Articolo 129 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 128Articolo 130
Versione
20 settembre 1975
Art. 129.
L' articolo 289 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione.
- La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e' mancato l'assenso".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975