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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E NT E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cavallo
- ricorrente- contro (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo CP_1 C.F._2
Vicari
-resistente-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 2.1.2024 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietaria dell'immobile adibito ad uso Parte_1 abitativo, sito in alla via Castellet n.3, composto da un primo piano e da una mansarda,
CP_1 censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 176, mappale 91 sub 7 (A/3) e di
CP_1 avervi vissuto, unitamente alla figlia , sino al 13.2.2008, data in cui quest'ultima
CP_1 aveva deciso di trasferirsi a Scicli – esponeva di avere, nel settembre 2015, concesso in godimento, verbalmente e senza determinazione di durata, la mansarda di detto immobile, a titolo di comodato, alla figlia in quanto quest'ultima “si trovava in gravi
CP_1 condizioni economiche, senza una casa e con un figlio di appena 7 anni”.
La ricorrente lamentava, tuttavia, di avere invano domandato alla figlia la riconsegna dell'immobile, con apposita lettera di diffida del 22.6.2023, restituita al mittente in data
31.7.2023.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e ordinare alla resistente l'immediato rilascio dell'immobile, nonché condannare la predetta al risarcimento dei danni asseritamente cagionati, quantificati nella misura di € 5.000,00; all'uopo, deduceva che la figlia, per tutto il tempo della Parte_1 detenzione, non si era mai occupata della manutenzione ordinaria dell'immobile, ed anzi aveva causato numerosi danni al medesimo. Aggiungeva, inoltre, che la condotta di a CP_1
pagina 1 di 7 suo dire dedita alla frequentazione in casa di “uomini sempre diversi”, aveva provocato la perdita della propria serenità, oltre che la violazione della propria privacy.
La si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, nella quale, CP_1 escludendo l'esistenza di un contratto di comodato immobiliare tra le parti, qualificava l'azione esperita dalla ricorrente in termini di azione di rivendicazione, per la quale la non aveva Pt_1 fornito la c.d. probatio diabolica; segnatamente, sul punto, la resistente deduceva di avere sin dalla nascita abitato nell'immobile in contesa, esercitando su di esso un possesso pluridecennale, utile ad usucapire la proprietà del bene. A sostegno delle proprie affermazioni, produceva apposito certificato storico di residenza.
La ricorrente contestava le suddette deduzioni della affermando piuttosto che CP_1 dal prodotto certificato storico di residenza era dato evincere che la stessa era emigrata CP_1
a Scicli, insieme al compagno dell'epoca, nel periodo 14.2.2008-3.10.2013; evidenziava, inoltre, a riprova del difetto del possesso uti dominus in capo a che, con CP_1 ordinanza in data 11.3.2024, il Tribunale di Ragusa aveva rigettato il ricorso possessorio proposto dalla odierna resistente.
In seno alle proprie note conclusive, depositate in data 11.2.2025, la resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo, in relazione all'immobile in contesa (mansarda), l'esistenza di un comodato, ancora in essere tra le parti, legato ad esigenze familiari della comodataria – ovvero “per assicurare alla stessa e al figlio minore una casa” (v. pag. 1 note conclusive), ritenute non ancora esauritesi.
Il Giudice, all'udienza del 21.2.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
<<<>>>
Ciò posto, giova anzitutto chiarire che quella esperita da è azione Parte_1 personale di restituzione e, segnatamente, azione contrattuale da comodato di immobile.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra
i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. 25052/2018). In sostanza, l'azione di restituzione presuppone una trasmissione volontaria del bene al convenuto da parte dell'attore, il quale pertanto, cessato il negozio sottostante, chiede la riconsegna del bene stesso;
per contro, “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a
pagina 2 di 7 giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione” (Cass. 18050/2023). Nella specie, la ricorrente, deducendo la trasmissione volontaria dell'immobile in favore della resistente, ha chiaramente esperito un'azione personale di restituzione (sub specie di actio comodati), e non già un'azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c., sicché la stessa non è tenuta alla c.d. probatio diabolica che caratterizza quest'ultima azione. Invero, è pacifico che, ai fini dell'azione di restituzione, non mirando l'attore ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, ma solo la riconsegna del bene, della proprietà non è tenuto a fornire la prova e, quindi, “può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (Cass. civ. sez. II,
20.06.2022, n.19872). Infondata è l'eccezione di intervenuta usucapione formulata dalla resistente;
invero, in primo luogo, la mera circostanza di avere abitato nell'immobile de quo sin dalla nascita, quale figlia convivente con la madre proprietaria e, prima di questa, con il suo dante causa (nonno materno), non fa presumere in capo alla il possesso sull'immobile, dovendosi aderire CP_1 all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima” (Cass. 21023/2016); in secondo luogo e in ogni caso, dal certificato storico di residenza in atti risulta che (divenuta CP_1 maggiorenne, perciò capace d'agire, in data 24.1.2005) ha risieduto nell'immobile di via
Castellet a dalla nascita (24.1.1987) sino al 13.2.2008, dunque circa tre anni dal CP_1 raggiungimento della maggiore età; dal 14.2.2008 sino al 3.10.2013 risulta emigrata a Scicli;
dal 4.10.2013 al 3.9.2015 “irreperibile a Scicli”; infine, dal 4.9.2015 “ad oggi” (3.10.2023, data del certificato), nuovamente a in via Castellet n. 3. CP_1
Anche la teste escussa all'udienza del 28.6.2024, ha dichiarato: Testimone_1
“ è nata nel palazzo di famiglia di via Castellett n. 3 a e lì ha vissuto CP_1 CP_1 insieme alla madre al primo piano del palazzo stesso fino al diploma di scuola superiore, quando è andata a Catania per gli studi universitari. Dopo questo periodo di studi, anche a Venezia, la si è trasferita a Cava d'Aliga insieme al suo compagno ed è rimasta a Cava CP_1
d'Aliga per qualche anno”.
Esclusa dunque la configurabilità di un possesso ininterrotto utile ad usucapionem in capo a è per contro emersa la prova del comodato immobiliare tra le parti, CP_1 dedotto dalla ricorrente, venuto in essere all'epoca in cui la dopo essersi allontanata CP_1 dall'immobile di via Castellet n. 3, anche per avere costituito il proprio nucleo familiare, vi ha fatto ritorno nel 2015.
La concessione in godimento gratuito dell'immobile da parte della in favore della Pt_1 figlia risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio CP_1 libero, all'udienza del 18.10.2024: dopo avere affermato “Io sono nata nel palazzo Castellet e vi ho vissuto sino 2005, quando sono andata a Catania per l'Università, poi ad inizi del 2007 mi sono trasferita a Cava d'Aliga dove ho vissuto sino a giugno 2009, quando sono andata a pagina 3 di 7 con mio figlio presso una casa in locazione in via Pisacane n. 29, dove siamo rimasti CP_1 sino a dicembre circa 2013”, la ha dichiarato: “dopo di ciò, all'inizio del 2014, mia CP_1 madre mi ha proposto di trasferirmi con mio figlio nella mansarda di via Castellet, per risparmiare i costi dell'abitazione; a quel punto, mi sono trasferita con mio figlio nella mansarda”. Del resto, non può sfuggire che, una volta che la figlia sia uscita dall'immobile in cui è cresciuta ed è rimasta sino agli studi universitari ed abbia costituito un proprio nucleo familiare, allorchè in detto immobile ritorni, anche insieme al figlio minore, ciò non può che avvenire in base ad un atto di concessione volontaria da parte della madre proprietaria.
A questo punto, va accertato se il comodato concluso tra e la figlia Parte_1
debba qualificarsi in termini di comodato ad uso familiare, ossia, come CP_1 propone parte resistente in seno alle note conclusive, stipulato “per assicurare alla stessa e al figlio minore una casa”.
Com'è noto, il legislatore ha tipizzato due figure di comodato, distinte sulla base del coefficiente temporale: accanto al comodato c.d. propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e
1809 c.c. e caratterizzato dall'individuazione, ad opera dei contraenti, di un termine finale di efficacia del negozio, vi è il comodato c.d. precario, cui l'art.1810 c.c. fa riferimento rubricandolo come comodato “senza determinazione di durata”.
La diversa qualificazione del contratto è determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nel caso in cui il comodante intenda porre fine al contratto stesso e, quindi, ottenere la restituzione del bene oggetto di comodato: nel caso in cui il comodato sia stato pattuito a tempo indeterminato, in considerazione della gratuità dello stesso, al comodante
è riconosciuta la possibilità di recedere ad nutum, imponendosi così al comodatario la restituzione del bene, a seguito della mera richiesta del comodante;
ove, invece, il contratto preveda un termine di durata, l'art.1809 c.c. impone al comodatario la restituzione del bene alla scadenza del termine ovvero alla cessazione dell'utilizzo consentito del bene, salvo che il comodante non ne richieda l'immediata restituzione a fronte di un sopravvenuto bisogno, urgente ed imprevisto.
Nella specie, occorre verificare, in assenza di una pattuizione circa il termine finale di godimento, a quale tipo contrattuale deve essere ricondotto il contratto de quo.
In materia, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (v. Cass. 17332/2018).
Nel caso in scrutinio, si ritiene non provata la pattuita attribuzione all'immobile della destinazione d'uso familiare dedotta dalla resistente, dovendo, piuttosto, rilevarsi che la proposizione contenuta nell'atto introduttivo, secondo cui (la ricorrente) “…si faceva persuadere dalla figlia a concedere alla stessa, in comodato d'uso gratuito, la mansarda di via Castellet n. 3 a cui si accede attraverso l'abitazione a primo piano, in quanto la sig.ra CP_1
si trovava in gravi difficoltà economiche, senza una casa e con un figlio di appena 7
[...] pagina 4 di 7 anni”, lungi dal costituire una dichiarazione di volontà circa la destinazione d'uso ab origine impressa all'immobile, appare meramente descrittiva della situazione fattuale e, segnatamente, del quadro economico in cui versava la figlia – non più convivente con la madre - all'epoca della concessione in comodato dell'immobile. Nessuna contraria allegazione si evince dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni della resistente – sentita in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.10.2024 - è dato desumere l'asserito vincolo di destinazione, essendosi piuttosto la limitata ad affermare “mia madre mi ha proposto di trasferirmi con mio CP_1 figlio nella mansarda di via Castellet, per risparmiare i costi dell'abitazione…”.
Ora, in materia, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.13603 del 2004, risolvendo un contrasto tra contrapposti orientamenti, hanno così statuito: “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (cosi di recente anche Cass., n. 27634/2023).
Ancora, “Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n.
13603 e successive) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione (…). Si ricorda che, con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi - qual è quello di cui qui si tratta - non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni” (Cass. n.24838/2014).
Nella specie, la destinazione ad abitazione familiare dovrebbe discendere automaticamente dalla convivenza con la resistente di un figlio minore e dal rapporto di stretta parentela (madre-figlia) intercorrente tra le parti: atteso il rigoroso accertamento a cui il giudice di merito è chiamato secondo la Corte di Cassazione, la suddetta conclusione porterebbe illegittimamente a presumere la volontà delle parti di assoggettare il bene al vincolo di destinazione in esame. Peraltro, quand'anche si ritenesse l'immobile originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative familiari della comodataria (dunque, a garantire un'abitazione anche al figlio minore) - il permanere delle quali soltanto consente la prosecuzione del contratto inter partes - pagina 5 di 7 non appare chiaro in base alle deduzioni della resistente, la quale non contesta le affermazioni della ricorrente sui rapporti madre-figlio (“…del nipote , di cui la madre si CP_2 disinteressa completamente, essendo troppo impegnata nei suoi traffici e di cui si occupa e prende cura la nonna economicamente e moralmente”), se e dove il minore viva allo stato, se cioè abiti tuttora con la madre.
Invero, nell'ordinanza possessoria, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 18.3.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n.2746/2023 R.G., versata in atti da parte ricorrente - è detto
“…Delfo, che attualmente risiede presso la resistente” (ossia . Ciò fa Parte_1 seriamente dubitare che il minore viva ancora insieme alla madre, nell'immobile (mansarda) oggetto di controversia, abitando piuttosto con la nonna (ricorrente); trattasi di un elemento che rende incerta l'attuale destinazione ad abitazione familiare dell'immobile de quo, con possibile cessazione dell'uso cui l'immobile sarebbe stato adibito.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che il comodato concluso tra le parti, esclusa l'apposizione di un termine (anche implicito) di durata, deve ritenersi senza determinazione di durata, come tale recedibile ad nutum dal comodante.
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di avere receduto dal contratto di comodato a tempo indeterminato con lettera raccomandata datata 22.6.2023 e, in ogni caso, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, regolarmente notificato.
Ne consegue che va condannata al rilascio, in favore di CP_1 [...]
dell'immobile (mansarda) sito in via Castellet n. 3, libero e sgombro da Pt_1 CP_1 persone e cose, entro il termine indicato in dispositivo;
in proposito, Cass. 14084/2023 ha chiarito che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa”. Va invece rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno “per la perdita della serenità domestica nonché per i danneggiamenti all'immobile”, quantificato dalla ricorrente in euro 5.000,00, “tenuto conto del fatto che la sig.ra ha reso impossibile la vita CP_1 domestica della madre e che le stanze deturpate e sventrate fanno parte di un palazzo storico di pregio”.
Se, per un verso, con riguardo al preteso danno per la perdita della serenità domestica, non appaiono sussistere i requisiti richiesti per la risarcibilità di detto danno non patrimoniale
[“Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione pagina 6 di 7 dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”: Cass. 33276/2023], per altro verso, non sono forniti i concreti elementi di quantificazione dei pretesi danneggiamenti all'immobile, né si conosce lo stato originario dei luoghi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
in particolare, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto Parte_1 che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 25/2024 R.G.,
CONDANNA al rilascio, in favore di entro il dì 1.9.2025, CP_1 Parte_1 dell'immobile (mansarda) sito in via Castellet n.3, libero e sgombro da persone e cose. CP_1
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno.
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.300,00 CP_1 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento di tutte tali spese sia eseguito direttamente in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Ragusa, il 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E NT E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cavallo
- ricorrente- contro (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo CP_1 C.F._2
Vicari
-resistente-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 2.1.2024 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietaria dell'immobile adibito ad uso Parte_1 abitativo, sito in alla via Castellet n.3, composto da un primo piano e da una mansarda,
CP_1 censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 176, mappale 91 sub 7 (A/3) e di
CP_1 avervi vissuto, unitamente alla figlia , sino al 13.2.2008, data in cui quest'ultima
CP_1 aveva deciso di trasferirsi a Scicli – esponeva di avere, nel settembre 2015, concesso in godimento, verbalmente e senza determinazione di durata, la mansarda di detto immobile, a titolo di comodato, alla figlia in quanto quest'ultima “si trovava in gravi
CP_1 condizioni economiche, senza una casa e con un figlio di appena 7 anni”.
La ricorrente lamentava, tuttavia, di avere invano domandato alla figlia la riconsegna dell'immobile, con apposita lettera di diffida del 22.6.2023, restituita al mittente in data
31.7.2023.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e ordinare alla resistente l'immediato rilascio dell'immobile, nonché condannare la predetta al risarcimento dei danni asseritamente cagionati, quantificati nella misura di € 5.000,00; all'uopo, deduceva che la figlia, per tutto il tempo della Parte_1 detenzione, non si era mai occupata della manutenzione ordinaria dell'immobile, ed anzi aveva causato numerosi danni al medesimo. Aggiungeva, inoltre, che la condotta di a CP_1
pagina 1 di 7 suo dire dedita alla frequentazione in casa di “uomini sempre diversi”, aveva provocato la perdita della propria serenità, oltre che la violazione della propria privacy.
La si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, nella quale, CP_1 escludendo l'esistenza di un contratto di comodato immobiliare tra le parti, qualificava l'azione esperita dalla ricorrente in termini di azione di rivendicazione, per la quale la non aveva Pt_1 fornito la c.d. probatio diabolica; segnatamente, sul punto, la resistente deduceva di avere sin dalla nascita abitato nell'immobile in contesa, esercitando su di esso un possesso pluridecennale, utile ad usucapire la proprietà del bene. A sostegno delle proprie affermazioni, produceva apposito certificato storico di residenza.
La ricorrente contestava le suddette deduzioni della affermando piuttosto che CP_1 dal prodotto certificato storico di residenza era dato evincere che la stessa era emigrata CP_1
a Scicli, insieme al compagno dell'epoca, nel periodo 14.2.2008-3.10.2013; evidenziava, inoltre, a riprova del difetto del possesso uti dominus in capo a che, con CP_1 ordinanza in data 11.3.2024, il Tribunale di Ragusa aveva rigettato il ricorso possessorio proposto dalla odierna resistente.
In seno alle proprie note conclusive, depositate in data 11.2.2025, la resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo, in relazione all'immobile in contesa (mansarda), l'esistenza di un comodato, ancora in essere tra le parti, legato ad esigenze familiari della comodataria – ovvero “per assicurare alla stessa e al figlio minore una casa” (v. pag. 1 note conclusive), ritenute non ancora esauritesi.
Il Giudice, all'udienza del 21.2.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
<<<>>>
Ciò posto, giova anzitutto chiarire che quella esperita da è azione Parte_1 personale di restituzione e, segnatamente, azione contrattuale da comodato di immobile.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra
i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. 25052/2018). In sostanza, l'azione di restituzione presuppone una trasmissione volontaria del bene al convenuto da parte dell'attore, il quale pertanto, cessato il negozio sottostante, chiede la riconsegna del bene stesso;
per contro, “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a
pagina 2 di 7 giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione” (Cass. 18050/2023). Nella specie, la ricorrente, deducendo la trasmissione volontaria dell'immobile in favore della resistente, ha chiaramente esperito un'azione personale di restituzione (sub specie di actio comodati), e non già un'azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c., sicché la stessa non è tenuta alla c.d. probatio diabolica che caratterizza quest'ultima azione. Invero, è pacifico che, ai fini dell'azione di restituzione, non mirando l'attore ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, ma solo la riconsegna del bene, della proprietà non è tenuto a fornire la prova e, quindi, “può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (Cass. civ. sez. II,
20.06.2022, n.19872). Infondata è l'eccezione di intervenuta usucapione formulata dalla resistente;
invero, in primo luogo, la mera circostanza di avere abitato nell'immobile de quo sin dalla nascita, quale figlia convivente con la madre proprietaria e, prima di questa, con il suo dante causa (nonno materno), non fa presumere in capo alla il possesso sull'immobile, dovendosi aderire CP_1 all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima” (Cass. 21023/2016); in secondo luogo e in ogni caso, dal certificato storico di residenza in atti risulta che (divenuta CP_1 maggiorenne, perciò capace d'agire, in data 24.1.2005) ha risieduto nell'immobile di via
Castellet a dalla nascita (24.1.1987) sino al 13.2.2008, dunque circa tre anni dal CP_1 raggiungimento della maggiore età; dal 14.2.2008 sino al 3.10.2013 risulta emigrata a Scicli;
dal 4.10.2013 al 3.9.2015 “irreperibile a Scicli”; infine, dal 4.9.2015 “ad oggi” (3.10.2023, data del certificato), nuovamente a in via Castellet n. 3. CP_1
Anche la teste escussa all'udienza del 28.6.2024, ha dichiarato: Testimone_1
“ è nata nel palazzo di famiglia di via Castellett n. 3 a e lì ha vissuto CP_1 CP_1 insieme alla madre al primo piano del palazzo stesso fino al diploma di scuola superiore, quando è andata a Catania per gli studi universitari. Dopo questo periodo di studi, anche a Venezia, la si è trasferita a Cava d'Aliga insieme al suo compagno ed è rimasta a Cava CP_1
d'Aliga per qualche anno”.
Esclusa dunque la configurabilità di un possesso ininterrotto utile ad usucapionem in capo a è per contro emersa la prova del comodato immobiliare tra le parti, CP_1 dedotto dalla ricorrente, venuto in essere all'epoca in cui la dopo essersi allontanata CP_1 dall'immobile di via Castellet n. 3, anche per avere costituito il proprio nucleo familiare, vi ha fatto ritorno nel 2015.
La concessione in godimento gratuito dell'immobile da parte della in favore della Pt_1 figlia risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio CP_1 libero, all'udienza del 18.10.2024: dopo avere affermato “Io sono nata nel palazzo Castellet e vi ho vissuto sino 2005, quando sono andata a Catania per l'Università, poi ad inizi del 2007 mi sono trasferita a Cava d'Aliga dove ho vissuto sino a giugno 2009, quando sono andata a pagina 3 di 7 con mio figlio presso una casa in locazione in via Pisacane n. 29, dove siamo rimasti CP_1 sino a dicembre circa 2013”, la ha dichiarato: “dopo di ciò, all'inizio del 2014, mia CP_1 madre mi ha proposto di trasferirmi con mio figlio nella mansarda di via Castellet, per risparmiare i costi dell'abitazione; a quel punto, mi sono trasferita con mio figlio nella mansarda”. Del resto, non può sfuggire che, una volta che la figlia sia uscita dall'immobile in cui è cresciuta ed è rimasta sino agli studi universitari ed abbia costituito un proprio nucleo familiare, allorchè in detto immobile ritorni, anche insieme al figlio minore, ciò non può che avvenire in base ad un atto di concessione volontaria da parte della madre proprietaria.
A questo punto, va accertato se il comodato concluso tra e la figlia Parte_1
debba qualificarsi in termini di comodato ad uso familiare, ossia, come CP_1 propone parte resistente in seno alle note conclusive, stipulato “per assicurare alla stessa e al figlio minore una casa”.
Com'è noto, il legislatore ha tipizzato due figure di comodato, distinte sulla base del coefficiente temporale: accanto al comodato c.d. propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e
1809 c.c. e caratterizzato dall'individuazione, ad opera dei contraenti, di un termine finale di efficacia del negozio, vi è il comodato c.d. precario, cui l'art.1810 c.c. fa riferimento rubricandolo come comodato “senza determinazione di durata”.
La diversa qualificazione del contratto è determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nel caso in cui il comodante intenda porre fine al contratto stesso e, quindi, ottenere la restituzione del bene oggetto di comodato: nel caso in cui il comodato sia stato pattuito a tempo indeterminato, in considerazione della gratuità dello stesso, al comodante
è riconosciuta la possibilità di recedere ad nutum, imponendosi così al comodatario la restituzione del bene, a seguito della mera richiesta del comodante;
ove, invece, il contratto preveda un termine di durata, l'art.1809 c.c. impone al comodatario la restituzione del bene alla scadenza del termine ovvero alla cessazione dell'utilizzo consentito del bene, salvo che il comodante non ne richieda l'immediata restituzione a fronte di un sopravvenuto bisogno, urgente ed imprevisto.
Nella specie, occorre verificare, in assenza di una pattuizione circa il termine finale di godimento, a quale tipo contrattuale deve essere ricondotto il contratto de quo.
In materia, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (v. Cass. 17332/2018).
Nel caso in scrutinio, si ritiene non provata la pattuita attribuzione all'immobile della destinazione d'uso familiare dedotta dalla resistente, dovendo, piuttosto, rilevarsi che la proposizione contenuta nell'atto introduttivo, secondo cui (la ricorrente) “…si faceva persuadere dalla figlia a concedere alla stessa, in comodato d'uso gratuito, la mansarda di via Castellet n. 3 a cui si accede attraverso l'abitazione a primo piano, in quanto la sig.ra CP_1
si trovava in gravi difficoltà economiche, senza una casa e con un figlio di appena 7
[...] pagina 4 di 7 anni”, lungi dal costituire una dichiarazione di volontà circa la destinazione d'uso ab origine impressa all'immobile, appare meramente descrittiva della situazione fattuale e, segnatamente, del quadro economico in cui versava la figlia – non più convivente con la madre - all'epoca della concessione in comodato dell'immobile. Nessuna contraria allegazione si evince dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni della resistente – sentita in sede di interrogatorio libero all'udienza del 18.10.2024 - è dato desumere l'asserito vincolo di destinazione, essendosi piuttosto la limitata ad affermare “mia madre mi ha proposto di trasferirmi con mio CP_1 figlio nella mansarda di via Castellet, per risparmiare i costi dell'abitazione…”.
Ora, in materia, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.13603 del 2004, risolvendo un contrasto tra contrapposti orientamenti, hanno così statuito: “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (cosi di recente anche Cass., n. 27634/2023).
Ancora, “Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n.
13603 e successive) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione (…). Si ricorda che, con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi - qual è quello di cui qui si tratta - non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni” (Cass. n.24838/2014).
Nella specie, la destinazione ad abitazione familiare dovrebbe discendere automaticamente dalla convivenza con la resistente di un figlio minore e dal rapporto di stretta parentela (madre-figlia) intercorrente tra le parti: atteso il rigoroso accertamento a cui il giudice di merito è chiamato secondo la Corte di Cassazione, la suddetta conclusione porterebbe illegittimamente a presumere la volontà delle parti di assoggettare il bene al vincolo di destinazione in esame. Peraltro, quand'anche si ritenesse l'immobile originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative familiari della comodataria (dunque, a garantire un'abitazione anche al figlio minore) - il permanere delle quali soltanto consente la prosecuzione del contratto inter partes - pagina 5 di 7 non appare chiaro in base alle deduzioni della resistente, la quale non contesta le affermazioni della ricorrente sui rapporti madre-figlio (“…del nipote , di cui la madre si CP_2 disinteressa completamente, essendo troppo impegnata nei suoi traffici e di cui si occupa e prende cura la nonna economicamente e moralmente”), se e dove il minore viva allo stato, se cioè abiti tuttora con la madre.
Invero, nell'ordinanza possessoria, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 18.3.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n.2746/2023 R.G., versata in atti da parte ricorrente - è detto
“…Delfo, che attualmente risiede presso la resistente” (ossia . Ciò fa Parte_1 seriamente dubitare che il minore viva ancora insieme alla madre, nell'immobile (mansarda) oggetto di controversia, abitando piuttosto con la nonna (ricorrente); trattasi di un elemento che rende incerta l'attuale destinazione ad abitazione familiare dell'immobile de quo, con possibile cessazione dell'uso cui l'immobile sarebbe stato adibito.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che il comodato concluso tra le parti, esclusa l'apposizione di un termine (anche implicito) di durata, deve ritenersi senza determinazione di durata, come tale recedibile ad nutum dal comodante.
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di avere receduto dal contratto di comodato a tempo indeterminato con lettera raccomandata datata 22.6.2023 e, in ogni caso, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, regolarmente notificato.
Ne consegue che va condannata al rilascio, in favore di CP_1 [...]
dell'immobile (mansarda) sito in via Castellet n. 3, libero e sgombro da Pt_1 CP_1 persone e cose, entro il termine indicato in dispositivo;
in proposito, Cass. 14084/2023 ha chiarito che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa”. Va invece rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno “per la perdita della serenità domestica nonché per i danneggiamenti all'immobile”, quantificato dalla ricorrente in euro 5.000,00, “tenuto conto del fatto che la sig.ra ha reso impossibile la vita CP_1 domestica della madre e che le stanze deturpate e sventrate fanno parte di un palazzo storico di pregio”.
Se, per un verso, con riguardo al preteso danno per la perdita della serenità domestica, non appaiono sussistere i requisiti richiesti per la risarcibilità di detto danno non patrimoniale
[“Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione pagina 6 di 7 dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”: Cass. 33276/2023], per altro verso, non sono forniti i concreti elementi di quantificazione dei pretesi danneggiamenti all'immobile, né si conosce lo stato originario dei luoghi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
in particolare, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto Parte_1 che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 25/2024 R.G.,
CONDANNA al rilascio, in favore di entro il dì 1.9.2025, CP_1 Parte_1 dell'immobile (mansarda) sito in via Castellet n.3, libero e sgombro da persone e cose. CP_1
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno.
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.300,00 CP_1 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento di tutte tali spese sia eseguito direttamente in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Ragusa, il 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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