Ordinanza presidenziale 10 agosto 2023
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Ordinanza collegiale 21 giugno 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/05/2025, n. 10513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10513 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01527/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ispettorato Generale della Sanita’ Militare, non costituito in giudizio;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti a causa di morte per effetto della malattia contratta per causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, qualificatisi eredi legittimi del maresciallo dell’Esercito -OMISSIS-, hanno chiesto di accertare la responsabilità del Ministero della difesa per un tumore uroteliale che ha affetto e poi portato al decesso il de cuius il 16.3.2015, con conseguente condanna “al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti … come in premessa quantificati, ovvero per gli importi maggiori o minori ritenuti dovuti, anche con giudizio di equità, ex artt. 1226 e/o 432 c.p.c.”
1.1 Hanno dedotto che il mar. -OMISSIS-, già nell’agosto del 2011, aveva iniziato ad accusare problemi di salute, con grado invalidante del 100%, poi accentuatisi sul finire del 2011 con progressiva sopravvenienza di totale inabilità cui si è affiancata la consapevolezza dell’esizialità della patologia fino al decesso in data 16.03.2015. Detti eventi dannosi erano dai ricorrenti ricondotti all’esposizione non protetta a polveri e fibre di amianto subita dal de cuius nel corso del suo impiego quale meccanico dei mezzi corazzati per i periodi: - dal 04.03.79 al 10.02.92 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° BTG. Granatieri Mecc. “Assietta” - Roma); - dall’11.02.92 al 30.08.92 (meccanico dei mezzi corazzati, nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma) - dal 03.01.93 al 30.01.2001 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma).
1.2 Hanno quindi sostenuto che il mar. -OMISSIS- avesse subito dei “danni biologici c.d. terminali, e/o dei danni tanatologici e catastrofali” così quantificati “innanzitutto un danno biologico pari al 100%, già a partire dall’autunno del 2011, e, secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenendo conto della sua età, con pregiudizio pari ad €871.839,00, che personalizzato, tenendo conto dei pregiudizi morali, esistenziali e per lesione alla personalità morale, e ad ogni altro diritto costituzionale, andavano quantificati in €1.300.000,00, ovvero nell’importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto dal Giudice adito e/o in corso di causa, così da tener conto anche dei pregiudizi morali ed esistenziali”.
1.3 Hanno sostenuto poi che avesse “subito anche un pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, di cui si chiedeva la quantificazione proponendo un importo di €300.000,00” salvo quello maggiore o minore accertato in corso di causa.
1.4 Hanno affermato che il Ministero convenuto, in riferimento alla stessa patologia, avesse già riconosciuto al de cuius la causa di servizio nonché lo status di vittima del dovere.
1.5 Hanno prodotto sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS- pubbl. il 13/01/2023 (RG n. -OMISSIS-) nella quale era stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della difesa, quale datore di lavoro del sig. -OMISSIS-, per l’evento infausto occorsogli, con condanna al risarcimento del danno iure proprio sofferto dai parenti e rinvio alla giurisdizione amministrativa per quanto atteneva a quello loro spettante jure hereditatis.
1.6 Veniva fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 3 aprile 2024, in vista della quale i ricorrenti depositavano memoria il 27.2.2024 insistendo nelle pretese ed il Ministero intimato si costituiva il successivo 18.3 con foglio dell’Avvocatura chiedendo il rigetto del ricorso.
1.7 All’udienza fissata il Collegio avvisava in limine la parte ricorrente del superamento dei limiti dimensionali stabiliti per l’atto introduttivo dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, in applicazione dell’art. 13 -ter , comma 2, all. 2 CPA, la causa veniva quindi discussa ed introitata per la decisione.
1.8 Con successiva ordinanza, riservata ogni definitiva valutazione su tutto lo spettro delle domande di parte ricorrente, il Collegio, osservato preliminarmente che ai fini della quantificazione e liquidazione del danno prospettato dovesse farsi riferimento secondo consolidata giurisprudenza (ex plurimis CdS n. 3573/2023; TAR Lazio – Roma n 8903/2024) al testo attuale delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, con i relativi criteri, le quali “costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica (Cass., sez. III, n. 7770/2021)”, disponeva, ai sensi degli artt. 19 e 66 CPA, verificazione sui danni non patrimoniali richiesti, incaricando la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
1.9 Il Collegio chiedeva in particolare all’Ausiliario, sulla base dei documenti e temi di prova già introdotti in giudizio, di ricostruire esordio ed evoluzione, con relative datazioni temporali, della patologia che aveva colpito il de cuius accertando ogni relativa afflizione ed invalidità derivatane.
1.10 Ottenuta proroga rispetto alle originarie scadenze l’Ausiliario provvedeva all’incombenza depositando la sua relazione in data 13.1.2025 con annessa richiesta di liquidazione di un rimborso spese di euro 500,00 (cinquecento/00) omnia.
1.11 In vista dell’udienza di trattazione parte ricorrente depositava memoria e successivamente una replica. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa -reiterato avviso alla parte ricorrente del superamento dei limiti dimensionali nell’atto introduttivo- veniva discussa nel merito e, quindi, introitata in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto nelle sue domande risarcitorie nei termini precisati in seguito.
2.1 In limine va preliminarmente espunta la memoria di replica irritualmente depositata dai ricorrenti in quanto nessun atto al quale replicare era stato depositato dalla controparte pubblica.
Va quindi ricordato -condividendo l’attribuzione operata dall’AGO (supra sub 1.5) che la giurisdizione esclusiva di questo TAR sul pubblico impiego c.d. “non contrattualizzato”, come quello militare, in ossequio ai consolidati indirizzi della Suprema corte (v.si cass. SU ord. 5 maggio 2014 n. 9573), si estende al solo risarcimento dei pregiudizi direttamente subiti dall’impiegato in dipendenza del rapporto di servizio, ciò su domanda dell’interessato ovvero, se deceduto, “jure hereditatis” dei suoi successori; mentre invece spetta al GO la cognizione sui risarcimenti delle conseguenze, patrimoniali e non, direttamente patite dai congiunti nelle proprie vite a seguito di illeciti a danno del de cuius (come i c.d. danni “parentali”, a loro spettanti “jure proprio” e non per effetto della successione ereditaria).
2.1.2 Va poi precisato che non può trovare accoglimento in questo giudizio la domanda risarcitoria delle ricorrenti del preteso pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, subito dal de cuius.
Tale domanda in disparte la sua genericità (mancando identificazione e quantificazione degli emolumenti) ed il difetto di prova, è priva di consistenza riferendosi ad un preteso danno risarcibile direttamente patito dal de cuius, per il mancato introito di ipotetici e futuri redditi e da lui trasmesso ai suoi eredi.
Secondo nota giurisprudenza di legittimità (v.si SU Cass. n. 15350/2015 e infra sub 3.2.1) il sistema risarcitorio ristora al danneggiato le effettive conseguenze negative subite nella sua vita finchè essa prosegue e quindi, in caso di estinzione della persona, non prevede che maturi, al momento della morte e con trasmissibilità ad eventuali eredi, il diritto al risarcimento di tutti gli ipotetici futuri introiti che avrebbe potuto conseguire ove fossero proseguiti la sua vita e il suo rapporto d’impiego.
Il mancato conseguimento di tali entrate future può assumere rilievo risarcitorio quale danno diretto subito nella propria vita dai congiunti del de cuius, sotto forma di cessazione di un’aspettativa di mantenimento economico e nella misura in cui non compensato dall’incasso di indennità e prestazioni previdenziali, contrattuali o assicurative ricollegabili al decesso. Detta azione, qui non prospettata, sarebbe stata eventualmente da introdursi “jure proprio” e non “successionis”, e, comunque, davanti al G.O. alla cui giurisdizione sarebbe spettata.
2.1.3 Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (nelle loro componenti tradizionalmente articolate in biologici, morali ed esistenziali, compreso il danno “terminale” da percepita consapevolezza dell’incombenza della morte) quale unitario ristoro dovuto ex art. 2059 c.c. per il complessivo pregiudizio ai diritti inviolabili personali subìto dal danneggiato, essa rientra nella cognizione di questo TAR nei termini di cui si dirà in seguito.
2.1.4 Va anche aggiunto che i danni sofferti dal de cuius, per come prospettati in ricorso nella presente sede di giurisdizione esclusiva su rapporto di impiego “non privatizzato”, sono da considerarsi di matrice contrattuale, essendo correlati alla denunciata violazione da parte dell’Amministrazione del dovere di tutelare l'integrità fisica e morale del proprio personale dipendente, anche quando si tratti di unità militari professionalmente obbligate ad esporsi al pericolo.
2.1.5 A riguardo in giurisprudenza risulta autorevolmente affermato che “ l’Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano, nell’esercizio di attività imprenditoriale, ad energie lavorative di terzi di adottare, nell’esercizio di tali attività, “misure” idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 10.1. La disposizione, più in particolare, nello stabilire che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, enuclea un dovere di protezione che arricchisce ex lege (cfr. art. 1374 c.c.) il rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di lavoro. 10.2. La disposizione … non ha una portata solo settoriale ma, al contrario, delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro che si proietta prismaticamente in tutto l’ordinamento: come tale, integra un referente normativo e valoriale di impatto sistemico e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l’Amministrazione della difesa. 11. La conclusione sopra esposta trova ulteriore conforto nell’art. 2050 c.c., il quale, pur se dettato in punto di responsabilità extra-contrattuale, ha anch’esso una potenzialità normativa espansiva, in quanto emersione settoriale di un principio generale: le conseguenze dannose delle attività pericolose gravano in capo a colui che le pone in essere, salva la prova dell’adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”. 12. Tali generali coordinate normative debbono essere calate nella specificità delle funzioni dell’Amministrazione della difesa, in particolare allorquando, in esecuzione di disposizioni delle massime Autorità dello Stato, deve inviare personale militare in teatri operativi esteri. 13. Orbene, giacché le “misure” che deve adottare il datore di lavoro militare, strutturalmente impegnato in “attività pericolose”, sono normativamente funzione anche della “particolarità del lavoro”, ne consegue che, nel caso di invio di militari all’estero, l’Amministrazione è tenuta, prima di procedere all’esecuzione materiale della missione, ad una rigorosa analisi delle condizioni del contesto ambientale, ad una puntuale enucleazione dei possibili fattori di rischio e, quindi, ad una conseguente individuazione delle “misure” tecnico-operative concretamente disponibili, ragionevolmente implementabili e potenzialmente idonee ad eliminare o, comunque, ad attenuare il più possibile i rischi non stricto sensu bellici connessi all’impiego di militari nel teatro de quo” (così CdS, IV Sez., n. 7560/2020) .
2.1.5 Ciò vale a confermare in capo all’Amministrazione Militare, non diversamente dagli altri datori di lavoro, un preciso obbligo contrattuale di protezione dei propri dipendenti i quali, anche ove inquadrati in unità impegnate in teatri bellici e quindi professionalmente esposti a gravi pericoli per la loro incolumità, conservano il diritto a non subire i rischi aggiuntivi per la salute evitabili con l’esercizio della specifica diligenza dovuta in un’attività delicata come la pianificazione delle operazioni militari.
2.2 Ciò posto va pertanto indagata la responsabilità dell’Amministrazione della difesa, nella sua qualità di datore di lavoro, per lo sviluppo della patologia esiziale che colpì il -OMISSIS-. Ciò sia sotto il profilo del riconoscimento del nesso di causalità tra comportamenti datoriali e patologia sviluppata, sia della rimproverabilità a titolo di colpa di tali comportamenti.
2.2.1 Le parti attrici hanno allegato che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, quale meccanico dei mezzi corazzati, è stato esposto a polveri e fibre di amianto, per i seguenti periodi: - dal 04.03.79 al 10.02.92 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° BTG. Granatieri Mecc. “Assietta” - Roma); - dall’11.02.92 al 30.08.92 (meccanico dei mezzi corazzati, nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma) - dal 03.01.93 al 30.01.2001 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma).
Detta circostanza non è state contestata e la sua efficienza causale nella causazione dell’evento dannoso occorso può ritenersi dimostrata in questo giudizio nei termini del “più probabile che non”.
2.2.2 A riguardo assumono rilievo sia la sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-, conclusasi con la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio dai ricorrenti per la perdita del congiunto e basata su ampi accertamenti istruttori, sia la convergenza nella stessa direzione dei pregressi atti ministeriali con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia del mar. -OMISSIS- e liquidate alcune provvidenze, sia il contegno tenuto, anche nel presente processo, dall’Amministrazione intimata che non ha opposto significative contestazioni sui punti di fatto.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Roma, dalla Consulenza tecnica dell’Ing. -OMISSIS-, allegata dagli attori nel giudizio in sede civile, emerge una descrizione delle mansioni e delle missioni operative del Sig. -OMISSIS- dalla quale, tramite un calcolo e una valutazione effettuata secondo i dati Amyant risulta che lo stesso è stato esposto a polveri e fibre di amianto in misura, presumibilmente, superiori alle 500 ff/ll, nella media delle otto ore lavorative per tutto il periodo al servizio dell’Esercito Italiano, ovvero dal 10.01.1978 al 10.01.2013, con livelli di esposizione di gran lunga superiori a quelli previsti dalle leggi del tempo.
La circostanza dell’esposizione non protetta ad agenti notoriamente inquinanti del -OMISSIS- non è stata sconfessata dal Ministero, né in sede civile, né in questo giudizio, nonostante, a fronte del denunciato inadempimento o, almeno, in virtù della sua “vicinanza alla prova”, gli competesse l’onere di dimostrare il fatto impeditivo dell’assenza di rischio nei luoghi di lavoro ovvero dell’adozione di tutte le necessarie misure di protezione in presenza di riconosciuti fattori nocivi.
Inoltre da più documenti di provenienza ministeriale emerge che il Sig. -OMISSIS- fosse affetto da tumore uroteliale riconducibile all’attività di servizio che avvalorano il nesso causale tra l’evento malattia-morte e le condizioni di impiego del militare.
2.2.3 Il Ministero convenuto, in particolare, ha riconosciuto la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere in favore del defunto con i documenti datati 29.1.2018 e 20.2.2018.
L’atto Ministeriale 29.1.2018 reca infatti comunicazione del nuovo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - CVCS n. -OMISSIS-del 4.12.2017 che valutava come “DIPENDENTE da causa di servizio” le patologie: “carcinoma uroteliale del bacinetto renale con estesa diffusione metastatica del rene destro non funzionante ed ai linfonodi paraortici in corso di chemioterapia” . "diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali" ed “ipertensione arteriosa in trattamento plurifarmacologico” sofferte dal defunto m.llo -OMISSIS-.
Il documento ministeriale 20.2.2018 denominato “pratica medico-legale relativa al 1^ Maresciallo GT (E.I.) -OMISSIS- -OMISSIS-” comunica poi che “il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. -OMISSIS-emesso nell’adunanza n, 944 del 06.02.2018, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione dell’infermità richiesta con istanza in data 08.02.2012”. Quest’ultimo documento fa poi espresso riferimento al DPR 243/2006 quale regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565 L.23 dicembre 2005, n. 266.
2.2.4 Pertanto, sebbene il caso di specie riguardi una malattia tumorale che, come gran parte di queste patologie, ha un’eziogenesi varia e ancora non del tutto nota, gli accertamenti operati in sede giudiziaria civile, i documenti amministrativi relativi al riconoscimento della causa di servizio, il libretto personale del militare (il quale testimonia gli anni di servizio passati in luoghi non salubri), il decorso lento della malattia (che, notoriamente, è frutto di tali tipologie di antefatti) fanno propendere per la sussistenza del nesso causale rispetto al danno lamentato, sempre secondo il principio del “più probabile che non”.
3. Acclarata la responsabilità dell’Amministrazione nella causazione della esiziale patologia che colpì il -OMISSIS- e l’obbligo di risarcire i suoi eredi per le conseguenze pregiudizievoli da lui sofferte, occorre procedere alla quantificazione del risarcimento dovuto.
3.1 Si impongono alcune considerazioni preliminari.
3.1.1 La nota, magmatica, evoluzione interpretativa del quadro giuridico di riferimento in materia di ristoro ex art. 2059 cc dei danni non patrimoniali arrecati ai diritti fondamentali alla vita e alla salute porta -secondo le linee evolutive della giurisprudenza della Suprema corte successive alle c.d. “sentenze di San Martino” del 2008 (v.si, senza pretesa di esaustività, l’ordinanza “decalogo” cass., III sez., n. 7513/2018, la sent. cass., III sez., n. 28988/2019 e l’ord. cass., sez. lav, n. 36841/2022 e la sent. cass., III sez., n. 7923/24) - a strutturare l’unitario risarcimento dovuto, tuttora, secondo tre distinte componenti fondamentali che, attingendo ad una terminologia “tradizionale” giusto per comodità descrittiva, possiamo identificare:
-- a) nel c.d. danno biologico, oggi definito dall’art. 138 D. Lgs. 209/05 come “ la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” il cui risarcimento tendenzialmente ricomprende tutto lo spettro dei pregiudizi non patrimoniali normalmente arrecati da un’offesa illecita al diritto fondamentale della salute;
-- b) nel c.d. danno morale, cioè il pregiudizio dato dalla sofferenza interiore, attinente alla “relazione introspettiva con se stesso” e rilevante nella misura in cui, per la sua eccezionalità, non sia da ritenersi già compreso nella componente biologica sub a) (v.si cass., III sez., ord. n. 7513/2018 per la quale “ la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento ”)]; sempre che poi detto danno “morale” non evolva attraverso una “somatizzazione” anche in un autonomo danno biologico aggiuntivo invalidante, misurabile ed apprezzabile a parte;
-- c) nel c.d. danno esistenziale, attinente ai rapporti “esterni da sé”, alle relazioni con luoghi, persone e abitudini di vita, rilevante anch’esso sempre nella misura in cui, per la sua eccezionalità, il pregiudizio non sia da ritenersi già ricompreso nella componente biologica sub a), traducendosi in una profonda limitazione di una vita con spiccate occasioni e prospettive dinamico-relazionali.
3.1.2 Pertanto, a voler sintetizzare gli attuali approdi giurisprudenziali in materia (come, in particolare racchiusi nella citata ordinanza-decalogo della Cass. n. 7513/2018) la liquidazione dell’unitario pregiudizio non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc pur partendo da una tendenziale omnicomprensività della componente di c.d. danno “biologico”, deve essere capace -ove necessario- di un’adeguata “personalizzazione” del risarcimento rispetto alle caratteristiche del caso concreto ed aperta ad una separata considerazione anche delle componenti di c.d. danno “morale” ed “esistenziale” tutte le volte in cui le conseguenze dell’illecito abbiano avuto ripercussioni di tale spiccata intensità nella sfera interiore e/o nelle relazioni esteriori del danneggiato da non potersi ritenere ricomprese nell’ordinario risarcimento della componente “biologica”.
3.1.3 Quanto poi alla concreta quantificazione dell’ammontare risarcitorio il criterio fondamentale è quello equitativo di cui all’art. 1226 cc, ma è noto come esso, relativamente al c.d. “danno biologico”, per apprezzabili ragioni di uniformità di trattamento su base nazionale (nonchè di certezza dell’entità dei risarcimenti e, di riflesso, degli equilibri e della sostenibilità dei bilanci di enti previdenziali e compagnie assicurative) sia stato da tempo declinato, prima in via giurisprudenziale e poi con l’avallo recato dal D.Lgs. 209/05 - Codice delle Assicurazioni Private, in “tabelle” idonee a collegare valori monetari predefiniti a corrispondenti graduazioni (i “punti percentuali di invalidità”) della limitazione funzionale nella vita del danneggiato intervenuta in conseguente all’illecito, calcolata su un’oggettiva base medico-legale.
Un’identica oggettiva base scientifica medico-legale di misurazione (cioè “le percentuali di invalidità”) tratto distintivo del “danno biologico” ex art. 138, comma 2, D.Lgs 209/05, non è invece rinvenibile nella valutazione dell’incisività delle altre componenti di danno, come visto tradizionalmente definite “morale” ed “esistenziale”, per le quali invero la liquidazione dovrebbe avvenire tendenzialmente con l’applicazione del criterio equitativo “puro” di cui all’art. 1226 cc, secondo la soggettiva valutazione delle varie corti di merito.
Tuttavia, sempre per apprezzabili esigenze di uniformità di trattamento si sono affermate, anche per dette componenti di danno, modalità alternative liquidatorie di tipo “tabellare” che –partendo dalla massima di esperienza della sussistenza di un rapporto di diretta proporzionalità tra l’intensità del pregiudizio “biologico” e quello della sofferenza “morale” e/o “esistenziale”- prevedono la possibilità di una “personalizzazione” del risarcimento, ove necessaria per ragioni di giustizia del caso singolo, che, a partire dalla liquidazione oggettiva della componente biologica, si estenda poi anche alle quelle “morali” ed “esistenziali” attraverso vari metodi come l’aumento in via percentuale forfetaria dell’ammontare del risarcimento calcolato per la componente “biologica” oppure la c.d. “scomposizione del punto d’invalidità” che consiste nel dare separata evidenza, all’interno del valore del punto di invalidità standard, al peso della componente “biologica” e di quella “morale” (che ordinariamente è una frazione della prima) per consentire un’autonoma quantificazione di quest’ultima rispetto al pregiudizio “biologico”.
Resta sempre ferma, poi, la libertà del giudice di ricorrere al criterio di liquidazione equitativa “pura”, secondo il proprio soggettivo senso di giustizia, tutte le volte in cui l’applicazione dei sistemi tabellari gli appaia insufficiente o inadeguata al caso di specie (v.si Cass. sentt. n. 12408/2011, n. 27562/2017 e n. 9950/2017).
3.2 Concentrando, ora, l’attenzione sul caso in esame, va rilevato come l’attività di verificazione disposta sia stata mirata a conseguire ogni utile informazione ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dalle “tabelle milanesi” a fronte di un decesso avvenuto dopo un lungo periodo di letale malattia.
3.2.1 Va ricordato che –secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (v.si SU Cass. n. 15350/2015) affermatosi sul principio dell’ordinaria risarcibilità nel nostro sistema non dell’evento dannoso in sé (danno “in re ipsa”), ma solo delle sue conseguenze pregiudizievoli (c.d. “danno-conseguenza”) - un fatto illecito che cagioni subito la morte non può determinare un danno non patrimoniale “biologico” per chi lo subisca, estinguendosi costui al momento dell’evento-morte (o poco dopo) con impossibilità di patirne le conseguenze dannose ed acquisire al suo patrimonio un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi, avendo appunto respinto la giurisprudenza la configurabilità del danno da morte (talvolta definito “tanatologico”) come risarcibile “in re ipsa”.
3.2.2 Da tale ipotesi di morte “istantanea” va invece distinta quella in cui il decesso sopravvenga –come accaduto nella vicenda de qua- dopo un apprezzabile lasso di tempo dai fatti causativi, soffrendo in tal caso la vittima, nel periodo residuo di vita fino all’ extremum exitum , un diretto pregiudizio non patrimoniale in conseguenza dell’illecito e maturando in questo caso, con differenze poi a seconda sia cosciente e meno della sua condizione, un diritto risarcitorio trasmissibile.
3.2.3 Pure siffatto pregiudizio, secondo le linee giurisprudenziali recenti sopra richiamate, può strutturalmente configurarsi nelle tre componenti (anche qui definite attingendo alla terminologia “tradizionale” per comodità descrittiva):
-- I) del c.d. danno biologico (rilevante anche in caso di incoscienza del moribondo) che qui consiste in un’invalidità temporanea singolarmente atipica, in cui la limitazione fisica, anziché evolvere positivamente verso la guarigione o almeno verso una stabilizzazione che consenta di definire il correlato grado di invalidità permanente nella vita futura, peggiora invece inesorabilmente verso la morte, secondo un esito già diagnosticato, durante il segmento di vita rimasto; ciò comporta la conseguente non cumulabilità, in questa ipotesi, tra danno da invalidità temporanea e da invalidità permanente;
-- II) del c.d. danno morale (rilevante solo in caso, o nei periodi, di coscienza del moribondo ed ove specificamente allegato e adeguatamente dimostrato in giudizio) consistente nell’eccezionale sofferenza interiore patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente percepisca e assista allo spegnersi della propria vita, talvolta definito “catastrofale” per la sua incommensurabile intensità; sempre che non evolva attraverso forme di “somatizzazione” anche in un autonomo danno biologico aggiuntivo ulteriormente invalidante ed apprezzabile a parte;
-- III) del c.d. danno esistenziale (rilevante anche in caso di incoscienza del moribondo, ove specificamente allegato e adeguatamente dimostrato in giudizio) consistente nello spegnimento di una vita dalle prospettive dinamico-relazionali particolarmente spiccate.
3.2.4 E’ poi evidente come nell’ipotesi di un illecito con conseguenze mortali non immediate, l’autonomo rilievo risarcitorio del danno “morale” ed “esistenziale” che, come visto, nelle ipotesi senza conseguenze mortali è di solito “eccezionale” rispetto alla tendenziale omnicomprensività della componente “biologica”, qui acquisti invece un’incidenza più frequente.
3.3 Tutto ciò considerato il Collegio ai fini della quantificazione del risarcimento, condividendo l’opportunità di evitare il più possibile valutazioni soggettivistiche fatalmente a rischio di generare possibili sperequazioni di trattamento, tanto più inaccettabili in materia di diritti fondamentali, ritiene di seguire una modalità “tabellare” di liquidazione equitativa, facendo riferimento alle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano le quali tuttora “costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica” (v.si, ex plurimis, sentt. Cass. n. 36841/2022, Cass., sez. III, n. 7770/2021, CdS n. 3573/2023; TAR Lazio n. 8903/2024) per le vicende dannose antecedenti al 5 marzo 2025, data dopo la quale per effetto del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 avrà valenza la nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona (c.d. “Danno non patrimoniale di non lieve entità”).
3.3.1 Pertanto la liquidazione del danno di specie avverrà, sulla base delle risultanze della disposta verificazione, secondo l’apposito capitolo delle Tabelle milanesi, attualizzato negli importi ai valori del 2024, dedicato alla “Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea” che ha articolato una specifica disciplina con l’ambizione di quantificare l’intero spettro dei danni liquidabili ad integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subìto nel segmento residuo di vita dalla vittima di illeciti con conseguenze mortali, il cui decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, secondo la fattispecie configurata nella citata cass. S.U. sent. n. 15350/2015.
3.3.2 Detta disciplina si basa sull’unitario concetto di “danno terminale” quale categoria omnicomprensiva di tutte le componenti di pregiudizio non patrimoniale sia di stampo biologico che personali e sofferenziali causati alla persona danneggiata da una condizione patologica con esito letale diagnosticato, imminente e consapevolmente percepito (con assorbimento quindi di ogni altra figura concettuale di pregiudizio diversamente denominata come “danno biologico terminale” piuttosto che “da lucida agonia” o “morale catastrofale” etc).
Più dettagliatamente le Tabelle hanno articolato la liquidazione secondo i seguenti principi:
A) unitarietà ed onnicomprensività del risarcimento del “danno terminale”, che ricomprende al suo interno ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita dal de cuius , sia sul piano fisico che morale-sofferenziale, senza più separata rilevanza del danno biologico temporaneo “ordinario” (id est “invalidità temporanea”) e di quello morale “catastrofale”, assorbiti e risarciti con un unitario importo giornaliero tabellare;
B) durata limitata della risarcibilità del “danno terminale” così definito, che per sua stessa definizione appare incompatibile con la protrazione per un tempo esteso, con individuazione convenzionale di un numero massimo di 100 giorni oltre il quale esso non possa prolungarsi; il protrarsi della condizione di irrecuperabile invalidità del moribondo nell’eventuale periodo successivo sarà risarcibile solo come danno biologico temporaneo ordinario secondo il relativo importo dietimo fisso;
C) necessità di comprovata percezione della fine imminente da parte del danneggiato ai fini della risarcibilità del “danno terminale” (che cumulando sia la limitazione fisica che la sofferenza per la fine incombente in mancanza della percezione di quest’ultima non potrebbe configurarsi), diversamente tornando risarcibile il solo danno biologico da invalidità temporanea secondo le regole ordinarie e non più quello terminale;
D) tabellazione dei valori risarcitori giornalieri durante il periodo convenzionale di 100 giorni di liquidabilità del “danno terminale”, come sopra detto sub B), con ammontari “liberi” nei primi tre giorni e poi, dal quarto in poi, di entità via via decrescenti in funzione della regola d’esperienza medico-legale per cui il danno tende a diminuire col passare del tempo essendo la massima sofferenza percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo ed all’acquisita consapevolezza delle sue conseguenze letali, per poi scemare successivamente sino ad agganciarsi, ove si prolunghi oltre il centesimo giorno, alla valutazione giornaliera del danno biologico temporaneo secondo le regole ordinarie.
Il necessario spazio di manovra, richiesto dalla più volte richiamata recente giurisprudenza, per la valorizzazione di comprovate situazioni di particolare gravità nello sconvolgimento emotivo interno (che solo a fini descrittivi possiamo assimilare al risalente concetto di danno morale) o negli assetti relazionali esterni (che sempre a fini descrittivi possiamo ricondurre al risalente concetto di danno esistenziale) della persona lesa è garantito sia dalla libera quantificabilità in via equitativa del danno per i primi tre giorni di sofferenza successivi alla percezione della diagnosi infausta, con il solo rispetto di un tetto massimo complessivo di € 35.247,00; sia dalla possibilità di “personalizzazione” del risarcimento per ognuno dei giorni successivi al terzo attraverso un aumento percentuale fino al limite del 50% dei valori giornalieri di base (già recettivi delle “ordinarie” conseguenze morali e relazionali prodotte da quel tipo di danno), secondo una già collaudata tecnica affermatasi negli anni.
4. Ciò dedotto si può trascorrere alla quantificazione degli ammontari dovuti nel caso in esame.
4.1. Come visto ( supra in fatto al punto 1.9) il Collegio ha disposto una preliminare verificazione affidata alla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza per definire, datandole e quantificandole secondo la scienza medico-legale, le conseguenze dell’infermità a far data dall’insorgere della patologia e fino al decesso, verificando ogni elemento utile a valutare anche i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti ai fini della determinazione di componenti di danno morale e/o esistenziale”.
4.2 L’Organismo incaricato nella sua relazione ha compiutamente descritto caratteri ed evoluzioni della patologia, datandone l’esordio con “ la conferma diagnostica giunta a seguito dell'esito dell'esame istologico su campione bioptico prelevato in corrispondenza della regione sovraclaveare destra in data 9.12.2011 ” ha poi ricostruito che dopo tale diagnosi “ di carcinoma uroteliale della pelvi renale destra con adenopatie metastatiche sovra- e sottodiaframmatiche è stato avviato uno schema chemioterapico di prima linea (cisplatino + gemcitabina + taxolo) grazie al quale si è giunti ad una iniziale regressione della malattia metastatica che ha consentito di instaurare una chemioterapia di mantenimento con gemcitabina. Dal giugno 2012 si rileva che il sig. -OMISSIS- ha presentato una neuropatia periferica da taxolo, via via ingravescente, che ha reso difficoltose le attività della vita quotidiana dal 2014. Nel marzo 2013 era rilevata una progressione di malattia che imponeva uno schema chemioterapico basato su cisplatino e taxolo proseguito fino a giugno del medesimo anno, quando era sospeso in occasione di una grave anemizzazione per la quale erano necessarie emotrasfusioni. Il sig. -OMISSIS- riprendeva poi la chemioterapia assumendo esclusivamente taxolo fino al riscontro di un'ulteriore progressione della malattia a livello sia della massa renale sia dei linfonodi interaortocavali. Era quindi instaurato trattamento chemioterapico a base di vinflunina, a seguito del quale si rilevava alla TC del febbraio 2014 ad un controllo della malattia con riduzione delle dimensioni delle adenopatie metastatiche. Proseguiva il medesimo schema finché si assisteva al riscontro strumentale di una nuova lesione ripetitiva in corrispondenza del surrene destro. Era quindi praticato un trattamento con cisplatino seguito poi, nel gennaio 2015, da radioterapia che causava un'importante astenia agli arti inferiori con impossibilità alla stazione eretta. Nel marzo del medesimo anno, a seguito dell'insorgenza di ittero e prurito ingravescenti, il sig. -OMISSIS- era ricoverato presso l'Ospedale "Sandro Pertini" ove era riscontrata la presenza di metastasi epatiche e carcinosi peritoneale per cui si prescrivevano cure palliative eseguite fino all'exitus, avvenuto il 16.3.2015 ”.
4.2.1 L’Ausiliario ha poi specificato che il momento in cui il de cuius possa aver acquisito fondata contezza del carattere esiziale della malattia va probabilmente collocato “a seguito dell'esito dell'esame TC di controllo del 18.9.2014 ove era rilevata l'ulteriore progressione di malattia con la comparsa di una nuova lesione contigua al surrene destro, motivo per cui era effettuata nel gennaio 2015 radioterapia” ovvero ancora più probabilmente dopo la “ notizia dell'indicazione all'esecuzione di cure palliative esclusive, prescritte in occasione del videat oncologico effettuato in data 12.3.2015.”
Il Verificatore ha poi precisato che “ Per quanto attiene alla valutazione della durata, qualificazione e quantificazione percentuale dei vari livelli di inabilità sofferta dal sig. -OMISSIS-, facendo riferimento sia ai periodi di trattamento chemioterapico, sia alle relative conseguenze (neuropatia, peggioramento del diabete mellito di tipo 2) si ritiene di suddividere il periodo di malattia pari a 1192 giorni (dal 9.12.2011 all’exitus in data 16.3.2015) come di seguito specificato:
- inabilità temporanea al 50%; 732 giorni
- inabilità temporanea al 75%: 366 giorni
- inabilità temporanea al 100%: 94 giorni.”
4.2.3 Il Verificatore ha anche riferito che “ In merito alla graduazione del livello di sofferenza soggettiva interiore patita dal de cuius, considerato che la diagnosi di neoplasia uroteliale è stata posta quando la malattia era già in stadio avanzato con metastasi linfonodali diffuse sia a livello addominale sia sovradiaframmatico, alla luce del rilevante periodo, pari a 4 anni, in cui il sig. -OMISSIS- è riuscito, grazie alla terapia effettuata, a rallentare la progressione della patologia in questione, si ritiene che la sofferenza soggettiva interiore sia stata equiparabile a quella che normalmente caratterizza il decorso esiziale di tale tipo di infermità .
4.3. Pertanto va affermato che il -OMISSIS-, a causa del colposo inadempimento dell’Amministrazione ha subito un’esiziale lesione alla sua salute, caratterizzata dall’insorgenza di una grave patologia tumorale con progressiva perdita di abilità a partire dal 9.12.2011 fino all’exitus il 16.3.2015 per un totale di 1192 giorni.
Nella parte finale del periodo si è aggiunta la consapevolezza della prossima ineluttabile fine, che è opportuno fissare dalla data anteriore tra le due individuate dall’Ausiliario e cioè il 18.9.2014, considerati i progressivi fallimenti delle cure ormai già divenuti evidenti a quel tempo, per un totale di 179 giorni fino al decesso (16.3.2015).
4.3.1 Avremo quindi un periodo iniziale di 1013 giorni (dal 9.12.2011 al 17.9.2014) caratterizzato da inabilità temporanea prima al 50% per 732 giorni, poi al 75% per i rimanenti 281 giorni, da liquidare secondo lo standard previsto dalle Tabelle milanesi di 115 euro al giorno abbattuto in misura percentuale all’abilità temporanea residua e quindi 732*115(*0,50)= 42.090,00 € + 281*115(*0,75)= 24.236,25€ per un totale di 66.326,25 €, senza incrementi di personalizzazione alla luce di quanto riferito dall’Ausiliario supra sub 4.2.3.
4.3.2 E avremo poi un periodo finale dal 18.9.2014 al decesso di 179 giorni, caratterizzato dall’acquisita consapevolezza della morte imminente, da risarcire secondo i canoni stabiliti dalle Tabelle milanesi come “danno terminale” per i primi cento giorni, con un picco massimo inziale di indennizzo per i primi tre giorni e gli ammontari quotidiani via via decrescenti ivi previsti dal quarto al centesimo giorno per, poi, riconoscere dal centunesimo fino al centosettantanovesimo giorno l’ammontare dietimo fisso stabilito ordinariamente per l’inabilità temporanea.
4.3.3 A tal fine si ritiene debba liquidarsi il danno terminale riconoscendo il massimo del risarcimento previsto dalle Tabelle milanesi, come aggiornate all’1.1.2024, nei primi 100 giorni e cioè 35.247,00€ per i primi 3 giorni successivi alla notizia dell’ineluttabilità della fine e 62.544,00€ dal 4 al 100° giorno successivi, per un totale di 97.791,00 €, mentre va riconosciuta la somma di 9.085,00 € per i 79 giorni successivi al 100° applicando l’ammontare dietimo di 115 euro stabilito per l’inabilità temporanea senza abbattimenti e con l’aggiunta di una somma di 4.542,50 € a titolo di personalizzazione ulteriore al 50% (in virtù della intuibile eccezionale penosità di tale periodo, caratterizzato dalla percezione della fine imminente e da un livello d’invalidità temporanea del 100%) per un totale 13.627,50€.
4.3.4 Spetterà quindi ai ricorrenti, jure hereditatis per i danni non patrimoniali sofferti dal de cuius, un risarcimento totale complessivo di € 177.744,75 (centosettantasettemilasettecentoquaranta-quattro/75) (corrispondenti a 66.326,25 € per la fase antecedente alla consapevolezza della morte e 111.418,50 € per la fase successiva) da ripartirsi tra loro secondo le rispettive comprovate qualità e quote ereditarie.
4.3.5 A detta somma, essendo determinata alla stregua di valori tabellari recentemente attualizzati, andranno però aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data del decesso (16.3.2015) del de cuius, devalutando a detta data la somma liquidata di € 177.744,75 secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per poi calcolare gli interessi anno per anno dal 16.3.2015 e fino al giorno di pubblicazione di questa sentenza, sulla somma annualmente risultante, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull’importo totale così definitivamente calcolato e risultante al momento della pubblicazione di questa sentenza, da quest’ultima data fino al soddisfo.
4.3.6 Non v’è spazio invece per riconoscere i risarcimenti richiesti dalle ricorrenti, sempre ex art. 2059 cc, per invalidità permanente patita dal de cuius, essendo quest’ultima riferibile solo a patologie stabilizzate con orizzonte di vita futura e, quindi, concettualmente incompatibile con fattispecie caratterizzate da lesioni alla salute che, per diagnosi infausta, conducano direttamente alla morte del danneggiato, attraverso una condizione di continua inabilità temporanea mai risolta in guarigione o in una stabilizzazione dell’invalidità, ma in costante progressione peggiorativa verso il decesso.
5. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto alla declaratoria della responsabilità del Ministero della difesa per l’insorgenza della mortale patologia tumorale diagnosticata al -OMISSIS- e alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento, in favore dei ricorrenti eredi secondo le rispettive quote, del pregiudizio non patrimoniale subito dal de cuius nella misura fissata al punto 4.3.4 oltre interessi nella misura analiticamente indicata al punto 4.3.5. Va respinta invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e di ogni altro tipo formulata in ricorso.
5.1 Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e sono liquidate a carico dell’Amministrazione come da dispositivo.
5.2 Parimenti vanno poste a carico dell’Amministrazione le spese di verificazione nella misura richiesta dall’Organismo incaricato di € 500,00 (cinquecento/00) reputata equa dal Collegio e non contestata dalle parti.
5.3 La parte ricorrente è stata, infine, avvisata in udienza del superamento -non previamente autorizzato- nel suo atto introduttivo dei limiti dimensionali previsti ai sensi dell'art. 13 ter comma 5 delle disposizioni di attuazione del CPA, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale -secondo l’Adunzanza Plenaria del CdS n.2/2025- trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
Tale mancanza espone il ricorrente alle conseguenze previste dalla predetta normativa vigente come novellata dalla legge 207/2024, nella parte in cui si stabilisce che – «al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio» – il giudice, in caso di superamento del limite dimensionale senza autorizzazione, possa condannare la parte a pagare fino al doppio del contributo unificato, tenendo conto dell'entità del superamento e della complessità e dimensione degli atti o sentenza impugnati.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che le difese articolate in ricorso -ancor più perché accompagnate da un’ingente produzione documentale allegata- potessero senz’altro essere contenute entro i limiti prestabiliti e che non risulta giustificabile comunque l’utilizzo diffuso di note a piè di pagina, oggetto di specifico divieto ai sensi della normativa vigente.
Si reputa quindi appropriato comminare una sanzione pari al doppio del contributo unificato di euro 325,00 (trattandosi di pubblico impiego) teoricamente dovuto per la causa, in quanto non versato per richiamata esenzione reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
--dichiara la responsabilità del Ministero della difesa per l’insorgenza della mortale patologia tumorale occorsa al maresciallo dell’Esercito -OMISSIS-;
--condanna l’Amministrazione al risarcimento, a favore dei ricorrenti eredi secondo le rispettive quote successorie, dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius nella misura complessiva di € 177.744,75, oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi come analiticamente indicato in motivazione sub 4.3.5;
--respinge ogni ulteriore domanda di risarcimento o istanza;
--condanna l’Amministrazione al pagamento a favore dei ricorrenti eredi, secondo le rispettive quote successorie, delle spese di giudizio nella misura, alla luce della parziale soccombenza, di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché CNPA e IVA se dovuti per legge;
--condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione da versarsi all’Organismo incaricato nella misura richiesta omnicomprensiva di € 500,00 (cinquecento/00);
--condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento dell’importo di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 13 ter comma 5 delle disposizioni di attuazione del CPA, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.