Sentenza 24 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2004, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI VI, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale, edificio G1, presso l'avv. Alfonso Luigi Marra, che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., difeso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente e Paolo Marchini, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17;
- resistente con sola procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n 3142 in data 28 aprile/23 maggio 2001 (R.G. 44893/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di BR VI (attuale ricorrente per ON), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione.
BR VI ha proposto ricorso per ON (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che si è costituito con solo procura ai difensori, e contro il Ministero dell'Interno, che si è costituito senza depositare controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 cod. civ., 429 cod. proc. civ., dell'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data di maturazione del credito. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 n. 9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Premesso che - come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n. 3437, 26 luglio 2000 n. 9825, 8 febbraio 2001 n. 1804) - il credito per rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e giusta le indicazioni di parte ricorrente - per ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991 n. 412); pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale, con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento.
Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991 n. 412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935 n. 1827 e Corte Cost. n. 283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti.
Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n. 7367, 25 marzo 1996 n. 2659, 16 marzo 1996 n. 2238, 24 novembre 1995 n. 12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato - sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n. 10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero - se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale.
Al giudice di rinvio - che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n. 1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di ON in ordine al rapporto fra parte ricorrente e il Ministero dell'Interno, nulla dovendosi disporre per spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra la stessa parte ricorrente e l'INPS, che si è limitato al deposito della procura (Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS;
nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004