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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
54/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conIGlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino ConIGliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno, difeso dall'avv.
, per mandato allegato alla citazione Parte_2 di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata Controparte_1 dall'avv. Renata Diana e Angela La Rosa, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova in totale riforma della sentenza impugnata, NEL MERITO ● Accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_1
è piena proprietaria dell'immobile ad uso
[...] abitativo sito in AL (Sv) strada privata Genova angolo c.so Dante Alighieri 11 avente -aggiornati- i seguenti riferimenti catastali: Fg. 27 n. 659 sub. 9
1 cat. A/3 Classe 2 Vani 3,5, e per l'effetto ●
Ordinare le conseguenti trascrizioni;
Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra Controparte_1
a rimettere la IG.ra
[...] Parte_1
nel possesso e nella detenzione del
[...] suddetto immobile, adottando le opportune misure;
● Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra
[...]
al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione dal mese di settembre 2014 e sino alla data dell'effettiva restituzione alla IG.ra
[...] in misura pari ad € 980,00 Parte_3 mensili per ogni mese di occupazione, ovvero secondo la quantificazione che il Giudicante riterrà di giustizia in via equitativa, oltre agli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Negli anni dal 1970 e 1972 la IG.ra ed il figlio vivevano Pt_1 Persona_1 stabilmente in AL, abitando nell'immobile di
Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri
11. 2. Negli anni dal 1970 al 1972 il IG. Per_1
ha frequentato la scuola elementare di
[...]
AL (si rammostri al teste il doc. ns. 14). 3.
Negli anni 1970 e 1971 la separazione di fatto tra
i coniugi e era già in essere ed il Pt_1 CP_1 IG. veniva prelevato dal padre da Persona_1
AL e portato a Torino per l'esercizio del diritto di visita.
4. Anche negli anni seguenti e sino al
2014 la IG.ra ha sempre abitato Pt_1 nell'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11, per i mesi da ottobre
a marzo.
5. I parenti della IG.ra e la sua Pt_1
2 amica, IG.ra , le facevano visita Controparte_2 presso l'abitazione di AL, Strada Privata
Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 6. All'interno dell'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 erano presenti effetti personali della IG.ra e del figlio .
7. Pt_1 Per_1
La IG.ra ha fatto eseguire delle opere di Pt_1 ristrutturazione all'interno dell'immobile di
AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante
Aligheri 11. 8. Le utenze dell'abitazione di AL,
Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri
11 erano intestate alla IG.ra (si rammostri Pt_1 al teste il doc. ns. 15).
9. Nel periodo dal 1984 al
1995 il IG. e la allora moglie -IG.ra Persona_1 trascorrevano le ferie presso Parte_4
l'abitazione di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 anche in compagnia di amici. 10. Durante il medesimo periodo, il IG. si trasferiva ad AL dalla madre Persona_1 per gli allenamenti ciclistici durante il periodo invernale e la moglie -IG.ra gli faceva Pt_4 visita. 11. Negli anni dal 1990 al 2005 la IG.ra concedeva in uso gratuito alla sua amica Pt_1
l'abitazione di AL, Strada Controparte_2
Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 per il mese di agosto. 12. Negli anni dal 2005 al 2010 la IG.ra concedeva in locazione per tutto il Pt_1 mese di agosto alla IG.ra Parte_5
l'abitazione di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 13. Dal 1985 al 2010 il IG. e la nuova compagna -IG.ra RO
, madre della IG.ra Persona_2 CP_1 facevano visita alla IG.ra presso
[...] Pt_1
3 l'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 14. I IGg,ri CP_3
e avevano un rapporto
[...] Persona_2 di amicizia e confidenza con la IG.ra 15. Pt_1
Sino all'anno 2014 le chiavi dell'appartamento di
AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante
Aligheri 11 erano nelle mani della IG.ra e Pt_1 della IG.ra , madre della IG.ra Per_3 Pt_6
, proprietaria dell'immobile al piano
[...] sottostante. 16. La madre della IG.ra , Pt_6 quando la IG.ra non era in AL, Pt_1 controllava l'appartamento su richiesta di quest'ultima. 17. Nel mese di settembre 2014 la IG.ra si recava con il figlio presso Pt_1 Per_1
l'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 ed appurava che la chiave dell'appartamento in suo possesso non funzionava. 18. La IG.ra Parte_6 informava la IG.ra ed il figlio che la Pt_1 Per_1 IG.ra aveva provveduto a sostituire la CP_1 serratura nei giorni precedenti”.
PER PARTE APPELLATA: “Respingere e rigettare
l'appello per inammissibilità e conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado.
Respingere e rigettare l'appello per inammissibilità per manifesta infondatezza e conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado. In subordine, per il denegato caso di riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado, comunque respingere e rigettare in toto le domande svolte dall'attrice con l'appello siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
Ordinare alla Conservatoria dei Registri
4 Immobiliari, Ufficio Provinciale di Savona – Par Territorio, Servizio pubblicità immobiliare di
Finale Ligure, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data
11.07.2022 al reg. gen. N. 9352, reg. part. N. 7399, rep. n. 6538/2022, se del caso invitando parte appellante a produrre depositandola la nota di trascrizione. In ogni caso con piena vittoria di spese”.
Parole chiavi: Domanda nuova in appello – diritti autodeterminati – effetti reali ex art. 1333 c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Savona,
[...]
ed ha sostenuto: Controparte_1
• di essere la ex moglie di di cui RO la convenuta era figlia, nata da altra relazione;
• che, con rogito notarile stipulato in AL il
01/06/1966 - Rep. 32428, aveva RO acquistato la nuda proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in AL strada privata Genova angolo c.so Dante Alighieri 11 avente i seguenti riferimenti catastali: Fg. 27 n. 659 sub. 9 cat. A/3
Classe 2 Vani 3,5, mentre usufruttuario ne era il padre, (poi deceduto); Persona_4
• che occupava l'appartamento in Controparte_1 questione, vantando la piena proprietà dello stesso per successione paterna;
• che, in realtà, il de cuius non ne era mai stato proprietario, in quanto il denaro per l'acquisto dell'appartamento era stato fornito in parte dal padre del marito, (indicato Persona_4
5 come usufruttuario) ed in parte dall'attrice stessa, all'epoca ancora legata al formale acquirente dal vincolo coniugale;
• che ciò era quanto risultava da una scrittura privata sottoscritta da RO contestuale all'atto di acquisto, ove questi aveva riconosciuto che “la detta mia moglie CP_4
deve intendersi vera e reale titolare della
[...] nuda proprietà”;
• di essere, quindi, divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile a seguito del decesso dell'usufruttuario, Persona_4
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare che la stessa era piena proprietaria dell'appartamento e di condannare la convenuta al rilascio dell'immobile ex art. 948 c.c. ed al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita a mezzo ctu grafologica e con documenti, è stata, poi, decisa con la sentenza n.
894/24, pubblicata il 16/12/2024 e notificata in pari data che ha così statuito in dispositivo “1.
Respinge tutte le domande di
[...]
2. Condanna Parte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore
[...] di che liquida in € Controparte_1
15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP”.
Il Tribunale, evidenziato che, sin dall'inizio del giudizio e fino al deposito delle memorie di cui
6 all'art. 183 co. 6 cpc, la parte attrice aveva impostato la propria difesa assumendo che l'immobile rivendicato non era mai entrato a far parte del patrimonio di né, RO conseguentemente, in quello dell'erede, tanto da fondare una domanda di rivendicazione ex art. 948 cc., ha escluso di poter prendere in esame tutte le prospettazioni presupponenti una diversa ricostruzione fattuale e, in particolare quelle fondate sull'assunto dell'iniziale effettiva acquisizione del bene al patrimonio del IG . ed obbligo a carico di questi di provvedere CP_1 al successivo trasferimento all'effettiva interessata, in quanto nuove.
Il Tribunale ha, quindi, respinto la domanda proposta, evidenziando che la giurisprudenza non ammette la costituzione di un diritto reale per atto unilaterale, qual era la scrittura oggetto di causa, né poteva parlarsi di atto simulato, per la mancata partecipazione ad esso del venditore.
2 Il giudizio di appello
La IG.ra ha impugnato la sentenza ed ha Pt_1 chiesto che, in riforma del provvedimento, venisse accertata che la stessa era proprietaria dell'immobile oggetto di causa, con accoglimento della domanda di rivendica e di risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
La IG.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza di primo grado, eccependo la inammissibilità dell'appello, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., sia per la novità degli argomenti spesi in appello dalla controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18
7 giugno 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la IG.ra Pt_1 ha lamentato “l'errore nell'esclusione della costituzione del diritto reale di proprietà in capo alla IG.ra perché la scrittura azionata ha Pt_1 carattere unilaterale”. Il Tribunale non aveva, considerato che la scrittura prodotta costituiva un contratto traslativo di diritti reali stipulata ex art.1333 c.c. In ogni caso, poi, la IG.ra Pt_1 aveva accettato in forma scritta la proprietà dell'immobile, perlomeno quando aveva radicato il giudizio di primo grado chiedendo di accertarne la titolarità, valendo la produzione in giudizio quale accettazione scritta, come da costante giurisprudenza.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erroneità e omessa motivazione in merito all'esclusione dell'indennità di occupazione” ed ha, quindi, insistito per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione.
4 L'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello.
Parte appellata ha eccepito la novità della domanda proposta in appello.
L'eccezione è infondata, dal momento che oggetto del contendere è il diritto di proprietà e, cioè, un diritto autodeterminato, che si identifica in base alla sola indicazione del suo contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione,
8 ma è necessaria ai soli fini della prova (Cass.
5307/25 e Cass. 32858/22).
Del resto, parte appellante ha sostenuto, sin dalla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che la scrittura privata di cui al doc. 3 di parte appellante aveva efficacia reale a suo favore.
Parte appellante ha, poi, indicato sia le parti della sentenza impugnate (quelle che avevano negato la proprietà dell'immobile in capo all'appellante, escludendo ogni efficacia alla suddetta scrittura), sia le ragioni per cui la sentenza era illegittima
(non aver considerato che la scrittura in questione costituiva una proposta, cui non era seguito alcun rifiuto ex art. 1333 c.c.), con ciò, quindi, soddisfacendo gli oneri di scritturazione dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
5 L'infondatezza dei motivi di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
La scrittura privata senza data sottoscritta da per quanto interessa, ha il RO seguente contenuto: “Io sottoscritto […] dichiaro che parte della somma occorrente per l'acquisto dell'alloggio […] meglio descritto nel rogito not. in data 1 giugno 1966, rep 32428 è stato Per_5 fornito da mia moglie . […] Pertanto, CP_4 ad ogni effetto riconosco che la detta mia moglie
deve intendersi vera e reale titolare CP_4 della nuda proprietà” dell'alloggio oggetto di causa.
Se è vero che la giurisprudenza in astratto ammette che il negozio traslativo di diritti reali possa perfezionarsi ex art. 1333 c.c. (Cass.
12967/23; Cass. 27857/20; Cass. 15997/18) è
9 anche vero che tale meccanismo può operare solo nel caso di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. “La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale (si pensi agli oneri di custodia, gestione e tributari che gravano sul proprietario o sull'usufruttuario) impone la necessaria accettazione del destinatario” (Cass. 15997/18).
Inoltre, “Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. (Cass.
27857/20).
Nella specie, non c'è alcun esonero dai suddetti oneri a favore della appellante da parte dell'ex marito, per cui il meccanismo di cui all'art. 1333
c.c. non può operare.
In ogni caso, il documento prodotto da parte appellante non costituisce affatto una proposta contrattuale, dal momento che non ha alcuna valenza negoziale, in quanto, con esso, il IG. non manifestò la volontà di contrattare, CP_1 ma si limitò a riconoscere la titolarità della proprietà in capo all'appellante, come si evince dalla stessa intestazione (“dichiarazione di riconoscimento di proprietà”) e dalle espressioni ivi usate (“riconosco che la detta mia moglie CP_4
deve intendersi vera e reale titolare della
[...] nuda proprietà”).
Di conseguenza, si applica il principio espresso da
10 Cass. 13625/07: “Ai sensi dell'art. 2720 cod. civ.,
l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante. Ne consegue che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali. (Nella specie,
è stato escluso che potesse avere valore confessorio la scrittura con cui il coerede aveva riconosciuto in favore degli attori il diritto di proprietà sui beni caduti in successione). Infine, tale dichiarazione non ha neppure un destinatario specifico, caratteristica indispensabile per la proposta contrattuale.
Anche il comportamento successivo delle parti conferma tale conclusione: la stessa parte appellante ha considerato l'immobile in questione di proprietà dell'ex marito, nel contenzioso divorzile con l'ex marito (prod. 3, 9 e 12 di parte appellata).
A questo, deve aggiungersi che non c'è neppure prova della datazione dell'atto e, anzi, gli elementi raccolti portano a datarla a dopo il 1975 e, quindi, non è possibile valutarne la validità; va ricordato che anche la proposta di cui all'art. 1333 c.c. è soggetta agli obblighi formali imposti dalla legge per gli atti traslativi di diritti reali (si pensi, ad esempio, al necessario riferimento alle menzioni urbanistiche, la cui presenza è imposta a pena di nullità dell'atto traslativo di diritti reali).
Infine, la produzione in giudizio non può valere
11 come accettazione della proposta contenuta nella scrittura, sia perché la suddetta non è una proposta, sia in quanto l'accettazione sarebbe intervenuta quando essa era già caduta per effetto della morte del presunto proponente IG. e CP_1 del conseguente acquisto della proprietà in capo all'appellata.
Di conseguenza, anche il secondo motivo di appello è infondato.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le fasi restanti, valore quale indicato in primo grado.
PQM
Respinge l'appello proposto da Parte_1 in persona dell'amministratore di
[...] sostegno e per l'effetto conferma la sentenza del
Tribunale di Savona n. 894/24, pubblicata il
16/12/2024; condanna in Parte_1 persona dell'amministratore di sostegno a rifondere a le spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, che liquida in euro
8.170,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova, 1 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei conIGlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino ConIGliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno, difeso dall'avv.
, per mandato allegato alla citazione Parte_2 di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata Controparte_1 dall'avv. Renata Diana e Angela La Rosa, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova in totale riforma della sentenza impugnata, NEL MERITO ● Accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_1
è piena proprietaria dell'immobile ad uso
[...] abitativo sito in AL (Sv) strada privata Genova angolo c.so Dante Alighieri 11 avente -aggiornati- i seguenti riferimenti catastali: Fg. 27 n. 659 sub. 9
1 cat. A/3 Classe 2 Vani 3,5, e per l'effetto ●
Ordinare le conseguenti trascrizioni;
Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra Controparte_1
a rimettere la IG.ra
[...] Parte_1
nel possesso e nella detenzione del
[...] suddetto immobile, adottando le opportune misure;
● Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra
[...]
al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione dal mese di settembre 2014 e sino alla data dell'effettiva restituzione alla IG.ra
[...] in misura pari ad € 980,00 Parte_3 mensili per ogni mese di occupazione, ovvero secondo la quantificazione che il Giudicante riterrà di giustizia in via equitativa, oltre agli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Negli anni dal 1970 e 1972 la IG.ra ed il figlio vivevano Pt_1 Persona_1 stabilmente in AL, abitando nell'immobile di
Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri
11. 2. Negli anni dal 1970 al 1972 il IG. Per_1
ha frequentato la scuola elementare di
[...]
AL (si rammostri al teste il doc. ns. 14). 3.
Negli anni 1970 e 1971 la separazione di fatto tra
i coniugi e era già in essere ed il Pt_1 CP_1 IG. veniva prelevato dal padre da Persona_1
AL e portato a Torino per l'esercizio del diritto di visita.
4. Anche negli anni seguenti e sino al
2014 la IG.ra ha sempre abitato Pt_1 nell'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11, per i mesi da ottobre
a marzo.
5. I parenti della IG.ra e la sua Pt_1
2 amica, IG.ra , le facevano visita Controparte_2 presso l'abitazione di AL, Strada Privata
Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 6. All'interno dell'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 erano presenti effetti personali della IG.ra e del figlio .
7. Pt_1 Per_1
La IG.ra ha fatto eseguire delle opere di Pt_1 ristrutturazione all'interno dell'immobile di
AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante
Aligheri 11. 8. Le utenze dell'abitazione di AL,
Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri
11 erano intestate alla IG.ra (si rammostri Pt_1 al teste il doc. ns. 15).
9. Nel periodo dal 1984 al
1995 il IG. e la allora moglie -IG.ra Persona_1 trascorrevano le ferie presso Parte_4
l'abitazione di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 anche in compagnia di amici. 10. Durante il medesimo periodo, il IG. si trasferiva ad AL dalla madre Persona_1 per gli allenamenti ciclistici durante il periodo invernale e la moglie -IG.ra gli faceva Pt_4 visita. 11. Negli anni dal 1990 al 2005 la IG.ra concedeva in uso gratuito alla sua amica Pt_1
l'abitazione di AL, Strada Controparte_2
Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 per il mese di agosto. 12. Negli anni dal 2005 al 2010 la IG.ra concedeva in locazione per tutto il Pt_1 mese di agosto alla IG.ra Parte_5
l'abitazione di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 13. Dal 1985 al 2010 il IG. e la nuova compagna -IG.ra RO
, madre della IG.ra Persona_2 CP_1 facevano visita alla IG.ra presso
[...] Pt_1
3 l'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11. 14. I IGg,ri CP_3
e avevano un rapporto
[...] Persona_2 di amicizia e confidenza con la IG.ra 15. Pt_1
Sino all'anno 2014 le chiavi dell'appartamento di
AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante
Aligheri 11 erano nelle mani della IG.ra e Pt_1 della IG.ra , madre della IG.ra Per_3 Pt_6
, proprietaria dell'immobile al piano
[...] sottostante. 16. La madre della IG.ra , Pt_6 quando la IG.ra non era in AL, Pt_1 controllava l'appartamento su richiesta di quest'ultima. 17. Nel mese di settembre 2014 la IG.ra si recava con il figlio presso Pt_1 Per_1
l'immobile di AL, Strada Privata Genova angolo c.so Dante Aligheri 11 ed appurava che la chiave dell'appartamento in suo possesso non funzionava. 18. La IG.ra Parte_6 informava la IG.ra ed il figlio che la Pt_1 Per_1 IG.ra aveva provveduto a sostituire la CP_1 serratura nei giorni precedenti”.
PER PARTE APPELLATA: “Respingere e rigettare
l'appello per inammissibilità e conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado.
Respingere e rigettare l'appello per inammissibilità per manifesta infondatezza e conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado. In subordine, per il denegato caso di riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado, comunque respingere e rigettare in toto le domande svolte dall'attrice con l'appello siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
Ordinare alla Conservatoria dei Registri
4 Immobiliari, Ufficio Provinciale di Savona – Par Territorio, Servizio pubblicità immobiliare di
Finale Ligure, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data
11.07.2022 al reg. gen. N. 9352, reg. part. N. 7399, rep. n. 6538/2022, se del caso invitando parte appellante a produrre depositandola la nota di trascrizione. In ogni caso con piena vittoria di spese”.
Parole chiavi: Domanda nuova in appello – diritti autodeterminati – effetti reali ex art. 1333 c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Savona,
[...]
ed ha sostenuto: Controparte_1
• di essere la ex moglie di di cui RO la convenuta era figlia, nata da altra relazione;
• che, con rogito notarile stipulato in AL il
01/06/1966 - Rep. 32428, aveva RO acquistato la nuda proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in AL strada privata Genova angolo c.so Dante Alighieri 11 avente i seguenti riferimenti catastali: Fg. 27 n. 659 sub. 9 cat. A/3
Classe 2 Vani 3,5, mentre usufruttuario ne era il padre, (poi deceduto); Persona_4
• che occupava l'appartamento in Controparte_1 questione, vantando la piena proprietà dello stesso per successione paterna;
• che, in realtà, il de cuius non ne era mai stato proprietario, in quanto il denaro per l'acquisto dell'appartamento era stato fornito in parte dal padre del marito, (indicato Persona_4
5 come usufruttuario) ed in parte dall'attrice stessa, all'epoca ancora legata al formale acquirente dal vincolo coniugale;
• che ciò era quanto risultava da una scrittura privata sottoscritta da RO contestuale all'atto di acquisto, ove questi aveva riconosciuto che “la detta mia moglie CP_4
deve intendersi vera e reale titolare della
[...] nuda proprietà”;
• di essere, quindi, divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile a seguito del decesso dell'usufruttuario, Persona_4
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare che la stessa era piena proprietaria dell'appartamento e di condannare la convenuta al rilascio dell'immobile ex art. 948 c.c. ed al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita a mezzo ctu grafologica e con documenti, è stata, poi, decisa con la sentenza n.
894/24, pubblicata il 16/12/2024 e notificata in pari data che ha così statuito in dispositivo “1.
Respinge tutte le domande di
[...]
2. Condanna Parte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore
[...] di che liquida in € Controparte_1
15.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP”.
Il Tribunale, evidenziato che, sin dall'inizio del giudizio e fino al deposito delle memorie di cui
6 all'art. 183 co. 6 cpc, la parte attrice aveva impostato la propria difesa assumendo che l'immobile rivendicato non era mai entrato a far parte del patrimonio di né, RO conseguentemente, in quello dell'erede, tanto da fondare una domanda di rivendicazione ex art. 948 cc., ha escluso di poter prendere in esame tutte le prospettazioni presupponenti una diversa ricostruzione fattuale e, in particolare quelle fondate sull'assunto dell'iniziale effettiva acquisizione del bene al patrimonio del IG . ed obbligo a carico di questi di provvedere CP_1 al successivo trasferimento all'effettiva interessata, in quanto nuove.
Il Tribunale ha, quindi, respinto la domanda proposta, evidenziando che la giurisprudenza non ammette la costituzione di un diritto reale per atto unilaterale, qual era la scrittura oggetto di causa, né poteva parlarsi di atto simulato, per la mancata partecipazione ad esso del venditore.
2 Il giudizio di appello
La IG.ra ha impugnato la sentenza ed ha Pt_1 chiesto che, in riforma del provvedimento, venisse accertata che la stessa era proprietaria dell'immobile oggetto di causa, con accoglimento della domanda di rivendica e di risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
La IG.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza di primo grado, eccependo la inammissibilità dell'appello, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., sia per la novità degli argomenti spesi in appello dalla controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18
7 giugno 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la IG.ra Pt_1 ha lamentato “l'errore nell'esclusione della costituzione del diritto reale di proprietà in capo alla IG.ra perché la scrittura azionata ha Pt_1 carattere unilaterale”. Il Tribunale non aveva, considerato che la scrittura prodotta costituiva un contratto traslativo di diritti reali stipulata ex art.1333 c.c. In ogni caso, poi, la IG.ra Pt_1 aveva accettato in forma scritta la proprietà dell'immobile, perlomeno quando aveva radicato il giudizio di primo grado chiedendo di accertarne la titolarità, valendo la produzione in giudizio quale accettazione scritta, come da costante giurisprudenza.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erroneità e omessa motivazione in merito all'esclusione dell'indennità di occupazione” ed ha, quindi, insistito per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione.
4 L'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello.
Parte appellata ha eccepito la novità della domanda proposta in appello.
L'eccezione è infondata, dal momento che oggetto del contendere è il diritto di proprietà e, cioè, un diritto autodeterminato, che si identifica in base alla sola indicazione del suo contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione,
8 ma è necessaria ai soli fini della prova (Cass.
5307/25 e Cass. 32858/22).
Del resto, parte appellante ha sostenuto, sin dalla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che la scrittura privata di cui al doc. 3 di parte appellante aveva efficacia reale a suo favore.
Parte appellante ha, poi, indicato sia le parti della sentenza impugnate (quelle che avevano negato la proprietà dell'immobile in capo all'appellante, escludendo ogni efficacia alla suddetta scrittura), sia le ragioni per cui la sentenza era illegittima
(non aver considerato che la scrittura in questione costituiva una proposta, cui non era seguito alcun rifiuto ex art. 1333 c.c.), con ciò, quindi, soddisfacendo gli oneri di scritturazione dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
5 L'infondatezza dei motivi di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
La scrittura privata senza data sottoscritta da per quanto interessa, ha il RO seguente contenuto: “Io sottoscritto […] dichiaro che parte della somma occorrente per l'acquisto dell'alloggio […] meglio descritto nel rogito not. in data 1 giugno 1966, rep 32428 è stato Per_5 fornito da mia moglie . […] Pertanto, CP_4 ad ogni effetto riconosco che la detta mia moglie
deve intendersi vera e reale titolare CP_4 della nuda proprietà” dell'alloggio oggetto di causa.
Se è vero che la giurisprudenza in astratto ammette che il negozio traslativo di diritti reali possa perfezionarsi ex art. 1333 c.c. (Cass.
12967/23; Cass. 27857/20; Cass. 15997/18) è
9 anche vero che tale meccanismo può operare solo nel caso di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. “La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale (si pensi agli oneri di custodia, gestione e tributari che gravano sul proprietario o sull'usufruttuario) impone la necessaria accettazione del destinatario” (Cass. 15997/18).
Inoltre, “Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. (Cass.
27857/20).
Nella specie, non c'è alcun esonero dai suddetti oneri a favore della appellante da parte dell'ex marito, per cui il meccanismo di cui all'art. 1333
c.c. non può operare.
In ogni caso, il documento prodotto da parte appellante non costituisce affatto una proposta contrattuale, dal momento che non ha alcuna valenza negoziale, in quanto, con esso, il IG. non manifestò la volontà di contrattare, CP_1 ma si limitò a riconoscere la titolarità della proprietà in capo all'appellante, come si evince dalla stessa intestazione (“dichiarazione di riconoscimento di proprietà”) e dalle espressioni ivi usate (“riconosco che la detta mia moglie CP_4
deve intendersi vera e reale titolare della
[...] nuda proprietà”).
Di conseguenza, si applica il principio espresso da
10 Cass. 13625/07: “Ai sensi dell'art. 2720 cod. civ.,
l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante. Ne consegue che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali. (Nella specie,
è stato escluso che potesse avere valore confessorio la scrittura con cui il coerede aveva riconosciuto in favore degli attori il diritto di proprietà sui beni caduti in successione). Infine, tale dichiarazione non ha neppure un destinatario specifico, caratteristica indispensabile per la proposta contrattuale.
Anche il comportamento successivo delle parti conferma tale conclusione: la stessa parte appellante ha considerato l'immobile in questione di proprietà dell'ex marito, nel contenzioso divorzile con l'ex marito (prod. 3, 9 e 12 di parte appellata).
A questo, deve aggiungersi che non c'è neppure prova della datazione dell'atto e, anzi, gli elementi raccolti portano a datarla a dopo il 1975 e, quindi, non è possibile valutarne la validità; va ricordato che anche la proposta di cui all'art. 1333 c.c. è soggetta agli obblighi formali imposti dalla legge per gli atti traslativi di diritti reali (si pensi, ad esempio, al necessario riferimento alle menzioni urbanistiche, la cui presenza è imposta a pena di nullità dell'atto traslativo di diritti reali).
Infine, la produzione in giudizio non può valere
11 come accettazione della proposta contenuta nella scrittura, sia perché la suddetta non è una proposta, sia in quanto l'accettazione sarebbe intervenuta quando essa era già caduta per effetto della morte del presunto proponente IG. e CP_1 del conseguente acquisto della proprietà in capo all'appellata.
Di conseguenza, anche il secondo motivo di appello è infondato.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le fasi restanti, valore quale indicato in primo grado.
PQM
Respinge l'appello proposto da Parte_1 in persona dell'amministratore di
[...] sostegno e per l'effetto conferma la sentenza del
Tribunale di Savona n. 894/24, pubblicata il
16/12/2024; condanna in Parte_1 persona dell'amministratore di sostegno a rifondere a le spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, che liquida in euro
8.170,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova, 1 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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