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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1288/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAMAPALO- Parte_1 C.F._1
NI RODOLFO.
APPELLANTE contro
1
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. VANNUCCI Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO.
APPELLATA
(C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. VANNUCCI ANTO- CP_4 P.IVA_2
NIO.
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1659/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30/05/2022.
CONCLUSIONI
In data 14 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“in integrale riforma della gravata sentenza n. 1659/2022 resa dal Tribunale di Firen- ze in data 30 maggio 2022, pubblicata in pari data, notificata in data 1 giugno 2022: dichiarare nullo, inefficace ed invalido il decreto ingiuntivo quivi oggetto di opposizio- ne n. 1932/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, nei confronti della sig. Parte_1 per assoluta inesistenza della garanzia fideiussoria prestata e/o per altri motivi rile- vabili d'ufficio nel corso del giudizio di opposizione in sede di gravame;
con vittoria di spese ed onorari di causa in entrambi i gradi del giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
«piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dalla signora ovvero, comunque, Parte_1 respingere l'opposizione dalla stessa proposta contro il decreto ingiuntivo n.
1932/2020 del Tribunale di Firenze, con conseguente vittoria di spese. In via istrutto- ria, solo per l'ipotesi che si renda necessaria ai fini della decisione della causa la verifi-
2 cazione delle firme presenti sull'atto di fideiussione che comunque, per tale evenienza si domanda nuovamente, che sia disposta CTU grafica volta ad accertare la corrispon- denza e identità del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione in atti (doc. 7 del ricorso per ingiunzione) con colui che ha sottoscritto i seguenti documenti presenti in copia nel nostro fascicolo di primo grado: a) la carta di identità raccolta al momento della iden- tificazione della firmataria della fideiussione (doc. 7 del ricorso per ingiunzione); b) il modulo per l'identificazione ex D.lgs.231/2007 (doc. 11); c) la clausola di indicizzazione allegata al contratto (doc. 1 del ricorso per ingiunzione); d) il documento di sinte- si/trasparenza allegato al contratto (doc. 1 del ricorso per ingiunzione). Per la produ- zione di tutti tali documenti in originale ovvero per la consegna degli stessi al CTU no- minando, si attendono indicazioni dalla Corte.»
Per la parte intervenuta Controparte_3
«piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, preliminarmente estromettere dal presente giudizio e, Controparte_1 nel merito, respingere l'appello proposto dalla signora ovvero, comunque, Parte_1 respingere l'opposizione dalla stessa proposta contro il decreto ingiuntivo n.
1932/2020 del Tribunale di Firenze, con conseguente vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria, si associa alla richiesta formulata da Controparte_3
per l'ipotesi che si renda necessaria ai fini della decisione della causa Controparte_1 la verificazione delle firme presenti sull'atto di fideiussione.»
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 22 aprile 2020 in favore della avente ad oggetto il pagamen- Controparte_5 to della somma complessiva di euro 28.978,29, oltre interessi e spese, a fronte di fideius- sione stipulata a garanzia di quanto dovuto per il contratto di leasing di autovettura sti- pulato da PR S.r.l. con Neos Finance S.p.A. il 3 maggio 2011, esponendo che:
- la Banca aveva applicato un “tasso fuori legge”;
3 - l'opponente non aveva “mai sottoscritto alcuna fideiussione a favore della PR
s.r.l. nei confronti di Neos Finance s.p.a.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto Controparte_5 opposto.
Istruita la causa con documenti il Tribunale con sentenza n. 1659/2022 pubblicata il 30/05/2022 così statuiva:
“- RESPINGE l'opposizione promossa da Parte_1
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 1932/2020 emesso dal Tribunale di
Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in fa- Parte_1 vore dell'opposta che liquida in € 5.355,00 per compensi Controparte_5 professionali, oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opponente ha eccepito la presenza di tassi “oltre il limite di legge” nel contratto di leasing afferente la fideiussione oggetto di causa, e lo ha fatto senza ulteriori allega- zioni, rinviando semplicemente ad altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Asti fra le parti del contratto principale, richiamandone la documentazione processuale, che però – nonostante l'indicazione di produzione in atto introduttivo – non veniva al- legata alla citazione.
Di contro l'opposta, nel costituirsi, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Asti n.
836/2018 che - in data ben anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - ha respinto tutte le domande sollevate dalla società attrice PR srl nei confronti di , condannandola al pagamento delle spese. Controparte_5
La genericità delle eccezioni dell'opponente è dunque tale da determinarne già ex se il rigetto anche nel presente giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la parte minimamente articolato la presunta usurarietà dei tassi, difettando qualsiasi allega- zione in ordine – a titolo esemplificativo - alla misura del tasso contrattuale o a quello usurario del periodo.
