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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 27/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.581 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 cc e norme speciali)
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Forio (Na) alla via Cardinale Lavitrano, n. 31 (C.F.
), e , nata a C.F._1 Controparte_1
Phuket il 25.03.1994 e residente in [...],
(C.F. ) entrambi , elettivamente domiciliati in C.F._2
Forio (Na) alla via G. Mazzella, 62, presso lo studio dell' Avv.
Michelangelo Morgera, giusta procura in atti
Pec : esidente. Email_1
Attori
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2
(NA), alla Via Cardinale Luigi Lavitrano n. 35 (, C.F.:
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) elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla C.F._3
Via San Francesco n. 15 presso lo studio degli avv.ti Michele
Regine, e Manuela Arturo, giusta procura in atti pec: Email_2 Email_3
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto all'attenzione della sottoscritta Gop estensore per la prima volta all'udienza del 20.3.23, a istruttoria parzialmente già svolta e trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc con i termini ex art. 190 cpc
Con ricorso ex art. 702 bis i IGnori e Parte_1 Parte_2
adivano il tribunale al fine di ottenere il risarcimento di
[...]
tutti i danni subiti in seguito alla condotta del IGnor
[...]
. CP_2
Gli attori esponevano che , proprietario e gestore Parte_1
dell' attività commerciale 'Il Panino' sita in Forio località Citara, in data 13.08.2018, alle ore 5,30 circa del mattino, nei pressi del suo
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esercizio commerciale veniva insultato e minacciato con un coltello da cucina da che infieriva verso il primo Parte_1
con le seguenti espressioni: “Sei uno sporco, sei un tossico un drogato”, Ti devo uccidere”, Ti devo accoltellare, questa volta lo faccio davvero…è una promessa”.
Più tardi, verso le ore 7,30 circa, alla chiusura del locale commerciale,
, mentre accompagnava a casa la propria Parte_1
collaboratrice sig.ra su una autovettura di tipo Controparte_1
Smart, veniva seguito dal a bordo di un motociclo CP_2
di tipo Vespa Piaggio. In località Cuotto, all' altezza dell' Hotel
Mediterraneo , quest'ultimo tamponava con il suo mezzo, l' autovettura con a bordo gli attori , che nel frattempo aveva arrestato la marcia, e scendendo dal suo motociclo apriva la portiera dell'auto e colpiva con il coltella da cucina il cagionandogli ferite da Pt_1
taglio alla parte destra della fronte e alla mano/polso destra, proferendo le parole : “ti devo uccidere, devo finire quanto iniziato l' altra sera”. Il oi, tentava nuovamente di colpire il alla CP_2 Pt_1
gola con il coltello, ma non raggiungeva il bersaglio per il pronto intervento della sig.ra , presente in auto, che Controparte_1
frapponeva il proprio braccio, venendo di conseguenza colpita anch'essa con lesioni da taglio nella regione dorsale polso sinistro .
Dopo l'aggressione entrambi gli attori venivano visitati e medicati presso l'Ospedale di LA EN .
In seguito a tale grave episodio gli attori depositavano formale denuncia-querela nei confronti del e su richiesta di CP_2
rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero veniva aperto un
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procedimento penale a carico di quest'ultimo iscritto al numero
22937/18 r.g.n.r.. con la seguente imputazione:
A) “ art 612 bis cp.p., perché in più occasioni, anche mediante l' utilizzo di un coltello da cucina poi effettivamente adoperato per cagionare lesioni di cui al capo B), minacciava di morte Pt_1
, dapprima profferendo le frasi “ Sei uno sporco”, “ sei un
[...]
tossico drogato”, “ ti devo uccidere”, “ ti devo accoltellare”, “ questa volta lo faccio davvero…è una promessa” e, successivamente ai fatti di cui al capo B), reiterando la condotta in oggetto, profferendo le frasi “ Ti devo uccidere”, “ devo finire quanto iniziato
l' altra sera” e mimando il gesto dell' accoltellamento ingenerando, in tal modo, un fondato timore per la incolumità.” B) artt.81,582,585 co.1 e co.2, n. 2), perché, agendo nei confronti della persona offesa del delitto di cui all' art. 612 bis c.p., con premeditazione e mediante
l' utilizzo di un coltello da cucina, colpiva reiteratamente il Pt_1
, cagionandogli ferite alla parte destra della fronte ed alla
[...]
CP_ mano destra con prognosi di gg. 7 e Controparte_1
cagionandole una ferita alla mano e al polso sinistri malattia ancora in atto al 31.08.2018.”
Fissata l' udienza preliminare al 25.02.2019, il difensore del CP_2
chiedeva applicarsi all' imputato la pena ai sensi dell' art 444 cpp., e ricevuto il parere favorevole del Pubblico Ministero il procedimento penale si concludeva con la sentenza n. 289/2019 r.g. sent., divenuta irrevocabile , che condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite e così statuiva :
“ la richiesta di applicazione di pena è ammissibile e può essere accolta. Invero, premesso che non ricorrono i presupposti per la
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declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (tenuto conto di quanto emerge in ordine alla responsabilità dell' imputato, dalle fonti di prova acquisite agli atti ed in particolare dalla denuncia sporta dalla p.o. e dalle indagini espletate dal Commissariato di PS di
IA), è da ritenere corretta la veste giuridica conferita dalle parti ai fatti contestati…”.
La Difesa attorea, infine, precisando che a causa della condotta antigiuridica del oltre alle lesioni fisiche e ai danni CP_2
patrimoniali, avevano entrambi sofferto di forti stati d' ansia e crisi depressive, dovute al timore di subire ulteriori ed ingiuste lesioni alla propria incolumità, concludeva chiedendo : 1) Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per le lesioni subite dal sig. CP_2
e dalla sig.ra a causa della Parte_1 Controparte_1
condotta illecita del primo e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia fisici che patrimoniale, in favore del sig. nella misura di euro Parte_1
100.000,00 (centomilaeuro/00) ed in favore della sig.ra CP_1
nella misura di euro 40.000,00, o di quella maggiore o minore
[...]
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno dell' aggressione sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
2) Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Si costituiva il convenuto a mezzo dei suoi procuratori che impugnava in toto la domanda .
La difesa di quest'ultimo in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 164 cpc per indeterminatezza della domanda. Nel merito contestava l'avverso
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dedotto in ordine al nesso di causalità precisando che la sentenza di patteggiamento non esime l'attore da provare il danno subito .
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.2.21, veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma.
Nel corso del giudizio veniva svolta la prova testi e eseguita CT medica.
La Causa veniva pertanto trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc all'udienza del 3.2.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc con i termini ex art. 190 cpc
Le parti depositavano comparsa conclusionale e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per quanto di ragione
Preliminarmente : va rigettata, perché infondata, l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità della domanda introduttiva per violazione dell'art. 164 cpc, poiché il ricorso ai sensi di legge contiene tutti gli elementi che consentono la completa identificazione di petitum e causa petendi, nonché quelli necessari all'esercizio del diritto di difesa, essendo compiutamente narrata e illustrata la fattispecie e descritte le lesioni subite dagli attori
Nel merito:
La domanda va accolta per quanto di ragione
Nella fattispecie per cui è causa è assolutamente provata la circostanza che dal comportamento illecito posto in atto dal CP_2
nei confronti degli attori questi abbiano subito sia danni biologici che morali
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Sul valore di prova nel giudizio civile della sentenza penale conclusasi con l'applicazione della pensa ai sensi dell'art. 444 cpc si è molto dibattuto.
Per la Suprema Corte << La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina
l'inversione dell'onore della prova. Per il giudice civile, la suddetta sentenza non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c>> ( Cfr Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2018 n. 20170.>> Con una recentissima pronunzia la Corte ha abbandonato tale rigido principio affermando che << La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito .Costui, pertanto, ove intenda disconoscerne
l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza>>. ( Cfr
Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre
2023).
Aderendo a tale ultima indicazione la sottoscritta gop estensore riconosce piena efficacia di prova alla sentenza penale intervenuta nei confronti del convenuto, precisando in ogni caso che le prove testimoniali ( che di fatto hanno confermato i fatti espositi nella
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domanda introduttiva) e la CT ( che ha riconosciuto il nesso causale tra le lesioni e il comportamento lesivo) hanno in ogni caso fornito la prova dei requisiti di concordanza e precisione richiesti secondo il primo orientamento della Corte a sostegno della domanda di risarcimento.
Ai fini della quantificazione del danno sia biologico che morale è
a questo punto necessario distinguere le singole posizioni degli attori e riportarsi per il primo alle risultanze della eseguita CT .
- Per l'attore Parte_1
La perizia medico legale eseguita sull'attore ha Parte_1
riscontrato i seguenti danni: < Tale lesività risultante dalla documentazione sanitaria agli atti, all'epoca dei fatti, è da ritenere compatibile con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica. Non si ritiene, invece, compatibile con la dinamica dell'evento lesivo la lesività al polso sinistro, di cui alla ecografia del 31.08.2018 agli atti del giudizio. Inoltre si fa presente che la sintomatologia riferita al polso dx è compatibile con la sindrome di e con la cisti Persona_1
sinoviale regione volare polso dx. Inoltre, per quanto concerne la diagnosi di cui al certificato del 17.07.2019 “Disturbo dell'adattamento. Reazioni di condizionamento ansioso. Disforia reattiva. Mutabonansiolitico 1 cp mattino e sera, zolpeduar 5 mg 020
1 cp ore 22. Controllo clinico tra trenta giorni”, bisogna sottolineare che non può essere riconosciuto dal punto di vista medicolegale tale diagnosi in quanto trattasi di certificazione datata a distanza di circa un anno dall'evento lesivo, a cui non sono succeduti ulteriori
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controlli, approfondimenti diagnostici e terapie farmacolo9giche e/o psicologiche consigliate da specialisti.
Per quanto attiene al Criterio Cronologico non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminata, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo l'evento traumatico subito dalla stessa, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria presa in visione.
Per quanto attiene al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che, le modalità di accadimento dell'evento in esame sono pienamente compatibili con il quadro clinico presentato dalla paziente all'epoca dell'accadimento dei fatti di cui si discute. Appaiono egualmente soddisfatti il criterio topografico e di esclusione di altri momenti eziopatogenetici
(quest'ultimo in via presuntiva).
A tal uopo, si precisa inoltre che l'esame della documentazione medica, l'esame clinico condotto provano la sussistenza del rapporto di causalità materiale con relativa responsabilità civile risarcitoria.
L'obiettività clinica evidenziata durante l'esame clinico sul periziando a distanza c.ca di 4 anni e 10 mesi dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale antalgica del polso dx e del I° dito della mano dx. Esiti cicatriziali multipli che rappresentano un pregiudizio estetico lieve in quanto trattasi di esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano l'espressività del soggetto.
Nel complesso, tenuto conto del dettame normativo di cui al D.M.
03/07/2003 e successive integrazioni della legge del 24/03/2012 n. 27,
e vista la documentazione sanitaria allegata agli atti, e non potendo ignorare le risultanze dell'esame obiettivo diretto della paziente e non
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potendo limitarmi alla sola dimensione strumentale, tengo comunque
a precisare che la mia valutazione finale che vede la quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 2% (due percento) è comunque frutto di un approccio cauto al caso in esame e non prescinde dal fatto che tali esiti devono essere necessariamente considerati come parte di una menomazione a prevalente estrinsecazione soggettiva.
Sulla base di quanto evincibile, dalla documentazione sanitaria in atti
e, dalla deposizione anamnestica, è possibile indicare la durata dell'ITT in giorni 0 (zero) quello dell'ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile con tasso del 75%
(settantacinque percento) in giorni 7 (sette) e con tasso del 50%
(cinquanta percento) in giorni 10 (dieci) e con tasso del 25%
(venticinque percento) in giorni 10 (dieci). Detta valutazione dell'ITT
è basata sul periodo di tempo in cui il periziando è stato costretta all'inabilità assoluta dai postumi del trauma. La valutazione dell'ITP
è valutata a stralcio in riferimento al tempo necessario ad una graduale riabilitazione per il ritorno ad una normale vita di relazione.
Per quanto attiene al danno permanente sulla base della documentazione sanitaria e dell'obiettività clinica, con i postumi allo stato diagnosticati, portano alla valutazione della Inabilità
Permanente Parziale (IPP) pari al 2 % (due percento), tenuto conto dei criteri analogici ai baremes di usuale consultazione medico legale
(Luvoni et al. Ed. Milano 2002). CP_4
A parte andrà valutato il danno morale, inteso quale, “pretium doloris” patito dal IG. . Sono congrue le spese Parte_1
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sostenute e documentate a seguito dell'evento lesivo verificatosi il
13.08.2018 ammontanti ad €. 76,48>>
Alla luce della consulenza svolta al dovrà Parte_1
pertanto essere riconosciuta a titolo di risarcimento di danno biologico la somma di € 2088,00 così calcolata:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 47,07
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.411,46
Invalidità temporanea parziale al 75% € 247,12
Invalidità temporanea parziale al 50% € 235,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 117,68
Totale danno biologico temporaneo € 600,15
Spese mediche € 76,48
Relativamente al danno morale va precisato che la Suprema
Corte , successivamente alla pronuncia Cass. S.U. n.26972/2008 ha ribadito << l'autonomia ontologica del danno morale , autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla dignità umana delle persone e pure attiene
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ad un diritto inviolabile della persona ( Cass. 29191/2008; 28407/08;
379/09;479/09). Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione in forma monetaria dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del così detto danno non patrimoniale, non essendo in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico , trattandosi ( con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale , meritevole di un compenso aggiuntivo al di la della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale ( Cass. 32935/2022).
In particolare la Cassazione ha precisato che << in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento. ( Cass. 44477/2024)
Alla luce di ciò essendo stato ampiamente provato in corso di causa che l'azione criminosa del convenuto CP_2
ai sensi dell'art. 612 cp e 612 bis cp , nonché 582 cp posta ai danni del , ha comportato per quest'ultimo violazione alla Parte_1
sua dignità e ai suoi diritti inviolabili si riconosce a quest'ultimo a titolo di danno morale liquidato in via equitativa la somma di
€ 30.000,00 , che andrà sommata a quella già liquidata a titolo di danni biologici.
Per l'Attrice Controparte_1
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La Perizia medico legale eseguita sull'attrice ha Controparte_1
riscontrato i seguenti danni: << Tale lesività risultante dalla documentazione sanitaria agli atti, all'epoca dei fatti, è da ritenere compatibile con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica. Inoltre, per quanto concerne la diagnosi di cui al certificato del 17.07.2019 “Disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi in comorbidità e attacchi di panico. cipralex 10 mg 1 cp mattino, alprazolam 0.5 mg cp 1 cp mattina e sera. Terapia per un mese sino a controllo”, bisogna sottolineare che non può essere riconosciuto dal punto di vista medico-legale tale diagnosi in quanto trattasi di certificazione datata a distanza di circa un anno dall'evento lesivo, a cui non sono succeduti ulteriori controlli, approfondimenti diagnostici
e terapie farmacolo9giche e/o psicologiche consigliate da specialisti.
Per quanto attiene al Criterio Cronologico non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminata, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo l'evento traumatico subito dalla stessa, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria presa in visione.
Per quanto attiene al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che, le modalità di accadimento dell'evento in esame sono pienamente compatibili con il quadro clinico presentato dalla paziente all'epoca dell'accadimento dei fatti di cui si discute.
Appaiono egualmente soddisfatti il criterio topografico e di esclusione di altri momenti eziopatogenetici (quest'ultimo in via presuntiva).
A tal uopo, si precisa inoltre che l'esame della documentazione medica, l'esame clinico condotto provano la sussistenza del rapporto
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di causalità materiale con relativa responsabilità civile risarcitoria.
L'obiettività clinica evidenziata durante l'esame clinico sul periziando a distanza c.ca di 4 anni e 10 mesi dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale antalgica del polso sx ed esito cicatriziale che rappresenta un pregiudizio estetico lieve in quanto trattasi di esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano
l'espressività del soggetto.
Nel complesso, tenuto conto del dettame normativo di cui al D.M.
03/07/2003 e successive integrazioni della legge del 24/03/2012 n. 27,
e vista la documentazione sanitaria allegata agli atti, e non potendo ignorare le risultanze dell'esame obiettivo diretto della paziente e non potendo limitarmi alla sola dimensione strumentale, tengo comunque
a precisare che la mia valutazione finale che vede la quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 2% (due percento) è comunque frutto di un approccio cauto al caso in esame e non prescinde dal fatto che tali esiti devono essere necessariamente considerati come parte di una menomazione a prevalente estrinsecazione soggettiva.
Sulla base di quanto evincibile, dalla documentazione sanitaria in atti
e, dalla deposizione anamnestica, è possibile indicare la durata dell'ITT in giorni 0 (zero) quello dell'ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile con tasso del 75%
(settantacinque percento) in giorni 7 (sette) e con tasso del 50%
(cinquanta percento) in giorni 30 (trenta) e con tasso del 25%
(venticinque percento) in giorni 40 (quaranta). Detta valutazione dell'ITT è basata sul periodo di tempo in cui la perizianda è stata
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costretta all'inabilità assoluta dai postumi del trauma. La valutazione dell'ITP è valutata a stralcio in riferimento al tempo necessario ad una graduale riabilitazione per il ritorno ad una normale vita di relazione. Per quanto attiene al danno permanente sulla base della documentazione sanitaria e dell'obiettività clinica, con i postumi allo stato diagnosticati, portano alla valutazione della Inabilità
Permanente Parziale (IPP) pari al 2% (due percento), tenuto conto dei criteri analogici ai baremes di usuale consultazione medico legale
(Luvoni et al. Giuffrè Ed. Milano 2002).
A parte andrà valutato il danno morale, inteso quale, “pretium doloris” patito dalla IG.ra . Sono congrue le Controparte_1
spese sostenute e documentate a seguito dell'evento lesivo verificatosi il 13.08.2018 ammontanti ad €.
483,54>>
Alla luce della Consulenza medica svolta, pertanto alla attrice andrà riconosciuta a titolo di danno biologico la Parte_3
somma di 3.937,00 così calcolata :
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 76
Indennità giornaliera € 47,07
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CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.606,76
Invalidità temporanea parziale al 75% € 247,12
Invalidità temporanea parziale al 50% € 706,05
Invalidità temporanea parziale al 25% € 894,33
Totale danno biologico temporaneo € 1.847,50
Spese mediche € 483,54
Relativamente al danno morale, riportando integralmente quanto detto per l'attore , essendo stato provato che Parte_4
l'azione criminosa del convenuto ai sensi CP_2
dell'art 582 cp posta ai danni della , ha Controparte_1
comportato per quest'ultima violazione ai suoi diritti inviolabili si riconosce alla stessa a titolo di liquidazione in via equitativa a titolo di danno morale, la somma di € 10.000,00 , che andrà sommata a quella già liquidata a titolo di danni biologici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate al valore minimo aumentato del 30% per le due parti processuali ), con attribuzione al difensore dichiaratasi antistatario
Le spese di CT seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di IA nella persona del
Gop , Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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In via Preliminare e Pregiudiziale
Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dal convenuto
Parte_5
Accoglie la domanda, riconosce e dichiara la responsabilità del nei confronti degli attori e per l'effetto: CP_2
1) Condanna a pagare in favore dell'attore CP_2
la somma complessiva di € 32,088,00 Parte_1
( € 2088,00 a titolo di danno biologico e €30.000,00 per danno morale) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
2) Condanna a pagare in favore dell'attrice CP_2
la somma complessiva di € 13.937,00 Controparte_1
( € 3.937,00 a titolo di danno biologico e €10.000,00 per danno morale) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda
3) Condanna a rimborsare agli attori per quanto CP_2
di ragione le spese di CT
4) Condanna al pagamento delle spese di CP_2
giudizio, calcolate come in parte motiva in € 10.542,00 per onorario e € 500,00 per spese oltre spese generali, IVA e Cpa se dovute
Cosi deciso in Napoli 25.05.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
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Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.581 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 cc e norme speciali)
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Forio (Na) alla via Cardinale Lavitrano, n. 31 (C.F.
), e , nata a C.F._1 Controparte_1
Phuket il 25.03.1994 e residente in [...],
(C.F. ) entrambi , elettivamente domiciliati in C.F._2
Forio (Na) alla via G. Mazzella, 62, presso lo studio dell' Avv.
Michelangelo Morgera, giusta procura in atti
Pec : esidente. Email_1
Attori
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2
(NA), alla Via Cardinale Luigi Lavitrano n. 35 (, C.F.:
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) elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla C.F._3
Via San Francesco n. 15 presso lo studio degli avv.ti Michele
Regine, e Manuela Arturo, giusta procura in atti pec: Email_2 Email_3
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto all'attenzione della sottoscritta Gop estensore per la prima volta all'udienza del 20.3.23, a istruttoria parzialmente già svolta e trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc con i termini ex art. 190 cpc
Con ricorso ex art. 702 bis i IGnori e Parte_1 Parte_2
adivano il tribunale al fine di ottenere il risarcimento di
[...]
tutti i danni subiti in seguito alla condotta del IGnor
[...]
. CP_2
Gli attori esponevano che , proprietario e gestore Parte_1
dell' attività commerciale 'Il Panino' sita in Forio località Citara, in data 13.08.2018, alle ore 5,30 circa del mattino, nei pressi del suo
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esercizio commerciale veniva insultato e minacciato con un coltello da cucina da che infieriva verso il primo Parte_1
con le seguenti espressioni: “Sei uno sporco, sei un tossico un drogato”, Ti devo uccidere”, Ti devo accoltellare, questa volta lo faccio davvero…è una promessa”.
Più tardi, verso le ore 7,30 circa, alla chiusura del locale commerciale,
, mentre accompagnava a casa la propria Parte_1
collaboratrice sig.ra su una autovettura di tipo Controparte_1
Smart, veniva seguito dal a bordo di un motociclo CP_2
di tipo Vespa Piaggio. In località Cuotto, all' altezza dell' Hotel
Mediterraneo , quest'ultimo tamponava con il suo mezzo, l' autovettura con a bordo gli attori , che nel frattempo aveva arrestato la marcia, e scendendo dal suo motociclo apriva la portiera dell'auto e colpiva con il coltella da cucina il cagionandogli ferite da Pt_1
taglio alla parte destra della fronte e alla mano/polso destra, proferendo le parole : “ti devo uccidere, devo finire quanto iniziato l' altra sera”. Il oi, tentava nuovamente di colpire il alla CP_2 Pt_1
gola con il coltello, ma non raggiungeva il bersaglio per il pronto intervento della sig.ra , presente in auto, che Controparte_1
frapponeva il proprio braccio, venendo di conseguenza colpita anch'essa con lesioni da taglio nella regione dorsale polso sinistro .
Dopo l'aggressione entrambi gli attori venivano visitati e medicati presso l'Ospedale di LA EN .
In seguito a tale grave episodio gli attori depositavano formale denuncia-querela nei confronti del e su richiesta di CP_2
rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero veniva aperto un
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procedimento penale a carico di quest'ultimo iscritto al numero
22937/18 r.g.n.r.. con la seguente imputazione:
A) “ art 612 bis cp.p., perché in più occasioni, anche mediante l' utilizzo di un coltello da cucina poi effettivamente adoperato per cagionare lesioni di cui al capo B), minacciava di morte Pt_1
, dapprima profferendo le frasi “ Sei uno sporco”, “ sei un
[...]
tossico drogato”, “ ti devo uccidere”, “ ti devo accoltellare”, “ questa volta lo faccio davvero…è una promessa” e, successivamente ai fatti di cui al capo B), reiterando la condotta in oggetto, profferendo le frasi “ Ti devo uccidere”, “ devo finire quanto iniziato
l' altra sera” e mimando il gesto dell' accoltellamento ingenerando, in tal modo, un fondato timore per la incolumità.” B) artt.81,582,585 co.1 e co.2, n. 2), perché, agendo nei confronti della persona offesa del delitto di cui all' art. 612 bis c.p., con premeditazione e mediante
l' utilizzo di un coltello da cucina, colpiva reiteratamente il Pt_1
, cagionandogli ferite alla parte destra della fronte ed alla
[...]
CP_ mano destra con prognosi di gg. 7 e Controparte_1
cagionandole una ferita alla mano e al polso sinistri malattia ancora in atto al 31.08.2018.”
Fissata l' udienza preliminare al 25.02.2019, il difensore del CP_2
chiedeva applicarsi all' imputato la pena ai sensi dell' art 444 cpp., e ricevuto il parere favorevole del Pubblico Ministero il procedimento penale si concludeva con la sentenza n. 289/2019 r.g. sent., divenuta irrevocabile , che condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite e così statuiva :
“ la richiesta di applicazione di pena è ammissibile e può essere accolta. Invero, premesso che non ricorrono i presupposti per la
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declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (tenuto conto di quanto emerge in ordine alla responsabilità dell' imputato, dalle fonti di prova acquisite agli atti ed in particolare dalla denuncia sporta dalla p.o. e dalle indagini espletate dal Commissariato di PS di
IA), è da ritenere corretta la veste giuridica conferita dalle parti ai fatti contestati…”.
La Difesa attorea, infine, precisando che a causa della condotta antigiuridica del oltre alle lesioni fisiche e ai danni CP_2
patrimoniali, avevano entrambi sofferto di forti stati d' ansia e crisi depressive, dovute al timore di subire ulteriori ed ingiuste lesioni alla propria incolumità, concludeva chiedendo : 1) Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per le lesioni subite dal sig. CP_2
e dalla sig.ra a causa della Parte_1 Controparte_1
condotta illecita del primo e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia fisici che patrimoniale, in favore del sig. nella misura di euro Parte_1
100.000,00 (centomilaeuro/00) ed in favore della sig.ra CP_1
nella misura di euro 40.000,00, o di quella maggiore o minore
[...]
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno dell' aggressione sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
2) Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Si costituiva il convenuto a mezzo dei suoi procuratori che impugnava in toto la domanda .
La difesa di quest'ultimo in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 164 cpc per indeterminatezza della domanda. Nel merito contestava l'avverso
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dedotto in ordine al nesso di causalità precisando che la sentenza di patteggiamento non esime l'attore da provare il danno subito .
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.2.21, veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma.
Nel corso del giudizio veniva svolta la prova testi e eseguita CT medica.
La Causa veniva pertanto trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc all'udienza del 3.2.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc con i termini ex art. 190 cpc
Le parti depositavano comparsa conclusionale e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per quanto di ragione
Preliminarmente : va rigettata, perché infondata, l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità della domanda introduttiva per violazione dell'art. 164 cpc, poiché il ricorso ai sensi di legge contiene tutti gli elementi che consentono la completa identificazione di petitum e causa petendi, nonché quelli necessari all'esercizio del diritto di difesa, essendo compiutamente narrata e illustrata la fattispecie e descritte le lesioni subite dagli attori
Nel merito:
La domanda va accolta per quanto di ragione
Nella fattispecie per cui è causa è assolutamente provata la circostanza che dal comportamento illecito posto in atto dal CP_2
nei confronti degli attori questi abbiano subito sia danni biologici che morali
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Sul valore di prova nel giudizio civile della sentenza penale conclusasi con l'applicazione della pensa ai sensi dell'art. 444 cpc si è molto dibattuto.
Per la Suprema Corte << La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina
l'inversione dell'onore della prova. Per il giudice civile, la suddetta sentenza non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c>> ( Cfr Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2018 n. 20170.>> Con una recentissima pronunzia la Corte ha abbandonato tale rigido principio affermando che << La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito .Costui, pertanto, ove intenda disconoscerne
l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza>>. ( Cfr
Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre
2023).
Aderendo a tale ultima indicazione la sottoscritta gop estensore riconosce piena efficacia di prova alla sentenza penale intervenuta nei confronti del convenuto, precisando in ogni caso che le prove testimoniali ( che di fatto hanno confermato i fatti espositi nella
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domanda introduttiva) e la CT ( che ha riconosciuto il nesso causale tra le lesioni e il comportamento lesivo) hanno in ogni caso fornito la prova dei requisiti di concordanza e precisione richiesti secondo il primo orientamento della Corte a sostegno della domanda di risarcimento.
Ai fini della quantificazione del danno sia biologico che morale è
a questo punto necessario distinguere le singole posizioni degli attori e riportarsi per il primo alle risultanze della eseguita CT .
- Per l'attore Parte_1
La perizia medico legale eseguita sull'attore ha Parte_1
riscontrato i seguenti danni: < Tale lesività risultante dalla documentazione sanitaria agli atti, all'epoca dei fatti, è da ritenere compatibile con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica. Non si ritiene, invece, compatibile con la dinamica dell'evento lesivo la lesività al polso sinistro, di cui alla ecografia del 31.08.2018 agli atti del giudizio. Inoltre si fa presente che la sintomatologia riferita al polso dx è compatibile con la sindrome di e con la cisti Persona_1
sinoviale regione volare polso dx. Inoltre, per quanto concerne la diagnosi di cui al certificato del 17.07.2019 “Disturbo dell'adattamento. Reazioni di condizionamento ansioso. Disforia reattiva. Mutabonansiolitico 1 cp mattino e sera, zolpeduar 5 mg 020
1 cp ore 22. Controllo clinico tra trenta giorni”, bisogna sottolineare che non può essere riconosciuto dal punto di vista medicolegale tale diagnosi in quanto trattasi di certificazione datata a distanza di circa un anno dall'evento lesivo, a cui non sono succeduti ulteriori
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controlli, approfondimenti diagnostici e terapie farmacolo9giche e/o psicologiche consigliate da specialisti.
Per quanto attiene al Criterio Cronologico non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminata, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo l'evento traumatico subito dalla stessa, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria presa in visione.
Per quanto attiene al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che, le modalità di accadimento dell'evento in esame sono pienamente compatibili con il quadro clinico presentato dalla paziente all'epoca dell'accadimento dei fatti di cui si discute. Appaiono egualmente soddisfatti il criterio topografico e di esclusione di altri momenti eziopatogenetici
(quest'ultimo in via presuntiva).
