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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7925 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO LAURI AR E
in persona del legale rappresentante pro tempore, OP rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO BIAMONTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2022 il ricorrente, premesso di essere dipendente della a far data dal 19.10.2006, assunto con Parte_2 contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro di 36 ore settimanali e profilo di coadiutore amministrativo, categoria B del CCNL
Comparto Sanità 1998 - 2001 (con applicazione del CCNL 1994-1997 per la parte ancora in vigore) e di avere conseguito la laurea di primo livello in scienze politiche (2015) e quindi il titolo magistrale in scienze e Cont tecniche delle amministrazioni pubbliche (2017), conveniva la per vedersi riconoscere il maggior trattamento retributivo connesso allo svolgimento, a far data dal 10/3/2014, di mansioni corrispondenti alla superiore categoria D o, in subordine, alla superiore categoria C, per le quali però non sarebbe mai stato correttamente remunerato.
Concludeva chiedendo: a. accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dal 10 marzo 2014 al 9/8/2019, delle mansioni riconducibili alla categoria D del CCNL Comparto sanità o, in subordine, nella Categoria C;
b. e, dunque, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, con decorrenza dal 10 marzo 2014 e sino al 9/8/2019, la retribuzione spettante ai dipendenti inquadrati alla categoria D del CCNL comparto sanità o, in subordine, nella categoria C;
c. per l'effetto, condannare, in via principale, l OP
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, delle relative
[...] differenze retributive, in favore del ricorrente pari alla complessiva somma di euro 32.699,73, commisurata all'inquadramento superiore nella categoria D del CCNL Comparto Sanità o ad altra e diversa somma che
l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
d. in via subordinata, condannare l in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, OP delle relative differenze retributive, in favore del ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 13.828,16, commisurata invece all'inquadramento superiore e relativo alla categoria C del CCNL Comparto
Sanità o ad altra e diversa somma che l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
e. condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la che, eccepita preliminarmente la OP prescrizione, rilevava che a far data dal 13.2.2020, il non AR era più dipendente dell' ciò a seguito di OP superamento di concorso pubblico per la copertura di un posto di
Collaboratore professionale categoria D presso l Pt_2 [...] ; nel Controparte_2 Parte_3 merito contestava la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e concludeva chiedendo il rigetto della stessa.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di cui si dirà.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.165/2001
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (1).
……………..
Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è dettata dalla norma speciale di cui all'art. 52 del d.lgs n.
165 del 2001 che (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alla riformulazione operata dal d.lgs. n.
150/2009), assegna rilievo - per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza un giudizio di sindacabilità sulla natura equivalente della mansione. Si è precisato che tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicché, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. (Cassazione civile sez. lav.,
12/11/2021, n.34077)
Ciò premesso, si osserva in punto di fatto che sino al 8/8/2019 il ricorrente è stato inquadrato nella categoria B, del CCNL di riferimento, la cui declaratoria recita:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche di base relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Nell'ambito della categoria B, poi, il CCNL di riferimento individua diversi profili professionali tra cui la figura di “operatore tecnico” così identificato: ”Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature, avendo cura delle stesse”.
La categoria D, invocata e riconosciuta al dipendente solo successivamente al mese di agosto 2019 recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nell'ambito della categoria D il CCNL di riferimento individua, tra i profili professionali, la figura di “collaboratore tecnico - professionale” così identificato:
“Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico
– professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico
e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.”
La categoria D include anche la figura professionale del “collaboratore amministrativo–professionale”, così descritto: “Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
Le attività lavorative del collaboratore ammnistrativo – professionale possono svolgersi – oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti del personale interessato.”
L'istruttoria ha reso le risultanze che seguono.
La teste ha dichiarato: ...: “ho lavorato con il ricorrente alla Tes_1 Cont
presso la UOC Economico Finanziaria dal 2013; sono stata in Pt_4 questa struttura fino al 2019; il ricorrente non era nel mio gruppo di lavoro”; ...: “il ricorrente si occupava dei mandati di pagamento”; ...:
“non ricordo se nel 2014 sia stato assegnato all'ufficio pagamento fornitori”; ...: “preciso che l'unità operativa era costituita da tanti uffici con competenze diverse”; ...: “il ricorrente era alle dirette dipendenze del direttore della struttura della UOC, dott. Per_1
”; ...: “il ricorrente non si occupava di transazioni SORESA”;
[...]
...: “dal 2017 con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 150/2017 fu stabilito che stipulassimo transazioni con i fornitori a seguito delle quali dovevano essere emessi mandati di pagamento, sia tramite Parte_5 che direttamente”; ...: “in tale contesto il sig.
[...] AR entrò a far parte di un gruppo operativo individuato dal Direttore
Amministrativo aziendale”; ...: “i compiti affidatigli consistevano in una complessa attività di verifica, controllo e validazione della debitoria dei singoli fornitori;
iniziò altresì un'ulteriore collaborazione con la U.O.S. Gestione Economico Finanziaria Pagamenti e
Transazioni per mandati di pagamento ai creditori, unità da me diretta dal novembre 2018”.
Il teste ha dichiarato: ...: “ho lavorato per la fino al Tes_2 Pt_6 Part 31.12.2020 presso la , che ha cambiato nome spesso, che era originariamente definita Economico Finanziaria dal 2012; ho lavorato con nella stessa struttura ma non nella stessa stanza, questo da AR quando lui è arrivato, credo dal 2014”; ...: “il ricorrente si occupava innanzitutto dei mandati di pagamento poi dei riscontri a procedure esecutive nonché, in seguito alla emissione del decreto dirigenziale della Regione Campania, delle transazioni con i fornitori a seguito delle quali dovevano essere emessi mandati di pagamento, sia tramite Parte_5 che direttamente”; ...: “l'unità operativa era costituita da tanti
[...] uffici con competenze solo parzialmente diverse perché di fatto si sovrapponevano”; ...: “nel 2014 il ricorrente è stato assegnato all'ufficio pagamento fornitori”; ...: “il ricorrente era alle dirette dipendenze del direttore f.f. della struttura della UOC, dott. Per_1
”; ...: “il ricorrente si occupava anche della transazioni
[...] Cont SORESA perché era sempre necessario il filtro della senza il quale non si poteva procedere alla chiusura della transazione stessa”; ...: “i compiti affidatigli consistevano in una complessa attività di verifica, controllo e validazione della debitoria dei singoli fornitori”; ...:
“questa attività di verifica veniva effettuata con l'ausilio di strumenti informatici (preciso che ognuno di noi ha imparato da solo ad utilizzarli)”; ...: “il ricorrente si occupava della circolarizzazione fornitori, delle registrazioni in partita doppia, delle prime note”; ...:
“tale attività non consisteva nella semplice registrazione di dati o nel loro passaggio da una piattaforma ad un'altra, richiedendo la stessa una verifica/controllo, volta per volta, dei dati che comunque erano già registrati in contabilità”.
Dunque, i testi hanno riferito che sin dal 2014 il Pace veniva assegnato all'ufficio pagamento fornitori (a conferma della comunicazione dell'
[...] Cont n. prot. 11946/2014 datata 10.3.2024 di Parte_8 OP autorizzazione all'emissione mandati per il dipendente doc. AR 5 prod. parte ricorrente) e che le sue mansioni avevano ad oggetto, principalmente, la predisposizione dei mandati di pagamento previa istruttoria finalizzata all'accertamento del diritto di credito vantato dai fornitori. Si occupava altresì, delle registrazioni in partita doppia e delle prime note. Dall'anno 2017, allorquando con Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 150/2017 veniva stabilito che venissero stipulate transazioni con i fornitori a seguito delle quali dovevano essere emessi mandati di pagamento, sia tramite che direttamente, le mansioni del Parte_5
venivano ampliate, tant'è che egli veniva nominato referente Pt_1 operativo dell per l'estinzione della situazione OP debitoria pregressa (all'uopo si veda la comunicazione di risposta dell prot. n. 68365/2017 del 19.10.2017). Si OP trattava, riferiscono entrambi i testi, di una complessa attività di verifica, controllo e validazione della debitoria dei singoli fornitori.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, l'inquadramento attribuito al risulta inadeguato rispetto alle mansioni svolte, che tuttavia Pt_1 non appaiono riconducibili al livello D del CCNL applicato bensì al livello C, segnatamente alla figura del cd. assistente amministrativo, che svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca, mancando invece quel profilo dell'autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa caratterizzante il livello D, non essendo emerso, dall'istruttoria orale e da quella documentale, questo specifico contenuto professionale delle mansioni disimpegnate.
Va quindi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento nel livello
C a far data dal 10/3/2014 (data della comunicazione dell' Pt_8 dell n. prot. 11946/2014), ai sensi dell'art. 2103 OP cc. e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro (in data 9/8/2019).
Ne consegue il diritto al riconoscimento della retribuzione commisurata a tale livello e conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della eccepita prescrizione (considerando l'atto interruttivo rappresentato dalla missiva di messa in mora datata 24.03.2022), dunque a decorrere dal
24.3.2017. Cont La va, quindi, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6429,16 conformemente ai conteggi rielaborati dalla difesa del ricorrente avendo riguardo alla intervenuta prescrizione.
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte
Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).
Le spese seguono la soccombenza. L'accoglimento solo parziale della domanda ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria C del CCNL
Comparto Sanità dal 10/3/2014 al 9/8/2019; condanna l OP
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, delle relative
[...] differenze retributive, in favore del ricorrente, a decorrere dal
24.3.2017, nella misura di € 6.429,16 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in complessivi € 2329,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 04/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli