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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente relatore
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 186/2020 R.G., trattenuta in decisione con provvedimento del 26.3.2025, reso all'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, con termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede di (C.F. ), rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dagli avv.ti Arturo Messere e Ferdinando Massarella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, via A.
Trombetta n. 36 - Parco dei Pini;
Attrice contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Giuseppe Forcione, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Vittorio Veneto n. 64;
Convenuta nonché nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Convenute contumaci pagina 1 di 19
Oggetto: testamento olografo, restituzione beni ereditari.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Persona_1 giudizio , , ed Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
(quest'ultima ai soli fini dell'integrità del contraddittorio), ha Parte_1 chiesto: accertare e dichiarare la falsità e la non provenienza da Controparte_4
del testamento olografo datato 14.9.2011, pubblicato dal notaio
[...] Persona_2 in data 5.2.2015 (rep. n. 50921, racc. n. 20123), con conseguente dichiarazione di inesistenza e/o nullità dello stesso;
in subordine, dichiararne la nullità o l'annullamento per vizio della volontà; dichiarare che l'attrice, unitamente alla sorella è erede legittima della defunta con quota di 1/2 Parte_1 ciascuna su tutti i beni mobili e immobili;
ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione, con effetto ex tunc, della trascrizione del suddetto testamento in favore di;
per l'effetto, ordinare a Controparte_2 Controparte_2
l'immediata riconsegna alle eredi legittime degli immobili siti in Campobasso, corso
Bucci n. 12 (abitazione A/2, classe 4, foglio 120, particella 359, sub 10, con annessa cantina), con arredi e suppellettili;
in subordine, condannare Controparte_1
e , in solido, al pagamento
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'equivalente in denaro dell'immobile, pari ad almeno euro 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi;
condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni ulteriori da mancata disponibilità dell'immobile e da perdita del valore locativo, quantificati in almeno euro 400,00 mensili dalla data di apertura della successione, oltre rivalutazione ed interessi;
accertare e dichiarare la falsità e la non provenienza da delle sottoscrizioni apposte alle Controparte_4 comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di n. 7 polizze vita
[...] analiticamente indicate negli atti, ovvero, in subordine, Controparte_5 dichiararne la nullità/annullamento per vizio della volontà; dichiarare che le effettive beneficiarie delle suddette polizze sono, iure proprio e/o quali eredi legittime,
ed ; accertare la responsabilità solidale di Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 19 e per le condotte Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 illecite descritte e, per l'effetto, condannarle, in solido, alla restituzione e/o al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dell'attrice nella misura pari alla metà di euro 352.237,36, e quindi in euro 176.118,68, oltre rivalutazione ed interessi;
condannarle, altresì, al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa;
disporre, ove occorra, la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
con vittoria di spese.
Ha premesso parte attrice: di essere sorella, così come , della Parte_1 Per_1 defunta (nata a [...] il 1^.12.1927 ed ivi deceduta il Controparte_4
29.1.2015), con la quale, sin dal 1968, ha convissuto nell'appartamento di
Campobasso, corso Bucci n. 12; che, a seguito di atto di divisione notarile dell'11.5.1993, l'attrice ed hanno occupato i 2/3 dello stabile e Parte_1 [...]
il residuo terzo;
che le sorelle, nubili e prive di discendenti o prossimi CP_4 congiunti, hanno mantenuto stabile legame affettivo e di reciproca assistenza;
che
, dopo un ricovero il 25.1.2011, è rientrata a casa e non è più uscita CP_4 sino al decesso, gestendo le proprie disponibilità (liquidità e titoli) presso - CP_5 filiale di piazza G. Pepe in Campobasso;
che l'impiegata Controparte_1 avendo appreso dell'infortunio, ha iniziato a recarsi frequentemente al domicilio della de cuius per consegnarle documentazione bancaria, incontrandola spesso da sola;
che è stata assistita da personale reperito tramite “Privata CP_4
Assistenza” e, dopo la caduta, ha manifestato frasi indicative di obnubilamento;
che nell'ultimo anno ha temuto immotivatamente l'assenza di mezzi e ha riferito comportamenti imperativi della che, a seguito di nuova caduta il CP_1
7.1.2015, è stata ricoverata e poi trasferita - su iniziativa della - alla Casa CP_1 di Riposo “Pistilli”, dove è deceduta il 29.1.2015; che il 5.2.2015 la ha CP_1 chiesto al notaio la pubblicazione di un testamento asseritamente Persona_2 olografo del 14.9.2011, con cui avrebbe istituito erede universale CP_4
(figlia di , disponendo in suo favore dell'appartamento di Controparte_2 CP_1 corso Bucci n. 12, del saldo di conto corrente e dei titoli che nel 2011 CP_5 sono state inviate a raccomandate di variazione dei Controparte_6 beneficiari “caso morte” di sette polizze vita, con sostituzione delle originarie beneficiarie (le sorelle) in favore di (per quattro polizze) e Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 19 (per tre polizze); che la testatrice non intratteneva rapporti tali da CP_2 giustificare tali attribuzioni alle figlie della dipendente di banca;
la pendenza del procedimento penale n. 2017/2015 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Campobasso nei confronti delle convenute, nel quale è stata disposta CTU grafologica, le cui conclusioni affermano la falsità del testamento e la non riconducibilità alla de cuius delle firme apposte alle variazioni dei beneficiari, con verosimile riferibilità alla che le convenute hanno acquisito la disponibilità dei premi di cinque CP_1 polizze (bonifici tra il 27.4.2015 e il 4.5.2015) per complessivi euro 247.168,08 su c/c n. 000002279316 acceso il 9.2.2015 presso - filiale di Campobasso, CP_7 cointestato a e;
che ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 acquisito la proprietà dell'appartamento di corso Bucci n. 12 (valore di mercato stimato in euro 100.000,00); che i conti sui quali sono affluite le somme risultano svuotati e che il solo importo di euro 87.349,92 relativo alla polizza “Unigarantito
2008 Plus” n. 2071396 risulta sospeso per carenza documentale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: la falsità/inesistenza del testamento olografo del 14.09.2011 e delle sottoscrizioni delle variazioni dei beneficiari delle polizze vita, come emergerebbe dagli accertamenti penali e dalle perizie grafologiche prodotte;
in subordine, la nullità/annullabilità per vizio della volontà (errore, violenza e/o dolo) delle suddette disposizioni patrimoniali;
il proprio diritto, unitamente ad , alla devoluzione ereditaria legittima del Parte_1 patrimonio della de cuius; il danno patrimoniale complessivo stimato dalla Procura in euro 452.237,36 (oltre rivalutazione ed interessi), nonché la perdita del valore locativo dell'immobile (euro 400,00 mensili dall'apertura della successione) e il danno morale da liquidarsi in via equitativa;
il principio affermato da Cass. SSUU n.
12307/2015 circa la necessità di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo quando ne sia contestata l'autenticità.
Si è costituita la convenuta, chiedendo: in via Controparte_1 preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, l'accertamento della sussistenza di una pregiudiziale penale, con conseguente sospensione del giudizio;
nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver intrattenuto una solida amicizia con la Controparte_4
pagina 4 di 19 quale, invece, non aveva buoni rapporti con le sorelle;
la volontà della , Per_1 senza figli, di beneficiare e le figlie, concretizzatasi nella redazione del CP_1 testamento olografo e nel mutamento del beneficiario finale delle polizze vita a sé intestate;
l'opinabilità della consulenza tecnica del PM.
Rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti il termine di legge per la relativa instaurazione;
la mediazione si è conclusa con esito negativo, come da verbale in atti.
E' stata poi dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_2 [...]
, ritualmente convenute in giudizio e non costituite. CP_3
All'udienza del 15.2.2023, il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso dell'attrice . Persona_1
Con comparsa depositata l'11.5.2023 e contestuale istanza per la prosecuzione del processo interrotto, si è costituita , nella qualità di erede della Parte_1 defunta (originaria attrice), riproponendo nella sostanza le Persona_1 difese già spiegate dalla sorella defunta.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
Con comparsa depositata il 24.3.2025 si è costituita in proprio, Parte_1 associandosi alle difese spiegate originariamente dalla sorella nonchè da ella stessa nella qualità di erede di quest'ultima; ha altresì prodotto la sentenza penale n.
367/2024, comunicata il 29.1.2025, con cui la Corte di Appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione e, per l'effetto, confermato l'assoluzione delle parti convenute, pur accertando l'apocrifia del testamento e delle sottoscrizioni alle variazioni dei beneficiari delle polizze.
Nelle difese da ultimo spiegate negli scritti difensivi finali:
- la parte attrice ha ribadito che l'apocrifia del testamento e delle ulteriori sottoscrizioni è stata confermata con sentenza passata in giudicato, sulla scorta di plurimi elaborati peritali conformi in tal senso;
- la convenuta, ha chiesto: in via preliminare, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da , in Parte_1 proprio e nella qualità di erede di , per violazione degli artt. Persona_1
652 e 654 c.p.p. e del ne bis in idem, posto che i fatti dedotti in causa sarebbero pagina 5 di 19 stati già oggetto del procedimento penale n. 2107/2015 R.G.N.R., definito con sentenza n. 447/2022 del Tribunale di Campobasso e sentenza n. 367/2024 della Corte di Appello di Campobasso, entrambe passate in giudicato, che hanno assolto le convenute con formula piena e rigettato le richieste della parte civile;
nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, sulla scorta delle difese già articolate nella prima fase del giudizio e, comunque, evidenziando che l'istruttoria celebrata tanto in sede penale quanto in quella civile avrebbero confermato che la de cuius era lucida e capace fino alla morte, che non intratteneva rapporti significativi con le sorelle e che aveva instaurato un rapporto di fiducia con la convenuta, manifestando più volte la volontà di beneficiare lei e le figlie;
in ogni caso, rigettare le domande per mancato assolvimento dell'onere probatorio, essendo state le allegazioni smentite dalle testimonianze raccolte e non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la falsità del testamento o delle variazioni delle polizze vita.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, con provvedimento del
26.3.2025, reso all'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
1. Sulla violazione del ne bis in idem
La parte convenuta si duole della violazione del ne bis in idem, evidenziando che i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero già stati scrutinati nell'ambito del processo penale, articolato nel doppio grado di giudizio, concluso con assoluzione delle imputate con formula piena.
La prospettazione non può essere condivisa.
Si riportano le disposizioni di interesse:
- “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
pagina 6 di 19 danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile(1), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo
75 comma 2” (art. 652 c.p.p.);
- “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa” (art. 654 c.p.p.).
Si osserva, in primo luogo, che la domanda in esame non attiene al risarcimento del danno da reato che, come è ovvio, dovrebbe essere respinta, in ragione dell'intervenuta assoluzione delle convenute – con efficacia propria della cosa giudicata - , assoluzione che è pacifica tra le parti, come è pacifico tra le parti che le convenute non abbiano commesso atti di falso.
La domanda in questione attiene, invero, all'accertamento della falsità del testamento olografo del 14.09.2011 (non anche all'attribuzione della falsità alle convenute), al fine di consentire l'apertura della successione legittima e di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi si trovi nel relativo possesso sulla scorta di un testamento invalido, nonchè il risarcimento del danno subito in conseguenza della predetta detenzione illegittima (non anche il danno da reato). Si tratta, dunque, di petitum e causa petendi diversi da quelli dedotti in sede penale, sebbene collegati ed in parte tangenti.
La domanda può, pertanto, essere esaminata nel merito.
2. Sulla nullità del testamento olografo
La domanda principale è fondata: deve essere dichiarata la nullità del testamento di datato 14.09.2011, pubblicato dal notaio il Controparte_4 Persona_2
5.2.2015, in quanto non integra tutti i requisiti previsti dalla legge per il testamento olografo.
pagina 7 di 19 È noto che, per definizione, il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Ed invero: ex art. 602 c.c., il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore – ciò che, nel caso di specie, manca - ; ex art. 606 c.c., il testamento olografo è nullo in mancanza dell'autografia o della sottoscrizione.
Occorre rammentare che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (SSUU 12307/2015; confermate, in seguito, da
Cass. 31974/2023, secondo cui la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo si concreta in un'azione di accertamento negativo;
Cass. 24835/2022, secondo cui la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia configura,
a tutti gli effetti, un'azione diretta ad accertare la non provenienza della scrittura dal de cuius).
Occorre qualificare, allora, la domanda in esame, avente ad oggetto la nullità del testamento olografo, in termini di azione di accertamento negativo, sub specie di accertamento di non riconducibilità alla de cuius della Controparte_4 redazione e sottoscrizione della scheda testamentaria.
Ciò posto, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante mediante la produzione di quanto segue:
- consulenza tecnica del PM (redatta nell'ambito del procedimento penale RGNR
2107/2015), a firma della grafologa dott.ssa la quale ha concluso che Persona_3
“Le divergenze rilevate in tutti i parametri tra la Verificanda e le comparative di
[...]
attestano che il testamento olografo non proviene dalla mano di Controparte_4
” e che “La scheda testamentaria X è apocrifa in ogni sua Controparte_4 parte (data, testo e firma)”;
- sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 447/2022 del 24.11.2022, di assoluzione delle parti convenute, che ha recepito le risultanze della consulenza grafologica del PM quanto all'accertamento della non autografia del testamento olografo della ed ha pertanto recepito in termini di certezza la falsità del Per_1 testamento;
pagina 8 di 19 - CTU grafologica disposta nel giudizio di appello (RG n. 97/2023), a firma del grafologo dott. il quale ha concluso che “il testamento olografo Persona_4 datato 14.09.2011, verificato nella stesura della scheda testamentaria, nella firma apposta in calce e nella data è risultato apocrìfo, atteso che non possiede i requisiti contemplati dall'Art. 602 c.c. che recita: “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Nessuno dei tre elementi è risultato riconducibile alla SI.ra . Si può inoltre escludere che quel Controparte_4 testamento sia stato scritto da una delle tre indagate singolarmente, oppure in concorso tra loro, SIg.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
”.
[...]
- sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 367/2024 del 24.10.2024
(depositata il 29.01.2025, divenuta irrevocabile nell'aprile 2025) che, confermando la sentenza di prime cure, ha fatto proprie le conclusioni del CTU in appello ed ha pertanto assolto le imputate, ferma restando la non autografia del testamento di
. Controparte_4
È opportuno ribadire che nella presente sede è del tutto irrilevante l'assoluzione delle convenute (assoluzione sulla quale, in ogni caso, è sceso il giudicato); ciò che rileva, invece, è l'affermazione della falsità del testamento, ad una con le conseguenze che ne derivano e che saranno esaminate nel prosieguo.
Questo Collegio intende fare proprie le risultanze delle consulenze, a partire dalla consulenza del PM, in quanto chiare, complete, esaustive, immuni da vizi logici e perfettamente intelligibili.
Ed invero, l'indagine peritale è stata condotta con metodo comparativo, attraverso l'esame di una pluralità di scritture autografe sicuramente attribuibili alla de cuius - costituite da atti bancari, assicurativi e notarili, redatti in epoche diverse - e dei saggi grafici resi dalle imputate odierne convenute, sottoposti a confronto sistematico con la scheda testamentaria oggetto di verifica.
Ciò che rileva, allora nella presente sede civile, non è che la scheda testamentaria non sia stata redatta e sottoscritta dalle convenute, quanto piuttosto che il testamento non rivesta i caratteri dell'olografia in quanto non riconducibile alla mano della testatrice quanto detto è sufficiente per Controparte_4 accertarne e dichiararne la nullità; occorre pertanto ordinare al Conservatore dei pagina 9 di 19 Registri Immobiliari di Campobasso di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione.
3. Sugli effetti della declaratoria di nullità del testamento
3.1 Sull'apertura della successione legittima
Dalla declaratoria di nullità del testamento deriva, inoltre, quale conseguenza ex lege, l'apertura della successione legittima di . Controparte_4
Tale conclusione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ. 4452/2016; Cass. civ. 474/2010, secondo cui, in caso di invalidazione del testamento, occorre dichiarare aperta la successione legittima, con necessità del litisconsorzio tra tutti i successibili ex lege), appare coerente con le regole generali in materia di nullità.
Atteso, infatti, che il testamento nullo è improduttivo di effetti sin dall'origine (quod nullum est nullum producit effectum), la sentenza che tale nullità accerti ha efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che la stessa opera retroattivamente, ossia ex tunc, “determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito (cfr. Cass. civ.
9364/2020 e nella giurisprudenza conforme di questo Tribunale).
Deve, pertanto, essere dichiarata aperta la successione legittima di Controparte_4
in favore dei successibili ex lege ed ,
[...] Persona_1 Parte_1 chiamate all'eredità ex art. 572 c.c. in quanto unici parenti del de cuius (come da stato di famiglia in atti del 29.1.2020) e, dunque, uniche legittimate a succedere alla prima ex lege.
3.2 Sulla restituzione dei beni ereditari
La declaratoria di nullità del testamento comporta la nullità di tutte le disposizioni ivi contenute: le parti convenute, allora, ove in possesso di qualsivoglia bene riconducibile all'asse ereditario in esame, devono essere condannate alla relativa restituzione in favore di parte attrice, trattandosi di beni acquisiti in forza di un titolo invalido e, dunque, detenuti sine titulo. In altri termini, le parti convenute sono tenute a restituire alla massa ereditaria tutti i beni eventualmente posseduti e tutto quanto eventualmente riscosso in virtù del testamento olografo dichiarato nullo.
Occorre chiarire, in merito alla duplice vicenda successoria che emerge dagli atti di causa e dallo svolgimento del processo, che:
pagina 10 di 19 - Il de cuius hereditate agitur è , il cui testamento è stato Controparte_4 dichiarato nullo;
- Al momento del suo decesso, gli eredi legittimi devono essere individuati in ed;
Persona_1 Parte_1
- Nel corso del giudizio, è deceduta ed è risultata unica erede Per_1 Per_1 legittima di quest'ultima ; Parte_1
- La condanna restitutoria deve essere eseguita, pertanto, nei confronti di
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Per_1 Persona_1 entrambe nella qualità di eredi legittime di . Controparte_4
Ciò posto, in applicazione degli artt. 606, 565 ss. e 2033 c.c., nonché dell'art. 2668
c.c., deve quindi ordinarsi alle parti convenute la restituzione in favore di Parte_1 di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, in qualsiasi modo
[...] detenuti e/o riscossi, ed in particolare:
- a la restituzione dell'immobile sito in Campobasso, corso Bucci Controparte_2
n. 12 (identificato al NCEU di Campobasso f. 120, part. 359, sub. 10); la restituzione dovrà comprendere altresì le pertinenze dell'immobile, unitamente ai relativi arredi, mobili e suppellettili, con rilascio libero da persone e cose e consegna delle chiavi;
- la cancellazione, con effetto ex tunc, della relativa trascrizione eseguita nei registri immobiliari in favore di;
Controparte_2
- a la restituzione delle somme di denaro costituenti giacenza a Controparte_2 saldo del conto corrente e del conto deposito titoli bancari presso la banca già intestati alla de cuius. CP_5
4. Sulla domanda di risarcimento danni per mancata disponibilità dell'immobile e perdita del valore locativo
La domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei Controparte_2 danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile (in suo favore volturato) e dalla perdita del relativo valore locativo è fondata e merita accoglimento, nei limiti che seguono.
Va premesso che, in tema di risarcimento del danno da perdita di disponibilità e di godimento di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il proprietario deve dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, danno
pagina 11 di 19 emergente, e lo specifico pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene a un prezzo superiore a quello di mercato, lucro cessante, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o fatti di comune esperienza”
(Cass. civ. 30791/2024); ed ancora, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (SSUU 33645/2022).
Nella giurisprudenza è stato altresì affermato che, “In caso di occupazione di un immobile "sine titulo", il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in "re ipsa"
(rectius, "danno presunto" o "danno normale"), per cui tale danno può e deve essere provato facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo. In particolare, il proprietario è, quindi, tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o ad un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale "alleggerimento" dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati. Il danneggiato deve, in definitiva, allegare e provare che se avesse recuperato subito la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe immediatamente
pagina 12 di 19 utilizzato per scopi produttivi, quali il suo godimento diretto, la sua vendita o la sua locazione” (v. Trib. Trani, 3 aprile 2025, n. 389).
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda debba essere accolta, avendo la parte attrice fornito sufficiente prova del lucro cessante, in quanto: ha allegato le visure catastali dalle quali emerge la metratura dell'immobile nonchè le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate;
ha più volte reiterato l'istanza di
CTU volta alla quantificazione del relativo danno. Sebbene non abbia depositato una perizia di stima dell'immobile in questione, deve ritenersi, tuttavia, che rientri nella regolarità causale della vita quotidiana che, ove un soggetto acquisisca un immobile per via ereditaria e non abbia necessità di adibirlo a casa di abitazione (ciò che nel caso di specie non è allegato né provato), egli intenda metterlo a reddito, locandolo a terzi per trarne profitto.
In mancanza di una perizia di stima, allora, secondo i principi sopra richiamati, è possibile giungere ad una valutazione equitativa del danno, che si liquida in complessivi euro 41.600,00, oltre rivalutazione monetaria dall'apertura della successione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, così calcolati:
- si riconosce l'importo di euro 325,00 mensili (considerando le quotazioni AdE in atti, applicando il valore medio di euro 5 al metro quadro, per 65 metri quadrati di estensione dell'immobile, come risultanti dalla visura catastale in atti);
- detto importo deve essere moltiplicato dapprima per dodici mesi (al fine di individuare l'importo annuo dovuto, pari ad euro 3.900,00), poi per dieci anni
(gennaio 2015 – gennaio 2025), considerato che il danno sussiste dal momento dell'apertura della successione (gennaio 2015) all'attualità (totale euro 39.000,00);
- a detto importo vanno aggiunte le restanti mensilità (da gennaio 2025 a settembre
2025, data di deposito della presente sentenza), per complessivi euro 2.600,00
(complessivi euro 41.600,00).
5. Sulla falsità delle scritture private di variazione beneficiario di sette polizze vita
La parte attrice chiede l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte alle comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di complessive sette polizze vita che di seguito si elencano in dettaglio: Controparte_6
pagina 13 di 19 - polizze con beneficiaria : Controparte_2
1) polizza “Uniopportunità” n. 2239352, sottoscritta il 9.02.2010, con decorrenza
17.02.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (riscattata dalla contraente prima del decesso).
2) polizza “Uniopportunità” n. 2282703, sottoscritta il 4.06.2010, con decorrenza
2.07.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 37.479,92);
3) polizza “Univalore 2011” n. 6827278, sottoscritta il 3.01.2011, con decorrenza
1.02.2011; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 52.832,56);
4) polizza “Uniattiva” n. 6866438, sottoscritta il 4.04.2011, con decorrenza
22.04.2011; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
10.08.2011;
- polizze con beneficiaria : Controparte_3
5) polizza “Unigarantito 2008 Plus” n. 2071396, sottoscritta il 27.11.2008, con decorrenza 18.12.2008; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del 3.05.2011 (pratica di liquidazione sospesa);
6) polizza “Univalore Plus” n. 2284249, sottoscritta il 10.06.2010, con decorrenza
2.07.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 44.388,73);
7) polizza “Univalore Plus”, sottoscritta il 7.10.2010, con decorrenza 3.11.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del 3.05.2011.
La domanda in esame deve essere qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza delle scritture private, volta all'accertamento che le sottoscrizioni apposte alle comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” delle polizze assicurative non sono riconducibili a . Controparte_4
Nel caso che occupa, l'elaborato grafologico espletato in sede penale ad opera del consulente del PM si esprime nel senso dell'accertamento dell'apocrifia solo delle scritture di variazione beneficiari delle polizze sopra indicate ai nn. 2), 3), e 6); ed invero, a fronte del quesito avente ad oggetto la verifica della riconducibilità a
[...]
, tra l'altro, delle seguenti scritture Controparte_4
pagina 14 di 19 Consulente così conclude:
, il pagina 15 di 19 , affermando dunque la falsità e non autografia dei tre documenti analizzati come
X5, X6 e X7, tutte datati 3.5.2011 e rispettivamente riferiti alle polizze: -
Uniopportunità n. 2282703; - Univalore 2011 n. 6827278; - Univalore Plus n.
2284249.
Per tali documenti, con analisi comparativa condotta su scritture di sicura autenticità, il perito ha escluso la riconducibilità alla mano di Controparte_4
, evidenziando indici grafici non compatibili con la sua grafia.
[...]
pagina 16 di 19 L'apocrifia, sulla scorta della consulenza tecnica allegata - che questo Collegio ritiene pienamente attendibile e condivisibile - deve allora ritenersi provata.
Ne deriva che le variazioni dei beneficiari recate dalle suddette comunicazioni non sono riconducibili alla volontà della de cuius e, pertanto, devono essere dichiarate nulle ed inefficaci ab origine, con conseguente esclusione di qualsiasi effetto traslativo o attributivo in favore delle beneficiarie ivi indicate.
Le conseguenze pratiche che ne discendono possono essere così riassunte:
- per le polizze della cui variazione è stata accertata la falsità (Univalore 2011 n.
6827278, beneficiaria: ; Univalore Plus n. 2284249, beneficiaria: Controparte_2
; Uniopportunità n. 2282703, beneficiaria ), Controparte_3 Controparte_2 risulta che le prestazioni siano state liquidate nell'aprile-maggio 2015, con accrediti sui conti indicati negli atti: essendo le relative attribuzioni inefficaci ex tunc, consegue l'obbligo, in capo a ciascuna beneficiaria che le ha riscosse e nei limiti di quanto riscosso, di restituire le somme incassate in favore della massa ereditaria e, per essa, ad , oltre interessi legali dalla data Parte_1 dell'indebita percezione al saldo;
- la polizza Uniopportunità n. 2239352 risulta riscattata dalla defunta contraente nel 2014, di tal che la parte attrice non ha nulla di cui dolersi;
- la polizza Unigarantito 2008 Plus n. 2071396 risulta con pratica sospesa per carenza documentale;
non è stata fornita la prova dell'apocrifia della sottoscrizione, ma in ogni caso non sussiste alcun pregiudizio per la parte attrice, non essendo stata riscattata;
- per le ulteriori polizze, non essendo in atti prova alcuna della falsità, la domanda deve essere respinta.
6. Sulla domanda di risarcimento danni patrimoniali e morali
La domanda con la quale parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità solidale delle convenute per gli ulteriori danni patrimoniali e morali è infondata e deve essere respinta.
Secondo la prospettazione attorea, le condotte illecite ascrivibili alle convenute consisterebbero: nell'aver predisposto o comunque utilizzato un testamento olografo apocrifo del 14.09.2011, recante l'istituzione di quale erede Controparte_2 universale;
nell'aver inviato e fatto pervenire alla compagnia assicurativa pagina 17 di 19 comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di sette polizze vita, apparentemente sottoscritte da in realtà non provenienti Controparte_4 dalla sua mano;
nonché, in via più generale, nell'aver abusato della relazione di fiducia con la de cuius (in particolare da parte di quale Controparte_1 dipendente , inducendola con raggiri o approfittando delle sue condizioni CP_5 di salute a compiere atti dispositivi pregiudizievoli del proprio patrimonio.
Dalle risultanze dell'istruttoria, invero, consegue il rigetto della domanda, avuto riguardo all'efficacia di cosa giudicata dell'intervenuta assoluzione delle parti convenute e alla mancanza di prova di qualsivoglia ulteriore danno risarcibile.
7. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, nello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la falsità del testamento olografo di Controparte_4 del 14.9.2011 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso la cancellazione, con effetto ex tunc, della trascrizione del suddetto testamento;
- dichiara aperta la successione legittima di in favore dei Controparte_4 successibili ex lege ed;
Persona_1 Parte_1
- condanna le parti convenute al rilascio ed alla restituzione, in favore della massa ereditaria, di tutti i beni dei quali siano entrate in possesso e di tutto quanto eventualmente riscosso in virtù del testamento olografo dichiarato nullo, nonchè
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_2
l'immobile sito in Campobasso, corso Bucci n. 12 Parte_1
(abitazione A/2, classe 4, f. 120, part. 359, sub. 10), con pertinenze, arredi, mobili e suppellettili, con rilascio libero da persone e cose e consegna delle chiavi;
pagina 18 di 19 - condanna le parti convenute a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a
, le somme di denaro e i titoli bancari già intestati a Parte_1 [...]
, giacenti sul conto corrente e sul conto deposito titoli presso Controparte_4 banca oltre interessi legali su tali somme, dal giorno della domanda CP_5 giudiziale al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , del Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile, che si liquida in complessivi euro 41.600,00, oltre rivalutazione monetaria dall'apertura della successione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni delle scritture di variazione dei beneficiari delle polizze vita Univalore 2011 n. 6827278, Univalore Plus n.
2284249, Uniopportunità n. 2282703;
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_2
le somme effettivamente percepite in dipendenza della Parte_1 polizza Univalore 2011 n. 6827278 e Uniopportunità n. 2282703, per complessivi euro 90.312,48, oltre interessi legali dall'indebita percezione al saldo;
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_3
le somme effettivamente percepite in dipendenza della Parte_1 polizza “Univalore Plus” n. 2284249, per complessivi euro 44.388,73, oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente relatore
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 186/2020 R.G., trattenuta in decisione con provvedimento del 26.3.2025, reso all'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, con termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede di (C.F. ), rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dagli avv.ti Arturo Messere e Ferdinando Massarella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, via A.
Trombetta n. 36 - Parco dei Pini;
Attrice contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Giuseppe Forcione, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Vittorio Veneto n. 64;
Convenuta nonché nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Convenute contumaci pagina 1 di 19
Oggetto: testamento olografo, restituzione beni ereditari.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Persona_1 giudizio , , ed Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
(quest'ultima ai soli fini dell'integrità del contraddittorio), ha Parte_1 chiesto: accertare e dichiarare la falsità e la non provenienza da Controparte_4
del testamento olografo datato 14.9.2011, pubblicato dal notaio
[...] Persona_2 in data 5.2.2015 (rep. n. 50921, racc. n. 20123), con conseguente dichiarazione di inesistenza e/o nullità dello stesso;
in subordine, dichiararne la nullità o l'annullamento per vizio della volontà; dichiarare che l'attrice, unitamente alla sorella è erede legittima della defunta con quota di 1/2 Parte_1 ciascuna su tutti i beni mobili e immobili;
ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione, con effetto ex tunc, della trascrizione del suddetto testamento in favore di;
per l'effetto, ordinare a Controparte_2 Controparte_2
l'immediata riconsegna alle eredi legittime degli immobili siti in Campobasso, corso
Bucci n. 12 (abitazione A/2, classe 4, foglio 120, particella 359, sub 10, con annessa cantina), con arredi e suppellettili;
in subordine, condannare Controparte_1
e , in solido, al pagamento
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'equivalente in denaro dell'immobile, pari ad almeno euro 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi;
condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni ulteriori da mancata disponibilità dell'immobile e da perdita del valore locativo, quantificati in almeno euro 400,00 mensili dalla data di apertura della successione, oltre rivalutazione ed interessi;
accertare e dichiarare la falsità e la non provenienza da delle sottoscrizioni apposte alle Controparte_4 comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di n. 7 polizze vita
[...] analiticamente indicate negli atti, ovvero, in subordine, Controparte_5 dichiararne la nullità/annullamento per vizio della volontà; dichiarare che le effettive beneficiarie delle suddette polizze sono, iure proprio e/o quali eredi legittime,
ed ; accertare la responsabilità solidale di Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 19 e per le condotte Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 illecite descritte e, per l'effetto, condannarle, in solido, alla restituzione e/o al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dell'attrice nella misura pari alla metà di euro 352.237,36, e quindi in euro 176.118,68, oltre rivalutazione ed interessi;
condannarle, altresì, al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa;
disporre, ove occorra, la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
con vittoria di spese.
Ha premesso parte attrice: di essere sorella, così come , della Parte_1 Per_1 defunta (nata a [...] il 1^.12.1927 ed ivi deceduta il Controparte_4
29.1.2015), con la quale, sin dal 1968, ha convissuto nell'appartamento di
Campobasso, corso Bucci n. 12; che, a seguito di atto di divisione notarile dell'11.5.1993, l'attrice ed hanno occupato i 2/3 dello stabile e Parte_1 [...]
il residuo terzo;
che le sorelle, nubili e prive di discendenti o prossimi CP_4 congiunti, hanno mantenuto stabile legame affettivo e di reciproca assistenza;
che
, dopo un ricovero il 25.1.2011, è rientrata a casa e non è più uscita CP_4 sino al decesso, gestendo le proprie disponibilità (liquidità e titoli) presso - CP_5 filiale di piazza G. Pepe in Campobasso;
che l'impiegata Controparte_1 avendo appreso dell'infortunio, ha iniziato a recarsi frequentemente al domicilio della de cuius per consegnarle documentazione bancaria, incontrandola spesso da sola;
che è stata assistita da personale reperito tramite “Privata CP_4
Assistenza” e, dopo la caduta, ha manifestato frasi indicative di obnubilamento;
che nell'ultimo anno ha temuto immotivatamente l'assenza di mezzi e ha riferito comportamenti imperativi della che, a seguito di nuova caduta il CP_1
7.1.2015, è stata ricoverata e poi trasferita - su iniziativa della - alla Casa CP_1 di Riposo “Pistilli”, dove è deceduta il 29.1.2015; che il 5.2.2015 la ha CP_1 chiesto al notaio la pubblicazione di un testamento asseritamente Persona_2 olografo del 14.9.2011, con cui avrebbe istituito erede universale CP_4
(figlia di , disponendo in suo favore dell'appartamento di Controparte_2 CP_1 corso Bucci n. 12, del saldo di conto corrente e dei titoli che nel 2011 CP_5 sono state inviate a raccomandate di variazione dei Controparte_6 beneficiari “caso morte” di sette polizze vita, con sostituzione delle originarie beneficiarie (le sorelle) in favore di (per quattro polizze) e Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 19 (per tre polizze); che la testatrice non intratteneva rapporti tali da CP_2 giustificare tali attribuzioni alle figlie della dipendente di banca;
la pendenza del procedimento penale n. 2017/2015 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Campobasso nei confronti delle convenute, nel quale è stata disposta CTU grafologica, le cui conclusioni affermano la falsità del testamento e la non riconducibilità alla de cuius delle firme apposte alle variazioni dei beneficiari, con verosimile riferibilità alla che le convenute hanno acquisito la disponibilità dei premi di cinque CP_1 polizze (bonifici tra il 27.4.2015 e il 4.5.2015) per complessivi euro 247.168,08 su c/c n. 000002279316 acceso il 9.2.2015 presso - filiale di Campobasso, CP_7 cointestato a e;
che ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 acquisito la proprietà dell'appartamento di corso Bucci n. 12 (valore di mercato stimato in euro 100.000,00); che i conti sui quali sono affluite le somme risultano svuotati e che il solo importo di euro 87.349,92 relativo alla polizza “Unigarantito
2008 Plus” n. 2071396 risulta sospeso per carenza documentale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: la falsità/inesistenza del testamento olografo del 14.09.2011 e delle sottoscrizioni delle variazioni dei beneficiari delle polizze vita, come emergerebbe dagli accertamenti penali e dalle perizie grafologiche prodotte;
in subordine, la nullità/annullabilità per vizio della volontà (errore, violenza e/o dolo) delle suddette disposizioni patrimoniali;
il proprio diritto, unitamente ad , alla devoluzione ereditaria legittima del Parte_1 patrimonio della de cuius; il danno patrimoniale complessivo stimato dalla Procura in euro 452.237,36 (oltre rivalutazione ed interessi), nonché la perdita del valore locativo dell'immobile (euro 400,00 mensili dall'apertura della successione) e il danno morale da liquidarsi in via equitativa;
il principio affermato da Cass. SSUU n.
12307/2015 circa la necessità di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo quando ne sia contestata l'autenticità.
Si è costituita la convenuta, chiedendo: in via Controparte_1 preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, l'accertamento della sussistenza di una pregiudiziale penale, con conseguente sospensione del giudizio;
nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver intrattenuto una solida amicizia con la Controparte_4
pagina 4 di 19 quale, invece, non aveva buoni rapporti con le sorelle;
la volontà della , Per_1 senza figli, di beneficiare e le figlie, concretizzatasi nella redazione del CP_1 testamento olografo e nel mutamento del beneficiario finale delle polizze vita a sé intestate;
l'opinabilità della consulenza tecnica del PM.
Rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti il termine di legge per la relativa instaurazione;
la mediazione si è conclusa con esito negativo, come da verbale in atti.
E' stata poi dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_2 [...]
, ritualmente convenute in giudizio e non costituite. CP_3
All'udienza del 15.2.2023, il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso dell'attrice . Persona_1
Con comparsa depositata l'11.5.2023 e contestuale istanza per la prosecuzione del processo interrotto, si è costituita , nella qualità di erede della Parte_1 defunta (originaria attrice), riproponendo nella sostanza le Persona_1 difese già spiegate dalla sorella defunta.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
Con comparsa depositata il 24.3.2025 si è costituita in proprio, Parte_1 associandosi alle difese spiegate originariamente dalla sorella nonchè da ella stessa nella qualità di erede di quest'ultima; ha altresì prodotto la sentenza penale n.
367/2024, comunicata il 29.1.2025, con cui la Corte di Appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione e, per l'effetto, confermato l'assoluzione delle parti convenute, pur accertando l'apocrifia del testamento e delle sottoscrizioni alle variazioni dei beneficiari delle polizze.
Nelle difese da ultimo spiegate negli scritti difensivi finali:
- la parte attrice ha ribadito che l'apocrifia del testamento e delle ulteriori sottoscrizioni è stata confermata con sentenza passata in giudicato, sulla scorta di plurimi elaborati peritali conformi in tal senso;
- la convenuta, ha chiesto: in via preliminare, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da , in Parte_1 proprio e nella qualità di erede di , per violazione degli artt. Persona_1
652 e 654 c.p.p. e del ne bis in idem, posto che i fatti dedotti in causa sarebbero pagina 5 di 19 stati già oggetto del procedimento penale n. 2107/2015 R.G.N.R., definito con sentenza n. 447/2022 del Tribunale di Campobasso e sentenza n. 367/2024 della Corte di Appello di Campobasso, entrambe passate in giudicato, che hanno assolto le convenute con formula piena e rigettato le richieste della parte civile;
nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, sulla scorta delle difese già articolate nella prima fase del giudizio e, comunque, evidenziando che l'istruttoria celebrata tanto in sede penale quanto in quella civile avrebbero confermato che la de cuius era lucida e capace fino alla morte, che non intratteneva rapporti significativi con le sorelle e che aveva instaurato un rapporto di fiducia con la convenuta, manifestando più volte la volontà di beneficiare lei e le figlie;
in ogni caso, rigettare le domande per mancato assolvimento dell'onere probatorio, essendo state le allegazioni smentite dalle testimonianze raccolte e non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la falsità del testamento o delle variazioni delle polizze vita.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, con provvedimento del
26.3.2025, reso all'esito dell'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
1. Sulla violazione del ne bis in idem
La parte convenuta si duole della violazione del ne bis in idem, evidenziando che i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero già stati scrutinati nell'ambito del processo penale, articolato nel doppio grado di giudizio, concluso con assoluzione delle imputate con formula piena.
La prospettazione non può essere condivisa.
Si riportano le disposizioni di interesse:
- “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
pagina 6 di 19 danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile(1), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo
75 comma 2” (art. 652 c.p.p.);
- “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa” (art. 654 c.p.p.).
Si osserva, in primo luogo, che la domanda in esame non attiene al risarcimento del danno da reato che, come è ovvio, dovrebbe essere respinta, in ragione dell'intervenuta assoluzione delle convenute – con efficacia propria della cosa giudicata - , assoluzione che è pacifica tra le parti, come è pacifico tra le parti che le convenute non abbiano commesso atti di falso.
La domanda in questione attiene, invero, all'accertamento della falsità del testamento olografo del 14.09.2011 (non anche all'attribuzione della falsità alle convenute), al fine di consentire l'apertura della successione legittima e di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi si trovi nel relativo possesso sulla scorta di un testamento invalido, nonchè il risarcimento del danno subito in conseguenza della predetta detenzione illegittima (non anche il danno da reato). Si tratta, dunque, di petitum e causa petendi diversi da quelli dedotti in sede penale, sebbene collegati ed in parte tangenti.
La domanda può, pertanto, essere esaminata nel merito.
2. Sulla nullità del testamento olografo
La domanda principale è fondata: deve essere dichiarata la nullità del testamento di datato 14.09.2011, pubblicato dal notaio il Controparte_4 Persona_2
5.2.2015, in quanto non integra tutti i requisiti previsti dalla legge per il testamento olografo.
pagina 7 di 19 È noto che, per definizione, il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Ed invero: ex art. 602 c.c., il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore – ciò che, nel caso di specie, manca - ; ex art. 606 c.c., il testamento olografo è nullo in mancanza dell'autografia o della sottoscrizione.
Occorre rammentare che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (SSUU 12307/2015; confermate, in seguito, da
Cass. 31974/2023, secondo cui la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo si concreta in un'azione di accertamento negativo;
Cass. 24835/2022, secondo cui la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia configura,
a tutti gli effetti, un'azione diretta ad accertare la non provenienza della scrittura dal de cuius).
Occorre qualificare, allora, la domanda in esame, avente ad oggetto la nullità del testamento olografo, in termini di azione di accertamento negativo, sub specie di accertamento di non riconducibilità alla de cuius della Controparte_4 redazione e sottoscrizione della scheda testamentaria.
Ciò posto, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante mediante la produzione di quanto segue:
- consulenza tecnica del PM (redatta nell'ambito del procedimento penale RGNR
2107/2015), a firma della grafologa dott.ssa la quale ha concluso che Persona_3
“Le divergenze rilevate in tutti i parametri tra la Verificanda e le comparative di
[...]
attestano che il testamento olografo non proviene dalla mano di Controparte_4
” e che “La scheda testamentaria X è apocrifa in ogni sua Controparte_4 parte (data, testo e firma)”;
- sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 447/2022 del 24.11.2022, di assoluzione delle parti convenute, che ha recepito le risultanze della consulenza grafologica del PM quanto all'accertamento della non autografia del testamento olografo della ed ha pertanto recepito in termini di certezza la falsità del Per_1 testamento;
pagina 8 di 19 - CTU grafologica disposta nel giudizio di appello (RG n. 97/2023), a firma del grafologo dott. il quale ha concluso che “il testamento olografo Persona_4 datato 14.09.2011, verificato nella stesura della scheda testamentaria, nella firma apposta in calce e nella data è risultato apocrìfo, atteso che non possiede i requisiti contemplati dall'Art. 602 c.c. che recita: “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Nessuno dei tre elementi è risultato riconducibile alla SI.ra . Si può inoltre escludere che quel Controparte_4 testamento sia stato scritto da una delle tre indagate singolarmente, oppure in concorso tra loro, SIg.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
”.
[...]
- sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 367/2024 del 24.10.2024
(depositata il 29.01.2025, divenuta irrevocabile nell'aprile 2025) che, confermando la sentenza di prime cure, ha fatto proprie le conclusioni del CTU in appello ed ha pertanto assolto le imputate, ferma restando la non autografia del testamento di
. Controparte_4
È opportuno ribadire che nella presente sede è del tutto irrilevante l'assoluzione delle convenute (assoluzione sulla quale, in ogni caso, è sceso il giudicato); ciò che rileva, invece, è l'affermazione della falsità del testamento, ad una con le conseguenze che ne derivano e che saranno esaminate nel prosieguo.
Questo Collegio intende fare proprie le risultanze delle consulenze, a partire dalla consulenza del PM, in quanto chiare, complete, esaustive, immuni da vizi logici e perfettamente intelligibili.
Ed invero, l'indagine peritale è stata condotta con metodo comparativo, attraverso l'esame di una pluralità di scritture autografe sicuramente attribuibili alla de cuius - costituite da atti bancari, assicurativi e notarili, redatti in epoche diverse - e dei saggi grafici resi dalle imputate odierne convenute, sottoposti a confronto sistematico con la scheda testamentaria oggetto di verifica.
Ciò che rileva, allora nella presente sede civile, non è che la scheda testamentaria non sia stata redatta e sottoscritta dalle convenute, quanto piuttosto che il testamento non rivesta i caratteri dell'olografia in quanto non riconducibile alla mano della testatrice quanto detto è sufficiente per Controparte_4 accertarne e dichiararne la nullità; occorre pertanto ordinare al Conservatore dei pagina 9 di 19 Registri Immobiliari di Campobasso di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione.
3. Sugli effetti della declaratoria di nullità del testamento
3.1 Sull'apertura della successione legittima
Dalla declaratoria di nullità del testamento deriva, inoltre, quale conseguenza ex lege, l'apertura della successione legittima di . Controparte_4
Tale conclusione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ. 4452/2016; Cass. civ. 474/2010, secondo cui, in caso di invalidazione del testamento, occorre dichiarare aperta la successione legittima, con necessità del litisconsorzio tra tutti i successibili ex lege), appare coerente con le regole generali in materia di nullità.
Atteso, infatti, che il testamento nullo è improduttivo di effetti sin dall'origine (quod nullum est nullum producit effectum), la sentenza che tale nullità accerti ha efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che la stessa opera retroattivamente, ossia ex tunc, “determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito (cfr. Cass. civ.
9364/2020 e nella giurisprudenza conforme di questo Tribunale).
Deve, pertanto, essere dichiarata aperta la successione legittima di Controparte_4
in favore dei successibili ex lege ed ,
[...] Persona_1 Parte_1 chiamate all'eredità ex art. 572 c.c. in quanto unici parenti del de cuius (come da stato di famiglia in atti del 29.1.2020) e, dunque, uniche legittimate a succedere alla prima ex lege.
3.2 Sulla restituzione dei beni ereditari
La declaratoria di nullità del testamento comporta la nullità di tutte le disposizioni ivi contenute: le parti convenute, allora, ove in possesso di qualsivoglia bene riconducibile all'asse ereditario in esame, devono essere condannate alla relativa restituzione in favore di parte attrice, trattandosi di beni acquisiti in forza di un titolo invalido e, dunque, detenuti sine titulo. In altri termini, le parti convenute sono tenute a restituire alla massa ereditaria tutti i beni eventualmente posseduti e tutto quanto eventualmente riscosso in virtù del testamento olografo dichiarato nullo.
Occorre chiarire, in merito alla duplice vicenda successoria che emerge dagli atti di causa e dallo svolgimento del processo, che:
pagina 10 di 19 - Il de cuius hereditate agitur è , il cui testamento è stato Controparte_4 dichiarato nullo;
- Al momento del suo decesso, gli eredi legittimi devono essere individuati in ed;
Persona_1 Parte_1
- Nel corso del giudizio, è deceduta ed è risultata unica erede Per_1 Per_1 legittima di quest'ultima ; Parte_1
- La condanna restitutoria deve essere eseguita, pertanto, nei confronti di
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Per_1 Persona_1 entrambe nella qualità di eredi legittime di . Controparte_4
Ciò posto, in applicazione degli artt. 606, 565 ss. e 2033 c.c., nonché dell'art. 2668
c.c., deve quindi ordinarsi alle parti convenute la restituzione in favore di Parte_1 di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, in qualsiasi modo
[...] detenuti e/o riscossi, ed in particolare:
- a la restituzione dell'immobile sito in Campobasso, corso Bucci Controparte_2
n. 12 (identificato al NCEU di Campobasso f. 120, part. 359, sub. 10); la restituzione dovrà comprendere altresì le pertinenze dell'immobile, unitamente ai relativi arredi, mobili e suppellettili, con rilascio libero da persone e cose e consegna delle chiavi;
- la cancellazione, con effetto ex tunc, della relativa trascrizione eseguita nei registri immobiliari in favore di;
Controparte_2
- a la restituzione delle somme di denaro costituenti giacenza a Controparte_2 saldo del conto corrente e del conto deposito titoli bancari presso la banca già intestati alla de cuius. CP_5
4. Sulla domanda di risarcimento danni per mancata disponibilità dell'immobile e perdita del valore locativo
La domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei Controparte_2 danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile (in suo favore volturato) e dalla perdita del relativo valore locativo è fondata e merita accoglimento, nei limiti che seguono.
Va premesso che, in tema di risarcimento del danno da perdita di disponibilità e di godimento di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il proprietario deve dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, danno
pagina 11 di 19 emergente, e lo specifico pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene a un prezzo superiore a quello di mercato, lucro cessante, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o fatti di comune esperienza”
(Cass. civ. 30791/2024); ed ancora, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (SSUU 33645/2022).
Nella giurisprudenza è stato altresì affermato che, “In caso di occupazione di un immobile "sine titulo", il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in "re ipsa"
(rectius, "danno presunto" o "danno normale"), per cui tale danno può e deve essere provato facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo. In particolare, il proprietario è, quindi, tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o ad un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale "alleggerimento" dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati. Il danneggiato deve, in definitiva, allegare e provare che se avesse recuperato subito la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe immediatamente
pagina 12 di 19 utilizzato per scopi produttivi, quali il suo godimento diretto, la sua vendita o la sua locazione” (v. Trib. Trani, 3 aprile 2025, n. 389).
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda debba essere accolta, avendo la parte attrice fornito sufficiente prova del lucro cessante, in quanto: ha allegato le visure catastali dalle quali emerge la metratura dell'immobile nonchè le quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia delle Entrate;
ha più volte reiterato l'istanza di
CTU volta alla quantificazione del relativo danno. Sebbene non abbia depositato una perizia di stima dell'immobile in questione, deve ritenersi, tuttavia, che rientri nella regolarità causale della vita quotidiana che, ove un soggetto acquisisca un immobile per via ereditaria e non abbia necessità di adibirlo a casa di abitazione (ciò che nel caso di specie non è allegato né provato), egli intenda metterlo a reddito, locandolo a terzi per trarne profitto.
In mancanza di una perizia di stima, allora, secondo i principi sopra richiamati, è possibile giungere ad una valutazione equitativa del danno, che si liquida in complessivi euro 41.600,00, oltre rivalutazione monetaria dall'apertura della successione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, così calcolati:
- si riconosce l'importo di euro 325,00 mensili (considerando le quotazioni AdE in atti, applicando il valore medio di euro 5 al metro quadro, per 65 metri quadrati di estensione dell'immobile, come risultanti dalla visura catastale in atti);
- detto importo deve essere moltiplicato dapprima per dodici mesi (al fine di individuare l'importo annuo dovuto, pari ad euro 3.900,00), poi per dieci anni
(gennaio 2015 – gennaio 2025), considerato che il danno sussiste dal momento dell'apertura della successione (gennaio 2015) all'attualità (totale euro 39.000,00);
- a detto importo vanno aggiunte le restanti mensilità (da gennaio 2025 a settembre
2025, data di deposito della presente sentenza), per complessivi euro 2.600,00
(complessivi euro 41.600,00).
5. Sulla falsità delle scritture private di variazione beneficiario di sette polizze vita
La parte attrice chiede l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte alle comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di complessive sette polizze vita che di seguito si elencano in dettaglio: Controparte_6
pagina 13 di 19 - polizze con beneficiaria : Controparte_2
1) polizza “Uniopportunità” n. 2239352, sottoscritta il 9.02.2010, con decorrenza
17.02.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (riscattata dalla contraente prima del decesso).
2) polizza “Uniopportunità” n. 2282703, sottoscritta il 4.06.2010, con decorrenza
2.07.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 37.479,92);
3) polizza “Univalore 2011” n. 6827278, sottoscritta il 3.01.2011, con decorrenza
1.02.2011; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 52.832,56);
4) polizza “Uniattiva” n. 6866438, sottoscritta il 4.04.2011, con decorrenza
22.04.2011; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
10.08.2011;
- polizze con beneficiaria : Controparte_3
5) polizza “Unigarantito 2008 Plus” n. 2071396, sottoscritta il 27.11.2008, con decorrenza 18.12.2008; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del 3.05.2011 (pratica di liquidazione sospesa);
6) polizza “Univalore Plus” n. 2284249, sottoscritta il 10.06.2010, con decorrenza
2.07.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del
3.05.2011 (incassata per euro 44.388,73);
7) polizza “Univalore Plus”, sottoscritta il 7.10.2010, con decorrenza 3.11.2010; variazione beneficiaria comunicata con raccomandata del 3.05.2011.
La domanda in esame deve essere qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza delle scritture private, volta all'accertamento che le sottoscrizioni apposte alle comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” delle polizze assicurative non sono riconducibili a . Controparte_4
Nel caso che occupa, l'elaborato grafologico espletato in sede penale ad opera del consulente del PM si esprime nel senso dell'accertamento dell'apocrifia solo delle scritture di variazione beneficiari delle polizze sopra indicate ai nn. 2), 3), e 6); ed invero, a fronte del quesito avente ad oggetto la verifica della riconducibilità a
[...]
, tra l'altro, delle seguenti scritture Controparte_4
pagina 14 di 19 Consulente così conclude:
, il pagina 15 di 19 , affermando dunque la falsità e non autografia dei tre documenti analizzati come
X5, X6 e X7, tutte datati 3.5.2011 e rispettivamente riferiti alle polizze: -
Uniopportunità n. 2282703; - Univalore 2011 n. 6827278; - Univalore Plus n.
2284249.
Per tali documenti, con analisi comparativa condotta su scritture di sicura autenticità, il perito ha escluso la riconducibilità alla mano di Controparte_4
, evidenziando indici grafici non compatibili con la sua grafia.
[...]
pagina 16 di 19 L'apocrifia, sulla scorta della consulenza tecnica allegata - che questo Collegio ritiene pienamente attendibile e condivisibile - deve allora ritenersi provata.
Ne deriva che le variazioni dei beneficiari recate dalle suddette comunicazioni non sono riconducibili alla volontà della de cuius e, pertanto, devono essere dichiarate nulle ed inefficaci ab origine, con conseguente esclusione di qualsiasi effetto traslativo o attributivo in favore delle beneficiarie ivi indicate.
Le conseguenze pratiche che ne discendono possono essere così riassunte:
- per le polizze della cui variazione è stata accertata la falsità (Univalore 2011 n.
6827278, beneficiaria: ; Univalore Plus n. 2284249, beneficiaria: Controparte_2
; Uniopportunità n. 2282703, beneficiaria ), Controparte_3 Controparte_2 risulta che le prestazioni siano state liquidate nell'aprile-maggio 2015, con accrediti sui conti indicati negli atti: essendo le relative attribuzioni inefficaci ex tunc, consegue l'obbligo, in capo a ciascuna beneficiaria che le ha riscosse e nei limiti di quanto riscosso, di restituire le somme incassate in favore della massa ereditaria e, per essa, ad , oltre interessi legali dalla data Parte_1 dell'indebita percezione al saldo;
- la polizza Uniopportunità n. 2239352 risulta riscattata dalla defunta contraente nel 2014, di tal che la parte attrice non ha nulla di cui dolersi;
- la polizza Unigarantito 2008 Plus n. 2071396 risulta con pratica sospesa per carenza documentale;
non è stata fornita la prova dell'apocrifia della sottoscrizione, ma in ogni caso non sussiste alcun pregiudizio per la parte attrice, non essendo stata riscattata;
- per le ulteriori polizze, non essendo in atti prova alcuna della falsità, la domanda deve essere respinta.
6. Sulla domanda di risarcimento danni patrimoniali e morali
La domanda con la quale parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità solidale delle convenute per gli ulteriori danni patrimoniali e morali è infondata e deve essere respinta.
Secondo la prospettazione attorea, le condotte illecite ascrivibili alle convenute consisterebbero: nell'aver predisposto o comunque utilizzato un testamento olografo apocrifo del 14.09.2011, recante l'istituzione di quale erede Controparte_2 universale;
nell'aver inviato e fatto pervenire alla compagnia assicurativa pagina 17 di 19 comunicazioni di variazione dei beneficiari “caso morte” di sette polizze vita, apparentemente sottoscritte da in realtà non provenienti Controparte_4 dalla sua mano;
nonché, in via più generale, nell'aver abusato della relazione di fiducia con la de cuius (in particolare da parte di quale Controparte_1 dipendente , inducendola con raggiri o approfittando delle sue condizioni CP_5 di salute a compiere atti dispositivi pregiudizievoli del proprio patrimonio.
Dalle risultanze dell'istruttoria, invero, consegue il rigetto della domanda, avuto riguardo all'efficacia di cosa giudicata dell'intervenuta assoluzione delle parti convenute e alla mancanza di prova di qualsivoglia ulteriore danno risarcibile.
7. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, nello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la falsità del testamento olografo di Controparte_4 del 14.9.2011 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso la cancellazione, con effetto ex tunc, della trascrizione del suddetto testamento;
- dichiara aperta la successione legittima di in favore dei Controparte_4 successibili ex lege ed;
Persona_1 Parte_1
- condanna le parti convenute al rilascio ed alla restituzione, in favore della massa ereditaria, di tutti i beni dei quali siano entrate in possesso e di tutto quanto eventualmente riscosso in virtù del testamento olografo dichiarato nullo, nonchè
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_2
l'immobile sito in Campobasso, corso Bucci n. 12 Parte_1
(abitazione A/2, classe 4, f. 120, part. 359, sub. 10), con pertinenze, arredi, mobili e suppellettili, con rilascio libero da persone e cose e consegna delle chiavi;
pagina 18 di 19 - condanna le parti convenute a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a
, le somme di denaro e i titoli bancari già intestati a Parte_1 [...]
, giacenti sul conto corrente e sul conto deposito titoli presso Controparte_4 banca oltre interessi legali su tali somme, dal giorno della domanda CP_5 giudiziale al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , del Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile, che si liquida in complessivi euro 41.600,00, oltre rivalutazione monetaria dall'apertura della successione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni delle scritture di variazione dei beneficiari delle polizze vita Univalore 2011 n. 6827278, Univalore Plus n.
2284249, Uniopportunità n. 2282703;
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_2
le somme effettivamente percepite in dipendenza della Parte_1 polizza Univalore 2011 n. 6827278 e Uniopportunità n. 2282703, per complessivi euro 90.312,48, oltre interessi legali dall'indebita percezione al saldo;
- condanna a restituire alla massa ereditaria e, per essa, a Controparte_3
le somme effettivamente percepite in dipendenza della Parte_1 polizza “Univalore Plus” n. 2284249, per complessivi euro 44.388,73, oltre interessi dall'indebita percezione al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Claudia Carissimi
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