Articolo 29 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 28Articolo 30
Versione
7 maggio 1958
Art. 29.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.
Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958