4 L'ulteriore motivo di opposizione è il disconoscimento della firma apposta sulla fideiussione, alla quale l'opponente si dichiara estranea, anche in relazione al contratto di leasing in sé, nel quale non avrebbe “alcun interesse giuridicamente individuabile”.
La circostanza è stata smentita documentalmente dall'opposta, che ha prodotto la visura camerale dalla quale emerge la pregressa carica sociale di amministratrice ri- coperta dall'opponente.
In particolare l'opponente è stata Amministratore Unico dal 2005 al 2012 Pt_1
e Presidente del Consiglio di amministrazione dal 2012 al 2016; risulta anche unica so- cia, con il 100% delle quote sociali, dal 2005 fino ad oggi. (doc.6).
L'opponente pertanto era la legale rappresentante all'epoca del contratto di lea- sing (si veda modulo di identificazione doc.11): non sussiste quindi la riferita estraneità all'operazione commerciale in questione.
Non solo. Seppur vero che il disconoscimento di firma non richiede formule sa- cramentali, comunque la parte è onerata di allegare specificamente i motivi di diffor- mità della propria sottoscrizione non risultando sufficiente un disconoscimento generi- co e non circostanziato. […]
Nel caso di specie si noti infine che all'udienza del 10/11/2021 l'opposto ha prodot- to ed esibito l'originale del contratto di fideiussione, ma l'opponente – non presente all'udienza né a quella successiva cartolare - non ha reiterato il disconoscimento, come avrebbe dovuto in forza dell'onere sul medesimo incombente, onde anche per tale verso sul disconoscimento dell'originale è maturata decadenza a carico dell'opponente. […]
Per il resto non vi sono ulteriori contestazioni dell'attore opponente riguardo al credito ingiunto, onde l'esistenza e la quantificazione del credito deve intendersi prova- ta fra le parti.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello , ritenendo la sentenza gravata erra- Parte_1 ta e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa applicazione della normativa di tutela dei consumatori: PR s.r.l. è una microimpresa ergo si applica la normativa di tutela del codice dei consumatori;
2) errata/omessa applicazione delle norme in materia di tassi di leasing;
5 3) errata applicazione delle norme artt. 214, 215 e 216 c.p.c. in combinato disposto con l'art.2719 c.c. e con gli artt.183 e segg. c.p.c.
Per tali ragioni veniva formulata da parte appellante richiesta di riforma della sen- tenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente - dando atto Controparte_5 che, in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato il 21/10/2022 con efficacia dal
24/10/2022, la stessa aveva ceduto ad un portafoglio di crediti com- Controparte_3 prendente anche quello vantato nei confronti della appellante – chiedeva la propria estromissione non appena si fosse costituita;
nel merito, contestava le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio (con il patrocinio dello stes- so difensore della Banca), la società quale subentrata nella titolarità Controparte_3 del credito in questione a seguito della sopra indicata cessione, chiedendo l'estromissione di e facendo proprie le difese della sua dante cau- Controparte_5 sa.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data, sulle conclusioni delle parti, pre- cisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. In comparsa conclusionale parte appellante formulava la seguente contestazio- ne: “[...] non può agire contro la sig. perché non ha prodotto il Controparte_3 Pt_1 contratto di cessione di tale credito come espressamente richiesto da Cassazione n.3405 del 6. febbraio 2024 la quale ha ribadito che il creditore ai fini della prova processuale attinente la titolarità dei crediti ceduti in blocco deve tassativamente allegare in atti il contratto di cessione e non solo l'avviso in Gazzetta Ufficiale: quindi tale cessione non è opponibile alla sig. ”. Pt_1
6 La contestazione è tardiva e priva di fondamento.
L'ordinanza richiamata da parte appellante (Cass. sez. III, ordinanza, 06/02/2024,
n. 3405) stabilisce che: “[…] Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produ- zione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debito- re ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giu- dice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200 ; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pub- blicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ce- duto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzi- detto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi ne- cessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con cer- tezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Come recentemente chiarito dai giudici di legittimità “in caso di azione (di cogni- zione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fat- tispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contesta- zione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di re- gola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni” (vedi Cass. sez. III,
22/06/2023, n.17944, che in motivazione osserva: “Va tenuto presente che: a) la prova
7 della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indizia- rio, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il princi- pio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolari- tà del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B”; specificando che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. “unitamente ad altri elementi” può “essere valutato come in- dizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire al- la prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima uni- tamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esi- stenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sin- dacabile in sede di legittimità”).
I giudici di legittimità hanno inoltre stabilito che: “[…] Vale comunque la pena di richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - con cui è stato chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esi- stenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle
8 caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficiente- mente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle sud- dette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ov- vero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/06/2024, n.
17390).
Nel caso di specie:
- la cessione del credito è avvenuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio di appello;
- si è costituita il 23/10/2023, dando atto che “…in virtù del Controparte_5 contratto di cessione di crediti stipulato il 21/10/2022 con efficacia dal 24/10/2022
(Gazzetta Ufficiale 3/11/2022, Parte Seconda, n. 128: doc. 3), ha Controparte_1 ceduto a titolo oneroso e pro soluto a (c.f. ) ai sensi e Controparte_3 P.IVA_3 per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti comprendente anche quello vantato nei confronti della signora PT
(c.f. ) nascente dalla fideiussione rilasciata in relazione al
[...] C.F._1 contratto di locazione finanziaria n. 830253 del 3/5/2011 stipulato tra la PR S.r.l.
(c.f. ) e l'allora e di cui al decreto ingiuntivo n. P.IVA_4 Controparte_6
1932/2020 del Tribunale di Firenze.” e producendo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale;
- tale avviso reca la specifica indicazione dei crediti ceduti, con rinvio anche ad ap- posito elenco facilmente reperibile e possibilità per ogni debitore di ricevere espressa conferma dell'avvenuta cessione (vedi avviso: “crediti derivanti dai Contratti di Finan- ziamento e/o Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di perso- ne fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come in sofferenza
(come definito nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come suc- cessivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 di-
9 cembre 2021. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta ces- sione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credi- to ceduto. L'elenco dei Crediti ceduti è altresì depositato presso il notaio Persona_1
[...
, Repertorio n. 9699 e Raccolta n. 5553.”, vedi doc. 3 allegato alla comparsa di costi- tuzione di ); Controparte_5
- il credito per cui è causa rientra nell'ambito di quelli indicati come oggetto di ces- sione (credito derivante da contratto di locazione finanziaria stipulato il 3/5/2011 - con risoluzione e passaggio a sofferenza anteriore alla cessione);
- si è costituita, con il medesimo difensore della creditrice ceden- Controparte_3 te, in data 2/11/2023, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., producendo, oltre all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anche la comunicazione individuale inviata direttamente a nel marzo del 2023, vedi – rispettivamente – doc. 1 e 4 Parte_1 allegati alla comparsa di;
Controparte_3
- parte appellante non ha contestato la legittimazione di se non tardiva- CP_3 mente, solo con la comparsa conclusionale del 13/1/2025;
Tali elementi complessivamente valutati appaiono sufficienti, in applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati, per ritenere complessivamente provata la le- gittimazione di Controparte_3
4. Con il primo motivo (“omessa applicazione della normativa di tutela dei con- sumatori: PR s.r.l. è una microimpresa ergo si applica la normativa di tutela del codice dei consumatori”) parte appellante si limita a dedurre esclusivamente quanto se- gue: “Come risulta dall'allegato 4 dei docc.nn.2 la PR s.r.l. è una microimpresa e quindi rientra certamente tra i consumatori. La questione riguarda il recepimento ed applicazione dell'art.2 paragrafo 3 dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e successive norme. Un'impresa di fatto individuale e familiare, con meno di 10 dipendenti e un bilancio annuo non superiore ai
2 milioni di euro, ex art. 18 lett.d-bis) del Codice del Consumo è equiparata ad un con- sumatore.”
10 Il motivo è destituito di fondamento.
Come stabilito dai giudici di legittimità, “la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 D.lgs. n. 206/2005 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui alla citata disposizione - spetta alle sole persone fisiche, al- lorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. Eviden- zia quindi la Corte che la società a responsabilità limitata, siccome persona giuridica, non è "consumatore"” (vedi Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 19/07/2017, n. 17848; vedi anche conforme Cass., Sez. VI - 3, Ordinanza, 14/07/2011, n. 15531: nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 in favore di una società di persone ed in relazione ad un contratto di mediazione finalizzato alla cessione a terzi di un'azienda).
Nella fattispecie:
-PR S.r.l. è una impresa commerciale e quindi certamente non rientra nella defini- zione di consumatore ex art. 3 del Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005;
- dalla censura di parte appellante non si comprende neppure quale sia in concreto la
“normativa in tema di tutela dei consumatori” della quale si lamenta la mancata appli- cazione;
-l'opposizione è stata proposta non da PR S.r.l. ma da che, come Parte_1 correttamente osservato dal Tribunale, non può qualificarsi quale consumatore, avendo prestato fideiussione a favore di società della quale era unica socia ed amministratrice.
Ad ogni buon conto, si precisa che nell'ordinamento italiano l'equiparazione delle microimprese ai consumatori avviene solamente per la tutela da prassi commerciali scorrette. Infatti, la norma richiamata dall'appellante (18 lett. d-bis del Codice del Con- sumo, D. Lgs. 206/2005) è compresa nel Titolo III intitolato “Pratiche Commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali” che si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'ope- razione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese – con esclusione della pubblicità ingannevole e della
11 pubblicità comparativa illecita (vedi articolo 19 del Codice del Consumo, D. Lgs.
206/2005).
5. Con il secondo motivo (“errata/omessa applicazione delle norme in materia di tassi di leasing”) parte appellante, in sintesi, deduce: “Il Giudice di prime cure ha re- spinto tutte le difese sui tassi del leasing adducendo di non aver trovato nel fascicolo di parte la produzione (all.2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) dei documenti. […] Ribadiamo pertanto l'insieme delle motivazioni per le quali il tasso del leasing era ed è errato nel senso di essere contrario alle norme di legge vigenti. Anzi- tutto MANCA IL TAEG, ergo il piano di ammortamento del leasing deve essere sicura- mente rifatto per rideterminare il valore corretto della rata ex lege et contractu dovu- ta. Quanto agli interessi di mora. Esistono svariate sentenze, tutte errate in matemati- ca e logica, che continuano a sostenere che non si possono “sommare” interessi corri- spettivi e di mora. […]
La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'atto di citazione in opposizione era in modo del tutto generico dedotto un
“tasso fuori legge” applicato dalla banca, con rinvio ad una “causa svoltasi ad Asti”, i cui atti, nonostante quanto indicato da parte opponente, come rilevato dal Tribunale, non sono mai stati concretamente prodotti nel corso del giudizio di primo grado, né con la ci- tazione introduttiva, né con le memorie successive (la convenuta opposta, per contro, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Asti n. 836/2018 del 24/09/2018 con la quale ve- nivano rigettate integralmente le domande formulate dalla . Parte_3
Si rileva che parte appellante produce tale documentazione per la prima volta nel presente giudizio (vedi doc.3 allegato all'atto di citazione in appello).
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass.,
12 sez. III, ordinanza, 28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U., sentenza, 18/09/2020,
n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi mora- tori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrat- tuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concre- to, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
La deduzione generica di un “tasso fuori legge” è quindi inammissibile, inidonea ad assolvere gli oneri di allegazione e prova;
la produzione dei documenti effettuata con l'atto di appello è tardiva ed inammissibile;
peraltro, anche le allegazioni tardive svolte con l'atto di appello sono generiche e del tutto inconferenti, fondandosi sull'erronea de- terminazione del TAEG che è in realtà è del tutto irrilevante, posto che “l'indicazione Par dell' è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo;
il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al consumo non si- Par gnifica che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l' ; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non deter- mina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessi- vo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sosti- tuzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappre- sentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (vedi Cass., sez. III, ordinanza,
15/06/2023, n. 17187; Cass., sez. I, 14/02/2023, n. 4597)” (così in motivazione, Cass., sez. III, ordinanza, 13/12/2023, n.34889).
6. Con il terzo motivo (“errata applicazione delle norme artt. 214, 215 e 216 c.p.c. in combinato disposto con l'art.2719 c.c. e con gli artt.183 e segg. c.p.c.”) parte appellan-
13 te lamenta che la “gravata sentenza è del tutto errata in diritto nella parte relativa alla vicenda della fideiussione” in quanto avrebbe effettuato un “regolare Parte_1 disconoscimento della sua sottoscrizione apparente – vedasi all.1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la banca ha tardivamente “esibito” il documento ma non l'ha prodotto.”
Il motivo è infondato.
Il disconoscimento, come correttamente evidenziato dal Tribunale, deve essere espresso e specifico (vedi Cass., sez. III, ordinanza, 08/08/2024, n.22452: “il discono- scimento della propria sottoscrizione o di una scrittura privata in genere deve avvenire in modo formale ed inequivoco: in assenza, la parte che intende avvalersi di quella scrittura non ha l'onere di chiederne la verificazione, con conseguente utilizzabilità del documento ai fini probatori”); in ogni caso parte convenuta opposta all'udienza del 10 novembre 2021 ha esibito l'originale della scrittura e dichiarato la disponibilità alla pro- duzione in correlazione con l'istanza di verificazione già proposta e parte attrice in oppo- sizione non ha reiterato il disconoscimento a seguito dell'acquisizione comunque in giu- dizio dell'originale, come invece era suo onere (vedi Cass., sez. I, sentenza, 06/08/2015,
n.16551: “la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata pro- dotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impe- dire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa”; Cass., sez. III;
ordi- nanza, 07/03/2022, n.7340: “in caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittu- ra privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato ri- spetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale”).
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, unitariamente per l'appellata Controparte_1
e la terza intervenuta cessionaria tenuto conto del valore e della Controparte_3 complessità, in € 6.000,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale € 3.000,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
14 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con l'intervento ex 111 c.p.c. di Controparte_1 [...] avverso la sentenza n. 1659/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il CP_3
30/05/2022, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate unitariamente per l'appellata Controparte_1
e la terza intervenuta cessionaria in euro € 6.000,00, oltre
[...] Controparte_3
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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