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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
dott. ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9962/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
TRA
, (P.I. e con sede in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile atti introduttivi del giudizio
CAMPANIA, , giusta procura speciale, per atto Notaio Controparte_1 [...]
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Infante ed elettivamente domiciliata in
87036 – Rende (CS) alla Via L. Repaci n.22/A, giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
(p. Iva ), in p.l.r.p.t. sig. Controparte_2 P.IVA_1
( , con sede in Frattaminore (NA) Controparte_3 CodiceFiscale_2
alla via Giovanni XXXIII n. 01, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in opposizione depositato nel fascicolo telematico del procedimento recante r.g. n. 2154/2024 dinanzi il Tribunale di Napoli Nord sez. es. mob. - dall'Avv.
Lettera Raffaele con studio alla Via Dei Longobardi Palazzo Arechi in Benevento ed elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47
RECLAMATO
NONCHE'
[...]
in Controparte_4
p.l.r.p.t., con sede legale in VIA GIOVANNI GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO)
codice fiscale (P. Iva P.IVA_2
Terzo pignorato contumace
avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 cpc;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2025, l' , creditrice Parte_1
procedente, proponeva reclamo avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data 14.11.2024 nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al n. 2154/2024 del Registro Generale delle Esecuzioni,
con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543,
comma 5, c.p.c., in quanto non sarebbe stata depositata la prova della notifica al debitore e al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo.
Il reclamo era basato su un unico motivo: con deposito telematico del 11.10.2024
l' aveva, nella procedura de qua, fornito prova di Parte_1
aver adempiuto alle formalità prevista dal predetto art. 543, V comma, c.p.c., ovvero di aver proceduto alla notifica dell'avviso a mezzo Pec in data 08.10.2024, sia al terzo che al debitore.
Chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza con ogni statuizione consequenziale. Con decreto del 9.12.2024 – comunicato in pari data - si assegnava ai sensi degli artt.
630 e 178 al reclamato il termine di 20 giorni dalla comunicazione a cura della
Cancelleria del ricorso e del decreto per il deposito dell'eventuale comparsa di risposta.
Il resistente si è costituito tempestivamente, chiedendo il Controparte_5
rigetto del reclamo ed evidenziando che il pignoramento dovrebbe essere dichiarato illegittimo essendo redatto e notificato dal medesimo Concessionario senza l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, come imporrebbe l'art. 543 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo è fondato.
2. Come si evince dal fascicolo telematico della procedura iscritta al n. 5124/2024 del
Registro Generale delle Esecuzioni, la creditrice ha depositato, in data 11.10.2024,
dunque prima dell'udienza tenutasi dinanzi al GE, la prova delle notifiche previste dall'art. 543 co. 5 c.p.c..
3. Quanto all'ulteriore motivo di illegittimità del pignoramento proposto dal reclamato in questa sede, sul quale è stato sollecitato il contraddittorio, si ritiene che lo stesso sia inammissibile in questa sede.
Dal tenore degli artt. 543 e 492 c.p.c. si evince che atti dell'ufficiale giudiziario siano l'ingiunzione di pagamento al debitore e la notifica del pignoramento.
Nell'ipotesi in cui tali atti siano compiuti in via diretta dal creditore procedente,
come nella specie, l'atto esecutivo è affetto da nullità, la quale, tuttavia, è
suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, salvo che il vizio non sia rilevato tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso di specie parte reclamata, che dimostra di aver piena contezza del contenuto del pignoramento e dell'obbligo in capo alla stessa sussistente di pagamento del debito, ha censurato il detto vizio solo in questa sede, dunque in maniera inammissibile. Il non aver parte reclamata proposto tempestivo ricorso ex art, 617 c.p.c., entro 20
giorni dalla notifica del pignoramento, per far valere i detti vizi, ne ha comportato la relativa sanatoria.
4. Da ciò consegue che, in accoglimento dell'unico motivo di reclamo proposto da si impone la revoca dell'ordinanza di estinzione impugnata. CP_6
5. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione di cui sopra, decidendo definitivamente sul reclamo proposto dalla contro il Società e CP_6 Controparte_2
nel Controparte_4
procedimento iscritto al n. 9962/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza di estinzione resa dal giudice dell'esecuzione in data 14.11.2024 nel processo esecutivo iscritto al n. 2154 e sub
1/2024 del Registro Generale delle Esecuzioni;
- condanna il reclamato Società al pagamento in Controparte_2
favore della reclamante delle spese reclamo che si liquidano in Euro 4.500,00 CP_6
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il giudice rel.
Dr.ssa Antonella Paone
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
dott. ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9962/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
TRA
, (P.I. e con sede in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile atti introduttivi del giudizio
CAMPANIA, , giusta procura speciale, per atto Notaio Controparte_1 [...]
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Infante ed elettivamente domiciliata in
87036 – Rende (CS) alla Via L. Repaci n.22/A, giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
(p. Iva ), in p.l.r.p.t. sig. Controparte_2 P.IVA_1
( , con sede in Frattaminore (NA) Controparte_3 CodiceFiscale_2
alla via Giovanni XXXIII n. 01, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in opposizione depositato nel fascicolo telematico del procedimento recante r.g. n. 2154/2024 dinanzi il Tribunale di Napoli Nord sez. es. mob. - dall'Avv.
Lettera Raffaele con studio alla Via Dei Longobardi Palazzo Arechi in Benevento ed elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47
RECLAMATO
NONCHE'
[...]
in Controparte_4
p.l.r.p.t., con sede legale in VIA GIOVANNI GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO)
codice fiscale (P. Iva P.IVA_2
Terzo pignorato contumace
avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 cpc;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2025, l' , creditrice Parte_1
procedente, proponeva reclamo avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data 14.11.2024 nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al n. 2154/2024 del Registro Generale delle Esecuzioni,
con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543,
comma 5, c.p.c., in quanto non sarebbe stata depositata la prova della notifica al debitore e al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo.
Il reclamo era basato su un unico motivo: con deposito telematico del 11.10.2024
l' aveva, nella procedura de qua, fornito prova di Parte_1
aver adempiuto alle formalità prevista dal predetto art. 543, V comma, c.p.c., ovvero di aver proceduto alla notifica dell'avviso a mezzo Pec in data 08.10.2024, sia al terzo che al debitore.
Chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza con ogni statuizione consequenziale. Con decreto del 9.12.2024 – comunicato in pari data - si assegnava ai sensi degli artt.
630 e 178 al reclamato il termine di 20 giorni dalla comunicazione a cura della
Cancelleria del ricorso e del decreto per il deposito dell'eventuale comparsa di risposta.
Il resistente si è costituito tempestivamente, chiedendo il Controparte_5
rigetto del reclamo ed evidenziando che il pignoramento dovrebbe essere dichiarato illegittimo essendo redatto e notificato dal medesimo Concessionario senza l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, come imporrebbe l'art. 543 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo è fondato.
2. Come si evince dal fascicolo telematico della procedura iscritta al n. 5124/2024 del
Registro Generale delle Esecuzioni, la creditrice ha depositato, in data 11.10.2024,
dunque prima dell'udienza tenutasi dinanzi al GE, la prova delle notifiche previste dall'art. 543 co. 5 c.p.c..
3. Quanto all'ulteriore motivo di illegittimità del pignoramento proposto dal reclamato in questa sede, sul quale è stato sollecitato il contraddittorio, si ritiene che lo stesso sia inammissibile in questa sede.
Dal tenore degli artt. 543 e 492 c.p.c. si evince che atti dell'ufficiale giudiziario siano l'ingiunzione di pagamento al debitore e la notifica del pignoramento.
Nell'ipotesi in cui tali atti siano compiuti in via diretta dal creditore procedente,
come nella specie, l'atto esecutivo è affetto da nullità, la quale, tuttavia, è
suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, salvo che il vizio non sia rilevato tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso di specie parte reclamata, che dimostra di aver piena contezza del contenuto del pignoramento e dell'obbligo in capo alla stessa sussistente di pagamento del debito, ha censurato il detto vizio solo in questa sede, dunque in maniera inammissibile. Il non aver parte reclamata proposto tempestivo ricorso ex art, 617 c.p.c., entro 20
giorni dalla notifica del pignoramento, per far valere i detti vizi, ne ha comportato la relativa sanatoria.
4. Da ciò consegue che, in accoglimento dell'unico motivo di reclamo proposto da si impone la revoca dell'ordinanza di estinzione impugnata. CP_6
5. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione di cui sopra, decidendo definitivamente sul reclamo proposto dalla contro il Società e CP_6 Controparte_2
nel Controparte_4
procedimento iscritto al n. 9962/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza di estinzione resa dal giudice dell'esecuzione in data 14.11.2024 nel processo esecutivo iscritto al n. 2154 e sub
1/2024 del Registro Generale delle Esecuzioni;
- condanna il reclamato Società al pagamento in Controparte_2
favore della reclamante delle spese reclamo che si liquidano in Euro 4.500,00 CP_6
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il giudice rel.
Dr.ssa Antonella Paone
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello