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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1287/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gianluca Volpe, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tonino
Ferrante, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre 13a e 14a mensilità, ed in relazione ai periodi di C.I.S.O.A. per ottobre, novembre e dicembre 2014, a titolo retributivo o risarciotorio, essendo stata omesso il pagamento dell'indennità; per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 12.039,49 o Parte_2 della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole, con condanna a corrispondere le eventuali somme;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1
1 stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
[...]
, a far data dall'1.1.1979 al 31.3.2019. Parte_2
Rappresentava di avere avuto la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 5 C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, con orario di lavoro dalle 7,00 alle
15,48, per complessive 39 ore settimanali, su cinque giorni a settimana.
Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre 13a e 14a mensilità, nonché le mensilità di ottobre (dal giorno 20 al 31), novembre e dicembre 2014 per mancato riconoscimento di C.I.S.O.A. (Cassa
Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) da parte dell' CP_2
Deduceva di non aver ricevuto i prospetti paga per le mensilità in contestazione.
Precisava che a nulla erano valse le diffide protocollate in data 6.9.2017, 30.3.2021 e
27.4.2021.
Rappresentava che, con nota prot. n. 2903 del 23.6.2021, la Parte_2 riconoscendo il predetto rapporto lavorativo, non aveva contestato ed anzi ammesso il credito, dichiarando di non aver emesso le buste paga.
Quantificava il proprio credito nella somma complessiva lorda di € 12.039,49, di cui €
6.535,65 per l'anno 2012 ed € 5.503,84 per l'anno 2014.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per la chiamata in causa della Regione Campania.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 c.c.
Contestava il quantum della pretesa creditoria, affermando che, per l'anno 2012, le differenze retributive dall'1.10.2012 al 31.12.2012, comprensive di 13a mensilità, ammontavano alla somma lorda di € 5.984,16, mentre, per l'anno 2014, le differenze retributive ammontavano all'importo lordo di € 2.900,01 per le mensilità dal
20.10.2014 al 31.12.2014, precisando di aver già corrisposto le mensilità aggiuntive del
2014 e la 14a 2012.
Rappresentava di essere un ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
2 Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_3
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Precisava, altresì, che, in ordine alle retribuzioni ottobre, novembre e dicembre in regime di C.I.S.O.A., il mancato pagamento non poteva essere imputato all'ente ma unicamente al mancato riconoscimento da parte dell' CISOA ed al CP_3 mancato intervento da parte della Regione Campania, che si era impegnata a riconoscere agli enti delegati i maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli, ai sensi dell'art. 6 L. R. 1/2016
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al fine di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità patrimoniale. Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 13.11.2025, il giudice non autorizzava la chiamata in causa della
Regione Campania, ritenuta l'inammissibilità della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va confermata l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il Parte_2 pagamento delle somme richieste da parte ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che, anzi, è delineato nel contesto di Parte_2 una palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
3 Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_4 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Parte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla Parte_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Parte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
4 In ragione di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente si rivela infondata, proprio in considerazione della pacifica esistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti del presente giudizio, rispetto al quale sono irrilevanti le vicende riferibili alle esigenze di finanziamento intercorrenti tra la e la Regione Campania. Parte_2
2. Tanto premesso, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi giudizi, introdotti da altri lavoratori della odierna resistente per Parte_2 identico titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022, n. 648/2022 e n. 649/2022, tutte depositate il 30.6.2022, e sentenza n. 548/2025, depositata il 23.5.2025).
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla
Parte_2
Il lavoratore ha documentato di aver inoltrato validi atti interruttivi del termine di prescrizione, acquisiti al protocollo della Comunità, in data 6.9.2017 (prot. n. 3047), in data 30.3.2021 (prot. n. 1424) e, infine, due note datate 29.3.2021 e 9.4.2021, inoltrate a mezzo P.E.C. in data 27.4.2021.
Va evocato il documento prodotto in giudizio dal lavoratore, ossia la nota prot. n. 2903 del 23.6.2021, con cui la in replica alla richiesta di pagamento del Parte_2
29.3.2021 e alla richiesta di documenti del 9.4.2021, aveva espressamente riconosciuto in suo favore la sussistenza del credito retributivo per le mensilità dell'anno 2012 non corrisposte e per C.I.S.O.A. dal 20.10.2014 al 31.12.2014, per di più indicando che la relativa liquidazione, con emissione dei prospetti paga, sarebbe avvenuta dopo l'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.
Esso costituisce riconoscimento di debito e rinuncia a far valere la prescrizione estintiva del credito ex art. 2937 c.c.
Nella fattispecie, pacifico che il termine di prescrizione applicabile è individuabile in quello quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., il rapporto, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è retto dal regime di tutela reale ex art. 63 D. Lgs.
165/2001, sicché non v'è dubbio che la prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro stesso (Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2017, n. 29774: “Ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”).
Infatti, la tutela reale esclude che il lavoratore, che ne beneficia, possa nutrire un metus, per la prosecuzione del rapporto, nell'intentare azioni o nel rivolgere richieste
5 di pagamento al datore, nel senso che egli non avrà motivo di temere il recesso ritorsivo del datore di lavoro stesso poiché, in tal caso, potrà ottenere la tutela reintegratoria.
Ciò posto, deve rilevarsi che la predetta dichiarazione, a firma del Presidente della
(che è indubbiamente titolare del relativo potere), è idonea a Parte_2 costituire un riconoscimento del debito, efficace ex art. 2937 c.c., norma che, per l'appunto, prevede che il debitore possa rinunciare a far valere la prescrizione una volta che essa sia compiuta.
Ciò in ragione della specifica indicazione delle mensilità retributive omesse, nonché dell'impegno alla contabilizzazione non appena la Regione avrebbe stanziato le risorse.
In tema, mentre la giurisprudenza amministrativa sostiene che siffatta rinuncia non sia possibile in ragione della natura indisponibile del denaro pubblico, la Suprema
Corte ha espresso un orientamento divergente, a cui questo giudice ritiene di dover dare continuità.
In effetti, deve reputarsi che non sia vero che la P.A. non possa disporre validamente delle somme nella sua disponibilità e, quindi, del diritto a far valere la prescrizione.
A tale conclusione, si perviene considerando il dato processualistico della rilevabilità officiosa dell'estinzione per prescrizione del diritto di credito, notoriamente limitata alle sole controversie in materia previdenziale ed assistenziale, ed invece esclusa in ambito prettamente lavoristico.
Di contro, avallando l'indirizzo che propugna l'indisponibilità, si dovrebbe ritenere che il giudice del lavoro, allorché pronunci in controversia avente ad oggetto un rapporto di pubblico impiego privatizzato, debba sempre rilevare d'ufficio la prescrizione del credito, anche allorquando la P.A., convenuta per il pagamento di retribuzioni, non si costituisca in giudizio oppure non sollevi l'eccezione di prescrizione ovvero la sollevi tardivamente.
Tale conclusione è sconfessata dallo stato dell'arte giurisprudenziale, che esclude la ricorrenza, in subiecta materia, di preclusioni derivanti da esigenze di finanza pubblica ed afferma l'applicazione delle ordinarie regole privatistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2015, n. 3477: “In materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico”;
Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15120: “Le disposizioni del r.d.l. n. 295 del 1939, che vietano agli enti pubblici di rinunciare alla prescrizione, sono inapplicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici - a prescindere dalla loro natura economica o non economica -, che ha natura privatistica a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lg. n. 29 del 1993; di conseguenza, a tale rapporto si applicano le norme del codice civile sulla prescrizione, per le quali il fatto estintivo va eccepito dal debitore”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2003, n. 11588: “Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un fatto, deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto
6 esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi;
nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione”; conforme: Cassazione civile, sez. I, 07/12/1995, n. 12596; Cassazione civile, sez. I,
26/05/1993, n. 5932: “In tema di indennità di espropriazione, qualora la Pubblica Amministrazione concluda col privato una transazione in ordine alla corresponsione delle somme per questo titolo dovute e provveda al deposito delle relative somme nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine prescrizionale, tale comportamento costituisce rinunzia tacita alla prescrizione, ancorché l'atto, perfetto in ogni sua parte, e come tale sottoposto a registrazione, non abbia ancora acquisito efficacia per la mancanza della approvazione da parte di un organo esterno di controllo”).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, in passato, era orientata nello stesso senso (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/1993, n. 251: “Il pagamento da parte dell'amministrazione di crediti retributivi di pubblici impiegati dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione costituisce in applicazione dell'art. 2937 c.c., atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e, come tale implica rinunzia agli effetti della prescrizione stessa, non rilevando l'errore dell'amministrazione stessa sulla durata del termine prescrizionale, nella specie falsamente ritenuto decennale”).
Ciò posto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per affermare che non sia decorso del termine di prescrizione, alla luce delle diffide di pagamento suddette, oltre che del riconoscimento del credito, in considerazione del già segnalato elemento dell'impegno al pagamento, pur condizionato all'erogazione dei fondi regionali.
In sostanza, la complessiva condotta del datore di lavoro, che ha espressamente riconosciuto il debito, induce a ritenere che esso abbia senz'altro rinunciato a far valere la prescrizione già maturata (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2001, n. 14091: “Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto”).
Diversamente opinando, ben avrebbe potuto la eccepire la Parte_2 prescrizione nella missiva suindicata.
Inoltre, deve segnalarsi che la rinuncia alla prescrizione può operare, sul piano processuale, non solo come controeccezione, proponibile dalla parte nei cui confronti
è eccepita la prescrizione, ma anche come mera difesa o controeccezione in senso lato, poiché, ove i fatti o gli atti che provano l'intervento della rinuncia siano stati acquisti al processo, il giudice può farne rilievo d'ufficio (Cassazione civile, sez. II, 07/02/1996,
n. 963: “L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e pertanto, può essere presa in esame dal giudice anche ex officio senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché, i fatti sui quali
l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo”).
Dunque, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
3. Nel merito, giova richiamare il riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo,
7 modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, e tanto meno nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
Nel caso di specie, pacifica l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, dovrà allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
Si aggiunga che la non potrà addurre a fondamento del fatto Parte_2 estintivo o impeditivo del diritto di credito vantato dai lavoratori la propria natura di ente a finanza derivata, demandando l'inadempimento all'obbligo di finanziamento della Regione Campania, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Invero, dette circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la responsabilità contrattuale della la quale non ha Parte_2 titolo per addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav.,
20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva
e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
8 Ebbene, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela parzialmente fondata.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle mensilità dall'1.10.2012 al
31.12.2012, oltre mensilità aggiuntive, per l'importo lordo di € 6.535,65.
L'ente resistente, nel contestare i conteggi formulati dal sig. , deduce che le somme Pt_1 riconoscibili a titolo di retribuzione ordinaria, per il periodo in contestazione, comprensive di 13a mensilità 2012, ammontano all'importo lordo di € 5.984,16, al netto della 14a mensilità.
Identica eccezione viene sollevata per le mensilità aggiuntive del 2014, già corrisposte secondo la Comunità.
Invero, l'Ente ha allegato le determinazioni dirigenziali contenenti elenchi dei lavoratori, tra cui il ricorrente, e pedissequi mandati di pagamento (tra cui il mandato di pagamento 465 del 23.8.2013), il tutto come da documenti allegati sub n. 5 di parte resistente.
Tali documenti lasciano evincere la corresponsione delle mensilità aggiuntive dette.
Non sono condivisibili le contestazioni sollevate dal ricorrente a riguardo, poiché i mandati di pagamento prodotti sono strettamente connessi agli elenchi nominativi dei lavoratori allegati alle determine e, come noto, essi sono irrevocabili, nel senso che vi
è sufficiente certezza che l'istituto bancario tesoriere abbia eseguito i pagamenti.
Ciò posto, onde quantificare le poste retributive spettanti, possono essere condivisi i conteggi sviluppati dalla parte ricorrente e prodotti in atti, i quali, a parere del giudicante, risultano corretti quanto al criterio di calcolo utilizzato ed al loro sviluppo aritmetico.
Pertanto, la paga mensile da riconoscere al ricorrente ammonta ad € 1.537,80, così come prevista dal C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in riferimento alla qualifica di operaio di livello 5°, in vigore dall'1.1.2010 al 31.12.2012.
Difatti, i conteggi elaborati dalla resistente non possono essere condivisi in quanto, con tutta evidenza, la retribuzione minimale mensile, individuata in € 1.496,04, non corrisponde all'importo della paga base stabilito come sopra dal C.C.N.L.
9 Di conseguenza, per l'annualità 2012, la va condannata al Parte_2 pagamento della somma di € 6.151,20, mentre nulla spetta per la 14a 2012 e per le mensilità aggiuntive 2014.
4. Resta da esaminare la domanda di pagamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, durante i quali risulta richiesta la sospensione per C.I.S.O.A.
L'ente datore di lavoro ha dato prova di aver tempestivamente inoltrato all'Istituto previdenziale, in data 31.10.2014, la domanda di integrazione salariale per i lavoratori agricoli.
Esso ha tuttavia rappresentato che, solo in data 13.11.2018, con nota prot. 6104, la
Regione Campania aveva comunicato alle il mancato Parte_3 riconoscimento della C.I.S.O.A. 2014 da parte dell' con invito a trasmettere la CP_2 documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
Pertanto, risulta, anche per ammissione dell'Ente montano, che la C.I.S.O.A. sia stata deliberata della Comunità, ma che i corrispondenti fondi non siano stati accreditati in ragione del diniego opposto dall'Istituto di previdenza (cfr. comunicazione prot. n.
6053 del 10.11.2018; comunicazione prot. n. 2903 del giorno 23.6.2021).
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento della Regione Campania agli obblighi a suo carico, nei confronti della Comunità, non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va osservato che la domanda di pagamento risulta articolata in ricorso non già allo scopo di percepire l'indennità di cassa integrazione, bensì le retribuzioni omesse, anche a titolo gradato di risarcimento, avendo il lavoratore allegato di aver prestato l'attività nei predetti mesi del 2014 (cfr. capi 3 e 4 del ricorso).
Invero, va chiarito che le prestazioni di previdenza costituiscono obbligazioni il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già CP_2 il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
La non è il soggetto passivo della prestazione previdenziale, la cui Parte_2 titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla CP_2
C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l sociale è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di Controparte_4 concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la CP prestazione ai dipendenti, ottenendo dall il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione
10 CP salariale. Ne consegue che l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Di contro, nella fattispecie, il lavoratore ha allegato di aver lavorato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, regolarmente svolgendo l'attività e provvedendo all'effettivo espletamento della prestazione (cfr. capi n. 3 e 4 del ricorso).
Sul punto, la prova orale richiesta nell'atto introduttivo si è rivelata superflua, in quanto la non ha specificamente contestato la dedotta circostanza Parte_2 di fatto dell'esecuzione dell'attività di lavoro, piuttosto limitandosi ad eccepire, anche per il 2014, l'erroneità degli avversi conteggi, producendo un controconteggio basato sul diverso importo dell'indennità, anziché su quello delle retribuzioni mensili chieste dal lavoratore.
Di conseguenza, la prova della prestazione lavorativa nello specifico periodo d'interesse (dal 20.10.2014 al 31.12.2024), e, quindi, dell'elemento costitutivo del sinallagmatico diritto alla retribuzione, deve ritenersi raggiunta ex artt. 115 e 416 c.p.c. per assenza di specifica contestazione dei fatti.
In particolare, l'Ente non ha eccepito la sospensione del rapporto nel periodo interessato, circostanza che avrebbe escluso in radice l'obbligo di corrispondere le retribuzioni (Cassazione civile, sez. lav., n. 9635 del 16/06/2003: “Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione”).
Come detto, invece, nel caso di specie, gli esiti processuali impongono di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia lavorato nelle tre mensilità coinvolte, ed abbia perciò diritto alla corresponsione della correlata retribuzione.
Il quantum delle retribuzioni spettanti, però, non può essere individuato nell'importo complessivo conteggiato dal lavoratore (€ 5.503,84), in quanto cumulato delle mensilità aggiuntive del 2014, già corrisposte.
Epurando tali poste, il credito va invece apprezzato sulla scorta delle residue somme domandate ed enucleabili dal conteggio attoreo, per l'importo di € 3.667,06.
Tutti gli importi liquidati vanno intesi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
11 In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p.t., Parte_2 al pagamento, in favore di , della somma lorda di € 9.818,26, per i Parte_1 titoli indicati in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna la
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento della residua parte, Parte_2 che liquida in € 1.405,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi € 79,00, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1287/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gianluca Volpe, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tonino
Ferrante, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre 13a e 14a mensilità, ed in relazione ai periodi di C.I.S.O.A. per ottobre, novembre e dicembre 2014, a titolo retributivo o risarciotorio, essendo stata omesso il pagamento dell'indennità; per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 12.039,49 o Parte_2 della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole, con condanna a corrispondere le eventuali somme;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1
1 stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
[...]
, a far data dall'1.1.1979 al 31.3.2019. Parte_2
Rappresentava di avere avuto la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 5 C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, con orario di lavoro dalle 7,00 alle
15,48, per complessive 39 ore settimanali, su cinque giorni a settimana.
Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre 13a e 14a mensilità, nonché le mensilità di ottobre (dal giorno 20 al 31), novembre e dicembre 2014 per mancato riconoscimento di C.I.S.O.A. (Cassa
Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) da parte dell' CP_2
Deduceva di non aver ricevuto i prospetti paga per le mensilità in contestazione.
Precisava che a nulla erano valse le diffide protocollate in data 6.9.2017, 30.3.2021 e
27.4.2021.
Rappresentava che, con nota prot. n. 2903 del 23.6.2021, la Parte_2 riconoscendo il predetto rapporto lavorativo, non aveva contestato ed anzi ammesso il credito, dichiarando di non aver emesso le buste paga.
Quantificava il proprio credito nella somma complessiva lorda di € 12.039,49, di cui €
6.535,65 per l'anno 2012 ed € 5.503,84 per l'anno 2014.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per la chiamata in causa della Regione Campania.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 c.c.
Contestava il quantum della pretesa creditoria, affermando che, per l'anno 2012, le differenze retributive dall'1.10.2012 al 31.12.2012, comprensive di 13a mensilità, ammontavano alla somma lorda di € 5.984,16, mentre, per l'anno 2014, le differenze retributive ammontavano all'importo lordo di € 2.900,01 per le mensilità dal
20.10.2014 al 31.12.2014, precisando di aver già corrisposto le mensilità aggiuntive del
2014 e la 14a 2012.
Rappresentava di essere un ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
2 Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_3
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Precisava, altresì, che, in ordine alle retribuzioni ottobre, novembre e dicembre in regime di C.I.S.O.A., il mancato pagamento non poteva essere imputato all'ente ma unicamente al mancato riconoscimento da parte dell' CISOA ed al CP_3 mancato intervento da parte della Regione Campania, che si era impegnata a riconoscere agli enti delegati i maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli, ai sensi dell'art. 6 L. R. 1/2016
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al fine di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità patrimoniale. Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 13.11.2025, il giudice non autorizzava la chiamata in causa della
Regione Campania, ritenuta l'inammissibilità della stessa.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va confermata l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il Parte_2 pagamento delle somme richieste da parte ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che, anzi, è delineato nel contesto di Parte_2 una palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
3 Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_4 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Parte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla Parte_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Parte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
4 In ragione di ciò, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente si rivela infondata, proprio in considerazione della pacifica esistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti del presente giudizio, rispetto al quale sono irrilevanti le vicende riferibili alle esigenze di finanziamento intercorrenti tra la e la Regione Campania. Parte_2
2. Tanto premesso, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi giudizi, introdotti da altri lavoratori della odierna resistente per Parte_2 identico titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022, n. 648/2022 e n. 649/2022, tutte depositate il 30.6.2022, e sentenza n. 548/2025, depositata il 23.5.2025).
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla
Parte_2
Il lavoratore ha documentato di aver inoltrato validi atti interruttivi del termine di prescrizione, acquisiti al protocollo della Comunità, in data 6.9.2017 (prot. n. 3047), in data 30.3.2021 (prot. n. 1424) e, infine, due note datate 29.3.2021 e 9.4.2021, inoltrate a mezzo P.E.C. in data 27.4.2021.
Va evocato il documento prodotto in giudizio dal lavoratore, ossia la nota prot. n. 2903 del 23.6.2021, con cui la in replica alla richiesta di pagamento del Parte_2
29.3.2021 e alla richiesta di documenti del 9.4.2021, aveva espressamente riconosciuto in suo favore la sussistenza del credito retributivo per le mensilità dell'anno 2012 non corrisposte e per C.I.S.O.A. dal 20.10.2014 al 31.12.2014, per di più indicando che la relativa liquidazione, con emissione dei prospetti paga, sarebbe avvenuta dopo l'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.
Esso costituisce riconoscimento di debito e rinuncia a far valere la prescrizione estintiva del credito ex art. 2937 c.c.
Nella fattispecie, pacifico che il termine di prescrizione applicabile è individuabile in quello quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., il rapporto, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è retto dal regime di tutela reale ex art. 63 D. Lgs.
165/2001, sicché non v'è dubbio che la prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro stesso (Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2017, n. 29774: “Ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”).
Infatti, la tutela reale esclude che il lavoratore, che ne beneficia, possa nutrire un metus, per la prosecuzione del rapporto, nell'intentare azioni o nel rivolgere richieste
5 di pagamento al datore, nel senso che egli non avrà motivo di temere il recesso ritorsivo del datore di lavoro stesso poiché, in tal caso, potrà ottenere la tutela reintegratoria.
Ciò posto, deve rilevarsi che la predetta dichiarazione, a firma del Presidente della
(che è indubbiamente titolare del relativo potere), è idonea a Parte_2 costituire un riconoscimento del debito, efficace ex art. 2937 c.c., norma che, per l'appunto, prevede che il debitore possa rinunciare a far valere la prescrizione una volta che essa sia compiuta.
Ciò in ragione della specifica indicazione delle mensilità retributive omesse, nonché dell'impegno alla contabilizzazione non appena la Regione avrebbe stanziato le risorse.
In tema, mentre la giurisprudenza amministrativa sostiene che siffatta rinuncia non sia possibile in ragione della natura indisponibile del denaro pubblico, la Suprema
Corte ha espresso un orientamento divergente, a cui questo giudice ritiene di dover dare continuità.
In effetti, deve reputarsi che non sia vero che la P.A. non possa disporre validamente delle somme nella sua disponibilità e, quindi, del diritto a far valere la prescrizione.
A tale conclusione, si perviene considerando il dato processualistico della rilevabilità officiosa dell'estinzione per prescrizione del diritto di credito, notoriamente limitata alle sole controversie in materia previdenziale ed assistenziale, ed invece esclusa in ambito prettamente lavoristico.
Di contro, avallando l'indirizzo che propugna l'indisponibilità, si dovrebbe ritenere che il giudice del lavoro, allorché pronunci in controversia avente ad oggetto un rapporto di pubblico impiego privatizzato, debba sempre rilevare d'ufficio la prescrizione del credito, anche allorquando la P.A., convenuta per il pagamento di retribuzioni, non si costituisca in giudizio oppure non sollevi l'eccezione di prescrizione ovvero la sollevi tardivamente.
Tale conclusione è sconfessata dallo stato dell'arte giurisprudenziale, che esclude la ricorrenza, in subiecta materia, di preclusioni derivanti da esigenze di finanza pubblica ed afferma l'applicazione delle ordinarie regole privatistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2015, n. 3477: “In materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico”;
Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15120: “Le disposizioni del r.d.l. n. 295 del 1939, che vietano agli enti pubblici di rinunciare alla prescrizione, sono inapplicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici - a prescindere dalla loro natura economica o non economica -, che ha natura privatistica a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lg. n. 29 del 1993; di conseguenza, a tale rapporto si applicano le norme del codice civile sulla prescrizione, per le quali il fatto estintivo va eccepito dal debitore”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2003, n. 11588: “Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un fatto, deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto
6 esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi;
nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione”; conforme: Cassazione civile, sez. I, 07/12/1995, n. 12596; Cassazione civile, sez. I,
26/05/1993, n. 5932: “In tema di indennità di espropriazione, qualora la Pubblica Amministrazione concluda col privato una transazione in ordine alla corresponsione delle somme per questo titolo dovute e provveda al deposito delle relative somme nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine prescrizionale, tale comportamento costituisce rinunzia tacita alla prescrizione, ancorché l'atto, perfetto in ogni sua parte, e come tale sottoposto a registrazione, non abbia ancora acquisito efficacia per la mancanza della approvazione da parte di un organo esterno di controllo”).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, in passato, era orientata nello stesso senso (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/1993, n. 251: “Il pagamento da parte dell'amministrazione di crediti retributivi di pubblici impiegati dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione costituisce in applicazione dell'art. 2937 c.c., atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e, come tale implica rinunzia agli effetti della prescrizione stessa, non rilevando l'errore dell'amministrazione stessa sulla durata del termine prescrizionale, nella specie falsamente ritenuto decennale”).
Ciò posto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per affermare che non sia decorso del termine di prescrizione, alla luce delle diffide di pagamento suddette, oltre che del riconoscimento del credito, in considerazione del già segnalato elemento dell'impegno al pagamento, pur condizionato all'erogazione dei fondi regionali.
In sostanza, la complessiva condotta del datore di lavoro, che ha espressamente riconosciuto il debito, induce a ritenere che esso abbia senz'altro rinunciato a far valere la prescrizione già maturata (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2001, n. 14091: “Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto”).
Diversamente opinando, ben avrebbe potuto la eccepire la Parte_2 prescrizione nella missiva suindicata.
Inoltre, deve segnalarsi che la rinuncia alla prescrizione può operare, sul piano processuale, non solo come controeccezione, proponibile dalla parte nei cui confronti
è eccepita la prescrizione, ma anche come mera difesa o controeccezione in senso lato, poiché, ove i fatti o gli atti che provano l'intervento della rinuncia siano stati acquisti al processo, il giudice può farne rilievo d'ufficio (Cassazione civile, sez. II, 07/02/1996,
n. 963: “L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e pertanto, può essere presa in esame dal giudice anche ex officio senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché, i fatti sui quali
l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo”).
Dunque, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
3. Nel merito, giova richiamare il riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo,
7 modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, e tanto meno nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
Nel caso di specie, pacifica l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, dovrà allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
Si aggiunga che la non potrà addurre a fondamento del fatto Parte_2 estintivo o impeditivo del diritto di credito vantato dai lavoratori la propria natura di ente a finanza derivata, demandando l'inadempimento all'obbligo di finanziamento della Regione Campania, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Invero, dette circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la responsabilità contrattuale della la quale non ha Parte_2 titolo per addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav.,
20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva
e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
8 Ebbene, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela parzialmente fondata.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle mensilità dall'1.10.2012 al
31.12.2012, oltre mensilità aggiuntive, per l'importo lordo di € 6.535,65.
L'ente resistente, nel contestare i conteggi formulati dal sig. , deduce che le somme Pt_1 riconoscibili a titolo di retribuzione ordinaria, per il periodo in contestazione, comprensive di 13a mensilità 2012, ammontano all'importo lordo di € 5.984,16, al netto della 14a mensilità.
Identica eccezione viene sollevata per le mensilità aggiuntive del 2014, già corrisposte secondo la Comunità.
Invero, l'Ente ha allegato le determinazioni dirigenziali contenenti elenchi dei lavoratori, tra cui il ricorrente, e pedissequi mandati di pagamento (tra cui il mandato di pagamento 465 del 23.8.2013), il tutto come da documenti allegati sub n. 5 di parte resistente.
Tali documenti lasciano evincere la corresponsione delle mensilità aggiuntive dette.
Non sono condivisibili le contestazioni sollevate dal ricorrente a riguardo, poiché i mandati di pagamento prodotti sono strettamente connessi agli elenchi nominativi dei lavoratori allegati alle determine e, come noto, essi sono irrevocabili, nel senso che vi
è sufficiente certezza che l'istituto bancario tesoriere abbia eseguito i pagamenti.
Ciò posto, onde quantificare le poste retributive spettanti, possono essere condivisi i conteggi sviluppati dalla parte ricorrente e prodotti in atti, i quali, a parere del giudicante, risultano corretti quanto al criterio di calcolo utilizzato ed al loro sviluppo aritmetico.
Pertanto, la paga mensile da riconoscere al ricorrente ammonta ad € 1.537,80, così come prevista dal C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in riferimento alla qualifica di operaio di livello 5°, in vigore dall'1.1.2010 al 31.12.2012.
Difatti, i conteggi elaborati dalla resistente non possono essere condivisi in quanto, con tutta evidenza, la retribuzione minimale mensile, individuata in € 1.496,04, non corrisponde all'importo della paga base stabilito come sopra dal C.C.N.L.
9 Di conseguenza, per l'annualità 2012, la va condannata al Parte_2 pagamento della somma di € 6.151,20, mentre nulla spetta per la 14a 2012 e per le mensilità aggiuntive 2014.
4. Resta da esaminare la domanda di pagamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, durante i quali risulta richiesta la sospensione per C.I.S.O.A.
L'ente datore di lavoro ha dato prova di aver tempestivamente inoltrato all'Istituto previdenziale, in data 31.10.2014, la domanda di integrazione salariale per i lavoratori agricoli.
Esso ha tuttavia rappresentato che, solo in data 13.11.2018, con nota prot. 6104, la
Regione Campania aveva comunicato alle il mancato Parte_3 riconoscimento della C.I.S.O.A. 2014 da parte dell' con invito a trasmettere la CP_2 documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
Pertanto, risulta, anche per ammissione dell'Ente montano, che la C.I.S.O.A. sia stata deliberata della Comunità, ma che i corrispondenti fondi non siano stati accreditati in ragione del diniego opposto dall'Istituto di previdenza (cfr. comunicazione prot. n.
6053 del 10.11.2018; comunicazione prot. n. 2903 del giorno 23.6.2021).
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento della Regione Campania agli obblighi a suo carico, nei confronti della Comunità, non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va osservato che la domanda di pagamento risulta articolata in ricorso non già allo scopo di percepire l'indennità di cassa integrazione, bensì le retribuzioni omesse, anche a titolo gradato di risarcimento, avendo il lavoratore allegato di aver prestato l'attività nei predetti mesi del 2014 (cfr. capi 3 e 4 del ricorso).
Invero, va chiarito che le prestazioni di previdenza costituiscono obbligazioni il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già CP_2 il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
La non è il soggetto passivo della prestazione previdenziale, la cui Parte_2 titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla CP_2
C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l sociale è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di Controparte_4 concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la CP prestazione ai dipendenti, ottenendo dall il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione
10 CP salariale. Ne consegue che l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Di contro, nella fattispecie, il lavoratore ha allegato di aver lavorato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, regolarmente svolgendo l'attività e provvedendo all'effettivo espletamento della prestazione (cfr. capi n. 3 e 4 del ricorso).
Sul punto, la prova orale richiesta nell'atto introduttivo si è rivelata superflua, in quanto la non ha specificamente contestato la dedotta circostanza Parte_2 di fatto dell'esecuzione dell'attività di lavoro, piuttosto limitandosi ad eccepire, anche per il 2014, l'erroneità degli avversi conteggi, producendo un controconteggio basato sul diverso importo dell'indennità, anziché su quello delle retribuzioni mensili chieste dal lavoratore.
Di conseguenza, la prova della prestazione lavorativa nello specifico periodo d'interesse (dal 20.10.2014 al 31.12.2024), e, quindi, dell'elemento costitutivo del sinallagmatico diritto alla retribuzione, deve ritenersi raggiunta ex artt. 115 e 416 c.p.c. per assenza di specifica contestazione dei fatti.
In particolare, l'Ente non ha eccepito la sospensione del rapporto nel periodo interessato, circostanza che avrebbe escluso in radice l'obbligo di corrispondere le retribuzioni (Cassazione civile, sez. lav., n. 9635 del 16/06/2003: “Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione”).
Come detto, invece, nel caso di specie, gli esiti processuali impongono di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia lavorato nelle tre mensilità coinvolte, ed abbia perciò diritto alla corresponsione della correlata retribuzione.
Il quantum delle retribuzioni spettanti, però, non può essere individuato nell'importo complessivo conteggiato dal lavoratore (€ 5.503,84), in quanto cumulato delle mensilità aggiuntive del 2014, già corrisposte.
Epurando tali poste, il credito va invece apprezzato sulla scorta delle residue somme domandate ed enucleabili dal conteggio attoreo, per l'importo di € 3.667,06.
Tutti gli importi liquidati vanno intesi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
11 In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p.t., Parte_2 al pagamento, in favore di , della somma lorda di € 9.818,26, per i Parte_1 titoli indicati in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna la
[...]
, in persona del Presidente p.t., al pagamento della residua parte, Parte_2 che liquida in € 1.405,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi € 79,00, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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