Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere dott.ssa Maristella Agostina - Consigliere rel.
a scioglimento della riserva assunta il giorno 9 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2636/2022 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Pasquale Biondi ed Emanuele Biondi e domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
e entrambe in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ing. , rappresentate e difese dall'avv. Stefano CP_3 Salimbene ( ) (il quale, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ha indicato il fax C.F._1
089/252421, PEC Email_2
Appellate
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 688/2022 pubblicata il
7 luglio 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., depositato presso la cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, l'odierno appellante conveniva in giudizio la
[...] e la al fine di sentirle condannare al risarcimento del CP_2 Controparte_4 danno subito per usura psicofisica per non avere goduto, nell'espletamento delle mansioni di operatore di esercizio, dei riposi settimanali previsti dal Regolamento CE 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative. In particolare, a sostegno del loro ricorso l'odierno appellante -in sintesi- esponeva:
1.di aver prestato lavoro subordinato, con il profilo professionale di operatore di operatore di esercizio di cui al vigente CCNL alle dipendenze della Controparte_5 [...]
società partecipata al 99,999927% dalla Regione Campania e al Controparte_2
00,000073% dal Comune di Mercogliano, avente ad oggetto l'attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della provincia di Avellino mediante autolinee di carattere extraurbano e urbano;
2. di avere iniziato a prestare attività lavorativa, a decorrere dal 01/05/2018, per effetto di trasferimento del ramo di azienda, alle dipendenze della che era, di Controparte_1 conseguenza, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo d'azienda conferito dalla;
CP_2
3. di essere stato sempre assegnato in forza all'unità produttiva sita in Avellino, Via Fasano - loc. Pianodardine;
4. di avere sempre osservato, salvo che in caso di richiesta aziendale di prestazione di lavoro straordinario, l'orario settimanale di 39 ore, distribuite su sei giornate lavorative, con giornata di riposo mobile;
5. di essere sempre stato addetto, nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio
2016, alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km e, nello specifico, Avellino-Napoli e Napoli- Avellino;
6. di essere stato soltanto occasionalmente comandato a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, senza alterare, in ogni caso, la prevalenza, su base settimanale, dei turni su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
7. di aver sempre fruito di un riposo settimanale di sole 24 ore, nel giorno della settimana indicato dalla convenuta , così come previsto dall'art. 8 della legge n. 138 del 14 CP_2 febbraio 1958, nonché dal r.d. n. 148 dell'8 gennaio 1931, art. 35;
8. di avere, solo a seguito della stipula del verbale di accordo sindacale del 25/07/2016, cominciato a fruire del diritto al riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 561/2006;
9. di avere ricevuto un rifiuto alla richiesta formulata all'Azienda datrice di lavoro di ottenere copia della documentazione attestante tutti i turni lavorativi prestati dai ricorrenti con riferimento al periodo di causa, nonostante la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti ex L. n.241 del 07.08.1990 e D. lgs del 14 marzo 2013 n. 33 comunicata a mezzo PEC in data 28/08/2018;
10. di avere presentato reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. n.148/1931 al fine di ottenere il risarcimento dei danni “da usura psicofisica” subiti in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento (CE) n. 561/2006 a far data dall'11.04.2007;
11. di non aver avuto nessun formale riscontro;
12. di avere avuto conoscenza che il tacito diniego aziendale al riconoscimento delle richieste risarcitorie trovava la sua ragione nell'adesione dei lavoratori ad un accordo sindacale intervenuto sulla materia oggetto del contendere nell'anno 2016 tra le OO.SS. e l;
Pt_2
13. di avere contestato che detto accordo riguardasse i riposi scaturenti dal Regolamento
CE 561/2006 e di impugnare, ex art. 2113 c.c., il contenuto dei predetti accordi nella parte/clausola/articolo da cui potesse evincersi, implicitamente o esplicitamente, una rinuncia o transazione avente per oggetto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per la mancata fruizione del riposo settimanale medio di 45 ore previsto dal
Regolamento (CE) n. 561/2006.
Con memoria difensiva regolarmente depositata si costituivano in giudizio le società convenute le quali eccepivano: 1) l'inammissibilità della domanda per il periodo sino al 31/12/2015, stante la sussistenza di un accordo sindacale tra le parti;
2) l'inapplicabilità del Regolamento CE 561/2006 per il settore del TPL;
3) l'infondatezza nel merito della domanda. All'esito della trattazione, con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva tempestivo appello con atto Parte_1 depositato in data 25.10.2022 censurando la decisione laddove aveva ravvisato un insanabile difetto di allegazione nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, e precisamente : a) nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che il ricorso non poteva trovare accoglimento per difetto di allegazione, per non avere il precisato “ in Parte_1 relazione al periodo oggetto di causa, quali siano state in concreto le singole tratte realmente percorse al fine di verificare l'effettiva percorrenza –tra una tratta ed un'altra- nel periodo rivendicato di un percorso superiore a 50 km>> (così pag. 14 dell' atto di appello); b) nella parte in cui il Giudice di primo grado ha sostenuto, in violazione dell'art. 3 3
del Regolamento CE n. 561/2006, che il suddetto art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006
… non troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui il conducente esegua complessivamente un percorso superiore ai 50 km ma composto da singole “tratte” o
“corse” inferiori ai 50 km. Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino ha ritenuto la validità dell'accordo transattivo del 3.3.2016 sui titoli oggetto del giudizio, laddove tale accordo, a cui l'appellante avevano prestato adesione soltanto in data 31.03.2016, non riguardava affatto i riposi stabiliti dal Regolamento CE n. 561/2006 ma i permessi da attribuire ai lavoratori per effetto della modifica delle ex festività soppresse.
Ribadita la infondatezza di tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado dal datore di lavoro, ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di :
1.accertare e dichiarare che l'appellante, addetto alla conduzione di autobus di linea del TPL aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non ha goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal
Regolamento (CE) n. 561/2006;
2. per l'effetto, condannare le società appellate, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dall'appellante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in (suo) favore, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 25.637,00 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'appellante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in loro favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che ne sono creditori. Instaurato il contraddittorio si costituivano le parti appellate, a ministero dell'avv. Salimbene, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e nel merito, sulla base di plurime argomentazioni, l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese, e competenze del grado
Dopo alcuni rinvii per bonario componimento della lite (cfr. ordinanza del giorno 11 aprile
2024), con ordinanza del giorno 18.04.2024 la Corte sollecitava il procuratore delle parti appellate (il quale aveva depositato note di trattazione nell'interesse di CP_6 società incorporante) al deposito della procura più volte richiamate negli scritti difensivi e non reperita in atti. Tale sollecito non era raccolto, sicché all'esito dell'udienza del 9.01.2025 (cui la causa era rinviata d'ufficio per assenza del relatore) e dell'acquisizione delle note di trattazione dell'appellante, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate, atteso che l'avv. Salimbene, che ha invocato la procura a margine della memoria di costituzione quale fonte del proprio mandato difensivo, non ha provveduto a depositare l'atto comprovante il proprio potere di rappresentanza in giudizio (pur essendo stato in tal senso sollecitato).
Quanto al merito della domanda, la Corte osserva, in linea con i precedenti di questa Corte che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, ( v.ex plurimis ,CdA NA nn. 4400/2024, 2631/2023 ,2632/2023 , 3783/2023), l'appello proposto da predetti va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. 4
Innanzitutto , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso proposto dall'appellante non difettava di alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c. Ed invero le allegazioni del lavoratore non sono lacunose né generiche. Con l'atto introduttivo il lavoratore ha allegato che dal mese di aprile 2007 e fino al mese di luglio 2016 era stato sempre addetti alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte percorse (Avellino-
Napoli; Napoli-Avellino); ha precisato, altresì, che soltanto occasionalmente era stato comandato a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali essi erano stati adibiti alla guida su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
infine il lavoratore ha dedotto di aver goduto dalla data di assunzione e fino al 31/07/2016 esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento ( CE) n. 561/2006.
Tanto accertato, occorre verificare se tali allegazioni siano state provate.
