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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2763/2022 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
E
Controparte_2
All'udienza del 10/06/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. TATA Parte_1
GIUSEPPE, il quale insiste in atti, per l' l'avv. Laura schermi in sostituzione dell'avv. CP_1
Marcedone Ivano che insiste in atti, per l'avv. Ambrogio Ornella per delega del CP_3
procuratore costituito , che insiste in atti. CP_4
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti in verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 10/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2763 /2022 R.G. vertente
TRA
(codice ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Tata Giuseppe, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_5 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti i in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. , giusta CP_4
procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente
(C.F. Controparte_7
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'avv. Giovanni Sicuso per mandato generale alle liti in atti,
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento, cartelle e avvisi di addebito. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/11/2022 proponeva opposizione alla Parte_1
intimazione di pagamento n. 298 2022 90043190 51-000, notificata da
[...]
in data 6.10.2022, alle sottostanti cartelle di pagamento nn. Controparte_8
29820110026031225000, 29820120001686636000, 29820130001428037000,
29820150017753644000, 29820160018213771000 ( per contributi ) e ai sottostanti CP_7
avvisi di addebito nn. 59820112000500565000, 59820120000086017000,
59820120000628649000, 59820120000903710000, 59820120001200292000,
59820120001364561000, 59820120002169217000, 59820130000241062000,
59820160000319855000, 59820160001638839000 e n.59820170000098456000; relativi a
CP_ crediti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, ed A fondamento del CP_7
ricorso eccepiva la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e in ogni caso, la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 successivamente alla asserita notifica delle cartelle e degli avvisi tra il 2012 e i primi mesi del 2017, stante l'assenza di validi atti interruttivi.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, eccepiva il difetto legittimazione passiva della avendo ad oggetto gli avvisi opposti crediti riferiti agli anni Controparte_9
non oggetto di cessione, la inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, l'inammissibilità e l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Depositava prova della notifica degli avvisi di addebito e con le note autorizzate sosteneva che “il pagamento di somme, dilazionate o non, costituisce riconoscimento del diritto dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre importa rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.”.
Costituitosi ritualmente chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei confronti CP_7 dell'istituto e la conferma delle cartelle impugnate.
Con memoria depositata il 05.04.2023 si costituiva Controparte_8
preliminarmente evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell' CP_10
in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore. Nel
[...]
merito chiedeva il rigetto del ricorso della eccezione di prescrizione il cui decorso è stato interrotto dalla notifica di atti successivi alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito
(di cui allegava prova di notifica) , sosteneva infine che la prescrizione non opera per le somme per le quali il ricorrente ha ottenuto la rateizzazione-definizione agevolata.
La causa veniva istruita documentalmente. Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
I. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_8
Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiarare illegittima ovvero annullare Controparte_10
l'opposta intimazione con l'unica motivazione che i contributi richiesti (e portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi addebito ivi indicati) non sarebbero dovuti perché prescritti, senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva.
Occorre prioritariamente indagare sulla natura dell'azione proposta al fine di verificare se l'agente della riscossione ha legittimatio ad causam rispetto alla domanda fatta valere dal ricorrente.
Preliminarmente va rilevato che il difetto di legittimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375. Cass. Sez.
U. 16 febbraio 2016 n. 295).
Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale,
o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n.
7514 del 8.3.2022), chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.(cfr. Cass. 19 giugno 2019 n. 16425).
La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala
Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato “il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116).
Partendo da tali premesse argomentative le Sezioni unite hanno ravvisato una azione che investe il merito della pretesa previdenziale in quelli ipotesi in cui si chiede accertarsi l'in- fondatezza della pretesa o, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento. Secondo la Suprema Corte, in tali fattispecie si deve ravvisare un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. In quanto, ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica degli avvisi di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez.
U. 25 luglio 2007 n. 16412).
Così precisata la natura dell'azione proposta ed esaminata le Sezioni unite della Cassazione, con un intervento nomofilattico finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore hanno statuito che:
“Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004
n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusiva-mente del medesimo.” (Cass. SS UU sent. N. 7514/2022).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente fatto valere esclusivamente ragioni che investono il merito della pretesa contributiva (prescrizione) e nessun vizio particolare relativo alla procedura di riscossione, può affermarsi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite, che ricorre una ipotesi di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore.
II. Parimenti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della avendo ad oggetto la intimazione crediti non oggetto di cessione. CP_9
III. Il ricorso deve invece essere accolto nei limiti in cui le somme richieste sono prescritte.
Per le cartelle e gli avvisi di addebito per i quali è stata data prova in giudizio della notifica deve darsi atto che la prova della notifica rende definitiva e non più contestabile la pretesa creditoria portata dalle cartelle e dagli avvisi .
In particolare, è stata data prova della notifica indicate ai numeri da 1 a 4 in ricorso e segnatamente :
1. cartella n° 298201100226031225000 notificata il 18.05.2012,
2. cartella n° 29820120001686636000 notificata il 09.06.2012, 3. cartella n° 29820130001428037000 notificata il 22.06.2013,
4. cartella n° 29820150017753644000 notificata il 14.09.2016,
Ed è stata data prova della notifica degli avvisi doi addebito indicati in ricorso ai nn 7,8, 11,
13,14,15,16 e segnatamente:
7. avviso di addebito n° 59820120000086017000, notificato il 26.03.2012,
8. avviso di addebito n° 59820120000628649000 notificato il 16.05.2012,
11. avviso di addebito n° 59820120001364561000 notificato il 16.10.2012
13. avviso di addebito n° 59820130000241062000 notificato il 10.04.2013,
14. avviso di addebito n° 59820160000319855000, notificato il 16.05.2016,
15. avviso di addebito n° 59820160001638839000, notificato il 17.12.2016,
16. avviso di addebito n° 59820170000098456000, notificato il 12.04.2017,
Tuttavia, il debitore, superato il termine di cui al d. lgs 46/99, può sempre far valere fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella e degli avvisi di addebito, mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all'esecuzione, può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva, al fine di contestare il diritto del creditore e , e CP_1 CP_7 dell'incaricato della riscossione, a procedere alla esecuzione coattiva dello stesso. In altri termini, divenuto non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'Ente previdenziale per omessa tempestiva impugnazione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, diventano improponibili tutti i motivi di merito, fatta eccezione per quelli che si sono formati successivamente alla definitività del ruolo, motivi che possono essere fatti valere con l'azione prevista dall'art. 615 c.p.c.
