TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00117 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00312/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2025, proposto da TO IL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci,
Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 540/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.5.2024. N. 00312/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, il professor TO IL ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 540/24 pubblicata il 9.5.2024 con la quale il Tribunale Ordinario di
Brescia ha così statuito “in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500 per ogni annualità”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
4.- Ciò posto, occorre in primo luogo rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria N. 00312/2025 REG.RIC.
di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 22.5.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 13.3.2025.
6.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
7. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore delle ricorrenti, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di N. 00312/2025 REG.RIC.
onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
7.1.- Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali “dalla maturazione del credito sino al saldo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli interessi non gli spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
8. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla N. 00312/2025 REG.RIC.
natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
8.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, N. 00312/2025 REG.RIC.
in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZO EL RI N. 00312/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00117 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00312/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2025, proposto da TO IL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci,
Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 540/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.5.2024. N. 00312/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, il professor TO IL ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 540/24 pubblicata il 9.5.2024 con la quale il Tribunale Ordinario di
Brescia ha così statuito “in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500 per ogni annualità”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, e ciò per le ragioni già evidenziate nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025, che si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a..
4.- Ciò posto, occorre in primo luogo rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria N. 00312/2025 REG.RIC.
di quel Tribunale depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 22.5.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 13.3.2025.
6.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
7. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore delle ricorrenti, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di N. 00312/2025 REG.RIC.
onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
7.1.- Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali “dalla maturazione del credito sino al saldo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli interessi non gli spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
8. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla N. 00312/2025 REG.RIC.
natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
8.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, N. 00312/2025 REG.RIC.
in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZO EL RI N. 00312/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO