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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza di I grado iscritta al N.
1408/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO Parte_1
CECI;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISITNA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata nella misura fino al 12% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento (tendinite);
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano al medesimo di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicano l'utilizzo di macchinari e/o utensili a frequenza elevata in grado di produrre costanti vibrazioni - quali piallatrici, martelli pneumatici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori, ma anche betoniere, pompe per calcestruzzo, compressori, gruppi elettrogeni, mole flessibili ed altro, nonché oggetti tipici dell'attività edile, quali il martello, la sega a mano e/o circolare, la pialla, lo scalpello ed altro - nonché per le quali occorre molta resistenza fisica.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 01.02.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 6%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 6%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza di I grado iscritta al N.
1408/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO Parte_1
CECI;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISITNA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata nella misura fino al 12% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento (tendinite);
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano al medesimo di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge;
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicano l'utilizzo di macchinari e/o utensili a frequenza elevata in grado di produrre costanti vibrazioni - quali piallatrici, martelli pneumatici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori, ma anche betoniere, pompe per calcestruzzo, compressori, gruppi elettrogeni, mole flessibili ed altro, nonché oggetti tipici dell'attività edile, quali il martello, la sega a mano e/o circolare, la pialla, lo scalpello ed altro - nonché per le quali occorre molta resistenza fisica.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 01.02.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 6%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 6%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)