Ritenuta, pertanto, tempestivamente eccepita dall'opponente la prescrizione essa va quindi esaminata nel merito .
Occorre verificare se tra la notifica delle cartelle e degli avvisi e la notifica della intimazione sono stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione.
A tal fine nulla rileva che il ricorrente abbia ottenuto la rateizzazione dei debiti a seguito di sua richiesta. Infatti, dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, il credito si prescrive quindi in 5 anni, come stabilito (fra le altre) anche dalla Corte di Cassazione n.
1652/2020, anche se è stata richiesta e accolta una domanda di definizione agevolata di cui all'art. 3 del DL n. 119/2018 o una domanda di rateizzazione e se sono stati eseguiti pagamenti parziali (Cfr. Cass. Ordinanza n. 1824/2020 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
7820 del 27/03/2017). Con riferimento alla cartella n° 298201100226031225000, dopo la notifica il 18.05.2012, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica in data 1.02.2017 dalla intimazione di pagamento n.29820169008395902 (all.7 alla memoria di costituzione di
) e successivamente il decorso della prescrizione ( che sarebbe maturato tenuto CP_11
conto della sospensione COVID il 9.12.2022) è stato interrotto dalla notifica in data
6.10.22 dell'intimazione di pagamento opposta.
Con riferimento alla cartella n. 29820120001686636000 notificata il 9.6.12 la notifica della intimazione di pagamento del 6.10.2022 è intervenuta dopo che la prescrizione era maturata in data 9.12.2017.
Con riferimento alla cartella 29820130001428037000 notificata il 22.6.13 il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica in data 1.02.2017 dalla intimazione di pagamento n.29820169008395902 (all.7 alla memoria di costituzione di ) e CP_11
successivamente il decorso della prescrizione ( che sarebbe maturato tenuto conto della sospensione COVID il 9.12.2022) è stato interrotto dalla notifica in data 6.10.22 dell'intimazione di pagamento opposta.
Con riferimento alla cartella n. 29820150017753644000 notificata il 14.9.16 la notifica della intimazione di pagamento del 6.10.2022 è intervenuta dopo che la prescrizione era maturata in data 21.04.2022 .
Con riferimento alla cartella 29820160018213771000 asseritamente notificata il 19.6.17 manca prova della notifica e pertanto la pretesa contributiva è prescritta.
Con riferimento all'avviso di addebito 59820112000500565000 asseritamente notificato ad dall' il 10.1.2012 e all'avviso di addebito 59820120000903710000 asseritamente CP_1
notificato il 6.7.12 e all'avviso di addebito 59820120001200292000 asseritamente notificato il 28.9.12 e all'avviso di addebito 59820120002169217000 asseritamente
CP_ notificato il 8.1.13 l' non ha dato prova della notifica e pertanto la pretesa contributiva
è prescritta.
Con riferimento all'avviso di addebito 59820120000086017000 notificato il 26.3.2012 Con riferimento all'avviso di addebito 59820120000628649000 notificato il 16.5.12 , con riferimento all'avviso di addebito 59820120001364561000 notificato il 16.10.12, con riferimento all'avviso di addebito 59820130000241062000 notificato il 10.04.13, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica in data 1.02.2017 dalla intimazione di pagamento n.29820169008395902 (all.7 alla memoria di costituzione di ) e CP_11
successivamente il decorso della prescrizione ( che sarebbe maturato tenuto conto della sospensione COVID il 9.12.2022) è stato interrotto dalla notifica in data 6.10.22 dell'intimazione di pagamento opposta.
Con riferimento all'avviso di addebito 59820160001638839000 notificato il 17.12.16 e all'avviso di addebito n.59820170000098456000 notificato il 12.4.17, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica in data 6.10.22 dell'intimazione di pagamento opposta.
Con riferimento all'avviso di addebito 59820160000319855000 notificato il 16.5.16, la notifica della intimazione di pagamento del 6.10.2022 è intervenuta dopo che la prescrizione era maturata in data 22.03.2022
Esaminati i documenti prodotti, l'eccezione di prescrizione appare in parte fondata.
Le spese di lite tra il ricorrente e e vanno compensate per la soccombenza CP_1 CP_7
reciproca.
Compensate le spese tra il ricorrente e nei confronti del quale in Controparte_10
ogni caso , il ricorrente non ha avanzato domande .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In parziale accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti dalle cartelle n. 29820120001686636000 n.
29820150017753644000 n,. 29820160018213771000 dagli avvisi di addebito n.59820112000500565000 n. 59820120000903710000 n.59820120001200292000
n.59820120002169217000 n.59820160000319855000 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dalle predette cartelle e dai predetti avvisi di addebito e richieste con intimazione di pagamento n. 298 2022 90043190 51-000 impugnata.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino