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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5538/2024 RG promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
Palemone n. 22 rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica VETRUGNO contro
, nato a [...] il [...], ultima residenza Controparte_1
nota in Vicenza, via Faccioli n. 6, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori del matrimonio
Conclusioni della parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 17.10.2025:
a)disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con facoltà della stessa Per_1
di assumere da sola le decisioni relative al figlio, anche di maggior interesse;
b)determinarsi il diritto di visita del padre secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale tenuto conto della volontà manifestata dal minore;
c)fare obbligo a di contribuire dalla domanda al mantenimento Controparte_1
del figlio con la somma di euro 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d)spese rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 30.12.2024 adiva l'intestato ufficio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore , nato il [...], dalla relazione con Per_1 Controparte_1
Benché ritualmente citato EN non si costituiva in giudizio e neppure CP_1
compariva all'udienza del 17.10.2025 fissata, avanti il Giudice Relatore, per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece , rendendo le dichiarazioni Parte_1
riportate a verbale.
Il Giudice Relatore procedeva altresì all'ascolto del figlio minore delle parti, e, Per_1
2 all'esito, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
Ritiene il Collegio che sia conforme alle esigenze di tutela materiale e morale del minore prevedere il suo affidamento in via esclusiva alla madre, Persona_2
così come richiesto in ricorso .
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse
(confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale manifestato da verso il figlio. Controparte_1
EN , cessata la convivenza con , ha CP_1 Parte_1
mantenuto la residenza anagrafica presso la casa familiare di via Faccioli n. 6 a
Vicenza, ma di fatto si è trasferito altrove, mancando di comunicare il suo nuovo indirizzo alla ex compagna e rendendo in tal modo molto difficile alla stessa concordare le decisioni relative al figlio minore.
Oltre a ciò, il EN si è completamente disinteressato del giovane , Per_1
con il quale ha intrattenuto rapporti assolutamente sporadici e saltuari ed ha demandato interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione del figlio,
mancando di contribuire al suo mantenimento, quanto meno dall'anno 2020.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi nascenti dal
3 rapporto di filiazione, per aver privato il figlio dell'affettività paterna e Per_1
dimostrato totale insensibilità nei confronti dello stesso, disinteressandosi della sua crescita e delle sue necessità.
Lo stesso , in sede di ascolto, ha confermato la totale assenza della figura Per_1
paterna dalla propria vita ricordando, con amarezza, di aver incontrato il genitore in un'occasione per strada senza ricevere dallo stesso neppure un cenno di saluto.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta della madre (la quale costituisce l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore)
di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
Attesa la condizione di irreperibilità di Controparte_1 Parte_1
va autorizzata ad assumere da sola tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il figlio . Per_1
Quanto agli incontri padre / figlio, vista la volontà manifestata da di non Per_1
frequentare il genitore, si dispone che questi si svolgano una domenica ogni 15 giorni dalle ore 15 alle ore 17, ma che siano subordinati al gradimento del minore.
Quanto infine alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle esigenze del minore correlate alla sua età, della condizione della madre (la quale è attualmente disoccupata e percepisce la NASPI, oltre all'assegno unico relativo al figlio di neppure
200 euro mensili e vive con ospite della propria sorella), nonché della capacità Per_1
potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), appare equo determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio in euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i
4 valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa relativi alle fasi di studio, introduttiva e trattazione e disponendo che il versamento sia eseguito in favore dell'ER, in quanto
è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando, così provvede:
a)affida il minore in via esclusiva alla madre Persona_3 [...]
attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere da sola tutte le decisioni, Parte_1
comprese quelle di maggior interesse, per il figlio;
b)dispone che gli incontri padre / figlio si svolgano una domenica ogni 15 giorni dalle ore 15 alle ore 17 e che siano subordinati al gradimento del minore;
c)fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma Parte_1
di euro 250 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT) e di sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie al figlio, come da protocollo di questo Tribunale;
d)condanna EN a rifondere alla controparte le spese del presente CP_1
giudizio che liquida in euro 4.711 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA ed oltre alle spese prenotate a debito come da foglio notizie, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'ER.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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