Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1461/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, C.F. 1Parte 1 nato a [...] il [...] (C.F.
e residente in [...]di Stabia alla Traversa Cantieri Metallurgici Italiani n.
11 - interno 64, elettivamente domiciliato in Santa Maria La Carità, presso lo studio dell'Avv. Paolina Gentile, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura apposta su foglio separato al ricorso, e nata a [...] l' Parte 2
11.05.1989 e residente in [...]al Corso Umberto I n. 208, scala A, interno
13, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Zuppetta n. 21, presso lo studio dell'Avv. Angela Tramontano, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 25.02.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre
Annunziata in data 27.07.2018, dal quale sono nate due figlie, Per 1 il
,
07.06.2019, e Per 2
,il 24.11.2020.
All'udienza del 13.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., le parti rappresentavano il venir meno del reciproco consenso sugli accordi raggiunti, in particolar modo per contrasti inerenti la scelta della scuola e chiedevano fissare udienza di comparizione personale dei coniugi, procedere alla audizione degli stessi;
il Pt 1 per il tramite del suo difensore chiedeva disporre la trasformazione del ricorso in giudiziale ed adottare gli opportuni provvedimenti;
la Pt_2 per il tramite del suo difensore, chiedeva rinviarsi per la comparizione personale delle parti, in attesa delle determinazioni sul ricorso relativo alla scelta della scuola, in fase di deposito, e per valutare la sussistenza dei presupposti di una separazione consensuale.
Il Giudice delegato, rilevato che non era possibile alcuna trasformazione del presente giudizio su domanda congiunta, rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 12.02.2025.
All'udienza su citata, l'Avv. Tramontano chiedeva omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, ovvero: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione familiare sita in Torre Annunziata, Corso
Umberto I, 208 di proprietà della ricorrente Pt_2 viene a lei assegnata e resterà nella disponibilità materiale della ricorrente che vi continuerà a risiedere unitamente alle figlie minorenni;
3) Per effetto della suddetta assegnazione la ricorrente Pt 2 sosterrà per intero tutte le imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la Per 3 i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione. La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, vengono lasciati in uso alla ricorrente Pt 2 fatta eccezione per i beni, di carattere strettamente personale se ancora presenti nell'abitazione coniugale che verranno dal Pt 1 prelevati e portati via con sé entro il termine di tre mesi dalla omologa;
4) Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
5) Circa il diritto di visita del genitore non collocatario le parti pattuiscono quanto segue: durante l'anno scolastico le bambine trascorrono il week end alternativamente con ciascun genitore;
nella settimana in cui lo trascorrono con la madre, il padre le vedrà il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore
19:00 (con cena presso il padre); nelle settimane in cui le bambine trascorrono il week end con il padre (a settimane alterne), il padre le vedrà il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 19:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
se il padre il sabato mattina lavora, prende le bambine a fine lavoro;
al mattino il padre accompagna le bambine a scuola;
il padre si impegna, nei giorni in cui le bambine sono a lui affidate, a garantire alle minori la partecipazione alle programmate attività ludiche, sportive, formative che di volta in volta saranno ritenute utili per una crescita equilibrata delle stesse. Le parti pattuiscono che eventuali attività delle bambine nel corso della settimana possono coincidere con uno solo dei pomeriggi in cui le bambine sono col padre;
l'eventuale secondo impegno settimanale dovrà ricadere nei giorni in cui le bambine sono con la madre;
per il periodo estivo i ricorrenti pattuiscono che ad integrazione di quanto già previsto per i pomeriggi l'orario sarà
17:30-21:30. In alternativa ai pomeriggi (17:30-21:30), si prevede la possibilità che le bambine vadano al mare con il padre (9:00-13:30) previo accordo con congruo anticipo;
tra giugno e settembre (fino a inizio scuola) le minori trascorreranno con i rispettivi genitori due periodi di vacanza di due settimane suddivise in due periodi di sette giorni che verranno comunicati entro il 31 maggio di ogni annualità. Sarà obbligo di entrambi comunicare le località e la struttura ove le minori si recheranno con i rispettivi genitori;
6) In merito alle Festività i ricorrenti pattuiscono che le festività andranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé le bambine un anno i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre. Al fine di prevedere per le vigilie di Natale e
Capodanno dei turni orari tali da consentire di festeggiare la sera, come da tradizione, ad anni alternati le bambine verranno prelevate dal padre di pomeriggio alle ore 15:00 il 24 o il 31 dicembre e torneranno a casa della mamma la mattina del 25 dicembre o del 1 gennaio alle ore 10:00. Anche per la festività dell'Epifania le minori un anno resteranno con la madre, l'anno successivo con il padre. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé le bambine un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il
Lunedì in Albis, sempre secondo il predetto criterio dell'alternanza. I ricorrenti pattuiscono che le minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell' onomastico del padre e della madre, la Festa del Papà e quella della mamma con il rispettivo genitore. Tanto il sig. Pt 1 quanto la sig.ra Pt 2 avranno diritto di recuperare eventuali giorni coincidenti con tali festività. Per i compleanni delle minori, i relativi momenti di festa saranno trascorsi in un luogo terzo rispetto alle residenze dei genitori ma con la partecipazione di entrambi. I genitori festeggeranno l'onomastico delle bambine, se sarà possibile insieme, ma in caso contrario si procederà con l'alternanza di anno in anno con uno dei genitori;
7) Circa l'aspetto economico il sig. Pt 1 corrisponderà euro 300,00 per figlia a titolo di ordinario mantenimento delle minori
(con un totale di euro 600,00 mensili) oltre ISTAT a partire dal 01.05.2026; 8)
Saranno a carico delle parti le spese straordinarie al 50% come per legge. Per
l'individuazione delle spese straordinarie entrambi i genitori seguiranno il vigente
Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata il 21.07.2021. Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il
Pt 1 provvederà alla refusione delle suddette spese con cadenza mensile e sempre a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente Pt 2 9) Entrambi i coniugi rinunciano al proprio personale mantenimento;
10) I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
11) I ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per il minore si voglia ottenere un documento valido per l'espatrio".
Alla stessa udienza l'Avv. Gentile chiedeva che la causa venisse rinviata in attesa della conclusione del giudizio instaurato successivamente, ribadendo la presenza di un procedimento pendente tra le parti per la questione inerente la scelta della scuola dove iscrivere le minori, e confermava che le parti erano d'accordo sulle condizioni della separazione.
Il Giudice delegato riservava, dunque, la causa al Collegio per l'omologa, disponendo la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria al P.M. per il parere di sua competenza, il quale in data 25.02.2025 esprimeva parare favorevole all'accoglimento del ricorso. 2. Tanto premesso, in ordine al contenuto dell'accordo delle parti, va considerato che la Suprema Corte in materia di separazione consensuale, con principio estensibile per analogia anche al caso di specie, ha sottolineato come, essendo esso elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, e in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13).
Tali accordi, quindi, presuppongono che il consenso non solo possa essere sempre revocato prima dell'emissione del decreto di omologa, ma che lo stesso debba essere espressamente confermato in sede di udienza presidenziale al fine di divenire irretrattabile (cfr. Cass. sent. n. 7607/2003; così anche Cass., ordinanze n. 10463 del
2.5.2018 e n. 19540 del 24.7.2018)
Nella specie all'udienza del 12.02.2025, innanzi al giudice delegato dal
Tribunale, emergeva dall'audizione delle parti un'accesa conflittualità tra le stesse ed in particolare contrasti sulla scelta della scuola per le bambine, e l'assenza di un dialogo funzionale all'interno della coppia genitoriale. Il Pt 1 dichiarava: "confermo le condizioni delle separazioni però è subentrato un problema per l'iscrizione a scuola delle bambine;
perché io vorrei che continuassero a frequentare la scuola che stanno già frequentando per evitare alle stesse di subire un ulteriore cambiamento, e sono disponibile a prenderle ed accompagnarle. Io sto vedendo regolarmente le bambine come da accordo, sono già uscito di casa dal 23 marzo 2024, chiedo solo la possibilità di recuperare il tempo che non sto con loro quando stanno male, ma non mi viene concessa la possibilità e mi è stato risposto che non è prevista dalla legge”.
Il clima di conflittualità veniva, poi, confermato anche dalla Pt 2 che dichiarava: "il Pt 1 è uscito di casa, e da subito gli è stata concessa la possibilità di vedere le bambine in maniera regolare ed equa come d'accordo, improntato alla bigenitorilità; è vero che poi ho inveito contro di lui perché continuamente le bambine nel rientrare dal fine settimane trascorso con il padre, mi riferivano che la nonna e le zie, alla presenza del padre, dicevano che io non era brava e non giocavo con loro;
nonostante ciò ho cercato di mantenere un rapporto equilibrato con mio marito, ma ogni qual volta ho provato a contattarlo lui non risponde al telefono, ed invece di parlare con me delle questioni della scuola, ne parla con le bambine ...non ha proprio flessibilità, prima della vacanze di
Natale gli ho chiesto un cambio pe portare le bambine ad un matrimonio di un'amica, lo ho avvertito un mese prima ma non c'è stata disponibilità" e che “io vorrei evitare il conflitto a tutela delle bambine, ma lui non mi risponde neanche al saluto del buongiorno, davanti alle bambine, né mi consente di controllare che le bambine allaccino le cinture, quando sono con lui in auto ma riparte con l'auto senza aspettare con la portiera ancora aperta". Ancora, il Pt 1 nel contrastare le dichiarazioni della moglie affermava:
"nell'ultima telefonata mia moglie mi ha detto che mi avrebbe tolto le bambine;
anche le bambine riferiscono che a casa di mia moglie parlano male di me".
In sede di audizione si è dato atto che i coniugi battibeccavano continuamente tra loro, ed entrambi dichiaravano di comunicare solo tramite messaggi whattapp.
Il clima di conflittualità e la mancanza di concordia fra i genitori in ordine a scelte di particolare importanza per l'interesse dei minori sono, ad avviso del Collegio, elementi che precludono la possibilità di configurare un reale accordo fra le parti e di conseguenza di accogliere il ricorso.
Occorrono, indubbiamente nel caso in esame, in ragione delle criticità sopra rappresentate, approfondimenti istruttori incompatibili con la presente procedura - al fine di tutelare l'interesse preminente delle minori ad una crescita sana ed equilibrata, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Tuttavia tale approfondimento istruttorio non appare compatibile con il procedimento a domanda congiunta scelto dalle parti, che consente al Tribunale solo di recepire o meno l'accordo raggiunto dalle stesse, prevendendosi espressamente che il Collegio in caso di “inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda" (cfr art. 473 bis 51, IV comma, c.p.c).
In definitiva, sulla scorta di tali elementi, ad avviso del collegio, la domanda allo stato deve essere rigettata. 3. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e Parte 2 in data 10.07.2024 così provvede:
1.rigetta la domanda di cui al ricorso depositato in data 10.07.2024;
2.nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato