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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/08/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 818/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Dalle Saline, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Galleria R. Sanzio 22/9
appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Bertocchi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, Viale E. Chiesa 17 appellato
e di
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._3 appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 266/2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 20.12.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
Accogliere l'appello avverso la sentenza n. 266/2022, resa dal Giudice di Pace di
Massa nella causa RG. 437/2020 e depositata nella Cancelleria del Giudice di Pace di Massa il 21.11.2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto, in riforma del solo capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle spese, condannare in via solidale i sigg. C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. a rifondere all'appellante le complessive spese di
[...] C.F._3 lite del giudizio sia di primo sia di secondo grado.”
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in CP_1 sostituzione dell'udienza di p.c. in data 20.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis:
- confermare, sia pure con diversa motivazione (così come indicato in premessa), la compensazione delle spese operata dal sig. G. Di Pace nella sentenza appellata;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 CP_1
e , interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Mace
[...] CP_2 di Massa n-. 437/2020, pubblicata il 21.11.2022, con la quale, a definizione del primo grado del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal medesimo avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2020, emesso il 04.02.2020 – in forza Parte_1 del quale gli è stato intimato di pagare la somma di € 1.424,83, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria - in qualità di soci di ed a Controparte_3 titolo di rimborso della quota di sua pertinenza (pari a 1/3) dell'esposizione debitoria della società appena indicata (sorta nel periodo nel quale il non aveva Parte_1 ancora esercitato il recesso dalla compagine sociale, intervenuto con raccomandata
A/R del 29.09.2017), esposizione debitoria estinta per intero (e quindi anche per suo conto) dagli odierni appellati - l'opposizione è stata accolta, con conseguente conferma del richiamato provvedimento monitorio, per effetto della ritenuta fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dal per Parte_1 essere la controversia devoluta in arbitrato, in forza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dell'atto costitutivo della società; essendo state, tuttavia, le spese processuali compensate dal primo Giudice, ex art. 92 comma 2 c.p.c., a fronte della soccombenza delle controparti, in difetto dei presupposti previsti dalla disposizione appena citata. .
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il primo Giudice erroneamente compensato le spese di lite pur a fronte della contestazione da parte degli opposti dell'eccezione di difetto di competenza del
Tribunale adito sollevata dal medesimo opponente e ciò in virtù del mero testuale rilievo secondo cui “la vertenza seguirà il suo corso presso altro organo”, senza tenere quindi conto della soccombenza degli stessi opposti in relazione all'eccezione pregiudiziale in accoglimento della quale la causa era stata definita con la revoca del decreto ingiuntivo.
3 Il ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato , instando per il CP_1 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, con condanna della controparte alla rifusione del giudizio di appello, sull'assunto della legittimità della compensazione delle spese processuali disposta dal Giudice di Pace, tenuto conto dell'opinabilità dell'applicabilità della clausola compromissoria alle pretese patrimoniali fatte valere dai soci nei confronti degli ex soci, questione controversa in dottrina ed in giurisprudenza;
sussistendo, pertanto “gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma. 2 cpc” atte a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Nella dichiarata contumacia dell'appellato , la causa è stata trattenuta in CP_2 decisione in grado di appello sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, come in epigrafe trascritte, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra circa la materia del contendere in sede di gravame, con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile al caso oggetto di giudizio – inerente all'invocato diritto dei soci opposti al rimborso pro quota della somma dagli stessi pagata al fine di estinguere l'esposizione debitoria gravante sulla società in nome collettivo, anche in misura corrispondente alla quota di partecipazione alla medesima compagine sociale di pertinenza del socio receduto - la clausola arbitrale convenuta nell'atto costitutivo della medesima società, trattandosi di diritto sorto allorchè il vincolo sociale con l'ex socio (receduto) era ancora in essere. La correttezza o meno di tale ratio decidendi non costituisce oggetto della presente decisione, non risultando spiegata impugnazione sul punto, assumendo piuttosto rilievo, ai fini della decisione, che gli opposti non hanno aderito a siffatta eccezione pregiudiziale, resistendo ad essa, per quanto si evince dall'esame degli atti;
essendo quindi occorsa la pronuncia giudiziale onde dirimere il contrasto tra le parti, con la pronuncia impugnata, in forza della quale è stata
4 dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conformità a principio consolidato in giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass.. 24444/2019, Id. n. 25939/2021). A ben vedere, l'eccezione attinente all'ambito di applicabilità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale – quale in effetti risulta essere quella di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo di
[...]
