Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al N. 21923 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall' avv. LUPO ANTONIO ed elett.te dom.to/a come in atti Opponente
Contro rapp.to/a e difeso/a Controparte_1
dall'avv.PAONE VIRGINIA ed elett.te dom.to/a come in Opposta
pers. Del leg. Rapp.ta p.t. elett.te dom.to – rapp.ta e difeso dll'avv. Giuliana CP_2
Cavalcanti elett.te dom.to come in atti Opposta
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.11.2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.0712023903468517200 avente oggetto tra l'altro crediti previdenziali per un importo di €. 5342,85 del 13.10.2023 notificata dall' in data 15.11.2023, Controparte_1
contenente i seguenti avvisi di addebito cartelle di pagamento: 1) Avviso di addebito n°
37120180006184911000 presumibilmente notificato il 02.08.2018 per la somma di €.4449,74 e 2)
Avviso di addebito n° 37120180017925753000 presumibilmente notificato il 30.01.2019 per la somma di €.893,11 – relativi ad omesso versamento di contributi IVS riferiti a diverse annualità
(2016-2017)- Esponeva che la richiesta avanzata dall' mediante la menzionata intimazione di CP_2
Notificato ricorso e decreto si costituivano ed . CP_2 Controparte_1
L eccepiva l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo Controparte_1
nonché la propria estraneità alla formazione degli avvisi di addebito, riservata all'Ente impositore, inammissibilità ed infondatezza dell'azione recuperatoria per essere stati notificati gli avvisi di addebito;
contestava la prescrizione per l'avvenuta notifica di atti interruttivi, che allegava, tra l'altro atto interruttivo costituito da precedente avviso di intimazione n. 07120199055894811000 notificato in data 20.01.2020. Chiedeva quindi il rigetto.
L' si è costituito a seguito di notifica disposta in corso di causa e si è difeso producendo la CP_2
notifica in giudizio degli avvisi impugnati dalla ricorrente che depositava e contestava quindi l'eccezione di mancata notifica precisando quindi che nessuno degli indicati atti era stato impugnato nel termine di 40 giorni prescritto per cui erano divenuti inoppugnabili ed il credito incontestabile.
Contestava inoltre la eccepita prescrizione e chiedeva rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza, di cui si è data lettura in udienza, completa di motivazione e dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Sussiste la legittimazione passiva di per la parte relativa Controparte_3 all'impugnativa di atti propri del concessionario (notifica dell'atto di intimazione), atti che sono completi per i requisiti ed il contenuto.
L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio e per CP_2
l'impugnativa degli avvisi di addebito.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n. 7822 del 2020 (in motivazione), hanno chiarito che, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di contestazioni riferite alla notifica della cartella, lo strumento processuale da adottare per la eliminazione della cartella è quello dell'opposizione agli atti esecutivi. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento e/o avviso di addebito è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito
(ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25
d.lgs. 46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito. A ciò deve aggiungersi che in caso di mancata notifica degli avvisi di addebito la opposizione agli atti successivi può avere funzione recuperatoria del merito dell'azione ex art. 24 comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 purché proposta nei 40 giorni dalla notifica. Tale ipotesi non interesse il presente giudizio non avendo la ricorrente sollevato alcuna questione di merito in relazione alla pretesa dell' se non quella relativa all'eccezione di prescrizione. CP_2
Fatta questa premessa occorre rilevare che la pretesa contributiva dell' è stata fatta valere CP_2 mediante notifica di avviso di addebito. E' il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile".
La disciplina è stata recentemente integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'01.01.2011 (anche relativi a contributi per anni precedenti, ma CP_2 accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo e quindi l'iscrizione a ruolo, bensì mediante avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso
, seguito poi da espropriazione forzata da parte del concessionario con le modalità della CP_2
riscossione a mezzo ruolo.
Per quanto concerne poi gli avvisi bonari, è lo stesso art.24, co.2, D.Lgs. n.46/99, a precisare che
CP_ l' ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un avviso bonario preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento (e quindi del nuovo avviso di addebito), l'esistenza di un atto presupposto di accertamento, cosicché la cartella stessa (e oggi l'avviso di addebito) ben può essere il primo e unico atto notificato al contribuente (
Cass. Civ. n.3269/09).
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit. prevede poi che : "
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di
CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2.L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento....11... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_2
dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento".
Venendo quindi all'esame di motivi del ricorso emergono rilievi sia di carattere formale e procedurale, integranti, come tali, motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto le difese sollevate dalla ricorrente sono connesse all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito summenzionati sia di carattere sostanziale per l'eccezione di prescrizione integranti l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Ebbene l'opponente ha dedotto la mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, di cui avrebbe appreso soltanto a seguito della notificazione di quest'ultima. L'eccezione è ammissibile in quanto l'opposizione ex art. 617 cpc è stata depositata
(23.11.2023) entro i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
15.11.2023. Tale termine di decadenza fissato dalla norma in questione, com'è noto, è perentorio e il suo decorso è rilevabile anche d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 17-07-2015, n.
15116). L'opposizione è però infondata.
L' ha, infatti, depositato in giudizio la documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di CP_2
addebito e precisamente l'avviso di addebito n. 371 2018 00061849 11 000 è stato notificato con raccomandata AR in data 02.08.2018, coma da ricevuta AR allegata e l'avviso di addebito n. 371
2018 00179257 53 000 è stato notificato con raccomandata AR in data 30.01.2019, coma da ricevuta
AR allegata. Nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall'opponente in merito alla prova documentale allegata dall' e alle notifiche stesse. CP_2
Occorre adesso esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e quindi l'opposizione all'esecuzione avendo fatto valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione: Dalla documentazione prodotta dagli opposti, è emerso in modo inequivocabile che la prescrizione non è maturata per alcuno dei crediti portati negli avvisi sottesi all'intimazione impugnata. Invero:
L'avviso n. 37120180006184911000 è stato notificato in data 02/08/2018
L'avviso di addebito n° 37120180017925753000 è stato notificato il 30.01.2019
Ebbene a differenza di quanto deduce l'opponente l'eccezione di prescrizione è infondata considerando il termine quinquennale post notifica e, ai fini interruttivi, l'intimazione di pagamento
07120199055894811000 notificata in data 20/01/2020, nonché applicando pertanto i termini di cui alla normativa emergenziale (Decreto Cura Italia n. 18/2020, e, successivamente, con il Decreto
Milleproroghe n. 183/2020) pari a 311 giorni totali. Mutando un proprio precedente orientamento, questo giudice aderisce alla recente decisione emessa dalla S.C. in materia tributaria ma estensibile per identità di materia alle controversie previdenziali. La prima sezione della Suprema Corte con ordinanza n.960/2025 ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
“per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68,
d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Cosicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento la prescrizione non era compiuta.
L'opposizione va quindi rigettata secondo le motivazioni estese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele di
Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione - condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' e dell' CP_2 Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida per ciascuna parte vittoriosa in €. 1200,00
[...]
oltre spese generali, IVA e CPA -
Così deciso in Napoli, il 21/05/2025 ore 15:36
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo