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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5320/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5320 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Nova Milanese (MB), Via Leopardi n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Curatolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Premuda n. 10, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/09/1983, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Molinaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Via Augusto Murri n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1. e verranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1 Persona_2 delle stesse presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare le rispettive residenze, i numeri di utenza telefonica fissa e mobile anche al fine di poter meglio mantenere i contatti con i minori quando Persona_1 Per_2 saranno con uno solo dei due genitori. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare anche le eventuali
[...] variazioni di residenza o domicilio nel caso in cui lo spostamento temporaneo coinvolga anche le bambine;
Pt_
3. In ogni caso e per sempre, il Sig. e la Sig.ra si impegnano a salvaguardare la figura e Pt_2
l'influenza dell'altro genitore al fine di evitare traumi alle figlie o disistima nei confronti di una delle due predette figure;
4. Qualora /o presentino o manifestino la necessità di richiedere la presenza Persona_1 Persona_2 della madre o del padre, ciò non gli sarà mai negato e, vista la tenera età delle minori, entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire i momenti insieme, soprattutto nel caso di attività ed esperienze formative per gli stessi;
5. Le figlie e fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 avranno fisica collocazione con la madre presso la casa di Via Leopardi n. 9 a Nova Milanese (MB), anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre avrà diritto di vedere e stare con le figlie quando meglio lo riterrà possibile, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro che, attualmente, svolgendosi in località distanti dal luogo di residenza delle Pt_ minori, non gli consente di far pernottare le figlie con sé, e con quelli della Sig.ra nonché con le esigenze scolari ed educative in genere, odierne e future delle minori. In ogni caso, il Sig. avrà Pt_2 diritto di:
• Vederle nei fine settimana alternati, nella giornata di sabato o di domenica;
• un giorno infrasettimanale, dal momento dell'uscita dall'asilo e/o scuola sino alle 20,00 quando verranno riaccompagnate a casa della madre;
• Per le vacanze estive i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro il 30 aprile di ciascun anno.
• Per le vacanze natalizie i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro la data del 30 novembre di ciascun anno.
• Per le vacanze scolastiche di Carnevale e per quelle di Pasqua i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro la data del 15 gennaio di ciascun anno.
• I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi sempre i luoghi in cui gli stessi trascorreranno con le figlie gite o vacanze superiori ad un giorno.
• Nel giorno del compleanno di e di così come in altre situazioni scolastiche Persona_1 Persona_2 ed extrascolastiche (ad. es. feste di fine anno, saggi, spettacoli a scuola), il Sig. potrà incontrare le Pt_2 minori con le modalità che le parti vorranno concordare;
Quanto sopra salvo migliori accordi tra i genitori compatibilmente agli impegni delle minori e a quelli lavorativi di entrambi i genitori.
7. La casa ove sono collocati le minori, sita in Nova Milanese, Via Leopardi n. 9, resterà assegnata alla Sig.ra quale madre collocataria di e Parte_1 Persona_1 Persona_2
8. Il padre contribuirà al mantenimento di e di sino al raggiungimento Persona_1 Persona_2 dell'autonomia economica delle stesse, con le seguenti modalità: a) Provvederà a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.100,00 (millecento euro), per 12 mensilità. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita a far tempo dalla sua prima corresponsione e verrà versata a mezzo bonifico bancario;
b) Provvederà a contribuire al 50% delle spese mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche, ludico-sportive e ricreative, secondo le “Linee Guida” del 7.05.2018 approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro 7 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
–e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. Pt_ In deroga a quanto previsto nelle Linee Guida le parti concordano che qualora la Sig.ra dovesse ricorrere alla baby-sitter nei giorni riservati alla frequentazione padre/figlie per indisponibilità del Sig.
i costi verranno a lui addebitati. Pt_2
9. L'assegno unico, così come eventuali altri bonus legati alle minori, verranno percepiti interamente dal genitore collocatario, Sig.ra rinunciando il Sig. ad avanzare la relativa richiesta;
Parte_1 Pt_2
10. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e per i documenti validi per l'espatrio delle figlie, con reciproco impegno ad informare l'altro in caso di espatrio con le minori in merito alla destinazione e durata del soggiorno. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato in data 30/07/2025, così provvede: I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5320 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Nova Milanese (MB), Via Leopardi n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Curatolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Premuda n. 10, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/09/1983, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Molinaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Via Augusto Murri n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1. e verranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1 Persona_2 delle stesse presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare le rispettive residenze, i numeri di utenza telefonica fissa e mobile anche al fine di poter meglio mantenere i contatti con i minori quando Persona_1 Per_2 saranno con uno solo dei due genitori. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare anche le eventuali
[...] variazioni di residenza o domicilio nel caso in cui lo spostamento temporaneo coinvolga anche le bambine;
Pt_
3. In ogni caso e per sempre, il Sig. e la Sig.ra si impegnano a salvaguardare la figura e Pt_2
l'influenza dell'altro genitore al fine di evitare traumi alle figlie o disistima nei confronti di una delle due predette figure;
4. Qualora /o presentino o manifestino la necessità di richiedere la presenza Persona_1 Persona_2 della madre o del padre, ciò non gli sarà mai negato e, vista la tenera età delle minori, entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire i momenti insieme, soprattutto nel caso di attività ed esperienze formative per gli stessi;
5. Le figlie e fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 avranno fisica collocazione con la madre presso la casa di Via Leopardi n. 9 a Nova Milanese (MB), anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre avrà diritto di vedere e stare con le figlie quando meglio lo riterrà possibile, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro che, attualmente, svolgendosi in località distanti dal luogo di residenza delle Pt_ minori, non gli consente di far pernottare le figlie con sé, e con quelli della Sig.ra nonché con le esigenze scolari ed educative in genere, odierne e future delle minori. In ogni caso, il Sig. avrà Pt_2 diritto di:
• Vederle nei fine settimana alternati, nella giornata di sabato o di domenica;
• un giorno infrasettimanale, dal momento dell'uscita dall'asilo e/o scuola sino alle 20,00 quando verranno riaccompagnate a casa della madre;
• Per le vacanze estive i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro il 30 aprile di ciascun anno.
• Per le vacanze natalizie i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro la data del 30 novembre di ciascun anno.
• Per le vacanze scolastiche di Carnevale e per quelle di Pasqua i genitori si accorderanno sui giorni di frequentazione padre/figlie entro la data del 15 gennaio di ciascun anno.
• I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi sempre i luoghi in cui gli stessi trascorreranno con le figlie gite o vacanze superiori ad un giorno.
• Nel giorno del compleanno di e di così come in altre situazioni scolastiche Persona_1 Persona_2 ed extrascolastiche (ad. es. feste di fine anno, saggi, spettacoli a scuola), il Sig. potrà incontrare le Pt_2 minori con le modalità che le parti vorranno concordare;
Quanto sopra salvo migliori accordi tra i genitori compatibilmente agli impegni delle minori e a quelli lavorativi di entrambi i genitori.
7. La casa ove sono collocati le minori, sita in Nova Milanese, Via Leopardi n. 9, resterà assegnata alla Sig.ra quale madre collocataria di e Parte_1 Persona_1 Persona_2
8. Il padre contribuirà al mantenimento di e di sino al raggiungimento Persona_1 Persona_2 dell'autonomia economica delle stesse, con le seguenti modalità: a) Provvederà a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.100,00 (millecento euro), per 12 mensilità. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita a far tempo dalla sua prima corresponsione e verrà versata a mezzo bonifico bancario;
b) Provvederà a contribuire al 50% delle spese mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche, ludico-sportive e ricreative, secondo le “Linee Guida” del 7.05.2018 approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro 7 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
–e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. Pt_ In deroga a quanto previsto nelle Linee Guida le parti concordano che qualora la Sig.ra dovesse ricorrere alla baby-sitter nei giorni riservati alla frequentazione padre/figlie per indisponibilità del Sig.
i costi verranno a lui addebitati. Pt_2
9. L'assegno unico, così come eventuali altri bonus legati alle minori, verranno percepiti interamente dal genitore collocatario, Sig.ra rinunciando il Sig. ad avanzare la relativa richiesta;
Parte_1 Pt_2
10. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e per i documenti validi per l'espatrio delle figlie, con reciproco impegno ad informare l'altro in caso di espatrio con le minori in merito alla destinazione e durata del soggiorno. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato in data 30/07/2025, così provvede: I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi