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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola IN, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 29631/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE EC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88 e allo stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/1992;
· era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo relativamente all'indennità di accompagnamento, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi con un decreto di omologa parziale, limitatamente alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; · contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia la carenza di necessità continua di assistenza, vista la sussistente capacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative come chiarito da Cass. 1993 n.4664).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
La sussistenza dello stato patologico di cui parte ricorrente risulta comunque afflitta, induce alla compensazione delle spese processuali. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 16/06/2025
IL GIUDICE
P. IN
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola IN, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 29631/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE EC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88 e allo stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/1992;
· era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo relativamente all'indennità di accompagnamento, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi con un decreto di omologa parziale, limitatamente alla condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; · contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia la carenza di necessità continua di assistenza, vista la sussistente capacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative come chiarito da Cass. 1993 n.4664).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
La sussistenza dello stato patologico di cui parte ricorrente risulta comunque afflitta, induce alla compensazione delle spese processuali. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 16/06/2025
IL GIUDICE
P. IN