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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28966/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] [...] rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Parisi per Persona_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 7 agosto 2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...]
hanno convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che, il minore, già titolare di indennità di frequenza a seguito di visita medica del 10 maggio 2019, sottoposto a visita di revisione in data 10 ottobre 2023 è stato riconosciuto “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento”, con decorrenza dalla stessa visita di revisione;
- che, tuttavia, l ha continuato a erogare la sola indennità di CP_2 frequenza, senza corrispondere gli importi maggiori dovuti in virtù del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che la domanda di ricostituzione è rimasta senza esito. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato di
“accertare, dichiarare e condannare l Controparte_3
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti nella qualità di
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 di tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi legali come per legge, della indennità di accompagnamento dal 10.10.2023 a tutt'oggi, detratte le somme erogate a titolo di indennità di frequenza, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta”.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' , si CP_2
è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che all'esito della visita medica di revisione, svolta in via amministrativa il 10 ottobre 2023, la competente commissione sanitaria dell ha riconosciuto “MINORE CP_1 Persona_1
INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento”, con decorrenza dalla data della visita, dando peraltro espressamente atto che lo stesso era già stato riconosciuto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 1, L . 289 90) – indennità di frequenza ex” (doc. n. 1 del ricorso). Parte ricorrente ha altresì prodotto dichiarazione di non ricovero, attestante l'assenza di elementi ostativi all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché comprovato di avere richiesto la sostituzione della prestazione assistenziale (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Di conseguenza, così accertata la sussistenza del diritto, l' sarebbe CP_1 stato tenuto alla liquidazione della prestazione dalla visita di revisione, onere non assolto in ragione della mancata costituzione in giudizio, sicché ne va disposta la relativa condanna, dovendosi tuttavia detrarre – per come peraltro richiesto in ricorso – gli importi ricevuti a titolo di indennità di frequenza. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali, circostanza nemmeno allegata in ricorso.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, con riguardo allo scaglione di valore della causa e in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo CP_1
a corrispondere a i ratei dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla visita di revisione del 10 ottobre 2023, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo a titolo di indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28966/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] [...] rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Parisi per Persona_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 7 agosto 2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...]
hanno convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che, il minore, già titolare di indennità di frequenza a seguito di visita medica del 10 maggio 2019, sottoposto a visita di revisione in data 10 ottobre 2023 è stato riconosciuto “MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento”, con decorrenza dalla stessa visita di revisione;
- che, tuttavia, l ha continuato a erogare la sola indennità di CP_2 frequenza, senza corrispondere gli importi maggiori dovuti in virtù del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che la domanda di ricostituzione è rimasta senza esito. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato di
“accertare, dichiarare e condannare l Controparte_3
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti nella qualità di
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 di tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi legali come per legge, della indennità di accompagnamento dal 10.10.2023 a tutt'oggi, detratte le somme erogate a titolo di indennità di frequenza, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta”.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' , si CP_2
è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che all'esito della visita medica di revisione, svolta in via amministrativa il 10 ottobre 2023, la competente commissione sanitaria dell ha riconosciuto “MINORE CP_1 Persona_1
INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento”, con decorrenza dalla data della visita, dando peraltro espressamente atto che lo stesso era già stato riconosciuto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 1, L . 289 90) – indennità di frequenza ex” (doc. n. 1 del ricorso). Parte ricorrente ha altresì prodotto dichiarazione di non ricovero, attestante l'assenza di elementi ostativi all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché comprovato di avere richiesto la sostituzione della prestazione assistenziale (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Di conseguenza, così accertata la sussistenza del diritto, l' sarebbe CP_1 stato tenuto alla liquidazione della prestazione dalla visita di revisione, onere non assolto in ragione della mancata costituzione in giudizio, sicché ne va disposta la relativa condanna, dovendosi tuttavia detrarre – per come peraltro richiesto in ricorso – gli importi ricevuti a titolo di indennità di frequenza. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali, circostanza nemmeno allegata in ricorso.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, con riguardo allo scaglione di valore della causa e in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo CP_1
a corrispondere a i ratei dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla visita di revisione del 10 ottobre 2023, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo a titolo di indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo