Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1161
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Sentenza 26 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, ha pronunciato una sentenza in grado di appello relativa a una controversia promossa da un operatore di esercizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) contro due società del settore, chiedendo il risarcimento del danno da usura psicofisica per mancato godimento dei riposi settimanali previsti dal Regolamento CE 561/2006. L'appellante lamentava di aver prestato servizio su tratte extraurbane superiori ai 50 km, fruendo di un riposo settimanale di sole 24 ore anziché delle 45 ore previste dalla normativa comunitaria, e di aver ricevuto un rifiuto alla richiesta di accesso agli atti e un tacito diniego al risarcimento, imputato a un accordo sindacale del 2016 che egli contestava, ritenendolo non applicabile ai riposi derivanti dal Regolamento CE. Le società appellate avevano eccepito l'inammissibilità della domanda per il periodo anteriore all'accordo sindacale, l'inapplicabilità del Regolamento CE 561/2006 al TPL e l'infondatezza nel merito. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato il ricorso per difetto di allegazione. L'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ravvisato un difetto di allegazione riguardo alle tratte percorse e per aver ritenuto applicabile l'accordo transattivo del 2016, sostenendo che esso riguardasse permessi per ex festività soppresse e non i riposi settimanali previsti dal Regolamento CE.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto parzialmente l'appello, dichiarando la contumacia delle parti appellate per mancata produzione della procura. Ha ritenuto che il ricorso introduttivo non difettasse dei requisiti di legge, avendo l'appellante allegato specificamente le tratte percorse e la fruizione di sole 24 ore di riposo settimanale. La Corte ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dalle stesse appellate, che le linee percorse superavano i 50 km complessivi e che le singole tratte intermedie spesso eccedevano tale soglia, confermando la prevalente adibizione a linee lunghe. Ha interpretato l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006 nel senso che esso non si applica ai servizi di linea il cui percorso complessivo non supera i 50 km, ma che la finalità della norma è il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza, pertanto anche tratte inferiori ai 50 km, se effettuate continuativamente senza sosta inoperosa, comportano un aggravio tale da giustificare l'applicazione del regolamento. Ha ritenuto provata la violazione della norma comunitaria e il conseguente diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica, presunto in base alla violazione dell'art. 36 Cost. La Corte ha quantificato il danno in € 17.092,60, ritenendo più congruo stimare 13 ore mensili di riposo non godute, anziché le 19,5 ore richieste dall'appellante. Ha condannato le società appellate in solido al pagamento di tale importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di lite del doppio grado sono state compensate nella misura della metà, con condanna delle appellate al pagamento della parte residua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1161
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 1161
    Data del deposito : 26 marzo 2025

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