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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa RO MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 02
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro-Previdenza)
Il GOP, dr.ssa RO MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 2.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5988/2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanze di ingiunzione;
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. A. G. Pangallo;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione ordinanze di ingiunzione;
omessa notifica/accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000074054, di €. 7.105,80, notificata dall' in data CP_1
13.11.2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, asseritamene accertato con atto di accertamento prot. n.
.6700.07/11/2017.0335802, riferito all'anno 2016 e notificato in data 10.11.2017. CP_1
In particolare, ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata.
Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 01.12.2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Orbene, l'ordinanza di ingiunzione essendo stata annullata dall'istituto previdenziale, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 21,50, per spese e in € 1348,50, per onorari oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 2.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa RO MI
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa RO MI, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 02
Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro-Previdenza)
Il GOP, dr.ssa RO MI, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 2.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5988/2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanze di ingiunzione;
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. A. G. Pangallo;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione ordinanze di ingiunzione;
omessa notifica/accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000074054, di €. 7.105,80, notificata dall' in data CP_1
13.11.2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, asseritamene accertato con atto di accertamento prot. n.
.6700.07/11/2017.0335802, riferito all'anno 2016 e notificato in data 10.11.2017. CP_1
In particolare, ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata.
Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 01.12.2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Orbene, l'ordinanza di ingiunzione essendo stata annullata dall'istituto previdenziale, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 21,50, per spese e in € 1348,50, per onorari oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 2.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa RO MI