Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ICNA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
VA SS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 349/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69820 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, proposto da 1. A. G., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
2. A. F., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
3. B. C., nata OMISSIS e residente OMISSIS C.F. OMISSIS;
4. C. R., nata OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
5. C. V. M., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
6. C. D., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
7. C. C., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
8. D.O. C., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
9. F. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
10. G. F., nata OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
11. G. G., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
12. L. P. G., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
13. M. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
14. M. C., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
15. M. G., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
16. M. V., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
17. P. C. n.q. di erede del sig. G. G., nata OMISSIS ed ivi residente nella OMISSIS, C.F. OMISSIS;
18. P. B., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
19. P. A., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
20. R. C., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
21. T. A., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
22. T. A., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
23. V. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS;
24. B. G., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, CF OMISSIS; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Emerico Amari n. 94 presso lo studio degli Avvocati Daniele Dalfino (C.F. [...];
Fax: 091.7308594; Pec: studiodalfino@pec.it) e Sergio Scibetta (C.F.
[...]; Fax: 0917308594; Pec: studioscibetta@pec.it) che li rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente per procura in calce al ricorso introduttivo;
- parte ricorrente -
contro
- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti AU CC (C.F.: [...]) e TO ON (C.F.:
[...]) dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti PEC:
laura.lamacchia1@pec.it e vitolongo@pecavvpa.it;
- FONDO IO IC (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EN IP ([...]) e GH NF (
[...]) giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 posta elettronica certificata: avv.b.lipani@pec.it e margheritasanfratello@pec.it.
- parti resistenti -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, per parte ricorrente l’avv. Scibetta e, per l’Assessorato e per il Fondo Pensioni, l’avv. ON come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Parte ricorrente, composta da dipendenti in quiescenza della Regione Siciliana, ha incardinato il presente giudizio chiedendo:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1- in applicazione delle speciali disposizioni normative previste dagli artt. 4 e ss.gg. della L.R. Sicilia del 23/02/1962 n. 2, dagli artt. 51, 52 e 98 della L.R.
Sicilia del 07/05/2015 n. 9, dall’art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990, dall’art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992, dall'art. 5 della L.R. Sicilia n. 11/88 e dall'art. 5 della l.r. 19/91, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico tenendo conto tenendo conto di un ulteriore rateo di Retribuzione Individuale di Anzianità maturato sino al 31/12/93 secondo la seguente specificazione:
1. A. G. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 2. A. F. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 3. B. C. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 4. C. R. 6° livello RIA annuale in euro € 319,04 5. C. V. Dir. Sup. RIA annuale in euro € 553,09 6. C. D. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 7. C. C. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 8. D.O. C. 4° livello RIA annuale in euro € 263,45 9. F. S. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 10. G. F. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 11. G. G. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 12. L. P. G. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 13. M. S. 4° livello RIA annuale in euro € 263,45 14. M. C. 6° livello RIA annuale in euro € 319,04 15. M. G. 6° livello RIA annuale in euro € 319,04 16. M. V. 4° livello RIA annuale in euro € 263,45 17. G. G. 3° livello RIA annuale in euro € 244,11 18. P. B. 4° livello RIA annuale in euro € 263,45 19. P. A. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 20. R. C. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 21. T.A. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 22. T. A. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79 23. V. S. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38 24. B. G. 7° livello RIA annuale in euro € 367,38.
2- indi condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno in relazione al procedimento liquidatorio della pensione dei ricorrenti avuto riguardo alle specificità proprie del personale rientrante nel c.d. “contratto 1”, alla rideterminazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti tenendo conto dell'inserimento nella base di computo del trattamento di quiescenza dell'ulteriore rateo di Retribuzione Individuale di Anzianità maturato sino al 31/12/93, come sopra quantificato, o comunque nella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice Unico delle Pensioni vorrà quantificare anche in esito ad espletando Consulenza tecnica d'Ufficio;
3- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno in relazione al procedimento liquidatorio della pensione dei ricorrenti avuto riguardo alle specificità proprie del personale rientrante nel c.d. “contratto 1”,
al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico maturato dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione monetaria, quest'ultima nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale rispetto agli interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento; 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Parte ricorrente, in particolare, ha evidenziato anzitutto che i pensionati in epigrafe avevano maturato alla data del 31/12/1993 cinque anni di servizio ed erano quindi in possesso dei requisiti per la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)
disciplinata dall’art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990 e dall’art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992. Tuttavia, tale elemento della retribuzione non è stato inserito nella base di computo del trattamento di quiescenza e tanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, costituirebbe una violazione della disciplina prevista per la determinazione del trattamento pensionistico dalle disposizioni normative previste dagli artt. 4 e ss.gg. della Legge Regionale Sicilia del 23/02/1962 n. 2 e dagli artt. 51, 52 e 98 della Legge Regionale Sicilia del 07/05/2015 n. 9.
Ricostruita, poi, l’evoluzione della disciplina della maggiorazione della RIA e puntualizzato che il trattamento di quiescenza attribuito al personale regionale non può essere inferiore a quello previsto per i dipendenti civili dello Stato, con l’atto introduttivo, sono stati richiamati gli atti di messa in mora emessi nei confronti del Fondo pensioni.
Più in dettaglio, è stata richiamata la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993. Da tale decisione, infatti, secondo la prospettazione della parte ricorrente, sarebbe possibile affermare che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non può ritenersi limitato al termine del 31 dicembre 1990 (come illegittimamente stabilitosi con L. 388/2000) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 384 del 1992.
Pertanto, con l’atto introduttivo, viene contestato che il Fondo Pensioni Sicilia, in palese contrasto con il quadro normativo delineato al punto che precede, avrebbe omesso illegittimamente di inserire nella base di computo del trattamento di quiescenza dei ricorrenti la R.I.A. maturata in relazione all'anzianità di servizio esistente alla data del 31/12/1993.
Nell’affermare, poi, l'applicabilità delle suddette disposizioni statali nell’ordinamento regionale, parte ricorrente ha richiamato le disposizioni della L.R. Sicilia n. 11/88 e art. 5 della L.R. Sicilia n. 19/91 affermando l’esistenza di un meccanismo normativo contrattuale
“parallelo” a quello previsto dal Legislatore nazionale per l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi.
Tanto premesso, richiamando l’applicazione diretta dell'art. 7 c. 1 del D.L. 384/92 nell'ordinamento regionale, parte ricorrente afferma il diritto per ciascuno dei pensionati in epigrafe per il riconoscimento nella base di computo del trattamento di quiescenza dei ricorrenti di un ulteriore rateo di retribuzione individuale di anzianità, quantificato in relazione a ciascun livello stipendiale sulla base dei criteri indicati dalla Tabella O della L.r. Sicilia n. 41/85.
II. Con memoria del 22 ottobre 2025 si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. L’Amministrazione regionale ha, anzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia ritenendo la RIA sostanzialmente una maggiorazione stipendiale che compone il trattamento economico dei pubblici dipendenti nonché l’intervenuta decadenza. In secondo luogo, l’Assessorato ha rilevato la inammissibilità del rimedio per assenza di previa domanda amministrativa ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. per alcuni ricorrenti, oltreché per lo scarso lasso di tempo intercorso tra l’invio del formale atto di diffida all’amministrazione e la data di deposito del ricorso per altri ricorrenti.
Richiamate poi, alcune decisioni già intervenute su questioni ritenute sostanzialmente identiche, è stato rilevato come la citata declaratoria di incostituzionalità si riferisca al solo “comparto ministeri” e, pertanto, il ricorso risulti sostanzialmente infondato rilevando, al contempo, che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, ha provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della R.I.A. regionale che risulta, pertanto, simile ma comunque diverso e autonomo rispetto a quello della R.I.A.
statale.
Tanto troverebbe, peraltro, conferma nella considerazione che lo Statuto della Regione Siciliana all’art. 14 comma 1, lettera q) prevede che lo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" è materia di legislazione esclusiva della Regione. Sul punto, inoltre, risulterebbe privo di pregio il richiamo, operato ex adverso, all’art. 13 ter del decreto-Legge 19/09/1992, n. 384 (secondo cui "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale") in quanto il prosieguo dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni sono applicabili "in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".
Da ultimo, l’Assessorato ha eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. ed ha osservato come la pronuncia della Corte costituzionale non influisca sui rapporti esauriti.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo: “- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 153, lett. b) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
III. Con comparsa debitamente depositata in data 3 novembre 2025 si è costituito in giudizio anche il Fondo Pensioni che, in via preliminare, ha osservato di non avere alcuna competenza nel definire la retribuzione e/o eventuali maggiorazioni della stessa, oggetto delle domande degli odierni ricorrenti. Pertanto, qualunque
“rideterminazione” del trattamento pensionistico degli odierni ricorrenti risulterebbe subordinata alla “rideterminazione” della base pensionabile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Tanto premesso, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibile a quelle sviluppate dall’Assessorato regionale, il Fondo pensioni ha rilevato il difetto di giurisdizione contabile, la decadenza e l’inammissibilità del ricorso nonché l’infondatezza dello stesso. Da ultimo, eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale, il Fondo pensioni ha richiamato alcune decisioni di questa Sezione su questioni analoghe ed ha concluso chiedendo: “- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 152, comma 1 lett. d) ed e) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
IV. Nel corso della pubblica udienza del 20 novembre 2025, le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sul diritto dei dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza indicati in epigrafe alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico in ragione dell’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.
2. In via del tutto pregiudiziale deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte. La domanda di parte ricorrente attiene, infatti, come appena accennato, alla sola prestazione pensionistica. Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione “ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte” (cfr. S.U., sent. 16168/2011).
Inoltre, va rammentato che qualora si chieda un trattamento pensionistico maggiore giacché fondato su una migliore retribuzione rispetto a quella sulla cui base era stato liquidato, senza che ciò comporti alcuna incidenza sul rapporto di servizio, né alcuna delibazione sugli atti ad esso ricollegabili, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla parte riguarda, esclusivamente, la prestazione pensionistica “e la relativa quantificazione, presupponendo”, sì “diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega”
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 16168/2011, n. 14/92007, n. 6404/2005, n.
12722/2005, n. 9343/2002, n. 10973/2001, n. 99/1999) (Cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 1185/2012).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. Rispetto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso dedotte dalle parti resistenti sulla base del dettato degli artt. 152, comma 1, lett.
d) ed e) e 153 comma 1 lett. b) c.g.c., questo Giudice ritiene – stante la natura collettiva del ricorso - che l’esame del merito assuma priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c» (Cass. n. 363 del 2019; in termini, anche Cass. sez. U. n.
26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013;
sez. U, n. 23542 del 2015), (Cfr. ex plurimis Corte dei conti Sez. II d’Appello sent. 2/2023).
4. Nel merito, il ricorso va respinto.
Per esigenze di sinteticità ed ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché delle Sezioni giur. Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025.
Con un orientamento, seppur di recente formazione ma uniforme, è stato, infatti, messo in evidenza come non risulti condivisibile il fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della Consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o meglio ex impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto.
La prospettazione di parte ricorrente, inoltre, risulta inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Detta questione, peraltro, risulta indirettamente rilevata all’interno della stessa pronuncia della Corte costituzionale, come osservato dal Fondo pensioni resistente.
Convince infine, in particolare, quanto richiamato anche dal Fondo pensioni ed osservato nella citata decisione della Sezione Sardegna ossia che -la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia lo stesso è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R. nr. 1092 del 1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.
5. La novità e la complessità delle questioni dibattute al momento del deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice
VA SS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 5 dicembre 2025 Pubblicata il 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)