CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL DA Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa NI MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg 3584/2024, promossa in grado d'appello,
da
rappresentato e difeso dall'avv.to LASSINI ROBERTO ed elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA E. PETRELLA n. 12, BUSTO ARSIZIO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to ARSENI MARIA ELENA ed CP_1
elettivamente domiciliato in VIA DEI CAMPIGLI 27, VARESE in forza di procura alle liti in atti;
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2
(VA), in Viale Don Piero Folli n. 47, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
assistito in primo grado dalla curatrice speciale Avv. Elisa Corsi del Foro di Varese;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 953/2024 del 09/11/2024, emessa dal Tribunale di Varese, in persona del pagina 1 di 25 Giudice Monocratico dott.ssa Flaminia D'Angelo.
OGGETTO: impugnazione di donazione
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Il Sig. riportandosi a tutto quanto dedotto in atti, previa ogni declaratoria del Parte_1
caso e rigettata ogni diversa istanza, anche istruttoria formulata ex adverso, chiede riformarsi, revocarsi e annullarsi, la sentenza impugnata in accoglimento del proposto appello ed altresì il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni svolte dalle controparti anche in fase d'appello, rispetto alle quali non sia accetta il contraddittorio, e conseguentemente chiede che la Corte
d'Appello Voglia: nel merito,
- previo accertamento, anche in via incidentale, della falsità della firma della Sig.ra CP_2
in calce al ricorso al Giudice Tutelare di Varese (sub R.G. n. 660/2017 V.G.)
[...] finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione in favore del figlio minore ai sensi dell'art. 320 c.c. per cui è causa e della riconducibilità della firma alla mano del Sig.
e previo accertamento, anche in via incidentale, della inesistenza / invalida CP_1
autorizzazione del Giudice Tutelare a favore del minore per il tramite Parte_2
del padre ad accettare la donazione dei bisnonni stipulata in data CP_1
26.09.2017 (repertorio n. 76499 e raccolta n. 10353) con atto del Notaio Dott. Per_1
nonché previo accertamento, in via incidentale, della commissione del reato di truffa
[...]
da parte dal Sig. nei termini e nei modi di cui in narrativa, CP_1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, ai sensi degli artt. 1427, 1429 e 1439 c.c., il vizio del consenso del Sig. al momento della donazione stipulata in data Parte_1
26.09.2017 (repertorio n. 76499 e raccolta n. 10353) con atto del Notaio Dott. Per_1
[...]
- accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto il detto atto di donazione avente ad oggetto: l'appartamento al pagina 2 di 25 primo piano del fabbricato di abitazione sita ad Agra, in Via Vignone snc, oltre area scoperta pertinenziale al piano terreno, il tutto censito al catasto fabbricati di detto Comune, al fg. 7, mapp. 3331, sub. 504, Via Vignone, piani T-1, cat. A/2, classe 5, rendita € 258,23; il terreno anch'esso pertinenziale all'appartamento, identificato al catasto terreni di detto Comune, al fg. 9, mapp. 2317, seminativo arborato, classe 2, reddito dominicale € 3,05; è compresa nella donazione la proporzionale comproprietà di un mezzo degli enti comuni del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c., tra i quali va ricompreso il cortile al piano terreno, identificato al catasto fabbricati al fg. 7, mapp. 3331, sub. 501, Via Vignone, piano T, bene comune non censibile, senza redditi;
con ogni conseguente pronuncia;
- rigettare le avverse domande ed eccezioni, di entrambi i convenuti, anche svolte in appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Con integrale vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto Sig. CP_1
nonché prova testimoniale sulle circostanze di seguito indicate e precedute dalla locuzione
“vero che”:
1) a far data da quando si è separata dal marito a giugno del 2015 la Sig.ra ha CP_2 lasciato, per sempre, l'abitazione coniugale, costituita dall'appartamento sito nella stessa palazzina abitata dal Sig. e alla di lui moglie essendosi Parte_1 Parte_3
trasferita prima a Lavena Ponte Tresa e poi a Varese dalla fine del 2016, dove è rimasta fino a luglio 2018 (docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste);
2) dal giugno del 2015 la Sig.ra aveva altresì interrotto i rapporti con i propri CP_2
nonni paterni Sigg.ri e senza fargli visita o sentendoli Parte_1 Parte_3
telefonicamente;
3) l'appartamento già casa coniugale è rimasto in esclusivo utilizzo del Sig. CP_1
e del figlio a far data dalla separazione della coppia nel giugno 2015 fino a quando i convenuti si sono trasferiti nell'attuale residenza di Luino a far data dal gennaio 2022, senza accesso da parte della Sig.ra la quale ha sempre frequentato il figlio al di fuori CP_2
del detto appartamento.
Si indicano a testi:
Sig. residente a[...]; Testimone_1
Sig.ra , residente a[...]; Testimone_2
pagina 3 di 25 Sig. residente a[...]. Testimone_3
*
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato di parte convenuta si CP_1
chiede ammettersi prova contraria con i testi già indicati a prova diretta, sui capitoli da 1) a 7)
e con il teste Notaio Dott. con Studio a Luino (VA), Corso XXV Aprile n. 31, Persona_1
sui capitoli da 8) a 10).
A contrario rispetto ai capitoli di prova sub nn. 1, 2, 3, e 8) di parte convenuta
[...]
si articola e si chiede ammettersi il seguente capito di prova orale, con numerazione Pt_4
progressiva rispetto a quella osservata per i capitoli in prova diretta:
4) vero che i lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti in connessione ai documenti da
6A) a 8) avversari, che si rammostrano al teste, hanno riguardato l'immobile di proprietà di parte attrice e sono stati effettuati anche per rendere fruibile l'appartamento posto al primo piano diventato casa coniugale dei Sigg.ri e e dagli stessi CP_2 CP_1
fruito congiuntamente fino alla separazione nel 2015;
5) vero che i lavori di cui al precedente capitolo sono stati interamente finanziati dal Sig.
avendo lo stesso pagato la fornitura dei materiali posati ed essendo poi stati fatti Parte_1
lavori in economia dallo stesso.
Si indicano a testi:
Sig. residente a[...]; Testimone_1
Sig. residente a[...]. Testimone_3
*
Nella denegata ipotesi di contestazione avversaria dell'esito della espletata consulenza grafotecnica d'ufficio redatta dalla Dott.ssa nell'ambito del Persona_2
procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio prodotta agli atti sub doc.
6, si chiede al Giudice di disporsi consulenza grafotecnica volta ad accertare la falsità della firma apparentemente apposta dalla Sig.ra che risulta dall'istanza depositata al CP_2
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese di cui all'allegato A) dell'atto notarile di donazione, oltre che ad accertare la riconducibilità della detta firma alla mano del Sig. anche autorizzando il nominando CTU ad accedere ai CP_1 competenti uffici del Tribunale di Varese ai fini di consultare l'originale della detta firma e altresì consentendo al CTU di acquisire firme di comparazione presso uffici della pubblica amministrazione, ovvero presso depositari pubblici o privati e anche presso i diretti interessati pagina 4 di 25 Sig. e Sig.ra oltre che autorizzandolo a esperire saggi Controparte_1 CP_2
grafici da acquisire dagli stessi (con ordine di scrivere alla presenza del consulente tecnico).
*
Si riporta l'elenco degli atti e documenti prodotti:
1) PEC del 11.11.2024 con la quale l'Avv. Maria Elena Arseni ha notificato la sentenza impugnata;
2) Copia autentica della sentenza di primo grado impugnata;
3) fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti e i documenti di causa estratti dal fascicolo informatico della causa stessa e certificati di conformità:
- atto di citazione e i documenti allegati:
1) Atto di donazione (rep. n. 76499, racc. n. 10353) del 26.09.2017 a cura del Dott. Per_1
Notaio in Luino, e allegato “A” dell'atto;
[...]
2) ricorso al Giudice Tutelare di Varese estratto dal fascicolo cartaceo sub R.G. n. 660/2017
V.G.;
3) denuncia-querela del 04.03.2021 della Sig.ra ricevuta dai Carabinieri della CP_2
Stazione di Gallarate.
- memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e i documenti allegati:
4) PEC depositata da questa difesa al GIP di Varese il 01.12.2021;
5) querela sporta dal Sig. Parte_1
6) consulenza grafotecnica d'ufficio redatta dalla Dott.ssa ; Persona_2
- memoria istruttoria e i documenti allegati:
7) certificati storici di residenza della Sig.ra CP_2
8) certificato storico di residenza del Sig. Controparte_1
9) certificato di morte della Sig.ra Parte_3
- memoria di replica istruttoria;
- note scritte udienza 11.07.2023;
- nota deposito documentazione sopravvenuta e documento allegato: informazione di garanzia e avviso di conclusioni indagini relativo al procedimento penale pendente sub n. 4324/2023 RGNR avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di
CP_1
- istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove;
- foglio di precisazione delle conclusioni;
- conclusionale e documento allegato:
pagina 5 di 25 decreto di citazione diretta a giudizio del Sig. CP_1
- replica alle conclusionali avversarie:
4) provvedimento di anticipazione udienza relativo al procedimento penale pendente sub n.
4324/2023 RGNR avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di CP_1
5) scrittura relativa alla corresponsione delle spese legali di primo grado liquidate a favore di
CP_1
Busto Arsizio, 24 aprile 2025
Avv. Roberto Lassini
PARTI APPELLATE
CP_1
Il Sig. come ut supra rappresentato, difeso e CP_1
domiciliato insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 953/2024, pubblicata in data 9.11.2024 , pronunciata dal
Tribunale di Varese – G. Dott.ssa Flaminia D'Angelo (RG 1240/2022), in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto provvedere a confermarla nel tutto integrale contenuto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. (Tribunale di Varese RG
1240/2024) non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN OGNI CASO, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio da liquidarsi nei massimi tabellari vigenti, nonché condannare il Sig. ex art 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento di un Parte_1
pagina 6 di 25 risarcimento per la cui quantificazione ci si rimette a questa On.le
Corte.
Con perfetta osservanza.
Varese, 17 aprile 2025
Avv. Maria Elena Arseni
Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, premesse le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- Respingere l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente confermare la Sentenza del Tribunale di
Varese in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Flaminia D'Angelo n. 953/2024 del
09/11/2024;
- Per l'effetto confermare la validità e l'efficacia dell'atto di donazione stipulato in data
26.09.2017 dal Notaio repertorio n. 76499, raccolta n. 10353 registrato a Persona_1
Varese il 2.10.2017 n. 27762 serie 1T;
- Con vittoria di spese e compensi.
Varese – Milano, 23 aprile 2025.
Avv. Elisa Corsi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo pronunciarsi l'annullamento, per vizio del consenso, della donazione CP_1
stipulata in data 26.9.2017 dal medesimo e da sua moglie –nel Parte_3
frattempo deceduta- a favore del pronipote rappresentato nell'atto dal Parte_2
padre esercente la responsabilità genitoriale, In sede di memoria ex art. 183, n. CP_1
1, cpc l'attore ha anche introdotto una domanda di nullità della medesima donazione per violazione di norma imperativa.
Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue in ordine al procedimento di primo grado.
“A fondamento della propria pretesa, deduceva: Parte_1
- che, in data 26.09.2017, assieme alla moglie in regime di comunione dei beni, oggi deceduta,
pagina 7 di 25 , donava con atto a firma del notaio (repertorio n. 76499 e Parte_3 Per_1
raccolta n. 10353) al pronipote rappresentato dal padre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale la piena proprietà dell'immobile con terreno sito in CP_1
Agra in Via Vignone snc il tutto censito al CF di detto Comune fg. 7, mapp. 3331, sub. 504, via
Vignone, piani T-1, cat. A/2, classe 5, vani 4, sup. cat. mq. 80 (tot. escluse aree scoperte mq. 62), rendita € 258,23), fg. 9, mapp. 2317, seminativo arborato, classe 2, ett. 0.11.80, reddito dominicale €
3,35, redd. agrario € 3,05) oltre alla quota di comproprietà sugli enti comuni censiti al fg. 7, mapp.
3331, sub. 501, via Vignone, piano T, bene comune non censibile, senza redditi;
- che il pronipote era figlio di e Parte_2 CP_1 CP_2 quest'ultima figlia del proprio figlio premorto;
[...]
- che, in particolare, l'immobile costituiva la residenza del pronipote Parte_2
il quale vi continuava a vivere anche dopo la separazione dei genitori nel 2017;
- che l'atto di donazione era stato concluso sul presupposto di avere il consenso della nipote,
CP_2
- che, in realtà, pprendeva dell'intervenuta donazione solo nel novembre 2020; CP_2
- che, quindi, l'istanza di autorizzazione ad accettare la donazione (R.G. n. 660/2017 V.G.) – regolarmente rilasciata dal Tribunale il 26.07.2017 – era stata indebitamente presentata anche a nome della , che, invece, ne era completamente all'oscuro; CP_2
- che, quindi, sporgeva denuncia querela disconoscendo la firma apposta sulla CP_2
richiesta di ricorso ex art. 320 c.c.;
- che, pertanto, la volontà dei donanti era stata viziata da errore in quanto avevano ritenuto che in rappresentanza del figlio minore, avesse regolarmente ottenuto dal CP_1
Tribunale l'autorizzazione a ricevere la donazione e che la madre del bambino fosse, a sua volta,
d'accordo;
- che si trattava di errore essenziale “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente” e riconoscibile ex art. 1427 e 1429, 1° comma, n. 3 c.c.;
- che, in ogni caso, l'animo del donante era stato carpito mediante artifici e raggiri posto che la copia allegata all'atto notarile mancava della prima frase della seconda pagina che accennava ad un conflitto di interessi tra i donanti e la madre del minore;
- che i donanti avevano agito in base ad una rappresentazione dei fatti distorta sul presupposto
pagina 8 di 25 cioè che la vesse dato il consenso alla donazione;
CP_2
- che, pertanto, il contratto di donazione era da annullare.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare CP_1
eccependo:
- che il ra soggetto psicologicamente fragile e bisognoso di sostegno;
Parte_2
- che, proprio per questa situazione, i donanti si decidevano, in accordo con la nipote CP_2
madre del bambino, di donare al pronipote la piena proprietà dell'immobile preservando
[...]
una parte del patrimonio in suo favore;
- che la copia prodotta dell'atto notarile in giudizio non era una copia conforme a quella registrata;
- che il conflitto di interessi tra i donanti e la era sussistente e che, pertanto, era stata Pt_1 attribuita la rappresentanza legale all'altro genitore;
- che non erano chiare le ragioni del giudizio posto che l'unico soggetto beneficiario della donazione era il minore Parte_2
- che non vi era errore, né alcun motivo esclusivamente determinante la donazione;
- che il conflitto di interessi tra la e ra esistente ed CP_2 Parte_2 aveva necessitato l'adizione del G.T..
Insisteva, quindi, per il rigetto delle domande.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice evidenziava che non era stato chiamato in giudizio
l'unico soggetto che avrebbe potuto essere potenzialmente leso dall'accoglimento della domanda di annullamento, il minore a favore del quale veniva nominato un curatore Parte_2
speciale e ne veniva ordinata la chiamata in giudizio.
Si costituiva, quindi, con la curatrice ex art. 78 c.p.c., contestando Parte_2
tutto quanto ex adverso affermato ed, in particolare, eccependo:
- che l'azione di annullamento non poteva essere richiesta nei confronti di il CP_1 quale aveva partecipato all'atto di donazione solo in qualità di rappresentante del figlio minore;
- che gli asseriti artifici e raggiri non erano addebitabili al donatario e cioè al minore;
- che non vi era alcun errore sulla persona posto che il donatario era proprio il soggetto che i donanti volevano beneficiare;
pagina 9 di 25 - che, inoltre, in nessun atto emergeva che il consenso alla donazione da parte della madre del beneficiario rappresentasse per i donanti l'unico “presupposto” della liberalità;
- che, tra l'altro, il consenso o l'adesione della all'istanza avanzata al G.T. non era Pt_1 nemmeno necessaria tanto più ch'ella si trovava in un evidente conflitto di interessi;
- che, pertanto, non vi era alcun vizio del consenso né alcun motivo determinante la donazione;
- che, ugualmente, non vi erano artifici o raggiri:
- che non aveva promosso azione per l'annullamento dell'autorizzazione del CP_2
Giudice tutelare, alla cui domanda era l'unico soggetto legittimato.
Insisteva per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale delle parti ltre Pt_1 CP_1 ai capitoli di prova orale formulati nell'interesse del minore. Venivano rigettate le altre istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
Nelle more, veniva emessa in sede penale l'ordinanza di archiviazione per il reato di cui all'art.
640 co. n. 5 c.p. commesso da messa dal GIP del Tribunale di Varese a seguito Parte_5
di opposizione del n. 1089/2023). Pt_1
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Il tentativo non dava esito positivo.
All'udienza del 02.07.2024, sulle conclusioni come precisate delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice depositava in atti il decreto di citazione diretta a giudizio di avanti al Tribunale di Busto Arsizio per il delitto ex art. 482 c.p. in CP_1 relazione all'art. 476 c.p. e per il delitto di cui all'art. 640 c.p.”
In data 7.11.2024 il Tribunale di Varese emetteva sentenza così statuendo: “rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di he Parte_1 CP_1
liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA se dovuta, in favore dello Stato ove sia confermata l'ammissione al
pagina 10 di 25 gratuito patrocinio del terzo chiamato, o in subordine in favore di . Parte_2
In sostanza, il Tribunale di Varese riteneva infondate le domande di annullamento e di nullità della donazione oggetto di causa sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- non vi era spazio per un annullamento della donazione per errore essenziale sull'identità o sulle qualità dell'altro contraente, in quanto quest'ultimo doveva intendersi essere il minore e non solo rappresentante legale del figlio e non parte;
inoltre il minore era proprio CP_1
la persona che i donanti intendevano beneficiare;
- non era accoglibile la domanda di annullamento per errore sul motivo ex art. 787 c.p.c., posto che nell'atto di donazione non vi era traccia alcuna di un motivo determinante, la cui indicazione espressa sarebbe stata invece richiesta ex lege;
inoltre non emergeva neppure dalla narrativa dell'atto che il consenso della madre del minore condizionava la donazione;
- quanto agli artifici e raggiri posti in essere da –che sarebbero consistiti nella CP_1 falsificazione della firma della madre del minore nell'istanza di autorizzazione ex art. 320 c.c. presentata al Giudice Tutelare- il Tribunale rilevava che era da qualificarsi CP_1 terzo rispetto alla donazione e, pertanto, ai fini dell'annullamento per dolo, sarebbe stato necessario, ex art. 1349, comma 2, c.c., dimostrare che l'altro contraente -quindi nel caso di specie il minore- fosse consapevole di trarne vantaggio;
tale prova non era stata fornita e, anzi, trattandosi di persona minore, detta consapevolezza era da escludersi;
- in ogni caso, anche volendo considerare come parte della donazione, non vi CP_1 era prova che i raggiri usati dal medesimo avessero indotto l'attore a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso;
infatti dall'istruttoria orale era emerso che i bisnonni si erano determinati a donare al minore l'abitazione in cui lo stesso viveva col padre, dopo la separazione dei genitori, al fine di beneficiare lo stesso, prima ancora di sapere del possibile conflitto di interesse con la madre di loro nipote;
tale conflitto era stato, infatti, Parte_2
segnalato solo dal notaio interpellato per la donazione. Fu poi lo stesso notaio a redigere la bozza per l'istanza ex art. 320 c.c. al Giudice Tutelare. Ciò significava che i donanti si erano determinati a beneficiare il minore, per spirito liberale, prima della presentazione dell'istanza al
G.T. contenente la presunta firma falsa della madre del minore. In realtà, non risultava che il consenso di quest'ultima avesse mai condizionato la volontà dei bisnonni di beneficiare il minore. Pertanto, l'eventuale falsità di detta firma appariva irrilevante, in quanto l'animus donandi preesisteva e non si era formato sulla base di una erronea rappresentazione della realtà in ipotesi determinata dai raggiri di CP_1
- in ordine alla dedotta nullità per contrarietà a norme imperative, il primo giudice evidenziava pagina 11 di 25 che la consumazione del reato di truffa da parte di un contraente a danno dell'altro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., ma semmai la sua annullabilità.
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituivano e contestando l'appello e chiedendo la CP_1 Parte_2
conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 25.3.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 24.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di non pronunciarsi sulla falsità della firma della signora CP_2 apposta in calce al ricorso al Giudice Tutelare, volto ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione in favore del figlio minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., con accertamento, anche in via incidentale, di tale profilo e anche dell'inesistenza o invalidità della predetta autorizzazione del
Giudice Tutelare.
L'appellante precisa che in citazione si era ritenuto che la pronuncia di annullamento della donazione poteva intervenire a prescindere da detti accertamenti, ma che, in ogni caso, qualora ritenuto necessario, il Giudice ben avrebbe potuto, in via incidentale, accertare la falsità di detta sottoscrizione e l'inesistenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare alla stipula della donazione.
Nelle more del giudizio era poi intervenuta la perizia grafologica svolta in sede penale, che aveva appurato la falsità della firma, mentre le controparti nulla avevano dedotto in proposito nei rispettivi atti difensivi, per cui la circostanza doveva ritenersi non contestata ex art. 115 cpc.
pagina 12 di 25 L'appellante evidenzia che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice aveva ribadito la richiesta al giudice di procedere agli accertamenti incidentali sopra indicati e che in comparsa conclusionale aveva segnalato i profili di nullità dell'atto di donazione connessi all'assenza di valida autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, nullità rilevabile d'ufficio.
A giudizio della difesa di si profilerebbe, dunque, nel caso di specie, una nullità Parte_1 derivata per errata applicazione delle norme relative all'autorizzazione del Giudice Tutelare ai fini della stipula dell'atto a favore di un minore.
Di conseguenza –prosegue l'appellante- il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla falsità della firma, sia sulla domanda attorea di inesistenza o invalidità dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare. Vi sarebbe, pertanto, un vizio di omessa pronuncia su una domanda, integrante violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c..
L'appellante chiede, pertanto, alla Corte di pronunciarsi sulle domande in esame, accogliendole.
Il motivo non è fondato.
Le domande svolte da parte attrice su cui il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sono quelle di annullamento o nullità della donazione oggetto di causa.
Gli accertamenti incidentali sono svolti dal giudice nella misura in cui sono funzionali all'accoglimento delle domande proposte e, nel caso di specie, così non è.
La dedotta falsità della firma di non può comportare l'accoglimento delle domande di CP_2 annullamento e nullità dell'atto donativo, come meglio verrà illustrato nel prosieguo, in risposta ai motivi proposti relativamente al mancato accoglimento di dette domande.
In ogni caso la falsità della firma della madre in calce al ricorso al Giudice Tutelare non determina l'inesistenza o la mancanza dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso. Il provvedimento emesso dal
G.T. non è stato reclamato, per cui è giuridicamente esistente e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 320 c.c. non determina alcuna nullità derivata dell'atto stipulato in nome e per conto del minore, che, eventualmente, potrebbe essere annullabile ex art. 322 c.c., ad iniziativa dei genitori, del figlio e degli eredi e aventi causa di quest'ultimo, nell'ordinario termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c..
E' pacifico infatti che “la mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione riguardanti minori d'età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 c.c., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo e non anche dalla controparte del negozio” (Cass. n. 7044 del 23.12.1988; Cass. n. 7495 del 12.8.1996; Cass. n. 6666 del
22.12.1984).
pagina 13 di 25 E' stato, inoltre, condivisibilmente affermato che il negozio non potrebbe, comunque, essere annullato se è di utilità evidente del figlio e, nel caso di specie, l'accettazione della donazione di un appartamento, senz'altro, ha determinato un arricchimento e non un pregiudizio per il minore.
Col secondo motivo di gravame impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1 ha rigettato la domanda di annullamento della donazione per errore “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente” ritenendo erroneamente che quest'ultimo fosse il minore. In realtà, assume l'appellante, l'errore essenziale che ha indotto il all'atto di donazione era da Pt_1 riferirsi ad che interveniva all'atto quale contraente “per” il minore e che aveva CP_1
presentato al notaio una presunta valida autorizzazione del Giudice Tutelare di Varese, emessa, invece, sul presupposto errato che il ricorso fosse stato presentato anche dalla madre del minore.
Inoltre, prosegue l'appellante, la riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, alla concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratio della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La domanda di annullamento per errore, dunque, secondo l'impugnante sarebbe pienamente fondata e ne viene chiesto alla Corte l'accoglimento.
Il motivo non può essere accolto.