Ebbene, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla documentazione versata in primo grado dalle società appellate, risulta provata la ricostruzione del ricorrente secondo il quale le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai 50 Km. Il documento che indica il “tipo turnazione” vigente nel corso dei vari anni dedotti in giudizio, prodotto dall'appellante, dimostra che le varie linee alle quali era addetto il lavoratore superavano tutte i 50 km complessivi e, addirittura, moltissime di tali linee comprendevano singole tratte intermedie che da sole superavano i 50 km.
Dal confronto tra le turnazioni tipo esibite dalla società e i turni di servizio svolti dal ricorrente nel periodo in esame, risulta confermata la prevalente adibizione quotidiana del a linee di lunghezza superiore ai 50 km, considerato che tutte le tipologie di Parte_1 turno, dalla partenza al capolinea, superavano complessivamente i 50 km, oltre a comprendere, quasi sempre, singole tratte di lunghezza superiore ai 50 km. Tale ricostruzione è confermata anche dal documento “programma di esercizio” che attesta che le percorrenze lungo le linee indicate da ciascuno dei lavoratori avevano una lunghezza complessiva, maggiore di 50 km, senza considerare le fermate effettuate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri. Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore motivo di appello riguardante per l'appunto l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione.
A tal fine è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone
e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
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L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
… f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il
«periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
… 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.” La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza. A ciò va ad aggiungersi che nella maggior parte delle tipologie di turni previsti dall'AIR (come risultanti dagli schemi prodotti dalle stesse appellate) le linee (intese come il percorso complessivo, comprensivo di varie tratte) comprendono singole tratte superiori a 50 chilometri.
In ogni caso, considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza. Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto dal lavoratore poiché:
- l'appellante risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso introduttivo e specificamente risultante dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, nonché composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore ai 50 km;
- ha fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg. 561/2006
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che con la memoria di primo grado le società non hanno formulato alcuna contestazione in ordine alla deduzione dei ricorrenti di aver goduto fino al 2016 solo di 24 ore di riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958. Tanto accertato, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti. 6
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale.
Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per il lavoratore di ricostituire le energie psicofisiche. Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente
(Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016; Cass. ord. N. 18884/2019)
e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che i ricorrenti settimanalmente hanno goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Venendo adesso alla quantificazione delle pretese economiche ,la Corte non condivide la quantificazione operata dal ricorrente (ore di riposo non godute mensilmente in 19,5 e la determinazione del “ristoro” dovuto in € 74,27 per ogni giornata di riposo non fruita) in quanto nella determinazione del numero di ore di riposo stimate come perse dal lavoratore mensilmente non ha tenuto conto che nel corso degli anni dedotti in giudizio egli ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio il ricorrente avrebbe lavorato sempre, maturando costantemente il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di 21 ore. La riduzione operata dal ricorrente soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica. Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dall'istante in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore. Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo dedotto in ricorso, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione oraria con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. straordinario – criterio che non solo non è mai stato contestato in primo grado dalle società oggi appellate, ma è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che i ricorrenti hanno lavorato nei giorni destinati al riposo - risulta che l e l devono corrispondere, CP_2 Controparte_1 in solido, in favore degli appellante, a titolo risarcitorio, l'importo di euro 17.092,60 (pari a due giornate per 112 mesi di lavoro per la retribuzione giornaliera indicata per ciascun anno nel conteggio di primo grado, cfr. pag.11 del ricorso). Sull'importo di cui sopra sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla rispettiva messa in mora al saldo. Le spese di lite del doppio grado, considerando l'accoglimento parziale dell'appello formulato e, dunque, il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate nella misura della metà, e la parte residua, liquidata come da dispositivo, va posta a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la contumacia delle parti appellate;
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di al risarcimento del danno da usura psico-fisica; per l'effetto, Parte_1 condanna l e l in solido fra loro, a corrispondere in favore CP_2 Controparte_1 dello stesso appellante l'importo di euro 17.092,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi 7
legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla rispettiva messa in mora al saldo;
-compensa tra le parti predette nella misura della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della parte residua che si liquida in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge per il primo grado e in € 1.600,00 oltre IVA, rimborso e CPA come per legge per il presente grado, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano