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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 475/2024
In vista dell'udienza del 28 aprile 2025, hanno depositato note scritte, ai sensi dell'art 127ter cpc:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. tramite deposito della Sentenza su PCT.
Il Giudice
pagina1 di 8 Werner Mussner
pagina2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
CP_1 C.F._1
RESISTENTE contumace pagina3 di 8 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… ricorre all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via di Coltura n.
80 in 38100 Trento (TN), codice fiscale , al pagamento C.F._1
della somma di € 4.334,00 per la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di gennaio 2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 8 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per la somma complessiva di euro 4.334,00. Chiede anche la mensilità di gennaio 2024, riservandosi la quantificazione.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza 14.1.2025 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, autorizzando l'istanza ex art
213 cpc per ottenere informazioni presso l'INPS in ordine alla successiva mensilità. Sul punto non veniva raggiunta alcuna prova. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione fissava quindi per la discussione l'udienza ex art 127ter cpc del 24/04/2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
pagina5 di 8 A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 4.334,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da ottobre a dicembre 2023. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 4.334,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato pagina6 di 8 contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 475/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 28/08/2024 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 4.334,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att.
c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1312.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
28 aprile 2025
pagina7 di 8 Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina8 di 8
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 475/2024
In vista dell'udienza del 28 aprile 2025, hanno depositato note scritte, ai sensi dell'art 127ter cpc:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. tramite deposito della Sentenza su PCT.
Il Giudice
pagina1 di 8 Werner Mussner
pagina2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
CP_1 C.F._1
RESISTENTE contumace pagina3 di 8 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… ricorre all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via di Coltura n.
80 in 38100 Trento (TN), codice fiscale , al pagamento C.F._1
della somma di € 4.334,00 per la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di gennaio 2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 8 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per la somma complessiva di euro 4.334,00. Chiede anche la mensilità di gennaio 2024, riservandosi la quantificazione.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza 14.1.2025 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, autorizzando l'istanza ex art
213 cpc per ottenere informazioni presso l'INPS in ordine alla successiva mensilità. Sul punto non veniva raggiunta alcuna prova. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione fissava quindi per la discussione l'udienza ex art 127ter cpc del 24/04/2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
pagina5 di 8 A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 4.334,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da ottobre a dicembre 2023. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 4.334,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato pagina6 di 8 contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 475/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 28/08/2024 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 4.334,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att.
c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1312.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
28 aprile 2025
pagina7 di 8 Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina8 di 8