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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 7/07/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 05/02/2025
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._3
Milano, Via Michele Barozzi n. 1, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Angelo
Bonetta (c.f. ; PEC CodiceFiscale_4 Email_1
che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Monosi (c.f. C.F._5
PEC come da delega in atti.
[...] Email_2
pagina 1 di 39 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Corso Italia n. 8, Milano (MI), C.F._7
presso lo studio dell'avv. Alessandro Castellano (C.F.: PEC: C.F._8
che li rappresenta e difende come da Email_3
delega in atti.
APPELLATI
Oggetto: Diritto di autore e diritti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , , Parte_1 Parte_2
Parte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
I. in via principale nel merito accogliere l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4750/2023 del
7.6.2023 emessa dal Tribunale di Milano nella causa RG 16738/2018, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché accogliere l'istanza per la chiamata del terzo e la domanda riconvenzionale, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Miliano, per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
II. in via istruttoria
a. ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico la prova testimoniale come già dedotta nel giudizio di primo grado;
pagina 2 di 39 b. accogliere le domande istruttorie articolate nell'atto di citazione in appello nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, previa sostituzione del CTU
Prof. alias e nomina di altro professionista;
Per_1 Per_2
c. accogliere l'istanza di ammissione del giuramento decisorio deferito, per il tramite degli scriventi difensori muniti di mandato speciale (cfr. la procura ad litem in atti:
“Inoltre, conferiscono espressamente ai predetti Avvocati, sempre in via disgiunta tra loro, il potere di deferire e riferire il giuramento decisorio, stabilendone la relativa formula”), agli appellati e sulla seguente nuova CP_1 Controparte_2
formula da riproporre per ciascuna delle 7 Opere:
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”; inserendo nella formula la singola denominazione delle 7 Opere per cui è causa, vale a dire: 1)“CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25”; 2)“CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; 3)
“CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”; 4) “CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; 5)
“SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”; 6) “SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e 7) “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5”;
III. sulle spese, in ogni caso: modificare e/o revocare la condanna alle spese legali di controparte per i motivi meglio dedotti negli atti precedenti, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, spese generali pari al 15%, iva e cpa come per legge, e restituzione di quanto provvisoriamente sborsato in forza della sentenza appellata.”
Per CP_1 Controparte_2
“Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia: pagina 3 di 39 - per tutte le allegazioni, eccezioni, difese ed istanze di cui in atti, nonché per tutte quelle di cui agli atti e verbali di causa di primo grado, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
- respinta ogni nuova istanza, deduzione e difesa delle appellanti;
A. in via principale, dichiarare inammissibile l'appello avversario o comunque rigettarlo integralmente in quanto infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4750/2023, resa nel giudizio sub r.g. 16738/2018, pronunciata in data 13 ottobre 2022, pubblicata il 7 giugno 2023 e notificata telematicamente in pari data;
B. comunque rigettare ogni avversa domanda ed istanza in quanto in quanto inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso, anche ex art. 346 c.p.c., accogliere le conclusioni rassegnate dagli esponenti in primo grado, per come di seguito riportate e ritrascritte, e pertanto:
1.- nel merito, accertare e dichiarare la falsità delle opere “CL 7 LE: Tela grinzata, cm
35x25”; “CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”;
“CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”;
“SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5” di cui è causa e, per l'effetto, previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla violazione del diritto morale d'autore/o dei diritti della personalità;
2.- condannare le convenute e Parte_1 Parte_2
alla riparazione della predetta violazione mediante Parte_3
l'apposizione a proprie spese sulle stesse, a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime ai sensi dell'art. 169 l. 633/41;
pagina 4 di 39 3.- in subordine autorizzare gli odierni attori a procedere direttamente all'apposizione,
a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime ai sensi dell'art. 169 l. 633/41, con rivalsa delle relative spese;
4.- in via istruttoria:
I) si insiste, ma solo occorrendo alla luce del fatto che non si ravvisa necessità di ulteriore attività istruttoria, per l'ammissione, previa occorrendo revoca di contraria ordinanza, dei seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel settembre 1991 scrissi sotto dettatura di ER NI la lettera che mi si rammostra sub docc. 42, 42bis di parte attrice, lettera che la stessa ER
NI firmò in mia presenza ed alla cui spedizione provvedetti al il recapito del sig.
Per_4 Per_4
2) vero che, sotto dettatura di ER NI, in data 16 maggio 1991 scrissi anche il biglietto che mi si rammostra sub doc. 88 di parte attrice;
3) vero che la Fondazione RO NI ha acquistato per il tramite della sig.ra
[...]
l'epistolario tra la contessa NI e da quest'ultimo messo in CP_3 CP_4
vendita con altri reperti e proprie opere all'asta di Semenzato tenutasi a Venezia il 6-7 giugno 2009;
4) vero altresì che tra le missive acquistate all'asta di cui al capitolo che precede vi erano altresì quelle di cui ai docc. 42, 42bis, 72 e 88 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
5) vero che il file audio che mi viene fatto ascoltare, identificato come
270101_002.MP3, è una parte dell'intervista da me rilasciata al giornalista Tes_1
[...]
6) veri il contenuto e la provenienza dalla Fondazione Fontana e dalla Fondazione
Arnaldo Pomodoro delle e-mail sub doc. 45 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
pagina 5 di 39 7) veri il contenuto e la provenienza dal sottoscritto LO dell'e-mail Tes_2
Galleria dello Scudo/Fondazione NI del 2/4/2019 di cui al doc. 70 di parte attrice che mi si rammostra;
8) vera la provenienza dalla sottoscritta delle perizie sub docc. 62, 62bis e 29 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
9) vero che ho redatto la relazione che mi si rammostra in estratto quale doc. 69 del fascicolo di parte attrice con l'allegata copia dell'autentica quale all. 13 al medesimo documento rammostratomi, recante firma e timbro del sottoscritto sul retro del foglio;
10) vera la provenienza del doc. 92 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra dagli atti dell'anagrafe del Comune di Milano;
11) vera la provenienza degli estratti per riassunto degli atti di morte sub docc. 56 e 57 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano dagli atti dell'anagrafe del Comune di Milano.
Si indicano a testi sui capitoli che precedono i sigg.ri: di Testimone_3
EO, viale Papiniano 33, Milano sui capitoli nn. 1 e 2; , c/o Testimone_4
Fondazione RO NI, via Del Bon 1, Milano, sui capitoli 3 e 4; c/o Tes_5
Archivio Uliano Lucas, via NI 37, Saronno (VA) sul capitolo 5; c/o Tes_6
Fondazione Arnaldo Pomodoro, vicolo dei Lavandai 2/A, Milano sul capitolo 6; Tes_7
, c/o Fondazione Fontana, corso Monforte 23, Milano, sul capitolo 6;
[...] Tes_8
, via Scudo di Francia 2, Verona, sul capitolo 7; via Bertani 10,
[...] Testimone_9
Milano, sul capitolo 8;
via G. Randaccio n. 3 Milano sul capitolo 9; Testimone_10 Tes_11
c/o Comune di Milano, servizi anagrafici, via Larga 12, Milano, sul capitolo
[...]
10;
, c/o Comune di Milano, servizi anagrafici, via Larga 12, Milano, sul Testimone_12
capitolo 11.
pagina 6 di 39 12) vero che le opere indicate nel catalogo della mostra tenutasi a Los Angeles presso
AU & Wirt nel periodo 14 febbraio – 7 aprile 2019 che mi si rammostra quale doc.
35 di parte indicate come <> nell'ultima pagina Pt_1
del predetto catalogo hanno costituito oggetto di esportazione temporanea per la mostra anzidetta e verranno/sono state riportate in Italia al termine dell'esposizione in corso a
New York dal 25 aprile al 26 luglio 2019, il tutto come da dichiarazioni AU & Wirth sub doc. 101 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano.
Si indica a teste sul capitolo che precede la sig.ra , c/o AU & Wirth, Testimone_13
Limmatstrasse 270, Zurigo (CH).
13) vera la provenienza dai sottoscritti delle dichiarazioni che ci vengono rammostrate sub doc. 123 di parte attrice.
Si indicano a testi sul capitolo i sigg.ri: c/o Archivio Vincenzo Agnetti, via Tes_14
Machiavelli 30, Milano;
via San Giacomo 34, Milano;
sig.ra Testimone_15
via Davanzati 28, Milano;
ai recapiti già indicati. Tes_16 Tes_5
14) vera la provenienza dai sottoscritti delle dichiarazioni che ci vengono rammostrate sub doc. 92ter di parte attrice.
Si indicano a testi sul capitolo che precede i sigg.ri , c/o Testimone_17
Fondazione Cini, Isola S. Giorgio Maggiore, Venezia;
Prof. e Prof. Persona_5
c/o Università degli Studi di Milano, via Noto 6, Milano;
Prof. Persona_6 [...]
e Prof. c/o Università di Genova;
Prof. c/o Per_7 Persona_8 Testimone_18
Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, Perugia;
Prof. Tes_19
, c/o Università di Macerata.
[...]
II) ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie di esibizione nonchè di prova per testi, instandosi in subordine (quanto ai capp. avv. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 nonché 20, 21, 22 e 23) per la richiesta di prova contraria diretta (ns. memoria ex art. 183.6
pagina 7 di 39 n. 3 c.p.c.) a prova contraria con i testi (tutti o alcuni per come indicato per ciascun gruppo di capitoli) sigg.ri c/o Archivio Uliano Lucas, via NI 37, Tes_5
Saronno (VA); di EO, viale Papiniano 33, Milano;
prof. Testimone_3
via Barbavara 5, Milano;
Persona_9
III) anche a fronte della chiesta di estinzione del giudizio nei confronti del terzo chiamato avv. si ritengono acquisiti gli originali delle autentiche dal medesimo CP_5
depositati con nota di deposito del 26.03.2019: solo in subordine, pertanto, si insiste nell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato avv.
(c/o lo Studio dello stesso in Brescia, via Paganora n. 6) degli originali delle CP_5
autentiche a tergo delle fotografie (allegati 11/c, 12/c, 13/c, 16/c alla perizia di parte
[...]
prodotta sia da parte quale doc. 15, che da parte quale doc. Pt_4 Per_10 CP_5
24 e nuovamente quale doc. 32 nonché allegato 6 alla perizia integrativa sub doc. 28 di parte;
CP_5
IV) si insiste altresì nell'istanza, formulata da con memoria del 18.04.2019 cui CP_5
gli esponenti si erano associati, nei confronti del terzo di esibire Controparte_6
l'originale della scrittura a firma ER NI prodotta in copia sub all. 6 degli addenda
30.06.2017 del Prof. prodotti in questa causa sub doc. 28 di parte Persona_11
CP_5
V) si danno per richiamati i disconoscimenti delle scritture di cui in atti ed a verbale con ogni conseguente deduzione ed istanza, nelle quali si insiste (udienze 19.02.2019 e
18.09.2019; ns. memorie ex art. 183.6 c.p.c. del 20.03.2019, del 19.04.2019 e del
13.05.2019);
VI) si insiste infine per il rigetto di qualsivoglia avversa istanza di sostituzione/revoca del CTU e rinnovazione della perizia, insistendosi inoltre per lo stralcio della documentazione prodotta dal CT avversario nella replica alla CTU, il tutto per le pagina 8 di 39 ragioni esposte nelle note autorizzate del 21.05.2021 ed a verbale all'udienza del
29.06.2021.
VII) si insiste per il rigetto della richiesta di deferimento del giuramento decisorio formulata e/o formulanda dalle appellanti.
5.- Con vittoria diconvenute signore spese e competenze di entrambi i gradi Pt_1
giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza Tribunale di Milano sezione
[...]
specializzata in materia di imprese n. 4750/2023, pubblicata in data 7/6/2023, con la quale, in accoglimento delle domande proposte dagli attori e CP_1 CP
(fratelli ed eredi dell'artista , è stata dichiarata la non
[...] Persona_3
autenticità di alcune opere – attribuite all'artista milanese – di proprietà Persona_3
delle convenute signore Pt_1
Vicende processuali
1) Le vicende su cui si fonda il presente procedimento, desunte dalle difese delle parti e dai documenti offerti agli atti del primo grado di giudizio, possono essere così riassunte:
- le sette opere in contestazione (1)“CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25”; 2) “CL 8 LE:
Tela grinzata, cm 40x30”; 3) “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”; 4) “CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; 5) “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”; 6) “SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e 7) “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5) erano state acquistate dal collezionista danese al prezzo di Persona_12
pagina 9 di 39 euro 210.000,00, dall'avv. LO IZ, il quale aveva dichiarato di esserne divenuto proprietario per averle acquistate dal defunto prof. Persona_13
- nel marzo 2014, volendo procedere all'archiviazione delle opere, il aveva Per_10
ricevuto un funzionario della casa d'aste Sotheby's di Londra, che gli aveva consigliato di rivolgersi all'Associazione Archivio Opera RO NI (anche nota come
“Fondazione NI”), istituita da e a tutela del nome e Pt_3 Controparte_2
dell'immagine dell'artista milanese, al fine di verificare l'autenticità delle opere attribuite all'artista e inserirle nel catalogo ufficiale: il 14/07/2014 il Per_10
pertanto, inviava le opere alla Fondazione NI;
- il successivo 30 luglio, la Fondazione comunicava al che le opere non Per_10
potevano essere attribuite al NI e le tratteneva, sporgendo denuncia-querela, con conseguente sequestro di tutte le opere;
- nel processo penale così instaurato – disposta la citazione diretta a giudizio di LO
IZ – si costituivano parti civili le eredi di assumendo di essere Persona_13
le proprietarie delle opere in questione. Le stesse eredi proponevano azione Pt_1
civile di rivendicazione della proprietà delle opere nei confronti dell'acquirente
[...]
e di LO IZ – che aveva dichiarato di aver ricevuto le opere da Per_12
in pagamento di parcelle professionali e di averle, a sua volta, vendute al Pt_1
Per_10
2) Introducendo il giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, e fratelli dell'artista Pt_3 Controparte_2 [...]
(deceduto celibe e senza figli nel 1963), chiedevano, quindi, di accertare la Per_3
falsità delle opere in contestazione assumendo di avere interesse ad agire, ai sensi degli artt. 20 e 23 L. 633/1941, o, in subordine, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., a tutela del diritto morale d'autore, ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime (ovvero Parte_1
pagina 10 di 39 e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_12
.
[...]
A fondamento della domanda di disconoscimento, gli eredi dell'artista deducevano che le opere acquistate dal risultavano prive di valido curriculum, in quanto Per_10
pubblicate unicamente sul catalogo dell'Associazione “Amici di RO NI”: tale catalogo, coordinato da era stato infatti ritenuto inattendibile in Persona_13
plurimi comunicati stampa della Fondazione NI.
Nella prospettazione degli attori, lo stesso rivelatosi a sua volta Persona_14
collettore di opere apocrife in diversi giudizi, era stato precedentemente condannato alla distruzione di ben 39 opere ritenute false, la maggior parte delle quali erano state pubblicate su detto catalogo.
Peraltro, le opere in contestazione, oltre a provenire da fonti ritenute dubbie nei vari giudizi inerenti all'attività artistica del NI (tra cui e lo stesso Persona_15
, presentavano diversi profili di anomalia sotto il profilo tecnico-artistico. Pt_1
Gli attori chiedevano, quindi, l'accertamento e la declaratoria della falsità delle sette opere attribuite a e la distruzione delle medesime o, in subordine, Persona_3
l'apposizione sulle stesse, a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle opere ai sensi dell'art. 169 L. 633/41.
3) Le convenute e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituivano nel giudizio così introdotto sostenendo Parte_3
l'infondatezza della ricostruzione degli attori.
In particolare, le convenute, contestando l'assunto di falsità delle opere per cui è causa, deducevano che quanto da esse affermato sarebbe risultato avvalorato dalla sentenza del
13/07/2018 con cui il Tribunale di Milano aveva assolto LO RI dai reati di ricettazione, contraffazione di opera d'arte e truffa;
lamentavano, inoltre, come la domanda di disconoscimento attorea rappresentasse l'ennesimo tentativo degli eredi di e della Fondazione di porsi quali arbitri assoluti dell'autenticità delle Persona_3
pagina 11 di 39 opere dell'artista, in posizione di pieno conflitto di interesse e senza avvalersi di un comitato scientifico collegiale preposto alla verifica di autenticità delle opere.
Le convenute contestavano che la pubblicazione sul Catalogo dell'associazione “Amici di RO NI” potesse assurgere a indice della falsità delle sette opere contestate, a fronte del contributo portato alla rivista “da parte di esperti, critici e storici dell'arte di riconosciuta autorevolezza e credibilità”, ed evidenziavano come i dettagli e le tecniche di esecuzione invocati dai fratelli del NI per attestare l'esclusiva riferibilità delle opere alla mano dell'artista fossero stati utilizzati dagli stessi attori per affermare la pretesa falsità delle opere del giudizio.
Le eredi eccepivano, quindi, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad Pt_1
agire degli attori, in quanto, da un lato, gli stessi non avevano dato prova della loro qualità di eredi dell'artista, e, dall'altro lato, fra i diritti tutelati dalla L. 633/41, non poteva ritenersi compreso il diritto all'autenticazione di un'opera, sostanziandosi tale diritto in una domanda di accertamento autonomo di fatti storici.
Le convenute eccepivano, altresì, l'inapplicabilità delle norme di cui alla L. 633/41, atteso che le iniziative di rifiuto o di disconoscimento della paternità dell'opera sarebbero riservate esclusivamente all'autore della medesima.
Le convenute chiedevano, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa Pt_1
della presidente della Fondazione, la sig.ra di EO, nonché della Persona_16
Fondazione medesima, il rigetto nel merito delle domande degli attori;
in via riconvenzionale, chiedevano al Tribunale di accertare il comportamento diffamatorio dei medesimi con conseguente condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno.
4) Si costituivano, altresì, innanzi al Tribunale di Milano sia il convenuto Persona_12
sia il terzo LO IZ, chiamato in causa da detto convenuto a seguito di autorizzazione del G.I.
pagina 12 di 39 5) All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/02/2019, gli attori disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione della propria dante causa ER
NI, riportate in calce ad alcune autentiche allegate dal convenuto e dal Per_10
terzo chiamato CP_7
All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183.6 c.p.c.., veniva disposta CTU per accertare l'autenticità o falsità delle opere.
All'esito della CTU, con nota depositata in data 15/02/2022, i difensori del convenuto e del terzo chiamato davano atto del passaggio in giudicato della Per_10 CP_5
sentenza n. 1369/2021 con cui la Corte d'Appello di Milano aveva integralmente confermato la sentenza n. 2370/2020 del Tribunale di Milano che aveva definito il procedimento di rivendicazione cui avevano dato corso le eredi conclusosi con Pt_1
l'accertamento della proprietà, in capo alle medesime, delle sette opere in contestazione.
Conseguentemente, i difensori manifestavano la volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio.
All'udienza del 15/06/2022, il giudice dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e e tra quest'ultimo e LO IZ a spese compensate, su Persona_12
intervenuto accordo delle parti.
6) All'esito del giudizio, con sentenza 4750/2023, pubblicata in data 7/06/2023, la
Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano così decideva:
«1) dichiara non autentiche, perché non attribuibili all'artista le opere Persona_3
CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25;
CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30;
CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24;
CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50;
SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40;
SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50;
SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5”;
2) ordina l'apposizione a caratteri indelebili, sul retro di dette opere, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, delle indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime;
3) respinge la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
3) condanna le convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, e accessori;
4) pone definitivamente a carico delle convenute soccombenti le spese di CTU »
In motivazione, il Tribunale:
17) riteneva, anzitutto, ammissibile la domanda proposta dagli attori diretta all'accertamento della falsità delle opere di in quanto l'azione Persona_3
esercitata doveva ritenersi funzionale al riconoscimento dei diritti di cui agli artt.
20 e 23 della L. 633/1941 e, ciò, a fronte dell'indirizzo consolidato del Tribunale di Milano, che “ha sempre ritenuto verificabile l'autenticità dell'opera ai fini dell'accertamento e della lesione del diritto morale d'autore” (cfr. p. 15 sentenza di primo grado);
ii) riteneva, analogamente, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori che avevano dichiarato in citazione di avere interesse ad agire ai sensi degli artt.
20 e 23 L. 633/41 o in subordine ai sensi degli artt. 7 e 9 c.c., dovendosi ritenere errata la tesi, sostenuta dalle parti convenute, che “rivendicare la paternità di un'opera non implichi anche la possibilità del disconoscimento della stessa” (cfr. p. 16 ibidem); pagina 14 di 39 iii) riteneva fondata, alla luce del compendio probatorio acquisito e delle risultanze della
CTU espletata in causa, la domanda proposta dagli attori.
In particolare, il giudice di primo grado:
- rilevava l'assenza di un curriculum attendibile delle opere, in quanto pubblicate soltanto sul catalogo “Amici di RO NI”, contenente numerose opere apocrife e provenienti da fonti dubbie alla luce dei precedenti giudizi: lo stesso CTU aveva escluso che le opere di proprietà presentassero un adeguato curriculum storico, Pt_1
rilevando peraltro come il catalogo in cui erano contenute presentasse una percentuale del 18,15% di opere dichiarate false dall'autorità giudiziaria;
- escludeva che le autentiche prodotte dalle convenute, effettuate a cura della madre dell'artista, ER NI, e disconosciute dagli attori, costituissero elemento univoco al fine dell'accertamento dell'autenticità delle opere;
- con riferimento alle caratteristiche tecnico-artistiche, richiamava gli accertamenti condotti dal CTU, che aveva evidenziato l'assenza, in tutte le opere esaminate, delle tecniche utilizzate solitamente dall'artista concludendo che “il fatto di Persona_3
trovare degli elementi comuni in tutte le tele di proprietà messi in rilievo fra Pt_1
l'altro proprio dagli esami dai convenuti insistentemente richiesti;
il fatto che le analisi scientifiche vengano a confermare, […], quello che tutti gli esami compiuti ad occhio in praesentia avevano già affermato, non fanno che ribadire lo stesso risultato, e cioè che ci troviamo di fronte ad un lotto di opere falsificate, come la totale mancanza di curriculum faceva già intuire” (cfr. p. 20 sentenza di primo grado, che richiama p. 13 relazione tecnica);
- rigettava le doglianze svolte dalle convenute in merito alla relazione del CTU Pt_1
designato, prof. , basate sul “profondo rancore e [sulla] grave inimicizia” che Per_2
lo stesso avrebbe manifestato pubblicamente “nei confronti di e delle Persona_14
eredi” nonché sulle presunte irregolarità commesse dallo stesso nel corso delle operazioni peritali: al riguardo, il giudice di primo grado osservava come le doglianze pagina 15 di 39 espresse dalle convenute ai fini della rinnovazione dell'indagine non comportassero, anche laddove verificate, la nullità della CTU. Peraltro, il Tribunale rilevava come dagli atti del giudizio emergesse la piena disponibilità del consulente a far fronte alle esigenze manifestate da tutte le parti, escludendo, conseguentemente, che la condotta del perito avesse recato pregiudizio al diritto di difesa delle convenute;
il giudice di primo grado rilevava altresì la tardività dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione del CTU Prof.
nell'albo dei consulenti, richiamando, comunque, sul punto, che, per Per_2
consolidata giurisprudenza di legittimità, la scelta dell'ausiliare doveva ritenersi rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito.
7) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto appello Pt_1
e reiterando le domande
[...] Parte_2 Parte_3
già svolte in primo grado e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, la riforma della sentenza impugnata.
A fondamento dell'appello le eredi di hanno interposto sette motivi Persona_13
di impugnazione, come di seguito rubricati:
7.1) errata interpretazione ed applicazione dell'art. 100 c.p.c. – carenza dell'interesse ad agire dei congiunti dell'artista Persona_3
7.2) errata valutazione e interpretazione della legittimazione ad agire dei congiunti dell'artista – errata interpretazione e applicazione degli artt. 20-23 della Legge sul diritto d'autore e degli artt.
7-9 c.c.;
7.3) errata valutazione delle risultanze istruttorie della CTU;
7.4) violazione degli artt. 51 e 62 c.p.c. – La ricusazione del CTU;
7.5) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
7.6) erroneo rigetto della domanda riconvenzionale e della chiamata del terzo;
7.7) errata imputazione delle spese di lite.
8) Si sono costituiti e che, contestando la fondatezza CP_1 Controparte_2
dell'appello, ne hanno chiesto il rigetto unitamente all'istanza di sospensione. pagina 16 di 39 9) Nel corso del giudizio:
- con ordinanza del 15/11/2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con condanna delle appellanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00;
- la causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 05/02/2025;
- con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 13/05/2024 le appellanti, da un lato, nel ribadire l'inammissibilità della pretesa avversaria, hanno chiesto la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. sulla questione controversa, oggetto dei primi due motivi d'appello, relativa
“all'esistenza o meno di un diritto (e quindi di un valido interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.), da parte dei con-giunti dell'artista defunto, al disconoscimento della paternità dell'opera d'arte”; da un altro lato, hanno deferito il giuramento decisorio agli appellati Sig.ri e sulla seguente formula: Pt_3 Controparte_2
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro, e giurando affermo essere [vero/falso] che le opere denominate “CL 7 LE: Tela grinzata, cm
35x25”; “CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”;
“CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”;
“SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5” sono state realizzate dalla mano del Sig. nato a [...]
Soncino il 13 luglio 1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963”;
- è stata quindi fissata udienza per la discussione dell'istanza di giuramento decisorio nel corso della quale le parti appellate hanno insistito per il rigetto di tutte le istanze avversarie.
10) Con ordinanza in data 11/07/2024, la Corte, impregiudicata ogni altra valutazione, ha dichiarato inammissibile il giuramento deferito, posto che lo stesso, “per come è genericamente formulato, difetta[va] del requisito della decisorietà”. pagina 17 di 39 In particolare, con tale ordinanza, la Corte ha osservato che “(pacifico essendo che gli appellati non sarebbero stati gli autori delle opere in contestazione) non risulta chiaro, dalla formulazione del giuramento, se lo stesso “attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate)” ovvero se lo stesso riguardi un fatto che “sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento de scientia)”; che, inoltre, non potendosi far coincidere il giuramento con una mera valutazione personale, rispetto alla prima ipotesi (giuramento de veritate) non viene chiarito come, chi sia chiamato a prestare il giuramento (pur non essendo stato
l'autore), sia stato “partecipe” del fatto, mentre, rispetto alla seconda ipotesi
(giuramento de scientia), difetta nella formula del giuramento dedotto, la specificazione dei modi in cui il preteso giurante sarebbe venuto a conoscenza dei fatti (Cass.
15/1/2008 n. 647); che trattasi di profili assolutamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità del giuramento decisorio, anche in considerazione delle diverse conseguenze a cui potrebbe dare luogo, a seconda dell'uno o dell'altro tipo di giuramento, l'eventuale dichiarazione del giurante di ignorare o non ricordare i fatti
(Cass. 24/3/1979 n. 1738)” (cfr. ordinanza dell'11/07/2024).
Con l'ordinanza di rigetto del giuramento veniva, quindi, confermata l'udienza del
05/02/2025 per la rimessione della causa in decisione davanti al Consigliere Istruttore.
11) Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/12/2024, i procuratori delle parti appellanti hanno rinnovato l'istanza di deferimento di giuramento decisorio sulla seguente nuova formula:
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre
pagina 18 di 39 costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”.
12) Nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2025, il procuratore delle parti appellate, oltre ad eccepire l'inammissibilità della (modalità di deposito in telematico della) avversa memoria di replica alla comparsa conclusionale (in quanto frutto di scansioni di immagini e non di documento informatico originale come richiesto dall'art. 15 co. 1 lett.
c) delle specifiche tecniche del 02/09/2024 richiamate dall'art. 196 quater co. 3 disp att.
c.p.c.), ha eccepito “l'inammissibilità della sanatoria dell'istanza di giuramento decisorio oltre l'udienza di p.c., giusta Cass. n. 18833/2016 e Cass. n. 19727/2003”.
Tali eccezioni di inammissibilità sono state contestate dal procuratore delle appellanti.
All'esito della discussione, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
13) Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni svolte in via preliminare dalle appellanti, con cui è stata lamentata la carenza, in capo ai congiunti dell'artista
[...]
odierni appellati, delle condizioni processuali necessarie ad azionare le pretese Per_3
avanzate nel primo grado di giudizio.
Va richiamato che le eredi di proprietarie delle opere in contestazione, Persona_14
hanno lamentato:
- da un lato, la carenza di interesse ad agire di e a fronte del Pt_3 Controparte_2
fatto che, nella prospettazione delle appellanti, l'autenticità dell'opera d'arte non potrebbe essere oggetto di tutela giurisdizionale in quanto tale e non sussisterebbe, in capo agli eredi, un diritto morale al relativo accertamento: in tal senso, la decisione del
Tribunale di Milano, che non avrebbe tenuto conto dell'eccezione già sollevata dalle appellanti nel primo grado di giudizio, si sarebbe tradotta in un'erronea applicazione pagina 19 di 39 dell'art. 100 c.p.c., potendo proporsi l'azione di accertamento ai fini della declaratoria della sussistenza di un diritto o di altra posizione soggettiva, e non anche nel caso in cui tale azione sia volta all'accertamento o alla contestazione di un fatto;
- dall'altro lato, la carenza di legittimazione ad agire in capo ai fratelli dell'artista, in quanto il diritto alla rivendicazione della paternità dell'opera – ovvero di opporsi ad ogni sua deformazione, mutilazione, modificazione – non comprenderebbe anche il diritto al suo disconoscimento. In tal senso, il giudice di primo grado sarebbe incorso, secondo la difesa delle appellanti, in un'erronea applicazione degli artt. 20 e 23 L. 633/41.
A fondamento delle richiamate eccezioni preliminari, la difesa delle appellanti ha richiamato la giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma che avrebbe espresso un orientamento sulla tutela del diritto morale d'autore prevista dalla L. 633/1941 in netto contrasto con l'orientamento seguito dal Tribunale di Milano.
In particolare, le parti appellanti hanno richiamato come il Tribunale di Roma ha affermato che l'ordinamento giuridico non possa garantire un “diritto, ed un conseguente potere giudiziale, di accertare l'autenticità dell'opera […]”, in quanto
“Una volta che l'artista non sia in grado di autenticare l'opera d'arte, l'autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero…” ma “non può essere oggetto di tutela giurisdizionale in quanto tale, anche riqualificando la domanda come azione di disconoscimento della paternità dell'opera
d'arte esercitata dal […] titolare del c.d. diritto morale d'autore ex artt. 20 e 23 LDA, la stessa è parimenti infondata atteso che la tutela del diritto morale d'autore prevede la possibilità, diversamente dal caso di specie e qualora si sia in presenza di un'opera realizzata dall'autore ed a lui non attribuita, di rivendicarne la paternità ai sensi dell'art 20 LDA in senso evidentemente unidirezionale. L'azione di disconoscimento della paternità della stessa dovrebbe tutt'al più essere qualificata come esercizio del diritto al nome quale manifestazione dei diritti della personalità […] e, pagina 20 di 39 conseguentemente, tale azione spetta esclusivamente a chi abbia un interesse fondato da ragioni familiari degne di protezione ai sensi dell'art 8 del c.c.” (così Trib. Roma, 26 giugno 2019, n. 13461).
Conseguentemente, secondo la difesa delle appellanti:
- “una volta deceduto l'artista, l'accertamento di autenticità non può essere compiuto in funzione di una verità in termini assoluti ed innati, ma è rimessa alle opinioni di storici, accademici ed esperti, potendo essere oggetto di libero dibattito con la copertura costituzionale di cui all'art. 21 Cost.”;
- “il diritto morale d'autore comprenderebbe soltanto la facoltà, concessa all'artista e ai suoi eredi, di rivendicare la paternità dell'opera, ma non quella di vederla disconosciuta”;
- “il diritto alla tutela del nome – astrattamente ledibile dall'errata attribuzione dell'opera ad un artista che non l'ha realizzata – può essere azionato soltanto a fronte di specifica allegazione (e prova) del carattere e dell'entità del pregiudizio che la paternità attribuita da terzi abbia recato alle ragioni familiari degne di protezione cui fa riferimento l'art. 8 c.c.” (cfr. p. 5 atto di costituzione del nuovo difensore delle appellanti del 13/05/2024).
Le eredi evidenziando il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali, Pt_1
hanno, quindi, chiesto di rimettere la relativa questione alla Suprema Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.
Sul punto, la Corte, nell'anticipare il giudizio di infondatezza delle doglianze, osserva quanto segue.
13.1) Deve, anzitutto, essere disattesa la richiesta svolta dalle appellanti, di rimessione della questione relativa alla ricorrenza delle condizioni dell'azione, alla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., per carenza dei relativi presupposti.
Sul punto, premesso che il rinvio pregiudiziale degli atti al Supremo Collegio per la risoluzione di una questione di diritto è soggetto alla discrezionalità del giudice (come si pagina 21 di 39 desume dalla stessa formulazione letterale della disposizione secondo cui il giudice “può disporre con ordinanza” detta rimessione), va rilevato come la questione oggetto di dibattito interpretativo nel presente giudizio non soltanto non risulta “suscettibile di porsi in numerosi giudizi” (n. 3 comma 1 art. 363bis c.p.c.), a fronte della sua eccezionalità e della specificità della disciplina ad essa sottesa, ma non pare nemmeno che ponga gravi difficoltà interpretative in capo al decidente.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come il requisito della “grave difficoltà interpretativa” richiesto dal n. 2 del primo comma dell'art. 363bis c.p.c. “non
[possa] derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti”; in tal senso, “sarebbe improprio l'utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamente a conseguire un avallo interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del remittente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell'impugnazione” (cfr. Cass. provv. N.
18326/2023).
13.2) Tanto considerato, la Corte reputa opportuno, al fine della risoluzione della questione sottoposta al suo vaglio, richiamare la disciplina fondante la tutela della paternità di un'opera d'arte sulla base della quale gli eredi di odierni Persona_3
appellati, hanno agito in giudizio.
Secondo la disposizione di cui all'art. 20 L. 633/1941, “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Il diritto al riconoscimento dell'autenticità dell'opera è, poi, espressamente riconosciuto anche agli eredi dell'autore, ai sensi dell'art. 23 L. 633/1941, il cui primo comma prevede che: “Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto pagina 22 di 39 valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.
Tanto premesso, quanto alla questione, di carattere generale, circa l'ammissibilità o meno dell'azione di accertamento della paternità di un'opera d'arte, questa Corte, a fronte della tesi restrittiva propugnata dalle parti appellanti, ritiene di non doversi discostare dalla propria posizione già espressa sull'argomento in precedenti pronunce, con le quali è stata riconosciuta la piena ammissibilità dell'azione di accertamento, in quanto “maggiormente funzionale a garantire una piena tutela del diritto” (cfr. Corte
d'appello di Milano, sent. N. 2262/2022), sul rilievo che “la domanda di accertamento avente ad oggetto un fatto, laddove sia funzionale a tutelare un diritto oggetto di contestazioni da parte di terzi, concretamente idonee a pregiudicarne l'esercizio, deve risultare ammissibile, pena un ingiustificato vuoto di tutela” (cfr. Corte d'appello di
Milano, sent. N. 1054/2020).
Deve, dunque, ritenersi ammissibile l'azione di accertamento volta al riconoscimento dell'autenticità dell'opera laddove questa venga esercitata dagli eredi: in tali ipotesi, infatti, l'accertamento della paternità artistica delle opere in contestazione, lungi dal costituire un fatto irrilevante, risulta invero determinante ai fini della tutela del diritto morale espressamente riconosciuto agli eredi dell'autore dagli artt. 20 e 23 L. 633/1941.
Ed, invero, anche nel caso in cui questa Corte ha escluso, in favore del proprietario (non autore) dell'opera, il riconoscimento di un'autonoma “azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un'opera artistica alla mano del suo autore”, non ha mancato di sottolineare che “l'azione tipica di rivendica della paternità dell'opera dell'ingegno può essere esercitata soltanto dai soggetti che nei confronti dell'opera assumano vantare un diritto morale d'autore […] posizione peraltro intrasmissibile se non mortis causa e limitatamente ai familiari dell'esecutore
(art. 23 L.D.A.)” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent n. 1238/2021). pagina 23 di 39 Non appare, del resto, ultroneo sottolineare come, nel caso in cui ad agire per il riconoscimento della paternità dell'opera siano gli eredi dell'artista, sia sempre rinvenibile un nesso di strumentalità tra l'azione di accertamento e la relativa tutela del diritto morale.
Diversamente, verrebbe inevitabilmente a restringersi l'ambito di tutela previsto e disciplinato dalla legge sul diritto d'autore: affermare che l'accertamento dell'autenticità dell'opera non possa essere oggetto di tutela giurisdizionale, una volta venuta meno la possibilità per l'artista di autenticare l'opera – come nel caso del suo decesso – priverebbe di significato la disposizione di cui all'art. 23 L.d.A., che riconosce, alla morte dell'autore, l'esercizio del diritto di cui all'art. 20 “senza limite di tempo” agli eredi di quest'ultimo.
Peraltro, non pare nemmeno che il diverso orientamento richiamato dalla difesa delle parti appellanti possa ritenersi cristallizzato in seno alla giurisprudenza di merito romana, essendovi almeno un precedente dello stesso Tribunale secondo cui “la formulazione di giudizi sull'autenticità dell'opera d'arte di un'artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d'arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza.” (così,
Tribunale di Roma, sent. N. 425/2010).
Conseguentemente, in adesione all'orientamento già espresso da questa Corte, deve riconoscersi, in capo agli eredi di il pieno interesse ad agire ai fini Persona_3
dell'accertamento della paternità dell'opera, a fronte dell'esplicito riconoscimento di tale diritto, in base alla disciplina di cui agli artt. 20 e 23 L.d.A., non soltanto all'autore dell'opera medesima, ma anche agli eredi di questo.
pagina 24 di 39 13.3) Va, quindi, esaminato l'ulteriore profilo relativo al riconoscimento, in capo agli eredi, di un'azione di accertamento negativo della paternità dell'opera, consistente nel suo disconoscimento.
È pacifico che la L. 633/1941 non regoli espressamente il diritto dell'autore di disconoscere l'opera, né vi siano altre disposizioni normative che prevedano un'autonoma tutela privatistica contro le false attribuzioni di paternità.
Nondimeno, non può non riconoscersi, in capo agli eredi, un interesse anche morale al conseguimento di una pronuncia di accertamento negativo della paternità di un'opera d'arte.
Sul punto – fermo il pacifico riconoscimento dell'azione di accertamento negativo nell'ordinamento processuale civile italiano, nell'ambito del quale necessariamente si declina la tutela speciale prevista dalla legge sul diritto d'autore –, merita di essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nell'indagare la ratio del diritto morale d'autore, ha rilevato quanto segue.
“La complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti alla sfera patrimoniale e non patrimoniale (o morale): onde il cd. diritto morale d'autore si delinea, se si vuole, per sottrazione dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, pure tutelati dalla legge.
Il diritto morale d'autore è, invero, dalla legge speciale definito come afferente a quei
«diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore» (così la rubrica della sezione II del capo III, ove si descrive il “contenuto” del diritto). Sulla base del diritto positivo, esso presenta più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell'opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione (art. 20 I.a.); il diritto di rivelarsi l'autore di un'opera anonima (art. 21 I.a.); il diritto di inedito (art. 24 I.a.); il diritto di ritirare l'opera (art. 142 I.a.); il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell'editore (art. 126 I.a.). pagina 25 di 39 Degli indicati sottodiritti, il primo e l'ultimo (artt. 20 e 126 I.a.) concorrono a soddisfare l'essenziale tutela della identità personale autorale ed artistica, avendo
l'editore l'obbligo di indicare il nome dell'autore dell'opera proprio in quanto, in tal modo, ne viene rispettata l'attribuzione di paternità: l'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale.
Anche il riferimento al «pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione», con cui si chiude l'art. 20 I.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi.
Si noti che il diritto alla paternità dell'opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse più generale: basti ricordare l'art. 22 I.a., che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò palesando come la garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità non soltanto tutela l'autore stesso, ma ha anche una finalità di natura pubblicistica.
Così, questa Corte ha già sottolineato che il titolare del diritto d'autore può disporre del diritto patrimoniale all'utilizzazione dell'opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità, in modo tale da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare la lealtà e la correttezza del mercato artistico (Cass. pen. 13 marzo 2007, che ha ravvisato il Per_17
reato di contraffazione di opere d'arte, sebbene l'autore o gli eredi avessero autorizzato la circolazione/opere non autentiche).[…]” (cfr. Cass. sent. N. 18220/2019).
Se ne desume che la tutela del diritto d'autore inerisca non soltanto, in una prospettiva individualistica, alla necessità di difendere l'identità, l'onore, e, più in generale, la pagina 26 di 39 reputazione personale dell'autore; a tale diritto deve essere riconosciuta altresì una tutela di carattere pubblicistico, come peraltro testimonia la stessa Carta fondamentale, che attribuisce all'attività artistica dignità costituzionale (art. 9), imponendone la preservazione e la valorizzazione, anche, se del caso, escludendo l'immissione nel mercato dell'arte di opere falsamente attribuite all'autore: sotto tale profilo, basti rilevare come il codice penale, oltre a dedicare un intero titolo ai delitti contro il patrimonio culturale (Titolo VIII bis del Libro II), preveda al suo interno specifiche ipotesi delittuose volte a contrastare la circolazione di opere d'arte contraffatte (cfr. art. 518quaterdecies c.p.).
In tale prospettiva, non v'è motivo di ritenere che l'art. 20 operi in maniera
“unidirezionale” e che nel suo ambito non sia ricompreso altresì il diritto al disconoscimento dell'opera.
Nel caso di specie deve, invero, rilevarsi come, da un lato, i fratelli dell'artista
[...]
vantino un interesse morale ad impedire la circolazione di opere falsamente Per_3
attribuite all'artista loro congiunto, anche a tutela della reputazione e dell'identità artistica di quest'ultimo; dall'altro lato, la finalità pubblicistica di garantire la certezza e correttezza dei traffici giuridici aventi ad oggetto opere d'arte – nonché la valorizzazione dell'attività artistica oggetto di tali traffici – imponga una tutela idonea ad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti di rinomata fama e notorietà.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, ricomprendendo il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera anche il diritto al suo disconoscimento;
altrimenti opinando, si finirebbe inevitabilmente per restringere la portata della tutela pubblicistica delle opere d'arte.
14) Così accertata la sussistenza delle condizioni dell'azione in capo agli odierni appellati, deve essere esaminata, sempre in via preliminare, la doglianza relativa all'asseritamente illegittimo rigetto, da parte del Tribunale, della chiamata in giudizio di di EO, figlia di e curatrice della Fondazione. Persona_16 CP_1
pagina 27 di 39 Sul punto, la Corte richiama come, secondo l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, “la chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto di impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità” (cfr., ex multis, Cass., sent. N. 984/2006; Cass. Sez. Un. Sent. N. 4309/2010; Cass. sent. N.
9570/2015; Cass. ord. n. 21706/2019; da ultimo, Cass. sent. N. 3692/2020).
Fermo il carattere discrezionale della valutazione sottesa all'accoglimento della richiesta della parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c., che esclude l'ammissibilità della relativa doglianza in sede di gravame, la Corte, in ogni caso, rileva l'infondatezza della censura.
Meritano infatti condivisione le argomentazioni addotte dal Tribunale di Milano a fondamento del rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti al fine di autorizzare le eredi alla chiamata in causa della curatrice Pt_1
della Fondazione e della Fondazione medesima: nel provvedimento del 26/10/2018, invero, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato come “l'accertamento della responsabilità dei predetti terzi” avrebbe comportato “l'allargamento del thema decidendum, compromettendo il rispetto del principio della ragionevole durata del processo”, rilevando, conseguentemente, la sussistenza “sia sotto tale profilo, sia sotto il profilo delle esigenze di economia processuale” di “fondati motivi” ostativi all'accoglimento della domanda (cfr. provv. Tribunale di Milano del 26/10/2018).
Ne deriva il rigetto del relativo motivo di gravame.
15) Va, quindi, esaminata la rinnovata istanza di giuramento decisorio svolta da parte della difesa delle appellanti con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3/12/2024. La nuova istanza di giuramento (rivolto ai due appellati nella loro qualità di fratelli dell'artista e presunto autore delle opere è stata Persona_3
proposta sulla seguente formula:
pagina 28 di 39 “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”.
Ad avviso della Corte l'istanza di giuramento decisorio svolta dalle parti appellanti deve considerarsi inammissibile anche nella nuova formulazione.
Va, quindi, detto che le appellanti, nei loro scritti difensivi conclusionali, hanno inteso chiarire la natura di giuramento de veritate dedotto con la nuova formula, sul rilievo che lo stesso avrebbe riguardato un fatto non proprio della parte chiamata a giurare ma caduto sotto l'esperienza diretta dei sensi e dell'intelligenza di quest'ultima (Cass.
476/2009).
In proposito, va richiamato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il giuramento decisorio con formula “de veritate” può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio “de veritate” deferito all'erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l'estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.” (cfr. Cass. n. 476/2019)
In particolare, secondo la Suprema Corte, “Il giuramento può essere deferito con formula de veritate anche nel caso in cui il fatto non sia proprio della parte chiamata a giurare, purché il fatto sia necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza;
viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a prestarlo abbia o non abbia del pagina 29 di 39 fatto che non gli è proprio o che non sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi
o della sua intelligenza, e cioè con formula de scientia (Cass. n. 5163/93, 7713/90,
1485/78).” (ibidem).
Nel caso di specie, la genericità della nuova formulazione del giuramento dedotto dalle appellanti impedisce di ritenere ammissibile il richiesto giuramento de veritate, non risultando in alcun modo evidenziato, dalla formula proposta, lo specifico contesto di tempo e di luogo nell'ambito del quale le parti appellati avrebbero avuto diretta percezione della realizzazione delle opere per cui è causa da parte del fratello
[...]
ovvero, comunque, personale conoscenza della paternità di dette opere in capo Per_3
a questi.
In particolare, la specificazione apportata alla formula originaria, che fa riferimento a quanto sarebbe stato visto dai destinatari del giuramento mentre avrebbe Persona_3
realizzato le opere o a quanto osservato dagli stessi in occasione delle mostre delle opere in questione, si dimostra inidonea a superare il vaglio di genericità già evidenziato nel rigettare l'originaria richiesta di giuramento, avendo omesso le istanti di precisare in quale occasione i fratelli del NI avrebbero assistito alla realizzazione delle opere –
a fronte della prolifica attività dell'artista – o nell'ambito di quali delle plurime mostre che hanno avuto ad oggetto l'attività artistica di gli stessi avrebbero Persona_3
riscontrato la presenza anche delle opere in contestazione.
Del resto, le stesse parti appellanti, nel loro atto di appello, hanno sollevato dubbi sulla possibilità che gli appellati potessero avere personale e diretta Controparte_8
conoscenza dello svolgimento dell'attività artistica del fratello, segnalando, in proposito, che gli stessi, “alla data del decesso dell'artista avevano, rispettivamente, 24 e 17 anni e che la vita bohemienne di di certo non consente di affermare oggi che gli Persona_3
eredi avessero rapporti stretti con lo stesso o lo abbiano mai visto all'opera, ovvero siano al corrente di eventuali sviluppi artistici dell'artista”.
pagina 30 di 39 L'inammissibilità del giuramento richiesto, determinata dalla genericità della formulazione deferita dalle appellanti, consente di ritenere assorbiti gli ulteriori profili di contestazione sollevati dalle appellate, in ossequio al criterio della ragione più liquida.
16) Passando al merito dell'appello, la Corte rileva come le appellanti si siano, anzitutto, lamentate della scarsa importanza, attribuita dal primo giudicante, alla dichiarazione resa in data 31/1/1989 dalla sig.ra ER NI (madre dell'artista), laddove questa avrebbe dichiarato: ”sia per l'unita perizia, sia perché credo il Sig. persona di Per_15
provata onestà, ritengo che le opere da lui vendute siano autentiche, fto ER
NI” (cfr. doc. B 214 fascicolo di primo grado appellanti): al riguardo le appellanti hanno dedotto che “tale dichiarazione, allegata all'Addenda alla perizia del 30 giugno
2017 del Prof. (cfr. doc. 28 depositato da … disconosciuta Persona_11 CP_5
come scrittura e sottoscrizione, ma tardivamente e in altro giudizio” sarebbe “di primaria importanza nel presente contenzioso in quanto riconosce il signor quale Persona_15
soggetto affidabile e meritevole di attenzione in riferimento all'origine e al deposito di molte opere di presso il suo laboratorio”. Persona_3
16.1) Sul punto, a prescindere dal rilievo svolto dalle parti appellate secondo cui “il documento invocato dall'appellante (peraltro prodotto solo in copia e non in originale, nonostante istanza di esibizione) è stato puntualmente disconosciuto unitamente a tutte le pretese autentiche a firma ER NI che corredavano i manufatti oggetto di causa (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2019 ove gli esponenti dichiaravano “sono presenti personalmente gli attori che disconoscono la scrittura e la sottoscrizione
< … apposta in calce ai documenti dell'allegato 6, di cui al doc. 28 di parte di cui viene disconosciuta scrittura e sottoscrizione ”), va rimarcato CP_5
che la scrittura privata con cui la madre dell'artista avrebbe autenticato le opere vendute da (soggetto dal quale sarebbe provenute quattro delle sette opere in Persona_15
contestazione, ossia quelle con sigla inziale CL), prodotta in altro giudizio, non presenta alcuna diretta connessione con le opere in contestazione nella presente sede;
che, inoltre, pagina 31 di 39 va integralmente condivisa la valutazione svolta nella sentenza impugnata ove, con riguardo alle autentiche in questione è stato evidenziato “che le stesse sono state disconosciute dagli attori e che, comunque, trattandosi di opere non firmate dall'autore,
l'autenticazione a cura di un terzo (ER NI, madre dell'artista) non costituisce elemento univoco al fine di accertare l'autenticità delle stesse” (pag. 17 sentenza impugnata)
Oltre a tali profili, vale la pena di evidenziare come, in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della paternità delle opere di questa stessa Corte abbia Persona_3
rilevato la presenza di autentiche di provenienza della connesse ad Parte_6
opere non risultate autentiche all'esito del giudizio.
In particolare, in uno di tali precedenti – cui questo Collegio si riporta integralmente –, la Corte ha evidenziato come secondo l'“opinione assolutamente costante della giurisprudenza di merito […] il diritto di cui all'art. 23 L. 633/1941 non [è] lo stesso diritto morale già riconosciuto all'autore dall'art. 20 della medesima legge, ma piuttosto un nuovo e diverso diritto che viene attribuito ai familiari al fine di tutelare il nome e la memoria del loro dante causa, sicché ai familiari non spettano tutte le facoltà inerenti il diritto morale, ma solo quelle esercitabili senza l'apporto diretto dell'autore stesso con la accertata conseguenza che l'eventuale “autentica” da parte di un familiare ha unicamente il valore di un expertise, spendibile nel mercato dell'arte ma non certamente insindacabile. Trattasi di principi già enunciati anche da questa Corte
[…] ed anche in relazione ad opere di (cfr. in proposito e da ultimo App. Persona_3
Milano, sent. 03/2010, che si è espressa in termini di “irrilevanza delle autentiche familiari, ciò che è peraltro sufficiente a respingere l'avversa istanza di c.t.u. grafologica. Infatti, è agevole rendersi conto del fatto che, quand'anche la firma di
ER NI fosse autentica, ciò non varrebbe in alcun modo a determinare
l'autenticità del manufatto, che presenta gravi difformità rispetto al consolidato schema
pagina 32 di 39 esecutivo proprio di )” (cfr. sent. Corte d'appello di Milano n. Persona_3
1206/2010, debitamente prodotta dalle appellate sub doc. 15).
16.2) Altrettanto infondate sono le censure addotte con riferimento all'attività istruttoria espletata in primo grado.
Sotto tale profilo, le appellanti hanno, anzitutto, reiterato la doglianza relativa al rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di ricusazione del CTU ai sensi del combinato disposto tra l'art. 51 e l'art. 63 comma 2 c.p.c., e, ciò, in considerazione del fatto che il prof. pur avendo già prestato assistenza, nella medesima veste di Per_2
consulente del giudice, in altro procedimento civile tra le stesse parti, non si sarebbe astenuto dall'assumere il medesimo incarico nel presente giudizio.
Al riguardo, la Corte condivide le motivazioni già rese dal Tribunale di Milano che, nell'ambito dell'udienza di giuramento del CTU, aveva evidenziato come “le osservazioni contenute nell'istanza di ricusazione non [fossero] riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., in particolare, l'ipotesi prevista dall'invocato n. 4 dell'art. 51 c.p.c. riguarda il diverso caso della controversia pendente “in altro grado del processo”; l'ipotesi cui si fa riferimento nell'istanza di ricusazione non ha attinenza con la lite in corso: è un giudizio diverso relativo ad opere diverse” (cfr. verbale udienza del 14/01/2020).
16.3) Le eredi hanno altresì lamentato l'adesione del primo giudice alle Pt_1
risultanze dell'espletata CTU, rilevando, tra l'altro, come il Tribunale avesse attribuito alla perizia valenza di prova legale.
Al riguardo, la Corte richiama come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sul ricorso proposto da alcuni proprietari di opere attribuite allo stesso disconosciute dal Tribunale di Persona_3
Milano con sentenza confermata in appello –, “Il giudizio di autenticità di un'opera
d'arte è un tipico giudizio tecnico, che solo uno specialista è in grado di compiere, onde legittimamente il giudice – salvo il caso in cui sia egli stesso, in ipotesi, intenditore pagina 33 di 39 d'arte, o meglio particolarmente addottrinato su quel particolare artista e periodo storico, oltre che dotato degli strumenti tecnici di indagine – si affida per il relativo accertamento al parere di un esperto;
né ciò significa attribuire, come paventa l'attore, alla consulenza tecnica il ruolo di una “prova legale”, nozione tecnico-giuridica da riservarsi ad altre fattispecie (cfr. art. 2700, 2702, 2733, 2 comma, c.c.). La consulenza tecnica svolta da un esperto all'uopo nominato resta, invero, sottoposta al libero apprezzamento del giudice, il quale può ritenere di aderirvi, come invece reputarla incompleta o insufficiente.” (cfr. Cass. 10937/2016).
Tanto considerato, non può non rilevarsi come sia la consulenza sia la sentenza di prime, cure che ne ha condiviso le risultanze, abbiano adeguatamente evidenziato i criteri valutativi sulla base dei quali è stata esclusa l'autenticità delle opere oggetto del giudizio.
Invero, il Tribunale di Milano, nell'aderire alle conclusioni della perizia tecnica, ha esaminato i rilievi ivi svolti in maniera logicamente congruente, compiendo una valutazione complessiva dei vari indici di non autenticità riscontrabili tanto dalla disamina “storica” e “curriculare” delle opere, quanto dal loro esame analitico, di carattere più prettamente “tecnico-scientifico”, e in particolare:
- da un lato, l'assenza di un valido curriculum delle opere, presenti soltanto nel Catalogo
“Amici di RO NI” che, a sua volta, presenta una percentuale del 18,15% di opere false: le doglianze mosse avverso le argomentazioni del CTU sul punto – come il fatto che la percentuale di opere ricomprese nel catalogo e successivamente dichiarate false porterebbe a ritenere che soltanto una o due delle sette opere in contestazione possano non rivelarsi autentiche, oltre all'assunto che tali opere sarebbero ricomprese anche in cataloghi di maggior prestigio – si palesano, oltre che generiche, sfornite di un supporto probatorio idoneo a riconoscere a detto Catalogo la validità e serietà artistiche attribuitegli dalle appellanti;
pagina 34 di 39 - l'assenza, in tutte le opere esaminate, delle tecniche e dei materiali solitamente utilizzati dall'artista.
Con precipuo riferimento a tale ultimo profilo, vale la pena di richiamare, sinteticamente, le argomentazioni addotte dal consulente del giudice relativamente alle singole opere oggetto di perizia, sì da rilevarne la congruità e la logicità anche rispetto alle generiche censure addotte dalle appellanti.
Con riferimento alle tele grinzate (“CL 7 LE”; “CL 8 LE”; “CL 11 LE”; “CL CB LE”), il
CTU ha rilevato come le stesse fossero state “ottenute spalmando sulle tele una soluzione di collante e pigmenti fino a intriderle” che permetteva di farle aderire al supporto secondario “di tela a trama fine”, laddove la tecnica utilizzata dal NI consisteva nella “immersione in un bagno di gesso e colla”, di talché le tele del Maestro
(“a trama grossa”) “mostravano una quantità chiaramente visibile a occhio nudo di materiale gessoso” (cfr. p. 11 CTU).
Ciò a differenza delle tele oggetto di contestazione nel presente procedimento, connotate da “estrema magrezza materica” e che suggeriscono “l'idea di essere come plastificate”
(ibidem).
Anche sotto tale profilo devono ritenersi generiche le argomentazioni in proposito svolte dalle parti appellanti – che hanno ricondotto la diversa tecnica utilizzata nelle tele in contestazione ad una fase di sperimentazione del NI – a fronte, peraltro, di ulteriori elementi di difformità individuati dal CTU nelle opere di proprietà Pt_1
(mancata reazione all'esame con luce diretta a fluorescenza UV;
presenza di zinco;
uso di materiali quali titanio, piombo e manganese) rispetto alle opere certe dell'artista.
Relativamente all'ovatta (“SC 35 OV”), il CTU, a fronte della comparazione dell'opera con altre di acclarata autenticità e nel rispondere alle controdeduzioni presentate dal
CTP delle eredi ha rilevato come la stessa risultasse “l'unica, rispetto alle 53 Pt_1
presenti nel corpus manzoniano, ad essere composta da moduli rettangolari e non quadrati” oltre ad essere “l'unica ad essere costruita fuori squadra” (cfr. p. 2 delle pagina 35 di 39 osservazioni del CTU depositata in data 3 maggio 2021); peraltro, il CTU aveva appurato la conformità delle rilevate anomalie (forma irregolare delle porzioni di cotone;
irregolarità del taglio;
anomala differenza di forma geometrica;
assenza di composizione ortogonale) rispetto a quelle risultanti negli altri giudizi relativi all'autenticità di opere attribuite al NI (App. Milano, n. 1792/2012 sub doc. 24 e, in termini analoghi,
App. Milano, sent. 3/2010 sub doc. 14 e App. Milano, 1206/2010 sub doc. 15, con valutazioni svolte sulla base di CTU condotte da diversi periti).
Sul punto, le appellanti hanno richiamato le osservazioni svolte dal proprio CTP alla bozza di relazione depositata dal CTU nel primo grado di giudizio, evidenziando come non sia possibile rinvenire una “lettura univoca e inquadrabile in uno schema definito” e come alcune delle ovatte autentiche presentino elementi irregolari e siano caratterizzate da tagli diseguali, da commessure vistose e da mancati allineamenti.
A conforto delle proprie argomentazioni, il CTP di parte appellante aveva prodotto fotocopie di cataloghi d'arte che mostravano altre ovatte riconosciute come autentiche del NI (cfr. doc. 27°) e 27b) fascicolo appellanti).
Al di là dell'estrema genericità della contestazione, deve rilevarsi come permanga, nelle opere autentiche prodotte a suffragio delle proprie argomentazioni dal CTP,
l'ortogonalità dei tagli e la forma tendenzialmente quadrata delle porzioni di ovatta, a differenza dell'opera oggetto di contestazione, costituita da porzioni di ovatta rettangolari ed irregolari, oltre al fatto che quest'ultima, a differenza delle ovatte autentiche, reagisse alla luce ultravioletta (cfr. p. 12 CTU).
Infine, in relazione ai pacchi in carta giornale (“SC 7 PA” e “SC 10 PA”), il CTU ha rilevato, all'esito del confronto con altre opere autentiche e degli esami scientifici, “la reazione anomala della ceralacca” nelle opere di proprietà rispetto al pacco Pt_1
autentico; ha, altresì, evidenziato “l'uso della colla per far meglio aderire la carta del pacco alla scatola (cosa che non avviene nelle opere di proprietà di ” e “l'uso Pt_1
pagina 36 di 39 di […] mai rilevato nelle opere originali” (cfr. p. 8 Parte_7
Osservazioni CTU).
Il CTU aveva peraltro escluso la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'autenticità dell'opera, della circostanza che la carta di imballo dei pacchi fosse stata ricavata da giornali del 1961, sottolineando, peraltro, sotto tale profilo, come apparisse “curioso
(dato che queste opere appartengono agli ultimi mesi di vita dell'artista) che NI conservasse allo scopo giornali di uno, due anni prima, e non usasse i giornali letti o recuperati nei giorni immediatamente precedenti alla fattura dei pacchi. È falso, infatti, che NI usasse delle pagine con articoli che avevano per lui una particolare rilevanza. Anzi è piuttosto evidente che i pacchi dovevano avere un aspetto del tutto anonimo, e non risulta che i frammenti di fotografie o motivi grafici (ad es. delle pubblicità) fossero messi in rilievo dall'artista” (cfr. p. 13 CTU).
Peraltro, come rilevato dal Tribunale, “la circostanza alla quale l'esperto attribuisce la maggior importanza a livello probatorio […] è che le campiture sono dipinte molto male, sommariamente, e non hanno mai la qualità uniforme degli originali. Anche se le tecniche di NI sono inventate volta per volta, i materiali che usa sono i più umili, bisogna ammettere che l'artista porta le sue opere a compimento con una certa acribia, fino a rendere esattamente l'idea che aveva in testa. I falsari imitano delle formule, per loro senza senso” (cfr. p. 20 sentenza primo grado;
p. 13 CTU).
Le contestazioni mosse dalla difesa delle appellanti sul punto – peraltro svolte, da ultimo, a seguito della costituzione dei nuovi difensori – si appalesano come generiche e inidonee a fondare un diverso convincimento del giudice: non può infatti rilevarsi l'autenticità dell'opera dal solo fatto che sarebbe stato difficile, per un falsario, recuperare giornali del 1961.
In definitiva, pare doversi concludere nel senso che le contestazioni mosse dalle appellanti al contenuto della perizia non si dimostrano sufficienti a scalfire la solidità argomentativa delle conclusioni ivi addotte in merito alla non autenticità delle opere pagina 37 di 39 sottoposte al relativo esame: conclusioni che la Corte, per quanto ampiamente argomentato, ritiene di dover condividere, aderendo alla decisione del Tribunale di
Milano in merito alla declaratoria di non autenticità delle opere.
16.4) Le considerazioni svolte con riferimento al merito dell'impugnazione permettono di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza spiegati dalle appellanti.
In particolare, deve evidenziarsi come la conferma dell'accertamento della falsità delle opere privi di fondamento la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio dalle eredi a fronte dell'asserito carattere diffamatorio Pt_1
della domanda di disconoscimento svolta dai fratelli NI: domanda, quest'ultima, rivelatasi fondata all'esito di entrambi i gradi di giudizio.
L'adesione della Corte alla sentenza di prime cure esclude altresì la fondatezza della censura relativa alla condanna delle convenute, odierne appellanti, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
17) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, n. 4750/2023 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.
17.1) Le spese, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza, vengono poste a carico delle appellanti Parte_1 Parte_2
in favore di e Pt_3 Parte_3 CP_1 Controparte_2
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile di complessità media), come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo all'assenza dell'attività istruttoria, alle questioni affrontate e all'attività di difesa assicurata.
pagina 38 di 39 17.2) Sussistono inoltre per le appellanti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4750/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalle appellanti Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
4750/2023 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2) condanna le appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido fra di loro, alla rifusione, in favore degli Parte_3
appellati e delle spese del grado liquidate in € CP_1 Controparte_2
8.470,00, per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti predette, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/02/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, a detta udienza gli attori avevano disconosciuto “la scrittura e la sottoscrizione “ER NI” apposta in calce ai documenti in allegato alla relazione sub doc.24 di parte e sub doc.15 di parte CP_5
Per_10 si tratta, in particolare, degli allegati 11c, 12c, 13c, 16c, 17c e 17d (firma sul retro del quadro raffigurato) e dell'allegato 6, di cui al doc.28 di parte di cui viene disconosciuta scrittura e sottoscrizione;
vengono CP_5 disconosciute anche le diciture/firme di cui agli allegati 11d, 12d, 13d,14d, 15d, 16d, 17c e 17d dei richiamati docc.24 e 25; viene disconosciuta la conformità della copia all'originale delle autentiche , allegate ai Pt_5 docc.24 e 15 (allegati11a, 11b, 12 a, 12b, 13 a, 13b, 14 a, 14b,15 a, 15b,16 a, 16b, 17 a e 17b), nonché la provenienza degli allegati 3 e 4 al doc.28 di parte e la provenienza del doc.27 di parte – cfr. CP_5 CP_5 verbale udienza del 19/02/2019. pagina 13 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 7/07/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 05/02/2025
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._3
Milano, Via Michele Barozzi n. 1, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Angelo
Bonetta (c.f. ; PEC CodiceFiscale_4 Email_1
che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Monosi (c.f. C.F._5
PEC come da delega in atti.
[...] Email_2
pagina 1 di 39 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Corso Italia n. 8, Milano (MI), C.F._7
presso lo studio dell'avv. Alessandro Castellano (C.F.: PEC: C.F._8
che li rappresenta e difende come da Email_3
delega in atti.
