Sentenza 17 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2018, n. 33107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33107 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/07/2016 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 12/07/2016 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ID TI in relazione ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 166, commi 1, lett. a) e c), e 2, d.lgs. 58/1998, per essere estinti per prescrizione, confermando la condanna ai fini civili. In particolare, le imputazioni concernevano l'associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività di investimento e gestione collettiva del risparmio (capo A) e i reati-fine di esercizio continuato delle attività finanziarie abusive nei confronti 65 risparmiatori.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di ID TI, Avv. Lorenzo Fabbro, deducendo il vizio di omessa motivazione in relazione al capo B dell'imputazione, ed alla conferma delle statuizioni civili. Lamenta che, con riferimento alle 65 fattispecie descritte al capo B, la responsabilità non possa essere fatta derivare di per sé dal ruolo di partecipe all'associazione per delinquere, come affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del partecipe o del capo per i reati-fine dell'associazione; in relazione alle 65 fattispecie la condotta di ID è indicata soltanto in cinque ipotesi;
sicché la Corte distrettuale avrebbe dovuto esporre i motivi per i quali il ID aveva una generica consapevolezza di ciascun reato posto in essere dagli altri coimputati senza il suo materiale intervento o il suo contributo morale. Il difetto di motivazione concerne altresì la conferma dei capi civili, avendo la Corte distrettuale riconosciuto la piena legittimazione ad ottenere il risarcimento del danno anche in favore di LO IN, ancorché non contattata direttamente dal ID;
lamenta che la responsabilità civile da reato possa essere affermata solo nel caso in cui vi sia un rapporto di causalità tra la condotta attribuita al partecipe ed il singolo fatto;
inoltre, non risulta specificato a quale delle due imputazioni consegua la responsabilità civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato, con riferimento al reato di cui al capo B, che l'imputato non risponde di ipotesi di truffa, bensì del concorso di persone nel reato di esercizio abusivo di attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, integrato dall'esercizio di una unica e complessa attività articolata in diverse condotte preordinate dai partecipi, che si sono coordinati fra loro sul tipo di offerta, sulle condizioni da praticare, sui tempi nei quali promettere le restituzioni ai vari investitori;
l'accordo, in altri termini, ha avuto ad oggetto tutti gli investimenti contestati, indipendentemente dal singolo 'associato' che abbia contattato il singolo risparmiatore e gestito il singolo caso.Al riguardo, va rammentato che il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini, Rv. 269451), Del resto, la sentenza impugnata ha richiamato gli elementi dai quali è stata desunta la piena e consapevole partecipazione del ID (in particolare, p. 17) al sistema illecito ideato, sulla base del c.d, "schema di Ponzi", da D'IN Franco, e, dunque, al reato-fine contestato al capo B.
1.2. Ne consegue la legittimità della condanna al risarcimento del danno anche nei confronti di IN LO, ancorché non contattata direttamente dal ID, e la manifesta infondatezza della seconda doglianza. Invero, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271, che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha individuato un nesso mediato ma eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione, ancorché per i reati fine l'imputato fosse stato assolto); inoltre, la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482). Inoltre, va considerato che, in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239189).Nel caso in esame, dunque, l'imputato è stato legittimamente condannato al risarcimento dei danni (anche) nei confronti di IN LO, in quanto danneggiata dai reati di associazione per delinquere e di esercizio abusivo di attività di investimento ascritti al ID;
premesso che, in relazione al reato associativo deve ritenersi sussistere un danno 'diretto', con riferimento al reato di esercizio abusivo dell'attività di investimento, va evidenziato che il rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto-reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Ricc