Effettivamente, per quanto concerne i vizi del consenso e gli stati soggettivi, deve aversi riguardo alla persona del rappresentante e non a quella del rappresentato, come previsto dagli artt. 1390-1391
c.c., applicabili anche alla rappresentanza legale.
La Suprema Corte con sentenza n. 1133 dell' 11.2.1985 –in un caso relativo a un minore donatario rappresentato nell'atto dalla madre, della quale si discuteva la buona o mala fede- ha, infatti, stabilito che nei “contratti conclusi dal rappresentante, sia nell'ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volontà che rendono annullabile il negozio, agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato”. In particolare, la Corte di Cassazione, in tale pronuncia, ha evidenziato che le “norme degli artt. 1390 e
1391, costituendo un corollario del principio generale per cui il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante, sanciscono in via generale che, sia per i vizi della volontà, sia per gli stati soggettivi rilevanti (buona o mala fede), si ha riguardo alla persona del rappresentante, salve le eccezioni previste […] .La giurisprudenza, sia pure in epoca non recente, in applicazione di tali principi, ha affermato che nei contratti conclusi da un rappresentante per i vizi della volontà, che
pagina 14 di 25 rendono annullabile il negozio rappresentativo, occorre far capo agli stati soggettivi del rappresentante e che gli artt. in esame 1390 e 1391 si applicano anche nel caso di rappresentanza legale (Cass. n. 480 del 20.2.1956). Tale orientamento dottrinario e giurisprudenziale va tenuto fermo specialmente sotto il profilo che nella rappresentanza legale, quale è quella di specie (di madre che ha accettato la donazione a favore del figlio minore) la volontà del rappresentato (incapace) manca del tutto, con la conseguenza che nei confronti del medesimo non sono configurabili vizi che possono inficiarla. Non possono sussistere, pertanto, dubbi sul fatto che, nell'ipotesi che ne occupa, bisogna aver riguardo alla buona od alla mala fede del rappresentante, cioè della madre che ha accettato la donazione”.
Anche in altre pronunce la Suprema Corte ha stabilito che, così come previsto dagli artt. 1390 e
1391 c.c., anche nell'ipotesi di rappresentanza legale del minore si deve aver riguardo alla persona del rappresentante per quanto riguarda lo stato di buona o mala fede o l'incapacità naturale del contraente
(Cass. sez. 2, Sentenza n. 5103 del 20/08/1986; Cass. sez. 2, Sentenza n. 275 del 13/01/1984).
Pure in dottrina è pacifico che nell'agire rappresentativo, il negozio, come atto, riguarda il rappresentante, con conseguente rilevanza del processo volitivo di costui, mentre per il regolamento derivante dall'atto si ha riguardo alla sola posizione del rappresentato.
Ciò premesso, la Corte rileva che, in ogni caso, rispetto alla donazione oggetto di causa, non è accoglibile la proposta domanda di annullamento per errore “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente”.
L'errore è causa di annullamento se è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1428 c.c.. L'art. 1429 c.c. stabilisce che l'errore è essenziale quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano stati determinanti del consenso.
Nel caso in esame l'appellante così deduceva nell'atto di citazione avanti al Tribunale: “..in capo al
Sig. vi è stato un vizio del consenso alla conclusione dell'atto di donazione;
vizio per il Parte_1
fatto che il consenso è stato dato per errore, nel senso che il donante pensava che il donatario avesse regolarmente ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione e che quindi il genitore che in atto agiva in rappresentanza del figlio lo avesse fatto sul presupposto di avere avuto a sua volta il consenso anche della madre del bambino e agisse in pieno accordo con la stessa. In sostanza il Sig. si era Parte_1
determinato a disporre in vita in tal modo di parte del proprio patrimonio nella convinzione di acconsentire ad una volontà anche della madre del piccolo. Una convenzione del genere, invece, non poteva che essere determinata da un errore, indotto dall'altro contraente, il Sig. CP_1
appunto, il quale presentava al Notaio in sede di stipula una presunta valida autorizzazione del
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese, invece emessa sul presupposto – errato – che il ricorso fosse
pagina 15 di 25 stato presentato anche dalla Sig.ra ed invece una valida autorizzazione nel caso di CP_2 specie manca, come sostiene la Sig.ra Si tratta di errore essenziale “sull'identità o CP_2
sulle qualità della persona dell'altro contraente”.
Nell'atto di appello nulla viene aggiunto sul punto, essendosi limitata la difesa di a Parte_1
rilevare che il contraente a cui deve aversi riguardo, per i vizi del consenso, è e non il Parte_5
minore, considerazione di per sé corretta.
Invero non si comprende come la falsa rappresentazione nel donante che la madre del minore fosse d'accordo nell'atto donativo a favore di suo figlio possa configurarsi come un errore essenziale del medesimo rispetto all'identità o qualità personale dell'altro contraente.
Chiarito che, effettivamente, quest'ultimo è e non il minore, non viene CP_1 assolutamente spiegato come l'errore invocato abbia inciso sull'identità o su una qualità dello stesso. In proposito si riscontra una carenza assoluta di allegazioni da parte dell'appellante.
Infatti, anche volendo aver riguardo al rappresentante e quindi al padre, e non al minore, l'errore dedotto riguarderebbe la sussistenza del consenso della madre del minore, che pacificamente non era contraente dell'atto, e dunque non avrebbe ad oggetto né l'identità del padre del minore, né una sua qualità personale.
L'errore lamentato concerne il fatto che credeva che il padre agisse d'accordo con la Parte_1 madre del minore, ma questo non è un errore che incide sulla qualità dell'altro contraente.
Peraltro detto errore non sarebbe neppure determinante del consenso perché qui la volontà del donante era quella di beneficiare il minore, donandogli l'appartamento in cui lo stesso già abitava e quindi, sotto tale profilo, l'eventuale errore su una qualità –non indicata- del padre non si comprende che rilevanza possa avere.
Col terzo motivo di appello ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha Parte_1 erroneamente applicato l'art. 787 c.c., che prevede che la donazione può essere impugnata per errore sul motivo quando questo risulta dall'atto. Il Tribunale ha, infatti, affermato che il motivo non risultava dall'atto di donazione e quindi aveva escluso l'annullamento della stessa, mentre in realtà il motivo emergeva dal rogito e dall'autorizzazione del Giudice Tutelare allegata allo stesso e parte integrante del medesimo. Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi sull'applicazione dell'art. 787 c.c., non sarebbe affatto necessario che il motivo sia indicato espressamente nell'atto per decretarne l'invalidità.
La rilevanza del motivo, secondo l'appellante, dovrebbe essere valutata con riguardo alla sfera volitiva del donante, nel senso che il motivo viziato ha spinto il donante a porre in essere la donazione.
Tale presupposto, nel caso di specie, sarebbe emerso dall'interrogatorio formale del Sig. che sul Pt_1
pagina 16 di 25 punto così si era espresso: “ADR: se la nipote fosse stata contraria io non avrei donato al bambino ma avrei in caso donato a mia nipote che era figlia di mio figlio. Tanto poi il bambino avrebbe preso comunque”.
Pertanto, la volontà del disponente era stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, vale a dire il consenso della madre alla donazione a favore del figlio e tale fatto era desumibile dallo stesso atto di donazione, laddove parte integrante dello stesso era proprio l'allegato “A” costituito dal ricorso al Giudice Tutelare -formalmente presentato anche dalla Sig.ra e dalla CP_2
conseguente autorizzazione alla stipula dell'atto in via esclusiva ad opera del padre del bambino. Nel ricorso presentato al Giudice Tutelare emergeva falsamente la volontà della Sig.ra di CP_2
voler consapevolmente acconsentire a che un bene -che un domani avrebbe potuto essere suo per eredità dei nonni- andasse fin da subito al proprio figlio, pronipote dei donanti. Tale consenso in realtà era insussistente.
Sono presenti, pertanto, secondo la difesa di i presupposti per l'annullamento della Parte_1
donazione ex art. 787 c.c..
Il motivo è privo di fondamento.
L'art. 787 c.c. stabilisce che la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
E' quindi necessario che sussista un determinato motivo che ha indotto a donare, che detto motivo sia erroneo, che esso risulti dall'atto e che sia stato il solo a determinare il donante all'attribuzione.
Come noto, “la causa di un determinato contratto consiste nella sua funzione economica sociale e cioè nello scopo immediato perseguito dallo stesso nella sua tipica configurazione giuridica. Il motivo, invece, è costituito da una rappresentazione soggettiva che induce la parte a contrarre e che, come tale, restando al di fuori dal congegno negoziale, e normalmente priva di rilevanza giuridica. I motivi, peraltro, assumono tale rilevanza quando, pur restando tali, siano per legge idonei a produrre determinati effetti giuridici, come nel caso della presupposizione o dell'errore sul motivo che rende annullabile la donazione, ovvero quando si inseriscono nella struttura negoziale o perchè elevati espressamente a condizione di efficacia del negozio o perchè trasfusi nel contenuto di una specifica obbligazione, anche se a carattere accessorio” (Cass. n. 2438 del 06/12/1965).
Ai fini dell'annullabilità della donazione, il motivo deve essere determinante, ossia deve essere considerato l'unico che ha indotto il donante alla liberalità.
pagina 17 di 25 Nel caso di specie, pertanto, per annullare la donazione, dovrebbe ritenersi che il motivo unico, o quantomeno assolutamente prevalente, che aveva indotto i bisnonni a beneficiare il minore, era la convinzione che la madre di quest'ultimo aveva espresso il suo consenso alla donazione.
In realtà, dal tenore complessivo dell'atto donativo e dalle circostanze dedotte in causa emerge che il minore abitava da sempre nell'appartamento posto sopra l'abitazione dei bisnonni, che se ne prendevano cura quotidianamente. La circostanza è stata riferita anche da in sede di Parte_1 interrogatorio formale: “il bambino lo curavamo noi finché mia moglie era al mondo, anche dopo la separazione” (cfr verb. ud. del 28.11.2023). Sino al 2015 col minore abitavano entrambi i genitori, per cui anche la madre dello stesso, figlia del figlio premorto dei donanti. Quando era CP_2
intervenuta la separazione tra i genitori, il minore era rimasto nello stesso appartamento col padre collocatario dello stesso, mentre la madre era andata a vivere altrove. I rapporti tra e CP_2
bisnonni del minore si erano a quel punto interrotti, secondo quanto riferito in atti dallo stesso Pt_1
Questi infatti erano i capitoli di prova orale formulati dall'attore: “1) a far data da quando si è
[...] separata dal marito a giugno del 2015 la Sig.ra ha lasciato, per sempre, l'abitazione CP_2 coniugale, costituita dall'appartamento sito nella stessa palazzina abitata dal Sig. e alla Parte_1
di lui moglie , essendosi trasferita prima a Lavena Ponte Tresa e poi a Varese Parte_3
dalla fine del 2016, dove è rimasta fino a luglio 2018 (docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste); 2) dal giugno del 2015 la Sig.ra aveva altresì interrotto i rapporti con i propri nonni paterni CP_2
Sigg.ri e , senza fargli visita o sentendoli telefonicamente;
3) Parte_1 Parte_3
l'appartamento già casa coniugale è rimasto in esclusivo utilizzo del Sig. e del figlio CP_1
a far data dalla separazione della coppia nel giugno 2015 fino a quando i convenuti si sono trasferiti nell'attuale residenza di Luino a far data dal gennaio 2022, senza accesso da parte della Sig.ra CP_2
la quale ha sempre frequentato il figlio al di fuori del detto appartamento”.
[...]
In tale contesto, nel 2017, maturava la decisione di e della moglie di donare Parte_1
l'appartamento al minore, che lo abitava da sempre e che è anche affetto da problemi di salute, documentati in atti. Il motivo che risulta aver indotto i donanti all'atto è, pertanto, quello di beneficiare l'amato pronipote, di cui si erano sempre presi cura, sia prima che dopo la separazione dei suoi genitori, e che da sempre abitava nello stesso edificio in cui risiedevano i bisnonni. L'intento di beneficiare il minore, tra l'altro, emerge anche dalle schede testamentarie dei bisnonni versate in atti da
(doc. 4 conv.). Non risulta affatto, invece, che il motivo che li aveva indotti a CP_1
disporre a favore del bambino fosse il consenso della madre del medesimo alla donazione, tenuto conto anche dell'interruzione totale dei rapporti con la stessa, situazione rispetto alla quale è ragionevole ritenere che i signori e nutrissero risentimento verso la nipote. Tanto meno risulta che Pt_1 Pt_3
pagina 18 di 25 tale consenso di sia stato il motivo unico o assolutamente prevalente che ha indotto i CP_2 donanti a disporre a favore del minore, circostanza resa inverosimile dall'assenza di rapporti con la nipote, che neppure faceva visita o sentiva telefonicamente i nonni (cfr cap. di prova n 2 . Parte_1
La circostanza è, del resto, confermata anche dal notaio dott. che, sentito come testimone, ha Per_1
riferito di aver sollevato lui la questione del potenziale conflitto di interessi con la madre del minore quando i signori lo avevano interpellato per la donazione. Il notaio aveva evidenziato CP_3 che, con l'atto donativo, il pronipote veniva beneficiato di un appartamento che, altrimenti, per rappresentazione del padre premorto, poteva essere ereditato dalla nipote CP_2
Ciò significa che i signori si erano determinati a donare al pronipote prima ancora che fosse Pt_1
sollevata dal notaio la questione del conflitto di interesse con la madre dello stesso, dai donanti neppure interpellata;
l'esclusivo intento di questi ultimi, quindi, era quello di beneficiare il pronipote cedendogli la proprietà dell'appartamento in cui viveva da sempre. Il notaio ha anche riferito che “Loro volevano assolutamente donare al nipote minorenne”, operazione che lui di solito sconsigliava.
Sollevata la questione del conflitto di interessi da parte del notaio e predisposta da quest'ultimo la bozza dell'istanza al Giudice Tutelare, è evidente che, sul piano delle date dei documenti, l'atto di donazione formale non può che essere successivo all'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, ma ciò non toglie –come testimoniato dal dott. della cui attendibilità non vi è motivo di Per_1
dubitare- che l'appellante e la moglie si erano già rivolti al notaio in precedenza per la stipulazione dell'atto donativo, con ciò manifestando l'esistenza dell'animus donandi in data anteriore. Del resto la questione del conflitto di interessi è aspetto tecnico, che ragionevolmente non poteva che essere rilevato dal notaio, non risultando che i donanti avessero competenze giuridiche tali da avere contezza di detto profilo prima della segnalazione del notaio e, infatti, nulla è stato dedotto in proposito.
Non è, pertanto, provato che il presunto errore circa il consenso alla donazione della madre del minore abbia in alcun modo influenzato i donanti nella loro decisione e, senz'altro, non è dimostrato che detto erronea convinzione sia stato il motivo determinante la donazione.
Col quarto motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per dolo della donazione impugnata, sul presupposto che debba CP_1 qualificarsi come terzo nell'ambito dell'operazione contrattuale, essendo intervenuto quale mero rappresentante del figlio minore, beneficiario della donazione.
A detta dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1427 e
1439 c.c., in quanto per “contraente” dovrebbe intendersi il soggetto che interviene nel rogito, in questo caso “per” il minore, per cui andrebbe considerato non terzo, ma contraente. CP_1
pagina 19 di 25 Il dolo di quest'ultimo avrebbe viziato la volontà del sig. e il raggiro usato sarebbe serio. I Pt_1
donanti, ultraottantenni al momento dell'atto notarile, erano stati tratti in inganno dalle astuzie poste in essere dal sig. che aveva fatto falsamente risultare che la nipote degli stessi aveva CP_1
assentito alla donazione. Non era neppure ravvisabile negligenza o colpevole ignoranza dei donanti, che si erano mossi nel contesto di garanzia della sede notarile.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'animus donandi del e Pt_1
della moglie preesisteva alla vicenda del ricorso al Giudice Tutelare, mal interpretando la deposizione del notaio e le risposte all'interrogatorio formale del stesso. Non risulterebbe, infatti, che i Per_1 Pt_1
donanti intendevano beneficiare il bisnipote a prescindere dal consenso della madre di quest'ultimo, perché solo successivamente il notaio avrebbe evidenziato la necessità di procurarsi l'autorizzazione del Tribunale ex art. 320 c.c.. Occorre –secondo la difesa guardare ai documenti e all'atto di Pt_1 donazione comprensivo degli allegati e cosa è scritto nell'istanza al Giudice Tutelare. Il dato certo sarebbe che l'istanza redatta dal notaio rivolta al Giudice Tutelare è datata 10.3.2017 e che dalla stessa emerge il consenso di alla donazione a favore del figlio. Detta istanza era stata CP_2
depositata al Tribunale di Varese il 24.3.2017 e il G.T. si era pronunciato a fine luglio 2017. Il preventivo “per donazione” intestato ai signori e versato in atti da controparte, era Pt_1 Pt_3 invece datato 11.9.2017. L'atto di donazione venne poi stipulato il 26.9.2017 ed aveva come allegato l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante l'istanza al Giudice Tutelare era stata il presupposto di tutta l'operazione voluta dai donanti. La scansione temporale dei documenti sconfesserebbe il ragionamento del primo giudice. La testimonianza resa dal notaio sarebbe contraddittoria, proprio avendo riguardo ai documenti dal medesimo redatti, e quindi inattendibile.
L'appellante evidenzia inoltre che il notaio, rispondendo al capitolo di prova relativo al conflitto di interessi, aveva evidenziato che detto conflitto era tra la e i bisnonni del bambino, in quanto Pt_1
questi ultimi andavano a donare pretermettendola. In tal modo il notaio aveva ravvisato il conflitto di interessi tra i donanti e la nipote e non tra la madre e il figlio donatario. L'art. 320 c.c., CP_2 invece, riguarda l'ipotesi del conflitto di interesse tra un solo genitore e il figlio e prevede in tal caso che il minore sia rappresentato dall'altro genitore.
Una mera valutazione del notaio sarebbe poi l'affermazione dello stesso secondo la quale non c'era alcun condizionamento della donazione alla madre del minore. I documenti in tal senso parlerebbero chiaro e sarebbero conformi alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, Parte_1
quando lo stesso aveva affermato che, senza il consenso di sua nipote, non avrebbe donato al minore ma a figlia di suo figlio premorto, tanto poi il bambino avrebbe preso comunque. Lo CP_2
pagina 20 di 25 stesso aveva anche precisato che, all'atto della donazione, aveva visto, nell'allegato, la firma di sua nipote.
Insistendo per l'ammissione delle prove orali non ammesse dal primo giudice e volte a dimostrare che il non aveva contatti con la nipote l'appellante chiede pertanto l'annullamento per Pt_1 CP_2
dolo della donazione, non essendo in contestazione la falsità della firma della stessa.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come noto, “il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione” (Cass. n. 5734 del 27.2.2019).
La Suprema Corte ha più volte ribadito che il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato nel contraente un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ” (Cass. 14628/2009; Cass. 20231/2022,
Cass. 12892/2015; Cass. 16663/2008).
Ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.
Si è visto che l'appellante ha richiamato unicamente l'errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, che è insussistente nel caso di specie per le ragioni già esposte.
Volendo, comunque, verificare la ricorrenza di una delle altre ipotesi previste dall'art. 1429 c..c, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il donante non è caduto in errore sulla natura donativa del contratto, né sul fatto che con lo stesso beneficiava il minore della proprietà dell'appartamento abitato pagina 21 di 25 dal medesimo. Non ricorreva neppure un errore su detto diritto di proprietà dell'appartamento o su una qualità dello stesso. Neppure è stato configurato, infine, un errore di diritto, che sia stato ragione unica o principale del contratto.
Il dolo, pertanto, nel caso di specie non ha determinato nel donante nessuno degli errori essenziali individuati dall'art. 1429 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del negozio quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, è emerso invece che la volontà dei signori e preesisteva alla vicenda relativa alla richiesta al Giudice Tutelare dell'autorizzazione Pt_3 Pt_1
al minore di accettare la donazione, per cui la falsità della firma apposta alla relativa istanza non ha determinato i donanti a compiere un atto dispositivo a favore del pronipote che altrimenti non avrebbero posto in essere. La motivazione dell'atto traeva origine dal rapporto affettivo col bambino, che abitava vicino a loro e di cui da sempre si prendevano cura, anche dopo la separazione dei genitori del minore e l'interruzione totale dei rapporti con la madre dello stesso, loro nipote;
quest'ultima circostanza, del resto, denota l'esistenza di forti criticità nei rapporti tra i donanti e che CP_2 rendono ancor più inverosimile l'efficacia determinante del consenso di quest'ultima rispetto alla donazione dei bisnonni al minore.
Col quinto motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Tribunale nel capo in cui ha rigettato la domanda di nullità della donazione ex artt. 1418 c.c. e 640 c.p.. A giudizio dell'impugnante, infatti, la violazione della norma penale, comporta la nullità della donazione ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa, in quanto il negozio concluso implicherebbe la violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale. Detto atto, infatti, sarebbe stato stipulato per effetto diretto del reato.
L'appellante chiede, pertanto, che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza del reato di truffa ex art. 640 c.p., configurabile nel caso di specie sia con riferimento all'elemento oggettivo, che in riferimento all'elemento soggettivo. In particolare, dovrebbe ritenersi provato il fatto delittuoso commesso dal convenuto ai danni del Sig. per aver l'uno indotto l'altro in errore su un Parte_1
inesistente consenso della Sig. -che di quel cespite ben poteva ritenersi legittima CP_2
destinataria in quanto ipotetica erede legittima del nonno- con artifici e raggiri, e per aver procurato, in tal modo, un ingiusto profitto -al figlio, da lui in via esclusiva rappresentato- con altrui danno in capo all'odierna parte attrice. Il comportamento “suggestivo” del Sig. era consistito nella CP_1
presentazione in sede notarile di un atto –il ricorso e la conseguente autorizzazione del Giudice-
pagina 22 di 25 ingannevole e nella rassicurazione sul fatto che anche la madre del minore e nipote a sua volta del donante, come del resto ivi risultava, era d'accordo con la donazione.
Infine, l'appellante rileva che, anche qualora non si volesse accedere alla tesi in base alla quale il contratto doveva considerarsi radicalmente nullo per contrarietà a norme imperative, ma unicamente annullabile, il contratto di donazione, per quanto già osservato nei precedenti motivi d'appello, è affetto da annullabilità, avendo la condotta del Sig. comportato comunque un vizio del CP_1
consenso del Sig. nei termini già prospettati. Pt_1
Il motivo è infondato.
E', infatti, orientamento costante della Suprema Corte che, nell'ipotesi di truffa contrattuale, il negozio concluso non è nullo, ma annullabile.
E' stato infatti affermato che “il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore
l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n. 18930 del 27.9.2016).
E ancora “il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n. 7468 del 31.3.2011; Cass. n. 7322 del
10.12.1986).
L'eventuale accertamento del reato di truffa, pertanto, non determina l'invocata nullità della donazione oggetto di causa.
Quanto all'impossibilità nel caso di specie di configurare un annullamento della stessa per dolo dell'altro contraente si rinvia a quanto già sopra illustrato.
Col sesto ed ultimo motivo di gravame la difesa di con l'accoglimento dell'appello Parte_1 chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannato a pagare le spese a favore delle controparti, spese subito richieste dal padre del minore e faticosamente corrisposte dall'appellante, quasi novantenne.
Il motivo non può essere accolto, stante il rigetto dell'appello.
Alla liquidazione delle spese di lite è dedicato il paragrafo seguente.
pagina 23 di 25 SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello alle controparti, in forza del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da per il presente grado di giudizio, tenuto conto del CP_1
dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470, di cui euro 2.518 per studio, euro
1.665 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate dal curatore speciale del minore, per il presente grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470, di cui euro
2.518 per studio, euro 1.665 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. L'importo in esame deve essere versato a favore dello Stato, stante l'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In punto quantificazione del compenso dovuto al difensore ammesso al patrocino a spese dello
Stato, giova poi ricordare che “costituisce ormai principio consolidato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.; il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. ord. n. 21990 del 5.8.2024;
Cass. Sez. 2, n. 8708 sez. S2 - ud. 9-2-2024 -4- n. 541 del 2024, Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n.
13028 del 2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n. 22017 del 11/09/2018).
pagina 24 di 25 Sussistono, inoltre, i presupposti affinchè sia dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo
13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
953/2024 del 09/11/2024, emessa dal Tribunale di Varese -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di Parte_1 CP_1
primo grado, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, somma da versare a favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002.
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI MA RL DA
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL DA Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa NI MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg 3584/2024, promossa in grado d'appello,
da
rappresentato e difeso dall'avv.to LASSINI ROBERTO ed elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA E. PETRELLA n. 12, BUSTO ARSIZIO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv.to ARSENI MARIA ELENA ed CP_1
elettivamente domiciliato in VIA DEI CAMPIGLI 27, VARESE in forza di procura alle liti in atti;
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2
(VA), in Viale Don Piero Folli n. 47, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
assistito in primo grado dalla curatrice speciale Avv. Elisa Corsi del Foro di Varese;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 953/2024 del 09/11/2024, emessa dal Tribunale di Varese, in persona del pagina 1 di 25 Giudice Monocratico dott.ssa Flaminia D'Angelo.
OGGETTO: impugnazione di donazione
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Il Sig. riportandosi a tutto quanto dedotto in atti, previa ogni declaratoria del Parte_1
caso e rigettata ogni diversa istanza, anche istruttoria formulata ex adverso, chiede riformarsi, revocarsi e annullarsi, la sentenza impugnata in accoglimento del proposto appello ed altresì il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni svolte dalle controparti anche in fase d'appello, rispetto alle quali non sia accetta il contraddittorio, e conseguentemente chiede che la Corte
d'Appello Voglia: nel merito,
- previo accertamento, anche in via incidentale, della falsità della firma della Sig.ra CP_2
in calce al ricorso al Giudice Tutelare di Varese (sub R.G. n. 660/2017 V.G.)
[...] finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione in favore del figlio minore ai sensi dell'art. 320 c.c. per cui è causa e della riconducibilità della firma alla mano del Sig.
e previo accertamento, anche in via incidentale, della inesistenza / invalida CP_1
autorizzazione del Giudice Tutelare a favore del minore per il tramite Parte_2
del padre ad accettare la donazione dei bisnonni stipulata in data CP_1
26.09.2017 (repertorio n. 76499 e raccolta n. 10353) con atto del Notaio Dott. Per_1
nonché previo accertamento, in via incidentale, della commissione del reato di truffa
[...]
da parte dal Sig. nei termini e nei modi di cui in narrativa, CP_1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, ai sensi degli artt. 1427, 1429 e 1439 c.c., il vizio del consenso del Sig. al momento della donazione stipulata in data Parte_1
26.09.2017 (repertorio n. 76499 e raccolta n. 10353) con atto del Notaio Dott. Per_1
[...]
- accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto il detto atto di donazione avente ad oggetto: l'appartamento al pagina 2 di 25 primo piano del fabbricato di abitazione sita ad Agra, in Via Vignone snc, oltre area scoperta pertinenziale al piano terreno, il tutto censito al catasto fabbricati di detto Comune, al fg. 7, mapp. 3331, sub. 504, Via Vignone, piani T-1, cat. A/2, classe 5, rendita € 258,23; il terreno anch'esso pertinenziale all'appartamento, identificato al catasto terreni di detto Comune, al fg. 9, mapp. 2317, seminativo arborato, classe 2, reddito dominicale € 3,05; è compresa nella donazione la proporzionale comproprietà di un mezzo degli enti comuni del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c., tra i quali va ricompreso il cortile al piano terreno, identificato al catasto fabbricati al fg. 7, mapp. 3331, sub. 501, Via Vignone, piano T, bene comune non censibile, senza redditi;
con ogni conseguente pronuncia;
- rigettare le avverse domande ed eccezioni, di entrambi i convenuti, anche svolte in appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Con integrale vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto Sig. CP_1
nonché prova testimoniale sulle circostanze di seguito indicate e precedute dalla locuzione
“vero che”:
1) a far data da quando si è separata dal marito a giugno del 2015 la Sig.ra ha CP_2 lasciato, per sempre, l'abitazione coniugale, costituita dall'appartamento sito nella stessa palazzina abitata dal Sig. e alla di lui moglie essendosi Parte_1 Parte_3
trasferita prima a Lavena Ponte Tresa e poi a Varese dalla fine del 2016, dove è rimasta fino a luglio 2018 (docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste);
2) dal giugno del 2015 la Sig.ra aveva altresì interrotto i rapporti con i propri CP_2
nonni paterni Sigg.ri e senza fargli visita o sentendoli Parte_1 Parte_3
telefonicamente;
3) l'appartamento già casa coniugale è rimasto in esclusivo utilizzo del Sig. CP_1
e del figlio a far data dalla separazione della coppia nel giugno 2015 fino a quando i convenuti si sono trasferiti nell'attuale residenza di Luino a far data dal gennaio 2022, senza accesso da parte della Sig.ra la quale ha sempre frequentato il figlio al di fuori CP_2
del detto appartamento.
Si indicano a testi:
Sig. residente a[...]; Testimone_1
Sig.ra , residente a[...]; Testimone_2
pagina 3 di 25 Sig. residente a[...]. Testimone_3
*
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato di parte convenuta si CP_1
chiede ammettersi prova contraria con i testi già indicati a prova diretta, sui capitoli da 1) a 7)
e con il teste Notaio Dott. con Studio a Luino (VA), Corso XXV Aprile n. 31, Persona_1
sui capitoli da 8) a 10).
A contrario rispetto ai capitoli di prova sub nn. 1, 2, 3, e 8) di parte convenuta
[...]
si articola e si chiede ammettersi il seguente capito di prova orale, con numerazione Pt_4
progressiva rispetto a quella osservata per i capitoli in prova diretta:
4) vero che i lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti in connessione ai documenti da
6A) a 8) avversari, che si rammostrano al teste, hanno riguardato l'immobile di proprietà di parte attrice e sono stati effettuati anche per rendere fruibile l'appartamento posto al primo piano diventato casa coniugale dei Sigg.ri e e dagli stessi CP_2 CP_1
fruito congiuntamente fino alla separazione nel 2015;
5) vero che i lavori di cui al precedente capitolo sono stati interamente finanziati dal Sig.
avendo lo stesso pagato la fornitura dei materiali posati ed essendo poi stati fatti Parte_1
lavori in economia dallo stesso.
Si indicano a testi:
Sig. residente a[...]; Testimone_1
Sig. residente a[...]. Testimone_3
*
Nella denegata ipotesi di contestazione avversaria dell'esito della espletata consulenza grafotecnica d'ufficio redatta dalla Dott.ssa nell'ambito del Persona_2
procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio prodotta agli atti sub doc.
6, si chiede al Giudice di disporsi consulenza grafotecnica volta ad accertare la falsità della firma apparentemente apposta dalla Sig.ra che risulta dall'istanza depositata al CP_2
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese di cui all'allegato A) dell'atto notarile di donazione, oltre che ad accertare la riconducibilità della detta firma alla mano del Sig. anche autorizzando il nominando CTU ad accedere ai CP_1 competenti uffici del Tribunale di Varese ai fini di consultare l'originale della detta firma e altresì consentendo al CTU di acquisire firme di comparazione presso uffici della pubblica amministrazione, ovvero presso depositari pubblici o privati e anche presso i diretti interessati pagina 4 di 25 Sig. e Sig.ra oltre che autorizzandolo a esperire saggi Controparte_1 CP_2
grafici da acquisire dagli stessi (con ordine di scrivere alla presenza del consulente tecnico).
*
Si riporta l'elenco degli atti e documenti prodotti:
1) PEC del 11.11.2024 con la quale l'Avv. Maria Elena Arseni ha notificato la sentenza impugnata;
2) Copia autentica della sentenza di primo grado impugnata;
3) fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti e i documenti di causa estratti dal fascicolo informatico della causa stessa e certificati di conformità:
- atto di citazione e i documenti allegati:
1) Atto di donazione (rep. n. 76499, racc. n. 10353) del 26.09.2017 a cura del Dott. Per_1
Notaio in Luino, e allegato “A” dell'atto;
[...]
2) ricorso al Giudice Tutelare di Varese estratto dal fascicolo cartaceo sub R.G. n. 660/2017
V.G.;
3) denuncia-querela del 04.03.2021 della Sig.ra ricevuta dai Carabinieri della CP_2
Stazione di Gallarate.
- memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e i documenti allegati:
4) PEC depositata da questa difesa al GIP di Varese il 01.12.2021;
5) querela sporta dal Sig. Parte_1
6) consulenza grafotecnica d'ufficio redatta dalla Dott.ssa ; Persona_2
- memoria istruttoria e i documenti allegati:
7) certificati storici di residenza della Sig.ra CP_2
8) certificato storico di residenza del Sig. Controparte_1
9) certificato di morte della Sig.ra Parte_3
- memoria di replica istruttoria;
- note scritte udienza 11.07.2023;
- nota deposito documentazione sopravvenuta e documento allegato: informazione di garanzia e avviso di conclusioni indagini relativo al procedimento penale pendente sub n. 4324/2023 RGNR avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di
CP_1
- istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove;
- foglio di precisazione delle conclusioni;
- conclusionale e documento allegato:
pagina 5 di 25 decreto di citazione diretta a giudizio del Sig. CP_1
- replica alle conclusionali avversarie:
4) provvedimento di anticipazione udienza relativo al procedimento penale pendente sub n.
4324/2023 RGNR avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di CP_1
5) scrittura relativa alla corresponsione delle spese legali di primo grado liquidate a favore di
CP_1
Busto Arsizio, 24 aprile 2025
Avv. Roberto Lassini
PARTI APPELLATE
CP_1
Il Sig. come ut supra rappresentato, difeso e CP_1
domiciliato insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 953/2024, pubblicata in data 9.11.2024 , pronunciata dal
Tribunale di Varese – G. Dott.ssa Flaminia D'Angelo (RG 1240/2022), in quanto inammissibile e/o improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto provvedere a confermarla nel tutto integrale contenuto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. (Tribunale di Varese RG
1240/2024) non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
IN OGNI CASO, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio da liquidarsi nei massimi tabellari vigenti, nonché condannare il Sig. ex art 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento di un Parte_1
pagina 6 di 25 risarcimento per la cui quantificazione ci si rimette a questa On.le
Corte.
Con perfetta osservanza.
Varese, 17 aprile 2025
Avv. Maria Elena Arseni
Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, premesse le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- Respingere l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente confermare la Sentenza del Tribunale di
Varese in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Flaminia D'Angelo n. 953/2024 del
09/11/2024;
- Per l'effetto confermare la validità e l'efficacia dell'atto di donazione stipulato in data
26.09.2017 dal Notaio repertorio n. 76499, raccolta n. 10353 registrato a Persona_1
Varese il 2.10.2017 n. 27762 serie 1T;
- Con vittoria di spese e compensi.
Varese – Milano, 23 aprile 2025.
Avv. Elisa Corsi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo pronunciarsi l'annullamento, per vizio del consenso, della donazione CP_1
stipulata in data 26.9.2017 dal medesimo e da sua moglie –nel Parte_3
frattempo deceduta- a favore del pronipote rappresentato nell'atto dal Parte_2
padre esercente la responsabilità genitoriale, In sede di memoria ex art. 183, n. CP_1
1, cpc l'attore ha anche introdotto una domanda di nullità della medesima donazione per violazione di norma imperativa.
Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue in ordine al procedimento di primo grado.
“A fondamento della propria pretesa, deduceva: Parte_1
- che, in data 26.09.2017, assieme alla moglie in regime di comunione dei beni, oggi deceduta,
pagina 7 di 25 , donava con atto a firma del notaio (repertorio n. 76499 e Parte_3 Per_1
raccolta n. 10353) al pronipote rappresentato dal padre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale la piena proprietà dell'immobile con terreno sito in CP_1
Agra in Via Vignone snc il tutto censito al CF di detto Comune fg. 7, mapp. 3331, sub. 504, via
Vignone, piani T-1, cat. A/2, classe 5, vani 4, sup. cat. mq. 80 (tot. escluse aree scoperte mq. 62), rendita € 258,23), fg. 9, mapp. 2317, seminativo arborato, classe 2, ett. 0.11.80, reddito dominicale €
3,35, redd. agrario € 3,05) oltre alla quota di comproprietà sugli enti comuni censiti al fg. 7, mapp.
3331, sub. 501, via Vignone, piano T, bene comune non censibile, senza redditi;
- che il pronipote era figlio di e Parte_2 CP_1 CP_2 quest'ultima figlia del proprio figlio premorto;
[...]
- che, in particolare, l'immobile costituiva la residenza del pronipote Parte_2
il quale vi continuava a vivere anche dopo la separazione dei genitori nel 2017;
- che l'atto di donazione era stato concluso sul presupposto di avere il consenso della nipote,
CP_2
- che, in realtà, pprendeva dell'intervenuta donazione solo nel novembre 2020; CP_2
- che, quindi, l'istanza di autorizzazione ad accettare la donazione (R.G. n. 660/2017 V.G.) – regolarmente rilasciata dal Tribunale il 26.07.2017 – era stata indebitamente presentata anche a nome della , che, invece, ne era completamente all'oscuro; CP_2
- che, quindi, sporgeva denuncia querela disconoscendo la firma apposta sulla CP_2
richiesta di ricorso ex art. 320 c.c.;
- che, pertanto, la volontà dei donanti era stata viziata da errore in quanto avevano ritenuto che in rappresentanza del figlio minore, avesse regolarmente ottenuto dal CP_1
Tribunale l'autorizzazione a ricevere la donazione e che la madre del bambino fosse, a sua volta,
d'accordo;
- che si trattava di errore essenziale “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente” e riconoscibile ex art. 1427 e 1429, 1° comma, n. 3 c.c.;
- che, in ogni caso, l'animo del donante era stato carpito mediante artifici e raggiri posto che la copia allegata all'atto notarile mancava della prima frase della seconda pagina che accennava ad un conflitto di interessi tra i donanti e la madre del minore;
- che i donanti avevano agito in base ad una rappresentazione dei fatti distorta sul presupposto
pagina 8 di 25 cioè che la vesse dato il consenso alla donazione;
CP_2
- che, pertanto, il contratto di donazione era da annullare.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare CP_1
eccependo:
- che il ra soggetto psicologicamente fragile e bisognoso di sostegno;
Parte_2
- che, proprio per questa situazione, i donanti si decidevano, in accordo con la nipote CP_2
madre del bambino, di donare al pronipote la piena proprietà dell'immobile preservando
[...]
una parte del patrimonio in suo favore;
- che la copia prodotta dell'atto notarile in giudizio non era una copia conforme a quella registrata;
- che il conflitto di interessi tra i donanti e la era sussistente e che, pertanto, era stata Pt_1 attribuita la rappresentanza legale all'altro genitore;
- che non erano chiare le ragioni del giudizio posto che l'unico soggetto beneficiario della donazione era il minore Parte_2
- che non vi era errore, né alcun motivo esclusivamente determinante la donazione;
- che il conflitto di interessi tra la e ra esistente ed CP_2 Parte_2 aveva necessitato l'adizione del G.T..
Insisteva, quindi, per il rigetto delle domande.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice evidenziava che non era stato chiamato in giudizio
l'unico soggetto che avrebbe potuto essere potenzialmente leso dall'accoglimento della domanda di annullamento, il minore a favore del quale veniva nominato un curatore Parte_2
speciale e ne veniva ordinata la chiamata in giudizio.
Si costituiva, quindi, con la curatrice ex art. 78 c.p.c., contestando Parte_2
tutto quanto ex adverso affermato ed, in particolare, eccependo:
- che l'azione di annullamento non poteva essere richiesta nei confronti di il CP_1 quale aveva partecipato all'atto di donazione solo in qualità di rappresentante del figlio minore;
- che gli asseriti artifici e raggiri non erano addebitabili al donatario e cioè al minore;
- che non vi era alcun errore sulla persona posto che il donatario era proprio il soggetto che i donanti volevano beneficiare;
pagina 9 di 25 - che, inoltre, in nessun atto emergeva che il consenso alla donazione da parte della madre del beneficiario rappresentasse per i donanti l'unico “presupposto” della liberalità;
- che, tra l'altro, il consenso o l'adesione della all'istanza avanzata al G.T. non era Pt_1 nemmeno necessaria tanto più ch'ella si trovava in un evidente conflitto di interessi;
- che, pertanto, non vi era alcun vizio del consenso né alcun motivo determinante la donazione;
- che, ugualmente, non vi erano artifici o raggiri:
- che non aveva promosso azione per l'annullamento dell'autorizzazione del CP_2
Giudice tutelare, alla cui domanda era l'unico soggetto legittimato.
Insisteva per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale delle parti ltre Pt_1 CP_1 ai capitoli di prova orale formulati nell'interesse del minore. Venivano rigettate le altre istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
Nelle more, veniva emessa in sede penale l'ordinanza di archiviazione per il reato di cui all'art.
640 co. n. 5 c.p. commesso da messa dal GIP del Tribunale di Varese a seguito Parte_5
di opposizione del n. 1089/2023). Pt_1
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Il tentativo non dava esito positivo.
All'udienza del 02.07.2024, sulle conclusioni come precisate delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale, parte attrice depositava in atti il decreto di citazione diretta a giudizio di avanti al Tribunale di Busto Arsizio per il delitto ex art. 482 c.p. in CP_1 relazione all'art. 476 c.p. e per il delitto di cui all'art. 640 c.p.”
In data 7.11.2024 il Tribunale di Varese emetteva sentenza così statuendo: “rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di he Parte_1 CP_1
liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA se dovuta, in favore dello Stato ove sia confermata l'ammissione al
pagina 10 di 25 gratuito patrocinio del terzo chiamato, o in subordine in favore di . Parte_2
In sostanza, il Tribunale di Varese riteneva infondate le domande di annullamento e di nullità della donazione oggetto di causa sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- non vi era spazio per un annullamento della donazione per errore essenziale sull'identità o sulle qualità dell'altro contraente, in quanto quest'ultimo doveva intendersi essere il minore e non solo rappresentante legale del figlio e non parte;
inoltre il minore era proprio CP_1
la persona che i donanti intendevano beneficiare;
- non era accoglibile la domanda di annullamento per errore sul motivo ex art. 787 c.p.c., posto che nell'atto di donazione non vi era traccia alcuna di un motivo determinante, la cui indicazione espressa sarebbe stata invece richiesta ex lege;
inoltre non emergeva neppure dalla narrativa dell'atto che il consenso della madre del minore condizionava la donazione;
- quanto agli artifici e raggiri posti in essere da –che sarebbero consistiti nella CP_1 falsificazione della firma della madre del minore nell'istanza di autorizzazione ex art. 320 c.c. presentata al Giudice Tutelare- il Tribunale rilevava che era da qualificarsi CP_1 terzo rispetto alla donazione e, pertanto, ai fini dell'annullamento per dolo, sarebbe stato necessario, ex art. 1349, comma 2, c.c., dimostrare che l'altro contraente -quindi nel caso di specie il minore- fosse consapevole di trarne vantaggio;
tale prova non era stata fornita e, anzi, trattandosi di persona minore, detta consapevolezza era da escludersi;
- in ogni caso, anche volendo considerare come parte della donazione, non vi CP_1 era prova che i raggiri usati dal medesimo avessero indotto l'attore a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso;
infatti dall'istruttoria orale era emerso che i bisnonni si erano determinati a donare al minore l'abitazione in cui lo stesso viveva col padre, dopo la separazione dei genitori, al fine di beneficiare lo stesso, prima ancora di sapere del possibile conflitto di interesse con la madre di loro nipote;
tale conflitto era stato, infatti, Parte_2
segnalato solo dal notaio interpellato per la donazione. Fu poi lo stesso notaio a redigere la bozza per l'istanza ex art. 320 c.c. al Giudice Tutelare. Ciò significava che i donanti si erano determinati a beneficiare il minore, per spirito liberale, prima della presentazione dell'istanza al
G.T. contenente la presunta firma falsa della madre del minore. In realtà, non risultava che il consenso di quest'ultima avesse mai condizionato la volontà dei bisnonni di beneficiare il minore. Pertanto, l'eventuale falsità di detta firma appariva irrilevante, in quanto l'animus donandi preesisteva e non si era formato sulla base di una erronea rappresentazione della realtà in ipotesi determinata dai raggiri di CP_1
- in ordine alla dedotta nullità per contrarietà a norme imperative, il primo giudice evidenziava pagina 11 di 25 che la consumazione del reato di truffa da parte di un contraente a danno dell'altro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., ma semmai la sua annullabilità.
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituivano e contestando l'appello e chiedendo la CP_1 Parte_2
conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 25.3.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 24.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di non pronunciarsi sulla falsità della firma della signora CP_2 apposta in calce al ricorso al Giudice Tutelare, volto ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione in favore del figlio minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., con accertamento, anche in via incidentale, di tale profilo e anche dell'inesistenza o invalidità della predetta autorizzazione del
Giudice Tutelare.
L'appellante precisa che in citazione si era ritenuto che la pronuncia di annullamento della donazione poteva intervenire a prescindere da detti accertamenti, ma che, in ogni caso, qualora ritenuto necessario, il Giudice ben avrebbe potuto, in via incidentale, accertare la falsità di detta sottoscrizione e l'inesistenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare alla stipula della donazione.
Nelle more del giudizio era poi intervenuta la perizia grafologica svolta in sede penale, che aveva appurato la falsità della firma, mentre le controparti nulla avevano dedotto in proposito nei rispettivi atti difensivi, per cui la circostanza doveva ritenersi non contestata ex art. 115 cpc.
pagina 12 di 25 L'appellante evidenzia che, anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice aveva ribadito la richiesta al giudice di procedere agli accertamenti incidentali sopra indicati e che in comparsa conclusionale aveva segnalato i profili di nullità dell'atto di donazione connessi all'assenza di valida autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, nullità rilevabile d'ufficio.
A giudizio della difesa di si profilerebbe, dunque, nel caso di specie, una nullità Parte_1 derivata per errata applicazione delle norme relative all'autorizzazione del Giudice Tutelare ai fini della stipula dell'atto a favore di un minore.
Di conseguenza –prosegue l'appellante- il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla falsità della firma, sia sulla domanda attorea di inesistenza o invalidità dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare. Vi sarebbe, pertanto, un vizio di omessa pronuncia su una domanda, integrante violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c..
L'appellante chiede, pertanto, alla Corte di pronunciarsi sulle domande in esame, accogliendole.
Il motivo non è fondato.
Le domande svolte da parte attrice su cui il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sono quelle di annullamento o nullità della donazione oggetto di causa.
Gli accertamenti incidentali sono svolti dal giudice nella misura in cui sono funzionali all'accoglimento delle domande proposte e, nel caso di specie, così non è.
La dedotta falsità della firma di non può comportare l'accoglimento delle domande di CP_2 annullamento e nullità dell'atto donativo, come meglio verrà illustrato nel prosieguo, in risposta ai motivi proposti relativamente al mancato accoglimento di dette domande.
In ogni caso la falsità della firma della madre in calce al ricorso al Giudice Tutelare non determina l'inesistenza o la mancanza dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso. Il provvedimento emesso dal
G.T. non è stato reclamato, per cui è giuridicamente esistente e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 320 c.c. non determina alcuna nullità derivata dell'atto stipulato in nome e per conto del minore, che, eventualmente, potrebbe essere annullabile ex art. 322 c.c., ad iniziativa dei genitori, del figlio e degli eredi e aventi causa di quest'ultimo, nell'ordinario termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c..
E' pacifico infatti che “la mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione riguardanti minori d'età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 c.c., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo e non anche dalla controparte del negozio” (Cass. n. 7044 del 23.12.1988; Cass. n. 7495 del 12.8.1996; Cass. n. 6666 del
22.12.1984).
pagina 13 di 25 E' stato, inoltre, condivisibilmente affermato che il negozio non potrebbe, comunque, essere annullato se è di utilità evidente del figlio e, nel caso di specie, l'accettazione della donazione di un appartamento, senz'altro, ha determinato un arricchimento e non un pregiudizio per il minore.
Col secondo motivo di gravame impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1 ha rigettato la domanda di annullamento della donazione per errore “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente” ritenendo erroneamente che quest'ultimo fosse il minore. In realtà, assume l'appellante, l'errore essenziale che ha indotto il all'atto di donazione era da Pt_1 riferirsi ad che interveniva all'atto quale contraente “per” il minore e che aveva CP_1
presentato al notaio una presunta valida autorizzazione del Giudice Tutelare di Varese, emessa, invece, sul presupposto errato che il ricorso fosse stato presentato anche dalla madre del minore.
Inoltre, prosegue l'appellante, la riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, alla concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratio della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La domanda di annullamento per errore, dunque, secondo l'impugnante sarebbe pienamente fondata e ne viene chiesto alla Corte l'accoglimento.
Il motivo non può essere accolto.
Effettivamente, per quanto concerne i vizi del consenso e gli stati soggettivi, deve aversi riguardo alla persona del rappresentante e non a quella del rappresentato, come previsto dagli artt. 1390-1391
c.c., applicabili anche alla rappresentanza legale.
La Suprema Corte con sentenza n. 1133 dell' 11.2.1985 –in un caso relativo a un minore donatario rappresentato nell'atto dalla madre, della quale si discuteva la buona o mala fede- ha, infatti, stabilito che nei “contratti conclusi dal rappresentante, sia nell'ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volontà che rendono annullabile il negozio, agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato”. In particolare, la Corte di Cassazione, in tale pronuncia, ha evidenziato che le “norme degli artt. 1390 e
1391, costituendo un corollario del principio generale per cui il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante, sanciscono in via generale che, sia per i vizi della volontà, sia per gli stati soggettivi rilevanti (buona o mala fede), si ha riguardo alla persona del rappresentante, salve le eccezioni previste […] .La giurisprudenza, sia pure in epoca non recente, in applicazione di tali principi, ha affermato che nei contratti conclusi da un rappresentante per i vizi della volontà, che
pagina 14 di 25 rendono annullabile il negozio rappresentativo, occorre far capo agli stati soggettivi del rappresentante e che gli artt. in esame 1390 e 1391 si applicano anche nel caso di rappresentanza legale (Cass. n. 480 del 20.2.1956). Tale orientamento dottrinario e giurisprudenziale va tenuto fermo specialmente sotto il profilo che nella rappresentanza legale, quale è quella di specie (di madre che ha accettato la donazione a favore del figlio minore) la volontà del rappresentato (incapace) manca del tutto, con la conseguenza che nei confronti del medesimo non sono configurabili vizi che possono inficiarla. Non possono sussistere, pertanto, dubbi sul fatto che, nell'ipotesi che ne occupa, bisogna aver riguardo alla buona od alla mala fede del rappresentante, cioè della madre che ha accettato la donazione”.
Anche in altre pronunce la Suprema Corte ha stabilito che, così come previsto dagli artt. 1390 e
1391 c.c., anche nell'ipotesi di rappresentanza legale del minore si deve aver riguardo alla persona del rappresentante per quanto riguarda lo stato di buona o mala fede o l'incapacità naturale del contraente
(Cass. sez. 2, Sentenza n. 5103 del 20/08/1986; Cass. sez. 2, Sentenza n. 275 del 13/01/1984).
Pure in dottrina è pacifico che nell'agire rappresentativo, il negozio, come atto, riguarda il rappresentante, con conseguente rilevanza del processo volitivo di costui, mentre per il regolamento derivante dall'atto si ha riguardo alla sola posizione del rappresentato.
Ciò premesso, la Corte rileva che, in ogni caso, rispetto alla donazione oggetto di causa, non è accoglibile la proposta domanda di annullamento per errore “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente”.
L'errore è causa di annullamento se è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1428 c.c.. L'art. 1429 c.c. stabilisce che l'errore è essenziale quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano stati determinanti del consenso.
Nel caso in esame l'appellante così deduceva nell'atto di citazione avanti al Tribunale: “..in capo al
Sig. vi è stato un vizio del consenso alla conclusione dell'atto di donazione;
vizio per il Parte_1
fatto che il consenso è stato dato per errore, nel senso che il donante pensava che il donatario avesse regolarmente ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione e che quindi il genitore che in atto agiva in rappresentanza del figlio lo avesse fatto sul presupposto di avere avuto a sua volta il consenso anche della madre del bambino e agisse in pieno accordo con la stessa. In sostanza il Sig. si era Parte_1
determinato a disporre in vita in tal modo di parte del proprio patrimonio nella convinzione di acconsentire ad una volontà anche della madre del piccolo. Una convenzione del genere, invece, non poteva che essere determinata da un errore, indotto dall'altro contraente, il Sig. CP_1
appunto, il quale presentava al Notaio in sede di stipula una presunta valida autorizzazione del
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese, invece emessa sul presupposto – errato – che il ricorso fosse
pagina 15 di 25 stato presentato anche dalla Sig.ra ed invece una valida autorizzazione nel caso di CP_2 specie manca, come sostiene la Sig.ra Si tratta di errore essenziale “sull'identità o CP_2
sulle qualità della persona dell'altro contraente”.
Nell'atto di appello nulla viene aggiunto sul punto, essendosi limitata la difesa di a Parte_1
rilevare che il contraente a cui deve aversi riguardo, per i vizi del consenso, è e non il Parte_5
minore, considerazione di per sé corretta.
Invero non si comprende come la falsa rappresentazione nel donante che la madre del minore fosse d'accordo nell'atto donativo a favore di suo figlio possa configurarsi come un errore essenziale del medesimo rispetto all'identità o qualità personale dell'altro contraente.
Chiarito che, effettivamente, quest'ultimo è e non il minore, non viene CP_1 assolutamente spiegato come l'errore invocato abbia inciso sull'identità o su una qualità dello stesso. In proposito si riscontra una carenza assoluta di allegazioni da parte dell'appellante.
Infatti, anche volendo aver riguardo al rappresentante e quindi al padre, e non al minore, l'errore dedotto riguarderebbe la sussistenza del consenso della madre del minore, che pacificamente non era contraente dell'atto, e dunque non avrebbe ad oggetto né l'identità del padre del minore, né una sua qualità personale.
L'errore lamentato concerne il fatto che credeva che il padre agisse d'accordo con la Parte_1 madre del minore, ma questo non è un errore che incide sulla qualità dell'altro contraente.
Peraltro detto errore non sarebbe neppure determinante del consenso perché qui la volontà del donante era quella di beneficiare il minore, donandogli l'appartamento in cui lo stesso già abitava e quindi, sotto tale profilo, l'eventuale errore su una qualità –non indicata- del padre non si comprende che rilevanza possa avere.
Col terzo motivo di appello ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha Parte_1 erroneamente applicato l'art. 787 c.c., che prevede che la donazione può essere impugnata per errore sul motivo quando questo risulta dall'atto. Il Tribunale ha, infatti, affermato che il motivo non risultava dall'atto di donazione e quindi aveva escluso l'annullamento della stessa, mentre in realtà il motivo emergeva dal rogito e dall'autorizzazione del Giudice Tutelare allegata allo stesso e parte integrante del medesimo. Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi sull'applicazione dell'art. 787 c.c., non sarebbe affatto necessario che il motivo sia indicato espressamente nell'atto per decretarne l'invalidità.
La rilevanza del motivo, secondo l'appellante, dovrebbe essere valutata con riguardo alla sfera volitiva del donante, nel senso che il motivo viziato ha spinto il donante a porre in essere la donazione.
Tale presupposto, nel caso di specie, sarebbe emerso dall'interrogatorio formale del Sig. che sul Pt_1
pagina 16 di 25 punto così si era espresso: “ADR: se la nipote fosse stata contraria io non avrei donato al bambino ma avrei in caso donato a mia nipote che era figlia di mio figlio. Tanto poi il bambino avrebbe preso comunque”.
Pertanto, la volontà del disponente era stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, vale a dire il consenso della madre alla donazione a favore del figlio e tale fatto era desumibile dallo stesso atto di donazione, laddove parte integrante dello stesso era proprio l'allegato “A” costituito dal ricorso al Giudice Tutelare -formalmente presentato anche dalla Sig.ra e dalla CP_2
conseguente autorizzazione alla stipula dell'atto in via esclusiva ad opera del padre del bambino. Nel ricorso presentato al Giudice Tutelare emergeva falsamente la volontà della Sig.ra di CP_2
voler consapevolmente acconsentire a che un bene -che un domani avrebbe potuto essere suo per eredità dei nonni- andasse fin da subito al proprio figlio, pronipote dei donanti. Tale consenso in realtà era insussistente.
Sono presenti, pertanto, secondo la difesa di i presupposti per l'annullamento della Parte_1
donazione ex art. 787 c.c..
Il motivo è privo di fondamento.
L'art. 787 c.c. stabilisce che la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
E' quindi necessario che sussista un determinato motivo che ha indotto a donare, che detto motivo sia erroneo, che esso risulti dall'atto e che sia stato il solo a determinare il donante all'attribuzione.
Come noto, “la causa di un determinato contratto consiste nella sua funzione economica sociale e cioè nello scopo immediato perseguito dallo stesso nella sua tipica configurazione giuridica. Il motivo, invece, è costituito da una rappresentazione soggettiva che induce la parte a contrarre e che, come tale, restando al di fuori dal congegno negoziale, e normalmente priva di rilevanza giuridica. I motivi, peraltro, assumono tale rilevanza quando, pur restando tali, siano per legge idonei a produrre determinati effetti giuridici, come nel caso della presupposizione o dell'errore sul motivo che rende annullabile la donazione, ovvero quando si inseriscono nella struttura negoziale o perchè elevati espressamente a condizione di efficacia del negozio o perchè trasfusi nel contenuto di una specifica obbligazione, anche se a carattere accessorio” (Cass. n. 2438 del 06/12/1965).
Ai fini dell'annullabilità della donazione, il motivo deve essere determinante, ossia deve essere considerato l'unico che ha indotto il donante alla liberalità.
pagina 17 di 25 Nel caso di specie, pertanto, per annullare la donazione, dovrebbe ritenersi che il motivo unico, o quantomeno assolutamente prevalente, che aveva indotto i bisnonni a beneficiare il minore, era la convinzione che la madre di quest'ultimo aveva espresso il suo consenso alla donazione.
In realtà, dal tenore complessivo dell'atto donativo e dalle circostanze dedotte in causa emerge che il minore abitava da sempre nell'appartamento posto sopra l'abitazione dei bisnonni, che se ne prendevano cura quotidianamente. La circostanza è stata riferita anche da in sede di Parte_1 interrogatorio formale: “il bambino lo curavamo noi finché mia moglie era al mondo, anche dopo la separazione” (cfr verb. ud. del 28.11.2023). Sino al 2015 col minore abitavano entrambi i genitori, per cui anche la madre dello stesso, figlia del figlio premorto dei donanti. Quando era CP_2
intervenuta la separazione tra i genitori, il minore era rimasto nello stesso appartamento col padre collocatario dello stesso, mentre la madre era andata a vivere altrove. I rapporti tra e CP_2
bisnonni del minore si erano a quel punto interrotti, secondo quanto riferito in atti dallo stesso Pt_1
Questi infatti erano i capitoli di prova orale formulati dall'attore: “1) a far data da quando si è
[...] separata dal marito a giugno del 2015 la Sig.ra ha lasciato, per sempre, l'abitazione CP_2 coniugale, costituita dall'appartamento sito nella stessa palazzina abitata dal Sig. e alla Parte_1
di lui moglie , essendosi trasferita prima a Lavena Ponte Tresa e poi a Varese Parte_3
dalla fine del 2016, dove è rimasta fino a luglio 2018 (docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste); 2) dal giugno del 2015 la Sig.ra aveva altresì interrotto i rapporti con i propri nonni paterni CP_2
Sigg.ri e , senza fargli visita o sentendoli telefonicamente;
3) Parte_1 Parte_3
l'appartamento già casa coniugale è rimasto in esclusivo utilizzo del Sig. e del figlio CP_1
a far data dalla separazione della coppia nel giugno 2015 fino a quando i convenuti si sono trasferiti nell'attuale residenza di Luino a far data dal gennaio 2022, senza accesso da parte della Sig.ra CP_2
la quale ha sempre frequentato il figlio al di fuori del detto appartamento”.
[...]
In tale contesto, nel 2017, maturava la decisione di e della moglie di donare Parte_1
l'appartamento al minore, che lo abitava da sempre e che è anche affetto da problemi di salute, documentati in atti. Il motivo che risulta aver indotto i donanti all'atto è, pertanto, quello di beneficiare l'amato pronipote, di cui si erano sempre presi cura, sia prima che dopo la separazione dei suoi genitori, e che da sempre abitava nello stesso edificio in cui risiedevano i bisnonni. L'intento di beneficiare il minore, tra l'altro, emerge anche dalle schede testamentarie dei bisnonni versate in atti da
(doc. 4 conv.). Non risulta affatto, invece, che il motivo che li aveva indotti a CP_1
disporre a favore del bambino fosse il consenso della madre del medesimo alla donazione, tenuto conto anche dell'interruzione totale dei rapporti con la stessa, situazione rispetto alla quale è ragionevole ritenere che i signori e nutrissero risentimento verso la nipote. Tanto meno risulta che Pt_1 Pt_3
pagina 18 di 25 tale consenso di sia stato il motivo unico o assolutamente prevalente che ha indotto i CP_2 donanti a disporre a favore del minore, circostanza resa inverosimile dall'assenza di rapporti con la nipote, che neppure faceva visita o sentiva telefonicamente i nonni (cfr cap. di prova n 2 . Parte_1
La circostanza è, del resto, confermata anche dal notaio dott. che, sentito come testimone, ha Per_1
riferito di aver sollevato lui la questione del potenziale conflitto di interessi con la madre del minore quando i signori lo avevano interpellato per la donazione. Il notaio aveva evidenziato CP_3 che, con l'atto donativo, il pronipote veniva beneficiato di un appartamento che, altrimenti, per rappresentazione del padre premorto, poteva essere ereditato dalla nipote CP_2
Ciò significa che i signori si erano determinati a donare al pronipote prima ancora che fosse Pt_1
sollevata dal notaio la questione del conflitto di interesse con la madre dello stesso, dai donanti neppure interpellata;
l'esclusivo intento di questi ultimi, quindi, era quello di beneficiare il pronipote cedendogli la proprietà dell'appartamento in cui viveva da sempre. Il notaio ha anche riferito che “Loro volevano assolutamente donare al nipote minorenne”, operazione che lui di solito sconsigliava.
Sollevata la questione del conflitto di interessi da parte del notaio e predisposta da quest'ultimo la bozza dell'istanza al Giudice Tutelare, è evidente che, sul piano delle date dei documenti, l'atto di donazione formale non può che essere successivo all'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, ma ciò non toglie –come testimoniato dal dott. della cui attendibilità non vi è motivo di Per_1
dubitare- che l'appellante e la moglie si erano già rivolti al notaio in precedenza per la stipulazione dell'atto donativo, con ciò manifestando l'esistenza dell'animus donandi in data anteriore. Del resto la questione del conflitto di interessi è aspetto tecnico, che ragionevolmente non poteva che essere rilevato dal notaio, non risultando che i donanti avessero competenze giuridiche tali da avere contezza di detto profilo prima della segnalazione del notaio e, infatti, nulla è stato dedotto in proposito.
Non è, pertanto, provato che il presunto errore circa il consenso alla donazione della madre del minore abbia in alcun modo influenzato i donanti nella loro decisione e, senz'altro, non è dimostrato che detto erronea convinzione sia stato il motivo determinante la donazione.
Col quarto motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per dolo della donazione impugnata, sul presupposto che debba CP_1 qualificarsi come terzo nell'ambito dell'operazione contrattuale, essendo intervenuto quale mero rappresentante del figlio minore, beneficiario della donazione.
A detta dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1427 e
1439 c.c., in quanto per “contraente” dovrebbe intendersi il soggetto che interviene nel rogito, in questo caso “per” il minore, per cui andrebbe considerato non terzo, ma contraente. CP_1
pagina 19 di 25 Il dolo di quest'ultimo avrebbe viziato la volontà del sig. e il raggiro usato sarebbe serio. I Pt_1
donanti, ultraottantenni al momento dell'atto notarile, erano stati tratti in inganno dalle astuzie poste in essere dal sig. che aveva fatto falsamente risultare che la nipote degli stessi aveva CP_1
assentito alla donazione. Non era neppure ravvisabile negligenza o colpevole ignoranza dei donanti, che si erano mossi nel contesto di garanzia della sede notarile.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'animus donandi del e Pt_1
della moglie preesisteva alla vicenda del ricorso al Giudice Tutelare, mal interpretando la deposizione del notaio e le risposte all'interrogatorio formale del stesso. Non risulterebbe, infatti, che i Per_1 Pt_1
donanti intendevano beneficiare il bisnipote a prescindere dal consenso della madre di quest'ultimo, perché solo successivamente il notaio avrebbe evidenziato la necessità di procurarsi l'autorizzazione del Tribunale ex art. 320 c.c.. Occorre –secondo la difesa guardare ai documenti e all'atto di Pt_1 donazione comprensivo degli allegati e cosa è scritto nell'istanza al Giudice Tutelare. Il dato certo sarebbe che l'istanza redatta dal notaio rivolta al Giudice Tutelare è datata 10.3.2017 e che dalla stessa emerge il consenso di alla donazione a favore del figlio. Detta istanza era stata CP_2
depositata al Tribunale di Varese il 24.3.2017 e il G.T. si era pronunciato a fine luglio 2017. Il preventivo “per donazione” intestato ai signori e versato in atti da controparte, era Pt_1 Pt_3 invece datato 11.9.2017. L'atto di donazione venne poi stipulato il 26.9.2017 ed aveva come allegato l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante l'istanza al Giudice Tutelare era stata il presupposto di tutta l'operazione voluta dai donanti. La scansione temporale dei documenti sconfesserebbe il ragionamento del primo giudice. La testimonianza resa dal notaio sarebbe contraddittoria, proprio avendo riguardo ai documenti dal medesimo redatti, e quindi inattendibile.
L'appellante evidenzia inoltre che il notaio, rispondendo al capitolo di prova relativo al conflitto di interessi, aveva evidenziato che detto conflitto era tra la e i bisnonni del bambino, in quanto Pt_1
questi ultimi andavano a donare pretermettendola. In tal modo il notaio aveva ravvisato il conflitto di interessi tra i donanti e la nipote e non tra la madre e il figlio donatario. L'art. 320 c.c., CP_2 invece, riguarda l'ipotesi del conflitto di interesse tra un solo genitore e il figlio e prevede in tal caso che il minore sia rappresentato dall'altro genitore.
Una mera valutazione del notaio sarebbe poi l'affermazione dello stesso secondo la quale non c'era alcun condizionamento della donazione alla madre del minore. I documenti in tal senso parlerebbero chiaro e sarebbero conformi alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, Parte_1
quando lo stesso aveva affermato che, senza il consenso di sua nipote, non avrebbe donato al minore ma a figlia di suo figlio premorto, tanto poi il bambino avrebbe preso comunque. Lo CP_2
pagina 20 di 25 stesso aveva anche precisato che, all'atto della donazione, aveva visto, nell'allegato, la firma di sua nipote.
Insistendo per l'ammissione delle prove orali non ammesse dal primo giudice e volte a dimostrare che il non aveva contatti con la nipote l'appellante chiede pertanto l'annullamento per Pt_1 CP_2
dolo della donazione, non essendo in contestazione la falsità della firma della stessa.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come noto, “il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione” (Cass. n. 5734 del 27.2.2019).
La Suprema Corte ha più volte ribadito che il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato nel contraente un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ” (Cass. 14628/2009; Cass. 20231/2022,
Cass. 12892/2015; Cass. 16663/2008).
Ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.
Si è visto che l'appellante ha richiamato unicamente l'errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, che è insussistente nel caso di specie per le ragioni già esposte.
Volendo, comunque, verificare la ricorrenza di una delle altre ipotesi previste dall'art. 1429 c..c, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il donante non è caduto in errore sulla natura donativa del contratto, né sul fatto che con lo stesso beneficiava il minore della proprietà dell'appartamento abitato pagina 21 di 25 dal medesimo. Non ricorreva neppure un errore su detto diritto di proprietà dell'appartamento o su una qualità dello stesso. Neppure è stato configurato, infine, un errore di diritto, che sia stato ragione unica o principale del contratto.
Il dolo, pertanto, nel caso di specie non ha determinato nel donante nessuno degli errori essenziali individuati dall'art. 1429 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del negozio quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, è emerso invece che la volontà dei signori e preesisteva alla vicenda relativa alla richiesta al Giudice Tutelare dell'autorizzazione Pt_3 Pt_1
al minore di accettare la donazione, per cui la falsità della firma apposta alla relativa istanza non ha determinato i donanti a compiere un atto dispositivo a favore del pronipote che altrimenti non avrebbero posto in essere. La motivazione dell'atto traeva origine dal rapporto affettivo col bambino, che abitava vicino a loro e di cui da sempre si prendevano cura, anche dopo la separazione dei genitori del minore e l'interruzione totale dei rapporti con la madre dello stesso, loro nipote;
quest'ultima circostanza, del resto, denota l'esistenza di forti criticità nei rapporti tra i donanti e che CP_2 rendono ancor più inverosimile l'efficacia determinante del consenso di quest'ultima rispetto alla donazione dei bisnonni al minore.
Col quinto motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Tribunale nel capo in cui ha rigettato la domanda di nullità della donazione ex artt. 1418 c.c. e 640 c.p.. A giudizio dell'impugnante, infatti, la violazione della norma penale, comporta la nullità della donazione ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa, in quanto il negozio concluso implicherebbe la violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale. Detto atto, infatti, sarebbe stato stipulato per effetto diretto del reato.
L'appellante chiede, pertanto, che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza del reato di truffa ex art. 640 c.p., configurabile nel caso di specie sia con riferimento all'elemento oggettivo, che in riferimento all'elemento soggettivo. In particolare, dovrebbe ritenersi provato il fatto delittuoso commesso dal convenuto ai danni del Sig. per aver l'uno indotto l'altro in errore su un Parte_1
inesistente consenso della Sig. -che di quel cespite ben poteva ritenersi legittima CP_2
destinataria in quanto ipotetica erede legittima del nonno- con artifici e raggiri, e per aver procurato, in tal modo, un ingiusto profitto -al figlio, da lui in via esclusiva rappresentato- con altrui danno in capo all'odierna parte attrice. Il comportamento “suggestivo” del Sig. era consistito nella CP_1
presentazione in sede notarile di un atto –il ricorso e la conseguente autorizzazione del Giudice-
pagina 22 di 25 ingannevole e nella rassicurazione sul fatto che anche la madre del minore e nipote a sua volta del donante, come del resto ivi risultava, era d'accordo con la donazione.
Infine, l'appellante rileva che, anche qualora non si volesse accedere alla tesi in base alla quale il contratto doveva considerarsi radicalmente nullo per contrarietà a norme imperative, ma unicamente annullabile, il contratto di donazione, per quanto già osservato nei precedenti motivi d'appello, è affetto da annullabilità, avendo la condotta del Sig. comportato comunque un vizio del CP_1
consenso del Sig. nei termini già prospettati. Pt_1
Il motivo è infondato.
E', infatti, orientamento costante della Suprema Corte che, nell'ipotesi di truffa contrattuale, il negozio concluso non è nullo, ma annullabile.
E' stato infatti affermato che “il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore
l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n. 18930 del 27.9.2016).
E ancora “il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (Cass. n. 7468 del 31.3.2011; Cass. n. 7322 del
10.12.1986).
L'eventuale accertamento del reato di truffa, pertanto, non determina l'invocata nullità della donazione oggetto di causa.
Quanto all'impossibilità nel caso di specie di configurare un annullamento della stessa per dolo dell'altro contraente si rinvia a quanto già sopra illustrato.
Col sesto ed ultimo motivo di gravame la difesa di con l'accoglimento dell'appello Parte_1 chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannato a pagare le spese a favore delle controparti, spese subito richieste dal padre del minore e faticosamente corrisposte dall'appellante, quasi novantenne.
Il motivo non può essere accolto, stante il rigetto dell'appello.
Alla liquidazione delle spese di lite è dedicato il paragrafo seguente.
pagina 23 di 25 SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello alle controparti, in forza del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da per il presente grado di giudizio, tenuto conto del CP_1
dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470, di cui euro 2.518 per studio, euro
1.665 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate dal curatore speciale del minore, per il presente grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470, di cui euro
2.518 per studio, euro 1.665 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. L'importo in esame deve essere versato a favore dello Stato, stante l'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In punto quantificazione del compenso dovuto al difensore ammesso al patrocino a spese dello
Stato, giova poi ricordare che “costituisce ormai principio consolidato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.; il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. ord. n. 21990 del 5.8.2024;
Cass. Sez. 2, n. 8708 sez. S2 - ud. 9-2-2024 -4- n. 541 del 2024, Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n.
13028 del 2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n. 22017 del 11/09/2018).
pagina 24 di 25 Sussistono, inoltre, i presupposti affinchè sia dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo
13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
953/2024 del 09/11/2024, emessa dal Tribunale di Varese -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di Parte_1 CP_1
primo grado, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, somma da versare a favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002.
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI MA RL DA
pagina 25 di 25