APPELLATI
Oggetto: Diritto di autore e diritti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , , Parte_1 Parte_2
Parte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
I. in via principale nel merito accogliere l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4750/2023 del
7.6.2023 emessa dal Tribunale di Milano nella causa RG 16738/2018, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché accogliere l'istanza per la chiamata del terzo e la domanda riconvenzionale, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Miliano, per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
II. in via istruttoria
a. ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico la prova testimoniale come già dedotta nel giudizio di primo grado;
pagina 2 di 39 b. accogliere le domande istruttorie articolate nell'atto di citazione in appello nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, previa sostituzione del CTU
Prof. alias e nomina di altro professionista;
Per_1 Per_2
c. accogliere l'istanza di ammissione del giuramento decisorio deferito, per il tramite degli scriventi difensori muniti di mandato speciale (cfr. la procura ad litem in atti:
“Inoltre, conferiscono espressamente ai predetti Avvocati, sempre in via disgiunta tra loro, il potere di deferire e riferire il giuramento decisorio, stabilendone la relativa formula”), agli appellati e sulla seguente nuova CP_1 Controparte_2
formula da riproporre per ciascuna delle 7 Opere:
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”; inserendo nella formula la singola denominazione delle 7 Opere per cui è causa, vale a dire: 1)“CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25”; 2)“CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; 3)
“CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”; 4) “CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; 5)
“SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”; 6) “SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e 7) “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5”;
III. sulle spese, in ogni caso: modificare e/o revocare la condanna alle spese legali di controparte per i motivi meglio dedotti negli atti precedenti, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, spese generali pari al 15%, iva e cpa come per legge, e restituzione di quanto provvisoriamente sborsato in forza della sentenza appellata.”
Per CP_1 Controparte_2
“Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia: pagina 3 di 39 - per tutte le allegazioni, eccezioni, difese ed istanze di cui in atti, nonché per tutte quelle di cui agli atti e verbali di causa di primo grado, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
- respinta ogni nuova istanza, deduzione e difesa delle appellanti;
A. in via principale, dichiarare inammissibile l'appello avversario o comunque rigettarlo integralmente in quanto infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4750/2023, resa nel giudizio sub r.g. 16738/2018, pronunciata in data 13 ottobre 2022, pubblicata il 7 giugno 2023 e notificata telematicamente in pari data;
B. comunque rigettare ogni avversa domanda ed istanza in quanto in quanto inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso, anche ex art. 346 c.p.c., accogliere le conclusioni rassegnate dagli esponenti in primo grado, per come di seguito riportate e ritrascritte, e pertanto:
1.- nel merito, accertare e dichiarare la falsità delle opere “CL 7 LE: Tela grinzata, cm
35x25”; “CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”;
“CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”;
“SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5” di cui è causa e, per l'effetto, previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla violazione del diritto morale d'autore/o dei diritti della personalità;
2.- condannare le convenute e Parte_1 Parte_2
alla riparazione della predetta violazione mediante Parte_3
l'apposizione a proprie spese sulle stesse, a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime ai sensi dell'art. 169 l. 633/41;
pagina 4 di 39 3.- in subordine autorizzare gli odierni attori a procedere direttamente all'apposizione,
a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime ai sensi dell'art. 169 l. 633/41, con rivalsa delle relative spese;
4.- in via istruttoria:
I) si insiste, ma solo occorrendo alla luce del fatto che non si ravvisa necessità di ulteriore attività istruttoria, per l'ammissione, previa occorrendo revoca di contraria ordinanza, dei seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel settembre 1991 scrissi sotto dettatura di ER NI la lettera che mi si rammostra sub docc. 42, 42bis di parte attrice, lettera che la stessa ER
NI firmò in mia presenza ed alla cui spedizione provvedetti al il recapito del sig.
Per_4 Per_4
2) vero che, sotto dettatura di ER NI, in data 16 maggio 1991 scrissi anche il biglietto che mi si rammostra sub doc. 88 di parte attrice;
3) vero che la Fondazione RO NI ha acquistato per il tramite della sig.ra
[...]
l'epistolario tra la contessa NI e da quest'ultimo messo in CP_3 CP_4
vendita con altri reperti e proprie opere all'asta di Semenzato tenutasi a Venezia il 6-7 giugno 2009;
4) vero altresì che tra le missive acquistate all'asta di cui al capitolo che precede vi erano altresì quelle di cui ai docc. 42, 42bis, 72 e 88 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
5) vero che il file audio che mi viene fatto ascoltare, identificato come
270101_002.MP3, è una parte dell'intervista da me rilasciata al giornalista Tes_1
[...]
6) veri il contenuto e la provenienza dalla Fondazione Fontana e dalla Fondazione
Arnaldo Pomodoro delle e-mail sub doc. 45 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
pagina 5 di 39 7) veri il contenuto e la provenienza dal sottoscritto LO dell'e-mail Tes_2
Galleria dello Scudo/Fondazione NI del 2/4/2019 di cui al doc. 70 di parte attrice che mi si rammostra;
8) vera la provenienza dalla sottoscritta delle perizie sub docc. 62, 62bis e 29 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano;
9) vero che ho redatto la relazione che mi si rammostra in estratto quale doc. 69 del fascicolo di parte attrice con l'allegata copia dell'autentica quale all. 13 al medesimo documento rammostratomi, recante firma e timbro del sottoscritto sul retro del foglio;
10) vera la provenienza del doc. 92 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra dagli atti dell'anagrafe del Comune di Milano;
11) vera la provenienza degli estratti per riassunto degli atti di morte sub docc. 56 e 57 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano dagli atti dell'anagrafe del Comune di Milano.
Si indicano a testi sui capitoli che precedono i sigg.ri: di Testimone_3
EO, viale Papiniano 33, Milano sui capitoli nn. 1 e 2; , c/o Testimone_4
Fondazione RO NI, via Del Bon 1, Milano, sui capitoli 3 e 4; c/o Tes_5
Archivio Uliano Lucas, via NI 37, Saronno (VA) sul capitolo 5; c/o Tes_6
Fondazione Arnaldo Pomodoro, vicolo dei Lavandai 2/A, Milano sul capitolo 6; Tes_7
, c/o Fondazione Fontana, corso Monforte 23, Milano, sul capitolo 6;
[...] Tes_8
, via Scudo di Francia 2, Verona, sul capitolo 7; via Bertani 10,
[...] Testimone_9
Milano, sul capitolo 8;
via G. Randaccio n. 3 Milano sul capitolo 9; Testimone_10 Tes_11
c/o Comune di Milano, servizi anagrafici, via Larga 12, Milano, sul capitolo
[...]
10;
, c/o Comune di Milano, servizi anagrafici, via Larga 12, Milano, sul Testimone_12
capitolo 11.
pagina 6 di 39 12) vero che le opere indicate nel catalogo della mostra tenutasi a Los Angeles presso
AU & Wirt nel periodo 14 febbraio – 7 aprile 2019 che mi si rammostra quale doc.
35 di parte indicate come <
del predetto catalogo hanno costituito oggetto di esportazione temporanea per la mostra anzidetta e verranno/sono state riportate in Italia al termine dell'esposizione in corso a
New York dal 25 aprile al 26 luglio 2019, il tutto come da dichiarazioni AU & Wirth sub doc. 101 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano.
Si indica a teste sul capitolo che precede la sig.ra , c/o AU & Wirth, Testimone_13
Limmatstrasse 270, Zurigo (CH).
13) vera la provenienza dai sottoscritti delle dichiarazioni che ci vengono rammostrate sub doc. 123 di parte attrice.
Si indicano a testi sul capitolo i sigg.ri: c/o Archivio Vincenzo Agnetti, via Tes_14
Machiavelli 30, Milano;
via San Giacomo 34, Milano;
sig.ra Testimone_15
via Davanzati 28, Milano;
ai recapiti già indicati. Tes_16 Tes_5
14) vera la provenienza dai sottoscritti delle dichiarazioni che ci vengono rammostrate sub doc. 92ter di parte attrice.
Si indicano a testi sul capitolo che precede i sigg.ri , c/o Testimone_17
Fondazione Cini, Isola S. Giorgio Maggiore, Venezia;
Prof. e Prof. Persona_5
c/o Università degli Studi di Milano, via Noto 6, Milano;
Prof. Persona_6 [...]
e Prof. c/o Università di Genova;
Prof. c/o Per_7 Persona_8 Testimone_18
Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, Perugia;
Prof. Tes_19
, c/o Università di Macerata.
[...]
II) ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie di esibizione nonchè di prova per testi, instandosi in subordine (quanto ai capp. avv. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 nonché 20, 21, 22 e 23) per la richiesta di prova contraria diretta (ns. memoria ex art. 183.6
pagina 7 di 39 n. 3 c.p.c.) a prova contraria con i testi (tutti o alcuni per come indicato per ciascun gruppo di capitoli) sigg.ri c/o Archivio Uliano Lucas, via NI 37, Tes_5
Saronno (VA); di EO, viale Papiniano 33, Milano;
prof. Testimone_3
via Barbavara 5, Milano;
Persona_9
III) anche a fronte della chiesta di estinzione del giudizio nei confronti del terzo chiamato avv. si ritengono acquisiti gli originali delle autentiche dal medesimo CP_5
depositati con nota di deposito del 26.03.2019: solo in subordine, pertanto, si insiste nell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato avv.
(c/o lo Studio dello stesso in Brescia, via Paganora n. 6) degli originali delle CP_5
autentiche a tergo delle fotografie (allegati 11/c, 12/c, 13/c, 16/c alla perizia di parte
[...]
prodotta sia da parte quale doc. 15, che da parte quale doc. Pt_4 Per_10 CP_5
24 e nuovamente quale doc. 32 nonché allegato 6 alla perizia integrativa sub doc. 28 di parte;
CP_5
IV) si insiste altresì nell'istanza, formulata da con memoria del 18.04.2019 cui CP_5
gli esponenti si erano associati, nei confronti del terzo di esibire Controparte_6
l'originale della scrittura a firma ER NI prodotta in copia sub all. 6 degli addenda
30.06.2017 del Prof. prodotti in questa causa sub doc. 28 di parte Persona_11
CP_5
V) si danno per richiamati i disconoscimenti delle scritture di cui in atti ed a verbale con ogni conseguente deduzione ed istanza, nelle quali si insiste (udienze 19.02.2019 e
18.09.2019; ns. memorie ex art. 183.6 c.p.c. del 20.03.2019, del 19.04.2019 e del
13.05.2019);
VI) si insiste infine per il rigetto di qualsivoglia avversa istanza di sostituzione/revoca del CTU e rinnovazione della perizia, insistendosi inoltre per lo stralcio della documentazione prodotta dal CT avversario nella replica alla CTU, il tutto per le pagina 8 di 39 ragioni esposte nelle note autorizzate del 21.05.2021 ed a verbale all'udienza del
29.06.2021.
VII) si insiste per il rigetto della richiesta di deferimento del giuramento decisorio formulata e/o formulanda dalle appellanti.
5.- Con vittoria diconvenute signore spese e competenze di entrambi i gradi Pt_1
giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza Tribunale di Milano sezione
[...]
specializzata in materia di imprese n. 4750/2023, pubblicata in data 7/6/2023, con la quale, in accoglimento delle domande proposte dagli attori e CP_1 CP
(fratelli ed eredi dell'artista , è stata dichiarata la non
[...] Persona_3
autenticità di alcune opere – attribuite all'artista milanese – di proprietà Persona_3
delle convenute signore Pt_1
Vicende processuali
1) Le vicende su cui si fonda il presente procedimento, desunte dalle difese delle parti e dai documenti offerti agli atti del primo grado di giudizio, possono essere così riassunte:
- le sette opere in contestazione (1)“CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25”; 2) “CL 8 LE:
Tela grinzata, cm 40x30”; 3) “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”; 4) “CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; 5) “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”; 6) “SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e 7) “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5) erano state acquistate dal collezionista danese al prezzo di Persona_12
pagina 9 di 39 euro 210.000,00, dall'avv. LO IZ, il quale aveva dichiarato di esserne divenuto proprietario per averle acquistate dal defunto prof. Persona_13
- nel marzo 2014, volendo procedere all'archiviazione delle opere, il aveva Per_10
ricevuto un funzionario della casa d'aste Sotheby's di Londra, che gli aveva consigliato di rivolgersi all'Associazione Archivio Opera RO NI (anche nota come
“Fondazione NI”), istituita da e a tutela del nome e Pt_3 Controparte_2
dell'immagine dell'artista milanese, al fine di verificare l'autenticità delle opere attribuite all'artista e inserirle nel catalogo ufficiale: il 14/07/2014 il Per_10
pertanto, inviava le opere alla Fondazione NI;
- il successivo 30 luglio, la Fondazione comunicava al che le opere non Per_10
potevano essere attribuite al NI e le tratteneva, sporgendo denuncia-querela, con conseguente sequestro di tutte le opere;
- nel processo penale così instaurato – disposta la citazione diretta a giudizio di LO
IZ – si costituivano parti civili le eredi di assumendo di essere Persona_13
le proprietarie delle opere in questione. Le stesse eredi proponevano azione Pt_1
civile di rivendicazione della proprietà delle opere nei confronti dell'acquirente
[...]
e di LO IZ – che aveva dichiarato di aver ricevuto le opere da Per_12
in pagamento di parcelle professionali e di averle, a sua volta, vendute al Pt_1
Per_10
2) Introducendo il giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, e fratelli dell'artista Pt_3 Controparte_2 [...]
(deceduto celibe e senza figli nel 1963), chiedevano, quindi, di accertare la Per_3
falsità delle opere in contestazione assumendo di avere interesse ad agire, ai sensi degli artt. 20 e 23 L. 633/1941, o, in subordine, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., a tutela del diritto morale d'autore, ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime (ovvero Parte_1
pagina 10 di 39 e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_12
.
[...]
A fondamento della domanda di disconoscimento, gli eredi dell'artista deducevano che le opere acquistate dal risultavano prive di valido curriculum, in quanto Per_10
pubblicate unicamente sul catalogo dell'Associazione “Amici di RO NI”: tale catalogo, coordinato da era stato infatti ritenuto inattendibile in Persona_13
plurimi comunicati stampa della Fondazione NI.
Nella prospettazione degli attori, lo stesso rivelatosi a sua volta Persona_14
collettore di opere apocrife in diversi giudizi, era stato precedentemente condannato alla distruzione di ben 39 opere ritenute false, la maggior parte delle quali erano state pubblicate su detto catalogo.
Peraltro, le opere in contestazione, oltre a provenire da fonti ritenute dubbie nei vari giudizi inerenti all'attività artistica del NI (tra cui e lo stesso Persona_15
, presentavano diversi profili di anomalia sotto il profilo tecnico-artistico. Pt_1
Gli attori chiedevano, quindi, l'accertamento e la declaratoria della falsità delle sette opere attribuite a e la distruzione delle medesime o, in subordine, Persona_3
l'apposizione sulle stesse, a caratteri indelebili, delle opportune indicazioni attestanti la non autenticità delle opere ai sensi dell'art. 169 L. 633/41.
3) Le convenute e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituivano nel giudizio così introdotto sostenendo Parte_3
l'infondatezza della ricostruzione degli attori.
In particolare, le convenute, contestando l'assunto di falsità delle opere per cui è causa, deducevano che quanto da esse affermato sarebbe risultato avvalorato dalla sentenza del
13/07/2018 con cui il Tribunale di Milano aveva assolto LO RI dai reati di ricettazione, contraffazione di opera d'arte e truffa;
lamentavano, inoltre, come la domanda di disconoscimento attorea rappresentasse l'ennesimo tentativo degli eredi di e della Fondazione di porsi quali arbitri assoluti dell'autenticità delle Persona_3
pagina 11 di 39 opere dell'artista, in posizione di pieno conflitto di interesse e senza avvalersi di un comitato scientifico collegiale preposto alla verifica di autenticità delle opere.
Le convenute contestavano che la pubblicazione sul Catalogo dell'associazione “Amici di RO NI” potesse assurgere a indice della falsità delle sette opere contestate, a fronte del contributo portato alla rivista “da parte di esperti, critici e storici dell'arte di riconosciuta autorevolezza e credibilità”, ed evidenziavano come i dettagli e le tecniche di esecuzione invocati dai fratelli del NI per attestare l'esclusiva riferibilità delle opere alla mano dell'artista fossero stati utilizzati dagli stessi attori per affermare la pretesa falsità delle opere del giudizio.
Le eredi eccepivano, quindi, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad Pt_1
agire degli attori, in quanto, da un lato, gli stessi non avevano dato prova della loro qualità di eredi dell'artista, e, dall'altro lato, fra i diritti tutelati dalla L. 633/41, non poteva ritenersi compreso il diritto all'autenticazione di un'opera, sostanziandosi tale diritto in una domanda di accertamento autonomo di fatti storici.
Le convenute eccepivano, altresì, l'inapplicabilità delle norme di cui alla L. 633/41, atteso che le iniziative di rifiuto o di disconoscimento della paternità dell'opera sarebbero riservate esclusivamente all'autore della medesima.
Le convenute chiedevano, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa Pt_1
della presidente della Fondazione, la sig.ra di EO, nonché della Persona_16
Fondazione medesima, il rigetto nel merito delle domande degli attori;
in via riconvenzionale, chiedevano al Tribunale di accertare il comportamento diffamatorio dei medesimi con conseguente condanna degli attori e dei terzi chiamati al risarcimento del danno.
4) Si costituivano, altresì, innanzi al Tribunale di Milano sia il convenuto Persona_12
sia il terzo LO IZ, chiamato in causa da detto convenuto a seguito di autorizzazione del G.I.
pagina 12 di 39 5) All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/02/2019, gli attori disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione della propria dante causa ER
NI, riportate in calce ad alcune autentiche allegate dal convenuto e dal Per_10
terzo chiamato CP_7
All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183.6 c.p.c.., veniva disposta CTU per accertare l'autenticità o falsità delle opere.
All'esito della CTU, con nota depositata in data 15/02/2022, i difensori del convenuto e del terzo chiamato davano atto del passaggio in giudicato della Per_10 CP_5
sentenza n. 1369/2021 con cui la Corte d'Appello di Milano aveva integralmente confermato la sentenza n. 2370/2020 del Tribunale di Milano che aveva definito il procedimento di rivendicazione cui avevano dato corso le eredi conclusosi con Pt_1
l'accertamento della proprietà, in capo alle medesime, delle sette opere in contestazione.
Conseguentemente, i difensori manifestavano la volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio.
All'udienza del 15/06/2022, il giudice dichiarava l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e e tra quest'ultimo e LO IZ a spese compensate, su Persona_12
intervenuto accordo delle parti.
6) All'esito del giudizio, con sentenza 4750/2023, pubblicata in data 7/06/2023, la
Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano così decideva:
«1) dichiara non autentiche, perché non attribuibili all'artista le opere Persona_3
CL 7 LE: Tela grinzata, cm 35x25;
CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30;
CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24;
CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50;
SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40;
SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50;
SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5”;
2) ordina l'apposizione a caratteri indelebili, sul retro di dette opere, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, delle indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime;
3) respinge la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
3) condanna le convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, e accessori;
4) pone definitivamente a carico delle convenute soccombenti le spese di CTU »
In motivazione, il Tribunale:
17) riteneva, anzitutto, ammissibile la domanda proposta dagli attori diretta all'accertamento della falsità delle opere di in quanto l'azione Persona_3
esercitata doveva ritenersi funzionale al riconoscimento dei diritti di cui agli artt.
20 e 23 della L. 633/1941 e, ciò, a fronte dell'indirizzo consolidato del Tribunale di Milano, che “ha sempre ritenuto verificabile l'autenticità dell'opera ai fini dell'accertamento e della lesione del diritto morale d'autore” (cfr. p. 15 sentenza di primo grado);
ii) riteneva, analogamente, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori che avevano dichiarato in citazione di avere interesse ad agire ai sensi degli artt.
20 e 23 L. 633/41 o in subordine ai sensi degli artt. 7 e 9 c.c., dovendosi ritenere errata la tesi, sostenuta dalle parti convenute, che “rivendicare la paternità di un'opera non implichi anche la possibilità del disconoscimento della stessa” (cfr. p. 16 ibidem); pagina 14 di 39 iii) riteneva fondata, alla luce del compendio probatorio acquisito e delle risultanze della
CTU espletata in causa, la domanda proposta dagli attori.
In particolare, il giudice di primo grado:
- rilevava l'assenza di un curriculum attendibile delle opere, in quanto pubblicate soltanto sul catalogo “Amici di RO NI”, contenente numerose opere apocrife e provenienti da fonti dubbie alla luce dei precedenti giudizi: lo stesso CTU aveva escluso che le opere di proprietà presentassero un adeguato curriculum storico, Pt_1
rilevando peraltro come il catalogo in cui erano contenute presentasse una percentuale del 18,15% di opere dichiarate false dall'autorità giudiziaria;
- escludeva che le autentiche prodotte dalle convenute, effettuate a cura della madre dell'artista, ER NI, e disconosciute dagli attori, costituissero elemento univoco al fine dell'accertamento dell'autenticità delle opere;
- con riferimento alle caratteristiche tecnico-artistiche, richiamava gli accertamenti condotti dal CTU, che aveva evidenziato l'assenza, in tutte le opere esaminate, delle tecniche utilizzate solitamente dall'artista concludendo che “il fatto di Persona_3
trovare degli elementi comuni in tutte le tele di proprietà messi in rilievo fra Pt_1
l'altro proprio dagli esami dai convenuti insistentemente richiesti;
il fatto che le analisi scientifiche vengano a confermare, […], quello che tutti gli esami compiuti ad occhio in praesentia avevano già affermato, non fanno che ribadire lo stesso risultato, e cioè che ci troviamo di fronte ad un lotto di opere falsificate, come la totale mancanza di curriculum faceva già intuire” (cfr. p. 20 sentenza di primo grado, che richiama p. 13 relazione tecnica);
- rigettava le doglianze svolte dalle convenute in merito alla relazione del CTU Pt_1
designato, prof. , basate sul “profondo rancore e [sulla] grave inimicizia” che Per_2
lo stesso avrebbe manifestato pubblicamente “nei confronti di e delle Persona_14
eredi” nonché sulle presunte irregolarità commesse dallo stesso nel corso delle operazioni peritali: al riguardo, il giudice di primo grado osservava come le doglianze pagina 15 di 39 espresse dalle convenute ai fini della rinnovazione dell'indagine non comportassero, anche laddove verificate, la nullità della CTU. Peraltro, il Tribunale rilevava come dagli atti del giudizio emergesse la piena disponibilità del consulente a far fronte alle esigenze manifestate da tutte le parti, escludendo, conseguentemente, che la condotta del perito avesse recato pregiudizio al diritto di difesa delle convenute;
il giudice di primo grado rilevava altresì la tardività dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione del CTU Prof.
nell'albo dei consulenti, richiamando, comunque, sul punto, che, per Per_2
consolidata giurisprudenza di legittimità, la scelta dell'ausiliare doveva ritenersi rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito.
7) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto appello Pt_1
e reiterando le domande
[...] Parte_2 Parte_3
già svolte in primo grado e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, la riforma della sentenza impugnata.
A fondamento dell'appello le eredi di hanno interposto sette motivi Persona_13
di impugnazione, come di seguito rubricati:
7.1) errata interpretazione ed applicazione dell'art. 100 c.p.c. – carenza dell'interesse ad agire dei congiunti dell'artista Persona_3
7.2) errata valutazione e interpretazione della legittimazione ad agire dei congiunti dell'artista – errata interpretazione e applicazione degli artt. 20-23 della Legge sul diritto d'autore e degli artt.
7-9 c.c.;
7.3) errata valutazione delle risultanze istruttorie della CTU;
7.4) violazione degli artt. 51 e 62 c.p.c. – La ricusazione del CTU;
7.5) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
7.6) erroneo rigetto della domanda riconvenzionale e della chiamata del terzo;
7.7) errata imputazione delle spese di lite.
8) Si sono costituiti e che, contestando la fondatezza CP_1 Controparte_2
dell'appello, ne hanno chiesto il rigetto unitamente all'istanza di sospensione. pagina 16 di 39 9) Nel corso del giudizio:
- con ordinanza del 15/11/2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con condanna delle appellanti al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00;
- la causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 05/02/2025;
- con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 13/05/2024 le appellanti, da un lato, nel ribadire l'inammissibilità della pretesa avversaria, hanno chiesto la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. sulla questione controversa, oggetto dei primi due motivi d'appello, relativa
“all'esistenza o meno di un diritto (e quindi di un valido interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.), da parte dei con-giunti dell'artista defunto, al disconoscimento della paternità dell'opera d'arte”; da un altro lato, hanno deferito il giuramento decisorio agli appellati Sig.ri e sulla seguente formula: Pt_3 Controparte_2
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro, e giurando affermo essere [vero/falso] che le opere denominate “CL 7 LE: Tela grinzata, cm
35x25”; “CL 8 LE: Tela grinzata, cm 40x30”; “CL 11 LE: Tela grinzata, cm 30x24”;
“CL CB LE: Tela grinzata, cm 69x50”; “SC 35 OV: ovatta a rettangoli, cm 50x40”;
“SC 7 PA: pacco in carta di giornale, cm 80x50” e “SC 10 PA: pacco in carta di giornale, cm 75x60,5” sono state realizzate dalla mano del Sig. nato a [...]
Soncino il 13 luglio 1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963”;
- è stata quindi fissata udienza per la discussione dell'istanza di giuramento decisorio nel corso della quale le parti appellate hanno insistito per il rigetto di tutte le istanze avversarie.
10) Con ordinanza in data 11/07/2024, la Corte, impregiudicata ogni altra valutazione, ha dichiarato inammissibile il giuramento deferito, posto che lo stesso, “per come è genericamente formulato, difetta[va] del requisito della decisorietà”. pagina 17 di 39 In particolare, con tale ordinanza, la Corte ha osservato che “(pacifico essendo che gli appellati non sarebbero stati gli autori delle opere in contestazione) non risulta chiaro, dalla formulazione del giuramento, se lo stesso “attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate)” ovvero se lo stesso riguardi un fatto che “sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento de scientia)”; che, inoltre, non potendosi far coincidere il giuramento con una mera valutazione personale, rispetto alla prima ipotesi (giuramento de veritate) non viene chiarito come, chi sia chiamato a prestare il giuramento (pur non essendo stato
l'autore), sia stato “partecipe” del fatto, mentre, rispetto alla seconda ipotesi
(giuramento de scientia), difetta nella formula del giuramento dedotto, la specificazione dei modi in cui il preteso giurante sarebbe venuto a conoscenza dei fatti (Cass.
15/1/2008 n. 647); che trattasi di profili assolutamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità del giuramento decisorio, anche in considerazione delle diverse conseguenze a cui potrebbe dare luogo, a seconda dell'uno o dell'altro tipo di giuramento, l'eventuale dichiarazione del giurante di ignorare o non ricordare i fatti
(Cass. 24/3/1979 n. 1738)” (cfr. ordinanza dell'11/07/2024).
Con l'ordinanza di rigetto del giuramento veniva, quindi, confermata l'udienza del
05/02/2025 per la rimessione della causa in decisione davanti al Consigliere Istruttore.
11) Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/12/2024, i procuratori delle parti appellanti hanno rinnovato l'istanza di deferimento di giuramento decisorio sulla seguente nuova formula:
“consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre
pagina 18 di 39 costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”.
12) Nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2025, il procuratore delle parti appellate, oltre ad eccepire l'inammissibilità della (modalità di deposito in telematico della) avversa memoria di replica alla comparsa conclusionale (in quanto frutto di scansioni di immagini e non di documento informatico originale come richiesto dall'art. 15 co. 1 lett.
c) delle specifiche tecniche del 02/09/2024 richiamate dall'art. 196 quater co. 3 disp att.
c.p.c.), ha eccepito “l'inammissibilità della sanatoria dell'istanza di giuramento decisorio oltre l'udienza di p.c., giusta Cass. n. 18833/2016 e Cass. n. 19727/2003”.
Tali eccezioni di inammissibilità sono state contestate dal procuratore delle appellanti.
All'esito della discussione, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
13) Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni svolte in via preliminare dalle appellanti, con cui è stata lamentata la carenza, in capo ai congiunti dell'artista
[...]
odierni appellati, delle condizioni processuali necessarie ad azionare le pretese Per_3
avanzate nel primo grado di giudizio.
Va richiamato che le eredi di proprietarie delle opere in contestazione, Persona_14
hanno lamentato:
- da un lato, la carenza di interesse ad agire di e a fronte del Pt_3 Controparte_2
fatto che, nella prospettazione delle appellanti, l'autenticità dell'opera d'arte non potrebbe essere oggetto di tutela giurisdizionale in quanto tale e non sussisterebbe, in capo agli eredi, un diritto morale al relativo accertamento: in tal senso, la decisione del
Tribunale di Milano, che non avrebbe tenuto conto dell'eccezione già sollevata dalle appellanti nel primo grado di giudizio, si sarebbe tradotta in un'erronea applicazione pagina 19 di 39 dell'art. 100 c.p.c., potendo proporsi l'azione di accertamento ai fini della declaratoria della sussistenza di un diritto o di altra posizione soggettiva, e non anche nel caso in cui tale azione sia volta all'accertamento o alla contestazione di un fatto;
- dall'altro lato, la carenza di legittimazione ad agire in capo ai fratelli dell'artista, in quanto il diritto alla rivendicazione della paternità dell'opera – ovvero di opporsi ad ogni sua deformazione, mutilazione, modificazione – non comprenderebbe anche il diritto al suo disconoscimento. In tal senso, il giudice di primo grado sarebbe incorso, secondo la difesa delle appellanti, in un'erronea applicazione degli artt. 20 e 23 L. 633/41.
A fondamento delle richiamate eccezioni preliminari, la difesa delle appellanti ha richiamato la giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma che avrebbe espresso un orientamento sulla tutela del diritto morale d'autore prevista dalla L. 633/1941 in netto contrasto con l'orientamento seguito dal Tribunale di Milano.
In particolare, le parti appellanti hanno richiamato come il Tribunale di Roma ha affermato che l'ordinamento giuridico non possa garantire un “diritto, ed un conseguente potere giudiziale, di accertare l'autenticità dell'opera […]”, in quanto
“Una volta che l'artista non sia in grado di autenticare l'opera d'arte, l'autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero…” ma “non può essere oggetto di tutela giurisdizionale in quanto tale, anche riqualificando la domanda come azione di disconoscimento della paternità dell'opera
d'arte esercitata dal […] titolare del c.d. diritto morale d'autore ex artt. 20 e 23 LDA, la stessa è parimenti infondata atteso che la tutela del diritto morale d'autore prevede la possibilità, diversamente dal caso di specie e qualora si sia in presenza di un'opera realizzata dall'autore ed a lui non attribuita, di rivendicarne la paternità ai sensi dell'art 20 LDA in senso evidentemente unidirezionale. L'azione di disconoscimento della paternità della stessa dovrebbe tutt'al più essere qualificata come esercizio del diritto al nome quale manifestazione dei diritti della personalità […] e, pagina 20 di 39 conseguentemente, tale azione spetta esclusivamente a chi abbia un interesse fondato da ragioni familiari degne di protezione ai sensi dell'art 8 del c.c.” (così Trib. Roma, 26 giugno 2019, n. 13461).
Conseguentemente, secondo la difesa delle appellanti:
- “una volta deceduto l'artista, l'accertamento di autenticità non può essere compiuto in funzione di una verità in termini assoluti ed innati, ma è rimessa alle opinioni di storici, accademici ed esperti, potendo essere oggetto di libero dibattito con la copertura costituzionale di cui all'art. 21 Cost.”;
- “il diritto morale d'autore comprenderebbe soltanto la facoltà, concessa all'artista e ai suoi eredi, di rivendicare la paternità dell'opera, ma non quella di vederla disconosciuta”;
- “il diritto alla tutela del nome – astrattamente ledibile dall'errata attribuzione dell'opera ad un artista che non l'ha realizzata – può essere azionato soltanto a fronte di specifica allegazione (e prova) del carattere e dell'entità del pregiudizio che la paternità attribuita da terzi abbia recato alle ragioni familiari degne di protezione cui fa riferimento l'art. 8 c.c.” (cfr. p. 5 atto di costituzione del nuovo difensore delle appellanti del 13/05/2024).
Le eredi evidenziando il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali, Pt_1
hanno, quindi, chiesto di rimettere la relativa questione alla Suprema Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.
Sul punto, la Corte, nell'anticipare il giudizio di infondatezza delle doglianze, osserva quanto segue.
13.1) Deve, anzitutto, essere disattesa la richiesta svolta dalle appellanti, di rimessione della questione relativa alla ricorrenza delle condizioni dell'azione, alla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., per carenza dei relativi presupposti.
Sul punto, premesso che il rinvio pregiudiziale degli atti al Supremo Collegio per la risoluzione di una questione di diritto è soggetto alla discrezionalità del giudice (come si pagina 21 di 39 desume dalla stessa formulazione letterale della disposizione secondo cui il giudice “può disporre con ordinanza” detta rimessione), va rilevato come la questione oggetto di dibattito interpretativo nel presente giudizio non soltanto non risulta “suscettibile di porsi in numerosi giudizi” (n. 3 comma 1 art. 363bis c.p.c.), a fronte della sua eccezionalità e della specificità della disciplina ad essa sottesa, ma non pare nemmeno che ponga gravi difficoltà interpretative in capo al decidente.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come il requisito della “grave difficoltà interpretativa” richiesto dal n. 2 del primo comma dell'art. 363bis c.p.c. “non
[possa] derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti”; in tal senso, “sarebbe improprio l'utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamente a conseguire un avallo interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la decisione del remittente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell'impugnazione” (cfr. Cass. provv. N.
18326/2023).
13.2) Tanto considerato, la Corte reputa opportuno, al fine della risoluzione della questione sottoposta al suo vaglio, richiamare la disciplina fondante la tutela della paternità di un'opera d'arte sulla base della quale gli eredi di odierni Persona_3
appellati, hanno agito in giudizio.
Secondo la disposizione di cui all'art. 20 L. 633/1941, “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Il diritto al riconoscimento dell'autenticità dell'opera è, poi, espressamente riconosciuto anche agli eredi dell'autore, ai sensi dell'art. 23 L. 633/1941, il cui primo comma prevede che: “Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto pagina 22 di 39 valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.
Tanto premesso, quanto alla questione, di carattere generale, circa l'ammissibilità o meno dell'azione di accertamento della paternità di un'opera d'arte, questa Corte, a fronte della tesi restrittiva propugnata dalle parti appellanti, ritiene di non doversi discostare dalla propria posizione già espressa sull'argomento in precedenti pronunce, con le quali è stata riconosciuta la piena ammissibilità dell'azione di accertamento, in quanto “maggiormente funzionale a garantire una piena tutela del diritto” (cfr. Corte
d'appello di Milano, sent. N. 2262/2022), sul rilievo che “la domanda di accertamento avente ad oggetto un fatto, laddove sia funzionale a tutelare un diritto oggetto di contestazioni da parte di terzi, concretamente idonee a pregiudicarne l'esercizio, deve risultare ammissibile, pena un ingiustificato vuoto di tutela” (cfr. Corte d'appello di
Milano, sent. N. 1054/2020).
Deve, dunque, ritenersi ammissibile l'azione di accertamento volta al riconoscimento dell'autenticità dell'opera laddove questa venga esercitata dagli eredi: in tali ipotesi, infatti, l'accertamento della paternità artistica delle opere in contestazione, lungi dal costituire un fatto irrilevante, risulta invero determinante ai fini della tutela del diritto morale espressamente riconosciuto agli eredi dell'autore dagli artt. 20 e 23 L. 633/1941.
Ed, invero, anche nel caso in cui questa Corte ha escluso, in favore del proprietario (non autore) dell'opera, il riconoscimento di un'autonoma “azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un'opera artistica alla mano del suo autore”, non ha mancato di sottolineare che “l'azione tipica di rivendica della paternità dell'opera dell'ingegno può essere esercitata soltanto dai soggetti che nei confronti dell'opera assumano vantare un diritto morale d'autore […] posizione peraltro intrasmissibile se non mortis causa e limitatamente ai familiari dell'esecutore
(art. 23 L.D.A.)” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent n. 1238/2021). pagina 23 di 39 Non appare, del resto, ultroneo sottolineare come, nel caso in cui ad agire per il riconoscimento della paternità dell'opera siano gli eredi dell'artista, sia sempre rinvenibile un nesso di strumentalità tra l'azione di accertamento e la relativa tutela del diritto morale.
Diversamente, verrebbe inevitabilmente a restringersi l'ambito di tutela previsto e disciplinato dalla legge sul diritto d'autore: affermare che l'accertamento dell'autenticità dell'opera non possa essere oggetto di tutela giurisdizionale, una volta venuta meno la possibilità per l'artista di autenticare l'opera – come nel caso del suo decesso – priverebbe di significato la disposizione di cui all'art. 23 L.d.A., che riconosce, alla morte dell'autore, l'esercizio del diritto di cui all'art. 20 “senza limite di tempo” agli eredi di quest'ultimo.
Peraltro, non pare nemmeno che il diverso orientamento richiamato dalla difesa delle parti appellanti possa ritenersi cristallizzato in seno alla giurisprudenza di merito romana, essendovi almeno un precedente dello stesso Tribunale secondo cui “la formulazione di giudizi sull'autenticità dell'opera d'arte di un'artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d'arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza.” (così,
Tribunale di Roma, sent. N. 425/2010).
Conseguentemente, in adesione all'orientamento già espresso da questa Corte, deve riconoscersi, in capo agli eredi di il pieno interesse ad agire ai fini Persona_3
dell'accertamento della paternità dell'opera, a fronte dell'esplicito riconoscimento di tale diritto, in base alla disciplina di cui agli artt. 20 e 23 L.d.A., non soltanto all'autore dell'opera medesima, ma anche agli eredi di questo.
pagina 24 di 39 13.3) Va, quindi, esaminato l'ulteriore profilo relativo al riconoscimento, in capo agli eredi, di un'azione di accertamento negativo della paternità dell'opera, consistente nel suo disconoscimento.
È pacifico che la L. 633/1941 non regoli espressamente il diritto dell'autore di disconoscere l'opera, né vi siano altre disposizioni normative che prevedano un'autonoma tutela privatistica contro le false attribuzioni di paternità.
Nondimeno, non può non riconoscersi, in capo agli eredi, un interesse anche morale al conseguimento di una pronuncia di accertamento negativo della paternità di un'opera d'arte.
Sul punto – fermo il pacifico riconoscimento dell'azione di accertamento negativo nell'ordinamento processuale civile italiano, nell'ambito del quale necessariamente si declina la tutela speciale prevista dalla legge sul diritto d'autore –, merita di essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nell'indagare la ratio del diritto morale d'autore, ha rilevato quanto segue.
“La complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti alla sfera patrimoniale e non patrimoniale (o morale): onde il cd. diritto morale d'autore si delinea, se si vuole, per sottrazione dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, pure tutelati dalla legge.
Il diritto morale d'autore è, invero, dalla legge speciale definito come afferente a quei
«diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore» (così la rubrica della sezione II del capo III, ove si descrive il “contenuto” del diritto). Sulla base del diritto positivo, esso presenta più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell'opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione (art. 20 I.a.); il diritto di rivelarsi l'autore di un'opera anonima (art. 21 I.a.); il diritto di inedito (art. 24 I.a.); il diritto di ritirare l'opera (art. 142 I.a.); il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell'editore (art. 126 I.a.). pagina 25 di 39 Degli indicati sottodiritti, il primo e l'ultimo (artt. 20 e 126 I.a.) concorrono a soddisfare l'essenziale tutela della identità personale autorale ed artistica, avendo
l'editore l'obbligo di indicare il nome dell'autore dell'opera proprio in quanto, in tal modo, ne viene rispettata l'attribuzione di paternità: l'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale.
Anche il riferimento al «pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione», con cui si chiude l'art. 20 I.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi.
Si noti che il diritto alla paternità dell'opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse più generale: basti ricordare l'art. 22 I.a., che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò palesando come la garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità non soltanto tutela l'autore stesso, ma ha anche una finalità di natura pubblicistica.
Così, questa Corte ha già sottolineato che il titolare del diritto d'autore può disporre del diritto patrimoniale all'utilizzazione dell'opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità, in modo tale da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare la lealtà e la correttezza del mercato artistico (Cass. pen. 13 marzo 2007, che ha ravvisato il Per_17
reato di contraffazione di opere d'arte, sebbene l'autore o gli eredi avessero autorizzato la circolazione/opere non autentiche).[…]” (cfr. Cass. sent. N. 18220/2019).
Se ne desume che la tutela del diritto d'autore inerisca non soltanto, in una prospettiva individualistica, alla necessità di difendere l'identità, l'onore, e, più in generale, la pagina 26 di 39 reputazione personale dell'autore; a tale diritto deve essere riconosciuta altresì una tutela di carattere pubblicistico, come peraltro testimonia la stessa Carta fondamentale, che attribuisce all'attività artistica dignità costituzionale (art. 9), imponendone la preservazione e la valorizzazione, anche, se del caso, escludendo l'immissione nel mercato dell'arte di opere falsamente attribuite all'autore: sotto tale profilo, basti rilevare come il codice penale, oltre a dedicare un intero titolo ai delitti contro il patrimonio culturale (Titolo VIII bis del Libro II), preveda al suo interno specifiche ipotesi delittuose volte a contrastare la circolazione di opere d'arte contraffatte (cfr. art. 518quaterdecies c.p.).
In tale prospettiva, non v'è motivo di ritenere che l'art. 20 operi in maniera
“unidirezionale” e che nel suo ambito non sia ricompreso altresì il diritto al disconoscimento dell'opera.
Nel caso di specie deve, invero, rilevarsi come, da un lato, i fratelli dell'artista
[...]
vantino un interesse morale ad impedire la circolazione di opere falsamente Per_3
attribuite all'artista loro congiunto, anche a tutela della reputazione e dell'identità artistica di quest'ultimo; dall'altro lato, la finalità pubblicistica di garantire la certezza e correttezza dei traffici giuridici aventi ad oggetto opere d'arte – nonché la valorizzazione dell'attività artistica oggetto di tali traffici – imponga una tutela idonea ad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti di rinomata fama e notorietà.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, ricomprendendo il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera anche il diritto al suo disconoscimento;
altrimenti opinando, si finirebbe inevitabilmente per restringere la portata della tutela pubblicistica delle opere d'arte.
14) Così accertata la sussistenza delle condizioni dell'azione in capo agli odierni appellati, deve essere esaminata, sempre in via preliminare, la doglianza relativa all'asseritamente illegittimo rigetto, da parte del Tribunale, della chiamata in giudizio di di EO, figlia di e curatrice della Fondazione. Persona_16 CP_1
pagina 27 di 39 Sul punto, la Corte richiama come, secondo l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, “la chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto di impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità” (cfr., ex multis, Cass., sent. N. 984/2006; Cass. Sez. Un. Sent. N. 4309/2010; Cass. sent. N.
9570/2015; Cass. ord. n. 21706/2019; da ultimo, Cass. sent. N. 3692/2020).
Fermo il carattere discrezionale della valutazione sottesa all'accoglimento della richiesta della parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c., che esclude l'ammissibilità della relativa doglianza in sede di gravame, la Corte, in ogni caso, rileva l'infondatezza della censura.
Meritano infatti condivisione le argomentazioni addotte dal Tribunale di Milano a fondamento del rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti al fine di autorizzare le eredi alla chiamata in causa della curatrice Pt_1
della Fondazione e della Fondazione medesima: nel provvedimento del 26/10/2018, invero, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato come “l'accertamento della responsabilità dei predetti terzi” avrebbe comportato “l'allargamento del thema decidendum, compromettendo il rispetto del principio della ragionevole durata del processo”, rilevando, conseguentemente, la sussistenza “sia sotto tale profilo, sia sotto il profilo delle esigenze di economia processuale” di “fondati motivi” ostativi all'accoglimento della domanda (cfr. provv. Tribunale di Milano del 26/10/2018).
Ne deriva il rigetto del relativo motivo di gravame.
15) Va, quindi, esaminata la rinnovata istanza di giuramento decisorio svolta da parte della difesa delle appellanti con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3/12/2024. La nuova istanza di giuramento (rivolto ai due appellati nella loro qualità di fratelli dell'artista e presunto autore delle opere è stata Persona_3
proposta sulla seguente formula:
pagina 28 di 39 “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando affermo essere [vero/falso] che l'opera denominata [come da elenco che segue] è stata realizzata dalla mano del Sig. mio fratello, nato a [...] il 13 luglio Persona_3
1933 e deceduto a Milano il 6 febbraio 1963, alla luce di quanto da me visto mentre costui le realizzava, anche aiutandolo, o da me osservato in occasione delle mostre delle opere stesse alle quali ho presenziato”.
Ad avviso della Corte l'istanza di giuramento decisorio svolta dalle parti appellanti deve considerarsi inammissibile anche nella nuova formulazione.
Va, quindi, detto che le appellanti, nei loro scritti difensivi conclusionali, hanno inteso chiarire la natura di giuramento de veritate dedotto con la nuova formula, sul rilievo che lo stesso avrebbe riguardato un fatto non proprio della parte chiamata a giurare ma caduto sotto l'esperienza diretta dei sensi e dell'intelligenza di quest'ultima (Cass.
476/2009).
In proposito, va richiamato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il giuramento decisorio con formula “de veritate” può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio “de veritate” deferito all'erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l'estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.” (cfr. Cass. n. 476/2019)
In particolare, secondo la Suprema Corte, “Il giuramento può essere deferito con formula de veritate anche nel caso in cui il fatto non sia proprio della parte chiamata a giurare, purché il fatto sia necessariamente caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza;
viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a prestarlo abbia o non abbia del pagina 29 di 39 fatto che non gli è proprio o che non sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi
o della sua intelligenza, e cioè con formula de scientia (Cass. n. 5163/93, 7713/90,
1485/78).” (ibidem).
Nel caso di specie, la genericità della nuova formulazione del giuramento dedotto dalle appellanti impedisce di ritenere ammissibile il richiesto giuramento de veritate, non risultando in alcun modo evidenziato, dalla formula proposta, lo specifico contesto di tempo e di luogo nell'ambito del quale le parti appellati avrebbero avuto diretta percezione della realizzazione delle opere per cui è causa da parte del fratello
[...]
ovvero, comunque, personale conoscenza della paternità di dette opere in capo Per_3
a questi.
In particolare, la specificazione apportata alla formula originaria, che fa riferimento a quanto sarebbe stato visto dai destinatari del giuramento mentre avrebbe Persona_3
realizzato le opere o a quanto osservato dagli stessi in occasione delle mostre delle opere in questione, si dimostra inidonea a superare il vaglio di genericità già evidenziato nel rigettare l'originaria richiesta di giuramento, avendo omesso le istanti di precisare in quale occasione i fratelli del NI avrebbero assistito alla realizzazione delle opere –
a fronte della prolifica attività dell'artista – o nell'ambito di quali delle plurime mostre che hanno avuto ad oggetto l'attività artistica di gli stessi avrebbero Persona_3
riscontrato la presenza anche delle opere in contestazione.
Del resto, le stesse parti appellanti, nel loro atto di appello, hanno sollevato dubbi sulla possibilità che gli appellati potessero avere personale e diretta Controparte_8
conoscenza dello svolgimento dell'attività artistica del fratello, segnalando, in proposito, che gli stessi, “alla data del decesso dell'artista avevano, rispettivamente, 24 e 17 anni e che la vita bohemienne di di certo non consente di affermare oggi che gli Persona_3
eredi avessero rapporti stretti con lo stesso o lo abbiano mai visto all'opera, ovvero siano al corrente di eventuali sviluppi artistici dell'artista”.
pagina 30 di 39 L'inammissibilità del giuramento richiesto, determinata dalla genericità della formulazione deferita dalle appellanti, consente di ritenere assorbiti gli ulteriori profili di contestazione sollevati dalle appellate, in ossequio al criterio della ragione più liquida.
