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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 924/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 924/2020 R.G. promossa da:
con sede in Feltre (BL), via Camp Lonc n. 9, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Della Luna del foro di Mantova, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Mantova, via Poma n. 20
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. e P. IVA con sede in Tortona (AL), strada Controparte_1 P.IVA_1 statale per Voghera, Località Capitania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gabriele Piccinini del foro di Alessandria, PEC e dall'avv. Marrico Morosini del foro di Email_2
1 Torino, PEC , ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Torino, via Vassalli Eandi n. 2
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione in data 12 agosto 2020, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 434/2020, emessa dal Tribunale di Alessandria,
pubblicata il 4 agosto 2020 e non notificata.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto fallimento di Parte_1
comunicato dall'avv. Marco Della Luna alla Corte e alla parte Appellante,
[...]
unitamente alla produzione della relativa sentenza di fallimento, questa Corte, con ordinanza in data 6 settembre 2021, rilevato non essere intervenuta, sino a quella data, costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, con la predetta ordinanza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3
R.G. 924/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 924/2020 R.G. promossa da:
con sede in Feltre (BL), via Camp Lonc n. 9, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Della Luna del foro di Mantova, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Mantova, via Poma n. 20
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. e P. IVA con sede in Tortona (AL), strada Controparte_1 P.IVA_1 statale per Voghera, Località Capitania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gabriele Piccinini del foro di Alessandria, PEC e dall'avv. Marrico Morosini del foro di Email_2
1 Torino, PEC , ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Torino, via Vassalli Eandi n. 2
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione in data 12 agosto 2020, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 434/2020, emessa dal Tribunale di Alessandria,
pubblicata il 4 agosto 2020 e non notificata.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto fallimento di Parte_1
comunicato dall'avv. Marco Della Luna alla Corte e alla parte Appellante,
[...]
unitamente alla produzione della relativa sentenza di fallimento, questa Corte, con ordinanza in data 6 settembre 2021, rilevato non essere intervenuta, sino a quella data, costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, con la predetta ordinanza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3