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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2581/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2581/2015 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SIRCANA FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PISENTI FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 780/2015 del 7.10.2015 Parte_1 conveniva in giudizio contestando la debenza delle somme richieste nel procedimento CP_1 monitorio, sia per l'assenza di periodiche letture, sia il malfunzionamento del contatore e la conseguente emissione di fatture eccessivamente onerose;
concludeva come in atti.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio eccependo la genericità dell'opposizione e la correttezza della CP_1 fatturazione effettuata, sia in acconto che a saldo;
concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti, all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002).
E' anche da osservare, che nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Va rilevato che la convenuta non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore, peraltro essendo stata disposta CTU, non ha consegnato al consulente nominato il contatore in uso all'utente nel periodo in contestazione, atteso che il contatore fornito è risultato avere un sigillo non piombato ed un adesivo di circa 3 cm sul quale era riportata la matricola n.02SF041967, non conforme a quelle
Pagina 2 in uso ai contatore tanto da non essere certamente riferibile a quello in uso CP_1 all'opponente.
Stante, quindi, l'inutilizzabilità, ai fini della prova del corretto funzionamento, del contatore consegnato, il CTU incaricato - il cui elaborato privo di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda - ha quindi provveduto, secondo il quesito disposto, a determinare le somme dovute dall'utente, sulla base del consumo registrato dal nuovo misuratore installato nel periodo successivo a quello in contestazione, ricalcolando in complessivi euro 17858,19, comprensivi di iva, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo dal 31-12-2005 a quello di cui alla fattura di cessazione CP_1
n. 2011201402235103 del 23- 06-2014, ovvero per tutto il periodo di cui alle fatture ingiunte.
Per le ragioni spiegate,il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'opposizione parzialmente accolta con la condanna di al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
17858,19 iva compresa.
Stante l'esiguo importo dovuto rispetto a quello richiesto le spese del giudizio sono poste a carico di nella misura di 2/3; le spese di CTU sono poste, invece, a totale carico di in CP_1 CP_1 ragione del suo onere della prova.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania n. 780/2015 e in parziale accoglimento dell'opposizione condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
(C.F. ) della somma di € 17858,19 iva compresa, per le causali di cui in narrativa;
P.IVA_2
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore di CP_1 Parte_1 P.IVA_1 nella misura di € 2540,00 (già effettuata la decurtazione di 1/3), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
- pone le spese di CTU a carico di CP_1
Tempio Pausania, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2581/2015 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SIRCANA FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PISENTI FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 780/2015 del 7.10.2015 Parte_1 conveniva in giudizio contestando la debenza delle somme richieste nel procedimento CP_1 monitorio, sia per l'assenza di periodiche letture, sia il malfunzionamento del contatore e la conseguente emissione di fatture eccessivamente onerose;
concludeva come in atti.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio eccependo la genericità dell'opposizione e la correttezza della CP_1 fatturazione effettuata, sia in acconto che a saldo;
concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti, all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002).
E' anche da osservare, che nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Va rilevato che la convenuta non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore, peraltro essendo stata disposta CTU, non ha consegnato al consulente nominato il contatore in uso all'utente nel periodo in contestazione, atteso che il contatore fornito è risultato avere un sigillo non piombato ed un adesivo di circa 3 cm sul quale era riportata la matricola n.02SF041967, non conforme a quelle
Pagina 2 in uso ai contatore tanto da non essere certamente riferibile a quello in uso CP_1 all'opponente.
Stante, quindi, l'inutilizzabilità, ai fini della prova del corretto funzionamento, del contatore consegnato, il CTU incaricato - il cui elaborato privo di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda - ha quindi provveduto, secondo il quesito disposto, a determinare le somme dovute dall'utente, sulla base del consumo registrato dal nuovo misuratore installato nel periodo successivo a quello in contestazione, ricalcolando in complessivi euro 17858,19, comprensivi di iva, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo dal 31-12-2005 a quello di cui alla fattura di cessazione CP_1
n. 2011201402235103 del 23- 06-2014, ovvero per tutto il periodo di cui alle fatture ingiunte.
Per le ragioni spiegate,il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'opposizione parzialmente accolta con la condanna di al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
17858,19 iva compresa.
Stante l'esiguo importo dovuto rispetto a quello richiesto le spese del giudizio sono poste a carico di nella misura di 2/3; le spese di CTU sono poste, invece, a totale carico di in CP_1 CP_1 ragione del suo onere della prova.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania n. 780/2015 e in parziale accoglimento dell'opposizione condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
(C.F. ) della somma di € 17858,19 iva compresa, per le causali di cui in narrativa;
P.IVA_2
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore di CP_1 Parte_1 P.IVA_1 nella misura di € 2540,00 (già effettuata la decurtazione di 1/3), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
- pone le spese di CTU a carico di CP_1
Tempio Pausania, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 3