Articolo 787 del Codice civile
Articolo 786Articolo 788
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19 aprile 1942
Art. 787.

(Errore sul motivo della donazione).

La donazione puo' essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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