Art. 1390. Norme per i militari residenti all'estero 1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. 2. L'istanza di ricusazione puo' essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione. 3. Il militare residente all'estero che e' sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne da' partecipazione al presidente al quale puo' far pervenire una memoria a difesa.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. RappresentanzaAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2016 · 0.8514069
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 15/07/2025, n. 714Provvedimento: […] g) acquisita la relazione finale redatta dall'ufficiale inquirente in data 1 febbraio 2024, il quale riteneva “ fondati ” gli addebiti, lo stesso Capo di Stato maggiore il 19 febbraio 2024 disponeva il deferimento dell'inquisito al giudizio di una Commissione di disciplina di cui agli articoli 1390 e seguenti del codice dell'ordinamento militare che, nella seduta del 29 aprile 2024, lo riteneva “ Non meritevole di conservare il grado ”;Leggi di più...