviso le misurazioni operate dal CTU.
I sostengono che nella specie non sia applicabile l'art. 84 del regolamento edilizio, Pt_1
in quanto non si tratta di veri balconi aggettanti, ma di elementi ornamentali.
L'affermazione è errata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr. Cass. 25191/2021) ed ancora che
“in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda
e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza” (cfr. Cass. 18282/2016).
Nella specie, i balconi di cui si discute hanno una soletta aggettante della lunghezza di circa
1,30 m. Deve dunque escludersi che si tratti di meri elementi ornamentali;
le caratteristiche, invece, li fanno rientrare nella categoria dei balconi. Pertanto, ad essi si riferisce l'art. 84 citato.
I sostengono anche che l'art. 84 del regolamento edilizio sia illegittimo in quanto Pt_1
contra legem.
Deducono che “la costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. n. 166/2018, Cass. n. 5594/2016) in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 c.c. con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 -applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge
n. 765 del 1967 -stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte
(in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. n.23553/2013; Cass. n.
17089/2006)”.
L'affermazione è condivisibile, ai sensi della motivazione che segue.
La giurisprudenza di legittimità, in un caso omologo a quello in esame, ha statuito che “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Ciò significa che non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pianello del Lario al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero soltanto se abbia aggetto massimo di metri 1,20” (c.fr. Cass. 12614/2022; cfr. anche
Cass. 144/2016; 19530/2005).
Nella specie, i balconi realizzati dal , in ragione delle caratteristiche Persona_2
(già evidenziate) rientrano nel concetto di costruzione;
pertanto, non possono essere sottratti alla disciplina delle distanze legali, come dettata dal regolamento edilizio.
La disposizione dell'art. 84 citato, che prevede che, ove i balconi siano dotati di una soletta di aggetto non superiore a m. 1,50 non debbano essere considerati nella misurazione delle distanze legali (dal confine o dai fabbricati frontistanti) deve essere disapplicata, in quanto in contrasto con l'art. 873 c.c. e, quindi, illegittima.
Ne deriva che la distanza dei fabbricati realizzati da , rispetto al confine Persona_2 che divide la proprietà di questo da quella di , deve essere calcolata a partire Persona_1 dal filo del balcone e non da quello della facciata dell'edificio.
5. Come accertato dalla Corte di cassazione, nelle more del presente giudizio è intervenuta l'approvazione del nuovo PUC e del nuovo regolamento edilizio comunale, i quali hanno previsto una nuova regolamentazione delle distanze legali rispetto alla precedente normativa.
Le proprietà di e dei rientrano, alla luce della normativa approvata nel Per_2 CP_1
2019, nella zona B1; in tale zona, è prevista la distanza dal confine di m. 5 (v. doc. 7 prodotto dai convenuti in riassunzione).
Pertanto, se la sentenza di primo grado aveva disposto l'arretramento della fabbrica del a m. 6 dal confine con la proprietà di (in applicazione della Per_2 Persona_1 normativa all'epoca in vigore), adesso (e, per questo, gli eredi, Persona_2 costituiti in giudizio) deve essere condannato all'arretramento - entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza - del loro fabbricato ad una distanza dal confine di m. 5, da calcolare – come sopra precisato – dal filo dello sporto dei balconi.
6. E' stato eccepito dai convenuti in riassunzione che i manufatti realizzati da , CP_1 sulla particella 2145, proprio sul confine con la particella n. 415, in proprietà di ER
, sono legittimi, alla luce della nuova normativa sulle distanze, intervenuta nel corso
[...]
del giudizio, atteso che tale normativa nulla dispone in ordine alla facoltà di edificare sul confine.
L'eccezione è infondata.
Copiosa giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la legittimità della costruzione in aderenza sussiste soltanto se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento edilizio, mentre è da escludere se questo prescrive una determinata distanza dal confine, pur se nulla dispone per lo "ius aedificandi" in aderenza” (cfr. Cass. 8945/1998); che “la legittimità della costruzione in aderenza sussiste solo se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento edilizio, mentre è da escludere ove questo, pur se nulla dispone per lo "ius aedificandi" in aderenza a preesistenti fabbriche aliene - prescriva una determinata distanza dal confine, così impedendo l'operatività del principio della prevenzione” (cfr. 12045/2000); che “in tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire "in aderenza" od "in appoggio", la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione;
nel caso in cui, invece, tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine” (cfr.
8465/2010) e che “in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875
c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza” (cfr. Cass. 25191/2021).
Nella specie, il PUC e il nuovo regolamento edilizio hanno espressamente previsto la distanza minima dai confini (m. 5, per quel che rileva); come riconosciuto anche dai convenuti in riassunzione, nulla hanno disposto in ordine alla facoltà di edificare sul confine.
Deve concludersi che i manufatti realizzati da sul confine con la proprietà di CP_1
devono essere arretrati di almeno 5 metri dal confine. Persona_1
A tanto provvederà entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della CP_1
presente sentenza.
7. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, nonché del presente giudizio.
Va evidenziato che il giudice del rinvio, anche d'ufficio, ha il “compito di provvedere alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa” (cfr.
Cass. 9690/2003). Il principio di soccombenza richiede che quest'ultima sia individuata secondo un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 15483/2008).
Con
8. La Corte d'appello, nel giudizio di gravame, ha compensato le spese tra Persona_1
e in ragione della riconosciuta reciproca soccombenza. Persona_2
Va riconosciuta la reciproca soccombenza anche per i giudizi di legittimità e nel presente giudizio di rinvio, atteso che, come già evidenziato all'esito del giudizio di appello, solo una delle domande avanzate da (quella di arretramento) è stata accolta, mentre Persona_1
è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Pertanto, vanno compensate interamente le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio tra e – quali eredi di – e RT Parte_2 Persona_1 CP_1
, e – quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Per_2
.
[...]
- in proprio – e e – quali eredi di CP_1 Controparte_5 CP_6 Persona_3
– devono invece essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità – in favore solo di (atteso che non si è costituita nel RT Parte_2
giudizio di legittimità) e del presente giudizio di rinvio in favore di e RT
-, in ragione della accertata soccombenza. Parte_2
Va rilevato che anche per i primi due gradi di giudizio e erano CP_1 Persona_3 stati condannati al pagamento delle spese in favore di , in forza della Persona_1
soccombenza.
9. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
10. Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione (cfr. Cass.
33457/2019; 4654/1998).
Nella specie, non emerge dagli atti il reddito dominicale del terreno in proprietà di CP_1
, né la rendita dei manufatti (ove pure abbiano una rendita).
[...]
Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 15 cpc, nella parte in cui prevede che “se per
l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Nella specie, non emergono elementi che consentono di stimare il terreno di CP_1
e i manufatti da questa realizzati.
Pertanto, deve ritenersi la causa di valore indeterminabile.
11. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, al fine della liquidazione del compenso di avvocato, devono considerarsi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, sempre tenendo conto dell'oggetto della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione del ragionevole valore dei manufatti, può ritenersi di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,10ed euro 52.000,00.
12. Quanto al giudizio di legittimità, facendo applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, va liquidata, in favore del difensore antistatario di , la somma di euro 2.756,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle RT
spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al giudizio di rinvio, facendo applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va liquidata, in favore del difensore antistatario di e , la somma di euro 4.995,50 a titolo RT Parte_2
di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: a) condanna – quale erede di -, CP_1 Persona_2 Controparte_2
e – quali eredi di – all'arretramento, Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, dei manufatti in loro proprietà, edificati sulla particella 3079 (ex 833), fino alla distanza minima di 5 metri dal confine con la particella 415, calcolando la distanza dal filo esterno dello sporto dei balconi realizzati sui manufatti di proprietà di , CP_1 Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_4
b) condanna , in proprio, all'arretramento, entro il termine di sessanta giorni CP_1
dalla pubblicazione della presente sentenza, dei manufatti realizzati sulla particella n. 2145,
a confine con la particella 415, di almeno 5 metri dal confine;
c) compensa le spese del grado di legittimità e del presente giudizio di rinvio tra Pt_1
e – quali eredi di – e ,
[...] Parte_2 Persona_1 CP_1 CP_2
e - quali eredi di;
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
d) condanna – in proprio -, e – quali eredi di CP_1 Controparte_5 CP_6
– al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore del Persona_3
difensore antistatario di , in euro 2.756,50 a titolo di compenso, oltre RT
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
e) condanna – in proprio -, e – quali eredi di CP_1 Controparte_5 CP_6
– al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate, in favore del Persona_3
difensore antistatario di e ZO SI, in euro 4.995,50 a titolo di RT
compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini