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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 14025 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. FERRARI LUCA, MUSTO SONIA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. ROMAGNOLI MAURIZIO,
[...]
[...]
(cod. fisc. NON Controparte_2 Controparte_3
INDICATO) contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“In via Principale: accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra , CP_4 conducente dell'autoveicolo Renault Twingo tg. ER479LZ, di proprietà del Sig.
[...]
, e per l'effetto condannare il Sig. Parte_2 Controparte_5
, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Parte_2
Sig. , dell'importo di € 74.000,59 = (ovvero l'importo di € 85.300,59 = Parte_1 decurtato di € 11.300,00 = corrisposti nel frattempo dalla a titolo di Controparte_5 risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti a seguito del sinistro de quo o qualsiasi altra
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 1 somma maggiore o minore ritenuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi legali oltre quelli maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo effettivo … [con distrazione delle spese di lite]”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti di
[...] perchè assolutamente infondata. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA … accertato e dichiarato che … Controparte_6 ha corrisposto all'attore la complessiva somma di € 12.300,00 (di cui € 1.000,00 a titolo di spese di lite) in riferimento ai danni reliquati dal sinistro per cui è causa, dichiarare tale somma pienamente satisfattiva e per l'effetto rigettare la domanda attorea perchè infondata ... IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA … accertare la reale entità dei danni patiti dall'attrice quantificando, ove dovuto, il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, comunque, tenuto conto degli importi già corrisposti ante causam da parte di
e comunque al netto anche di quanto già versato dall ” Controparte_1 CP_7
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.3.2022 (in rinnovazione a seguito della mancata iscrizione a ruolo di quello datato 30.6.2021), l'attore esponeva che:
• mentre il 17.7.2020 era alla guida del suo motociclo YAMAHA in Milano via Donatello, giunto all'incrocio con via Garofalo era stato urtato dall'autoveicolo TWINGO di proprietà del convenuto e condotto da la quale non s'era arrestata Pt_2 CP_4 allo stop;
• il sinistro aveva causato all'attore molte lesioni, anche odontoiatriche, che una relazione di parte a firma della dottoressa veva stimato in postumi permanenti del 18-19% Per_1 con inabilità temporanea assoluta per 7 giorni e parziale per 30+30+60 giorni mentre la relazione veva quantificato, per la parte odontoiatrica, in 80+50 giorni di Per_2 inabilità parziale;
• l'attore, oltre al costo per la riparazione del motociclo (stimato in un preventivo in EUR 3.006,74) aveva anche riportato danni all'abbigliamento, al casco, agli occhiali e al cellulare stimati in EUR 2.500,00;
• l'attrice, ricevuta la notifica della citazione del 2021, aveva invitato l'attore a visita medico legale al cui esito però non era stata raggiunta l'auspicata conciliazione. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido a risarcire il danno, dedotto l'acconto ricevuto.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 27.9.2022 osservando che: CP_1
• non v'era contestazione circa le modalità del sinistro né sulla responsabilità del suo garantito;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 2 • contestava però la richiesta ritenendola eccessiva;
• allegava di aver già versato un acconto all'attore, e di aver ricevuto dall' la richiesta CP_7 di surrogazione per quanto da tale Ente pagato al in relazione al sinistro, Pt_1 qualificato come infortunio in itinere. La parte convenuta quindi concludeva il rigetto della domanda o, in subordine, la quantificazione del risarcimento a seguito di CTU e secondo giustizia, deducendo gli importi sopra menzionati.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 17.10.2022, veniva ordinato all'attore di regolarizzare e integrare la prova delle notifiche. Con ordinanza 4.11.2022, in accoglimento dell'istanza dell'attore, veniva autorizzato il rinnovo della notifica al Pt_2
All'udienza del 19.4.2023 veniva dichiarata la contumacia del e venivano assegnati Pt_2 alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 2.11.2023 veniva disposta CTU medico legale sicché all'udienza 1.2.2024 veniva conferito incarico alla dottoressa e, a seguito di istanza della CTU e delle parti, il Per_3
16.7.2024 veniva conferito incarico alla dottoressa er la parte odontoiatrica. La relazione Per_4 collegiale definitiva veniva depositata il 17.2.2025. All'udienza del 10.3.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 26.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Non essendovi contestazioni in proposito da parte della società convenuta (unica costituita), la responsabilità del sinistro può essere ascritta interamente alla conducente del veicolo del convenuto assicurato presso la convenuta malgrado la mancanza di documentazione Pt_2 CP_1 univoca sul punto. Il doc. 1 dell'attore, infatti, benché indicato come “copia verbale di incidente stradale”, consiste unicamente nello scambio delle generalità dei conducenti, che giustifica comunque l'accertamento dell'effettività del sinistro, la cui responsabilità è indirettamente confermata anche dall nella richiesta di surroga prodotta dalla convenuta sub doc. 1. CP_7
Resta dunque soltanto da liquidare il danno risarcibile.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 3 legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 17.2.2025 sono pienamente compatibili col sinistro del 17.7.2020, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le
“Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva 56 anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 36.800,00 per postumi permanenti del 15,5 % (media fra 15 e 16 punti percentuali, già aumentati per sofferenza soggettiva di grado “lievissimo”);
• EUR 690 per inabilità temporanea assoluta per 6 giorni;
• EUR 1.588 per temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
• EUR 12.286,60 per le spese ritenute congrue e documentate, incluse quelle future prevedibili e necessarie.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non può essere aumentato per personalizzazione, atteso che l'attore che ne era onerato neppure allega quali siano le eventuali
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 4 circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno concreto da lui patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato.
Quanto al danno patrimoniale derivato dall'asserito danneggiamento di beni dell'attore, si deve sottolineare che nell'atto di citazione l'attore si limita a menzionare abbigliamento, casco, occhiali e cellulare rimandando al “doc. 9” che tuttavia non risulta presente nel fascicolo telematico. La semplice contestazione della convenuta (giustificata dalla mancanza di specificità dell'allegazione, rimasta comunque sfornita di prova persino dell'effettività dei danneggiamenti a tali cose) è sufficiente per dichiarare infondata tale pretesa siccome rimasta indimostrata.
Analogamente, per quanto riguarda la riparazione del motociclo, deve negarsi che, a distanza di quasi cinque anni dal sinistro, possa considerarsi plausibile il fatto che l'attore (malgrado l'espressa contestazione della convenuta sul punto, come svolta alle pagine 7 e 8 della comparsa di risposta) non sia ancora in grado di documentare l'effettivo esborso sostenuto a questo titolo. Nessun importo è perciò riconoscibile neppure per questa voce di danno.
Dal complessivo importo sopra determinato in EUR 55.814,60 vanno detratti sia l'acconto che l'attore ha già percepito dalla convenuta (EUR 11.300), sia l'importo versato all'attore dall CP_7
(EUR 4.344,20 come da informazioni qui pervenute il 16.11.2023, nelle quali l' attesta di CP_7 non aver riconosciuto postumi permanenti all'attore, sicché non è necessario rinnovare la richiesta ex a. 213 cpc, posto che in ogni caso eventuali dagli ulteriori importi che l riterrà in futuro CP_7 di corrispondere all'attore quanto indicato nelle suddette informazioni 16.11.2023- Parte_3 dovranno essere dedotti quelli riconosciuti da questa sentenza).
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, i convenuti in solido devono essere condannati a pagare all'attore la residua cifra di EUR 40.170,40 (già attualizzato) oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, così come le spese dei consulenti di parte, che devono essere ricondotte ad equità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 5 come da dispositivo, apparendo eccessivi gli importi esposti nelle fatture prodotte dall'attore a corredo della conclusionale.
La Cancelleria procederà agli adempimenti di legge quanto alla mancata indicazione, da parte dell'attore che ne era onerato, del codice fiscale del convenuto contumace.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, accertata la mancanza di contestazione circa l'attribuzione al veicolo dei convenuti dell'esclusiva responsabilità del sinistro, condanna i convenuti
[...]
in solido Controparte_1 Parte_2 fra loro, a pagare all'attore il residuo importo di EUR 40.170,40 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in € 550,00 per spese e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv. FERRARI LUCA e MUSTO SONIA, che ai sensi dell'a. 93 cpc dichiarano di non aver incassato compensi e di aver anticipato le spese;
(4) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei convenuti;
(5) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di assistenza alla CTU, liquidate in complessivi € 1.200,00; (6) manda la Cancelleria per quanto di competenza in ordine alla mancata indicazione del codice fiscale del convenuto contumace.
Così deciso il giorno 29 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 6
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 14025 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. FERRARI LUCA, MUSTO SONIA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. ROMAGNOLI MAURIZIO,
[...]
[...]
(cod. fisc. NON Controparte_2 Controparte_3
INDICATO) contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“In via Principale: accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra , CP_4 conducente dell'autoveicolo Renault Twingo tg. ER479LZ, di proprietà del Sig.
[...]
, e per l'effetto condannare il Sig. Parte_2 Controparte_5
, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Parte_2
Sig. , dell'importo di € 74.000,59 = (ovvero l'importo di € 85.300,59 = Parte_1 decurtato di € 11.300,00 = corrisposti nel frattempo dalla a titolo di Controparte_5 risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti a seguito del sinistro de quo o qualsiasi altra
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 1 somma maggiore o minore ritenuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi legali oltre quelli maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo effettivo … [con distrazione delle spese di lite]”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti di
[...] perchè assolutamente infondata. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA … accertato e dichiarato che … Controparte_6 ha corrisposto all'attore la complessiva somma di € 12.300,00 (di cui € 1.000,00 a titolo di spese di lite) in riferimento ai danni reliquati dal sinistro per cui è causa, dichiarare tale somma pienamente satisfattiva e per l'effetto rigettare la domanda attorea perchè infondata ... IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA … accertare la reale entità dei danni patiti dall'attrice quantificando, ove dovuto, il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, comunque, tenuto conto degli importi già corrisposti ante causam da parte di
e comunque al netto anche di quanto già versato dall ” Controparte_1 CP_7
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.3.2022 (in rinnovazione a seguito della mancata iscrizione a ruolo di quello datato 30.6.2021), l'attore esponeva che:
• mentre il 17.7.2020 era alla guida del suo motociclo YAMAHA in Milano via Donatello, giunto all'incrocio con via Garofalo era stato urtato dall'autoveicolo TWINGO di proprietà del convenuto e condotto da la quale non s'era arrestata Pt_2 CP_4 allo stop;
• il sinistro aveva causato all'attore molte lesioni, anche odontoiatriche, che una relazione di parte a firma della dottoressa veva stimato in postumi permanenti del 18-19% Per_1 con inabilità temporanea assoluta per 7 giorni e parziale per 30+30+60 giorni mentre la relazione veva quantificato, per la parte odontoiatrica, in 80+50 giorni di Per_2 inabilità parziale;
• l'attore, oltre al costo per la riparazione del motociclo (stimato in un preventivo in EUR 3.006,74) aveva anche riportato danni all'abbigliamento, al casco, agli occhiali e al cellulare stimati in EUR 2.500,00;
• l'attrice, ricevuta la notifica della citazione del 2021, aveva invitato l'attore a visita medico legale al cui esito però non era stata raggiunta l'auspicata conciliazione. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido a risarcire il danno, dedotto l'acconto ricevuto.
La convenuta soc. i costituiva con comparsa depositata il 27.9.2022 osservando che: CP_1
• non v'era contestazione circa le modalità del sinistro né sulla responsabilità del suo garantito;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 2 • contestava però la richiesta ritenendola eccessiva;
• allegava di aver già versato un acconto all'attore, e di aver ricevuto dall' la richiesta CP_7 di surrogazione per quanto da tale Ente pagato al in relazione al sinistro, Pt_1 qualificato come infortunio in itinere. La parte convenuta quindi concludeva il rigetto della domanda o, in subordine, la quantificazione del risarcimento a seguito di CTU e secondo giustizia, deducendo gli importi sopra menzionati.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 17.10.2022, veniva ordinato all'attore di regolarizzare e integrare la prova delle notifiche. Con ordinanza 4.11.2022, in accoglimento dell'istanza dell'attore, veniva autorizzato il rinnovo della notifica al Pt_2
All'udienza del 19.4.2023 veniva dichiarata la contumacia del e venivano assegnati Pt_2 alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. All'udienza del 2.11.2023 veniva disposta CTU medico legale sicché all'udienza 1.2.2024 veniva conferito incarico alla dottoressa e, a seguito di istanza della CTU e delle parti, il Per_3
16.7.2024 veniva conferito incarico alla dottoressa er la parte odontoiatrica. La relazione Per_4 collegiale definitiva veniva depositata il 17.2.2025. All'udienza del 10.3.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 26.5.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Non essendovi contestazioni in proposito da parte della società convenuta (unica costituita), la responsabilità del sinistro può essere ascritta interamente alla conducente del veicolo del convenuto assicurato presso la convenuta malgrado la mancanza di documentazione Pt_2 CP_1 univoca sul punto. Il doc. 1 dell'attore, infatti, benché indicato come “copia verbale di incidente stradale”, consiste unicamente nello scambio delle generalità dei conducenti, che giustifica comunque l'accertamento dell'effettività del sinistro, la cui responsabilità è indirettamente confermata anche dall nella richiesta di surroga prodotta dalla convenuta sub doc. 1. CP_7
Resta dunque soltanto da liquidare il danno risarcibile.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 3 legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 17.2.2025 sono pienamente compatibili col sinistro del 17.7.2020, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le
“Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva 56 anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 36.800,00 per postumi permanenti del 15,5 % (media fra 15 e 16 punti percentuali, già aumentati per sofferenza soggettiva di grado “lievissimo”);
• EUR 690 per inabilità temporanea assoluta per 6 giorni;
• EUR 1.588 per temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
• EUR 12.286,60 per le spese ritenute congrue e documentate, incluse quelle future prevedibili e necessarie.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non può essere aumentato per personalizzazione, atteso che l'attore che ne era onerato neppure allega quali siano le eventuali
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 4 circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno concreto da lui patito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato.
Quanto al danno patrimoniale derivato dall'asserito danneggiamento di beni dell'attore, si deve sottolineare che nell'atto di citazione l'attore si limita a menzionare abbigliamento, casco, occhiali e cellulare rimandando al “doc. 9” che tuttavia non risulta presente nel fascicolo telematico. La semplice contestazione della convenuta (giustificata dalla mancanza di specificità dell'allegazione, rimasta comunque sfornita di prova persino dell'effettività dei danneggiamenti a tali cose) è sufficiente per dichiarare infondata tale pretesa siccome rimasta indimostrata.
Analogamente, per quanto riguarda la riparazione del motociclo, deve negarsi che, a distanza di quasi cinque anni dal sinistro, possa considerarsi plausibile il fatto che l'attore (malgrado l'espressa contestazione della convenuta sul punto, come svolta alle pagine 7 e 8 della comparsa di risposta) non sia ancora in grado di documentare l'effettivo esborso sostenuto a questo titolo. Nessun importo è perciò riconoscibile neppure per questa voce di danno.
Dal complessivo importo sopra determinato in EUR 55.814,60 vanno detratti sia l'acconto che l'attore ha già percepito dalla convenuta (EUR 11.300), sia l'importo versato all'attore dall CP_7
(EUR 4.344,20 come da informazioni qui pervenute il 16.11.2023, nelle quali l' attesta di CP_7 non aver riconosciuto postumi permanenti all'attore, sicché non è necessario rinnovare la richiesta ex a. 213 cpc, posto che in ogni caso eventuali dagli ulteriori importi che l riterrà in futuro CP_7 di corrispondere all'attore quanto indicato nelle suddette informazioni 16.11.2023- Parte_3 dovranno essere dedotti quelli riconosciuti da questa sentenza).
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, i convenuti in solido devono essere condannati a pagare all'attore la residua cifra di EUR 40.170,40 (già attualizzato) oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, così come le spese dei consulenti di parte, che devono essere ricondotte ad equità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 14025 / 2022 - pag. 5 come da dispositivo, apparendo eccessivi gli importi esposti nelle fatture prodotte dall'attore a corredo della conclusionale.
La Cancelleria procederà agli adempimenti di legge quanto alla mancata indicazione, da parte dell'attore che ne era onerato, del codice fiscale del convenuto contumace.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, accertata la mancanza di contestazione circa l'attribuzione al veicolo dei convenuti dell'esclusiva responsabilità del sinistro, condanna i convenuti
[...]
in solido Controparte_1 Parte_2 fra loro, a pagare all'attore il residuo importo di EUR 40.170,40 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in € 550,00 per spese e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv. FERRARI LUCA e MUSTO SONIA, che ai sensi dell'a. 93 cpc dichiarano di non aver incassato compensi e di aver anticipato le spese;
(4) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei convenuti;
(5) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di assistenza alla CTU, liquidate in complessivi € 1.200,00; (6) manda la Cancelleria per quanto di competenza in ordine alla mancata indicazione del codice fiscale del convenuto contumace.
Così deciso il giorno 29 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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