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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 691/2020 R.G., vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marchese,
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra C.F._1 Per_1
(nata a [...] il [...] e deceduta in San Piero Patti il
[...]
22.07.2017), , nato a [...] il [...], CP_2
C.F. , nella qualità di erede della Sig.ra C.F._2 CP_1
1 , nata a [...] il [...], C.F. Per_1 CP_3
, nella qualità di erede della Sig.ra C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pirri.
Appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 289/2020 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 05.06.2020.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del procedimento di primo grado può essere sintetizzato secondo quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2009, e Controparte_1 Per_1
, premesso di essere proprietari di un appezzamento di terreno
[...]
agricolo coltivato, sito nel Comune di San Piero Patti, convenivano in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni Parte_2
causati a tale bene immobile da una frana - verificatasi in occasione di piogge cadute nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre 2008 – proveniente dalla strada provinciale n. 122 confinante con il loro terreno. Si costituiva la
[...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_2
citazione per eccessiva genericità degli elementi di fatto e di diritto. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande degli attori allegando il caso fortuito per le piogge eccezionali che avevano determinato la frana. Con provvedimento depositato in data 11 febbraio 2011, il giudice, vista l'eccezione di nullità, assegnava termine, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma c.p.c., per
l'integrazione della citazione. Gli attori in data 21 aprile 2011, nel rispetto del termine fissato, depositavano memoria integrativa dell'atto di citazione specificando, in particolare, che: il terreno era esteso mq. 30.890, sito in località denominata “Sardella” del Comune di San Piero Patti, in cat. al F. 4, part. 180 ed al F. 9, pp. 297, 8, 9, 236, 298, 10, 534, confinante ad Est con S.P. 2 n. 122, a Sud con terreno di altre Ditte e torrente “Gebbia”, ad Ovest con torrente “Timeto” e Strada comunale “Carmine” ed a Nord con terreno di altra Ditta;
la frana, verificatasi al Km 13+500 della strada provinciale aveva interessato una superficie di oltre 2.400 mq del loro terreno con uno smottamento di materiale franoso in quantità superiore a 300 metri cubi, con estirpazione di circa 120 piante di nocciolo e diverse piante di ulivo, nonché con erosione del terreno vegetale e dei muri denominati ciglioni inerbiti con la formazione di un burrone. Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dagli attori, il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio…”.
Pertanto, il giudice di primo grado così disponeva: “accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di causa ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c. e per l'effetto, condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore degli attori, di euro 75.685,19, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale come in parte motiva, oltre eventuali interessi in misura legale dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali, in favore degli attori, liquidate in euro 526,36 per esborsi
(di c.u. e notifica come documentate in atti) ed euro 13.430,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali nella misura del
15%. Pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico della
convenuta”. Parte_2
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, ricondotta la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c., evidenziava gli aspetti peculiari della responsabilità per danni da cose in custodia ed il criterio di riparto dell'onere della prova tra le parti in subiecta materia.
Con particolare riferimento al caso fortuito eventualmente rappresentato da eventi naturali, richiamava Cass. n. 2482/2018, secondo cui “la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento
3 dannoso – all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, i c.d. dati pluviometrici”.
Aggiungeva che “la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, dunque, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione (Cass.,
n. 5877/2016)”.
Il Tribunale, quindi, rilevava il difetto di manutenzione della strada provinciale e delle opere di convogliamento delle acque piovane sulla base delle risultanze della testimonianza e della ctu (“nel supplemento di c.t.u., è stato, inoltre, precisato che il dissesto è stato causato nella misura del 75% dalla pioggia eccezionale e per il 25% per le carenze strutturali dalle carenze strutturali del corpo stradale”).
4 Il Tribunale, inoltre, riconosceva l'integrale responsabilità dell'ente convenuto per la sola contribuzione causale del difetto di custodia all'evento dannoso.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la , Parte_1
già , con citazione notificata il 21.10.2020. Si Parte_2
costituivano , , , chiedendo il Controparte_1 CP_2 CP_3
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.06.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo d'impugnazione la Parte_1
censura l'impugnata decisione perché “il Giudice di prime cure… ha travisato le risultanze della CTU”. Ed invero, il consulente non aveva esplicitamente ricondotto i danni all'omessa manutenzione della sede stradale, con particolare riferimento al deflusso delle acque, ma si era espresso in maniera dubitativo- probabilistica, ed anzi nella prima relazione (pag. 17) aveva affermato che “il tempo trascorso non consente di verificare se e\o quanto lo stato di manutenzione della strada abbia potuto contribuire all'innesco del dissesto”.
In realtà – prosegue l'appellante – il consulente aveva posto maggiormente l'attenzione sulle caratteristiche costruttive della strada, realizzata a mezzacosta per metà su substrato roccioso e per metà su riporto, quest'ultimo evidentemente più soggetto a smottamenti. Inoltre, il ctu aveva più volte evidenziato che “l'acclività del pendio” (con percentuali di pendenza dal 50 % al 100%) era stata determinante nella causazione dello smottamento ed aveva aggiunto che “dalla descrizione della frana emerge chiaramente che il terreno degli attori non è stato ricoperto da una colata di fango proveniente dalla strada
(sul terreno dei sono collassati sicuramente materiali bituminosi della CP_1
strada ma non altro) in quanto il pendio, zuppo di acqua per le piogge
5 straordinarie (seconde in ordine di tempo da quando si procede a misurazione)
è collassato a valle, attirando e trascinandosi dietro ciò che era posto sulla sommità e cioè un tratto di strada provinciale”.
3. Con il secondo motivo l'ente appellante deduce che la Parte_2
proprietaria della strada, “non avrebbe potuto fare alcunché per
[...]
evitare i danni lamentati dagli attori” e che l'evento dannoso “si sarebbe verificato a prescindere da qualsiasi apporto in senso contrario proprio perché
i fattori esterni che la causarono furono imprevedibili ed eccezionali e, come tali, idonei ad interrompere qualsiasi collegamento tra evento e danno”. Come chiarito dal ctu, le piogge dell'11 Dicembre 2008, che avevano dato causa alla frana nel terreno dei erano state repentine. E ciò non aveva dato il CP_1
tempo all'ente preposto al controllo di approntare degli interventi di messa in sicurezza. Nell'ambito del motivo aggiunge che il principio secondo cui
“sarebbe sufficiente la contribuzione causale del difetto di custodia all'evento naturalistico, per il riconoscimento dell'integrale responsabilità dell'ente convenuto, non è accettabile ne è conforme ai principi cardine dell'ordinamento giuridico”.
4. Con il terzo motivo l'appellante invoca un concorso colposo dei danneggiati nella causazione dell'evento dannoso, per avere costoro omesso di provvedere alla realizzazione delle opere a difesa del proprio fondo, in violazione del Regio
Decreto 523/1904, articolo 12, comma 3, e per avere violato gli artt. 29-30 e 31 del codice della strada.
5. Con il quarto motivo l'ente territoriale censura l'impugnata sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni, definita dall'appellante abnorme e fuori dalla realtà, “poichè gli attori non hanno dimostrato che il loro fondo era coltivato e produttivo di reddito. Inoltre, per la costruzione dei terrazzamenti non vi sono dati certi, in quanto il loro stato di manutenzione precedente
6 l'evento dannoso non è stato provato, rendendo impossibile una quantificazione dell'assunto danno, che pertanto non andrà riconosciuto”.
6. Con il quinto motivo la chiede la riforma del capo Parte_1
relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
7. I primi due motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia (v. Cassazione 2482/2018), va osservato, in punto di diritto, quanto segue:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.) ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché́ un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od
7 omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità̀ efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità̀ giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità̀ adeguata o quello similare della c.d. regolarità̀ causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità̀ statistica o ad una probabilità̀ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento
(sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Con riferimento alle precipitazioni atmosferiche, si è, in particolare, affermato in giurisprudenza quanto segue: “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata 8 essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso)” (Cassazione 4588/2022).
Nella motivazione della citata sentenza n. 4588/2022 della Suprema Corte si legge quanto segue: “al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
— in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
9 i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
— all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché,
l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo”.
7.1 In tale prospettiva, va intanto evidenziato che i dati pluviometrici, così come indicati in consulenza, consentono di affermare l'eccezionalità dell'evento, intesa come accadimento non frequente, ma non anche la sua imprevedibilità.
Infatti, al fine di affermare la sussistenza del caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale con la cosa, occorre che l'evento sia contestualmente eccezionale ed imprevedibile.
Ebbene, premesso che, come chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 30288 del
2023), la imprevedibilità “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, i dati pluviometrici, così come indicati dal ctu, evidenziano che fenomeni di entità assimilabile a quello verificatosi in data 11.12.2008 si erano verificati anche nel in passato.
Considerate le precipitazioni giornaliere, infatti, i dati accertati dal ctu evidenziano la sussistenza di precipitazioni che per intensità si avvicinano a quella oggetto di causa (l'8.10.1957 si è registrata una precipitazione più consistente di quella oggetto di causa, mentre nel 1985 e anche nel 2001 si sono registrate precipitazioni non di molto inferiori a quella in esame). Nel suo supplemento il ctu ha poi analizzato i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni cumulate in 8 giorni, evidenziando così che sia nel 1957 che nel
1985 e nel 1996 la quantità di pioggia abbattutasi nel territorio del Comune di
10 San Piero Patti si è avvicinata (in difetto rispetto a quella del 1957 e in eccesso rispetto a quelle del 1985 e 1996) alla entità dell'evento temporalesco oggetto di causa.
Questi dati depongono nel senso di escludere il carattere della imprevedibilità dell'evento, seppur eccezionale. Il difetto del carattere della imprevedibilità impedisce di poter affermare la sussistenza del caso fortuito quale causa esimente della responsabilità dell'ente custode.
Si legge nella consulenza a pagina 20 quanto segue: “si ritiene pertanto che il crollo sia avvenuto in un punto caratterizzato da maggiore vulnerabilità derivante soprattutto dal contributo idrico dalle possibili lesioni sull'asfalto, da sorgenti nel sottosuolo e dalla natura del terreno utilizzato per realizzare il rilevato stradale”.
