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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7485 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare,
e vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Caserta, alla piazza Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. FUSCHETTI GIANLUCA ( ) che C.F._1
unitamente all'avv. RASCIO NICOLA ( la C.F._2
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce agli atti di giudizio
- OPPOSTA - 2
E
(Trib. Napoli – Controparte_1
149/2020 – G.D. Dott.ssa Ferrara), c.f./p.iva , P.IVA_2
in persona del Curatore Dott. Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento di autorizzazione del G.D. e giusta procura allegata agli atti, dall'avv. PALLADINO NICOLA, c.f. C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale
Is. E/5
- OPPONENTE -
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
VIA MARCHESIELLO N. 20 81025 MARCIANISE presso lo studio dell'avv. FOGLIA CIRO ( ) che la rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
P. IVA n. rappresentata e difesa giusta procura P.IVA_4
in calce al presente atto dall'avvocato Antonietta Marino
(C.F. ), unitamente alla quale C.F._5 3
elettivamente domicilia in Capodrise (CE) alla via
Capobianco n.41
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 619 c.p.c., notificato in data 22
dicembre 2022, il Controparte_1
(Trib. Napoli – 149/2020 – G.D. Dott.ssa
[...]
Ferrara), C.F. , in persona del Curatore Dott. P.IVA_2
ha proposto opposizione eccependo la Parte_2
carenza di legittimazione attiva della Parte_1
creditore pignorante;
l'impignorabilità e/o indisponibilità
delle somme;
il diritto del fallimento all'assegnazione delle somme;
infine, ha chiesto la sospensione del procedimento esecutivo.
La ha depositato tempestivamente, memorie Parte_1
difensive, chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dal Controparte_1
attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum
in mora; nel merito, rigettare l'opposizione ex art. 619
c.p.c. proposta dal Parte_3 [...]
, attesa la manifesta infondatezza sia in fatto
[...]
che in diritto. Con ordinanza comunicata a mezzo PEC in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli, Sezione
Esecuzioni Mobiliari, G.E. dott. Ciccarelli, R.G.
5572/2022, ha sospeso la procedura esecutiva recante
l'iscrizione in epigrafe, condannando la parte opposta
al pagamento delle spese della presente fase Parte_1
processuale, che liquida in favore della parte opponente
in € 1.300,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%;
iva e cpa, se dovute, come per legge nonché condannando
altresì al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 10.000,00 Controparte_1
ex art. 96, comma 3, c.p.c. e fissando termine perentorio
di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di
merito a cognizione piena della presente opposizione,
secondo le modalità previste in ragione della materia e del
rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini di cui
all'art. 163 bis ridotti della metà.
Con l'atto in esame la introduce il giudizio Parte_1
di merito ai sensi dell'art. 616 e ss. c.p.c., afferente all'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal
[...]
in ottemperanza al provvedimento emesso dal Controparte_1 5
Tribunale di Napoli, Sezione Esecuzioni Mobiliari, G.E.
dott. Ciccarelli, R.G. 5572/2022.
Si costituiscono il Controparte_1
, ed
[...] Controparte_2 Controparte_3
ed impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26 giugno 2025 il Tribunale, sulle conclusioni formulate dalle parti, assegnava la causa in decisione.
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal Controparte_1
avverso la procedura esecutiva intentata da Parte_1
Tale giudizio di merito è stato introdotto da parte opposta creditore procedente nella procedura Parte_1
esecutiva di pignoramento presso terzi.
Nelle more del giudizio, e sempre in via preliminare,
occorre prendere atto che con nota del 4 aprile 2025
l'opponente ha Controparte_1
dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo con l'opposta ed ha depositato rinuncia agli atti Parte_1
del presente giudizio ed all'intervento nella procedura esecutiva mobiliare n.5572/2022. 6
Con atto depositato in data 8 aprile 2025 la Parte_1
ha accettato tale rinuncia.
Orbene, rebus sic stantibus, non rimane a questo Giudice
che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale situazione si ha soltanto allorché sopravvenga una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti in causa, facendo venir meno in radice e totalmente la necessità di una qualsiasi pronuncia del
Giudice sull'oggetto della controversia. In poche parole,
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è una vera e propria pronuncia dichiarativa che pone fine al processo a seguito del venir meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatta valere. Tuttavia, nel caso di definizione del processo con tale dichiarazione,
sussistendo un minimo contrasto tra le parti, il Giudice
deve delibare il fondamento della domanda, al fine di regolare le spese giudiziali, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ebbene, tra le parti vi è accordo implicito anche in ordine alle spese in favore della compensazione integrale: invero, parte rinunciante nulla ha chiesto in ordine alle spese e parte accettante ha espressamente indicato la compensazione in ordine alle spese di giudizio. 7
Le altre parti costituite, trattandosi di procedimento di merito in relazione all'opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., non hanno specifico interesse nella presente procedura e pertanto, ogni eccezione o considerazione da loro proposta va esaminata in altra sede.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare,
e vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Caserta, alla piazza Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. FUSCHETTI GIANLUCA ( ) che C.F._1
unitamente all'avv. RASCIO NICOLA ( la C.F._2
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce agli atti di giudizio
- OPPOSTA - 2
E
(Trib. Napoli – Controparte_1
149/2020 – G.D. Dott.ssa Ferrara), c.f./p.iva , P.IVA_2
in persona del Curatore Dott. Parte_2
rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento di autorizzazione del G.D. e giusta procura allegata agli atti, dall'avv. PALLADINO NICOLA, c.f. C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale
Is. E/5
- OPPONENTE -
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
VIA MARCHESIELLO N. 20 81025 MARCIANISE presso lo studio dell'avv. FOGLIA CIRO ( ) che la rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
P. IVA n. rappresentata e difesa giusta procura P.IVA_4
in calce al presente atto dall'avvocato Antonietta Marino
(C.F. ), unitamente alla quale C.F._5 3
elettivamente domicilia in Capodrise (CE) alla via
Capobianco n.41
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 619 c.p.c., notificato in data 22
dicembre 2022, il Controparte_1
(Trib. Napoli – 149/2020 – G.D. Dott.ssa
[...]
Ferrara), C.F. , in persona del Curatore Dott. P.IVA_2
ha proposto opposizione eccependo la Parte_2
carenza di legittimazione attiva della Parte_1
creditore pignorante;
l'impignorabilità e/o indisponibilità
delle somme;
il diritto del fallimento all'assegnazione delle somme;
infine, ha chiesto la sospensione del procedimento esecutivo.
La ha depositato tempestivamente, memorie Parte_1
difensive, chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dal Controparte_1
attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum
in mora; nel merito, rigettare l'opposizione ex art. 619
c.p.c. proposta dal Parte_3 [...]
, attesa la manifesta infondatezza sia in fatto
[...]
che in diritto. Con ordinanza comunicata a mezzo PEC in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli, Sezione
Esecuzioni Mobiliari, G.E. dott. Ciccarelli, R.G.
5572/2022, ha sospeso la procedura esecutiva recante
l'iscrizione in epigrafe, condannando la parte opposta
al pagamento delle spese della presente fase Parte_1
processuale, che liquida in favore della parte opponente
in € 1.300,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%;
iva e cpa, se dovute, come per legge nonché condannando
altresì al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 10.000,00 Controparte_1
ex art. 96, comma 3, c.p.c. e fissando termine perentorio
di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di
merito a cognizione piena della presente opposizione,
secondo le modalità previste in ragione della materia e del
rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini di cui
all'art. 163 bis ridotti della metà.
Con l'atto in esame la introduce il giudizio Parte_1
di merito ai sensi dell'art. 616 e ss. c.p.c., afferente all'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal
[...]
in ottemperanza al provvedimento emesso dal Controparte_1 5
Tribunale di Napoli, Sezione Esecuzioni Mobiliari, G.E.
dott. Ciccarelli, R.G. 5572/2022.
Si costituiscono il Controparte_1
, ed
[...] Controparte_2 Controparte_3
ed impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26 giugno 2025 il Tribunale, sulle conclusioni formulate dalle parti, assegnava la causa in decisione.
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal Controparte_1
avverso la procedura esecutiva intentata da Parte_1
Tale giudizio di merito è stato introdotto da parte opposta creditore procedente nella procedura Parte_1
esecutiva di pignoramento presso terzi.
Nelle more del giudizio, e sempre in via preliminare,
occorre prendere atto che con nota del 4 aprile 2025
l'opponente ha Controparte_1
dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo con l'opposta ed ha depositato rinuncia agli atti Parte_1
del presente giudizio ed all'intervento nella procedura esecutiva mobiliare n.5572/2022. 6
Con atto depositato in data 8 aprile 2025 la Parte_1
ha accettato tale rinuncia.
Orbene, rebus sic stantibus, non rimane a questo Giudice
che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale situazione si ha soltanto allorché sopravvenga una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti in causa, facendo venir meno in radice e totalmente la necessità di una qualsiasi pronuncia del
Giudice sull'oggetto della controversia. In poche parole,
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è una vera e propria pronuncia dichiarativa che pone fine al processo a seguito del venir meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatta valere. Tuttavia, nel caso di definizione del processo con tale dichiarazione,
sussistendo un minimo contrasto tra le parti, il Giudice
deve delibare il fondamento della domanda, al fine di regolare le spese giudiziali, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ebbene, tra le parti vi è accordo implicito anche in ordine alle spese in favore della compensazione integrale: invero, parte rinunciante nulla ha chiesto in ordine alle spese e parte accettante ha espressamente indicato la compensazione in ordine alle spese di giudizio. 7
Le altre parti costituite, trattandosi di procedimento di merito in relazione all'opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., non hanno specifico interesse nella presente procedura e pertanto, ogni eccezione o considerazione da loro proposta va esaminata in altra sede.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso