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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3358/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. rappresentata dal socio Parte_1 P.IVA_1 amministratore (C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAGGIO NICOLA AMEDEO e dell'avv. PIZZAGALLI FRANCESCA ( ) VIALE CERTOSA 1 20149 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE CERTOSA, 1 20149 MILANO presso il difensore avv. MAGGIO NICOLA AMEDEO
RECLAMANTE
CONTRO pagina 1 di 6 C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAZZANIGA CP_1 P.IVA_2
VALERIA elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 6 25122 BRESCIA presso il difensore avv. GAZZANIGA VALERIA
[...]
. GIUD (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
RECLAMATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per CP_2
revocare la sentenza n. 616/2024 pubblicata all'esito del procedimento unitario n. 1068/24 R.F., dal Tribunale di Milano – Sez. Fallimentare, statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_2
(p.i. ;
[...] P.IVA_1 condannare la società al risarcimento dei danni per aver chiesto la CP_1 liquidazione giudiziale con colpa, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita respingere il reclamo avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di pronunciata dal Tribunale di Milano, Parte_1 respingendo altresì tutte le domande avversarie di condanna della reclamata al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 c.p.c. e di pagamento delle spese di procedura nonché di compenso del curatore giudiziale, in quanto destituite di ogni fondamento.
pagina 2 di 6 Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e abuso del Parte_1 diritto, per aver instaurato con mala fede l'azione di reclamo di cui all'oggetto, ad un risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex iudice. In ogni caso con condanna avversaria alla rifusione dei compensi professionali della presente procedura.
Ragioni in fatto e in diritto Con sentenza n. 759/2024 emessa il 7.11.2024 il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di società Parte_1 attiva nel settore delle consegne a domicilio, su ricorso di , in Parte_3 virtù di un titolo giudiziale esecutivo per canoni scaduti di noleggio di un automezzo, dell'importo di euro 6.947,48 già oggetto di pignoramento negativo. La tramite il proprio socio amministratore , ha Parte_1 Parte_2 proposto reclamo ex art. 51 CCII. Si è costituito il creditore istante contestando la fondatezza nel merito delle ragioni di doglianza. All'udienza del 23 gennaio 2025, dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
* La reclamante lamenta preliminarmente l'uso improprio da parte del creditore dell'istanza di liquidazione giudiziale, presentata dalla creditrice senza CP_1 avere preventivamente fatto un corretto ricorso alle possibili tutele apprestate in sede esecutiva e, per di più, pur essendo titolare di un credito di modesto importo. Contesta poi l' insolvenza esponendo che: (i)il confronto tra fatture di acquisto e fatture di vendita emesse nel triennio 2022-2024 denoterebbe la capacità della società reclamante di generare ricavi e di operare sul mercato nonchè l'assenza di un significativo squilibrio di spesa;
(ii)nell'ottica di fornire un' immediata risposta al calo di fatturato registrato nel 2024 la società avrebbe attuato una politica di riduzione dei costi sia del personale, passato da 6 a 2 unità, sia degli ulteriori costi aziendali fissi superflui, operando disdetta nel giugno 2024 dal contratto di locazione e chiudendo le varie utenze;
pagina 3 di 6 (iii) i dati emergenti dai bilanci 2020 e 2021 fornirebbero la rappresentazione di una società solida e ancora attiva e solo in temporanea difficoltà a seguito di un calo di produzione;
(iv) l'unico debito significativo, quello maturato nei confronti dell'Agenzia
[...] pari a € 302.280,29, non sarebbe sintomatico di un' Controparte_3 incapacità strutturale e avrebbe potuto essere gestito tramite una rateizzazione o con la procedura di rottamazione. La reclamante sottolinea come le difficoltà economiche incontrate deriverebbero esclusivamente da una gestione episodica o imprudente e non da uno stato di insolvenza strutturale e conclude sollecitando la Corte a volere fare applicazione dell'art. 96 cpc nei confronti della creditrice resistente, rea di avere fatto uso strumentale del ricorso per l'apertura della procedura liquidatoria.
* La doglianza è basata su argomentazioni infondate e generiche dovendosi evidenziare che:
-non esiste un obbligo a carico del creditore ricorrente di intraprendere ogni tipo di azione esecutiva prima di rivolgersi al tribunale fallimentare;
-considerato che non contesta l'esistenza del credito;
che è peraltro Parte_1 pacifico l'esito negativo del pignoramento negativo presso terzi intentato dal creditore, nonché l'impossibilità di promuovere una procedura esecutiva mobiliare ex art. 492 bis cpc, stante l'irreperibilità della società, attestata dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica del pignoramento (doc. 2 resistente), si è del tutto correttamente avvalsa della facoltà prevista CP_1 dal legislatore all'art. 37 co 2 CCII. Quanto allo stato di insolvenza, va rammentato che esso consiste nell'incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. La debitrice contesta di versare in condizioni di insolvenza sottolineando l'assenza di protesti a suo carico e di procedure esecutive. Nel gravame sostiene, senza fornirne prova, che avrebbe la Parte_1 capacità di generare “ricavi significativi e di mantenere un equilibrio nella gestione delle spese con una clientela ampia e diversificata”. Non risultano tuttavia depositati gli ultimi bilanci, carenza che neppure in questa sede viene colmata, quanto meno con la produzione delle scritture contabili obbligatorie. La debitrice si limita a depositare delle fatture attive e passive, vale a dire documentazione che si reputa non rappresentativa della situazione contabile, patrimoniale, economica e pagina 4 di 6 finanziaria della società. Inoltre lo stato di decozione pare evidente alla luce del fatto che neppure il ridimensionamento dei costi attuato nell'ultimo periodo ha consentito alla società di recuperare i fondi per ripianare il debito, peraltro di modesta entità, contratto nei confronti di uno dei fornitori strategici per l'impresa. Né la debitrice chiarisce come intenda far fronte alla propria complessiva esposizione debitoria e cioè con quali mezzi onorerà, oltre al debito nei confronti di quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- CP_1
Riscossione pari all'importo di € 354.483,36 (cfr aggiornamento estratto debitorio sub doc. 4 resistente). Nell'impugnazione viene fatto riferimento a ipotetiche procedure di rottamazione e rateizzazione che tuttavia non risultano essere state neppure avviate. Dal canto suo la resistente ha prodotto la relazione informativa preliminare della curatrice di cui appare utile riportare uno stralcio
“La Società costituita nel novembre del 2019 risulta aver depositato, presso il competente Registro Imprese, unicamente i bilanci 2020 e 2021. Trattasi nello specifico di bilanci semplificati per le c.d. micro imprese i cui valori sono esposti sinteticamente senza alcun dettaglio. L'ultimo bilancio depositato rileva ricavi pari ad euro 288.416 e acquisti per euro 282.901. Nessun documento contabile risulta acquisito. Dalle ricerche eseguite è emerso che la Società occupava n. 6/7 dipendenti nel 2022, n.6 nel 2023, n.5 dipendenti nei primi 2 trimestri del 2024 e n.2 nel terzo trimestre 2024. Sono in corso le verifiche per accertare se vi sono dipendenti in forza alla data di apertura della procedura. Come detto, ad oggi il legale rappresentante non si è ancora presentato alla Curatrice per fornire i chiarimenti e consegnare la documentazione contabile, amministrativa e societaria. L'attivo della procedura, allo stato, risulta costituito unicamente dall'importo di euro 4.319,59 relativo a pagamenti eseguiti sul conto corrente intrattenuto da Parte_1 presso l'istituto Banco Popolare di Sondrio Spa, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII”. Il quadro che emerge dalle prime verifiche compiute dalla curatrice conferma la conclusione cui è pervenuto il tribunale circa l'incapacità della società di operare proficuamente sul mercato, versando in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
pagina 5 di 6 Il reclamo va dunque respinto e la reclamante condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. Ricorrono le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 51 CCII come novellato dal Correttivo ter. Nella fattispecie in esame la macroscopica infondatezza delle censure palesa il carattere meramente pretestuoso del gravame e dunque che l'organo di gestione della società ha promosso l'impugnazione pur nella consapevolezza di non avere alcun argomento a sostegno della revoca della liquidazione giudiziale. Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali in via solidale con la società anche dell'amministratore della reclamante . Parte_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 759/2024 emessa il 7.11.2024 dal Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 759/2024 del Tribunale di Milano;
2. condanna la reclamante e in via solidale a rifondere le Parte_2 spese di lite alla parte reclamata costituita liquidate nell'importo di euro
3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante e del suo amministratore , dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3358/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. rappresentata dal socio Parte_1 P.IVA_1 amministratore (C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAGGIO NICOLA AMEDEO e dell'avv. PIZZAGALLI FRANCESCA ( ) VIALE CERTOSA 1 20149 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE CERTOSA, 1 20149 MILANO presso il difensore avv. MAGGIO NICOLA AMEDEO
RECLAMANTE
CONTRO pagina 1 di 6 C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAZZANIGA CP_1 P.IVA_2
VALERIA elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 6 25122 BRESCIA presso il difensore avv. GAZZANIGA VALERIA
[...]
. GIUD (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
RECLAMATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per CP_2
revocare la sentenza n. 616/2024 pubblicata all'esito del procedimento unitario n. 1068/24 R.F., dal Tribunale di Milano – Sez. Fallimentare, statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_2
(p.i. ;
[...] P.IVA_1 condannare la società al risarcimento dei danni per aver chiesto la CP_1 liquidazione giudiziale con colpa, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita respingere il reclamo avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di pronunciata dal Tribunale di Milano, Parte_1 respingendo altresì tutte le domande avversarie di condanna della reclamata al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 c.p.c. e di pagamento delle spese di procedura nonché di compenso del curatore giudiziale, in quanto destituite di ogni fondamento.
pagina 2 di 6 Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e abuso del Parte_1 diritto, per aver instaurato con mala fede l'azione di reclamo di cui all'oggetto, ad un risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex iudice. In ogni caso con condanna avversaria alla rifusione dei compensi professionali della presente procedura.
Ragioni in fatto e in diritto Con sentenza n. 759/2024 emessa il 7.11.2024 il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di società Parte_1 attiva nel settore delle consegne a domicilio, su ricorso di , in Parte_3 virtù di un titolo giudiziale esecutivo per canoni scaduti di noleggio di un automezzo, dell'importo di euro 6.947,48 già oggetto di pignoramento negativo. La tramite il proprio socio amministratore , ha Parte_1 Parte_2 proposto reclamo ex art. 51 CCII. Si è costituito il creditore istante contestando la fondatezza nel merito delle ragioni di doglianza. All'udienza del 23 gennaio 2025, dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
* La reclamante lamenta preliminarmente l'uso improprio da parte del creditore dell'istanza di liquidazione giudiziale, presentata dalla creditrice senza CP_1 avere preventivamente fatto un corretto ricorso alle possibili tutele apprestate in sede esecutiva e, per di più, pur essendo titolare di un credito di modesto importo. Contesta poi l' insolvenza esponendo che: (i)il confronto tra fatture di acquisto e fatture di vendita emesse nel triennio 2022-2024 denoterebbe la capacità della società reclamante di generare ricavi e di operare sul mercato nonchè l'assenza di un significativo squilibrio di spesa;
(ii)nell'ottica di fornire un' immediata risposta al calo di fatturato registrato nel 2024 la società avrebbe attuato una politica di riduzione dei costi sia del personale, passato da 6 a 2 unità, sia degli ulteriori costi aziendali fissi superflui, operando disdetta nel giugno 2024 dal contratto di locazione e chiudendo le varie utenze;
pagina 3 di 6 (iii) i dati emergenti dai bilanci 2020 e 2021 fornirebbero la rappresentazione di una società solida e ancora attiva e solo in temporanea difficoltà a seguito di un calo di produzione;
(iv) l'unico debito significativo, quello maturato nei confronti dell'Agenzia
[...] pari a € 302.280,29, non sarebbe sintomatico di un' Controparte_3 incapacità strutturale e avrebbe potuto essere gestito tramite una rateizzazione o con la procedura di rottamazione. La reclamante sottolinea come le difficoltà economiche incontrate deriverebbero esclusivamente da una gestione episodica o imprudente e non da uno stato di insolvenza strutturale e conclude sollecitando la Corte a volere fare applicazione dell'art. 96 cpc nei confronti della creditrice resistente, rea di avere fatto uso strumentale del ricorso per l'apertura della procedura liquidatoria.
* La doglianza è basata su argomentazioni infondate e generiche dovendosi evidenziare che:
-non esiste un obbligo a carico del creditore ricorrente di intraprendere ogni tipo di azione esecutiva prima di rivolgersi al tribunale fallimentare;
-considerato che non contesta l'esistenza del credito;
che è peraltro Parte_1 pacifico l'esito negativo del pignoramento negativo presso terzi intentato dal creditore, nonché l'impossibilità di promuovere una procedura esecutiva mobiliare ex art. 492 bis cpc, stante l'irreperibilità della società, attestata dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica del pignoramento (doc. 2 resistente), si è del tutto correttamente avvalsa della facoltà prevista CP_1 dal legislatore all'art. 37 co 2 CCII. Quanto allo stato di insolvenza, va rammentato che esso consiste nell'incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. La debitrice contesta di versare in condizioni di insolvenza sottolineando l'assenza di protesti a suo carico e di procedure esecutive. Nel gravame sostiene, senza fornirne prova, che avrebbe la Parte_1 capacità di generare “ricavi significativi e di mantenere un equilibrio nella gestione delle spese con una clientela ampia e diversificata”. Non risultano tuttavia depositati gli ultimi bilanci, carenza che neppure in questa sede viene colmata, quanto meno con la produzione delle scritture contabili obbligatorie. La debitrice si limita a depositare delle fatture attive e passive, vale a dire documentazione che si reputa non rappresentativa della situazione contabile, patrimoniale, economica e pagina 4 di 6 finanziaria della società. Inoltre lo stato di decozione pare evidente alla luce del fatto che neppure il ridimensionamento dei costi attuato nell'ultimo periodo ha consentito alla società di recuperare i fondi per ripianare il debito, peraltro di modesta entità, contratto nei confronti di uno dei fornitori strategici per l'impresa. Né la debitrice chiarisce come intenda far fronte alla propria complessiva esposizione debitoria e cioè con quali mezzi onorerà, oltre al debito nei confronti di quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- CP_1
Riscossione pari all'importo di € 354.483,36 (cfr aggiornamento estratto debitorio sub doc. 4 resistente). Nell'impugnazione viene fatto riferimento a ipotetiche procedure di rottamazione e rateizzazione che tuttavia non risultano essere state neppure avviate. Dal canto suo la resistente ha prodotto la relazione informativa preliminare della curatrice di cui appare utile riportare uno stralcio
“La Società costituita nel novembre del 2019 risulta aver depositato, presso il competente Registro Imprese, unicamente i bilanci 2020 e 2021. Trattasi nello specifico di bilanci semplificati per le c.d. micro imprese i cui valori sono esposti sinteticamente senza alcun dettaglio. L'ultimo bilancio depositato rileva ricavi pari ad euro 288.416 e acquisti per euro 282.901. Nessun documento contabile risulta acquisito. Dalle ricerche eseguite è emerso che la Società occupava n. 6/7 dipendenti nel 2022, n.6 nel 2023, n.5 dipendenti nei primi 2 trimestri del 2024 e n.2 nel terzo trimestre 2024. Sono in corso le verifiche per accertare se vi sono dipendenti in forza alla data di apertura della procedura. Come detto, ad oggi il legale rappresentante non si è ancora presentato alla Curatrice per fornire i chiarimenti e consegnare la documentazione contabile, amministrativa e societaria. L'attivo della procedura, allo stato, risulta costituito unicamente dall'importo di euro 4.319,59 relativo a pagamenti eseguiti sul conto corrente intrattenuto da Parte_1 presso l'istituto Banco Popolare di Sondrio Spa, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII”. Il quadro che emerge dalle prime verifiche compiute dalla curatrice conferma la conclusione cui è pervenuto il tribunale circa l'incapacità della società di operare proficuamente sul mercato, versando in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
pagina 5 di 6 Il reclamo va dunque respinto e la reclamante condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. Ricorrono le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 51 CCII come novellato dal Correttivo ter. Nella fattispecie in esame la macroscopica infondatezza delle censure palesa il carattere meramente pretestuoso del gravame e dunque che l'organo di gestione della società ha promosso l'impugnazione pur nella consapevolezza di non avere alcun argomento a sostegno della revoca della liquidazione giudiziale. Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali in via solidale con la società anche dell'amministratore della reclamante . Parte_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 759/2024 emessa il 7.11.2024 dal Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 759/2024 del Tribunale di Milano;
2. condanna la reclamante e in via solidale a rifondere le Parte_2 spese di lite alla parte reclamata costituita liquidate nell'importo di euro
3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante e del suo amministratore , dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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