Lo stesso consulente tecnico ha specificato che l'evento dannoso si è verificato per una pluralità di concause, nella specie le abbondanti piogge, l'inefficiente regimentazione delle acque ed il cattivo stato di manutenzione dell'infrastruttura. In particolare, a pagina 12 del supplemento di consulenza, sebbene indichi che le piogge eccezionali siano state il fattore causale predominante nell'attivazione del dissesto, il ctu ha evidenziato che il fenomeno dannoso “sia stato con ogni probabilità agevolato anche dalla non efficiente regimentazione delle acque e dalle carenti condizioni strutturali del corpo stradale (terreno di riporto costituente il sottofondo stradale, muro di contenimento, piano di contenimento, piano stradale), condizioni, specie per il muro di contenimento, rese precarie probabilmente anche dal tempo trascorso dall'epoca di realizzazione”.
È vero che, come evidenziato dall'appellante, il ctu aveva scritto nella sua relazione che “il tempo trascorso non consente di verificare se e\o quanto lo stato di manutenzione della strada abbia potuto contribuire all'innesco del dissesto”. Ma è pur vero che il ctu ha poi rimarcato come la saturazione dei
11 terreni a seguito delle ingenti piogge dell'11 dicembre 2008 ha determinato l'indebolimento dei terreni presenti a valle del muro nonché la maggiore spinta a tergo in funzione anche delle probabili infiltrazioni d'acqua in corrispondenza delle possibili (come si rileva a tutt'oggi nei settori adiacenti a quello a suo tempo crollato) lesioni presenti sull'asfalto.
Ora, la causalità in tema di responsabilità civile deve essere accertata secondo il criterio “del più probabile che non”. In tal senso, la Corte di Cassazione, con sent. 25884 del 02.09.2022, ha statuito che “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.
Nel caso di specie, il consulente ha rilevato che “in condizioni di prolungata piovosità e di saturazione del terreno, le porzioni più terrigene, subiscono un decremento delle proprie condizioni geo-meccaniche e, in presenza di circostanze già vulnerabili tendono a franare. Nel caso del dissesto in esame la vulnerabilità si configura nelle probabili precedenti lesioni dell'asfalto, nella presenza della strada a mezzacosta costruita, in molti tratti, per metà su substrato roccioso e per metà su riporto ovvero su due terreni caratterizzati da caratteristiche geomeccaniche ben diverse, sulla presumibile non ottimale regimentazione delle acque lungo la SP, sulla sostanziale acclività del pendìo, sulla considerevole fratturazione delle arenarie a monte e il conseguente 12 possibile drenaggio direttamente sul riporto che costituisce il sottofondo del settore stradale a mezza costa. Tali circostanze sono attribuibili in gran parte
a fattori naturali (geologia dell'area, caratteristiche idrogeologiche dei terreni presenti, acclività del pendìo), in minor parte invece ad accorgimenti costruttivi o a presumibile inadeguata regimentazione delle acque di deflusso al momento del dissesto”. Da tali considerazioni emerge che è “più probabile che non” che sia stata la vulnerabilità della strada, lesionata e non manutenuta, caratterizzata da un difetto costruttivo, oltre che l'inefficiente regimentazione delle acque, a determinare, insieme alle cause naturali, l'evento franoso (il ctu nel suo supplemento ha ritenuto che “a causare il dissesto abbiano inciso per il
75% le piogge eccezionali e per il 25% le carenze strutturali del corpo stradale”). In tal senso, depongono gli elementi di fatto rilevati dal ctu sui luoghi oggetto del sinistro, come descritti al momento del primo sopralluogo.
Il consulente ha rilevato, infatti, che “le lesioni nei tratti adiacenti a quello di cui all'evento dannoso lasciano presuppore che i settori lato valle della strada
a mezzacosta, costruiti in rilevato, siano da ritenersi vulnerabili a possibili cedimenti”. Una situazione non dissimile continuava a persistere al momento del secondo sopralluogo realizzato nel 2018, allorché il consulente osservava
“la presenza di lesioni sull'asfalto, di avvallamenti, di ripristini dell'asfalto nonché, in corrispondenza della spalletta del solettone relativo alla ricostruzione della strada franata, un cedimento di alcuni centimetri della zona immediatamente contigua. Tali elementi sono senz'altro indicatori di fenomeni di cedimento che la sede stradale sta subendo già da parecchi anni e che la rendono vulnerabile a fenomeni come quello registrato nell'anno 2008”. Alla luce dei superiori elementi deve ritenersi che la cattiva manutenzione della sede stradale nonché il difetto di costruzione abbiano rappresentato una concausa dell'evento dannoso oggetto del presente giudizio.
Sempre in tema di nesso causale, va osservato che “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41
13 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (Cassazione 30521/2019).
Da ciò deriva, quindi, l'imputabilità per intero alla (oggi Parte_2 [...]
) di tutte le conseguenze dannose subite dagli attori. Parte_1
8. Il terzo motivo di prova è infondato. Al di là del fatto che la deduzione in fatto della mancata realizzazione dei canali di scolo ad opera dei proprietari danneggiati non era contenuta nella comparsa di risposta della Parte_2
depositata in primo grado, dalla ctu non risulta che la mancata
[...]
esecuzione di opere (o la cattiva esecuzione di opere ) da parte del proprietario del fondo danneggiato abbia avuto incidenza causale nella verificazione della frana, che va imputata al fatto naturale e, in parte, alla non efficiente regimentazione delle acque e alle carenti condizioni strutturali del corpo stradale, per come evidenziato dalla consulenza. Inconferente appare, poi, il richiamo all'art. 12 r.d. 523/1904, che riguarda l'obbligo dei proprietari di realizzare opere a difesa dei loro beni “contro i corsi d'acqua”, e, quindi, un obbligo relativo ad una situazione ben distinta da quella oggetto di causa, in cui a causare il danno al fondo degli appellati non è stato un corso d'acqua, ma una 14 precipitazione atmosferica che, in concorso con il fattore umano imputabile alla
, ha dato luogo alla frana del terreno. Parte_2
Non è nemmeno dimostrato e non emerge dalla ctu che un'omessa manutenzione delle ripe da parte del proprietario del fondo danneggiato o un omessa manutenzione di muri di sostegno destinati unicamente a sostenere i fondi adiacenti alla strada abbiano avuto incidenza nella causazione dell'evento dannoso.
9. Il quarto motivo è infondato.
Il ctu, geologo ha accertato che “Il dissesto ha una superficie Controparte_4
complessiva nell'ordine dei 1800 metri. Si rileva che il settore medio-alto, la cui superficie è circa 1200 mq, è stato fortemente danneggiato dalla frana ed è in gran parte inaccessibile, il settore medio-basso, invece, è stato caratterizzato da uno strato superficiale di fango e da una modesta quantità di detriti (blocchi di pietra derivati dalla distruzione dei muretti) che ha comunque danneggiato le piante presenti”.
Il consulente ha, poi, evidenziato gli interventi da eseguire per eliminare il materiale franoso che è precipitato sul terreno degli attori:
a) decespugliamento dell'area;
b) asportazione manuale dei blocchi di asfalto presenti nelle porzioni più superficiali del detrito che dovranno essere debitamente trasportate in adeguato sito di smaltimento di rifiuti speciali ovvero in impianto di trattamento per il recupero e il riciclaggio.
Il CTU ha, infine, accertato che il dissesto ha divelto i terrazzamenti con relativi muretti a secco, ha distrutto un elevato numero di piante di nocciolo ed ha danneggiato o distrutto alcune piante di ulivo. Il geologo ha, quindi, CP_4
stimato il danno subito dal fondo muovendo dalla condizione antecedente all'evento, quale ricavabile dall'osservazione dello stato dei luoghi, e
15 procedendo alla quantificazione dei costi per la ricostruzione dei muretti e per il ripristino delle piante di nocciole, quantificando la perdita di produzione nel periodo compreso fra il 2009 e il 2017, nonché i costi per acquisto e messa a dimore delle piante di ulivo e la perdita di produzione.
Le valutazioni del ctu si fondano, quindi, su attenta osservazione dello stato dei luoghi e la diretta rilevazione dei danni provocati dalla frana.
Nella quantificazione dei danni, il ctu si è rifatto, poi, al “nuovo prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale” pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 13 marzo 2015 (per l'attività di decespugliamento), al prezziario regionale dei Lavori Pubblici della Regione
Siciliana (per il costo del trasporto del materiale da smaltire, per il movimento terra e per la demolizione dei blocchi relativi al vecchio muretto della sede stradale), dei prezzi di mercato per l'attività di smaltimento, evidenziando anche la necessità di un intervento di operai specializzati avuto riguardo alla impervietà della scarpata.
Nella quantificazione dei costi di ripristino dei 40 muretti in pietrame che sono stati distrutti dalla frana, delle piante di nocciolo, il ctu si è rifatto al “Prezziario
Regionale Agricoltura”. Il ctu ha poi calcolato la resa media di produzione delle piante danneggiate ed ha quantificato in € 3.880,00 la perdita di produzione delle nocciole nell'arco temporale compreso fra il 2009 e il 2017.
Quanto alle piante di ulivo, la stima dei danni operata dal ctu in ragione di €
1.500,00 (per l'acquisto e messa a dimora delle piante e per la mancata produttività) appare congrua, perché fondata sulla stima della resa di produzione di ogni albero e sul numero di alberi distrutti o danneggiati.
Gli accertamenti compiuti dal ctu si fondano sulla rilevazione diretta dello stato dei luoghi che ha consentito al tecnico di ricostruire lo stato antecedente alla frana e di calcolare conseguentemente i danni subiti sia in termini di costi per
16 il rispristino dello stato dei luoghi, sia in termini di mancata redditività degli alberi distrutti o danneggiati.
10. Il motivo d'appello avverso il capo relativo alle spese del primo grado di giudizio, in quanto formulato nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di gravame, va del pari respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi (fatta eccezione per la fase di trattazione, che non ha visto lo svolgimento di attività istruttoria, per la quale vanno applicati i valori minimi) previsti per le cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed €
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2020 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata in data 05.06.2020 ed emessa anche nei confronti di e Controparte_1 Per_1
così decide:
[...]
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , Controparte_1 CP_2 CP_3
spese che liquida in € 12.154,00 per compensi professionali, di
[...]
cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della Parte_1
17 di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 691/2020 R.G., vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marchese,
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra C.F._1 Per_1
(nata a [...] il [...] e deceduta in San Piero Patti il
[...]
22.07.2017), , nato a [...] il [...], CP_2
C.F. , nella qualità di erede della Sig.ra C.F._2 CP_1
1 , nata a [...] il [...], C.F. Per_1 CP_3
, nella qualità di erede della Sig.ra C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pirri.
Appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 289/2020 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 05.06.2020.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del procedimento di primo grado può essere sintetizzato secondo quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2009, e Controparte_1 Per_1
, premesso di essere proprietari di un appezzamento di terreno
[...]
agricolo coltivato, sito nel Comune di San Piero Patti, convenivano in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni Parte_2
causati a tale bene immobile da una frana - verificatasi in occasione di piogge cadute nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre 2008 – proveniente dalla strada provinciale n. 122 confinante con il loro terreno. Si costituiva la
[...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_2
citazione per eccessiva genericità degli elementi di fatto e di diritto. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande degli attori allegando il caso fortuito per le piogge eccezionali che avevano determinato la frana. Con provvedimento depositato in data 11 febbraio 2011, il giudice, vista l'eccezione di nullità, assegnava termine, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma c.p.c., per
l'integrazione della citazione. Gli attori in data 21 aprile 2011, nel rispetto del termine fissato, depositavano memoria integrativa dell'atto di citazione specificando, in particolare, che: il terreno era esteso mq. 30.890, sito in località denominata “Sardella” del Comune di San Piero Patti, in cat. al F. 4, part. 180 ed al F. 9, pp. 297, 8, 9, 236, 298, 10, 534, confinante ad Est con S.P. 2 n. 122, a Sud con terreno di altre Ditte e torrente “Gebbia”, ad Ovest con torrente “Timeto” e Strada comunale “Carmine” ed a Nord con terreno di altra Ditta;
la frana, verificatasi al Km 13+500 della strada provinciale aveva interessato una superficie di oltre 2.400 mq del loro terreno con uno smottamento di materiale franoso in quantità superiore a 300 metri cubi, con estirpazione di circa 120 piante di nocciolo e diverse piante di ulivo, nonché con erosione del terreno vegetale e dei muri denominati ciglioni inerbiti con la formazione di un burrone. Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dagli attori, il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio…”.
Pertanto, il giudice di primo grado così disponeva: “accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di causa ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c. e per l'effetto, condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore degli attori, di euro 75.685,19, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale come in parte motiva, oltre eventuali interessi in misura legale dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali, in favore degli attori, liquidate in euro 526,36 per esborsi
(di c.u. e notifica come documentate in atti) ed euro 13.430,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali nella misura del
15%. Pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico della
convenuta”. Parte_2
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, ricondotta la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c., evidenziava gli aspetti peculiari della responsabilità per danni da cose in custodia ed il criterio di riparto dell'onere della prova tra le parti in subiecta materia.
Con particolare riferimento al caso fortuito eventualmente rappresentato da eventi naturali, richiamava Cass. n. 2482/2018, secondo cui “la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento
3 dannoso – all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, i c.d. dati pluviometrici”.
Aggiungeva che “la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, dunque, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione (Cass.,
n. 5877/2016)”.
Il Tribunale, quindi, rilevava il difetto di manutenzione della strada provinciale e delle opere di convogliamento delle acque piovane sulla base delle risultanze della testimonianza e della ctu (“nel supplemento di c.t.u., è stato, inoltre, precisato che il dissesto è stato causato nella misura del 75% dalla pioggia eccezionale e per il 25% per le carenze strutturali dalle carenze strutturali del corpo stradale”).
4 Il Tribunale, inoltre, riconosceva l'integrale responsabilità dell'ente convenuto per la sola contribuzione causale del difetto di custodia all'evento dannoso.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la , Parte_1
già , con citazione notificata il 21.10.2020. Si Parte_2
costituivano , , , chiedendo il Controparte_1 CP_2 CP_3
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.06.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo d'impugnazione la Parte_1
censura l'impugnata decisione perché “il Giudice di prime cure… ha travisato le risultanze della CTU”. Ed invero, il consulente non aveva esplicitamente ricondotto i danni all'omessa manutenzione della sede stradale, con particolare riferimento al deflusso delle acque, ma si era espresso in maniera dubitativo- probabilistica, ed anzi nella prima relazione (pag. 17) aveva affermato che “il tempo trascorso non consente di verificare se e\o quanto lo stato di manutenzione della strada abbia potuto contribuire all'innesco del dissesto”.
In realtà – prosegue l'appellante – il consulente aveva posto maggiormente l'attenzione sulle caratteristiche costruttive della strada, realizzata a mezzacosta per metà su substrato roccioso e per metà su riporto, quest'ultimo evidentemente più soggetto a smottamenti. Inoltre, il ctu aveva più volte evidenziato che “l'acclività del pendio” (con percentuali di pendenza dal 50 % al 100%) era stata determinante nella causazione dello smottamento ed aveva aggiunto che “dalla descrizione della frana emerge chiaramente che il terreno degli attori non è stato ricoperto da una colata di fango proveniente dalla strada
(sul terreno dei sono collassati sicuramente materiali bituminosi della CP_1
strada ma non altro) in quanto il pendio, zuppo di acqua per le piogge
5 straordinarie (seconde in ordine di tempo da quando si procede a misurazione)
è collassato a valle, attirando e trascinandosi dietro ciò che era posto sulla sommità e cioè un tratto di strada provinciale”.