A tal uopo, si precisa inoltre che l'esame della documentazione medica, l'esame clinico condotto provano la sussistenza del rapporto di causalità materiale con relativa responsabilità civile risarcitoria.
L'obiettività clinica evidenziata durante l'esame clinico sul periziando a distanza c.ca di 4 anni e 10 mesi dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale antalgica del polso dx e del I° dito della mano dx. Esiti cicatriziali multipli che rappresentano un pregiudizio estetico lieve in quanto trattasi di esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano l'espressività del soggetto.
Nel complesso, tenuto conto del dettame normativo di cui al D.M.
03/07/2003 e successive integrazioni della legge del 24/03/2012 n. 27,
e vista la documentazione sanitaria allegata agli atti, e non potendo ignorare le risultanze dell'esame obiettivo diretto della paziente e non
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potendo limitarmi alla sola dimensione strumentale, tengo comunque
a precisare che la mia valutazione finale che vede la quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 2% (due percento) è comunque frutto di un approccio cauto al caso in esame e non prescinde dal fatto che tali esiti devono essere necessariamente considerati come parte di una menomazione a prevalente estrinsecazione soggettiva.
Sulla base di quanto evincibile, dalla documentazione sanitaria in atti
e, dalla deposizione anamnestica, è possibile indicare la durata dell'ITT in giorni 0 (zero) quello dell'ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile con tasso del 75%
(settantacinque percento) in giorni 7 (sette) e con tasso del 50%
(cinquanta percento) in giorni 10 (dieci) e con tasso del 25%
(venticinque percento) in giorni 10 (dieci). Detta valutazione dell'ITT
è basata sul periodo di tempo in cui il periziando è stato costretta all'inabilità assoluta dai postumi del trauma. La valutazione dell'ITP
è valutata a stralcio in riferimento al tempo necessario ad una graduale riabilitazione per il ritorno ad una normale vita di relazione.
Per quanto attiene al danno permanente sulla base della documentazione sanitaria e dell'obiettività clinica, con i postumi allo stato diagnosticati, portano alla valutazione della Inabilità
Permanente Parziale (IPP) pari al 2 % (due percento), tenuto conto dei criteri analogici ai baremes di usuale consultazione medico legale
(Luvoni et al. Ed. Milano 2002). CP_4
A parte andrà valutato il danno morale, inteso quale, “pretium doloris” patito dal IG. . Sono congrue le spese Parte_1
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sostenute e documentate a seguito dell'evento lesivo verificatosi il
13.08.2018 ammontanti ad €. 76,48>>
Alla luce della consulenza svolta al dovrà Parte_1
pertanto essere riconosciuta a titolo di risarcimento di danno biologico la somma di € 2088,00 così calcolata:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Indennità giornaliera € 47,07
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.411,46
Invalidità temporanea parziale al 75% € 247,12
Invalidità temporanea parziale al 50% € 235,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 117,68
Totale danno biologico temporaneo € 600,15
Spese mediche € 76,48
Relativamente al danno morale va precisato che la Suprema
Corte , successivamente alla pronuncia Cass. S.U. n.26972/2008 ha ribadito << l'autonomia ontologica del danno morale , autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla dignità umana delle persone e pure attiene
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ad un diritto inviolabile della persona ( Cass. 29191/2008; 28407/08;
379/09;479/09). Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione in forma monetaria dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del così detto danno non patrimoniale, non essendo in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico , trattandosi ( con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale , meritevole di un compenso aggiuntivo al di la della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale ( Cass. 32935/2022).
In particolare la Cassazione ha precisato che << in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento. ( Cass. 44477/2024)
Alla luce di ciò essendo stato ampiamente provato in corso di causa che l'azione criminosa del convenuto CP_2
ai sensi dell'art. 612 cp e 612 bis cp , nonché 582 cp posta ai danni del , ha comportato per quest'ultimo violazione alla Parte_1
sua dignità e ai suoi diritti inviolabili si riconosce a quest'ultimo a titolo di danno morale liquidato in via equitativa la somma di
€ 30.000,00 , che andrà sommata a quella già liquidata a titolo di danni biologici.
Per l'Attrice Controparte_1
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La Perizia medico legale eseguita sull'attrice ha Controparte_1
riscontrato i seguenti danni: << Tale lesività risultante dalla documentazione sanitaria agli atti, all'epoca dei fatti, è da ritenere compatibile con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica. Inoltre, per quanto concerne la diagnosi di cui al certificato del 17.07.2019 “Disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi in comorbidità e attacchi di panico. cipralex 10 mg 1 cp mattino, alprazolam 0.5 mg cp 1 cp mattina e sera. Terapia per un mese sino a controllo”, bisogna sottolineare che non può essere riconosciuto dal punto di vista medico-legale tale diagnosi in quanto trattasi di certificazione datata a distanza di circa un anno dall'evento lesivo, a cui non sono succeduti ulteriori controlli, approfondimenti diagnostici
e terapie farmacolo9giche e/o psicologiche consigliate da specialisti.
Per quanto attiene al Criterio Cronologico non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminata, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo l'evento traumatico subito dalla stessa, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria presa in visione.
Per quanto attiene al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che, le modalità di accadimento dell'evento in esame sono pienamente compatibili con il quadro clinico presentato dalla paziente all'epoca dell'accadimento dei fatti di cui si discute.
Appaiono egualmente soddisfatti il criterio topografico e di esclusione di altri momenti eziopatogenetici (quest'ultimo in via presuntiva).
A tal uopo, si precisa inoltre che l'esame della documentazione medica, l'esame clinico condotto provano la sussistenza del rapporto
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di causalità materiale con relativa responsabilità civile risarcitoria.
L'obiettività clinica evidenziata durante l'esame clinico sul periziando a distanza c.ca di 4 anni e 10 mesi dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale antalgica del polso sx ed esito cicatriziale che rappresenta un pregiudizio estetico lieve in quanto trattasi di esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano
l'espressività del soggetto.
Nel complesso, tenuto conto del dettame normativo di cui al D.M.
03/07/2003 e successive integrazioni della legge del 24/03/2012 n. 27,
e vista la documentazione sanitaria allegata agli atti, e non potendo ignorare le risultanze dell'esame obiettivo diretto della paziente e non potendo limitarmi alla sola dimensione strumentale, tengo comunque
a precisare che la mia valutazione finale che vede la quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 2% (due percento) è comunque frutto di un approccio cauto al caso in esame e non prescinde dal fatto che tali esiti devono essere necessariamente considerati come parte di una menomazione a prevalente estrinsecazione soggettiva.
Sulla base di quanto evincibile, dalla documentazione sanitaria in atti
e, dalla deposizione anamnestica, è possibile indicare la durata dell'ITT in giorni 0 (zero) quello dell'ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile con tasso del 75%
(settantacinque percento) in giorni 7 (sette) e con tasso del 50%
(cinquanta percento) in giorni 30 (trenta) e con tasso del 25%
(venticinque percento) in giorni 40 (quaranta). Detta valutazione dell'ITT è basata sul periodo di tempo in cui la perizianda è stata
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costretta all'inabilità assoluta dai postumi del trauma. La valutazione dell'ITP è valutata a stralcio in riferimento al tempo necessario ad una graduale riabilitazione per il ritorno ad una normale vita di relazione. Per quanto attiene al danno permanente sulla base della documentazione sanitaria e dell'obiettività clinica, con i postumi allo stato diagnosticati, portano alla valutazione della Inabilità
Permanente Parziale (IPP) pari al 2% (due percento), tenuto conto dei criteri analogici ai baremes di usuale consultazione medico legale
(Luvoni et al. Giuffrè Ed. Milano 2002).
A parte andrà valutato il danno morale, inteso quale, “pretium doloris” patito dalla IG.ra . Sono congrue le Controparte_1
spese sostenute e documentate a seguito dell'evento lesivo verificatosi il 13.08.2018 ammontanti ad €.
483,54>>
Alla luce della Consulenza medica svolta, pertanto alla attrice andrà riconosciuta a titolo di danno biologico la Parte_3
somma di 3.937,00 così calcolata :
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 76
Indennità giornaliera € 47,07
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CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.606,76
Invalidità temporanea parziale al 75% € 247,12
Invalidità temporanea parziale al 50% € 706,05
Invalidità temporanea parziale al 25% € 894,33
Totale danno biologico temporaneo € 1.847,50
Spese mediche € 483,54
Relativamente al danno morale, riportando integralmente quanto detto per l'attore , essendo stato provato che Parte_4
l'azione criminosa del convenuto ai sensi CP_2
dell'art 582 cp posta ai danni della , ha Controparte_1
comportato per quest'ultima violazione ai suoi diritti inviolabili si riconosce alla stessa a titolo di liquidazione in via equitativa a titolo di danno morale, la somma di € 10.000,00 , che andrà sommata a quella già liquidata a titolo di danni biologici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate al valore minimo aumentato del 30% per le due parti processuali ), con attribuzione al difensore dichiaratasi antistatario
Le spese di CT seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di IA nella persona del
Gop , Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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In via Preliminare e Pregiudiziale
Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dal convenuto
Parte_5
Accoglie la domanda, riconosce e dichiara la responsabilità del nei confronti degli attori e per l'effetto: CP_2
1) Condanna a pagare in favore dell'attore CP_2
la somma complessiva di € 32,088,00 Parte_1
( € 2088,00 a titolo di danno biologico e €30.000,00 per danno morale) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
2) Condanna a pagare in favore dell'attrice CP_2
la somma complessiva di € 13.937,00 Controparte_1
( € 3.937,00 a titolo di danno biologico e €10.000,00 per danno morale) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda
3) Condanna a rimborsare agli attori per quanto CP_2
di ragione le spese di CT
4) Condanna al pagamento delle spese di CP_2
giudizio, calcolate come in parte motiva in € 10.542,00 per onorario e € 500,00 per spese oltre spese generali, IVA e Cpa se dovute
Cosi deciso in Napoli 25.05.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
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