Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29735
CASS
Sentenza 19 novembre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 12 giugno 2018. Le parti in causa erano un dirigente di TA Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e la società stessa, rappresentata dai Commissari Straordinari. Il dirigente aveva richiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per crediti di lavoro, inclusa un'indennità supplementare, sostenendo che la cessazione del rapporto di lavoro fosse dovuta alla crisi aziendale. La società, al contrario, contestava la prededuzione dell'indennità, argomentando che non fosse stata dimostrata la disoccupazione e che il dirigente avesse continuato a lavorare per una newco subentrante.

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la prededuzione dell'indennità supplementare. Il giudice ha argomentato che la soppressione del posto di lavoro era una diretta conseguenza della crisi aziendale, escludendo la necessità di provare lo stato di disoccupazione. Inoltre, ha sottolineato che l'indennità supplementare, pur avendo natura indennitaria, era riconducibile alla prosecuzione del rapporto di lavoro e, pertanto, doveva essere considerata in prededuzione. La Corte ha ribadito che la contrattazione collettiva non richiede una cesura temporale tra la crisi e il licenziamento per il riconoscimento dell'indennità.

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Massime1

L'indennità supplementare prevista dall"Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale" allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa.

Commentario1

  • 1Prededuzione del credito da indennità supplementare per gli ex dirigenti di imprese in amministrazione straordinaria
    https://www.dirittobancario.it/ · 27 agosto 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29735
Data del deposito : 19 novembre 2018

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