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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4369/2025 e promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresenta e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato in atti, dagli Avv.ti Mario Fiamigi e Patrizia Trabucco, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via A. Cecchi 15/22
attrice contro
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_1 C.F._2
convenuto contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza, da intendersi qui richiamato
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento trae origine dallo sfratto per morosità (R.G. n. 4043/2025) intimato dalla sig.ra , la quale aveva esposto nell'atto introduttivo, tra l'altro: Parte_1 - di avere concesso in godimento al sig. l'unità immobiliare sita in Genova – CP_1
Via Voltri civ. 1 int. 3, primo piano, in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo del
14/2/2007;
- che il canone concordato ammontava, a seguito di aggiornamenti ISTAT, ad € 411,00 mensili, da versarsi in rate anticipate entro il giorno 5 di ogni mese, unitamente ad € 110,00,
a titolo di acconto spese di amministrazione, salvo conguaglio;
- che, a decorrere dal mese di ottobre 2024, il conduttore aveva omesso di versare quanto dovuto, maturando così una morosità ammontante (alla data dell'atto di intimazione) ad €
3.126,00 (€ 2.466,00 per canoni ed € 660,00 per spese).
Concludeva, pertanto, chiedendo la convalida dello sfratto e la riconsegna dell'appartamento.
Previa trasformazione del rito per le ragioni di cui al provvedimento del 9 maggio 2025 e previa dichiarazione della contumacia del sig. , non costituitosi nonostante la CP_1 regolarità della notifica, all'udienza del 15 luglio 2025 parte attrice procedeva a discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
Tanto premesso, le domande attoree appaiono fondate e meritano, perciò accoglimento, dovendosi in particolare osservare che:
- la signora ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio Pt_1 del contratto di locazione, da cui si evince che il canone ammontava ad € 390,00 mensili e l'acconto oneri ad € 110,00 mensili (cfr. articoli 2 e 3 del contratto);
- nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo quest'ultimo provare di avere adempiuto, posto che non può addossarsi al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento
(Cass. S.U. 13533/2001);
- il sig. , rimasto contumace, non ha dimostrato, tramite idonea CP_1 documentazione contabile, l'avvenuto pagamento dei canoni e degli oneri a suo carico;
-l'inadempimento del conduttore – da ritenersi nella fattispecie in esame sufficientemente dimostrato, stante l'assenza di concreti elementi di segno contrario rispetto alle deduzioni attoree - è grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78 (“salvo quanto previsto dall'art 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.”); - in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, con riferimento all'inadempimento del conduttore all'obbligazione primaria di pagamento del canone, il medesimo articolo 5 della
L. n. 392/1978 fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che, come tale, non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento (v., tra le altre, Cass. 8628/2006; 8418/2006);
- dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'appartamento sopra menzionato, rilascio che va ordinato ex art. 56 L.
392/1978 in 40 giorni dalla presente sentenza, considerate le ragioni dello stesso;
- non vi è invece luogo a provvedere in ordine alla condanna del convenuto al pagamento delle somme menzionate nell'atto d'intimazione, non essendo stata chiesta in quella sede la pronuncia del decreto ingiuntivo e non essendo stata la relativa domanda formulata dalla sig.ra nella memoria integrativa datata 20 maggio 2025. Pt_1
In virtù del principio della soccombenza, l'odierno convenuto deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite, sia della fase di convalida locatizia (con riduzione del 50% rispetto ai parametri medi, stante il grado di complessità delle questioni) che del presente giudizio (valore compreso nello scaglione tra € 1.100,01 ed € 5,200,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata), così come liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) risolve il contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita in Genova – Via
Voltri civ. 1 int. 3, primo piano (iscritta al N.C.E.U. di Genova alla Sez. VOL, Foglio
32, Mappale 328, Sub. 8, Cat. A/3), contratto stipulato tra le parti il 14 febbraio
2007, per grave inadempimento del conduttore, sig. ; CP_1
2) condanna il medesimo convenuto al rilascio, in favore della locatrice sig.ra Pt_1
, dell'immobile di cui al punto 1), libero da persone e/o cose, entro il termine
[...] dilatorio di quaranta giorni dalla presente sentenza;
3) condanna il sig. al pagamento, a favore dell'attrice sig.ra CP_1 Pt_1
, delle spese di lite liquidate, per la convalida locatizia, in € 76,00 per esborsi
[...]
e in € 512,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per il presente giudizio, in € 125,00 per esborsi e in € 1.701,00 per compensi (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed €
851,00 per la fase decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia