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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU AN
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 249/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL GI, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/02/2025 , docente assunta alle Parte_1 dipendenze del con contratto a tempo determinato Controparte_1 presso l'Istituto Comprensivo “Pace del Mela” di Pace del Mela (ME), ha dedotto di aver prestato in precedenza servizio alle dipendenze del Controparte_1
mediante contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nell'anno
[...] scolastico 2021/22, svolgendo mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e dei precari con incarichi annuali. Per tali periodi non le è stata corrisposta la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 quale emolumento fisso e continuativo, destinato a valorizzare la funzione docente e incluso nella base di calcolo del TFR. La ricorrente ha dedotto che tale esclusione integra una discriminazione contraria al principio di parità di trattamento sancito dall'art. 6 del
D.Lgs. 368/2001, dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e, in ambito comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per il solo fatto della natura temporanea del rapporto, salvo ragioni oggettive.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla RPD per i periodi di supplenza indicati e la condanna del al pagamento delle differenze retributive, CP_1 quantificate in € 1.258,20, oltre interessi, calcolate secondo i criteri contrattuali
(mensilità di € 174,50 fino al 31 dicembre 2021 e di € 184,50 dal 1° gennaio 2022, con riproporzionamento giornaliero).
Non si è costituito il resistente nonostante la rituale notifica e ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e va accolto conformemente ai numerosi precedenti di questo
Ufficio.
Secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018,
“l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può escludersi la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione.
Si precisa che il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”.
Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del 15/3/01 in relazione al servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e per i giorni di servizio prestato specificatamente indicati in ricorso, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/2022, in misura pari all'importo rivendicato, secondo i conteggi elaborati. Va quindi disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dell'importo pari a € 1.258,20.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale, con aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per l'utilizzo di strumenti informatici, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 249/2025 RG, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
nell'anno scolastico 2021/2022, con condanna del
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.258,20, oltre interessi legali o, se maggiore,
[...] rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.445,40, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avv. Giuseppe Musolino.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/12/2025
Il Giudice
AU AN AN