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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.03.2025 nella causa n. di r.g. 8949 del 2023.
Per gli opponenti è presente l'Avv. Ermanno Restucci per delega degli Avv.ti Apicella e Iovino, che conclude per l'accoglimento dell'opposizione, riportandosi alle note in atti. Per l CP_1
è presente il funzionario, dott.ssa , che conclude per il rigetto dell'opposizione Testimone_1
e si riporta a quanto già dedotto e prodotto. I difensori si riportano agli atti. Alle ore 11.01, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
8949/2023, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data 01.03.2023 presso la cancelleria della sezione lavoro
DA
, nato a [...] in data [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della con sede CP_2 in Anacapri (NA), alla via Giuseppe Orlandi n. 315, partita IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Capri alla via P. R. Canale n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Iovino e
, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso Parte_2
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in via CP_4 CP_3
Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.se Rossella
Santoro e Testimone_1
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1719/2022, prot. 5521, emessa in data 31.01.2023 e notificata in data 06.02.2023, con cui l ha ordinato a (trasgressore) e alla Controparte_3 Parte_1
(obbligata in solido), il pagamento di € 3.150,00, oltre € 21,30 per le spese, a titolo CP_2 di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 12 del
22/02/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23/04/2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo, il lavoratore subordinato, sig. , Controparte_5 adibito al lavoro in data 13.07.2018, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
1 L'illecito è stato accertato in data 13/07/2018, alle ore 20.15, da militari appartenenti alla
Guardia di Finanza – tenenza di Capri, nel corso di un accesso ispettivo presso la sede operativa CP_ della , sita in Anacapri, via G. Orlandi n. 315, ed è stato contestato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 22/2018 del 07/11/2018, notificato in pari data.
A fondamento dell'opposizione, il sig. , in proprio e quale legale rappresentante Pt_1 della ha dedotto che: - l'ordinanza ingiunzione era nulla per difetto di motivazione, CP_2 in quanto l non aveva replicato ai suoi scritti difensivi, essendosi limitato a CP_1 qualificare come infondate le argomentazioni in essi esposte;
- la violazione contestata era inesistente, atteso che non aveva preventivamente comunicato l'assunzione per causa di forza maggiore;
- infatti, la sera del 13.07.2018, alle ore 19.45, il suo dipendente Persona_1 si era dovuto improvvisamente assentare dal lavoro a causa del peggioramento delle condizioni di salute del proprio padre, che sarebbe deceduto dopo poche ore;
- stante il notevole afflusso di clienti aveva dovuto sostituire il sig. con altro cameriere di sala nella persona del Per_1 sig. , già in precedenza impiegato in via saltuaria;
- stante l'ora tarda non Controparte_5 aveva potuto procedere all'assunzione con la procedura d'urgenza; - il giorno seguente aveva formalizzato il rapporto di lavoro con il sig. , assumendolo con contratto a tempo CP_5 determinato;
- con la nota prot. 13/SEGR/0004746 del 15.02.2007, il Ministero del Lavoro aveva previsto, quale ipotesi derogatoria alla preventiva assunzione, l'improvvisa assenza di altro lavoratore;
- non poteva certo prevedere in anticipo che la sera del 13.07.2018, il dipendente si sarebbe dovuto improvvisamente assentare dal lavoro, lasciando così la Per_1 sala sguarnita in un momento di grande afflusso di avventori (i fatti si erano verificati di venerdì sera); - la situazione di forza maggiore gli aveva impedito di comunicare in via preventiva l'assunzione del lavoratore. Ciò dedotto, ha concluso in via principale per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione applicata “al di sotto del minimo”, tenuto conto della tenuità della condotta.
L si è costituito, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_3
in quanto l'ordinanza ingiunzione impugnata era stata notificata al sig. in CP_2 Pt_1 proprio, mentre quella notificata alla società, la n. 1719/2022, prot. 16022, del 24/03/2023, notificata in data 07/04/2023, non era stata impugnata. Nel merito, ha replicato alle argomentazioni difensive di controparte, evidenziando che in sede di ispezione, il sig. Pt_1 aveva dichiarato di non essere riuscito ad attivare il voucher relativo ai contratti di prestazione occasionale previsti dall'art. 53 bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017. Pertanto, il datore di lavoro aveva ammesso di non aver seguito la procedura prevista dall'articolo in precedenza richiamato
(vedi commi 9 e 17 – 19) ed aveva dichiarato che avrebbe assunto il lavoratore “non appena fosse stato nuovamente disponibile credito sulla piattaforma INPS, quindi soltanto qualche giorno dopo l'inizio della prestazione lavorativa” (p. 5 comparsa di costituzione). Quanto alla rideterminazione dell'importo ingiunto, l ha osservato che la sanzione non poteva CP_1 essere ridotta oltre il minimo edittale e che i ricorrenti avrebbero potuto pagare la sanzione in
2 misura minima, se avessero adempiuto alla diffida impartita con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 22/2018 del 7/11/2018. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza, l ha dichiarato di non contestare la circostanza CP_1 secondo cui il dipendente si era dovuto improvvisamente allontanare dal luogo di Per_1 lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non aveva “provveduto alla regolare assunzione di , in quanto come da lui stesso dichiarato in sede di accesso era in attesa di Controparte_5 ricaricare il credito dei voucher”.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
in quanto la società risulta essere destinataria dell'ingiunzione opposta quale obbligata CP_2 in solido del . La legittimazione a proporre opposizione, quindi, nasce dal fatto che Pt_1
l'ingiunzione è rivolta pure alla società, stante la sua condizione di obbligata solidale ex art. 6 della legge n. 689 del 1981. È poi irrilevante che alla società sia stata notificata un'altra ingiunzione, perché si tratta dello stesso illecito e della stessa sanzione, sicché la duplicazione dei titoli non incide sulla legittimazione a proporre azione di accertamento negativo avverso la prima ordinanza.
§ 3. Passando ai motivi di opposizione, è infondato quello che fa leva sul difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Ebbene, nel caso in esame non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione, perché la stessa, nell'allegato Mod. M/1, indica la condotta illecita contestata, il nominativo del lavoratore coinvolto, le norme violate e la sanzione in concreto applicata. Quanto alla condotta, essa è descritta nel seguente modo: “per aver impiegato fino a trenta giorni lavorativi, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Lavoratori interessati: nato a …”. Controparte_6
Come si può agevolmente notare, l'ordinanza contiene tutti gli elementi necessari a stabilire per quali motivi è stata applicata la sanzione, con conseguente possibilità degli ingiunti di difendersi nel merito dell'accusa.
Inoltre, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte
3 di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
Il vizio prospettato in ricorso è dunque inesistente.
§ 4. A questo punto occorre passare al merito dell'opposizione.
In effetti, nel corso dell'ispezione, il sig. rilasciò la seguente dichiarazione ai militari Pt_1 della Guardia di Finanza: “il sig. sostituisce un altro dipendente e non sono riuscito ad CP_5 attivare il Voucher perché ho finito il credito acquistato e dovrò aspettare alcuni giorni per acquistare altro credito” (cfr. pag. 5 del doc. 5 resistente).
Ora, è pacifico, perché non contestato dall' (vedi verbale della prima udienza), CP_1 che il fu chiamato al fine di sostituire il dipendente , che si era dovuto CP_5 Persona_1 improvvisamente allontanare dal posto di lavoro per correre al capezzale del morente padre, che sarebbe deceduto di lì a poco (cfr. certificato di morte e atto notorio a firma di Per_1
). Non vi è dubbio quindi dell'esistenza di una causa di forza maggiore o di un evento
[...] straordinario che, secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 2010, giustificano CP_ l'esonero dalla c.d. “maxisanzione” (cfr. p. 4, doc. 7 resistente). Infatti, la si è trovata nella necessità, non prevedibile, di sostituire il dipendente assentatosi all'improvviso; inoltre, tenuto conto dell'ora (19.45) in cui si è verificato l'imprevisto, non vi era possibilità di procedere alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro già nella serata del
13.07.2018. Ciò significa che al momento dell'accesso ispettivo, la mancata comunicazione era giustificata dall'evento imprevedibile, con la conseguenza che l'illecito sarebbe stato commesso soltanto nel caso in cui, il giorno successivo, gli opponenti non avessero provveduto a regolarizzare l'assunzione. Siccome la regolarizzazione è poi intervenuta con l'invio della comunicazione in data 14.07.2018 (cfr. doc. 8 resistente), con indicazione dell'inizio CP_7 del rapporto di lavoro in data 13.07.2018, l'illecito contestato non è venuto in essere. Inoltre, la sanzione non può essere fondata su quanto dichiarato dal ai militari della Guardia Pt_1 di Finanza, sia perché, come in precedenza evidenziato, in presenza della scriminante, la condotta illecita non era ancora stata commessa, sia perché le spiegazioni sono state fornite in un momento in cui il datore non aveva ponderato tutte le possibilità a sua disposizione per procedere alla regolarizzazione del rapporto.
In conclusione, la condotta illecita contestata non si è verificata, in quanto: a) il mancato invio della comunicazione in data 13.07.2018 è giustificata dalla necessità di CP_7 fronteggiare un evento imprevisto;
b) non appena possibile, il datore ha regolarizzato il
4 rapporto di lavoro.
Da quanto precede deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di apposita nota, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dello sforzo difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1719/22, prot. n. 5521, emessa dall
[...]
di in data 31.01.2023 nei confronti di e della Controparte_3 CP_3 Parte_1
CP_2
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.652,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore gli Avv.ti Vincenzo Iovino e . Parte_2
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
5
Per gli opponenti è presente l'Avv. Ermanno Restucci per delega degli Avv.ti Apicella e Iovino, che conclude per l'accoglimento dell'opposizione, riportandosi alle note in atti. Per l CP_1
è presente il funzionario, dott.ssa , che conclude per il rigetto dell'opposizione Testimone_1
e si riporta a quanto già dedotto e prodotto. I difensori si riportano agli atti. Alle ore 11.01, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
8949/2023, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data 01.03.2023 presso la cancelleria della sezione lavoro
DA
, nato a [...] in data [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della con sede CP_2 in Anacapri (NA), alla via Giuseppe Orlandi n. 315, partita IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Capri alla via P. R. Canale n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Iovino e
, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso Parte_2
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in via CP_4 CP_3
Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.se Rossella
Santoro e Testimone_1
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1719/2022, prot. 5521, emessa in data 31.01.2023 e notificata in data 06.02.2023, con cui l ha ordinato a (trasgressore) e alla Controparte_3 Parte_1
(obbligata in solido), il pagamento di € 3.150,00, oltre € 21,30 per le spese, a titolo CP_2 di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 12 del
22/02/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23/04/2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo, il lavoratore subordinato, sig. , Controparte_5 adibito al lavoro in data 13.07.2018, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
1 L'illecito è stato accertato in data 13/07/2018, alle ore 20.15, da militari appartenenti alla
Guardia di Finanza – tenenza di Capri, nel corso di un accesso ispettivo presso la sede operativa CP_ della , sita in Anacapri, via G. Orlandi n. 315, ed è stato contestato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 22/2018 del 07/11/2018, notificato in pari data.
A fondamento dell'opposizione, il sig. , in proprio e quale legale rappresentante Pt_1 della ha dedotto che: - l'ordinanza ingiunzione era nulla per difetto di motivazione, CP_2 in quanto l non aveva replicato ai suoi scritti difensivi, essendosi limitato a CP_1 qualificare come infondate le argomentazioni in essi esposte;
- la violazione contestata era inesistente, atteso che non aveva preventivamente comunicato l'assunzione per causa di forza maggiore;
- infatti, la sera del 13.07.2018, alle ore 19.45, il suo dipendente Persona_1 si era dovuto improvvisamente assentare dal lavoro a causa del peggioramento delle condizioni di salute del proprio padre, che sarebbe deceduto dopo poche ore;
- stante il notevole afflusso di clienti aveva dovuto sostituire il sig. con altro cameriere di sala nella persona del Per_1 sig. , già in precedenza impiegato in via saltuaria;
- stante l'ora tarda non Controparte_5 aveva potuto procedere all'assunzione con la procedura d'urgenza; - il giorno seguente aveva formalizzato il rapporto di lavoro con il sig. , assumendolo con contratto a tempo CP_5 determinato;
- con la nota prot. 13/SEGR/0004746 del 15.02.2007, il Ministero del Lavoro aveva previsto, quale ipotesi derogatoria alla preventiva assunzione, l'improvvisa assenza di altro lavoratore;
- non poteva certo prevedere in anticipo che la sera del 13.07.2018, il dipendente si sarebbe dovuto improvvisamente assentare dal lavoro, lasciando così la Per_1 sala sguarnita in un momento di grande afflusso di avventori (i fatti si erano verificati di venerdì sera); - la situazione di forza maggiore gli aveva impedito di comunicare in via preventiva l'assunzione del lavoratore. Ciò dedotto, ha concluso in via principale per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione applicata “al di sotto del minimo”, tenuto conto della tenuità della condotta.
L si è costituito, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_3
in quanto l'ordinanza ingiunzione impugnata era stata notificata al sig. in CP_2 Pt_1 proprio, mentre quella notificata alla società, la n. 1719/2022, prot. 16022, del 24/03/2023, notificata in data 07/04/2023, non era stata impugnata. Nel merito, ha replicato alle argomentazioni difensive di controparte, evidenziando che in sede di ispezione, il sig. Pt_1 aveva dichiarato di non essere riuscito ad attivare il voucher relativo ai contratti di prestazione occasionale previsti dall'art. 53 bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017. Pertanto, il datore di lavoro aveva ammesso di non aver seguito la procedura prevista dall'articolo in precedenza richiamato
(vedi commi 9 e 17 – 19) ed aveva dichiarato che avrebbe assunto il lavoratore “non appena fosse stato nuovamente disponibile credito sulla piattaforma INPS, quindi soltanto qualche giorno dopo l'inizio della prestazione lavorativa” (p. 5 comparsa di costituzione). Quanto alla rideterminazione dell'importo ingiunto, l ha osservato che la sanzione non poteva CP_1 essere ridotta oltre il minimo edittale e che i ricorrenti avrebbero potuto pagare la sanzione in
2 misura minima, se avessero adempiuto alla diffida impartita con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 22/2018 del 7/11/2018. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza, l ha dichiarato di non contestare la circostanza CP_1 secondo cui il dipendente si era dovuto improvvisamente allontanare dal luogo di Per_1 lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non aveva “provveduto alla regolare assunzione di , in quanto come da lui stesso dichiarato in sede di accesso era in attesa di Controparte_5 ricaricare il credito dei voucher”.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
in quanto la società risulta essere destinataria dell'ingiunzione opposta quale obbligata CP_2 in solido del . La legittimazione a proporre opposizione, quindi, nasce dal fatto che Pt_1
l'ingiunzione è rivolta pure alla società, stante la sua condizione di obbligata solidale ex art. 6 della legge n. 689 del 1981. È poi irrilevante che alla società sia stata notificata un'altra ingiunzione, perché si tratta dello stesso illecito e della stessa sanzione, sicché la duplicazione dei titoli non incide sulla legittimazione a proporre azione di accertamento negativo avverso la prima ordinanza.
§ 3. Passando ai motivi di opposizione, è infondato quello che fa leva sul difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Ebbene, nel caso in esame non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione, perché la stessa, nell'allegato Mod. M/1, indica la condotta illecita contestata, il nominativo del lavoratore coinvolto, le norme violate e la sanzione in concreto applicata. Quanto alla condotta, essa è descritta nel seguente modo: “per aver impiegato fino a trenta giorni lavorativi, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Lavoratori interessati: nato a …”. Controparte_6
Come si può agevolmente notare, l'ordinanza contiene tutti gli elementi necessari a stabilire per quali motivi è stata applicata la sanzione, con conseguente possibilità degli ingiunti di difendersi nel merito dell'accusa.
Inoltre, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte
3 di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
Il vizio prospettato in ricorso è dunque inesistente.
§ 4. A questo punto occorre passare al merito dell'opposizione.
In effetti, nel corso dell'ispezione, il sig. rilasciò la seguente dichiarazione ai militari Pt_1 della Guardia di Finanza: “il sig. sostituisce un altro dipendente e non sono riuscito ad CP_5 attivare il Voucher perché ho finito il credito acquistato e dovrò aspettare alcuni giorni per acquistare altro credito” (cfr. pag. 5 del doc. 5 resistente).
Ora, è pacifico, perché non contestato dall' (vedi verbale della prima udienza), CP_1 che il fu chiamato al fine di sostituire il dipendente , che si era dovuto CP_5 Persona_1 improvvisamente allontanare dal posto di lavoro per correre al capezzale del morente padre, che sarebbe deceduto di lì a poco (cfr. certificato di morte e atto notorio a firma di Per_1
). Non vi è dubbio quindi dell'esistenza di una causa di forza maggiore o di un evento
[...] straordinario che, secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 2010, giustificano CP_ l'esonero dalla c.d. “maxisanzione” (cfr. p. 4, doc. 7 resistente). Infatti, la si è trovata nella necessità, non prevedibile, di sostituire il dipendente assentatosi all'improvviso; inoltre, tenuto conto dell'ora (19.45) in cui si è verificato l'imprevisto, non vi era possibilità di procedere alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro già nella serata del
13.07.2018. Ciò significa che al momento dell'accesso ispettivo, la mancata comunicazione era giustificata dall'evento imprevedibile, con la conseguenza che l'illecito sarebbe stato commesso soltanto nel caso in cui, il giorno successivo, gli opponenti non avessero provveduto a regolarizzare l'assunzione. Siccome la regolarizzazione è poi intervenuta con l'invio della comunicazione in data 14.07.2018 (cfr. doc. 8 resistente), con indicazione dell'inizio CP_7 del rapporto di lavoro in data 13.07.2018, l'illecito contestato non è venuto in essere. Inoltre, la sanzione non può essere fondata su quanto dichiarato dal ai militari della Guardia Pt_1 di Finanza, sia perché, come in precedenza evidenziato, in presenza della scriminante, la condotta illecita non era ancora stata commessa, sia perché le spiegazioni sono state fornite in un momento in cui il datore non aveva ponderato tutte le possibilità a sua disposizione per procedere alla regolarizzazione del rapporto.
In conclusione, la condotta illecita contestata non si è verificata, in quanto: a) il mancato invio della comunicazione in data 13.07.2018 è giustificata dalla necessità di CP_7 fronteggiare un evento imprevisto;
b) non appena possibile, il datore ha regolarizzato il
4 rapporto di lavoro.
Da quanto precede deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di apposita nota, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dello sforzo difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1719/22, prot. n. 5521, emessa dall
[...]
di in data 31.01.2023 nei confronti di e della Controparte_3 CP_3 Parte_1
CP_2
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.652,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore gli Avv.ti Vincenzo Iovino e . Parte_2
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
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