3. Con il secondo motivo l'ente appellante deduce che la Parte_2
proprietaria della strada, “non avrebbe potuto fare alcunché per
[...]
evitare i danni lamentati dagli attori” e che l'evento dannoso “si sarebbe verificato a prescindere da qualsiasi apporto in senso contrario proprio perché
i fattori esterni che la causarono furono imprevedibili ed eccezionali e, come tali, idonei ad interrompere qualsiasi collegamento tra evento e danno”. Come chiarito dal ctu, le piogge dell'11 Dicembre 2008, che avevano dato causa alla frana nel terreno dei erano state repentine. E ciò non aveva dato il CP_1
tempo all'ente preposto al controllo di approntare degli interventi di messa in sicurezza. Nell'ambito del motivo aggiunge che il principio secondo cui
“sarebbe sufficiente la contribuzione causale del difetto di custodia all'evento naturalistico, per il riconoscimento dell'integrale responsabilità dell'ente convenuto, non è accettabile ne è conforme ai principi cardine dell'ordinamento giuridico”.
4. Con il terzo motivo l'appellante invoca un concorso colposo dei danneggiati nella causazione dell'evento dannoso, per avere costoro omesso di provvedere alla realizzazione delle opere a difesa del proprio fondo, in violazione del Regio
Decreto 523/1904, articolo 12, comma 3, e per avere violato gli artt. 29-30 e 31 del codice della strada.
5. Con il quarto motivo l'ente territoriale censura l'impugnata sentenza nella parte relativa alla quantificazione dei danni, definita dall'appellante abnorme e fuori dalla realtà, “poichè gli attori non hanno dimostrato che il loro fondo era coltivato e produttivo di reddito. Inoltre, per la costruzione dei terrazzamenti non vi sono dati certi, in quanto il loro stato di manutenzione precedente
6 l'evento dannoso non è stato provato, rendendo impossibile una quantificazione dell'assunto danno, che pertanto non andrà riconosciuto”.
6. Con il quinto motivo la chiede la riforma del capo Parte_1
relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
7. I primi due motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia (v. Cassazione 2482/2018), va osservato, in punto di diritto, quanto segue:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.) ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché́ un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od
7 omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità̀ efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità̀ giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità̀ adeguata o quello similare della c.d. regolarità̀ causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità̀ statistica o ad una probabilità̀ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento
(sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Con riferimento alle precipitazioni atmosferiche, si è, in particolare, affermato in giurisprudenza quanto segue: “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata 8 essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso)” (Cassazione 4588/2022).
Nella motivazione della citata sentenza n. 4588/2022 della Suprema Corte si legge quanto segue: “al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
— in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
9 i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
— all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché,
l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo”.
7.1 In tale prospettiva, va intanto evidenziato che i dati pluviometrici, così come indicati in consulenza, consentono di affermare l'eccezionalità dell'evento, intesa come accadimento non frequente, ma non anche la sua imprevedibilità.
Infatti, al fine di affermare la sussistenza del caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale con la cosa, occorre che l'evento sia contestualmente eccezionale ed imprevedibile.
Ebbene, premesso che, come chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 30288 del
2023), la imprevedibilità “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, i dati pluviometrici, così come indicati dal ctu, evidenziano che fenomeni di entità assimilabile a quello verificatosi in data 11.12.2008 si erano verificati anche nel in passato.
Considerate le precipitazioni giornaliere, infatti, i dati accertati dal ctu evidenziano la sussistenza di precipitazioni che per intensità si avvicinano a quella oggetto di causa (l'8.10.1957 si è registrata una precipitazione più consistente di quella oggetto di causa, mentre nel 1985 e anche nel 2001 si sono registrate precipitazioni non di molto inferiori a quella in esame). Nel suo supplemento il ctu ha poi analizzato i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni cumulate in 8 giorni, evidenziando così che sia nel 1957 che nel
1985 e nel 1996 la quantità di pioggia abbattutasi nel territorio del Comune di
10 San Piero Patti si è avvicinata (in difetto rispetto a quella del 1957 e in eccesso rispetto a quelle del 1985 e 1996) alla entità dell'evento temporalesco oggetto di causa.
Questi dati depongono nel senso di escludere il carattere della imprevedibilità dell'evento, seppur eccezionale. Il difetto del carattere della imprevedibilità impedisce di poter affermare la sussistenza del caso fortuito quale causa esimente della responsabilità dell'ente custode.
Si legge nella consulenza a pagina 20 quanto segue: “si ritiene pertanto che il crollo sia avvenuto in un punto caratterizzato da maggiore vulnerabilità derivante soprattutto dal contributo idrico dalle possibili lesioni sull'asfalto, da sorgenti nel sottosuolo e dalla natura del terreno utilizzato per realizzare il rilevato stradale”.
Lo stesso consulente tecnico ha specificato che l'evento dannoso si è verificato per una pluralità di concause, nella specie le abbondanti piogge, l'inefficiente regimentazione delle acque ed il cattivo stato di manutenzione dell'infrastruttura. In particolare, a pagina 12 del supplemento di consulenza, sebbene indichi che le piogge eccezionali siano state il fattore causale predominante nell'attivazione del dissesto, il ctu ha evidenziato che il fenomeno dannoso “sia stato con ogni probabilità agevolato anche dalla non efficiente regimentazione delle acque e dalle carenti condizioni strutturali del corpo stradale (terreno di riporto costituente il sottofondo stradale, muro di contenimento, piano di contenimento, piano stradale), condizioni, specie per il muro di contenimento, rese precarie probabilmente anche dal tempo trascorso dall'epoca di realizzazione”.
È vero che, come evidenziato dall'appellante, il ctu aveva scritto nella sua relazione che “il tempo trascorso non consente di verificare se e\o quanto lo stato di manutenzione della strada abbia potuto contribuire all'innesco del dissesto”. Ma è pur vero che il ctu ha poi rimarcato come la saturazione dei
11 terreni a seguito delle ingenti piogge dell'11 dicembre 2008 ha determinato l'indebolimento dei terreni presenti a valle del muro nonché la maggiore spinta a tergo in funzione anche delle probabili infiltrazioni d'acqua in corrispondenza delle possibili (come si rileva a tutt'oggi nei settori adiacenti a quello a suo tempo crollato) lesioni presenti sull'asfalto.
Ora, la causalità in tema di responsabilità civile deve essere accertata secondo il criterio “del più probabile che non”. In tal senso, la Corte di Cassazione, con sent. 25884 del 02.09.2022, ha statuito che “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.
Nel caso di specie, il consulente ha rilevato che “in condizioni di prolungata piovosità e di saturazione del terreno, le porzioni più terrigene, subiscono un decremento delle proprie condizioni geo-meccaniche e, in presenza di circostanze già vulnerabili tendono a franare. Nel caso del dissesto in esame la vulnerabilità si configura nelle probabili precedenti lesioni dell'asfalto, nella presenza della strada a mezzacosta costruita, in molti tratti, per metà su substrato roccioso e per metà su riporto ovvero su due terreni caratterizzati da caratteristiche geomeccaniche ben diverse, sulla presumibile non ottimale regimentazione delle acque lungo la SP, sulla sostanziale acclività del pendìo, sulla considerevole fratturazione delle arenarie a monte e il conseguente 12 possibile drenaggio direttamente sul riporto che costituisce il sottofondo del settore stradale a mezza costa. Tali circostanze sono attribuibili in gran parte
a fattori naturali (geologia dell'area, caratteristiche idrogeologiche dei terreni presenti, acclività del pendìo), in minor parte invece ad accorgimenti costruttivi o a presumibile inadeguata regimentazione delle acque di deflusso al momento del dissesto”. Da tali considerazioni emerge che è “più probabile che non” che sia stata la vulnerabilità della strada, lesionata e non manutenuta, caratterizzata da un difetto costruttivo, oltre che l'inefficiente regimentazione delle acque, a determinare, insieme alle cause naturali, l'evento franoso (il ctu nel suo supplemento ha ritenuto che “a causare il dissesto abbiano inciso per il
75% le piogge eccezionali e per il 25% le carenze strutturali del corpo stradale”). In tal senso, depongono gli elementi di fatto rilevati dal ctu sui luoghi oggetto del sinistro, come descritti al momento del primo sopralluogo.
Il consulente ha rilevato, infatti, che “le lesioni nei tratti adiacenti a quello di cui all'evento dannoso lasciano presuppore che i settori lato valle della strada
a mezzacosta, costruiti in rilevato, siano da ritenersi vulnerabili a possibili cedimenti”. Una situazione non dissimile continuava a persistere al momento del secondo sopralluogo realizzato nel 2018, allorché il consulente osservava
“la presenza di lesioni sull'asfalto, di avvallamenti, di ripristini dell'asfalto nonché, in corrispondenza della spalletta del solettone relativo alla ricostruzione della strada franata, un cedimento di alcuni centimetri della zona immediatamente contigua. Tali elementi sono senz'altro indicatori di fenomeni di cedimento che la sede stradale sta subendo già da parecchi anni e che la rendono vulnerabile a fenomeni come quello registrato nell'anno 2008”. Alla luce dei superiori elementi deve ritenersi che la cattiva manutenzione della sede stradale nonché il difetto di costruzione abbiano rappresentato una concausa dell'evento dannoso oggetto del presente giudizio.
Sempre in tema di nesso causale, va osservato che “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41
13 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (Cassazione 30521/2019).
Da ciò deriva, quindi, l'imputabilità per intero alla (oggi Parte_2 [...]
) di tutte le conseguenze dannose subite dagli attori. Parte_1
8. Il terzo motivo di prova è infondato. Al di là del fatto che la deduzione in fatto della mancata realizzazione dei canali di scolo ad opera dei proprietari danneggiati non era contenuta nella comparsa di risposta della Parte_2
depositata in primo grado, dalla ctu non risulta che la mancata
[...]
esecuzione di opere (o la cattiva esecuzione di opere ) da parte del proprietario del fondo danneggiato abbia avuto incidenza causale nella verificazione della frana, che va imputata al fatto naturale e, in parte, alla non efficiente regimentazione delle acque e alle carenti condizioni strutturali del corpo stradale, per come evidenziato dalla consulenza. Inconferente appare, poi, il richiamo all'art. 12 r.d. 523/1904, che riguarda l'obbligo dei proprietari di realizzare opere a difesa dei loro beni “contro i corsi d'acqua”, e, quindi, un obbligo relativo ad una situazione ben distinta da quella oggetto di causa, in cui a causare il danno al fondo degli appellati non è stato un corso d'acqua, ma una 14 precipitazione atmosferica che, in concorso con il fattore umano imputabile alla
, ha dato luogo alla frana del terreno. Parte_2
Non è nemmeno dimostrato e non emerge dalla ctu che un'omessa manutenzione delle ripe da parte del proprietario del fondo danneggiato o un omessa manutenzione di muri di sostegno destinati unicamente a sostenere i fondi adiacenti alla strada abbiano avuto incidenza nella causazione dell'evento dannoso.
9. Il quarto motivo è infondato.
Il ctu, geologo ha accertato che “Il dissesto ha una superficie Controparte_4
complessiva nell'ordine dei 1800 metri. Si rileva che il settore medio-alto, la cui superficie è circa 1200 mq, è stato fortemente danneggiato dalla frana ed è in gran parte inaccessibile, il settore medio-basso, invece, è stato caratterizzato da uno strato superficiale di fango e da una modesta quantità di detriti (blocchi di pietra derivati dalla distruzione dei muretti) che ha comunque danneggiato le piante presenti”.
Il consulente ha, poi, evidenziato gli interventi da eseguire per eliminare il materiale franoso che è precipitato sul terreno degli attori:
a) decespugliamento dell'area;
b) asportazione manuale dei blocchi di asfalto presenti nelle porzioni più superficiali del detrito che dovranno essere debitamente trasportate in adeguato sito di smaltimento di rifiuti speciali ovvero in impianto di trattamento per il recupero e il riciclaggio.
Il CTU ha, infine, accertato che il dissesto ha divelto i terrazzamenti con relativi muretti a secco, ha distrutto un elevato numero di piante di nocciolo ed ha danneggiato o distrutto alcune piante di ulivo. Il geologo ha, quindi, CP_4
stimato il danno subito dal fondo muovendo dalla condizione antecedente all'evento, quale ricavabile dall'osservazione dello stato dei luoghi, e
15 procedendo alla quantificazione dei costi per la ricostruzione dei muretti e per il ripristino delle piante di nocciole, quantificando la perdita di produzione nel periodo compreso fra il 2009 e il 2017, nonché i costi per acquisto e messa a dimore delle piante di ulivo e la perdita di produzione.
Le valutazioni del ctu si fondano, quindi, su attenta osservazione dello stato dei luoghi e la diretta rilevazione dei danni provocati dalla frana.
Nella quantificazione dei danni, il ctu si è rifatto, poi, al “nuovo prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale” pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 13 marzo 2015 (per l'attività di decespugliamento), al prezziario regionale dei Lavori Pubblici della Regione
Siciliana (per il costo del trasporto del materiale da smaltire, per il movimento terra e per la demolizione dei blocchi relativi al vecchio muretto della sede stradale), dei prezzi di mercato per l'attività di smaltimento, evidenziando anche la necessità di un intervento di operai specializzati avuto riguardo alla impervietà della scarpata.
Nella quantificazione dei costi di ripristino dei 40 muretti in pietrame che sono stati distrutti dalla frana, delle piante di nocciolo, il ctu si è rifatto al “Prezziario
Regionale Agricoltura”. Il ctu ha poi calcolato la resa media di produzione delle piante danneggiate ed ha quantificato in € 3.880,00 la perdita di produzione delle nocciole nell'arco temporale compreso fra il 2009 e il 2017.
Quanto alle piante di ulivo, la stima dei danni operata dal ctu in ragione di €
1.500,00 (per l'acquisto e messa a dimora delle piante e per la mancata produttività) appare congrua, perché fondata sulla stima della resa di produzione di ogni albero e sul numero di alberi distrutti o danneggiati.
Gli accertamenti compiuti dal ctu si fondano sulla rilevazione diretta dello stato dei luoghi che ha consentito al tecnico di ricostruire lo stato antecedente alla frana e di calcolare conseguentemente i danni subiti sia in termini di costi per
16 il rispristino dello stato dei luoghi, sia in termini di mancata redditività degli alberi distrutti o danneggiati.
10. Il motivo d'appello avverso il capo relativo alle spese del primo grado di giudizio, in quanto formulato nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di gravame, va del pari respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi (fatta eccezione per la fase di trattazione, che non ha visto lo svolgimento di attività istruttoria, per la quale vanno applicati i valori minimi) previsti per le cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed €
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2020 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata in data 05.06.2020 ed emessa anche nei confronti di e Controparte_1 Per_1
così decide:
[...]
- rigetta l'appello;
- condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , Controparte_1 CP_2 CP_3
spese che liquida in € 12.154,00 per compensi professionali, di
[...]
cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della Parte_1
17 di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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