- non pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso CP_3 tecnico (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale, che pone una questione di competenza (cfr. Cass., SS.UU., Ord. n. 24153, del
25.10.2013), attenendo, piuttosto, alla stessa proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunziando alla tutela giurisdizionale, di modo che il tema della validità o interpretazione della clausola compromissoria afferisce al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 16071/2024, Id. n. 21942/2018, Id. n. n. 22748/2015, Id. n. 10332/2016, Id. n.
13516/2004, Id. n. 16205/2004, Id. n. 14234/2004, Id. n. 15783/2003, Cass. SS.UU.
n. 527/2000). Quanto appena precisato vale per mera completezza di motivazione, non costituendo oggetto di gravame – giova ribadire - la statuizione con la quale il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in dipendenza della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adito, in virtù dell'eccepita clausola arbitrale;
non ostando a tale conclusione i rilievi difensivi contrari del circa l'operatività della CP_1 medesima clausola nella fattispecie in esame, non avendo quest'ultimo proposto appello incidentale sul punto.
Ciò che assume piuttosto rilievo in questa sede è che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace – cui si riferisce l'unico motivo di gravame - non trova giustificazione in alcuna delle ragioni in virtù delle quali l'art. 92 comma 2 c.p.c.
– nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (risultante dalla riforma introdotta con il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014) - consente al giudicante di compensare dette spese, ciò che è possibile, in effetti, soltanto “se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018, qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Nella fattispecie per cui è giudizio, in effetti, la soccombenza implicata dalla pronuncia emessa in primo grado, lungi dal configurarsi reciproca, attiene soltanto alla richiamata eccezione pregiudiziale, la cui portata assorbente ha precluso l'esame del merito della controversia, concernendo questione non nuova, essendo stata trattata in diverse occasioni nella casistica giudiziaria, sia pure con orientamenti non sempre univoci nella giurisprudenza di merito, ma essendosi consolidato comunque un indirizzo assolutamente prevalente, aderente, per l'appunto, alla soluzione adottata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Trib.
Milano 30.10.2012, Id. n. 23.01.2014, Id. n. 15.07.2014, Id. n. 23.01.2017, Id.
11.03.2020, Id. 30.11.2023, Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese,
Ordinanza, 03.03.2025, n. 2384, Trib. Milano Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 06.05.2025) e ciò in virtù dell'irrilevanza per il patto arbitrale delle vicende inerenti al rapporto negoziale al quale esso acceda, in coerente applicazione del principio di autonomia della clausola compromissoria sancito dall'articolo 808 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 565/1999, Id. n. 22608/2011); indirizzo, quello appena richiamato, che risulta da tempo recepito anche dalla stessa Corte di Cassazione, che ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che devono ritenersi incluse nella clausola compromissoria statutaria tutte le controversie (anche tra soci) che si fondino, appunto, su una causa petendi afferente a diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno, per effetto di recesso dell'ex socio o di esclusione del medesimo, attesa l'autonomia della clausola compromissoria, in virtù della quale essa non è attinta dagli eventi estintivi del contratto in cui è inserita (cfr. Cass. n.
17823/2022, Id. n. 24247/2020, Id. n. 10399/2018, Id. n. 5836/2013, Id. n. 565/1999); dovendosi quindi escludere che ricorra l'ipotesi di “mutamento della giurisprudenza”, cui fa riferimento il succitato art. 92 comma 2 c.p.c., così come che la mera esistenza di indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di merito (tutt'altro che infrequente in un ordinamento non fondato sull'efficacia vincolante dei precedenti giudiziari) integri grave ed eccezionale ragione giustificativa della compensazione delle spese di giudizio (cfr. Cass. n. 17966/2024).
La Corte regolatrice ha peraltro chiarito che: "l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed
6 eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” e che anche
“l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere
l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (cfr. Cass.
n. 7992/2022). Nel caso in questione, a ben vedere, l'orientamento cui ha prestato adesione l'impugnata sentenza si era già consolidato in giurisprudenza al momento della proposizione della domanda giudiziale nelle forme del procedimento monitorio, in virtù dei citati arresti della Corte regolatrice.
Né può evidentemente integrare grave ed eccezionale ragione giustificativa della compensazione delle spese di lite il fatto che – secondo quanto sostenuto dal
Giudice di Pace – “la vertenza” sarebbe destinata ad avere “il suo corso presso altro organo”, atteso che, ove tale organo decidente debba essere inteso quello arbitrale, non è detto evidentemente che la procedura arbitrale venga effettivamente introdotta dalle parti interessate, trattandosi di iniziativa rimessa alla loro volontà; mentre, ove l'
“organo” cui si è fatto riferimento in tale contesto sia piuttosto il Giudice adito in sede di impugnazione, ciò non osta all'operatività del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. ed all'applicabilità del principio di soccombenza ai fini della definizione del regime delle spese processuali, dovendosi ribadire l'insussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 92 comma 2 c.p.c. ai fini della compensazione delle stesse. In effetti, il fatto che la decisione si sia esaurita in una pronuncia sull'eccezione non integra, di per sé, grave ed eccezionale ragione per giustificativa della compensazione, in deroga al principio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.), avendo detta eccezione pur sempre costituito materia del contendere oggetto delle contrapposte allegazioni difensive delle parti, essendo occorsa una pronuncia giudiziale per dirimere il contrasto sul punto.
7 L'appello del va pertanto accolto, con conseguente condanna degli Parte_1 appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Non puo essere accolta la pretesa dell'appellante volta alla rifusione del pagamento asseritamente sostenuto per la registrazione della sentenza di primo grado (per l'importo di € 208.75, oltre accessori), in difetto di supporto probatorio
(non essendo stato detto versamento dimostrato) e, comunque, in ragione dell'inammissibilità di detta pretesa, della quale non si ravvisa traccia nelle conclusioni trascritte in atto di appello, né in quelle contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo stata fatta valere soltanto in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
*
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto da , condanna e , Parte_1 CP_1 CP_2 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.254,00, di cui € 49,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, se dovuti come per legge, in relazione al primo grado, e che liquida in complessivi € 2.974,00, di cui
€ 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, se dovuti come per legge, in riferimento al grado di appello. .
Così deciso in Massa, il 06.08.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 818/2023 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Dalle Saline, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Galleria R. Sanzio 22/9
appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Bertocchi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, Viale E. Chiesa 17 appellato
e di
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._3 appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 266/2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 20.12.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
Accogliere l'appello avverso la sentenza n. 266/2022, resa dal Giudice di Pace di
Massa nella causa RG. 437/2020 e depositata nella Cancelleria del Giudice di Pace di Massa il 21.11.2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto, in riforma del solo capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle spese, condannare in via solidale i sigg. C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. a rifondere all'appellante le complessive spese di
[...] C.F._3 lite del giudizio sia di primo sia di secondo grado.”
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in CP_1 sostituzione dell'udienza di p.c. in data 20.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis:
- confermare, sia pure con diversa motivazione (così come indicato in premessa), la compensazione delle spese operata dal sig. G. Di Pace nella sentenza appellata;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 CP_1
e , interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Mace
[...] CP_2 di Massa n-. 437/2020, pubblicata il 21.11.2022, con la quale, a definizione del primo grado del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal medesimo avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2020, emesso il 04.02.2020 – in forza Parte_1 del quale gli è stato intimato di pagare la somma di € 1.424,83, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria - in qualità di soci di ed a Controparte_3 titolo di rimborso della quota di sua pertinenza (pari a 1/3) dell'esposizione debitoria della società appena indicata (sorta nel periodo nel quale il non aveva Parte_1 ancora esercitato il recesso dalla compagine sociale, intervenuto con raccomandata
A/R del 29.09.2017), esposizione debitoria estinta per intero (e quindi anche per suo conto) dagli odierni appellati - l'opposizione è stata accolta, con conseguente conferma del richiamato provvedimento monitorio, per effetto della ritenuta fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dal per Parte_1 essere la controversia devoluta in arbitrato, in forza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dell'atto costitutivo della società; essendo state, tuttavia, le spese processuali compensate dal primo Giudice, ex art. 92 comma 2 c.p.c., a fronte della soccombenza delle controparti, in difetto dei presupposti previsti dalla disposizione appena citata. .
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il primo Giudice erroneamente compensato le spese di lite pur a fronte della contestazione da parte degli opposti dell'eccezione di difetto di competenza del
Tribunale adito sollevata dal medesimo opponente e ciò in virtù del mero testuale rilievo secondo cui “la vertenza seguirà il suo corso presso altro organo”, senza tenere quindi conto della soccombenza degli stessi opposti in relazione all'eccezione pregiudiziale in accoglimento della quale la causa era stata definita con la revoca del decreto ingiuntivo.
3 Il ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato , instando per il CP_1 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, con condanna della controparte alla rifusione del giudizio di appello, sull'assunto della legittimità della compensazione delle spese processuali disposta dal Giudice di Pace, tenuto conto dell'opinabilità dell'applicabilità della clausola compromissoria alle pretese patrimoniali fatte valere dai soci nei confronti degli ex soci, questione controversa in dottrina ed in giurisprudenza;
sussistendo, pertanto “gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma. 2 cpc” atte a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Nella dichiarata contumacia dell'appellato , la causa è stata trattenuta in CP_2 decisione in grado di appello sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, come in epigrafe trascritte, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra circa la materia del contendere in sede di gravame, con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile al caso oggetto di giudizio – inerente all'invocato diritto dei soci opposti al rimborso pro quota della somma dagli stessi pagata al fine di estinguere l'esposizione debitoria gravante sulla società in nome collettivo, anche in misura corrispondente alla quota di partecipazione alla medesima compagine sociale di pertinenza del socio receduto - la clausola arbitrale convenuta nell'atto costitutivo della medesima società, trattandosi di diritto sorto allorchè il vincolo sociale con l'ex socio (receduto) era ancora in essere. La correttezza o meno di tale ratio decidendi non costituisce oggetto della presente decisione, non risultando spiegata impugnazione sul punto, assumendo piuttosto rilievo, ai fini della decisione, che gli opposti non hanno aderito a siffatta eccezione pregiudiziale, resistendo ad essa, per quanto si evince dall'esame degli atti;
essendo quindi occorsa la pronuncia giudiziale onde dirimere il contrasto tra le parti, con la pronuncia impugnata, in forza della quale è stata
4 dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conformità a principio consolidato in giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass.. 24444/2019, Id. n. 25939/2021). A ben vedere, l'eccezione attinente all'ambito di applicabilità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale – quale in effetti risulta essere quella di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo di
[...]
- non pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso CP_3 tecnico (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale, che pone una questione di competenza (cfr. Cass., SS.UU., Ord. n. 24153, del
25.10.2013), attenendo, piuttosto, alla stessa proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunziando alla tutela giurisdizionale, di modo che il tema della validità o interpretazione della clausola compromissoria afferisce al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 16071/2024, Id. n. 21942/2018, Id. n. n. 22748/2015, Id. n. 10332/2016, Id. n.
13516/2004, Id. n. 16205/2004, Id. n. 14234/2004, Id. n. 15783/2003, Cass. SS.UU.
n. 527/2000). Quanto appena precisato vale per mera completezza di motivazione, non costituendo oggetto di gravame – giova ribadire - la statuizione con la quale il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in dipendenza della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adito, in virtù dell'eccepita clausola arbitrale;
non ostando a tale conclusione i rilievi difensivi contrari del circa l'operatività della CP_1 medesima clausola nella fattispecie in esame, non avendo quest'ultimo proposto appello incidentale sul punto.
Ciò che assume piuttosto rilievo in questa sede è che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace – cui si riferisce l'unico motivo di gravame - non trova giustificazione in alcuna delle ragioni in virtù delle quali l'art. 92 comma 2 c.p.c.
– nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (risultante dalla riforma introdotta con il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014) - consente al giudicante di compensare dette spese, ciò che è possibile, in effetti, soltanto “se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018, qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Nella fattispecie per cui è giudizio, in effetti, la soccombenza implicata dalla pronuncia emessa in primo grado, lungi dal configurarsi reciproca, attiene soltanto alla richiamata eccezione pregiudiziale, la cui portata assorbente ha precluso l'esame del merito della controversia, concernendo questione non nuova, essendo stata trattata in diverse occasioni nella casistica giudiziaria, sia pure con orientamenti non sempre univoci nella giurisprudenza di merito, ma essendosi consolidato comunque un indirizzo assolutamente prevalente, aderente, per l'appunto, alla soluzione adottata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Trib.
Milano 30.10.2012, Id. n. 23.01.2014, Id. n. 15.07.2014, Id. n. 23.01.2017, Id.
11.03.2020, Id. 30.11.2023, Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese,
Ordinanza, 03.03.2025, n. 2384, Trib. Milano Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 06.05.2025) e ciò in virtù dell'irrilevanza per il patto arbitrale delle vicende inerenti al rapporto negoziale al quale esso acceda, in coerente applicazione del principio di autonomia della clausola compromissoria sancito dall'articolo 808 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 565/1999, Id. n. 22608/2011); indirizzo, quello appena richiamato, che risulta da tempo recepito anche dalla stessa Corte di Cassazione, che ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che devono ritenersi incluse nella clausola compromissoria statutaria tutte le controversie (anche tra soci) che si fondino, appunto, su una causa petendi afferente a diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno, per effetto di recesso dell'ex socio o di esclusione del medesimo, attesa l'autonomia della clausola compromissoria, in virtù della quale essa non è attinta dagli eventi estintivi del contratto in cui è inserita (cfr. Cass. n.
17823/2022, Id. n. 24247/2020, Id. n. 10399/2018, Id. n. 5836/2013, Id. n. 565/1999); dovendosi quindi escludere che ricorra l'ipotesi di “mutamento della giurisprudenza”, cui fa riferimento il succitato art. 92 comma 2 c.p.c., così come che la mera esistenza di indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di merito (tutt'altro che infrequente in un ordinamento non fondato sull'efficacia vincolante dei precedenti giudiziari) integri grave ed eccezionale ragione giustificativa della compensazione delle spese di giudizio (cfr. Cass. n. 17966/2024).
La Corte regolatrice ha peraltro chiarito che: "l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed
6 eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” e che anche
“l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere
l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (cfr. Cass.
n. 7992/2022). Nel caso in questione, a ben vedere, l'orientamento cui ha prestato adesione l'impugnata sentenza si era già consolidato in giurisprudenza al momento della proposizione della domanda giudiziale nelle forme del procedimento monitorio, in virtù dei citati arresti della Corte regolatrice.
Né può evidentemente integrare grave ed eccezionale ragione giustificativa della compensazione delle spese di lite il fatto che – secondo quanto sostenuto dal
Giudice di Pace – “la vertenza” sarebbe destinata ad avere “il suo corso presso altro organo”, atteso che, ove tale organo decidente debba essere inteso quello arbitrale, non è detto evidentemente che la procedura arbitrale venga effettivamente introdotta dalle parti interessate, trattandosi di iniziativa rimessa alla loro volontà; mentre, ove l'
“organo” cui si è fatto riferimento in tale contesto sia piuttosto il Giudice adito in sede di impugnazione, ciò non osta all'operatività del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. ed all'applicabilità del principio di soccombenza ai fini della definizione del regime delle spese processuali, dovendosi ribadire l'insussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 92 comma 2 c.p.c. ai fini della compensazione delle stesse. In effetti, il fatto che la decisione si sia esaurita in una pronuncia sull'eccezione non integra, di per sé, grave ed eccezionale ragione per giustificativa della compensazione, in deroga al principio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.), avendo detta eccezione pur sempre costituito materia del contendere oggetto delle contrapposte allegazioni difensive delle parti, essendo occorsa una pronuncia giudiziale per dirimere il contrasto sul punto.
7 L'appello del va pertanto accolto, con conseguente condanna degli Parte_1 appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Non puo essere accolta la pretesa dell'appellante volta alla rifusione del pagamento asseritamente sostenuto per la registrazione della sentenza di primo grado (per l'importo di € 208.75, oltre accessori), in difetto di supporto probatorio
(non essendo stato detto versamento dimostrato) e, comunque, in ragione dell'inammissibilità di detta pretesa, della quale non si ravvisa traccia nelle conclusioni trascritte in atto di appello, né in quelle contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo stata fatta valere soltanto in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
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Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto da , condanna e , Parte_1 CP_1 CP_2 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.254,00, di cui € 49,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, se dovuti come per legge, in relazione al primo grado, e che liquida in complessivi € 2.974,00, di cui
€ 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, se dovuti come per legge, in riferimento al grado di appello. .
Così deciso in Massa, il 06.08.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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