16) Passando al merito dell'appello, la Corte rileva come le appellanti si siano, anzitutto, lamentate della scarsa importanza, attribuita dal primo giudicante, alla dichiarazione resa in data 31/1/1989 dalla sig.ra ER NI (madre dell'artista), laddove questa avrebbe dichiarato: ”sia per l'unita perizia, sia perché credo il Sig. persona di Per_15
provata onestà, ritengo che le opere da lui vendute siano autentiche, fto ER
NI” (cfr. doc. B 214 fascicolo di primo grado appellanti): al riguardo le appellanti hanno dedotto che “tale dichiarazione, allegata all'Addenda alla perizia del 30 giugno
2017 del Prof. (cfr. doc. 28 depositato da … disconosciuta Persona_11 CP_5
come scrittura e sottoscrizione, ma tardivamente e in altro giudizio” sarebbe “di primaria importanza nel presente contenzioso in quanto riconosce il signor quale Persona_15
soggetto affidabile e meritevole di attenzione in riferimento all'origine e al deposito di molte opere di presso il suo laboratorio”. Persona_3
16.1) Sul punto, a prescindere dal rilievo svolto dalle parti appellate secondo cui “il documento invocato dall'appellante (peraltro prodotto solo in copia e non in originale, nonostante istanza di esibizione) è stato puntualmente disconosciuto unitamente a tutte le pretese autentiche a firma ER NI che corredavano i manufatti oggetto di causa (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2019 ove gli esponenti dichiaravano “sono presenti personalmente gli attori che disconoscono la scrittura e la sottoscrizione
<
che la scrittura privata con cui la madre dell'artista avrebbe autenticato le opere vendute da (soggetto dal quale sarebbe provenute quattro delle sette opere in Persona_15
contestazione, ossia quelle con sigla inziale CL), prodotta in altro giudizio, non presenta alcuna diretta connessione con le opere in contestazione nella presente sede;
che, inoltre, pagina 31 di 39 va integralmente condivisa la valutazione svolta nella sentenza impugnata ove, con riguardo alle autentiche in questione è stato evidenziato “che le stesse sono state disconosciute dagli attori e che, comunque, trattandosi di opere non firmate dall'autore,
l'autenticazione a cura di un terzo (ER NI, madre dell'artista) non costituisce elemento univoco al fine di accertare l'autenticità delle stesse” (pag. 17 sentenza impugnata)
Oltre a tali profili, vale la pena di evidenziare come, in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della paternità delle opere di questa stessa Corte abbia Persona_3
rilevato la presenza di autentiche di provenienza della connesse ad Parte_6
opere non risultate autentiche all'esito del giudizio.
In particolare, in uno di tali precedenti – cui questo Collegio si riporta integralmente –, la Corte ha evidenziato come secondo l'“opinione assolutamente costante della giurisprudenza di merito […] il diritto di cui all'art. 23 L. 633/1941 non [è] lo stesso diritto morale già riconosciuto all'autore dall'art. 20 della medesima legge, ma piuttosto un nuovo e diverso diritto che viene attribuito ai familiari al fine di tutelare il nome e la memoria del loro dante causa, sicché ai familiari non spettano tutte le facoltà inerenti il diritto morale, ma solo quelle esercitabili senza l'apporto diretto dell'autore stesso con la accertata conseguenza che l'eventuale “autentica” da parte di un familiare ha unicamente il valore di un expertise, spendibile nel mercato dell'arte ma non certamente insindacabile. Trattasi di principi già enunciati anche da questa Corte
[…] ed anche in relazione ad opere di (cfr. in proposito e da ultimo App. Persona_3
Milano, sent. 03/2010, che si è espressa in termini di “irrilevanza delle autentiche familiari, ciò che è peraltro sufficiente a respingere l'avversa istanza di c.t.u. grafologica. Infatti, è agevole rendersi conto del fatto che, quand'anche la firma di
ER NI fosse autentica, ciò non varrebbe in alcun modo a determinare
l'autenticità del manufatto, che presenta gravi difformità rispetto al consolidato schema
pagina 32 di 39 esecutivo proprio di )” (cfr. sent. Corte d'appello di Milano n. Persona_3
1206/2010, debitamente prodotta dalle appellate sub doc. 15).
16.2) Altrettanto infondate sono le censure addotte con riferimento all'attività istruttoria espletata in primo grado.
Sotto tale profilo, le appellanti hanno, anzitutto, reiterato la doglianza relativa al rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di ricusazione del CTU ai sensi del combinato disposto tra l'art. 51 e l'art. 63 comma 2 c.p.c., e, ciò, in considerazione del fatto che il prof. pur avendo già prestato assistenza, nella medesima veste di Per_2
consulente del giudice, in altro procedimento civile tra le stesse parti, non si sarebbe astenuto dall'assumere il medesimo incarico nel presente giudizio.
Al riguardo, la Corte condivide le motivazioni già rese dal Tribunale di Milano che, nell'ambito dell'udienza di giuramento del CTU, aveva evidenziato come “le osservazioni contenute nell'istanza di ricusazione non [fossero] riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., in particolare, l'ipotesi prevista dall'invocato n. 4 dell'art. 51 c.p.c. riguarda il diverso caso della controversia pendente “in altro grado del processo”; l'ipotesi cui si fa riferimento nell'istanza di ricusazione non ha attinenza con la lite in corso: è un giudizio diverso relativo ad opere diverse” (cfr. verbale udienza del 14/01/2020).
16.3) Le eredi hanno altresì lamentato l'adesione del primo giudice alle Pt_1
risultanze dell'espletata CTU, rilevando, tra l'altro, come il Tribunale avesse attribuito alla perizia valenza di prova legale.
Al riguardo, la Corte richiama come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sul ricorso proposto da alcuni proprietari di opere attribuite allo stesso disconosciute dal Tribunale di Persona_3
Milano con sentenza confermata in appello –, “Il giudizio di autenticità di un'opera
d'arte è un tipico giudizio tecnico, che solo uno specialista è in grado di compiere, onde legittimamente il giudice – salvo il caso in cui sia egli stesso, in ipotesi, intenditore pagina 33 di 39 d'arte, o meglio particolarmente addottrinato su quel particolare artista e periodo storico, oltre che dotato degli strumenti tecnici di indagine – si affida per il relativo accertamento al parere di un esperto;
né ciò significa attribuire, come paventa l'attore, alla consulenza tecnica il ruolo di una “prova legale”, nozione tecnico-giuridica da riservarsi ad altre fattispecie (cfr. art. 2700, 2702, 2733, 2 comma, c.c.). La consulenza tecnica svolta da un esperto all'uopo nominato resta, invero, sottoposta al libero apprezzamento del giudice, il quale può ritenere di aderirvi, come invece reputarla incompleta o insufficiente.” (cfr. Cass. 10937/2016).
Tanto considerato, non può non rilevarsi come sia la consulenza sia la sentenza di prime, cure che ne ha condiviso le risultanze, abbiano adeguatamente evidenziato i criteri valutativi sulla base dei quali è stata esclusa l'autenticità delle opere oggetto del giudizio.
Invero, il Tribunale di Milano, nell'aderire alle conclusioni della perizia tecnica, ha esaminato i rilievi ivi svolti in maniera logicamente congruente, compiendo una valutazione complessiva dei vari indici di non autenticità riscontrabili tanto dalla disamina “storica” e “curriculare” delle opere, quanto dal loro esame analitico, di carattere più prettamente “tecnico-scientifico”, e in particolare:
- da un lato, l'assenza di un valido curriculum delle opere, presenti soltanto nel Catalogo
“Amici di RO NI” che, a sua volta, presenta una percentuale del 18,15% di opere false: le doglianze mosse avverso le argomentazioni del CTU sul punto – come il fatto che la percentuale di opere ricomprese nel catalogo e successivamente dichiarate false porterebbe a ritenere che soltanto una o due delle sette opere in contestazione possano non rivelarsi autentiche, oltre all'assunto che tali opere sarebbero ricomprese anche in cataloghi di maggior prestigio – si palesano, oltre che generiche, sfornite di un supporto probatorio idoneo a riconoscere a detto Catalogo la validità e serietà artistiche attribuitegli dalle appellanti;
pagina 34 di 39 - l'assenza, in tutte le opere esaminate, delle tecniche e dei materiali solitamente utilizzati dall'artista.
Con precipuo riferimento a tale ultimo profilo, vale la pena di richiamare, sinteticamente, le argomentazioni addotte dal consulente del giudice relativamente alle singole opere oggetto di perizia, sì da rilevarne la congruità e la logicità anche rispetto alle generiche censure addotte dalle appellanti.
Con riferimento alle tele grinzate (“CL 7 LE”; “CL 8 LE”; “CL 11 LE”; “CL CB LE”), il
CTU ha rilevato come le stesse fossero state “ottenute spalmando sulle tele una soluzione di collante e pigmenti fino a intriderle” che permetteva di farle aderire al supporto secondario “di tela a trama fine”, laddove la tecnica utilizzata dal NI consisteva nella “immersione in un bagno di gesso e colla”, di talché le tele del Maestro
(“a trama grossa”) “mostravano una quantità chiaramente visibile a occhio nudo di materiale gessoso” (cfr. p. 11 CTU).
Ciò a differenza delle tele oggetto di contestazione nel presente procedimento, connotate da “estrema magrezza materica” e che suggeriscono “l'idea di essere come plastificate”
(ibidem).
Anche sotto tale profilo devono ritenersi generiche le argomentazioni in proposito svolte dalle parti appellanti – che hanno ricondotto la diversa tecnica utilizzata nelle tele in contestazione ad una fase di sperimentazione del NI – a fronte, peraltro, di ulteriori elementi di difformità individuati dal CTU nelle opere di proprietà Pt_1
(mancata reazione all'esame con luce diretta a fluorescenza UV;
presenza di zinco;
uso di materiali quali titanio, piombo e manganese) rispetto alle opere certe dell'artista.
Relativamente all'ovatta (“SC 35 OV”), il CTU, a fronte della comparazione dell'opera con altre di acclarata autenticità e nel rispondere alle controdeduzioni presentate dal
CTP delle eredi ha rilevato come la stessa risultasse “l'unica, rispetto alle 53 Pt_1
presenti nel corpus manzoniano, ad essere composta da moduli rettangolari e non quadrati” oltre ad essere “l'unica ad essere costruita fuori squadra” (cfr. p. 2 delle pagina 35 di 39 osservazioni del CTU depositata in data 3 maggio 2021); peraltro, il CTU aveva appurato la conformità delle rilevate anomalie (forma irregolare delle porzioni di cotone;
irregolarità del taglio;
anomala differenza di forma geometrica;
assenza di composizione ortogonale) rispetto a quelle risultanti negli altri giudizi relativi all'autenticità di opere attribuite al NI (App. Milano, n. 1792/2012 sub doc. 24 e, in termini analoghi,
App. Milano, sent. 3/2010 sub doc. 14 e App. Milano, 1206/2010 sub doc. 15, con valutazioni svolte sulla base di CTU condotte da diversi periti).
Sul punto, le appellanti hanno richiamato le osservazioni svolte dal proprio CTP alla bozza di relazione depositata dal CTU nel primo grado di giudizio, evidenziando come non sia possibile rinvenire una “lettura univoca e inquadrabile in uno schema definito” e come alcune delle ovatte autentiche presentino elementi irregolari e siano caratterizzate da tagli diseguali, da commessure vistose e da mancati allineamenti.
A conforto delle proprie argomentazioni, il CTP di parte appellante aveva prodotto fotocopie di cataloghi d'arte che mostravano altre ovatte riconosciute come autentiche del NI (cfr. doc. 27°) e 27b) fascicolo appellanti).
Al di là dell'estrema genericità della contestazione, deve rilevarsi come permanga, nelle opere autentiche prodotte a suffragio delle proprie argomentazioni dal CTP,
l'ortogonalità dei tagli e la forma tendenzialmente quadrata delle porzioni di ovatta, a differenza dell'opera oggetto di contestazione, costituita da porzioni di ovatta rettangolari ed irregolari, oltre al fatto che quest'ultima, a differenza delle ovatte autentiche, reagisse alla luce ultravioletta (cfr. p. 12 CTU).
Infine, in relazione ai pacchi in carta giornale (“SC 7 PA” e “SC 10 PA”), il CTU ha rilevato, all'esito del confronto con altre opere autentiche e degli esami scientifici, “la reazione anomala della ceralacca” nelle opere di proprietà rispetto al pacco Pt_1
autentico; ha, altresì, evidenziato “l'uso della colla per far meglio aderire la carta del pacco alla scatola (cosa che non avviene nelle opere di proprietà di ” e “l'uso Pt_1
pagina 36 di 39 di […] mai rilevato nelle opere originali” (cfr. p. 8 Parte_7
Osservazioni CTU).
Il CTU aveva peraltro escluso la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'autenticità dell'opera, della circostanza che la carta di imballo dei pacchi fosse stata ricavata da giornali del 1961, sottolineando, peraltro, sotto tale profilo, come apparisse “curioso
(dato che queste opere appartengono agli ultimi mesi di vita dell'artista) che NI conservasse allo scopo giornali di uno, due anni prima, e non usasse i giornali letti o recuperati nei giorni immediatamente precedenti alla fattura dei pacchi. È falso, infatti, che NI usasse delle pagine con articoli che avevano per lui una particolare rilevanza. Anzi è piuttosto evidente che i pacchi dovevano avere un aspetto del tutto anonimo, e non risulta che i frammenti di fotografie o motivi grafici (ad es. delle pubblicità) fossero messi in rilievo dall'artista” (cfr. p. 13 CTU).
Peraltro, come rilevato dal Tribunale, “la circostanza alla quale l'esperto attribuisce la maggior importanza a livello probatorio […] è che le campiture sono dipinte molto male, sommariamente, e non hanno mai la qualità uniforme degli originali. Anche se le tecniche di NI sono inventate volta per volta, i materiali che usa sono i più umili, bisogna ammettere che l'artista porta le sue opere a compimento con una certa acribia, fino a rendere esattamente l'idea che aveva in testa. I falsari imitano delle formule, per loro senza senso” (cfr. p. 20 sentenza primo grado;
p. 13 CTU).
Le contestazioni mosse dalla difesa delle appellanti sul punto – peraltro svolte, da ultimo, a seguito della costituzione dei nuovi difensori – si appalesano come generiche e inidonee a fondare un diverso convincimento del giudice: non può infatti rilevarsi l'autenticità dell'opera dal solo fatto che sarebbe stato difficile, per un falsario, recuperare giornali del 1961.
In definitiva, pare doversi concludere nel senso che le contestazioni mosse dalle appellanti al contenuto della perizia non si dimostrano sufficienti a scalfire la solidità argomentativa delle conclusioni ivi addotte in merito alla non autenticità delle opere pagina 37 di 39 sottoposte al relativo esame: conclusioni che la Corte, per quanto ampiamente argomentato, ritiene di dover condividere, aderendo alla decisione del Tribunale di
Milano in merito alla declaratoria di non autenticità delle opere.
16.4) Le considerazioni svolte con riferimento al merito dell'impugnazione permettono di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza spiegati dalle appellanti.
In particolare, deve evidenziarsi come la conferma dell'accertamento della falsità delle opere privi di fondamento la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio dalle eredi a fronte dell'asserito carattere diffamatorio Pt_1
della domanda di disconoscimento svolta dai fratelli NI: domanda, quest'ultima, rivelatasi fondata all'esito di entrambi i gradi di giudizio.
L'adesione della Corte alla sentenza di prime cure esclude altresì la fondatezza della censura relativa alla condanna delle convenute, odierne appellanti, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
17) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, n. 4750/2023 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.
17.1) Le spese, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza, vengono poste a carico delle appellanti Parte_1 Parte_2
in favore di e Pt_3 Parte_3 CP_1 Controparte_2
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile di complessità media), come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo all'assenza dell'attività istruttoria, alle questioni affrontate e all'attività di difesa assicurata.
pagina 38 di 39 17.2) Sussistono inoltre per le appellanti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4750/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalle appellanti Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
4750/2023 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2) condanna le appellanti e Parte_1 Parte_2
in solido fra di loro, alla rifusione, in favore degli Parte_3
appellati e delle spese del grado liquidate in € CP_1 Controparte_2
8.470,00, per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti predette, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5/02/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, a detta udienza gli attori avevano disconosciuto “la scrittura e la sottoscrizione “ER NI” apposta in calce ai documenti in allegato alla relazione sub doc.24 di parte e sub doc.15 di parte CP_5
Per_10 si tratta, in particolare, degli allegati 11c, 12c, 13c, 16c, 17c e 17d (firma sul retro del quadro raffigurato) e dell'allegato 6, di cui al doc.28 di parte di cui viene disconosciuta scrittura e sottoscrizione;
vengono CP_5 disconosciute anche le diciture/firme di cui agli allegati 11d, 12d, 13d,14d, 15d, 16d, 17c e 17d dei richiamati docc.24 e 25; viene disconosciuta la conformità della copia all'originale delle autentiche , allegate ai Pt_5 docc.24 e 15 (allegati11a, 11b, 12 a, 12b, 13 a, 13b, 14 a, 14b,15 a, 15b,16 a, 16b, 17 a e 17b), nonché la provenienza degli allegati 3 e 4 al doc.28 di parte e la provenienza del doc.27 di parte – cfr. CP_5 CP_5 verbale udienza del 19/02/2019. pagina 13 di 39